Ricorso di una fondazione: carenza di potere di rappresentanza (firma collettiva)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LALPT); il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la
legittimazione della ricorrente - quantomeno in questa sede - certa (art. 38
cpv. 4 lett. b LALPT); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 8 PAmm, le allegazioni devono essere scritte
in lingua italiana e firmate dalle parti e dai loro patrocinatori;
che secondo l'art. 2 cpv. 1 degli statuti, vigenti al momento
dell'inoltro dei ricorsi e - pertanto - determinanti, trasmessi dalla ricorrente
al Tribunale, la fondazione ha per scopo la conservazione, la tutela e la
rivalorizzazione del paesaggio degno di protezione, mantenendo, promuovendo e
dove necessario ripristinando i suoi valori naturali e culturali;
che giusta l'art. 6 degli statuti, unico organo della fondazione
è il Consiglio di fondazione, tra i cui compiti (art. 8 statuti) figurano la
designazione del direttore e del suo capitolato d'oneri (lett. g), la
disciplina della rappresentanza della fondazione verso terzi e la regolamentazione
dei diritti di firma (lett. i);
che il ricorso 26 marzo 2002 al Consiglio di Stato è stato
inoltrato dalla fondazione,
“rappresentata dal direttore __________”
,
che l'ha sottoscritto;
che secondo quanto risulta dal registro di commercio, il direttore
__________ poteva (e può a tutt'oggi) impegnare la fondazione solo con firma collettiva
a due;
che l'atto di ricorso appena citato doveva, pertanto, essere
sottoscritto anche da una seconda persona legittimata a tale scopo, secondo
quanto risultante dal registro di commercio;
che il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare
irricevibile il gravame inoltratogli il 26 marzo 2002 dalla fondazione; ciò che
comporta la reiezione del ricorso di quest'ultima in questa sede;
che neppure tornava applicabile l'art. 9 PAmm, secondo il
quale ricorsi che non adempiono i requisiti di legge (…) vengono rinviati all'interessato
con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in effetti, il ricorso rimesso al Consiglio di Stato era
stato formalmente firmato dal direttore: i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 1
PAmm erano dunque adempiuti;
che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 PAmm, non si poteva
invece pretendere dall'autorità che verificasse se l'apposizione di questa sola
firma fosse sufficiente per permettere il soddisfacimento dei requisiti di
ricevibilità dell'impugnativa, fissando - in caso contrario - alla ricorrente
un breve termine per rimediarvi;
che il rischio di un eventuale carente potere di rappresentanza
del firmatario dell'atto di ricorso, ossia del direttore, doveva difatti essere
assunto dalla sola ricorrente; non si vede difatti per quale motivo l'autorità
dovesse intervenire per assicurare a tutti i costi il soddisfacimento dei
requisiti di ricevibilità del ricorso, sgravando la ricorrente dai suoi obblighi
di diligenza in merito;
che l'apposizione, in questa sede, sull'atto ricorsale 25 settembre
2006 delle firme della presidente della fondazione, __________, che parimenti
disponeva (e dispone a tutt'oggi) del diritto di firma collettiva a due, e del
direttore __________ non sana il vizio di prima istanza; convalida, semmai, pienamente
la necessità della doppia firma;
che, in ogni caso, al di là di questa carenza, nel gravame di
prima istanza la fondazione ricorrente non ha minimamente dimostrato - ma
nemmeno accennato - di essere legittimata a ricorrere, segnatamente giusta l'art.
12 LPN, procedendo direttamente all'esposizione dei suoi argomenti di merito e
contravvenendo con ciò in tal modo ad un suo chiaro obbligo (cfr. RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.2 in fine); tanto più che l'accertamento della legittimazione a
ricorrere in virtù della menzionata disposizione non è agevole;
che, quindi, anche per questo ulteriore motivo il Consiglio
di Stato avrebbe dovuto dichiarare d'acchito irricevibile il suo ricorso; poco importa
che in questa sede la ricorrente tenti di rimediare - ancorché sbrigativamente -
a questo difetto;
che la tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della fondazione (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è
respinto
.
