Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale della pianificazione 25.03.2004 90.2002.75 Tessin Tribunale della pianificazione 25.03.2004 90.2002.75 Ticino Tribunale della pianificazione 25.03.2004 90.2002.75
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.2002.75 Lugano 25 marzo 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Raffaello Balerna assistito dal segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 28 maggio 2002 di __________ __________, __________ __________ __________, contro la risoluzione 7 maggio 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________; viste le risposte:
- 16 agosto 2002 del Comune di __________;
- 27 settembre 2002 del Dipartimento del territorio Divisione pianificazione territoriale; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto che il piano regolatore di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 7 maggio 2002, assegna il mapp. __________ alla zona agricola; che il ricorrente ha chiesto l’inserimento nella zona industriale del mapp. __________; che, all’udienza del 24 settembre 2003, l'insorgente, si è riservato un termine di 15 giorni per comunicare al Tribunale il ritiro del ricorso; che con scritto 25 settembre 2003 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso; che, il municipio, d’accordo con lo stralcio del gravame, ha protestato le ripetibili; che il procedimento di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto; che il gravame, ritirato, va dunque stralciato dai ruoli; che di conseguenza il Comune di __________, assistito da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del ricorrente il quale, a seguito del ritiro dell'impugnativa, dev'essere considerato soccombente giusta l’art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3 e seg.); che, invano, l'insorgente spera di poter spuntare l'esenzione da tale obbligo, asserendo che il Presidente del Tribunale gli avrebbe dato assicurazioni di merito all'udienza; che, in effetti, i Tribunali possono solo disporre circa il pagamento o meno della tassa di giustizia giusta l'art. 28 PAmm: le ripetibili devono invece sempre essere attribuite alla parte vittoriosa, giusta l'art. 31 PAmm, salvo rinuncia da parte della stessa; che il Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm); decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il ricorrente è condannato a versare al Comune di __________ fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.
3. Intimazione a: __________ __________, __________ __________ __________; Comune di __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________. Il presidente Il segretario del Tribunale della pianificazione del territorio