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90.2002.6

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2002.6 Tessin Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2002.6 Ticino Tribunale della pianificazione 10.07.2002 90.2002.6

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.2002.00006 Lugano 10 luglio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso  4 gennaio 2002 di __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ __________, contro la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; viste le risposte:

-    22 gennaio 2002 del municipio di __________;

-    8 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con risoluzione 13 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________; che con ricorso 4 gennaio 2002 __________ __________, proprietaria del mapp. __________ di __________, è insorta contro la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento del vincolo EP-AP gravante, parzialmente, detto fondo: domanda già formulata, invano, dinanzi all'istanza inferiore; che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi alla base del gravame; che la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio di Arogno hanno postulato la reiezione dell'impugnativa; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); quanto alla tempestività il Tribunale considera quanto segue; che contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv. 1 LALPT); che, in concreto, la decisione di approvazione del piano regolatore di __________, del 13 novembre 2001, è stata notificata alla patrocinatrice dell'insorgente il 19 novembre successivo; che, pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni, che è iniziato a decorrere il giorno 20 novembre 2001 (art. 10 cpv. 1 PAmm) ed è stato sospeso dalle ferie, ovvero nel periodo 18 dicembre 2001/1 gennaio 2002 (art. 13 lett. a PAmm), è venuto a scadenza giovedì 3 gennaio 2002; che il ricorso in esame, del 4 gennaio 2002, è stato consegnato alla posta il giorno medesimo: esso di appalesa, di conseguenza, tardivo; che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm); visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 10, 13, 18, 28, 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ __________, patr. da avv. __________. __________ __________, __________ __________ __________, __________ Municipio di __________, __________ Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________, Divisione della pianificazione territoriale, Viale __________. __________ __________, __________ Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                             Il segretario