2.La
tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della RI 1.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.03.2008 90.2006.47 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.03.2008 90.2006.47 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.03.2008 90.2006.47
Ricorso di una fondazione: carenza di potere di rappresentanza (firma collettiva)
Incarto n. 90.2006.47 Lugano 14 marzo 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 25 settembre 2006 della RI 1 contro la decisione 22 agosto 2006, n. 3859, con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Intragna; viste le risposte:
- 9 gennaio 2007 del municipio di Intragna;
- 20 febbraio 2007 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 21 gennaio 2002 il consiglio comunale di Intragna ha adottato la revisione del piano regolatore; per la frazione di Corcapolo lo strumento pianificatorio prevedeva una nuova strada di servizio con la creazione di due posteggi pubblici e l'ampliamento della zona edificabile; che la RI 1 (in seguito: fondazione), con ricorso 26 marzo 2002 sottoscritto dal suo direttore __________, è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando la strada, i posteggi nonché l'ampliamento della zona edificabile; che con risoluzione 22 agosto 2006, n. 3859, il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione di una parte della nuova zona edificabile proposta per Corcapolo, di uno dei posteggi e dell'area AP-EP adiacente; il ricorso della fondazione è stato di conseguenza parzialmente accolto (ris. impugnata, cifra 4.2.2 lett. c, pag. 33; cifra 5.4., pag. 69 seg.; allegato 22); che contro la risoluzione summenzionata il 25 settembre 2006 la fondazione, questa volta rappresentata oltre che dal suo direttore anche dalla sua presidente __________, si è aggravata davanti a questo tribunale ribadendo le proprie domande; dei motivi addotti si dirà, se necessario, in seguito; che il municipio e la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, nel quale è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (cfr. BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT); il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente - quantomeno in questa sede - certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); l'impugnativa è dunque ricevibile in ordine; che, giusta l'art. 8 PAmm, le allegazioni devono essere scritte in lingua italiana e firmate dalle parti e dai loro patrocinatori; che secondo l'art. 2 cpv. 1 degli statuti, vigenti al momento dell'inoltro dei ricorsi e - pertanto - determinanti, trasmessi dalla ricorrente al Tribunale, la fondazione ha per scopo la conservazione, la tutela e la rivalorizzazione del paesaggio degno di protezione, mantenendo, promuovendo e dove necessario ripristinando i suoi valori naturali e culturali; che giusta l'art. 6 degli statuti, unico organo della fondazione è il Consiglio di fondazione, tra i cui compiti (art. 8 statuti) figurano la designazione del direttore e del suo capitolato d'oneri (lett. g), la disciplina della rappresentanza della fondazione verso terzi e la regolamentazione dei diritti di firma (lett. i); che il ricorso 26 marzo 2002 al Consiglio di Stato è stato inoltrato dalla fondazione, “rappresentata dal direttore __________”, che l'ha sottoscritto; che secondo quanto risulta dal registro di commercio, il direttore __________ poteva (e può a tutt'oggi) impegnare la fondazione solo con firma collettiva a due; che l'atto di ricorso appena citato doveva, pertanto, essere sottoscritto anche da una seconda persona legittimata a tale scopo, secondo quanto risultante dal registro di commercio; che il Governo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile il gravame inoltratogli il 26 marzo 2002 dalla fondazione; ciò che comporta la reiezione del ricorso di quest'ultima in questa sede; che neppure tornava applicabile l'art. 9 PAmm, secondo il quale ricorsi che non adempiono i requisiti di legge (…) vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili; che, in effetti, il ricorso rimesso al Consiglio di Stato era stato formalmente firmato dal direttore: i requisiti di cui all'art. 8 cpv. 1 PAmm erano dunque adempiuti; che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 PAmm, non si poteva invece pretendere dall'autorità che verificasse se l'apposizione di questa sola firma fosse sufficiente per permettere il soddisfacimento dei requisiti di ricevibilità dell'impugnativa, fissando - in caso contrario - alla ricorrente un breve termine per rimediarvi; che il rischio di un eventuale carente potere di rappresentanza del firmatario dell'atto di ricorso, ossia del direttore, doveva difatti essere assunto dalla sola ricorrente; non si vede difatti per quale motivo l'autorità dovesse intervenire per assicurare a tutti i costi il soddisfacimento dei requisiti di ricevibilità del ricorso, sgravando la ricorrente dai suoi obblighi di diligenza in merito; che l'apposizione, in questa sede, sull'atto ricorsale 25 settembre 2006 delle firme della presidente della fondazione, __________, che parimenti disponeva (e dispone a tutt'oggi) del diritto di firma collettiva a due, e del direttore __________ non sana il vizio di prima istanza; convalida, semmai, pienamente la necessità della doppia firma; che, in ogni caso, al di là di questa carenza, nel gravame di prima istanza la fondazione ricorrente non ha minimamente dimostrato - ma nemmeno accennato - di essere legittimata a ricorrere, segnatamente giusta l'art. 12 LPN, procedendo direttamente all'esposizione dei suoi argomenti di merito e contravvenendo con ciò in tal modo ad un suo chiaro obbligo (cfr. RDAT I-2001
n. 27 consid. 2.2 in fine); tanto più che l'accertamento della legittimazione a ricorrere in virtù della menzionata disposizione non è agevole; che, quindi, anche per questo ulteriore motivo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare d'acchito irricevibile il suo ricorso; poco importa che in questa sede la ricorrente tenti di rimediare - ancorché sbrigativamente - a questo difetto; che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della fondazione (art. 28 PAmm). Per questi motivi, viste le norme di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto . 2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della RI 1.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario