opencaselaw.ch

90.2010.253

PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

Ticino · 2020-06-15 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LPamm, l'impugnativa va trasmessa al Municipio di __________, per competenza; che il Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è irricevibile. Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Municipio di ________.

2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2020 90.2010.253 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2020 90.2010.253 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2020 90.2010.253

PUC-PEIP - modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE

Incarto n. 90.2010.253 Lugano 15 giugno 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello vicecancelliere: Reto Peterhans statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2010 di RI 1 contro il decreto legislativo dell'11 maggio 2010 con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP); ritenuto, in fatto e in diritto che nella seduta dell'11 maggio 2010 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), il cui scopo è di assicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo di mantenere e valorizzare edifici e impianti degni di protezione laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale; che il PUC-PEIP disciplina quindi in maniera organica e unitaria gli edifici rurali (comunemente denominati rustici) di valore storico-culturale e il territorio di loro pertinenza; il piano delimita così i paesaggi con edifici e impianti protetti e stabilisce inoltre le norme di attuazione (NAPUC) che regolano le possibilità edificatorie e gli interventi ammissibili sui rustici protetti nell'ambito degli inventari comunali degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE); che il piano è stato pubblicato, a cura del Dipartimento del territorio, presso le cancellerie di tutti i comuni del Cantone dal 20 settembre al 19 ottobre 2010 (cfr. FU 2010 pag. 6894 seg.), con l'indicazione della possibilità per ogni comune interessato, cittadino attivo nei comuni del Cantone e ogni altra persona o ente che dimostrassero un interesse degno di protezione di aggravarsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; che il 26 ottobre 2010 il Municipio di __________ ha avvisato tramite lettera i proprietari degli edifici esclusi dal perimetro del PUC-PEIP della possibilità di insorgere davanti al Tribunale; tra questi vi era anche RI 1, proprietaria del mapp. __________ su cui sorge un edificio e alla quale l'Esecutivo comunale ha anche trasmesso la scheda descrittiva dell'IEFZE; che con ricorso del 29 ottobre 2010 RI 1, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando il contenuto della scheda in parola secondo cui lo stabile sul suo fondo non sarebbe in uso quale stalla, fienile; che la ricorrente spiega che, invece, l'edificio è sempre stato adibito a casa agreste ossia a cascina (stanzi) e che in esso ci sono 2 camere una cucina e il servizio WC oltre alla stalla a piano terra; l'insorgente postula quindi la modifica della scheda dell'IEFZ nel senso di catalogare lo stabile a casa agreste; che chiamata a presentare una risposta, la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, con argomenti che verranno semmai discussi in seguito; considerato, in diritto che prima di entrare nel merito di un ricorso occorre verificare se sia data la competenza d el Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181; applicabile in forza dell'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); che, in concreto, il ricorso non è volto a contestare gli atti del PUC-PEIP oggetto di pubblicazione, ma tende invece a ottenere la modifica della scheda descrittiva dell'IEFZE concernente l'edificio sito al mapp. __________ di __________, di proprietà dell'insorgente; che l'inventario IEFZE del Comune di __________ è stato approvato con risoluzione del 19 giugno 2001 (n. 2907) dal Consiglio di Stato; che, premesso che appare quanto meno dubbio che gli elementi descrittivi della scheda, cui solamente sembra riferirsi la domanda della ricorrente, abbiano carattere vincolante e possano quindi essere oggetto d'impugnativa, eventuali contestazioni andavano semmai sollevate nell'ambito di quella procedura; che al più la domanda formulata dall'insorgente potrebbe essere considerata quale richiesta di rivalutazione della classificazione del suo edificio; che, in merito, il Tribunale ha avuto modo in tempi recenti di considerare che nonostante l'entrata in vigore del PUC-PEIP, la competenza in materia di IEFZ è rimasta alle autorità comunali (STA 90.2017.43 del 16 dicembre 2019); la modifica della classificazione degli edifici segue dunque la procedura di variante del piano regolatore; che, pertanto, domande di modifica dell'inventario vanno proposta all'Esecutivo, cui la legge affida il compito di chinarsi in prima battuta sulla necessità di avviare una procedura pianificatoria, anche quando questa è sollecitata da un privato (cfr. STA 52.2018.204 del 22 gennaio 2019 consid. 3 con rinvio alla 90.2011.42 del 14 giugno 2012 consid. 4.3); che, dunque, il ricorso davanti al Tribunale è irricevibile e, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPamm, l'impugnativa va trasmessa al Municipio di __________, per competenza; che il Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è irricevibile. Di conseguenza gli atti sono trasmessi al Municipio di ________.

2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            Il vicecancelliere