Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24 Tessin Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24 Ticino Tribunale della pianificazione 20.11.2001 90.2001.24
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.2001.00024 Lugano 20 novembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna vicecancelliere Stefano Furger statuendo sul ricorso del 6 aprile 2001 di Comune di __________, __________, rappr. da: Municipio di __________, __________ __________, contro la risoluzione __________ marzo 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato, che approva le varianti del PR relative alla revisione del Piano del traffico, al Piano dei gradi di sensibilità al rumore, al Piano delle zone e alle NAPR letti ed esaminati gli atti; r i t e n u t o, in fatto e in diritto:
- che con messaggio municipale n. __________/1999 il Municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione di alcune varianti di PR, accettate da quest'ultimo nella seduta del 7 febbraio 2000;
- che fra queste varianti, quella concernente il Piano del traffico definisce corso __________ __________ come " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato " nel tratto da piazza __________ a via __________, come " strada di raccolta " nel successivo tratto fino a piazza Indipendenza e da quest'ultima fino a largo __________ come " asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati ";
- che nella risoluzione di approvazione del PR del 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la qualifica del tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, attribuendola alla categoria " asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati ", analogamente a quanto previsto dal comune per il rimanente tratto di corso __________ __________, funzionalmente e gerarchicamente del tutto simile;
- che il comune di __________, con tempestivo atto di ricorso 6 aprile 2001, è insorto contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, ritenendo che l'assimilazione del tratto stradale tra piazza __________ e via __________ al rimanente tratto di corso __________ __________ vanifichi l'intendimento comunale, consistente, non certo nella soppressione del passaggio dei mezzi pubblici, che al contrario viene autorizzato, quanto nell'eliminazione del traffico di transito privato e nella conseguente possibilità di mettere a disposizione adeguati spazi su suolo pubblico per le attività commerciali (esposizione di merci all'esterno dei negozi, sistemazione di tavolini da bar, ecc.); chiede pertanto l'annullamento della modifica d'ufficio e la conferma della definizione comunale per la tratta viaria in oggetto;
- che la Divisione della pianificazione territoriale con risposta 19 luglio 2001, confermata nell'udienza in contraddittorio del 16 ottobre 2001, preso atto delle argomentazioni ricorsuali che per altro chiariscono e precisano gli intendimenti comunali non compiutamente emergenti dal rapporto di pianificazione, condivide di conseguenza la qualifica di " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato " relativa al tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, ritenuto che con ciò il comune intende conferirgli la caratteristica di strada pedonale e ciclabile sulla quale è in particolare permesso il transito dei mezzi pubblici e postula quindi l'accoglimento del ricorso;
- che da quanto precede non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza del riesame della propria valutazione da parte dell'autorità di approvazione della pianificazione locale;
- che questo Tribunale ritiene quindi degna di adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso; dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2001 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui modifica d'ufficio nel Piano del traffico la qualifica inerente al tratto di corso __________ __________ tra via __________ e piazza __________ di " strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato ", definizione che viene confermata.
2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese.
3. Intimazione:
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario