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90.2007.21

Informazione e partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del piano regolatore

Ticino · 2008-10-10 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). L'impugnativa può pertanto essere esaminata nel merito.

2.   2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT, RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3). 2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv.

E. 1.1 la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 394) con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del Comune di Lavizzara, sezione di Peccia, è annullata nella misura in cui approva, nel comparto territoriale Piano di Peccia, la definizione di una fascia edificabile R2 in località __________ lungo la strada che costeggia il fiume, comprendente i mapp. 532, 531, 382, 383, 384, 385, 1151 e 387 e il contestuale abbandono della zona edificabile R2 in località __________ in corrispondenza della part. 390, 391, 392, 395, e 396 e conseguente attribuzione di queste particelle alla zona agricola; 1.2.   la deliberazione 26 marzo 2004 dell'assemblea comunale del già comune di Peccia è annullata nella stessa misura. 2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

E. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3; 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

E. 3 Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ( art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110 ). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4.   Intimazione a: ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

E. 3.1 Secondo l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge stessa (cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF 1999 I 56 segg., 60, con numerosi rinvii). In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 all'art. 4 LPT), l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabilisce che il Cantone e i comuni devono garantire un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla legge stessa. Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT che il municipio informa la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire. Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni. Il municipio esamina le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT) e informa ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv.

E. 3.2 N el caso in esame, il municipio, dopo aver allestito la proposta di variante del piano regolatore e averla inviata al Dipartimento del territorio per esame preliminare, conclusosi il 23 febbraio 2004, ha allestito il messaggio municipale 1/2004 (il documento non porta una data), con il quale ha proposto all'assemblea l'adozione delle stessa. Il contenuto completo di questa modifica dell'impostazione del piano regolatore, che senz'altro non può ritenersi di poco conto, è stato reso pubblico ed è stato illustrato solo in occasione della serata pubblica del 17 marzo 2004, ossia a 9 giorni dalla data dell'assemblea comunale, convocata il 26 marzo successivo per deliberare sull'oggetto. Pertanto la presentazione alla popolazione della variante, così come avvenuta in concreto, era chiaramente tardiva, dal momento che il municipio l'aveva ormai già decisa, licenziando il relativo messaggio e convocando l'assemblea comunale perché l'adottasse. Questo modo di procedere, troppo sbrigativo, non è conforme ai disposti della LALPT che reggono l'informazione alla popolazione e il coinvolgimento della stessa nel processo pianificatorio, secondo quanto testé ricordato. L'eccessivamente breve lasso di tempo durante il quale la variante è stata messa a disposizione del pubblico ha impedito alla popolazione e a ogni altro interessato di esprimere la propria opinione e di formulare proposte già nella fase di elaborazione della stessa e non soltanto all'ultimo momento, nel quadro dell'adozione. Di conseguenza, il municipio, o anche solo l'assemblea comunale, non hanno poi potuto esaminare e, se del caso, tener conto di questa opinione. Gli art. 4 LPT e 32 e seg. LALPT non sono quindi stati, in concreto, ossequiati.

E. 3.3 Nulla muta il fatto, menzionato dal Governo nella risoluzione impugnata, secondo cui il sindaco del comune abbia incontrato i rappresentanti dei proprietari il 6 marzo 2004, ovvero a 20 giorni dall'assemblea, per esporre loro i contenuti della proposta pianificatoria avversata: questo incontro poteva al più servire per informare i (soli) proprietari in merito alle decisioni orami irreversibili dell'esecutivo, non invece a farli partecipare, insieme al resto della popolazione, al processo pianificatorio. Del tutto inconferente appare invece il riferimento indicato dal comune nelle sue osservazioni al ricorso degli insorgenti, alla decisione del 5 settembre 2005 (n. 52.2004.260) con cui questo Tribunale ha respinto il ricorso di un altro cittadino dell'allora riguardo alla regolarità dello svolgimento dell'assemblea comunale per rapporto alle norme della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC, RL 2.1.1.2). In quella decisione, infatti, il Tribunale aveva spiegato che le contestazioni riferite alle norme previste dalla LALPT - come quelle sollevate nella fattispecie dai qui ricorrenti - erano a quel momento premature, per cui non sono state oggetto di disamina. Quella decisione non pregiudica quindi la verifica delle violazioni di carattere formale e sostanziale sollevate dai ricorrenti nell'impugnativa: è anzi proprio questa la sede competente. Il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata a cagione del mancato ossequio dell'obbligo di informazione e di partecipazione della popolazione. Dato tale esito, ci si può esimere dal verificare ora la legittimità materiale della pianificazione annullata.

4.   La decisione impugnata va dunque annullata, insieme alla deliberazione assembleare, che essa ha protetto, limitatamente all'oggetto controverso. Non si preleva tassa di giustizia (art. 28 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1.). Non si assegnano ripetibili, non essendosi i ricorrenti avvalsi del patrocinio di un legale. Per questi motivi, visti gli art. 2, 4, 26, 33 LPT, 3 OPT, 32, 33, 37, 38 LALPT; 28 LPamm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto . §.  Di conseguenza:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2007.21

Lugano

10 ottobre 2008

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Flavia Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 febbraio 2007 di

RI 1

tutti rappresentati da __________, __________,

contro

la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 394)con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di Lavizzara, sezione di Peccia;

viste le risposte:

-23 aprile 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,

-9 maggio 2007 del municipio di Lavizzara,

letti ed esaminati gli atti;

3.1.Secondo l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge stessa (cpv. 1). Esse devono inoltre provvedere per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Questi obblighi sono sottolineati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate, sia alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF 1999 I 56 segg., 60, con numerosi rinvii). In adempimento di questomandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna 1981, n. 5 all'art. 4 LPT), l'art. 5 cpv. 1 LALPT stabilisce che il Cantone e i comuni devono garantire un'adeguata informazione e partecipazione della popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla legge stessa. Per quanto concerne il piano regolatore, l'art. 32 cpv. 2 LALPT che il municipio informa la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire. Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostra un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni. Il municipio esamina le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv. 3 LALPT) e informa ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano, sull'esito dell'esame preliminare e della consultazione pubblica (art. 33 cpv. 3 LALPT).

Queste formalità sono esatte per qualsiasi procedura concernente il piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (cfr. anche RDAT II-2006 n. 33 consid. 3, II-2002 n. 34, II-1995

n. 4 consid 3.1). Esse servono ad assicurare l'effettività della partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, permettendole di formulare tempestivamente proposte che possano essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in soluzioni concrete. La tempestiva informazione della popolazione, oltre a favorire la condivisione e il consenso attorno alle soluzioni elaborate dal municipio, serve a prevenire la presentazione di proposte alternative dell'ultima ora, magari improvvisate e incongruenti, in sede di adozione del piano da parte del legislativo.

Comunque sia, a prescindere dalle modalità seguite nel singolo caso, l'art. 4 LPT pone, come esigenza minima, che l'autorità sottoponga i piani a una consultazione generale e prenda successivamente posizione, ancorché in modo succinto, su obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (DTF 133 II 120 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale1C.101/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.1).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 26, 33 LPT, 3 OPT, 32, 33, 37, 38 LALPT; 28 LPamm;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario