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90.2005.36

compensazione agricola

Ticino · 2005-09-30 · Italiano TI
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compensazione agricola

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 cpv. 1 LALPT).

2.2. La

LTAgr, adottata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 1989 ed entrata in vigore il

23 febbraio 1990, è stata modificata a più riprese nel corso della sua vigenza.

Il ricorrente ritiene di dover differenziare l’applicazione della normativa

legale succedutasi nel tempo perché a suo giudizio, attraverso la modifica del

25 febbraio 2003, entrata in vigore il 1 giugno successivo, l’obbligo di

compensazione è stato esteso anche ai terreni agricoli sussidiari, ossia a

quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura.

A torto. In effetti questi terreni rimangono esclusi, come in precedenza, dal

menzionato obbligo, che colpisce - giusta l’art. 8 LTAgr - le sole aree

agricole contemplate all’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT. I terreni che,

nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura, sono invece contemplati

all’art. 68 cpv. 1 lett. b LALPT.

2.3. Il calcolo del controverso contributo è

stato svolto in applicazione dell’art. 3 del Regolamento della LTAgr (RLTAgr),

adottato dal Consiglio di Stato il 9 giugno 1998, in vigore dal 16 giugno

successivo. Il comune eccepisce una violazione del principio

dell’irretroattività delle leggi, poiché la sottrazione di aree agricole alla

base dell’imposizione ha avuto luogo prima della messa in vigore del menzionato

regolamento. Il nuovo piano regolatore comunale è difatti stato adottato dal

consiglio comunale nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1994,

ed è stato approvato dal Governo il 27 febbraio 1996. Solo il mapp. 915 è stato

assegnato alla zona fabbricabile posteriormente all’entrata in vigore del

RLTAgr, attraverso deliberazione del legislativo comunale del 3 e 4 aprile

2000, osteggiata dal Governo nella risoluzione 28 gennaio 2003 ma tutelata con

sentenza 7 gennaio 2004 del tribunale. Anche questa censura non può però essere

accolta. La base legale del controverso contributo è e rimane la LTAgr, in

vigore dal 23 febbraio 1990 che, in particolare, stabilisce l’obbligo di compensazione

a seguito della diminuzione di determinate aree agricole (art. 8 LTAgr),

l’obbligo di versamento di un contributo pecuniario sostitutivo nel caso in cui

la compensazione reale sia parzialmente o totalmente impossibile (art. 10 cpv.

2 LTAgr), infine l’ammontare del contributo pecuniario sostitutivo tra venti e

cento volte il valore di reddito agricolo del fondo interessato (art. 10 cpv. 2

LTAgr). Il ritardo con cui il Governo ha disciplinato il calcolo della compensazione

attraverso l’emanazione del RLTAgr non pregiudica la facoltà di imposizione del

tributo.

3.   3.1. L’insorgente

sostiene poi che, attraverso le risoluzioni 27 febbraio 1996 e 28 gennaio 2003,

il Governo ha approvato l’estensione delle zone edificabili proposta dal comune

senza accennare all’obbligo di compensazione a seguito della diminuzione delle

aree agricole. La risoluzione in esame, attraverso la quale il Governo impone

al comune un contributo pecuniario sostitutivo, comporta una modifica delle

menzionate decisioni di approvazione, cresciute in giudicato da tempo, e viola,

di conseguenza, la sicurezza del diritto. Anche questa contestazione non può

essere accolta.

Il

Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e le sue

varianti senza affrontare il tema della compensazione a seguito della diminuzione

di determinante aree agricole, come avrebbe invece dovuto. Intanto perché la

diminuzione di aree agricole poteva essere operata solo per importanti esigenze

della pianificazione (art. 7 LTAgr); in secondo luogo perché, qualora questa diminuzione

avesse effettivamente potuto avere luogo, come si è avverato in concreto, il

comune avrebbe dovuto provvedere in primo luogo, laddove possibile, a

compensarla in natura (art. 8 LTAgr); la compensazione reale doveva inoltre

essere effettuata, di preferenza, contemporaneamente alla sottrazione, ma comunque

secondo precise modalità e scadenze da fissare dal Governo in sede di approvazione

del piano regolatore. In caso contrario il Governo avrebbe dovuto imporre

subito all’ente pianificante il contributo pecuniario sostitutivo (art. 2 cpv.

2 RLTAgr).

Solo in

sede di esame preliminare 22 febbraio 2000 concernente alcune varianti - che

hanno tuttavia costituito l’oggetto della risoluzione di approvazione 14 maggio

2002, che qui non interessa - il dipartimento del territorio aveva fatto

riferimento alla rinuncia alla compensazione per l’inserimento del mapp. 507 in

zona edificabile e alla compensazione reale, in relazione ad una proposta di

correzione della strada adiacente, attuata attraverso il recupero all’uso

agricolo del mapp. 503 (cfr. doc. cit., pag. 3).

L’unico

effettivo richiamo del Governo all’obbligo di compensazione per sottrazione di

aree agricole è stato fatto nel contesto dall’approvazione delle varianti

sfociata nella risoluzione 28 gennaio 2003, ove, per confortare - per la

seconda volta - la mancata ratifica dell’inserimento di parte del mapp. 2397 in

zona edificabile, aveva ritenuto che

“non è nemmeno stato valutato il problema

contingente del compenso agricolo, ciò che di fatto ne impedirebbe a priori

l’approvazione“

(cfr. ris. cit., cifra 4, lett. b, pag. 6). Il ricorso a

questo argomento ed a quello della contenibilità, già molto alta, del piano regolatore

per contrastare l’assegnazione di questa sola porzione del mapp. 2397 e del

mapp. 915 alla zona fabbricabile, per una superficie complessiva di circa

1’000/1'100 mq, era stato sanzionato dal tribunale come atteggiamento palesemente

discriminatorio e contraddittorio - e pertanto improponibile - nelle sentenze

del 7 gennaio 2004, con cui questa corte aveva confermato le scelte di azzonamento

comunali: questi argomenti ausiliari, ha soggiunto il tribunale nei menzionati

giudicati, avrebbero semmai dovuto trovare applicazione per tutti i terreni di

nuova assegnazione alla zona edificabile.

Purtuttavia,

contrariamente a quanto crede il ricorrente, la decisione qui impugnata non ha,

come effetto, di modificare quelle di approvazione del piano regolatore e delle

sue varianti. In particolare, non mette in discussione i nuovi azzonamenti proposti

dal comune, già ratificati, e nemmeno pretende una compensazione reale dal

comune per la diminuzione delle aree agricole che questi nuovi azzonamenti

hanno comportato. La controversa decisione costituisce semmai una conseguenza delle

menzionate risoluzioni pianificatorie. Il Consiglio di Stato, accertato che il nuovo

piano regolatore e le relative varianti hanno comportato una diminuzione delle

aree agricole del comune e che questa diminuzione non era stata compensata in natura,

ha decretato l’imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo a carico del

comune, come prescrive la LTAgr. Trattasi dunque di una conseguenza ineludibile,

poiché prescritta dalla legge. La circostanza che sia la decisione di imposizione

sia arrivata solo anni dopo l’approvazione degli azzonamenti che hanno fondato

il prelievo litigioso, ma comunque entro i termini di prescrizione, non permette

di mutare questa conclusione. La sicurezza del diritto, invocata dal

ricorrente, può del resto essere perseguita proprio solo se l’autorità si

attiene al principio generale della legalità, non quando lo disattende (cfr.

Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2002, N.

372).

Il problema

consiste piuttosto nel valutare la portata, sotto l’aspetto del principio generale

della buona fede, pure invocato dal ricorrente, dell’atteggiamento assunto dal

Consiglio di Stato, il quale ha omesso in buona sostanza di applicare la LTAgr

in sede di approvazione del piano regolatore, per poi pretenderne il rispetto solo

in un secondo tempo, emanando la risoluzione impugnata.

3.2.

Ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da

parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost. fed.). L’autorità che fa promesse

o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento

tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a

rispettare le aspettative così suscitate, quand’anche fossero contrarie alla

legge, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l’autorità è

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata

persona, essa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua

competenza, la persona non ha immediatamente potuto rendersi conto

dell’inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha

preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre

la legge non è stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui

la buona fede viene invocata (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii). L’obbligo di

comportarsi nel rispetto del principio della buona fede non trova applicazione

solo nei rapporti tra autorità e privato, ma anche nei rapporti tra autorità e

autorità (A. Scolari, op. cit., n. 611).

Nel caso

in esame, i requisiti suddetti non sono soddisfatti. Intanto, in sede di approvazione

del piano regolatore e delle relative varianti il Governo non ha assicurato,

quantomeno epressamente, al comune di rinunciare all’applicazione della LTAgr. Una

simile assicurazione, si dovesse per avventura ritenere che fosse stata data tacitamente,

sarebbe inoltre arrivata troppo tardi e sarebbe servita a poco: l’assegnazione

di un certo numero di fondi alla zona fabbricabile era difatti stata adottata

dal consiglio comunale di __________ prima delle menzionate risoluzioni governative.

Non risulta inoltre che prima della data di adozione del piano regolatore o

delle sue varianti da parte del legislativo comunale il Governo cantonale

avesse in qualche modo prospettato alle autorità comunali la rinuncia ad

esigere una compensazione a seguito della diminuzione di certe aree agricole. Gli

unici atti che attestano i rapporti dell’autorità cantonale con quelle comunali

consistono negli esami preliminari allestiti dal dipartimento del territorio,

parimenti silenti sull’oggetto, tranne che per quanto riguarda l’esame

preliminare delle varianti effettuato dal dipartimento del territorio in data

22 febbraio 2000, di cui si è detto al consid. 3.1. che precede. Al di là della

portata di questi documenti, il dipartimento non è, però, il Consiglio di Stato

e l’opinione del primo non vincolerebbe comunque sia il secondo. Inoltre, come

risulta da quanto appena esposto, dopo l’approvazione del piano regolatore e

delle relative varianti gli organi comunali non hanno adottato decisioni che

non potrebbero modificare senza pregiudizio per il comune, già per il semplice

fatto che non ha adottato alcuna decisione: l’estensione delle aree

fabbricabili a discapito di quelle agricole era difatti stata adottata dal

consiglio comunale prima delle risoluzioni con cui il Governo le ha approvate. Ferma

questa premessa, il comune non può nemmeno sostenere - come effettivamente

sostiene - che, qualora fosse stato reso attento circa tale obbligo, avrebbe operato

scelte diverse, rinunciando segnatamente agli azzonamenti, se del caso parzialmente,

rispettivamente che i cittadini attivi del comune avrebbero potuto lanciare un

referendum contro delle scelte di azzonamento che si sarebbero rivelate onerose

per il comune. Va peraltro rilevato che, da un lato, le autorità comunali, cui

spetta il compito di proporre il piano regolatore, non potevano ignorare

l’esistenza della LTAgr e delle conseguenze che traeva seco l’ampliamento delle

zone edificabili; se quindi c’è stata negligenza, questa dev’essere ascritta in

primo luogo alle autorità del comune; sarebbe pertanto fuori luogo premiarla, esonerando

il comune dall’obbligo di versare il contributo pecuniario sostitutivo dopo

aver conseguito un significativo ampliamento della zona edificabile a scapito

di quella agricola. D’altro canto il ricorrente può ancora conseguire la restituzione

di questo tributo, approntando una compensazione reale nel termine di 3 anni dalla

decisione di imposizione (art. 4 RLTAgr).

Merita infine di essere rilevato che l’agire

del Governo non ha privato il comune della possibilità di esercitare il diritto

di regresso verso i proprietari dei fondi assegnati alla zona edificabile. In

effetti, questa facoltà è stata introdotta con modifica legislativa del 15

maggio 2002, in vigore dal 1 settembre 2002, e si applica - giusta il tenore

della relativa disposizione transitoria - alle diminuzioni dell’area agricola

decise dal comune dopo tale data. Nella fattispecie tutte le deliberazioni del

consiglio comunale che hanno generato il controverso obbligo contributivo sono

state adottate prima di tale data, per cui in nessun caso il comune avrebbe

potuto rivalersi sui proprietari che hanno beneficiato del nuovo azzonamento.

3.3. La risoluzione impugnata non lede

pertanto la sicurezza del diritto, il principio della buona fede, l’autonomia

del comune e di diritti politici dei suoi cittadini.

4.   Il

ricorrente sostiene indi che i fondi conteggiati ai fini del calcolo della

compensazione pecuniaria non sono nemmeno inclusi nel territorio agricolo definito

dal piano direttore.

4.1. Giusta

l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1.

settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base

dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio

per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute,

per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti

funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura

produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i

terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura

(cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25

febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto

possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2

LPT). Al

la zona agricola, intesa nel suo senso più

ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal

1. settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un

ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e

fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento

di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a

quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la

revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag.

457 segg., pag. 471, con rinvii).

4.2. Nel

nostro Cantone le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri

terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale

attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore

(cfr. art. 2 seg. LTAgr; inoltre le schede di coordinamento 3.1 e 3.2 di piano

direttore, riferite a queste aree). I comuni istituiscono la zona agricola,

precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato

nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore

deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla

foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli

sussidiari (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre

nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in

base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT;

16a cpv. 3 LPT).

4.3. In

concreto, le rappresentazioni grafiche del piano direttore non inseriscono, in

linea di principio, i fondi che sono stati considerati nel calcolo del

contributo pecuniario sostitutivo la compensazione né nelle SAC né negli altri

terreni idonei all’utilizzazione agricola. Fa, probabilmente, eccezione il

mapp. 915. La scala delle menzionate rappresentazioni non permette una risposta

certa che, ad ogni buon conto, non appare necessaria per emettere questo

giudizio.

La zona agricola cantonale definita a

livello di piano direttore rappresenta tuttavia, da un lato, l’estensione minima

di queste aree (art. 4 cpv. 1 LTAgr). Se, pertanto, nell’ambito della procedura

di allestimento del piano regolatore, nella quale viene esperita un’analisi più

approfondita del territorio comunale, vengono individuati altri terreni idonei

alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva, anche questi dovranno

essere assegnati, se del caso, alla zona agricola in applicazione degli art. 16

cpv. 1 lett. a LPT e 68 cpv. 1 lett. a LALPT.

La zona

agricola cantonale ancorata nel piano direttore, rappresenta, d’altro canto, solo

una parte di quella, di più ampia concezione, prescritta dal diritto federale

che, com'è stato spiegato, accanto all'individuazione di terreni che si

prestano alla produzione agricola ed orticola, costituisce in pari tempo uno

strumento per tutelare l'ambiente, il paesaggio e per contenere l'espansione

degli insediamenti. Essa include, a questo scopo, i terreni agricoli sussidiari

(art. 16 cpv. 1 lett. b LPT, 68 cpv. 1 lett. b LALPT), cioè quelli che devono

essere utilizzati dall’agricoltura per motivi di interesse generale, come il

mantenimento di aree produttive supplementari, la cura del suolo e della

vegetazione, la conservazione dell’equilibrio ecologico e del paesaggio.

4.4. Nel caso in esame, i fondi considerati

nel calcolo del contributo pecuniario sostitutivo, qualora non fossero stati

assegnati alle zone edificabili sotto svariate forme (nucleo, residenza, edifici

pubblici), sarebbero stati assegnati alla zona agricola di piano regolatore. In

linea di principio, difatti, laddove non c’è bosco, il territorio è conteso tra

la zona fabbricabile e quella agricola; non c’è motivo per scostarsi da questo

principio nel caso di specie. Questo assunto non basta tuttavia a fondare

l’obbligo di compensazione per diminuzione delle aree agricole. Com’è stato spiegato,

il territorio agricolo di piano regolatore comprende non solo i terreni idonei

alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva (art. 68 cpv. 1 lett. a

LALPT), ma anche i terreni agricoli sussidiari (art. 68 cpv. 1 lett. b LALPT).

La sottrazione di questi terreni all’agricoltura non obbliga il comune a

compensarli; l’art. 8 LTAgr prescrive difatti che l’ente pianificante deve compensare

solo le aree agricole di cui all’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT. In concreto il

ricorrente non contesta, con adeguata motivazione, l’idoneità alla coltivazione

agricola od orticola dei fondi considerati per il calcolo del controverso

tributo. Questi fondi sono ad ogni buon conto contemplati, in linea di

principio, nel catasto delle idoneità agricole allestito e tenuto a giorno

dalla sezione dell’agricoltura, trasmesso da quest’ultima al tribunale il 1° settembre

2003 nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’evasone dei ricorsi contro il

piano regolatore e le sue varianti. Alla maggior parte viene assegnata

un’idoneità alla viticoltura ed al pascolo, ad altri un’idoneità alla viticoltura

e allo sfalcio. Per questo motivo il reddito agricolo degli stessi è stato

calcolato in fr. 2,28/mq (superfici vitate) e in parte in fr. 0,31/mq

(superfici di produzione di foraggio). Non si tratta pertanto di terreni agricoli

sussidiari, che escluderebbero l’obbligo di compensazione. Fa eccezione il

mapp. 915. Questo fondo non è in effetti incluso nel menzionato catasto. Il

Consiglio di Stato non aveva, del resto, eccepito l’obbligo, per il comune, di

compensazione per opporsi - illegittimamente, rileverà in seguito il tribunale nella

sentenza 7 gennaio 2004 - all’inclusione di questa particella alla zona

fabbricabile nella decisione di approvazione delle varianti del piano regolatore

28 gennaio 2003, diversamente da quanto aveva affermato, nello stesso contesto,

per il mapp. 2398. Infine la particella, che è stata visitata dal tribunale nel

sopralluogo del 13 ottobre 2003, presenta una pendenza notevolissima

(nettamente superiore al 50%); la sua inclusione tra i terreni agricoli sussidiari

appare giustificata sotto ogni aspetto. Il contributo pecuniario sostitutivo dev’essere

ridotto di conseguenza.

5.   Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso dev’essere accolto, quantomeno parzialmente.

Ferma restando la legittimità della risoluzione impugnata, che ha permesso al

Consiglio di Stato di recuperare il rispetto, trascurato in sede di

approvazione del piano regolatore e delle relative varianti, dei principio di

legalità e di parità di trattamento dei comuni ticinesi, il controverso tributo

viene ridotto, per esclusione del mapp. 915, a fr. 265'471,15.

6.   Il comune,

intervenuto a tutela di interesse economici propri, è tenuto al pagamento della

tassa di giudizio, calcolata in funzione dell’esito del gravame (art. 28 PAmm).

Nella misura in cui è vittorioso, esso ha tuttavia diritto al versamento di

ripetibili da parte dello Stato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso

è parzialmente accolto e il contributo pecuniario sostitutivo fissato nel dispositivo

n. 1 della

risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 770) del

Consiglio di Stato a carico del RI 1 è ridotto a fr. 265'471,15.

2.   La tassa di

giudizio, di fr. 2'500.-- al netto delle ripetibili, è posta a carico del RI 1.

3.   Intimazione

a:

;

terzi implicati

CO 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 30.09.2005 90.2005.36 Tessin Tribunale della pianificazione 30.09.2005 90.2005.36 Ticino Tribunale della pianificazione 30.09.2005 90.2005.36

Incarto n. 90.2005.36 Lugano 30 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 13 aprile 2005 di RI 1 patr. da: PR 1 contro la risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 770) del Consiglio di Stato in merito all’obbligo di compensazione agricola (art. 8 segg. LTAgr); vista la risposta 27 aprile 2005 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del RI 1. Con risoluzioni 14 maggio 2002, che qui non interessa, e 28 gennaio 2003 il Governo ha approvato delle varianti di tale piano. Con risoluzione 23 febbraio 2005 fondata sugli art. 10 e 13 LTAgr il Consiglio di Stato ha indi imposto al comune il pagamento di fr. 270’760.-- a titolo di contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione delle aree agricole giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT. B.   Con ricorso 13 aprile 2005RI 1 insorge dinanzi a questo tribunale contro la menzionata risoluzione, postulandone l’annullamento. L’insorgente sostiene che, attraverso le risoluzioni 27 febbraio 1996 e 28 gennaio 2003, il Governo ha approvato l’estensione delle zone edificabili proposta dal comune senza accennare all’obbligo di compensazione a seguito della diminuzione delle aree agricole. La risoluzione in esame costituisce quindi una modifica delle menzionate risoluzioni, cresciute in giudicato da tempo, e viola, di conseguenza, la sicurezza del diritto. L’insorgente sostiene inoltre che i fondi conteggiati ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria non sono nemmeno inclusi nel territorio agricolo definito dal piano direttore. Eccepisce infine una lesione dei principi della buona fede, dell’irretroattività delle leggi, dell’autonomia comunale e dei diritti politici dei cittadini, oltre che un arbitrio. C.   Con risposta 27 aprile 2005 la divisione della pianificazione territoriale, ora dello sviluppo territoriale e della mobilità, chiede la reiezione dell’impugnativa. Considerato in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr), il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune è certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. a LALPT, 13 cpv. 1 LTAgr). Il gravame è dunque ricevibile in ordine.

2.   2.1. Giusta l'art. 7 LTAgr la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 LALPT può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui all’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT - ossia dei terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura e tra questi, segnatamente, le superfici per l'avvicendamento colturale e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità - deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTAgr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTAgr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTAgr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTAgr). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT). 2.2. La LTAgr, adottata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 1989 ed entrata in vigore il 23 febbraio 1990, è stata modificata a più riprese nel corso della sua vigenza. Il ricorrente ritiene di dover differenziare l’applicazione della normativa legale succedutasi nel tempo perché a suo giudizio, attraverso la modifica del 25 febbraio 2003, entrata in vigore il 1 giugno successivo, l’obbligo di compensazione è stato esteso anche ai terreni agricoli sussidiari, ossia a quelli che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati dall’agricoltura. A torto. In effetti questi terreni rimangono esclusi, come in precedenza, dal menzionato obbligo, che colpisce - giusta l’art. 8 LTAgr - le sole aree agricole contemplate all’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT. I terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura, sono invece contemplati all’art. 68 cpv. 1 lett. b LALPT. 2.3. Il calcolo del controverso contributo è stato svolto in applicazione dell’art. 3 del Regolamento della LTAgr (RLTAgr), adottato dal Consiglio di Stato il 9 giugno 1998, in vigore dal 16 giugno successivo. Il comune eccepisce una violazione del principio dell’irretroattività delle leggi, poiché la sottrazione di aree agricole alla base dell’imposizione ha avuto luogo prima della messa in vigore del menzionato regolamento. Il nuovo piano regolatore comunale è difatti stato adottato dal consiglio comunale nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1994, ed è stato approvato dal Governo il 27 febbraio 1996. Solo il mapp. 915 è stato assegnato alla zona fabbricabile posteriormente all’entrata in vigore del RLTAgr, attraverso deliberazione del legislativo comunale del 3 e 4 aprile 2000, osteggiata dal Governo nella risoluzione 28 gennaio 2003 ma tutelata con sentenza 7 gennaio 2004 del tribunale. Anche questa censura non può però essere accolta. La base legale del controverso contributo è e rimane la LTAgr, in vigore dal 23 febbraio 1990 che, in particolare, stabilisce l’obbligo di compensazione a seguito della diminuzione di determinate aree agricole (art. 8 LTAgr), l’obbligo di versamento di un contributo pecuniario sostitutivo nel caso in cui la compensazione reale sia parzialmente o totalmente impossibile (art. 10 cpv. 2 LTAgr), infine l’ammontare del contributo pecuniario sostitutivo tra venti e cento volte il valore di reddito agricolo del fondo interessato (art. 10 cpv. 2 LTAgr). Il ritardo con cui il Governo ha disciplinato il calcolo della compensazione attraverso l’emanazione del RLTAgr non pregiudica la facoltà di imposizione del tributo.

3.   3.1. L’insorgente sostiene poi che, attraverso le risoluzioni 27 febbraio 1996 e 28 gennaio 2003, il Governo ha approvato l’estensione delle zone edificabili proposta dal comune senza accennare all’obbligo di compensazione a seguito della diminuzione delle aree agricole. La risoluzione in esame, attraverso la quale il Governo impone al comune un contributo pecuniario sostitutivo, comporta una modifica delle menzionate decisioni di approvazione, cresciute in giudicato da tempo, e viola, di conseguenza, la sicurezza del diritto. Anche questa contestazione non può essere accolta. Il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore e le sue varianti senza affrontare il tema della compensazione a seguito della diminuzione di determinante aree agricole, come avrebbe invece dovuto. Intanto perché la diminuzione di aree agricole poteva essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione (art. 7 LTAgr); in secondo luogo perché, qualora questa diminuzione avesse effettivamente potuto avere luogo, come si è avverato in concreto, il comune avrebbe dovuto provvedere in primo luogo, laddove possibile, a compensarla in natura (art. 8 LTAgr); la compensazione reale doveva inoltre essere effettuata, di preferenza, contemporaneamente alla sottrazione, ma comunque secondo precise modalità e scadenze da fissare dal Governo in sede di approvazione del piano regolatore. In caso contrario il Governo avrebbe dovuto imporre subito all’ente pianificante il contributo pecuniario sostitutivo (art. 2 cpv. 2 RLTAgr). Solo in sede di esame preliminare 22 febbraio 2000 concernente alcune varianti - che hanno tuttavia costituito l’oggetto della risoluzione di approvazione 14 maggio 2002, che qui non interessa - il dipartimento del territorio aveva fatto riferimento alla rinuncia alla compensazione per l’inserimento del mapp. 507 in zona edificabile e alla compensazione reale, in relazione ad una proposta di correzione della strada adiacente, attuata attraverso il recupero all’uso agricolo del mapp. 503 (cfr. doc. cit., pag. 3). L’unico effettivo richiamo del Governo all’obbligo di compensazione per sottrazione di aree agricole è stato fatto nel contesto dall’approvazione delle varianti sfociata nella risoluzione 28 gennaio 2003, ove, per confortare - per la seconda volta - la mancata ratifica dell’inserimento di parte del mapp. 2397 in zona edificabile, aveva ritenuto che “non è nemmeno stato valutato il problema contingente del compenso agricolo, ciò che di fatto ne impedirebbe a priori l’approvazione“ (cfr. ris. cit., cifra 4, lett. b, pag. 6). Il ricorso a questo argomento ed a quello della contenibilità, già molto alta, del piano regolatore per contrastare l’assegnazione di questa sola porzione del mapp. 2397 e del mapp. 915 alla zona fabbricabile, per una superficie complessiva di circa 1’000/1'100 mq, era stato sanzionato dal tribunale come atteggiamento palesemente discriminatorio e contraddittorio - e pertanto improponibile - nelle sentenze del 7 gennaio 2004, con cui questa corte aveva confermato le scelte di azzonamento comunali: questi argomenti ausiliari, ha soggiunto il tribunale nei menzionati giudicati, avrebbero semmai dovuto trovare applicazione per tutti i terreni di nuova assegnazione alla zona edificabile. Purtuttavia, contrariamente a quanto crede il ricorrente, la decisione qui impugnata non ha, come effetto, di modificare quelle di approvazione del piano regolatore e delle sue varianti. In particolare, non mette in discussione i nuovi azzonamenti proposti dal comune, già ratificati, e nemmeno pretende una compensazione reale dal comune per la diminuzione delle aree agricole che questi nuovi azzonamenti hanno comportato. La controversa decisione costituisce semmai una conseguenza delle menzionate risoluzioni pianificatorie. Il Consiglio di Stato, accertato che il nuovo piano regolatore e le relative varianti hanno comportato una diminuzione delle aree agricole del comune e che questa diminuzione non era stata compensata in natura, ha decretato l’imposizione di un contributo pecuniario sostitutivo a carico del comune, come prescrive la LTAgr. Trattasi dunque di una conseguenza ineludibile, poiché prescritta dalla legge. La circostanza che sia la decisione di imposizione sia arrivata solo anni dopo l’approvazione degli azzonamenti che hanno fondato il prelievo litigioso, ma comunque entro i termini di prescrizione, non permette di mutare questa conclusione. La sicurezza del diritto, invocata dal ricorrente, può del resto essere perseguita proprio solo se l’autorità si attiene al principio generale della legalità, non quando lo disattende (cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2002, N. 372). Il problema consiste piuttosto nel valutare la portata, sotto l’aspetto del principio generale della buona fede, pure invocato dal ricorrente, dell’atteggiamento assunto dal Consiglio di Stato, il quale ha omesso in buona sostanza di applicare la LTAgr in sede di approvazione del piano regolatore, per poi pretenderne il rispetto solo in un secondo tempo, emanando la risoluzione impugnata. 3.2. Ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost. fed.). L’autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand’anche fossero contrarie alla legge, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l’autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, essa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, la persona non ha immediatamente potuto rendersi conto dell’inesattezza delle informazioni ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non è stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 616 seg., 639 con rinvii). L’obbligo di comportarsi nel rispetto del principio della buona fede non trova applicazione solo nei rapporti tra autorità e privato, ma anche nei rapporti tra autorità e autorità (A. Scolari, op. cit., n. 611). Nel caso in esame, i requisiti suddetti non sono soddisfatti. Intanto, in sede di approvazione del piano regolatore e delle relative varianti il Governo non ha assicurato, quantomeno epressamente, al comune di rinunciare all’applicazione della LTAgr. Una simile assicurazione, si dovesse per avventura ritenere che fosse stata data tacitamente, sarebbe inoltre arrivata troppo tardi e sarebbe servita a poco: l’assegnazione di un certo numero di fondi alla zona fabbricabile era difatti stata adottata dal consiglio comunale di __________ prima delle menzionate risoluzioni governative. Non risulta inoltre che prima della data di adozione del piano regolatore o delle sue varianti da parte del legislativo comunale il Governo cantonale avesse in qualche modo prospettato alle autorità comunali la rinuncia ad esigere una compensazione a seguito della diminuzione di certe aree agricole. Gli unici atti che attestano i rapporti dell’autorità cantonale con quelle comunali consistono negli esami preliminari allestiti dal dipartimento del territorio, parimenti silenti sull’oggetto, tranne che per quanto riguarda l’esame preliminare delle varianti effettuato dal dipartimento del territorio in data 22 febbraio 2000, di cui si è detto al consid. 3.1. che precede. Al di là della portata di questi documenti, il dipartimento non è, però, il Consiglio di Stato e l’opinione del primo non vincolerebbe comunque sia il secondo. Inoltre, come risulta da quanto appena esposto, dopo l’approvazione del piano regolatore e delle relative varianti gli organi comunali non hanno adottato decisioni che non potrebbero modificare senza pregiudizio per il comune, già per il semplice fatto che non ha adottato alcuna decisione: l’estensione delle aree fabbricabili a discapito di quelle agricole era difatti stata adottata dal consiglio comunale prima delle risoluzioni con cui il Governo le ha approvate. Ferma questa premessa, il comune non può nemmeno sostenere - come effettivamente sostiene - che, qualora fosse stato reso attento circa tale obbligo, avrebbe operato scelte diverse, rinunciando segnatamente agli azzonamenti, se del caso parzialmente, rispettivamente che i cittadini attivi del comune avrebbero potuto lanciare un referendum contro delle scelte di azzonamento che si sarebbero rivelate onerose per il comune. Va peraltro rilevato che, da un lato, le autorità comunali, cui spetta il compito di proporre il piano regolatore, non potevano ignorare l’esistenza della LTAgr e delle conseguenze che traeva seco l’ampliamento delle zone edificabili; se quindi c’è stata negligenza, questa dev’essere ascritta in primo luogo alle autorità del comune; sarebbe pertanto fuori luogo premiarla, esonerando il comune dall’obbligo di versare il contributo pecuniario sostitutivo dopo aver conseguito un significativo ampliamento della zona edificabile a scapito di quella agricola. D’altro canto il ricorrente può ancora conseguire la restituzione di questo tributo, approntando una compensazione reale nel termine di 3 anni dalla decisione di imposizione (art. 4 RLTAgr). Merita infine di essere rilevato che l’agire del Governo non ha privato il comune della possibilità di esercitare il diritto di regresso verso i proprietari dei fondi assegnati alla zona edificabile. In effetti, questa facoltà è stata introdotta con modifica legislativa del 15 maggio 2002, in vigore dal 1 settembre 2002, e si applica - giusta il tenore della relativa disposizione transitoria - alle diminuzioni dell’area agricola decise dal comune dopo tale data. Nella fattispecie tutte le deliberazioni del consiglio comunale che hanno generato il controverso obbligo contributivo sono state adottate prima di tale data, per cui in nessun caso il comune avrebbe potuto rivalersi sui proprietari che hanno beneficiato del nuovo azzonamento. 3.3. La risoluzione impugnata non lede pertanto la sicurezza del diritto, il principio della buona fede, l’autonomia del comune e di diritti politici dei suoi cittadini.

4.   Il ricorrente sostiene indi che i fondi conteggiati ai fini del calcolo della compensazione pecuniaria non sono nemmeno inclusi nel territorio agricolo definito dal piano direttore. 4.1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1. settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Al la zona agricola, intesa nel suo senso più ampio, espressamente sancito ora all'art. 16 LPT nella versione in vigore dal

1. settembre 2000, ma valido anche in precedenza, dev'essere riconosciuto un ruolo multifunzionale, poiché persegue non solo obiettivi di politica agraria e fondiaria, ma anche obiettivi in ordine agli insediamenti, quale eccellente strumento di prevenzione dell'edificazione sparsa, alla protezione dell'ambiente e a quella del paesaggio (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LPT del 22 maggio 1996, pubbl. in FF 1996, III, pag. 457 segg., pag. 471, con rinvii). 4.2. Nel nostro Cantone le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore (cfr. art. 2 seg. LTAgr; inoltre le schede di coordinamento 3.1 e 3.2 di piano direttore, riferite a queste aree). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT). 4.3. In concreto, le rappresentazioni grafiche del piano direttore non inseriscono, in linea di principio, i fondi che sono stati considerati nel calcolo del contributo pecuniario sostitutivo la compensazione né nelle SAC né negli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola. Fa, probabilmente, eccezione il mapp. 915. La scala delle menzionate rappresentazioni non permette una risposta certa che, ad ogni buon conto, non appare necessaria per emettere questo giudizio. La zona agricola cantonale definita a livello di piano direttore rappresenta tuttavia, da un lato, l’estensione minima di queste aree (art. 4 cpv. 1 LTAgr). Se, pertanto, nell’ambito della procedura di allestimento del piano regolatore, nella quale viene esperita un’analisi più approfondita del territorio comunale, vengono individuati altri terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva, anche questi dovranno essere assegnati, se del caso, alla zona agricola in applicazione degli art. 16 cpv. 1 lett. a LPT e 68 cpv. 1 lett. a LALPT. La zona agricola cantonale ancorata nel piano direttore, rappresenta, d’altro canto, solo una parte di quella, di più ampia concezione, prescritta dal diritto federale che, com'è stato spiegato, accanto all'individuazione di terreni che si prestano alla produzione agricola ed orticola, costituisce in pari tempo uno strumento per tutelare l'ambiente, il paesaggio e per contenere l'espansione degli insediamenti. Essa include, a questo scopo, i terreni agricoli sussidiari (art. 16 cpv. 1 lett. b LPT, 68 cpv. 1 lett. b LALPT), cioè quelli che devono essere utilizzati dall’agricoltura per motivi di interesse generale, come il mantenimento di aree produttive supplementari, la cura del suolo e della vegetazione, la conservazione dell’equilibrio ecologico e del paesaggio. 4.4. Nel caso in esame, i fondi considerati nel calcolo del contributo pecuniario sostitutivo, qualora non fossero stati assegnati alle zone edificabili sotto svariate forme (nucleo, residenza, edifici pubblici), sarebbero stati assegnati alla zona agricola di piano regolatore. In linea di principio, difatti, laddove non c’è bosco, il territorio è conteso tra la zona fabbricabile e quella agricola; non c’è motivo per scostarsi da questo principio nel caso di specie. Questo assunto non basta tuttavia a fondare l’obbligo di compensazione per diminuzione delle aree agricole. Com’è stato spiegato, il territorio agricolo di piano regolatore comprende non solo i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva (art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT), ma anche i terreni agricoli sussidiari (art. 68 cpv. 1 lett. b LALPT). La sottrazione di questi terreni all’agricoltura non obbliga il comune a compensarli; l’art. 8 LTAgr prescrive difatti che l’ente pianificante deve compensare solo le aree agricole di cui all’art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT. In concreto il ricorrente non contesta, con adeguata motivazione, l’idoneità alla coltivazione agricola od orticola dei fondi considerati per il calcolo del controverso tributo. Questi fondi sono ad ogni buon conto contemplati, in linea di principio, nel catasto delle idoneità agricole allestito e tenuto a giorno dalla sezione dell’agricoltura, trasmesso da quest’ultima al tribunale il 1° settembre 2003 nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’evasone dei ricorsi contro il piano regolatore e le sue varianti. Alla maggior parte viene assegnata un’idoneità alla viticoltura ed al pascolo, ad altri un’idoneità alla viticoltura e allo sfalcio. Per questo motivo il reddito agricolo degli stessi è stato calcolato in fr. 2,28/mq (superfici vitate) e in parte in fr. 0,31/mq (superfici di produzione di foraggio). Non si tratta pertanto di terreni agricoli sussidiari, che escluderebbero l’obbligo di compensazione. Fa eccezione il mapp. 915. Questo fondo non è in effetti incluso nel menzionato catasto. Il Consiglio di Stato non aveva, del resto, eccepito l’obbligo, per il comune, di compensazione per opporsi - illegittimamente, rileverà in seguito il tribunale nella sentenza 7 gennaio 2004 - all’inclusione di questa particella alla zona fabbricabile nella decisione di approvazione delle varianti del piano regolatore 28 gennaio 2003, diversamente da quanto aveva affermato, nello stesso contesto, per il mapp. 2398. Infine la particella, che è stata visitata dal tribunale nel sopralluogo del 13 ottobre 2003, presenta una pendenza notevolissima (nettamente superiore al 50%); la sua inclusione tra i terreni agricoli sussidiari appare giustificata sotto ogni aspetto. Il contributo pecuniario sostitutivo dev’essere ridotto di conseguenza.

5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev’essere accolto, quantomeno parzialmente. Ferma restando la legittimità della risoluzione impugnata, che ha permesso al Consiglio di Stato di recuperare il rispetto, trascurato in sede di approvazione del piano regolatore e delle relative varianti, dei principio di legalità e di parità di trattamento dei comuni ticinesi, il controverso tributo viene ridotto, per esclusione del mapp. 915, a fr. 265'471,15.

6.   Il comune, intervenuto a tutela di interesse economici propri, è tenuto al pagamento della tassa di giudizio, calcolata in funzione dell’esito del gravame (art. 28 PAmm). Nella misura in cui è vittorioso, esso ha tuttavia diritto al versamento di ripetibili da parte dello Stato (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie; dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è parzialmente accolto e il contributo pecuniario sostitutivo fissato nel dispositivo

n. 1 della risoluzione 23 febbraio 2005 (n. 770) del Consiglio di Stato a carico del RI 1 è ridotto a fr. 265'471,15.

2.   La tassa di giudizio, di fr. 2'500.-- al netto delle ripetibili, è posta a carico del RI 1.

3.   Intimazione a:; terzi implicati CO 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                             Il segretario