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90.2002.47

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento

per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un

ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di

pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la

pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,

pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse

stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte

adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto

piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore

(art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e

valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una

procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e

partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso

ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano

direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano

regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni

grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26

LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle

zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il

piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra

l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e

privati con la precisazione delle linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p

LALPT). Le norme di attuazione stabiliscono le regole generali e particolari

sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo (art. 29 cpv. 1 lett. a, b

LALPT). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT)

organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente

delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione

urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla

protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo

richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore

comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).

4.   Una

restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà

sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata

da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della

proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà

luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).

Nella fattispecie, non è contestata la carenza di una base legale, comunque

data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone il problema della violazione della

garanzia della proprietà quale istituto. I problemi espropriativi esulano

invece da questa procedura. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico

e la proporzionalità dei vincoli in discussione.

5.   La

ricorrente contesta l'interesse pubblico dei vincoli pianificatori gravanti il

suo fondo. In particolare, si aggrava contro la riduzione dei parametri

edificatori introdotti, a suo dire, dalla nuova pianificazione, quali un indice

di sfruttamento diminuito allo 0,7 e l'altezza massima per gli edifici di 12,5

m, che, con la linea di arretramento posta a 4 m dalla strada e sezionante

longitudinalmente la palazzina esistente, edificata nel 1961, ne impedirebbero

la sostituzione con una nuova delle medesime dimensioni. Ciò avviene in un

contesto ampiamente edificato, quale il quartiere __________, ove per altro

sono già presenti numerosi palazzi di 6 e più piani.

5.1.

Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse

pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone

esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la

generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al

potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse

pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua

adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla

collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n.

34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e

privati in giuoco.

5.2. Il quartiere __________ costituisce uno fra i comparti

insediati abitativi più popolosi della città di __________. Sviluppatosi

principalmente negli anni 60-70 del secolo scorso, attraverso un'edificazione

di tipo intensivo, a volte poco strutturata e discontinua, che si è venuta a

contrapporre a preesistenze d'inizio secolo meno concentrate e dalla tipologia

edilizia di una certa qualità, il quartiere si presenta oggi con una situazione

urbanistica disorganica, in parte degradata, con spazi pubblici e privati

carenti, in aggiunta a stati conflittuali determinati dalla commistione di

alcune attività industriali e artigianali con la residenza. Tutto ciò a

detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e della

vivibilità. Il comune di __________, ritenute queste premesse e preso atto che

il piano regolatore vigente non desse sufficienti risposte pianificatorie atte

a favorire un recupero e una valorizzazione efficace di un quartiere importante

per lo sviluppo residenziale della città, ha deciso di rivedere la

pianificazione di questo comparto cittadino adottando un piano

particolareggiato. Scopo di questa pianificazione è di rafforzare la preminente

funzione abitativa del quartiere, nonché di favorire, laddove ancora possibile,

uno sviluppo insediativo, per mezzo di un riassetto urbanistico e dei suoi

contenuti, impiantando spazi pubblici e privati attrattivi, migliorando i

collegamenti con gli altri comparti cittadini e la fruizione di adeguati spazi

destinati allo svago, al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti e

dei loro rapporti sociali (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 3 segg.). A

questo scopo, il piano particolareggiato sviluppa un concetto urbanistico che

prevede la concentrazione delle funzioni lavorative sulle fasce esterne del

quartiere. La loro funzione consiste principalmente nella protezione delle aree

interne esclusivamente residenziali dalle emissioni rumorose prodotte dagli

impianti ferroviari adiacenti e dai flussi di traffico degli assi stradali principali,

che circoscrivono e delimitano il perimetro del quartiere. In particolare, è

prevista lungo via __________, via ____________________ e via __________ una

corona ad edificazione di tipo intensivo con destinazione residenziale-commerciale

che cinge e scherma la zona centrale del quartiere, destinata invece, come

detto, unicamente alla residenza con un carattere semi-estensivo. All'esterno

di questa corona, più discosta, è prevista una fascia destinata all'artigianato

e alle attività commerciali. Negli intendimenti del piano, via __________

__________, attraversante longitudinalmente e al centro il quartiere

__________, assume la funzione di asse di riferimento per il recupero e il

consolidamento in senso qualitativo della funzione residenziale: il piano ne

prevede un nuovo assetto con una pavimentazione speciale, la creazione di aree

verdi e la piantumazione di filari alberati, nonché la chiusura, dal tratto

intersecato da via dei __________ a via __________, a strada pedonale e

ciclabile, in modo da assumere il ruolo di piazza per tutte le attività

d'aggregazione sociale. Fra gli strumenti, propri della disciplina urbanistica,

atti a realizzare questi intendimenti figurano le linee d'arretramento e di

costruzione, la localizzazione delle aree inedificabili e la panoplia dei

parametri edificatori. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze dalle

strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e

ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli,

noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In

particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la

possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo

armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria,

luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani,

facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni,

contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione

(DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n.

1026 segg.).

5.3.

Nel caso specifico, via __________ è ubicata nel comparto nord-est del

quartiere __________. L'ossatura del comparto è costituita da via __________,

dalla quale si dipartono, penetrando a sud verso il centro del quartiere, in

sequenza parallela secondo uno schema a pettine, una serie di strade di

servizio, fra di esse la via __________, che sfociano in via __________

__________. Il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare

che questa zona costituisce un quartiere ancora eminentemente residenziale. Dal

profilo della sostanza edilizia il comparto all'esame si caratterizza per la

presenza dominante di case d'appartamenti di 3 e 4 piani. In particolare, per

ciò che concerne le edificazioni che si affacciano su via __________, che

suddivide i settori indicati nei piani come 9 e 10, si è accertata la presenza,

fatta unicamente riserva dell'eccezione costituita dal palazzo della

ricorrente, di edifici di media taglia di 2 o 3 piani; la maggior parte dei

fondi risultando comunque ancora inedificati oppure occupati da costruzioni

accessorie di un piano come ad esempio alcune autorimesse. In questo contesto,

nella parte mediana e direttamente a confine di via __________ insiste

l'imponente palazzo della ricorrente, alto 6 piani e con una facciata lunga 29

m, occupante più della metà del fondo e con un indice di sfruttamento pari al

3.

5.4.

Questo comparto era assegnato dal piano regolatore (PR88) alla zona

residenziale semi-estensiva a 3 piani Rse 3, con un indice di sfruttamento

dello 0,7, un'altezza massima di 10,50 m e un indice di occupazione del 30%. Il

piano particolareggiato in oggetto lo suddivide invece in due differenti zone:

lungo il versante meridionale di via __________, per una profondità variabile

fra i 26 e 28 m, comprendente quindi un esiguo tratto di via __________, è

prevista una fascia ad utilizzazione mista destinata alla residenza e alle

attività commerciali (cfr. supra: corona), la zona C, che protegge la

retrostante zona residenziale semi-estensiva A a contatto con via __________

__________ - ove è ubicato il fondo della ricorrente - dalle immissioni foniche

degli impianti ferroviari e del traffico veicolare. Rispetto al piano previgente

la zona C ha subito un'apprezzabile densificazione dei parametri edificatori:

difatti il piano particolareggiato prevede un incremento dell'indice di

sfruttamento dello 0,8 (ora pari a 1,5), dell'altezza massima di 6 m (ora 16,50

m). Mentre la zona residenziale semi-estensiva A ha conservato inalterato

l'indice di sfruttamento (0,7), con un aumento dell'altezza massima di 2 m (ora

12,50). Per entrambe le zone è stato abolito l'indice di occupazione, il quale,

essendo sostituito dall'imposizione di un'area verde minima del 30%,

risulterebbe virtualmente del 70%. Ciò premesso occorre esaminare se

l'interesse pubblico a mantenere le restrizioni della proprietà previste dal

piano iniziale e in parte riprese dalla nuova pianificazione è effettivamente

venuto a mancare, così da doverle sopprimere o adeguatamente mitigare. In altre

parole va valutato se nella fattispecie esiste un interesse pubblico che

giustifica la densificazione della zona C, per rapporto al mantenimento del

carattere semi-estensivo della zona A.

5.5.

Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano

particolareggiato, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico

alla differenziazione del comparto in due differenti zone d'utilizzazione con

differenti parametri edificatori. Per tutte le ragioni esposte nel rapporto pianificatorio

e riassunte nei considerandi precedenti, il comparto all'esame, più in generale

il quartiere __________, costituisce nel contesto cittadino di __________ un

elemento importante, sia per la sua taglia, sia per la cospicua popolazione

residente, che necessita indubbiamente di essere recuperato attraverso una

riorganizzazione e valorizzazione strutturale e funzionale, in modo da

garantire appieno uno sviluppo razionale e coerente, al fine di favorire un

consolidamento in termini qualitativi della funzione residenziale. In

quest'ottica si giustifica pienamente la scelta del comune di istituire una

corona dove concentrare le attività di tipo commerciale, che, per mezzo di

un’edificazione notevolmente intensiva in corrispondenza dell'anello di

circonvallazione del quartiere, protegge la parte più pregiata per la

residenza, il centro dello stesso, dalle immissioni foniche causate dai flussi

di traffico e, per quanto concerne specificatamente il comparto in cui è

inserito il fondo della ricorrente, da quelle causate dalla ferrovia. Tale

premessa risulta fondamentale per la conservazione e lo sviluppo del centro del

quartiere con un insediamento accogliente (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), i cui

parametri edificatori meno intensivi, seppur di media densità (cfr. A. Scolari,

Commentario, Bellinzona, 1997, ad art. 37 LE, n° 1111), risultano così consoni,

oltre che necessari ed idonei, con la funzione esclusivamente residenziale a

cui viene riservato e coerenti con la sostanza edilizia che già oggi lo

caratterizza principalmente: il palazzo della ricorrente, in quanto

sovradimensionato, costituisce un'eccezione in questo contesto. Per quanto

riguarda la linea di arretramento posta a 4 m dalla strada, oltre a perseguire

una miglior strutturazione e riqualifica dello spazio urbano con costruzioni

ordinate ai lati della strada, si rivela conforme con il principio pianificatorio,

che prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3

cpv. 3 lett. e LPT).

6.   Verificata

la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in

contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete,

i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e

sopportabili; segnatamente se non sacrificano eccessivamente l'interesse

privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio

della proporzionalità (DTF 118 Ia 394).

6.1.

Già assodate in precedenza la necessità e l'idoneità di un indice di

sfruttamento e di un'altezza massima moderati per il raggiungimento

dell'obiettivo di riqualifica perseguiti dal nuovo ordinamento (cfr. cons.

5.5), ritenuto inoltre che esso ha comunque aumentato alcuni parametri

edificatori della zona residenziale semi-estensiva rispetto al piano previgente

(cfr. altezza massima pari a 12,50 m e abolizione dell'indice di occupazione),

occorre appurare nella fattispecie se tali requisiti sono adempiuti anche in

merito alla linea di arretramento. A tale proposito va considerato che

l'altezza massima dà ora luogo ad una previsione edificatoria nel comparto di

edifici alti 4 piani. Orbene, a fronte di questi dati e ritenuto l'obiettivo di

miglioramento della qualità di vita perseguito dal piano (cfr. art. 2 cifra 1

lett. c NAPPQS), una fascia di stacco di almeno 4 metri dai bordi della strada

che distanzi i due fronti edificati, come quelli che si affacciano sui lati di

via __________, risulta congrua alla natura di una zona a carattere

eminentemente residenziale. Queste zone necessitano indubbiamente di aree

aperte, che possano garantire alle abitazioni la miglior insolazione ed

aerazione possibile, favorendo parimenti la formazione di spazi verdi. Tutte

queste funzioni non possono in genere essere assicurate compiutamente dalla

sola ampiezza del campo stradale; a maggior ragione se, come nella fattispecie,

si tratta di una semplice strada di servizio, per definizione, di modeste

dimensioni. Per tutte queste ragioni una riduzione della distanza della linea

di arretramento dalla strada, quindi della profondità della fascia di rispetto,

non può entrare in linea di conto.

6.2.

Circa l'idoneità della linea di arretramento al raggiungimento degli scopi

prefissi di riqualifica e riordino urbano, il Tribunale considera quanto segue.

Dall'esame dei piani risulta che la linea di arretramento contestata, lunga

circa 100 m su entrambi i lati della strada, è tracciata lungo fondi, che per

la maggior parte sono inedificati o occupati da costruzioni accessorie. Di

conseguenza, essa potrà realizzare agevolmente le auspicate aree di stacco

dalla strada. Non compiutamente, tuttavia, giacché essa risulta essere

sopravanzata dalla costruzione della ricorrente. Nondimeno, questa costruzione

incide comunque solo marginalmente (una trentina di metri) sull'assetto pianificatorio,

che va a maggior ragione salvaguardato in presenza di un edificio completamente

fuori misura per una zona semi-estensiva, contrastante quindi con gli

intendimenti del piano e destinato ad essere sostituito, fosse anche sul lungo

periodo, da una costruzione conforme.

6.3.

Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il

risultato da raggiungere e tutti i vincoli gravanti la proprietà della

ricorrente, necessari al suo conseguimento. Durante l'udienza 13 marzo 2003 i

rappresentanti del comune hanno versato agli atti un memoriale composto da

planimetrie e di calcoli relativi a 3 differenti ipotesi di edificazione del

fondo, volto a dimostrare che il mapp. 201 conserva, malgrado i vincoli in

discussione, ragionevoli potenzialità edificatorie. Dalla variante B si evince

ad esempio che tenendo conto della linea di arretramento e della distanza

minima dal confine del fondo retrostante sarebbe possibile erigere un edificio,

le cui dimensioni in pianta sarebbero di 25 m di larghezza (fronte strada) per

una profondità di 6 m, ottenendo una superficie di base di 146 mq. Se tale

edificio fosse costruito su 4 piani (altezza massima), di cui il pianterreno

destinato a garage e cantina, gli altri tre ad abitazione, disporrebbe allora

di una superficie utile lorda (SUL) di 438 mq, pari ad un indice di

sfruttamento (i.s.) dello 0,7, corrispondente al massimo previsto per la zona.

Da quanto precede, risulta assodato che, malgrado i vincoli contestati, il fondo

della ricorrente dispone di un'apprezzabile potenzialità edificatoria, che, per

altro, è perfettamente congruente con quelle di cui godono i proprietari

viciniori, in ossequio alla parità di trattamento. Pertanto, malgrado si possa

riconoscere che, nella fattispecie, il margine di manovra in ambito progettuale

venga limitato dall'esigua profondità del fondo, riservata comunque la facoltà

per la proprietaria, in caso in cui vengano soddisfatte le condizioni dell'art.

23 NAPR (applicabile su rinvio dell'art. 16 NAPPQS), di poter chiedere in fase

di realizzazione una deroga alla linea di arretramento, le misure pianificatorie

all'esame devono essere considerate oggettivamente ragionevoli. Rimane assodato

che l'edificio esistente, malgrado la sua difformità con gli ordinamenti del

piano particolareggiato, beneficia senz'altro della protezione della situazione

di fatto (Besitzstandsgarantie), che consente alla proprietaria di poterlo

mantenere.

7

.

In conclusione, la linea di costruzione e i parametri

edificatori gravanti il mapp. 201 non prefigurano una violazione del principio

della proporzionalità. Pertanto, essendo queste misure pianificatorie

giustificate da un prevalente interesse pubblico, il ricorso deve essere

respinto su questo punto.

8.   Da

ultimo, la ricorrente si aggrava contro la piazza di giro, chiedendone lo

stralcio, ritenendola diretta conseguenza dell'errata impostazione del piano

del traffico, che, prevedendo la chiusura a fondo cieco di via __________,

laddove essa confluisce in via __________ __________, e comportando

l'introduzione del doppio senso di circolazione al posto dell'attuale senso

unico, aumenterebbe, a suo dire, il traffico a detrimento della quiete del

quartiere.

8.1.

Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ricorda che l'impostazione

del piano del traffico persegue lo scopo di ridurre il traffico veicolare

parassitario di transito nel quartiere __________, attuando la chiusura di un

ampio tratto di via __________ __________, attraversante il centro del quartiere,

e convogliando di conseguenza il traffico sugli assi stradali principali posti

sul perimetro dello stesso. Da questi assi si dipartono le strade di servizio a

fondo cieco, disposte in uno schema a pettine, che garantiscono l'accesso agli

isolati abitativi interni del quartiere. Alle estremità di queste strade,

dunque in prossimità di via __________ __________, il piano prevede delle

piazze di giro. L'Autorità governativa ritiene pertanto che i vantaggi

derivanti dalla riduzione o dall'esclusione del traffico di attraversamento

siano superiori alle trascurabili molestie che può arrecare una piazza di giro,

come quella prevista in fondo a via __________, ritenuto come la stessa sia

necessaria e congruente con l'impostazione viaria e con gli obiettivi del piano

(cfr. risoluzione impugnata, pag. 76).

8.2.

Il Tribunale non può che far sue, su questo punto, le considerazioni addotte

dal Consiglio di Stato. Scopo del piano particolareggiato è quello di

consolidare e rafforzare in senso qualitativo la funzione residenziale del

quartiere. Il problema della limitazione e dell'eliminazione, per quanto

possibile, del traffico veicolare di transito o parassitario assume quindi in

quest'ottica una rilevanza affatto particolare: la chiusura di via __________

__________, dal tratto intersecato da via dei __________ a via __________, a

strada pedonale e ciclabile, in modo da assumere, con l'ausilio di un nuovo

assetto, il ruolo di piazza per tutte le attività d'aggregazione sociale,

rappresenta il punto cardine dell'impostazione pianificatoria del quartiere

__________. Ciò comporta necessariamente la chiusura a fondo cieco di via

__________ laddove confluisce in via __________ __________, su cui, altrimenti,

vi convoglierebbe sia il traffico dei suoi residenti (attraversamento del

quartiere), che quello parassitario. Questa misura, attuando dal punto di vista

del traffico veicolare la netta separazione fra gli isolati, esplica inoltre

effetti benefici anche per i residenti di via __________ sia dal profilo

quantitativo, che qualitativo: da un lato, vi sarà verosimilmente una notevole

diminuzione del traffico, giacché essi diventeranno funzionalmente gli unici

fruitori della loro strada, ad esclusione quindi degli altri residenti del

quartiere e di terzi costituenti traffico parassitario, dall'altro lato,

ritenuto che l'automobilista dimostra in genere un'accresciuta sensibilità e

riguardo per gli abitanti del proprio quartiere, vi sarà un guadagno in

sicurezza per i pedoni e una diminuzione di comportamenti molesti a tutto giovamento

della tranquillità, in particolare di quella notturna. Date queste premesse e a

maggior ragione, trattandosi nella fattispecie di una strada di servizio con un

campo stradale di soltanto 3,60 m di larghezza, risulta più che comprovata la

necessità di prevedere una piazza di giro su via __________. La ricorrente, non

dimostra invece in alcun modo per quali motivi gli avversati provvedimenti,

senz'altro provvidi, violino il diritto e possano di conseguenza essere

censurati da parte del Tribunale (art. 61 Pamm). Pretestuosa risulta

innanzitutto l'argomentazione circa l'accresciuta molestia dovuta alla presenza

della piazza di giro, i cui innegabili effetti saranno comunque ampiamente

mitigati dai vantaggi poc'anzi descritti e dall'ubicazione della stessa, che, a

differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, dista ben 30 m dal suo

immobile, posizionata nel punto più discosto della via. Essa si limita infine a

fornire una sua ipotesi di viabilità - prevedente per via __________ l'attuale

uso a senso unico di marcia - che collide appunto con l'obiettivo del piano di

eliminare il transito all'interno del quartiere __________.

8.3.

Anche su questo punto il gravame deve essere respinto.

9.   La

tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico della ricorrente

(art. 28 PAmm)

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie,

dichiara e pronuncia

1.   Il

ricorso è respinto

.

2.

La ricorrente è condannata al pagamento

delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).

3.   Intimazione

a:

-

__________

__________ -__________,

____________________,

rappr. da avv. __________

__________, Via

__________ __________,

____________________

-

Municipio di

__________,

__________

__________ __________, ____________________

-

Divisione della

pianificazione territoriale

,

__________ __________. __________ __________, ____________________

-

Consiglio di Stato

, Residenza governativa,

____________________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                                                                    Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 28.05.2003 90.2002.47 Tessin Tribunale della pianificazione 28.05.2003 90.2002.47 Ticino Tribunale della pianificazione 28.05.2003 90.2002.47

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.2002.47 Lugano 28 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser segretario Stefano Furger, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002 di __________ __________ -__________, __________ __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ contro la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. __________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano particolareggiato del Quartiere __________ (PPQS) del comune di __________; viste le risposte:

- 14 maggio 2002 della divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

- 5 giugno 2002 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto: A.   Nella seduta del 13 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il piano particolareggiato del Quartiere __________ (PPQS), che si prefigge di attuare una riqualifica generale dell'area urbanizzata attraversata da via __________, compresa fra la rotonda di via Interlenghi e il sottopasso di via __________. In quella sede il mapp. __________è stato attribuito alla zona semi-estensiva A, per il quale essa prevede un'altezza massima delle costruzioni di 12,50 m e un indice di sfruttamento pari a 0,7. Il mapp. __________, di proprietà di __________ __________ -__________, presenta una superficie di 625 mq, risulta edificato con un palazzo di 6 piani e un'autorimessa e confina a ovest con via __________. B.   La proprietaria è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo il ripristino dei parametri edificatori che consentano di elevare edifici di 6 piani, come quello esistente sul suo fondo, lo stralcio della linea di arretramento tracciata lungo via __________ e della piazza di giro dirimpetto alla sua proprietà. C.   Con risoluzione 22 gennaio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato e ha respinto l'impugnativa di __________ __________ -__________ (cfr. risoluzione impugnata, pag. 73 segg.). D.   Con ricorso 25 febbraio 2002 __________ __________ -__________ insorge innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo le medesime domande di prima istanza. A sostegno della sua impugnativa, la ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà. Innanzitutto, i parametri edificatori previsti dalla zona semi-estensiva A sono a tal punto restrittivi, quindi sproporzionati, da consentire alla proprietaria soltanto, in caso di sostituzione dell'edificio d'appartamenti esistente, l'edificazione di una costruzione di dimensioni ben più modeste. Per giunta, la linea di costruzione posta a 4 m dal ciglio di via __________ renderebbe in pratica inedificabile il fondo, ritenute le sue limitate dimensioni e la presenza sul mappale restrostante di un edificio di ben 7 piani. La ricorrente contesta infine la piazza di giro, giacché causerebbe un aumento del traffico a detrimento della quiete del quartiere. Lamentando il notevole danno economico cagionato dai vincoli sufferiti, essa chiede in via subordinata un'indennità per espropriazione materiale. E.   Il municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la reiezione integrale del ricorso. F.   Il 13 marzo 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, durante i quali i rappresentanti del comune hanno prodotto una relazione allestita dall'ufficio tecnico comunale sulle possibilità edificatorie del mapp. __________, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto. Inoltre, sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande. considerato, in diritto:

1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.

2.   In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore, rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Le norme di attuazione stabiliscono le regole generali e particolari sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo (art. 29 cpv. 1 lett. a, b LALPT). Il piano particolareggiato (art. 28 cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).

4.   Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.). Nella fattispecie, non è contestata la carenza di una base legale, comunque data (cfr. consid. 3 in fine), né si pone il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura. Non resta quindi che esaminare l'interesse pubblico e la proporzionalità dei vincoli in discussione.

5.   La ricorrente contesta l'interesse pubblico dei vincoli pianificatori gravanti il suo fondo. In particolare, si aggrava contro la riduzione dei parametri edificatori introdotti, a suo dire, dalla nuova pianificazione, quali un indice di sfruttamento diminuito allo 0,7 e l'altezza massima per gli edifici di 12,5 m, che, con la linea di arretramento posta a 4 m dalla strada e sezionante longitudinalmente la palazzina esistente, edificata nel 1961, ne impedirebbero la sostituzione con una nuova delle medesime dimensioni. Ciò avviene in un contesto ampiamente edificato, quale il quartiere __________, ove per altro sono già presenti numerosi palazzi di 6 e più piani. 5.1. Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco. 5.2. Il quartiere __________ costituisce uno fra i comparti insediati abitativi più popolosi della città di __________. Sviluppatosi principalmente negli anni 60-70 del secolo scorso, attraverso un'edificazione di tipo intensivo, a volte poco strutturata e discontinua, che si è venuta a contrapporre a preesistenze d'inizio secolo meno concentrate e dalla tipologia edilizia di una certa qualità, il quartiere si presenta oggi con una situazione urbanistica disorganica, in parte degradata, con spazi pubblici e privati carenti, in aggiunta a stati conflittuali determinati dalla commistione di alcune attività industriali e artigianali con la residenza. Tutto ciò a detrimento di un'immagine cittadina all'insegna della qualità e della vivibilità. Il comune di __________, ritenute queste premesse e preso atto che il piano regolatore vigente non desse sufficienti risposte pianificatorie atte a favorire un recupero e una valorizzazione efficace di un quartiere importante per lo sviluppo residenziale della città, ha deciso di rivedere la pianificazione di questo comparto cittadino adottando un piano particolareggiato. Scopo di questa pianificazione è di rafforzare la preminente funzione abitativa del quartiere, nonché di favorire, laddove ancora possibile, uno sviluppo insediativo, per mezzo di un riassetto urbanistico e dei suoi contenuti, impiantando spazi pubblici e privati attrattivi, migliorando i collegamenti con gli altri comparti cittadini e la fruizione di adeguati spazi destinati allo svago, al fine di migliorare la qualità di vita degli abitanti e dei loro rapporti sociali (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 3 segg.). A questo scopo, il piano particolareggiato sviluppa un concetto urbanistico che prevede la concentrazione delle funzioni lavorative sulle fasce esterne del quartiere. La loro funzione consiste principalmente nella protezione delle aree interne esclusivamente residenziali dalle emissioni rumorose prodotte dagli impianti ferroviari adiacenti e dai flussi di traffico degli assi stradali principali, che circoscrivono e delimitano il perimetro del quartiere. In particolare, è prevista lungo via __________, via ____________________ e via __________ una corona ad edificazione di tipo intensivo con destinazione residenziale-commerciale che cinge e scherma la zona centrale del quartiere, destinata invece, come detto, unicamente alla residenza con un carattere semi-estensivo. All'esterno di questa corona, più discosta, è prevista una fascia destinata all'artigianato e alle attività commerciali. Negli intendimenti del piano, via __________ __________, attraversante longitudinalmente e al centro il quartiere __________, assume la funzione di asse di riferimento per il recupero e il consolidamento in senso qualitativo della funzione residenziale: il piano ne prevede un nuovo assetto con una pavimentazione speciale, la creazione di aree verdi e la piantumazione di filari alberati, nonché la chiusura, dal tratto intersecato da via dei __________ a via __________, a strada pedonale e ciclabile, in modo da assumere il ruolo di piazza per tutte le attività d'aggregazione sociale. Fra gli strumenti, propri della disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti figurano le linee d'arretramento e di costruzione, la localizzazione delle aree inedificabili e la panoplia dei parametri edificatori. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria, luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani, facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni, contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione (DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n. 1026 segg.). 5.3. Nel caso specifico, via __________ è ubicata nel comparto nord-est del quartiere __________. L'ossatura del comparto è costituita da via __________, dalla quale si dipartono, penetrando a sud verso il centro del quartiere, in sequenza parallela secondo uno schema a pettine, una serie di strade di servizio, fra di esse la via __________, che sfociano in via __________ __________. Il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa zona costituisce un quartiere ancora eminentemente residenziale. Dal profilo della sostanza edilizia il comparto all'esame si caratterizza per la presenza dominante di case d'appartamenti di 3 e 4 piani. In particolare, per ciò che concerne le edificazioni che si affacciano su via __________, che suddivide i settori indicati nei piani come 9 e 10, si è accertata la presenza, fatta unicamente riserva dell'eccezione costituita dal palazzo della ricorrente, di edifici di media taglia di 2 o 3 piani; la maggior parte dei fondi risultando comunque ancora inedificati oppure occupati da costruzioni accessorie di un piano come ad esempio alcune autorimesse. In questo contesto, nella parte mediana e direttamente a confine di via __________ insiste l'imponente palazzo della ricorrente, alto 6 piani e con una facciata lunga 29 m, occupante più della metà del fondo e con un indice di sfruttamento pari al 3. 5.4. Questo comparto era assegnato dal piano regolatore (PR88) alla zona residenziale semi-estensiva a 3 piani Rse 3, con un indice di sfruttamento dello 0,7, un'altezza massima di 10,50 m e un indice di occupazione del 30%. Il piano particolareggiato in oggetto lo suddivide invece in due differenti zone: lungo il versante meridionale di via __________, per una profondità variabile fra i 26 e 28 m, comprendente quindi un esiguo tratto di via __________, è prevista una fascia ad utilizzazione mista destinata alla residenza e alle attività commerciali (cfr. supra: corona), la zona C, che protegge la retrostante zona residenziale semi-estensiva A a contatto con via __________ __________ - ove è ubicato il fondo della ricorrente - dalle immissioni foniche degli impianti ferroviari e del traffico veicolare. Rispetto al piano previgente la zona C ha subito un'apprezzabile densificazione dei parametri edificatori: difatti il piano particolareggiato prevede un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,8 (ora pari a 1,5), dell'altezza massima di 6 m (ora 16,50 m). Mentre la zona residenziale semi-estensiva A ha conservato inalterato l'indice di sfruttamento (0,7), con un aumento dell'altezza massima di 2 m (ora 12,50). Per entrambe le zone è stato abolito l'indice di occupazione, il quale, essendo sostituito dall'imposizione di un'area verde minima del 30%, risulterebbe virtualmente del 70%. Ciò premesso occorre esaminare se l'interesse pubblico a mantenere le restrizioni della proprietà previste dal piano iniziale e in parte riprese dalla nuova pianificazione è effettivamente venuto a mancare, così da doverle sopprimere o adeguatamente mitigare. In altre parole va valutato se nella fattispecie esiste un interesse pubblico che giustifica la densificazione della zona C, per rapporto al mantenimento del carattere semi-estensivo della zona A. 5.5. Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano particolareggiato, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico alla differenziazione del comparto in due differenti zone d'utilizzazione con differenti parametri edificatori. Per tutte le ragioni esposte nel rapporto pianificatorio e riassunte nei considerandi precedenti, il comparto all'esame, più in generale il quartiere __________, costituisce nel contesto cittadino di __________ un elemento importante, sia per la sua taglia, sia per la cospicua popolazione residente, che necessita indubbiamente di essere recuperato attraverso una riorganizzazione e valorizzazione strutturale e funzionale, in modo da garantire appieno uno sviluppo razionale e coerente, al fine di favorire un consolidamento in termini qualitativi della funzione residenziale. In quest'ottica si giustifica pienamente la scelta del comune di istituire una corona dove concentrare le attività di tipo commerciale, che, per mezzo di un’edificazione notevolmente intensiva in corrispondenza dell'anello di circonvallazione del quartiere, protegge la parte più pregiata per la residenza, il centro dello stesso, dalle immissioni foniche causate dai flussi di traffico e, per quanto concerne specificatamente il comparto in cui è inserito il fondo della ricorrente, da quelle causate dalla ferrovia. Tale premessa risulta fondamentale per la conservazione e lo sviluppo del centro del quartiere con un insediamento accogliente (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), i cui parametri edificatori meno intensivi, seppur di media densità (cfr. A. Scolari, Commentario, Bellinzona, 1997, ad art. 37 LE, n° 1111), risultano così consoni, oltre che necessari ed idonei, con la funzione esclusivamente residenziale a cui viene riservato e coerenti con la sostanza edilizia che già oggi lo caratterizza principalmente: il palazzo della ricorrente, in quanto sovradimensionato, costituisce un'eccezione in questo contesto. Per quanto riguarda la linea di arretramento posta a 4 m dalla strada, oltre a perseguire una miglior strutturazione e riqualifica dello spazio urbano con costruzioni ordinate ai lati della strada, si rivela conforme con il principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).

6.   Verificata la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e sopportabili; segnatamente se non sacrificano eccessivamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). 6.1. Già assodate in precedenza la necessità e l'idoneità di un indice di sfruttamento e di un'altezza massima moderati per il raggiungimento dell'obiettivo di riqualifica perseguiti dal nuovo ordinamento (cfr. cons. 5.5), ritenuto inoltre che esso ha comunque aumentato alcuni parametri edificatori della zona residenziale semi-estensiva rispetto al piano previgente (cfr. altezza massima pari a 12,50 m e abolizione dell'indice di occupazione), occorre appurare nella fattispecie se tali requisiti sono adempiuti anche in merito alla linea di arretramento. A tale proposito va considerato che l'altezza massima dà ora luogo ad una previsione edificatoria nel comparto di edifici alti 4 piani. Orbene, a fronte di questi dati e ritenuto l'obiettivo di miglioramento della qualità di vita perseguito dal piano (cfr. art. 2 cifra 1 lett. c NAPPQS), una fascia di stacco di almeno 4 metri dai bordi della strada che distanzi i due fronti edificati, come quelli che si affacciano sui lati di via __________, risulta congrua alla natura di una zona a carattere eminentemente residenziale. Queste zone necessitano indubbiamente di aree aperte, che possano garantire alle abitazioni la miglior insolazione ed aerazione possibile, favorendo parimenti la formazione di spazi verdi. Tutte queste funzioni non possono in genere essere assicurate compiutamente dalla sola ampiezza del campo stradale; a maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di una semplice strada di servizio, per definizione, di modeste dimensioni. Per tutte queste ragioni una riduzione della distanza della linea di arretramento dalla strada, quindi della profondità della fascia di rispetto, non può entrare in linea di conto. 6.2. Circa l'idoneità della linea di arretramento al raggiungimento degli scopi prefissi di riqualifica e riordino urbano, il Tribunale considera quanto segue. Dall'esame dei piani risulta che la linea di arretramento contestata, lunga circa 100 m su entrambi i lati della strada, è tracciata lungo fondi, che per la maggior parte sono inedificati o occupati da costruzioni accessorie. Di conseguenza, essa potrà realizzare agevolmente le auspicate aree di stacco dalla strada. Non compiutamente, tuttavia, giacché essa risulta essere sopravanzata dalla costruzione della ricorrente. Nondimeno, questa costruzione incide comunque solo marginalmente (una trentina di metri) sull'assetto pianificatorio, che va a maggior ragione salvaguardato in presenza di un edificio completamente fuori misura per una zona semi-estensiva, contrastante quindi con gli intendimenti del piano e destinato ad essere sostituito, fosse anche sul lungo periodo, da una costruzione conforme. 6.3. Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e tutti i vincoli gravanti la proprietà della ricorrente, necessari al suo conseguimento. Durante l'udienza 13 marzo 2003 i rappresentanti del comune hanno versato agli atti un memoriale composto da planimetrie e di calcoli relativi a 3 differenti ipotesi di edificazione del fondo, volto a dimostrare che il mapp. 201 conserva, malgrado i vincoli in discussione, ragionevoli potenzialità edificatorie. Dalla variante B si evince ad esempio che tenendo conto della linea di arretramento e della distanza minima dal confine del fondo retrostante sarebbe possibile erigere un edificio, le cui dimensioni in pianta sarebbero di 25 m di larghezza (fronte strada) per una profondità di 6 m, ottenendo una superficie di base di 146 mq. Se tale edificio fosse costruito su 4 piani (altezza massima), di cui il pianterreno destinato a garage e cantina, gli altri tre ad abitazione, disporrebbe allora di una superficie utile lorda (SUL) di 438 mq, pari ad un indice di sfruttamento (i.s.) dello 0,7, corrispondente al massimo previsto per la zona. Da quanto precede, risulta assodato che, malgrado i vincoli contestati, il fondo della ricorrente dispone di un'apprezzabile potenzialità edificatoria, che, per altro, è perfettamente congruente con quelle di cui godono i proprietari viciniori, in ossequio alla parità di trattamento. Pertanto, malgrado si possa riconoscere che, nella fattispecie, il margine di manovra in ambito progettuale venga limitato dall'esigua profondità del fondo, riservata comunque la facoltà per la proprietaria, in caso in cui vengano soddisfatte le condizioni dell'art. 23 NAPR (applicabile su rinvio dell'art. 16 NAPPQS), di poter chiedere in fase di realizzazione una deroga alla linea di arretramento, le misure pianificatorie all'esame devono essere considerate oggettivamente ragionevoli. Rimane assodato che l'edificio esistente, malgrado la sua difformità con gli ordinamenti del piano particolareggiato, beneficia senz'altro della protezione della situazione di fatto (Besitzstandsgarantie), che consente alla proprietaria di poterlo mantenere. 7 . In conclusione, la linea di costruzione e i parametri edificatori gravanti il mapp. 201 non prefigurano una violazione del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo queste misure pianificatorie giustificate da un prevalente interesse pubblico, il ricorso deve essere respinto su questo punto.

8.   Da ultimo, la ricorrente si aggrava contro la piazza di giro, chiedendone lo stralcio, ritenendola diretta conseguenza dell'errata impostazione del piano del traffico, che, prevedendo la chiusura a fondo cieco di via __________, laddove essa confluisce in via __________ __________, e comportando l'introduzione del doppio senso di circolazione al posto dell'attuale senso unico, aumenterebbe, a suo dire, il traffico a detrimento della quiete del quartiere. 8.1. Nella risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ricorda che l'impostazione del piano del traffico persegue lo scopo di ridurre il traffico veicolare parassitario di transito nel quartiere __________, attuando la chiusura di un ampio tratto di via __________ __________, attraversante il centro del quartiere, e convogliando di conseguenza il traffico sugli assi stradali principali posti sul perimetro dello stesso. Da questi assi si dipartono le strade di servizio a fondo cieco, disposte in uno schema a pettine, che garantiscono l'accesso agli isolati abitativi interni del quartiere. Alle estremità di queste strade, dunque in prossimità di via __________ __________, il piano prevede delle piazze di giro. L'Autorità governativa ritiene pertanto che i vantaggi derivanti dalla riduzione o dall'esclusione del traffico di attraversamento siano superiori alle trascurabili molestie che può arrecare una piazza di giro, come quella prevista in fondo a via __________, ritenuto come la stessa sia necessaria e congruente con l'impostazione viaria e con gli obiettivi del piano (cfr. risoluzione impugnata, pag. 76). 8.2. Il Tribunale non può che far sue, su questo punto, le considerazioni addotte dal Consiglio di Stato. Scopo del piano particolareggiato è quello di consolidare e rafforzare in senso qualitativo la funzione residenziale del quartiere. Il problema della limitazione e dell'eliminazione, per quanto possibile, del traffico veicolare di transito o parassitario assume quindi in quest'ottica una rilevanza affatto particolare: la chiusura di via __________ __________, dal tratto intersecato da via dei __________ a via __________, a strada pedonale e ciclabile, in modo da assumere, con l'ausilio di un nuovo assetto, il ruolo di piazza per tutte le attività d'aggregazione sociale, rappresenta il punto cardine dell'impostazione pianificatoria del quartiere __________. Ciò comporta necessariamente la chiusura a fondo cieco di via __________ laddove confluisce in via __________ __________, su cui, altrimenti, vi convoglierebbe sia il traffico dei suoi residenti (attraversamento del quartiere), che quello parassitario. Questa misura, attuando dal punto di vista del traffico veicolare la netta separazione fra gli isolati, esplica inoltre effetti benefici anche per i residenti di via __________ sia dal profilo quantitativo, che qualitativo: da un lato, vi sarà verosimilmente una notevole diminuzione del traffico, giacché essi diventeranno funzionalmente gli unici fruitori della loro strada, ad esclusione quindi degli altri residenti del quartiere e di terzi costituenti traffico parassitario, dall'altro lato, ritenuto che l'automobilista dimostra in genere un'accresciuta sensibilità e riguardo per gli abitanti del proprio quartiere, vi sarà un guadagno in sicurezza per i pedoni e una diminuzione di comportamenti molesti a tutto giovamento della tranquillità, in particolare di quella notturna. Date queste premesse e a maggior ragione, trattandosi nella fattispecie di una strada di servizio con un campo stradale di soltanto 3,60 m di larghezza, risulta più che comprovata la necessità di prevedere una piazza di giro su via __________. La ricorrente, non dimostra invece in alcun modo per quali motivi gli avversati provvedimenti, senz'altro provvidi, violino il diritto e possano di conseguenza essere censurati da parte del Tribunale (art. 61 Pamm). Pretestuosa risulta innanzitutto l'argomentazione circa l'accresciuta molestia dovuta alla presenza della piazza di giro, i cui innegabili effetti saranno comunque ampiamente mitigati dai vantaggi poc'anzi descritti e dall'ubicazione della stessa, che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, dista ben 30 m dal suo immobile, posizionata nel punto più discosto della via. Essa si limita infine a fornire una sua ipotesi di viabilità - prevedente per via __________ l'attuale uso a senso unico di marcia - che collide appunto con l'obiettivo del piano di eliminare il transito all'interno del quartiere __________. 8.3. Anche su questo punto il gravame deve essere respinto.

9.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico della ricorrente (art. 28 PAmm) Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto . 2. La ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).

3.   Intimazione a: - __________ __________ -__________, ____________________, rappr. da avv. __________ __________, Via __________ __________, ____________________ - Municipio di __________, __________ __________ __________, ____________________ - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                                    Il segretario