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90.2005.22

Stralcio di un sentiero pedonale (assenza di un reale bisogno)

Ticino · 2006-01-18 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 I ricorsi devono pertanto essere accolti e la risoluzione impugnata annullata.

E. 8 Visto l’esito del procedimento il tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia:

1.   I ricorsi sono accolt i. §.  Di conseguenza, la decisione del 9 novembre 2004 con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del comune di __________, è annullata nella misura in cui non approva lo stralcio del percorso pedonale (sentiero) oggetto della variante 3d, che viene invece approvato.

2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

3.   Intimazione a: terzi implicati PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2005.20

90.2005.22

90.2005.27

90.2005.26

Lugano

18 gennaio 2006

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente,

Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso di

a.RI 1

del 10/14 marzo 2005

b.,

del 10/15 marzo 2005

c.,

del 10/15 marzo 2005

contro

la risoluzione 9 novembre 2004 (n. 4933) con cui il consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del PI 1 __________;

viste le risposte:

-    10 maggio 2005 del RA 2;

-    13 maggio 2005 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub a)

-    10 maggio 2005 del RA 2;

-    13 maggio 2005 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub b)

-    10 maggio 2005 del RA 2;

-    13 maggio 2005 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub c)

-    10 maggio 2005 del RA 2;

-    13 maggio 2005 della divisione della pianificazione territoriale;

al ricorso sub d)

letti ed esaminati gli atti;

C.Con risoluzione 9 novembre 2004 (n. 4933) il Consiglio di Stato ha approvato le varianti in parola. Esso ha tuttavia negato l’approvazione ad alcune proposte pianificatorie, sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d’ufficio il piano regolatore su ulteriori oggetti.

4.2. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è, pertanto, segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario (regola della necessità), infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso stretto; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610). Nella fattispecie, non è contestata la sussistenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3. in fine). Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.

5.   5.1. Il comprensorio edificabile della sezione di __________ del comune di __________ si è sviluppato prevalentemente ai margini delle due strade cantonali che attraversano il territorio comunale: una di queste collega il già comune di __________ a __________ (strada alta) mentre l’altra, posta più a valle, conduce a __________ (strada bassa). Per quanto concerne più specificatamente il comparto interessato dai ricorsi, esso rimane delimitato proprio da queste strade; lo stesso si estende infatti dal nucleo di __________ a quello di __________, inglobando anche il nucleo di __________. Come la maggior parte del territorio comunale, anche questo comparto è caratterizzato da una pendenza piuttosto marcata del territorio e dall’alternanza tra superficie prativa e boschiva che circonda l’area fabbricata. Al suo interno si sviluppa la rete viaria nella quale predomina, anche per ragioni legate alla struttura morfologica del territorio ed alla copertura del suolo, l’elemento pedonale. L’unica eccezione è costituita dalla strada di servizio che si dirama dalla strada bassa e che urbanizza la zona residenziale di __________. Per il rimanente il collegamento interno tra le località __________, __________ e __________ è possibile tramite i vari percorsi pedonali. In questo ambito è d’uopo segnalare che proprio una decina di metri più a valle dell’imbocco della strada di servizio, dalla strada cantonale si dirama un primo percorso pedonale che sale verso la soprastante area agricola e boschiva. Dopo una tratta iniziale di circa una sessantina di metri, pavimentata ed accessibile ai veicoli, questo sentiero si divide, in corrispondenza del mapp. 655, in due bracci: il primo, qui in contestazione (oggetto della variante 3d), con direzione ovest, si addentra, prima in modo pianeggiante e poi con un tracciato più impervio, nei mapp. 449, 448 e 446 per poi salire con un tracciato privo di curve sino a __________ (viario 3d); il secondo prosegue invece verso nord-est, con un percorso che segue l’andamento del terreno senza presentare sbalzi altimetrici eccessivi, sino a raggiungere la parte alta del nucleo di __________ (varianti 4d e 5l). In questo punto si congiunge con la mulattiera che sale verso __________. E’ inoltre possibile raggiungere __________ attraverso il viottolo che attraversa la sua zona residenziale; quest’ultimo ha l’accesso in corrispondenza dell’imbocco della strada di servizio che porta al nucleo e lo sbocco all’altezza della piazzetta di giro.

5.2. Come anticipato in narrativa, in sede di variante il comune aveva previsto la realizzazione di una strada agricola - forestale tra __________ e __________. Questa costituiva, di fatto, un prolungamento della strada di servizio prevista per l’urbanizzazione della zona edificabile di __________; il nuovo tratto stradale andava a congiungersi con la soprastante strada cantonale. Proprio in previsione della realizzazione della strada in parola, in sede di raggruppamento particellare, era stata formata una particella apposita corrispondente al suo tracciato (mapp. 571), riservata a questo scopo. Parallelamente il comune aveva deciso lo stralcio del sentiero, riportato nel piano regolatore, che attraversava il comparto sul versante ovest. La funzione di via di collegamento dello stesso veniva infatti assunta dalla nuova strada agricola-forestale, che si inseriva nel contesto fondiario risultante dal raggruppamento terreni. Con la risoluzione qui impugnata il Governo ha però negato l’approvazione alla strada agricola-forestale (cfr. ris. cit, cifra 4.4, pag. 16 segg.) ed ha nel contempo reintrodotto d’ufficio nel piano il sentiero in discussione, oggetto della variante 3d, ritenendo che il suo mantenimento fosse l’inevitabile conseguenza della mancata approvazione della strada; una soppressione di questo sentiero sarebbe entrata in urto coi principi pianificatori che prescrivono il mantenimento delle vie pedonali (cfr. ris. cit, cifra 4.5, pag. 18 e osservazioni 13 maggio 2005). Su questo punto la decisione del Governo non può essere condivisa.

5.3. In effetti, il collegamento tra le varie località è già assicurato. __________ può difatti essere raggiunta a piedi da __________ transitando sul percorso pedonale oggetto della variante 4d, ossia lungo il tracciato che si separa da quello qui impugnato all’altezza del mapp. 655 e che, dopo essersi immesso in quello oggetto della variante 5l, termina nella parte alta di __________, dove inizia la mulattiera che permette di raggiungere __________. Come sostengono i ricorrenti, il comune ha recentemente effettuato dei lavori in vista della manutenzione e del miglioramento di questo tracciato, per il quale l’ente pubblico si è altresì procurato i necessari diritti di passo in occasione dello svolgimento della procedura di ricomposizione particellare. Questo percorso si rivela particolarmente interessante proprio perché tocca tutte le zone abitate del comparto. Oltre a questa possibilità, non va dimenticato che, malgrado il Governo non abbia approvato la strada agricola-forestale __________, nell’ambito della predetta procedura di raggruppamento l’ente pubblico si era stato riservato il sedime necessario per la realizzazione di quest’opera. Non è quindi da escludere che questo tracciato possa essere comunque sia valorizzato assegnandogli la funzione, quantomeno, di (ulteriore) percorso pedonale. Per contro, diversamente dai descritti tracciati, l’avversato sentiero, fatta eccezione per la sua parte iniziale, è impervio e si addentra nell’area agricola. Questo percorso non risulta inoltre essere stato tutelato in sede di raggruppamento terreni. In sede di sopralluogo questo tribunale ha potuto constatare come il sentiero in oggetto, benché riportato nel piano regolatore, non sia già da tempo più utilizzato, circostanza confermata anche dai rappresentati del comune. Attualmente difatti il collegamento pedonale tra queste località avviene di preferenza tramite l’altro sentiero, più lungo ma di più agevole percorribilità, ossia quello che si sviluppa sul fronte est del comparto e che collega __________ a __________ passando per __________.

Alla luce di queste circostanze, il mantenimento del vincolo di percorso pedonale in merito al sentiero in contestazione non appare giustificato. Non solo questo percorso non soddisfa, di tutta evidenza, un bisogno attuale, ma nemmeno sembra rispondere a future esigenze concernenti la viabilità pedonale locale. Non ha quindi senso né scopo mantenerlo, nemmeno sulla carta, quale riserva per soddisfare bisogni futuri, che oggi non appaiono però concretamente ipotizzabili. Va, piuttosto, semmai rilevato che, modificandosi le circostanze in maniera imprevedibile, nulla osterebbe, per il comune, se del caso, di riproporre il percorso in oggetto. Dopo l’esperimento del sopralluogo, con presa di posizione 6 dicembre 2005 la stessa divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, agendo in rappresentanza del Governo, ha comunicato al tribunale di aderire ai ricorsi, asserendo che la rete viaria locale appariva già sufficiente e che, pertanto, al tracciato in contestazione spettava un ruolo puramente accessorio.

6.Appurata l’assenza di interesse pubblico al mantenimento del vincolo in contestazione, non sarebbe necessario esaminare il soddisfacimento del requisito della sua proporzionalità. A futura memoria il tribunale ritiene tuttavia di dover considerare quanto segue. Per quanto riguarda l’idoneità e la necessità del sentiero in esame, si è già detto in parte nel considerando che precede. Allo stato attuale il comparto dispone di un sufficiente numero di percorsi: non vi è pertanto la necessità di prevederne di ulteriori. In merito alla proporzionalità in senso stretto, questo tribunale ha invece constatato che il vincolo grava in modo significativo le proprietà dei qui ricorrenti, in particolare i mapp. 448 e 446, lavorati dall’azienda agricola di RI 1, che si estende anche ai fondi limitrofi, mapp. 449 e 660. In effetti, fatta eccezione per la sua parte iniziale, dove è confinato ai margini del comparto coltivato, il sentiero si addentra nei terreni utilizzati dalla menzionata azienda agricola, attraversandoli. Gli inconvenienti legati a questa situazione sono evidenti. Nel caso concreto la legittimità di queste limitazioni imposte ai proprietari non appare dunque scontata. Per questo motivo, qualora in futuro, il comune dovesse ritenere di riproporre il percorso in oggetto, la questione della proporzionalità dei vincoli imposti potrà e dovrà essere di nuovo valutata.

7.I ricorsi devono pertanto essere accolti e la risoluzione impugnata annullata.

8.Visto l’esito del procedimento il tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

PI 1

CO 1

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il segretario