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90.2012.18

Irricevibilità di un ricorso contro una variante del piano regolatore, siccome proposto direttamente davanti al Tribunale (carenza di ricorso di prima istanza)

Ticino · 2013-09-13 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1); che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1); che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c); che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore; che nel caso concreto, RI 1 non specifica in base a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgere davanti a questo Tribunale, limitandosi a considerare " palese " la sua facoltà di impugnare la decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1); che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 Lst; che innanzitutto, la qui ricorrente non è insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto; che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione; che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della variante che concerne il suo fondo; che, per completezza, dagli scritti della ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di restituzione del termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa; che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, come del resto correttamente rilevato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Il giudice delegato                                                  Il segretario del Tribunale cantonale amministrativo

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2012.18

Lugano

13 settembre 2013

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito

dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 agosto 2012 di

RI 1

contro

la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), con cui il Consiglio di Stato haapprovato le varianti di adeguamento del piano regolatore del comune di Mendrisio, quartiere di Tremona;

che, nel comune di Mendrisio, in localitàCòsta da Ranchdella sezione di Tremona, RI 1 è proprietaria del mapp. 304, di complessivi 1183 mq, su cui sorge un edificio (sub A, 103 mq), che essa intende trasformare in abitazione primaria;che nella seduta 21 marzo 2011 il consiglio comunale di Mendrisio ha approvato alcune varianti del piano regolatore del quartiere di Tremona; in particolare, il piano delle zone è stato modificato nel senso che la porzione sud ovest del citato mapp. 304 è stata assegnata alla zona agricola;che contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale non sono stati inoltrati ricorsi davanti al Consiglio di Stato;che, per quanto qui interessa, con risoluzione 3 luglio 2012 (n.3769), il Governo ha approvato in particolare il piano delle zone e, quindi, l'assegnazione della citata porzione del mapp. 304 alla zona agricola;che, con impugnativa 10 agosto 2012 e complemento del 23 agosto successivo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che l'intero suo fondo sia inserito in zona edificabile; non è necessario qui riassumere i motivi alla base della domanda;che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio di Mendrisio conferma la bontà della scelta adottata dal suo legislativo; degli argomenti si dirà, se necessario, in diritto;

considerato,in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;che nel caso concreto, RI 1 non specifica inbase a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgeredavanti a questo Tribunale, limitandosi a considerare"palese" la sua facoltà di impugnare la decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1);che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 Lst;che innanzitutto, la qui ricorrente non è insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto;che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione;che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della variante che concerne il suo fondo;che, per completezza, dagli scritti della ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di restituzionedel termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa;che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiaratoirricevibile, come del resto correttamente rilevato dalla Divisionedello sviluppo territoriale e della mobilità;che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

Il giudice delegato                                                  Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo