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90.2002.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-01-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di

autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da

parte di almeno un’istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il

Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi – e approva il

piano – con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della

legittimità ma anche dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le

autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine di apprezzamento necessario per adempiere

i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque

semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l’art. 26 cpv. 2 LPT). L’autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall’art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il potere

cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione – per poter ossequiare l’art.

33 cpv. 3 lett. b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d’ufficio dal Consiglio di Stato.

4.   I

ricorrenti criticano dapprima la mancata informazione alla popolazione e il

mancato allestimento di “maquettes” e visualizzazioni tridimensionali delle

modificazioni pianificatorie da parte del municipio, scorgendo una violazione

dell’art. 4 LPT, che sancisce il diritto all’informazione e alla partecipazione

della popolazione al processo pianificatorio.

A torto.

Anzitutto non è contestato che il municipio ha tenuto  una serata informativa,

il 2 ottobre 1996, aperta a tutta la popolazione, dove sono stati illustrati

gli studi intrapresi, gli obiettivi e gli indirizzi pianificatori della

variante del piano regolatore, che questi atti preliminari sono stati

depositati per consultazione per un periodo di trenta giorni e che è stata

concessa agli interessati la possibilità di inoltrare osservazioni scritte. Né

i ricorrenti contestano che vi è stata una seconda serata informativa, il 15 settembre

1999, durante la quale è stato presentato il progetto definitivo del piano

regolatore; gli atti sono in seguito stati nuovamente esposti al pubblico il 26

e il 28 settembre 1999 (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 1.3, pag. 2 e

seg.).

L'informazione

giusta gli art. 4 LPT e 5 LALPT deve permettere alla popolazione di avere

elementi sufficienti per valutare gli effetti che l'oggetto in pianificazione

avrà sul proprio territorio e quindi essere in grado di formulare osservazioni.

Questo precetto viene attuato in particolare attraverso la pubblicazione di

documenti informativi e la presentazione delle intenzioni pianificatorie in

serate pubbliche (RDAT II-1997 n. 51; RDAT II-1999  n. 23 e riferimenti).

In

concreto, il fatto che l’esecutivo comunale non abbia presentato ulteriori

rappresentazioni grafiche tridimensionali non basta per ritenere insufficiente

l’informazione alla popolazione. Infatti, i ricorrenti hanno avuto la facoltà

di chiedere informazioni e di presentare osservazioni durante la fase

preliminare dei lavori di revisione del piano regolatore, sia in occasione

delle serate informative, sia presentando osservazioni o proposte giusta l’art.

32 cpv. 2 LALPT. Essi sono del resto stati perfettamente in grado di capire la

portata delle modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda l’aumento

delle possibilità edificatorie della zona residenziale: prova ne é che essi

hanno presentato un circostanziato ricorso, sia davanti al Consiglio di Stato,

sia davanti a questo Tribunale, mediante il quale hanno criticato le scelte

pianificatorie del comune.

In simili

condizioni, l’informazione alla popolazione e la sua partecipazione al processo

pianificatorio devono pertanto ritenersi adeguate ai sensi degli art. 4 LPT e 5

LALPT.  La censura ricorsuale deve quindi essere respinta.

5.   I

ricorrenti criticano le nuove possibilità edificatorie concesse nella zona

residenziale, in particolare per la zona della collina su cui sorge la loro

casa di abitazione. La prevista densificazione delle costruzioni, che secondo

la nuova normativa pianificatoria potrebbero estendersi fino a 10 m di altezza,

permetterebbe di edificare edifici tipo palazzina di tre piani con 6 e più

appartamenti, con perdita di vista e sole e con conseguenze lesive del

tradizionale aspetto paesaggistico della collina di __________, a detrimento

della qualità di vita e del valore economico delle proprietà.

I

ricorrenti chiedono pertanto una revisione delle norme pianificatorie previste

per la zona residenziale di collina. La censura non può essere accolta per i

seguenti motivi.

5.1. Come

rilevato nel rapporto di pianificazione, __________ si situa nell’ambito geomorfologico

della collina interstiziale alle due pianure del __________ e del __________,

come spazio insediativo a carattere prevalentemente residenziale di tipo estensivo

dove viene favorita l’abitazione qualità. Il territorio comunale è rafforzato

dalla presenza di parchi naturali aventi funzione di polmone verde dell’area urbana

(rapporto di pianificazione, cifra 3.2, pag. 6 seg.). La zona residenziale interessa

soprattutto il territorio collinare ed è destinata prevalentemente alla

residenza monofamiliare. In precedenza vigeva per tale zona un indice di

sfruttamento variabile tra 0.4 e 0.5, con un’altezza massima delle costruzioni

di 8 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2, pag. 20). La morfologia

della zona collinare, la forma e le dimensioni dei fondi, la tradizione

edilizia della regione (tipologia abitativa su tre piani fuori terra) nonché le

nuove esigenze di standard abitativo fanno sì che spesso l’unica possibilità di

utilizzo dell'edificabilità concessa consista nella sopraelevazione degli

edifici. Questi motivi e, soprattutto, la constatazione che i ¾ dei terreni edificabili

sono già oggi edificati hanno spinto l’autorità comunale ad aumentare i parametri

edificatori massimi per la zona residenziale, portando l’indice di sfruttamento

a 0.6 e l’altezza massima a 10 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2,

pag. 20 seg.).

5.2.

Confermando e consolidando l’estensione e la delimitazione del territorio edificabile

del comprensorio comunale, il nuovo piano regolatore tiene conto e realizza

correttamente i principi sanciti dalla legislazione federale in materia di

concentrazione delle costruzioni per un uso parsimonioso del territorio in

presenza di un agglomerato urbano (art. 1-3 LPT e 2 cpv. 1 LALPT;

Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch

,

Kommentar zum Bundesgesetzt über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 15 e segg. ad

art. 1, n. 17 e 18 ad art. 5, n. 69 e segg. ad art. 15). Il provvedimento in questione

permette di prevenire lo spreco di territorio in generale e questo interesse

pubblico prevale certamente sull’interesse privato del ricorrente al

mantenimento dello status quo pianificatorio per la zona residenziale.

La scelta

pianificatoria di densificazione dell’attuale zona edificabile, senza estensione

del perimetro della stessa, permette inoltre al comune, come giustamente rilevato

nel rapporto di pianificazione, di ancor più valorizzare la sua attrattività

residenziale, approfittando della posizione privilegiata, dei collegamenti efficienti

soprattutto con mezzi pubblici di trasporto e diretti con la città di

__________ e la stazione FFS, la A2 e la valle del __________ dove è ubicato

l’aeroporto di __________ (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 2.2, pag. 5).

La chiara vocazione prevalentemente residenziale in particolare della zona

collinare era e rimane un obiettivo del comune di __________, attuabile anche

grazie al nuovo piano regolatore.

5.3.

Discende dunque da quanto precede che l'interesse pubblico per il modesto

aumento delle possibilità edificatorie per la zona residenziale è dato e

dimostrato. Anche il principio della proporzionalità è rispettato: esso esige

che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo

desiderato e che un rapporto ragionevole sussista tra lo scopo perseguito e i

mezzi utilizzati (DTF 124 I 107 consid. 4c/aa pag. 115 e rinvii; sentenza

inedita del 4 ottobre 1994 in re comune di __________, consid. 2b, pubblicata

parzialmente in RDAT I-1995, N. 31, pag. 77 segg.). Il semplice interesse

economico del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al

libero godimento della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse

generale, inteso a realizzare un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto

e nella promozione degli scopi e dei principi pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid.

E. 5 e rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c; DFGP/UPT, Commento

della legge federale sulla pianificazione del territorio, 1981, Introduzione,

n. 41 lett. c). Inoltre, dal fatto che il fondo del ricorrente sia stato un

tempo attribuito a una determinata zona, egli non può dedurre che la sua

particella rimanga costantemente attribuita alla stessa zona con i medesimi

parametri edificatori (art. 21 LPT; DTF 123 I 175 consid. 3a, 121 I 245 consid.

6a, 120 Ia 227 consid.

2b, 119 Ib 480 consid. 5c, 114 Ia

32 consid. 6 e rinvii; RDAT II-2000 n. 75, II-1998 n. 49;

Hänni

,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4.a ed.

Berna 2002, pag. 93 e segg.). Anche l’accennata critica di

violazione del principio della sicurezza del diritto deve quindi essere

respinta.

Certo,

non si può negare che il provvedimento litigioso, soprattutto se si considera

una possibile edificazione della particella sottostante, potrebbe colpire il

ricorrente in modo assai significativo. Tuttavia, gli scopi della variante del

piano regolatore fanno chiaramente recedere l'interesse privato dinanzi a

quello pubblico.

Si rileva

inoltre che il comune in tale ambito gode di un margine di apprezzamento che

l’autorità di ricorso, che non è autorità di pianificazione, deve rispettare,

pena la violazione dell’autonomia comunale (cfr. sopra consid. 3). Se in tale

ambito il comune di Sorengo ha quindi optato per una densificazione delle zone

edificabili in luogo di un’estensione in senso stretto del comprensorio della

zona edificabile, e se tale scelta rispetta i principi pianificatori di ordine

superiore, come si è visto, il quesito di sapere quale delle due soluzioni è la

più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo del

Tribunale. Certo, altre soluzioni, magari più vantaggiose dal punto di vista

del proprietario, sono sempre possibili, ma, in tale evenienza, il Tribunale

non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza,

scegliendo altre soluzioni che meglio risponderebbero alle circostanze del caso

concreto. La decisione impugnata, ritenuta la sua legittimità, non può pertanto

essere modificata dall’autorità di ricorso di seconda istanza; il ricorso su

questo punto deve essere respinto.

6.   Il

ricorrente contesta pure la variante di piano regolatore per quanto attiene

alle norme sui nuclei, dal momento che, a mente sua, sarebbe consentita ovunque

la demolizione dei fabbricati e la loro  riedificazione nei limiti delle

volumetrie precedenti. Il nuovo piano regolatore non darebbe per contro alcuna

indicazione riguardo a materiali, colori, ecc. di modo che andrebbe persa la

componente storica-culturale tipica degli agglomerati nei nuclei, permettendo

una costruzione senza linee direttive precise.

La

censura non può essere accolta. Con la revisione pianificatoria in questione,

il comune di __________ ha suddiviso gli edifici dei nuclei in tre categorie:

gli edifici di interesse storico-architettoni-co-spaziale, che possono essere

riattati in modo conservativo, che non possono essere demoliti e devono essere

salvaguardati in quanto elementi degni di protezione (art. 38 cpv. 3 primo

paragrafo prima frase NAPR); gli edifici determinanti il tessuto tradizionale,

importanti dal solo profilo volumetrico ma privi di elementi particolari da

proteggere, per i quali è possibile la demolizione ma con l’obbligo di

ricostruzione nel rispetto sostanziale dei volumi preesistenti (art. 38 cpv. 3

primo paragrafo seconda frase NAPR) e infine gli edifici e/o manufatti minori

che nel caso di importanti ristrutturazioni devono essere demoliti e integrati

nell’edificio principale (art. 38 cpv. 3 secondo paragrafo NAPR). Accanto ai

rilievi degli edifici, che i ricorrenti di per sé non contestano, l’Autorità

comunale ha individuato altri elementi caratteristici del nucleo, quali i muri

di cinta, spazi liberi privati, corti, aree di circolazione veicolare e

pedonale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 30).

Nell’ottica

della tutela e valorizzazione dei nuclei, il comune ha inoltre previsto

l’obbligo di sottoporre ogni progetto pubblico o privato nella zona del nucleo

ad una commissione di esperti composta da tecnici nominati dal municipio, ciò

che consentirà un maggiore controllo e un’approfondita verifica degli

interventi in tale contesto. Compito della Commissione sarà quello di interpretare

le intenzioni del piano regolatore, di valutare le qualità dei progetti

rispetto agli obiettivi di qualificazione urbanistica e di salvaguardia

paesaggistica e ambientale dei nuclei (cfr. rapporto di pianificazione, pag.

30).

Per

questi motivi il ricorso su questo punto deve essere respinto.

7.   Visto

quanto precede, nella misura in cui non è privo di oggetto il ricorso

dev'essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza (art. 28

PAmm). I ricorrenti sono inoltre condannati a versare al comune di __________,

che si è avvalso del patrocinio di un legale, un’indennità a titolo di

ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

viste le norme applicabili alla fattispecie,

dichiara

e pronuncia:

1.   Nella

misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico dei ricorrenti in solido,

i quali rifonderanno al comune di __________ identico importo a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione

a:

patr. da: avv. __________ __________ __________,

__________ __________;

Comune di __________

, __________ __________,

patr. da: avv. __________ __________, __________

__________;

Consiglio di Stato

, __________ __________,

rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione

territoriale, __________ __________.

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 16.01.2004 90.2002.36 Tessin Tribunale della pianificazione 16.01.2004 90.2002.36 Ticino Tribunale della pianificazione 16.01.2004 90.2002.36

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.2002.36 Lugano 16 gennaio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Flavia Verzasconi, giudice supplente segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 gennaio 2002 di _______ _______, __________ patr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________; contro la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore di __________; viste le risposte:

-    28 marzo 2002 della divisione della pianificazione territoriale;

-    17 aprile 2002 del comune di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ e __________ __________ __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD del comune di __________, di 425 mq, sita su di un pendio collinare in località “__________ ”. Il 28 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo piano regolatore che prevede, per quanto qui interessa,  il mantenimento della particella n. __________ RFD nella zona residenziale, con un aumento tuttavia dell’indice di sfruttamento a 0.6, un’altezza massima delle costruzioni di 10 metri ed una superficie libera da costruzioni pari ad almeno il 40% della superficie edificabile dei singoli fondi (art. 29 NAPR). B.   Contro la risoluzione del legislativo comunale __________ e __________ __________ __________ sono insorti al Consiglio di Stato contestando in particolare l’aumento dei parametri edificatori della zona residenziale, le misure relative agli interventi nei nuclei a tutela degli insediamenti storici, le prescrizioni inerenti le costruzioni su tetti piani e il divieto della posa di antenne di telefonia mobile e per radioamatori nelle zone edificabili e nei dintorni. Con la decisione qui impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto le critiche ricorsuali relative alla densificazione delle costruzioni nella zona edificabile e alla tutela degli insediamenti storici nei nuclei, mentre ha accolto sia la censura riguardante la posa delle antenne per telefonia mobile e radioamatori, sia quella relativa alle costruzioni su tetti piani. C. Avverso questa decisione, il 31 gennaio 2002 __________ e __________ __________ __________ hanno interposto ricorso a questo Tribunale, ripresentando in sostanza le medesime censure. Essi lamentano inoltre una insufficiente presentazione e spiegazione della variante pianificatoria da parte del municipio. A mente loro, il municipio avrebbe dovuto allestire “maquettes” o presentare proiezioni virtuali delle costruzioni raffiguranti le previste maggiori possibilità edificatorie nella zona residenziale. La sola visualizzazione sui piani delle varianti sarebbe stata poco trasparente e non avrebbe consentito, né ai membri stessi della commissione speciale piano regolatore, né ai consiglieri comunali, né alla popolazione di __________, di capire l’impatto provocato dalle nuove costruzioni. D. La divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio, in risposta, si conferma nelle considerazioni già espresse nella precedente sede ricorsuale e chiede la reiezione del gravame. In merito alla censura ricorsuale delle costruzioni di nuovi ingombri sui tetti piani, la divisione della pianificazione territoriale osserva che lo specifico art. 14 cpv. 1 NAPR non è stato approvato dal Consiglio di Stato. Il ricorso, che su questo punto chiede nuovamente lo stralcio della norma, sarebbe quindi privo di oggetto. Le medesime conclusioni sono state formulate anche dal comune di __________ nella sua risposta del 17 aprile 2002. E.   Il 14 aprile 2003 ha avuto luogo un’udienza, a seguito della quale i ricorrenti hanno inviato a questo Tribunale ulteriore documentazione fotografica. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è pertanto ricevibile.

2.   Nella misura in cui i ricorrenti ripropongono la critica  relativa alle costruzioni di nuovi ingombri su tetti piani, il ricorso è privo di oggetto, avendo l’istanza inferiore negato l’approvazione del relativo articolo delle norme di attuazione e quindi accolto il ricorso anche se per motivi diversi da quelli invocati dai ricorrenti (art. 14 NAPR; cfr. decisione impugnata, consid. 4.4.7, pag. 20 e consid. 5.4, pag. 28 e segg.). 3. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un’istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi – e approva il piano – con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine di apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l’art. 26 cpv. 2 LPT). L’autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall’art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione – per poter ossequiare l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT – i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d’ufficio dal Consiglio di Stato.

4.   I ricorrenti criticano dapprima la mancata informazione alla popolazione e il mancato allestimento di “maquettes” e visualizzazioni tridimensionali delle modificazioni pianificatorie da parte del municipio, scorgendo una violazione dell’art. 4 LPT, che sancisce il diritto all’informazione e alla partecipazione della popolazione al processo pianificatorio. A torto. Anzitutto non è contestato che il municipio ha tenuto  una serata informativa, il 2 ottobre 1996, aperta a tutta la popolazione, dove sono stati illustrati gli studi intrapresi, gli obiettivi e gli indirizzi pianificatori della variante del piano regolatore, che questi atti preliminari sono stati depositati per consultazione per un periodo di trenta giorni e che è stata concessa agli interessati la possibilità di inoltrare osservazioni scritte. Né i ricorrenti contestano che vi è stata una seconda serata informativa, il 15 settembre 1999, durante la quale è stato presentato il progetto definitivo del piano regolatore; gli atti sono in seguito stati nuovamente esposti al pubblico il 26 e il 28 settembre 1999 (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 1.3, pag. 2 e seg.). L'informazione giusta gli art. 4 LPT e 5 LALPT deve permettere alla popolazione di avere elementi sufficienti per valutare gli effetti che l'oggetto in pianificazione avrà sul proprio territorio e quindi essere in grado di formulare osservazioni. Questo precetto viene attuato in particolare attraverso la pubblicazione di documenti informativi e la presentazione delle intenzioni pianificatorie in serate pubbliche (RDAT II-1997 n. 51; RDAT II-1999  n. 23 e riferimenti). In concreto, il fatto che l’esecutivo comunale non abbia presentato ulteriori rappresentazioni grafiche tridimensionali non basta per ritenere insufficiente l’informazione alla popolazione. Infatti, i ricorrenti hanno avuto la facoltà di chiedere informazioni e di presentare osservazioni durante la fase preliminare dei lavori di revisione del piano regolatore, sia in occasione delle serate informative, sia presentando osservazioni o proposte giusta l’art. 32 cpv. 2 LALPT. Essi sono del resto stati perfettamente in grado di capire la portata delle modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda l’aumento delle possibilità edificatorie della zona residenziale: prova ne é che essi hanno presentato un circostanziato ricorso, sia davanti al Consiglio di Stato, sia davanti a questo Tribunale, mediante il quale hanno criticato le scelte pianificatorie del comune. In simili condizioni, l’informazione alla popolazione e la sua partecipazione al processo pianificatorio devono pertanto ritenersi adeguate ai sensi degli art. 4 LPT e 5 LALPT.  La censura ricorsuale deve quindi essere respinta.

5.   I ricorrenti criticano le nuove possibilità edificatorie concesse nella zona residenziale, in particolare per la zona della collina su cui sorge la loro casa di abitazione. La prevista densificazione delle costruzioni, che secondo la nuova normativa pianificatoria potrebbero estendersi fino a 10 m di altezza, permetterebbe di edificare edifici tipo palazzina di tre piani con 6 e più appartamenti, con perdita di vista e sole e con conseguenze lesive del tradizionale aspetto paesaggistico della collina di __________, a detrimento della qualità di vita e del valore economico delle proprietà. I ricorrenti chiedono pertanto una revisione delle norme pianificatorie previste per la zona residenziale di collina. La censura non può essere accolta per i seguenti motivi. 5.1. Come rilevato nel rapporto di pianificazione, __________ si situa nell’ambito geomorfologico della collina interstiziale alle due pianure del __________ e del __________, come spazio insediativo a carattere prevalentemente residenziale di tipo estensivo dove viene favorita l’abitazione qualità. Il territorio comunale è rafforzato dalla presenza di parchi naturali aventi funzione di polmone verde dell’area urbana (rapporto di pianificazione, cifra 3.2, pag. 6 seg.). La zona residenziale interessa soprattutto il territorio collinare ed è destinata prevalentemente alla residenza monofamiliare. In precedenza vigeva per tale zona un indice di sfruttamento variabile tra 0.4 e 0.5, con un’altezza massima delle costruzioni di 8 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2, pag. 20). La morfologia della zona collinare, la forma e le dimensioni dei fondi, la tradizione edilizia della regione (tipologia abitativa su tre piani fuori terra) nonché le nuove esigenze di standard abitativo fanno sì che spesso l’unica possibilità di utilizzo dell'edificabilità concessa consista nella sopraelevazione degli edifici. Questi motivi e, soprattutto, la constatazione che i ¾ dei terreni edificabili sono già oggi edificati hanno spinto l’autorità comunale ad aumentare i parametri edificatori massimi per la zona residenziale, portando l’indice di sfruttamento a 0.6 e l’altezza massima a 10 m (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 9.1.2, pag. 20 seg.). 5.2. Confermando e consolidando l’estensione e la delimitazione del territorio edificabile del comprensorio comunale, il nuovo piano regolatore tiene conto e realizza correttamente i principi sanciti dalla legislazione federale in materia di concentrazione delle costruzioni per un uso parsimonioso del territorio in presenza di un agglomerato urbano (art. 1-3 LPT e 2 cpv. 1 LALPT; Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Kommentar zum Bundesgesetzt über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 15 e segg. ad art. 1, n. 17 e 18 ad art. 5, n. 69 e segg. ad art. 15). Il provvedimento in questione permette di prevenire lo spreco di territorio in generale e questo interesse pubblico prevale certamente sull’interesse privato del ricorrente al mantenimento dello status quo pianificatorio per la zona residenziale. La scelta pianificatoria di densificazione dell’attuale zona edificabile, senza estensione del perimetro della stessa, permette inoltre al comune, come giustamente rilevato nel rapporto di pianificazione, di ancor più valorizzare la sua attrattività residenziale, approfittando della posizione privilegiata, dei collegamenti efficienti soprattutto con mezzi pubblici di trasporto e diretti con la città di __________ e la stazione FFS, la A2 e la valle del __________ dove è ubicato l’aeroporto di __________ (cfr. rapporto di pianificazione, cifra 2.2, pag. 5). La chiara vocazione prevalentemente residenziale in particolare della zona collinare era e rimane un obiettivo del comune di __________, attuabile anche grazie al nuovo piano regolatore. 5.3. Discende dunque da quanto precede che l'interesse pubblico per il modesto aumento delle possibilità edificatorie per la zona residenziale è dato e dimostrato. Anche il principio della proporzionalità è rispettato: esso esige che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che un rapporto ragionevole sussista tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 124 I 107 consid. 4c/aa pag. 115 e rinvii; sentenza inedita del 4 ottobre 1994 in re comune di __________, consid. 2b, pubblicata parzialmente in RDAT I-1995, N. 31, pag. 77 segg.). Il semplice interesse economico del proprietario, volto a una migliore utilizzazione dei fondi, o al libero godimento della sua proprietà, deve cedere di fronte all'interesse generale, inteso a realizzare un uso del suolo razionale e ordinato, nel rispetto e nella promozione degli scopi e dei principi pianificatori (DTF 119 Ia 362 consid. 5 e rinvii, 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c; DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del territorio, 1981, Introduzione,

n. 41 lett. c). Inoltre, dal fatto che il fondo del ricorrente sia stato un tempo attribuito a una determinata zona, egli non può dedurre che la sua particella rimanga costantemente attribuita alla stessa zona con i medesimi parametri edificatori (art. 21 LPT; DTF 123 I 175 consid. 3a, 121 I 245 consid. 6a, 120 Ia 227 consid. 2b, 119 Ib 480 consid. 5c, 114 Ia 32 consid. 6 e rinvii; RDAT II-2000 n. 75, II-1998 n. 49; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4.a ed. Berna 2002, pag. 93 e segg.). Anche l’accennata critica di violazione del principio della sicurezza del diritto deve quindi essere respinta. Certo, non si può negare che il provvedimento litigioso, soprattutto se si considera una possibile edificazione della particella sottostante, potrebbe colpire il ricorrente in modo assai significativo. Tuttavia, gli scopi della variante del piano regolatore fanno chiaramente recedere l'interesse privato dinanzi a quello pubblico. Si rileva inoltre che il comune in tale ambito gode di un margine di apprezzamento che l’autorità di ricorso, che non è autorità di pianificazione, deve rispettare, pena la violazione dell’autonomia comunale (cfr. sopra consid. 3). Se in tale ambito il comune di Sorengo ha quindi optato per una densificazione delle zone edificabili in luogo di un’estensione in senso stretto del comprensorio della zona edificabile, e se tale scelta rispetta i principi pianificatori di ordine superiore, come si è visto, il quesito di sapere quale delle due soluzioni è la più confacente diventa questione di opportunità, che sfugge al controllo del Tribunale. Certo, altre soluzioni, magari più vantaggiose dal punto di vista del proprietario, sono sempre possibili, ma, in tale evenienza, il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, scegliendo altre soluzioni che meglio risponderebbero alle circostanze del caso concreto. La decisione impugnata, ritenuta la sua legittimità, non può pertanto essere modificata dall’autorità di ricorso di seconda istanza; il ricorso su questo punto deve essere respinto.

6.   Il ricorrente contesta pure la variante di piano regolatore per quanto attiene alle norme sui nuclei, dal momento che, a mente sua, sarebbe consentita ovunque la demolizione dei fabbricati e la loro  riedificazione nei limiti delle volumetrie precedenti. Il nuovo piano regolatore non darebbe per contro alcuna indicazione riguardo a materiali, colori, ecc. di modo che andrebbe persa la componente storica-culturale tipica degli agglomerati nei nuclei, permettendo una costruzione senza linee direttive precise. La censura non può essere accolta. Con la revisione pianificatoria in questione, il comune di __________ ha suddiviso gli edifici dei nuclei in tre categorie: gli edifici di interesse storico-architettoni-co-spaziale, che possono essere riattati in modo conservativo, che non possono essere demoliti e devono essere salvaguardati in quanto elementi degni di protezione (art. 38 cpv. 3 primo paragrafo prima frase NAPR); gli edifici determinanti il tessuto tradizionale, importanti dal solo profilo volumetrico ma privi di elementi particolari da proteggere, per i quali è possibile la demolizione ma con l’obbligo di ricostruzione nel rispetto sostanziale dei volumi preesistenti (art. 38 cpv. 3 primo paragrafo seconda frase NAPR) e infine gli edifici e/o manufatti minori che nel caso di importanti ristrutturazioni devono essere demoliti e integrati nell’edificio principale (art. 38 cpv. 3 secondo paragrafo NAPR). Accanto ai rilievi degli edifici, che i ricorrenti di per sé non contestano, l’Autorità comunale ha individuato altri elementi caratteristici del nucleo, quali i muri di cinta, spazi liberi privati, corti, aree di circolazione veicolare e pedonale (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 30). Nell’ottica della tutela e valorizzazione dei nuclei, il comune ha inoltre previsto l’obbligo di sottoporre ogni progetto pubblico o privato nella zona del nucleo ad una commissione di esperti composta da tecnici nominati dal municipio, ciò che consentirà un maggiore controllo e un’approfondita verifica degli interventi in tale contesto. Compito della Commissione sarà quello di interpretare le intenzioni del piano regolatore, di valutare le qualità dei progetti rispetto agli obiettivi di qualificazione urbanistica e di salvaguardia paesaggistica e ambientale dei nuclei (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 30). Per questi motivi il ricorso su questo punto deve essere respinto.

7.   Visto quanto precede, nella misura in cui non è privo di oggetto il ricorso dev'essere respinto. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). I ricorrenti sono inoltre condannati a versare al comune di __________, che si è avvalso del patrocinio di un legale, un’indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, viste le norme applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia:

1.   Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno al comune di __________ identico importo a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: patr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________; Comune di __________, __________ __________, patr. da: avv. __________ __________, __________ __________; Consiglio di Stato, __________ __________, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. pianificazione territoriale, __________ __________. Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                             Il segretario