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90.2005.82

Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale

Ticino · 2006-10-02 · Italiano TI
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Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata

effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta

dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla

violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre

II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b

LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio

dal Consiglio di Stato.

4.   Oggetto

della vertenza è la decisione del Consiglio di Stato di differire

l’approvazione del vasto comparto destinato alle attività lavorative, in

particolare della zona industriale I, situato nella piana del __________, fintanto

che non sarà sufficientemente consolidato il progetto della circonvallazione __________

-__________, in procinto di essere avviato. Il ricorrente ritiene la

sospensione della decisione d’approvazione priva d’interesse pubblico e lesiva del

principio della proporzionalità.

5.   5.1. Per

quanto riguarda la base legale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato

esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano

regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che

coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi

provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli

32 a 35 LALPT (art. 37 cpv. 1 LALPT).

Su un piano formale si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art.

19 cpv. 2, 24, 30 cpv. 5, 32 cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce

che il giudice può sospendere il processo

"quando la decisione di

un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della

lite"

. A sua volta l'art. 38 cpv. 6 LALPT rinvia per la procedura di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo alla legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm). D'altro canto l'art. 7 PAmm

consente all'autorità amministrativa giudicante di sospendere la propria

decisione nel caso di pregiudiziali di natura civile o penale, con rinvio

dell'interessato al competente foro giudiziario e con assegnazione, ove

occorra, di un termine per provvedervi. Corrisponde pertanto a un principio

generalmente riconosciuto di diritto procedurale, espressione anche dell'altro

principio dell'economia processuale, che un'istanza giudicante abbia facoltà di

sospendere la propria decisione quando essa possa essere condizionata da quella

di un'altra istanza giudicante (RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii).

5.2. Con la revisione del piano regolatore

il comune ha ripreso l’assetto della previgente zona industriale, in cui erano

inseriti i fondi del ricorrente, integrando nel suo perimetro parte dell’allora

zona artigianale Ar3, a sud, e di quella residenziale semi estensiva R2, a

nord. Quest’ultima, per il restante, è stata convertita in zona residenziale-artigianle-commerciale

RAC. Ne risulta un comprensorio che ammette attività lavorative di notevole

estensione, situato in un settore piuttosto sensibile, ritenuto che il piano

direttore l’ha inserito nel Parco del __________ (cfr. piano dei trasporti del

Luganese, scheda di coordinamento 10.4, elenco dei provvedimenti pianificatori

10.4.2.10). La pianificazione comunale all’esame, tuttavia, fa astrazione del

progetto, in senso lato, della nuova strada di circonvallazione __________ -__________,

il cui tracciato l’attraversa direttamente. Progetto che risulta, quanto meno,

già consolidato nel piano direttore alla scheda di coordinamento 12.23.2.5

relativa al

piano dei trasporti del Luganese,

aggiornata nell’ambito della decisione 3 dicembre 2002, con cui il Gran

Consiglio ha respinto il ricorso del comune di __________ ed ha scelto la

cosiddetta variante ALFA 1

, approvata dall’autorità federale

in data 23 agosto 2004.

5.3. La

variante ALFA 1 prevede un tracciato che, a partire dall’incrocio delle Cinque

Vie di __________, continua con un andamento diagonale fino a __________,

sottopassa il fiume __________, si accosta all’A2 ai piedi della scarpata dai

Mulini di __________ alla __________. In questo tratto, che qui rileva particolarmente,

il tracciato va ad interessare il margine orientale della zona RAC, in seguito

della zona industriale, oltre che sovrapporsi a Via ai __________, che

costituisce una delle strade del sistema viario comunale, programmata per

l’urbanizzazione di quel comparto. Alla __________, nell’angolo meridionale

della zona industriale, è quindi prevista una rotonda, quale svincolo per

l’allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali esistenti per

__________ -__________ e per __________ e alle strade di servizio delle zone industriali

e miste di __________. Dalla __________, il tracciato prosegue con un passante

rettilineo, che poi si interra, sottopassando il fiume __________ verso la zona

__________ dove emerge in superficie per poi congiungersi alla cantonale

esistente in località __________, con una tratta nuovamente interrata. Va notato

che questo tracciato, così come segnalato nelle rappresentazioni grafiche del

piano direttore, ha carattere indicativo per la necessità di preservare un

certo spazio di manovra alla progettazione, che dovrà avvenire in due fasi:

attraverso la procedura del piano generale, per cui il Gran Consiglio ha già

stanziato un credito (cfr. messaggio, n. 5629, del 1. marzo 2005 del Consiglio

di Stato; decreto legislativo del 30 maggio 2005, BU 24/2005, pag. 178), e in

seguito per mezzo di quella del progetto definitivo.

5.4. Da

quanto precede, non v’è dubbio che la zone lavorative di __________, oggetto

della sospensione da parte del Consiglio di Stato, sono palesemente in contrasto

con le succitate previsioni pianificatorie di ordine superiore che, una volta

affinate, determineranno verosimilmente la necessità di una verifica e di un

adattamento della pianificazione comunale, attraverso un’azione di

coordinamento che oggi, però, non risulta nemmeno attuata in embrione. Intanto,

il comprensorio sarà toccato dall’assetto della nuova circonvallazione

direttamente in quegli elementi cardini, da cui non è possibile prescindere per

un’impostazione pianificatoria confacente ad un utilizzo razionale delle zone

interessate. Si pensi soltanto all’importante condizionamento che procurerà

l’area occupata dalla nuova circonvallazione, che avrebbe come effetto di

sottrarre superficie utile alla zona industriale e, in concomitanza, cingendola

sui due lati ove attualmente sono posizionati gli unici assi d’urbanizzazione

esterna, Via ai __________ e Via __________, di imporre un completo ripensamento

di tutti gli accessi che vi si affacciano, oltre che quelli delle strade di

servizio interne da cui attualmente si dipartono. In pratica, l’intero sistema

ed organizzazione della viabilità esterna ed interna del comprensorio risulta

strettamente connesso, e per questo dipendente, all’opera d’interesse

cantonale. Problemi, questi, che per una zona industriale di tale estensione e,

più in generale, per un comprensorio a preminenti contenuti lavorativi, già

particolarmente insediato, non possono essere ritenuti di entità talmente

trascurabile da giustificare una soluzione autonoma, attraverso una semplice

revisione del piano regolatore in anticipo su un’opera, omettendo però di

considerarla: quest’ultima costituisce con ogni evidenza il riferimento deputato

per una ricerca ottimale sia delle soluzioni di pertinenza locale, sia per

quelle a livello regionale. Allo stesso modo, le esigenze della viabilità regionale,

in quel luogo, non possono trascurare le summenzionate necessità delle aree

lavorative del comune. Da ciò l’esigenza di un coordinamento riguardante il

sistema degli svincoli, i raccordi, la verifica delle potenzialità edificatorie

in funzione delle capacità di smaltimento dei flussi di traffico, nonché la

verifica di alcune destinazioni, suscettibili, in quanto atte ad attirare ancor

più traffico (cfr. zona RAC), di porre in seria discussione la finalità e la

funzionalità della strada di circonvallazione stessa e, in ultima analisi,

l’attuazione di un tassello significativo del piano dei trasporti del Luganese.

Questi aspetti, ma non sono gli unici, come vedremo in seguito, costituiscono

nella fattispecie quel nesso tra la strada in parola e i fondi dell’insorgente,

malgrado questi ultimi siano situati in posizione periferica.

In concreto, dunque, anche in assenza di un'esplicita

norma in questo senso si deve ritenere, unitamente al principio dell’economia

processuale, che era in potere del Consiglio di Stato, anziché negare

l'approvazione della revisione del piano regolatore per quel che concerne il

comparto litigioso, di sospendere la sua decisione fintanto che sarà

accertabile l'effettiva incidenza della menzionata pianificazione di ordine

superiore. Per il momento, tuttavia, a differenza di quanto sostiene il

ricorrente, il comparto non rimane bloccato, giacché resta retto

dall’ordinamento del previgente piano regolatore, che per questo settore non è

stato abrogato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, dispositivo n. 2), con

possibilità per l’Autorità cantonale di gestire la situazione, durante la fase

d’allestimento del piano generale, rispettivamente del progetto definitivo,

applicando, se del caso, le misure di salvaguardia della pianificazione,

segnatamente la decisione sospensiva (art. 65 LALPT).

6.   L'interesse

pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel

fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, così rilevante per

i suoi contenuti e per la sua taglia, dal profilo sia comunale che regionale,

va coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova circonvallazione __________

-__________. Questa opera, la cui progettazione è in fase di avvio, per sua

natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile, da un lato, di

condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale, che

dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità, attraverso

la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che in parte già

lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico nella rete

delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne

l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un

effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo,

sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova

circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che

potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata

densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente

permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente

sul comparto all'esame, così come adottato dal comune. A maggior ragione, ciò

vale per i fondi dell’insorgente.

7.   Fondata

sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto

alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta fondata anche dal

profilo del principio della proporzionalità. Si pone quindi il tema della

necessità e dell’idoneità del provvedimento in parola, segnatamente dal profilo

dell’estensione della zona colpita. A tale quesito si è in pratica già dato

risposta ai considerandi precedenti, a cui si aggiungono le seguenti

riflessioni. Come accennato, la previsione della nuova circonvallazione solleva

una serie di problematiche con conseguenze dirette ed indirette sul

comprensorio all’esame, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del

traffico. Dirette, per l’area che verrà effettivamente occupata dal tracciato

(sottrazione di area edificabile, sovrapposizione alle attuali strade esterne

d’urbanizzazione, occlusione degli accessi e problemi inerenti al raccordo con

le attuali e programmate strade interne d’urbanizzazione). Proprio perché

legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze sulla parte

restante del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne

strutturate razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la

viabilità esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del

traffico). In sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un

processo di coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge

l’aggravio di un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la

zona industriale (cfr. art. 39 vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non

approvato: indice di edificabilità: da 3 a 7 mc/mq; indice di occupazione: da

40% ad un virtuale 70%, in quanto sostituito dall’imposizione di un’area verde

minima del 30%; aumento delle altezze massime: da 10.40 a 12 m per i tetti

piani, da 11.20 a 13 m al colmo per i tetti a falde) e il conseguente aumento

delle unità lavorative, rispettivamente del traffico, senza che le questioni

legate alla viabilità siano risolte, con effetto di vanificare o, quanto meno,

di compromettere sul nascere le finalità della pronosticata opera viaria

cantonale. Stante le incognite citate, il comprensorio delimitato nell’allegato

1 della risoluzione impugnata appare senz’altro dal profilo funzionale e dei

contenuti come un’unità territoriale, che deve essere apprezzata alla luce

delle previsioni del progetto di ordine superiore, in quanto, come spiegato, complessivamente

sotto la sua sfera d’influenza. D’altra parte, i motivi che hanno portato il Consiglio

di Stato a circoscrivere il comparto oggetto della sospensione della decisione

sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni

tecniche specialistiche da non consentire al tribunale d'intervenire con

correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni. Comunque

sia, dal profilo della proporzionalità in senso stretto, il comprensorio resta

disciplinato, come già spiegato, dall’ordinamento pianificatorio previgente, il

quale prevede identica estensione dell’area edificabile e analoghe

destinazioni. Certo, più contenute sono le capacità edificatorie. A fronte di

quest’ultimo aspetto si pone però l'importanza della pianificazione di ordine

superiore: la decisione governativa deve pertanto essere considerata proporzionata.

8.   In

conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso

l'approvazione del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida

base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del

principio di proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente

(art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.   Il ricorso

è respinto.

2.   Il

ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per

complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3.   Intimazione

a:

,

a.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 2

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2006 90.2005.82 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2006 90.2005.82 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2006 90.2005.82

Sospensione della decisione d'approvazione di un vasto comparto industriale: mancato coordinamento con un'opera stradale d'interesse cantonale

Incarto n. 90.2005.82 Lugano 2 ottobre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina segretario: Stefano Furger, vicecancelliere statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 di RI 1 contro la risoluzione del 23 agosto 2005 (n. 3997), con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune PI 1; viste le risposte:

-    24 gennaio 2006 del municipio RA 2;

-    6 febbraio 2006 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Nella seduta del 3 novembre 2003 il consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp. 95, 677, 678 e 840, di proprietà di RI 1, sono stati attribuiti alla zona industriale I, retta dall’art. 36 NAPR. Questi fondi, ubicati in località Al __________ e fra di loro contermini, presentano, nell’ordine, una superficie di 2'238, 1'478, 304 e 1'300 mq, su cui insiste un edificio che ospita gli uffici amministrativi della __________ SA. Per il restante, le superfici sono prative, tranne la stradina d’accesso asfaltata, che occupa interamente il mapp. 678. B. Con risoluzione 23 agosto 2005 (n. 3997) il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________. Esso ha tuttavia sospeso la sua decisione su alcune proposte pianificatorie, negato l’approvazione di altre e modificato il piano regolatore su alcuni oggetti. In particolare, il Governo ha sospeso la decisione d’approvazione del comparto industriale/artigianale situato nella piana del __________, a nord di via __________, comprendente quindi i mapp. 95, 677, 678 e 840 specificandone il perimetro nell’allegato 1 della risoluzione, giacché direttamente interessato dal futuro tracciato della nuova strada di circonvallazione di __________ -__________. Benché al momento questa opera fosse soltanto consolidata a livello di pianificazione direttrice, segnatamente nelle schede di coordinamento 12.23 relative al piano dei trasporti del Luganese (PTL: schede 12.23.2.5 e 12.23.5), a breve termine, però, ne sarebbe stata attivata la fase progettuale, che avrebbe comportato la necessità di un coordinamento tra le due pianificazioni di diverso grado. Di conseguenza, a mente del Governo, non erano date in concreto le condizioni per decidere circa la pertinenza, la sostenibilità e la messa in vigore di nuove prescrizioni, con particolare riferimento alle accresciute potenzialità edificatorie della zona industriale, né per valutare l’organizzazione della rete viaria, specialmente gli accessi, strettamente connessi e dipendenti dal progetto di ordine superiore. In riferimento al comparto in oggetto, il Consiglio di Stato ha dunque esteso la sospensione della decisione d’approvazione anche alle strade che lo concernevano, mantenendo pertanto in vigore le prescrizioni del piano regolatore, approvato con risoluzione governativa 5 settembre 1984, e successive varianti (cfr. risoluzione impugnata, pagg. 20 segg., 30, 41, 49 e seg., 90 e 92, allegato 1). Per le stesse ragioni, il Governo ha sospeso la sua decisione per quanto riguardava parte del comparto a sud di via __________, comprendente dunque la zona residenziale artigianale RAr e parte della zona semi intensiva R4 (cfr. risoluzione impugnata, allegato 1). C.   Con ricorso 17 novembre 2005, RI 1 insorge innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento e chiedendo l’approvazione sia del comparto ubicato nella piana del __________ delimitato nell’allegato n. 1, sia delle relative norme d’attuazione. A sostegno della sua impugnativa il ricorrente allega la necessità di far capo alle nuove disposizioni di zona, più favorevoli dal profilo edilizio rispetto alle previgenti, che gli consentirebbero di sfruttare in modo più razionale e conveniente le superfici dei suoi fondi ancora libere da edificazioni, alla luce di una concreta intenzione d’impiantarvi uno stabilimento industriale. Implicitamente, l’insorgente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, rispettivamente la carenza d’interesse pubblico della sospensione della decisione governativa. A tale proposito, esso afferma che il prospettato edificio, proprio perché ubicato su fondi considerevolmente discosti dal futuro tracciato della nuova strada di circonvallazione, non sarebbe d’intralcio né alla progettazione, né alla realizzazione di quell’asse viario. D. La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il rigetto dell'impugnativa, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto, mentre il municipio ne postula l’accoglimento. E.   In data 3 aprile 2006 si sono tenuti l’udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in seguito agli atti. Le parti hanno poi riconfermato le rispettive allegazioni e domande e il tribunale ha indi dichiarato chiusa l’istruttoria. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).

2.   Come anticipato in narrativa, il Governo ha sospeso l'approvazione del comprensorio industriale/artigianale situato nella piana del __________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, cifra 3, allegato 1). Il Consiglio di Stato non ha pertanto ancora deciso se approvare e in che misura, relativamente al suddetto comparto, la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione dell'esame di questo oggetto, in attesa che i presupposti dati dall’affinamento degli studi relativi al tracciato della strada di circonvallazione __________ -__________ si saranno consolidati in un progetto. In questo lasso di tempo, il comprensorio in parola sarà dunque disciplinato dal piano regolatore approvato il 5 settembre 1984, incluse le successive varianti (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92 cifra 2). La risoluzione governativa impugnata non costituisce, su questo punto, una decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). In concreto, l'insorgente non dimostra che il differimento della decisione governativa su questo oggetto le causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero l'approvazione dell’aggiornamento della zona industriale I in sostituzione della zona industriale J2). Il suo ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile. Va tuttavia rilevato che la giurisprudenza di questo tribunale ritiene soddisfatto il requisito del danno irreparabile, anche in assenza di specifica dimostrazione da parte del ricorrente, quando la decisione governativa ha l’effetto di rimandare nel tempo l’approvazione dell’assegnazione di un fondo ad una zona fabbricabile e, pertanto, la sua edificazione. Questo principio deve trovare applicazione anche quando, come in concreto, il Consiglio di Stato sospende una proposta che prevede semplicemente di incrementare le potenzialità edificatorie di fondi già assegnati alla zona fabbricabile. Ad ogni buon conto, il gravame dev’essere respinto nel merito in forza dei motivi che seguono.

3.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

4.   Oggetto della vertenza è la decisione del Consiglio di Stato di differire l’approvazione del vasto comparto destinato alle attività lavorative, in particolare della zona industriale I, situato nella piana del __________, fintanto che non sarà sufficientemente consolidato il progetto della circonvallazione __________ -__________, in procinto di essere avviato. Il ricorrente ritiene la sospensione della decisione d’approvazione priva d’interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità.

5.   5.1. Per quanto riguarda la base legale, occorre ricordare che il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli 32 a 35 LALPT (art. 37 cpv. 1 LALPT). Su un piano formale si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art. 19 cpv. 2, 24, 30 cpv. 5, 32 cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce che il giudice può sospendere il processo "quando la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite" . A sua volta l'art. 38 cpv. 6 LALPT rinvia per la procedura di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo alla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm). D'altro canto l'art. 7 PAmm consente all'autorità amministrativa giudicante di sospendere la propria decisione nel caso di pregiudiziali di natura civile o penale, con rinvio dell'interessato al competente foro giudiziario e con assegnazione, ove occorra, di un termine per provvedervi. Corrisponde pertanto a un principio generalmente riconosciuto di diritto procedurale, espressione anche dell'altro principio dell'economia processuale, che un'istanza giudicante abbia facoltà di sospendere la propria decisione quando essa possa essere condizionata da quella di un'altra istanza giudicante (RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii). 5.2. Con la revisione del piano regolatore il comune ha ripreso l’assetto della previgente zona industriale, in cui erano inseriti i fondi del ricorrente, integrando nel suo perimetro parte dell’allora zona artigianale Ar3, a sud, e di quella residenziale semi estensiva R2, a nord. Quest’ultima, per il restante, è stata convertita in zona residenziale-artigianle-commerciale RAC. Ne risulta un comprensorio che ammette attività lavorative di notevole estensione, situato in un settore piuttosto sensibile, ritenuto che il piano direttore l’ha inserito nel Parco del __________ (cfr. piano dei trasporti del Luganese, scheda di coordinamento 10.4, elenco dei provvedimenti pianificatori 10.4.2.10). La pianificazione comunale all’esame, tuttavia, fa astrazione del progetto, in senso lato, della nuova strada di circonvallazione __________ -__________, il cui tracciato l’attraversa direttamente. Progetto che risulta, quanto meno, già consolidato nel piano direttore alla scheda di coordinamento 12.23.2.5 relativa al piano dei trasporti del Luganese, aggiornata nell’ambito della decisione 3 dicembre 2002, con cui il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del comune di __________ ed ha scelto la cosiddetta variante ALFA 1, approvata dall’autorità federale in data 23 agosto 2004. 5.3. La variante ALFA 1 prevede un tracciato che, a partire dall’incrocio delle Cinque Vie di __________, continua con un andamento diagonale fino a __________, sottopassa il fiume __________, si accosta all’A2 ai piedi della scarpata dai Mulini di __________ alla __________. In questo tratto, che qui rileva particolarmente, il tracciato va ad interessare il margine orientale della zona RAC, in seguito della zona industriale, oltre che sovrapporsi a Via ai __________, che costituisce una delle strade del sistema viario comunale, programmata per l’urbanizzazione di quel comparto. Alla __________, nell’angolo meridionale della zona industriale, è quindi prevista una rotonda, quale svincolo per l’allacciamento alla rete delle strade di collegamento principali esistenti per __________ -__________ e per __________ e alle strade di servizio delle zone industriali e miste di __________. Dalla __________, il tracciato prosegue con un passante rettilineo, che poi si interra, sottopassando il fiume __________ verso la zona __________ dove emerge in superficie per poi congiungersi alla cantonale esistente in località __________, con una tratta nuovamente interrata. Va notato che questo tracciato, così come segnalato nelle rappresentazioni grafiche del piano direttore, ha carattere indicativo per la necessità di preservare un certo spazio di manovra alla progettazione, che dovrà avvenire in due fasi: attraverso la procedura del piano generale, per cui il Gran Consiglio ha già stanziato un credito (cfr. messaggio, n. 5629, del 1. marzo 2005 del Consiglio di Stato; decreto legislativo del 30 maggio 2005, BU 24/2005, pag. 178), e in seguito per mezzo di quella del progetto definitivo. 5.4. Da quanto precede, non v’è dubbio che la zone lavorative di __________, oggetto della sospensione da parte del Consiglio di Stato, sono palesemente in contrasto con le succitate previsioni pianificatorie di ordine superiore che, una volta affinate, determineranno verosimilmente la necessità di una verifica e di un adattamento della pianificazione comunale, attraverso un’azione di coordinamento che oggi, però, non risulta nemmeno attuata in embrione. Intanto, il comprensorio sarà toccato dall’assetto della nuova circonvallazione direttamente in quegli elementi cardini, da cui non è possibile prescindere per un’impostazione pianificatoria confacente ad un utilizzo razionale delle zone interessate. Si pensi soltanto all’importante condizionamento che procurerà l’area occupata dalla nuova circonvallazione, che avrebbe come effetto di sottrarre superficie utile alla zona industriale e, in concomitanza, cingendola sui due lati ove attualmente sono posizionati gli unici assi d’urbanizzazione esterna, Via ai __________ e Via __________, di imporre un completo ripensamento di tutti gli accessi che vi si affacciano, oltre che quelli delle strade di servizio interne da cui attualmente si dipartono. In pratica, l’intero sistema ed organizzazione della viabilità esterna ed interna del comprensorio risulta strettamente connesso, e per questo dipendente, all’opera d’interesse cantonale. Problemi, questi, che per una zona industriale di tale estensione e, più in generale, per un comprensorio a preminenti contenuti lavorativi, già particolarmente insediato, non possono essere ritenuti di entità talmente trascurabile da giustificare una soluzione autonoma, attraverso una semplice revisione del piano regolatore in anticipo su un’opera, omettendo però di considerarla: quest’ultima costituisce con ogni evidenza il riferimento deputato per una ricerca ottimale sia delle soluzioni di pertinenza locale, sia per quelle a livello regionale. Allo stesso modo, le esigenze della viabilità regionale, in quel luogo, non possono trascurare le summenzionate necessità delle aree lavorative del comune. Da ciò l’esigenza di un coordinamento riguardante il sistema degli svincoli, i raccordi, la verifica delle potenzialità edificatorie in funzione delle capacità di smaltimento dei flussi di traffico, nonché la verifica di alcune destinazioni, suscettibili, in quanto atte ad attirare ancor più traffico (cfr. zona RAC), di porre in seria discussione la finalità e la funzionalità della strada di circonvallazione stessa e, in ultima analisi, l’attuazione di un tassello significativo del piano dei trasporti del Luganese. Questi aspetti, ma non sono gli unici, come vedremo in seguito, costituiscono nella fattispecie quel nesso tra la strada in parola e i fondi dell’insorgente, malgrado questi ultimi siano situati in posizione periferica. In concreto, dunque, anche in assenza di un'esplicita norma in questo senso si deve ritenere, unitamente al principio dell’economia processuale, che era in potere del Consiglio di Stato, anziché negare l'approvazione della revisione del piano regolatore per quel che concerne il comparto litigioso, di sospendere la sua decisione fintanto che sarà accertabile l'effettiva incidenza della menzionata pianificazione di ordine superiore. Per il momento, tuttavia, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, il comparto non rimane bloccato, giacché resta retto dall’ordinamento del previgente piano regolatore, che per questo settore non è stato abrogato (cfr. risoluzione impugnata, pag. 92, dispositivo n. 2), con possibilità per l’Autorità cantonale di gestire la situazione, durante la fase d’allestimento del piano generale, rispettivamente del progetto definitivo, applicando, se del caso, le misure di salvaguardia della pianificazione, segnatamente la decisione sospensiva (art. 65 LALPT).

6.   L'interesse pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, così rilevante per i suoi contenuti e per la sua taglia, dal profilo sia comunale che regionale, va coordinato con un progetto di ampio respiro come la nuova circonvallazione __________ -__________. Questa opera, la cui progettazione è in fase di avvio, per sua natura, ubicazione e finalità sarà verosimilmente suscettibile, da un lato, di condizionare e limitare il comparto all’esame, dal profilo sia strutturale, che dei contenuti, come però, dall’altro lato, di offrire l’opportunità, attraverso la risoluzione dell’annosa questione della mobilità regionale, che in parte già lo affligge, di chiarire definitivamente il suo ruolo strategico nella rete delle aree produttive della regione, rispettivamente di accrescerne l’attrattività e la funzionalità. Opportunità, che soltanto nell’ambito di un effettivo coordinamento può e deve essere colta (art. 2 LPT). Allo stesso modo, sussiste un interesse pubblico affinché la pianificazione della nuova circonvallazione possa procedere al riparo da iniziative edilizie, che potrebbero seriamente comprometterla: si pensi in particolare all’elevata densificazione programmata per la zona industriale. Il grado d'incertezza attualmente permanente è dunque troppo ampio perché ci si possa determinare compiutamente sul comparto all'esame, così come adottato dal comune. A maggior ragione, ciò vale per i fondi dell’insorgente.

7.   Fondata sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta fondata anche dal profilo del principio della proporzionalità. Si pone quindi il tema della necessità e dell’idoneità del provvedimento in parola, segnatamente dal profilo dell’estensione della zona colpita. A tale quesito si è in pratica già dato risposta ai considerandi precedenti, a cui si aggiungono le seguenti riflessioni. Come accennato, la previsione della nuova circonvallazione solleva una serie di problematiche con conseguenze dirette ed indirette sul comprensorio all’esame, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione del traffico. Dirette, per l’area che verrà effettivamente occupata dal tracciato (sottrazione di area edificabile, sovrapposizione alle attuali strade esterne d’urbanizzazione, occlusione degli accessi e problemi inerenti al raccordo con le attuali e programmate strade interne d’urbanizzazione). Proprio perché legate alla viabilità, esse determinano a loro volta conseguenze sulla parte restante del comprensorio (tracciati delle strade di servizio interne strutturate razionalmente in funzione sia dei fondi, sia dei raccordi con la viabilità esterna e congruenti con un sistema integrato della gestione del traffico). In sintesi, questi aspetti, avrebbero dovuto essere risolti in un processo di coordinamento che non v’è stato. A queste incertezze si aggiunge l’aggravio di un aumento cospicuo delle potenzialità edificatorie di tutta la zona industriale (cfr. art. 39 vNAPR in relazione all’art. 36 NAPR non approvato: indice di edificabilità: da 3 a 7 mc/mq; indice di occupazione: da 40% ad un virtuale 70%, in quanto sostituito dall’imposizione di un’area verde minima del 30%; aumento delle altezze massime: da 10.40 a 12 m per i tetti piani, da 11.20 a 13 m al colmo per i tetti a falde) e il conseguente aumento delle unità lavorative, rispettivamente del traffico, senza che le questioni legate alla viabilità siano risolte, con effetto di vanificare o, quanto meno, di compromettere sul nascere le finalità della pronosticata opera viaria cantonale. Stante le incognite citate, il comprensorio delimitato nell’allegato 1 della risoluzione impugnata appare senz’altro dal profilo funzionale e dei contenuti come un’unità territoriale, che deve essere apprezzata alla luce delle previsioni del progetto di ordine superiore, in quanto, come spiegato, complessivamente sotto la sua sfera d’influenza. D’altra parte, i motivi che hanno portato il Consiglio di Stato a circoscrivere il comparto oggetto della sospensione della decisione sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche specialistiche da non consentire al tribunale d'intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni. Comunque sia, dal profilo della proporzionalità in senso stretto, il comprensorio resta disciplinato, come già spiegato, dall’ordinamento pianificatorio previgente, il quale prevede identica estensione dell’area edificabile e analoghe destinazioni. Certo, più contenute sono le capacità edificatorie. A fronte di quest’ultimo aspetto si pone però l'importanza della pianificazione di ordine superiore: la decisione governativa deve pertanto essere considerata proporzionata.

8.   In conclusione, la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione del comprensorio all’esame risulta quindi sorretta da una valida base legale, giustificata da un sufficiente interesse pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Il ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3.   Intimazione a:, a. terzi implicati PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                                                                Il segretario