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90.2007.51

Ricorso irricevibile poiché tardivo

Ticino · 2007-10-03 · Italiano TI
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Ricorso irricevibile poiché tardivo

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico del ricorrente.

E. 3 Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.10.2007 90.2007.51 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.10.2007 90.2007.51 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.10.2007 90.2007.51

Ricorso irricevibile poiché tardivo

Incarto n. 90.2007.51 Lugano 3 ottobre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina segretario: Fulvio Campello, vicecancelliere statuendo sul ricorso 24 maggio 2007 di RI 1 contro la risoluzione __________ __________ 2007, con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1; viste le risposte:

-      7 giugno 2007 del municipio di PI 1;

-   26  giugno della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con risoluzione __________ __________ 2007, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di PI 1, respingendo nel contempo il ricorso inoltrato da RI 1 contro lo stesso; che con ricorso 24 maggio 2007 RI 1 è insorto contro la menzionata risoluzione dianzi a questo tribunale; che, ai fini del giudizio non appare necessario riassumere i motivi e le domande alla base del gravame né il contenuto delle risposte; che il 9 luglio 2007 il tribunale, constatata la manifesta tardività del ricorso e resone edotto l'insorgente, gli ha fissato un termine scadente il 31 luglio 2007 per comunicare al tribunale se intendeva ritirare l'impugnativa; che il termine testé mentovato è trascorso infruttuoso; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è senz'altro data (art. 38 cpv. 1 LALPT), mentre quanto alla tempestività del gravame il tribunale osserva quanto segue; che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT); che, in concreto, la decisione __________ __________ 2007 è stata spedita per invio raccomandato il giorno 23 marzo 2007 ed è stata notificata al ricorrente il 26 marzo successivo; che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 27 marzo 2007, giungendo a scadenza (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 13 lett. a PAmm) giovedì 10 maggio 2007; che il gravame, datato 24 maggio 2007 e consegnato il giorno successivo alla posta, risulta quindi tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile; che il ricorrente non può prevalersi - contrariamente a quanto indicato preliminarmente nell'impugnativa - del termine di ricorso concesso in relazione alla pubblicazione indicato al punto 6 del dispositivo della decisione impugnata; che, in effetti, tale termine è applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della decisione di approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato attraverso la pubblicazione medesima: sistema alternativo di notifica che può essere impiegato eccezionalmente, quando i destinatari della decisione sono numerosi o non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello federale la l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/ Herzog, Kommentar zum Gesetz über Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1), ma che per questo stesso motivo in materia di atti pianificatori costituisce piuttosto la regola; che chi, come è il caso del ricorrente, ha invece ricevuto personalmente la decisione medesima, in ossequio al principio generale (art. 26 cpv. 1 PAmm), non può appellarsi a tale termine; che coerentemente con questo principio, il dispositivo n. 5 della decisione contestata ricorda espressamente al comune ed ai già ricorrenti in prima istanza, il termine di trenta giorni dalla notificazione per aggravarsi dianzi a questo tribunale; che l'impugnativa in esame doveva pertanto essere imprescindibilmente insinuata al tribunale entro quest'ultimo, perentorio, termine; che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e l'insorgente deve sopportare la tassa di giustizia (art. 28 PAmm); per questi motivi, visti gli articoli di legge in concreto applicabili; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile . 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario