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90.2000.21

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-31 · Italiano TI
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Sachverhalt

dall’EIA escludono comunque l’ipotesi.

La ponderazione degli interessi da una parte, l’esame della conformità con il diritto ambientale in senso lato dall’altra, portano a concludere che il PG resiste alle censure di cui è fatto segno. Giustamente il Gran Consiglio ha respinto i ricorsi interposti dai  qui insorgenti contro la decisione governativa che ne aveva respinto i reclami.

Dovranno essere attuate le misure proposte dalla CFNP.

Il comune di __________, agente nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e non a tutela di interessi pecuniari va esente da tasse di giudizio che sono invece accollate per 1/3, in solido, a __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ e per 1/3, pure in via solidale, ai membri della __________ fu __________ __________.

Non sono dovute ripetibili allo Stato vittorioso in causa, ma invece al Comune di __________, chiamato in causa e assistito da avvocato. Debitori, tutti i ricorrenti.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 aprile 1996).

Così lo descrive la scheda:

__________

__________ __________ __________

Importanza:Montagna del Ticino meridionale geologicamente molto interessante, con giacimenti triassici contenenti sauri fossili eccezionali. Paesaggio naturale ancora intatto, con flora insubrica ricca di specie rare. Villaggi ticinesi, caratteristici del __________ (stile __________).

L’oggetto abbraccia un vasto comprensorio, l’intero __________ __________ __________, e la strada prevista dal PG lo tocca unicamente per un breve tratto nella fascia pedemontana, all’estremo limite nord-est del territorio giurisdizionale del comune di __________.

La montagna è protetta dall’iscrizione non tanto per sue generiche virtù paesaggistiche, di natura estetica, sulle quali la scheda non si esprime, quanto per le sue peculiarità geologiche e paleontologiche di grande interesse, segnatamente per i giacimenti triassici ricchi di contenuti fossili che ne sono l’aspetto più saliente e prezioso; per il suo carattere naturale ancora intatto, caratterizzato da una flora insubrica ricca di specie rare; per la presenza di caratteristici villaggi sottocenerini.

L’oggetto da proteggere è formato da questa realtà composita e bisogna stabilire in che misura la modifica di singoli elementi è propria a incidere sull’identità dell’insieme, violando il precetto che l’oggetto iscritto nell’IFP dev’essere conservato intatto enunciato dall’art. 6 LPN.

Fatte queste premesse passiamo all'esame delle conclusioni e proposte contenute nel REIA e segnatamente nel Rapporto preliminare. Seguirà il 3. preavviso della CFNP.

Nel primo documento, dopo aver esposto il concetto di “conservazione intatta”, che corrisponde essenzialmente a quanto sopra illustrato su questo tema, gli estensori esprimono il parere che “per le sue ridotte dimensioni, l’inserimento di una strada nella zona marginale dell’area IFP in esame non risulta tale da pregiudicare o anche soltanto incidere sul valore globale dell’oggetto dell’inventario; d’altra parte però verranno toccati elementi segnalati dall’inventario (complessi agroforestali, specie rare). Sulla base di queste considerazioni l’impatto relativo a questo settore può essere ritenuto molto contenuto a condizione che vengano però rispettati, salvaguardati o comunque ricuperati i peculiari valori presenti nell’area di progetto”. Vengono quindi richiamate le proposte di ricupero ecologico descritte al capitolo 5.3.

Il successivo documento conclude rilevando come l’approfondimento abbia permesso l’elaborazione di misure concrete per la riduzione dei conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area in esame e la modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.

“In particolare è stata appurata la necessità di creare un sottopassaggio faunistico in corrispondenza dell’affluente del riale Segurida, quale unico corridoio migratorio di anfibi da e per il riale. Un ulteriore sottopasso, di dimensioni più contenute, a valle del tornante della nuova strada, potrebbe favorire l’eventuale passaggio oltre che di anfibi anche di rettili e di piccoli mammiferi. La sistemazione finale delle scarpate stradali e la valorizzazione del bosco adiacente consentirà il recupero naturalistico di un comparto attualmente degradato dal pascolo e dalla presenza di vegetazione esotica, l’inserimento nel paesaggio dell’opera ed il consolidamento di una zona soggetta a erosione. La gestione dei biotopi vicini rafforzerà il reticolo ecologico del comparto e ne aumenterà il pregio naturalistico e paesaggistico. Queste misure permetteranno di ridurre gli impatti del progetto sulla fauna locale e consentiranno nel contempo una parziale valorizzazione di ambienti attualmente degradati.”

Nel suo terzo preavviso, del 16.10.98, la commissione ricorda di aver concluso nel precedente preavviso del 13.7.94 che il progetto presentato (variante __________) avrebbe causato un importante danno ai valori naturalistici e paesaggistici della zona interessata. In particolare sarebbe risultato un impatto negativo sull’habitat di diverse specie di rettili e anfibi protetti dalla LPN. Le misure di compensazione e di sostituzione proposte nel 1993 non avrebbero potuto garantire la sopravvivenza delle specie animali e vegetali rilevate. La commissione aveva quindi respinto il progetto e chiesto di rinunciare a qualsiasi attraversamento del riale __________ e delle aree direttamente confinanti a sud di quest’ultimo.

In un successivo sopralluogo non sono state presentate nuove basi valutative. La CFNP ha quindi confermato il 3.4.96 le conclusioni del precedente preavviso.

Riguardo al rapporto complementare del giugno 1997 la commissione osserva che vi si trova un approfondimento degli aspetti faunistici concernenti gli anfibi, i loro biotopi e i loro diversi corridoi migratori e che, diversamente dal precedente studio, l’affluente laterale del riale __________ viene ora indicato quale unico corridoio migratorio per anfibi. Il progetto tecnico sul quale lo studio complementare è basato non ha però subito cambiamenti all’infuori delle nuove misure proposte a salvaguardia dei valori naturalistici.

La CFNP ritiene che con la realizzazione di tutte queste misure, comprese quelle definite “ulteriori” nel documento, la situazione ecologica per le specie di anfibi rilevate venganettamente miglioratarispetto al progetto inizialmente sottopostole. Particolare importanza assume il corridoio per anfibi lungo l’affluente del riale __________. “Questo corridoio dovrà essere integralmente mantenuto pure durante i lavori di costruzione. L’accompagnamento ambientale del progetto e il monitoraggio da assicurare anche dopo la fine dei lavori dovrà accertare il funzionamento di tutte le misure realizzate.”

La CFNP mette quindi in guardia contro il pericolo che il netto miglioramento della fluidità conseguente alla nuova strada spinga ad altri miglioramenti e allargamenti o a ulteriori circonvallazioni di nuclei abitati; sviluppo incompatibile con la protezione dell’oggetto IFP __________ __________ __________. Chiede quindi che le autorità competenti rinuncino ad altri interventi atti ad aumentare l’attrattiva di questa strada e ne mantengano l’attuale carattere su tutta la sua estensione.

La conclusione commissionale è che “il progetto arreca un importante danno all’oggetto IFP n. __________ai sensi dell’art. 6 LPN.” Tuttavia la commissione non lo preavvisa negativamente ma dichiara che se le autorità competenti, dopo aver soppesato i diversi interessi in gioco, dovessero decidere di realizzarlo, lo riterrebbe “rispettoso dell’oggetto IFP __________ __________ __________ per quanto sia possibile giusta l’art. 6 LPN nella misura in cui soddisfi le seguenti condizioni.” Rimandiamo alla loro elencazione nel preavviso.

Nel dichiarare che il progetto presentato potrebbe, a precise condizioni, essere ritenuto per quanto possibile rispettoso dell’oggetto giusta l’art. 6 LPN, la Commissione fa implicitamente riferimento al capoverso primo del disposto. In concreto trova però applicazione il capoverso secondo: da un lato l’intervento sull’oggetto è previsto nell’esecuzione di un compito della Confederazione e dall’altro non è, con ogni evidenza, sorretto da un interesse nazionale. L’oggetto va dunque conservato intatto; non basta che lo si rispetti nella misura del possibile.

Il presupposto del rispetto “per quanto possibile” entra in considerazione solo nei casi in cui non si deve né si può conservare intatto l’oggetto: in quei casi lo si deve almeno rispettare nei limiti del possibile. Questa conservazione relativa è l’alternativa alla conservazione integrale ed è ammessa solo dove la legge non esige quest’ultima.

Se si deve mantenere intatto l’oggetto e ciò non è possibile si deve rinunciare all’intervento in quanto contrario all’art 6 cpv. 2 LPN. Non si può ripiegare sulla conservazione mitigata.

Col suo preavviso la CFNP ci rivela unicamente il suo parere circa il rispetto di questa condizione, non si esprime sulla possibilità di assicurare, attuando i provvedimenti descritti, la conservazione integrale. Non è tuttavia il caso di chiederle un ulteriore preavviso. Da quello in esame vanno tratte le informazioni utili ai fini del nostro giudizio integrandole a quelle largamente forniteci dal REIA e dal rapporto completivo e di cui abbiamo riportato ampi stralci.

Ciò facendo terremo conto del concetto di “intatto” sviluppato dalla giurisprudenza, che ne attenua la radicalità, commisurandone il rigore alle finalità dell’istituto.

Ora, è ben chiaro che scopo dell’Inventario non è di escludere ogni intervento modificatore, diversamente da una riserva naturale protetta dove la natura dev’essere lasciata a sé stessa e l’uomo tenutone fuori. Se così fosse i villaggi non farebbero parte dell’Inventario, se non trasformati in musei. Ma così non è del __________ __________ __________; si pensi solo all’esempio di __________. Ora, se ciò vale per i villaggi, e ne giustifica entro certi limiti l’espansione a scapito del paesaggio naturale, se ciò vale addirittura per un limitato sfruttamento delle famose cave di __________, così, pur con tutte le limitazione del caso, per le opere stradali che li collegano tra di loro. L’importante è che l’intervento sul palinsesto del paesaggio sia per prima cosa giustificato da importanti, prevalenti interessi e che la protezione cui mira l'iscrizione non ne risulti compromessa.

Proprio perché l'oggetto __________è composto da elementi antitetici, con proprie esigenze da soddisfarsi in chiave dinamica, non possono, a priori, essere esclusi calibrati aggiustamenti dei rispettivi rapporti. E' incompatibile con la descrizione dell’oggetto nell'inventario e con lo scopo della sua protezione che si escluda ogni cambiamento, e in definitiva che si imponga di conservare “intatto” l’oggetto, nell’accezione che il termine intatto ha nel linguaggio comune. Dacciò la necessità di attribuirgli il significato datogli dalla giurisprudenza federale che alla conservazione integrale sostituisce una forma intermedia tra il congelamento allo status quo e il massimo rispetto possibile.

Se ora valutiamo l’impatto della strada alla luce delle pregresse considerazioni possiamo trarre le seguenti conclusioni.

Paesaggio

Esaminiamo l’impatto del progetto sulpaesaggiodella montagna intesa come realtà percepibile otticamente, da proteggersi per la sua valenza estetica.

E’ evidente che una strada di soli 500 mtl., con tutti gli accorgimenti previsti (si pensi alle scarpate coperte di vegetazione), non può turbare, sminuendone complessivamente il valore, questo insieme di cui lambisce solo e per un piccolo tratto l’estremo limite inferiore.

Il Rapporto EIA riporta il parere della CBN, competente in materia di PG per il giudizio estetico dell’opera e per la valutazione degli aspetti paesaggistici. Per la Commissione “non si intravedono rilevanti differenze tra le due proposte circa l’inserimento nel paesaggio collinare; ambedue possono essere tenute in considerazione.” Anche se poi precisa che “la variante __________ presenta un paio di elementi discutibili rispetto alla soluzione __________, ossia l’emergenza del tornante dal terreno e la brusca interruzione della strada attuale contro il muro di sostegno della nuova.” Sempre pure nel REIA troviamo citato il parere della SPU per la quale “la variante __________ risulterebbe assai incisiva in un contesto paesaggistico unitario e pregiato che fa da separazione fisica tra la zona edificabile di __________ e il confine giurisdizionale di __________o. Si tratta di un ultimo baluardo verde che, se tagliato dalla progettata strada, perderebbe quell’integrità formale che con la villa __________ costituisce un elemento qualificante nel paesaggio.” Per contro “il tracciato della variante __________, pur toccando un paesaggio assai delicato, si snoderebbe su di un terreno completamente libero, molto discosto dalle zone edificabili di __________ e con uno sviluppo longitudinale meno costretto di quello previsto su __________.”

Aspetto geologico

La montagna è però specificamente dichiarata degna di protezione dall’Inventario per il suo grande interesse geologico e in particolare per i giacimenti triassici coi relativi fossili che ne fa uno dei più importanti al mondo. Per l’eccezionale importanza di questi valori, di incomparabile interesse geo-scientifico, si discute l’iscrizione del comprensorio nel patrimonio mondiale.

Abbiamo visto che con la soluzione Ligornetto si eviterebbe il danneggiamento degli affioramenti calcarei (tufo) presenti lungo il riale “__________ ” e con opportune opere di consolidamento delle scarpate si frenerebbero i processi erosivi ora in atto all’interno dell’area forestale “__________ __________ ”.

Rimane tuttavia il “consumo” effettivo di suolo (trasformazione del terreno in superficie impermeabile asfaltata o cementata) di 3.000.-- mq.

Perciò il settore “suolo e affioramenti calcarei” subisce un impatto definito importante dal REIA.

Questo “consumo di suolo” nella misura in cui risparmia gli affioramenti non appare tuttavia avere particolare incidenza sul valore geologico complessivo della Montagna.

Nessun pregiudizio al valore paleontologico (giacimenti e relativi fossili) viene d’altra parte segnalato.

Flora

La scheda cita inoltre tra i valori particolarmente degni di tutela la flora insubrica ricca di specie rare. Il REIA si dilunga su questo aspetto per concludere che se la variante __________ sarebbe stata fatale a specie di eccezionale importanza e rarità, non così la variante __________, il cui impatto è considerato contenuto, posto che l’unico frammento di territorio importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il bosco lungo il riale __________, “verrà toccato solo in minima parte. L’unica specie arborea rara eliminata (__________) “potrà essere facilmente ricuperata tramite un suo utilizzo preferenziale nelle opere di rimboscamento compensativo”. Si ricordi poi gli effetti benefici attribuiti alla cessazione del pascolamento nell’area di rimboschimento che permetterà a gran parte delle specie arbustive e erbacee rinvenute lungo il riale __________ di estendere sensibilmente il loro insediamento (ricupero parziale della fitocenosi del sottobosco).

Citiamo nuovamente la conclusione del rapporto: “Con gli accorgimenti proposti tutta l’area di progetto subirà un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, sia dal profilo forestale che da quello floristico.”

Fauna

La scheda non menziona la fauna tra i fattori presenti nella Montagna da doversi proteggere. Essa rientra però nel concetto di “paesaggio naturale ancora intatto”.

Su questo tema il REIA è stato integrato dal rapporto preliminare (Consulenza ambientale accompagnatoria per l’approvazione del progetto) ed ha formato oggetto dei preavvisi della CFNP. Ne abbiamo a lungo riferito.

La conclusione che si può trarre su questo punto è che se si attuano tutti i provvedimenti alla cui esecuzione tanto i rapporti quanto il preavviso suddetti subordinano la proponibilità dell’opera, questa non avrà una sensibile incidenza negativa su questo prezioso habitat. Per certi versi ne migliorerà le condizioni biocenetiche.

Villaggi

Quanto, infine, ai villaggi ticinesi caratteristici del __________ (il cui stile __________ viene a scanso d’equivoci sottolineato dalla scheda) non verranno messi in pericolo dalla bretella in questione. Migliorerà la situazione dell’estremità ovest di __________, oggi attraversata da un traffico poco compatibile con le caratteristiche sopra evocate.

Tutto ben considerato si può dunque affermare che il PG in discussione non è proprio ad avere sull’oggetto n. __________IFP, visto nel suo complesso e considerato lo scopo della sua iscrizione dell’Inventario federale, premessa l’esecuzione delle misure previste, un effetto tale da lederne l’integrità nel senso attribuito dalla giurisprudenza al concetto.

Non solo con le misure in questione il PG potrà ritenersi “rispettare per quanto possibile” l’oggetto, ma nemmeno derogherà all’obbligo di conservarlo “intatto”, nel senso, ripetiamo, che va attribuito a questa prescrizione.

Esaminiamo ora gli altri aspetti problematici relativi alla strada:

Il sedime previsto per la costruzione della strada è inserito nella ZNP del __________ __________ __________, contenuta nel PD, scheda 1.2, oggetto n. 1.2.21.

Il progetto comporta l’eliminazione di un’area forestale caratterizzata dall’assenza di sottobosco e dalla dominanza di specie arboree esotiche con scarso valore ecologico.

Molto importante invece l’impatto sui corridoi ecologici.

Vale qui quanto detto sopra per l’IFP. E così per gli altri strumenti di protezione della natura, i quali non prevedono una tutela superiore a quella dell’IFP. Si tratta della riserva naturale __________, dell'inventario dei rettili d'importanza nazionale (oggetto n. 90); delle zone di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale "pozza __________ __________ " (n. __________) e __________ __________ (n. __________).

Il comune ricorrente invoca l’art. 24 LPT denunciandone la violazione. Non sarebbe segnatamente rispettata l’esigenza dell’ubicazione vincolata.

La censura è inconferente nella misura in cui pretende che la strada costituisca una costruzione fuori zona edificabile. Le strade, secondo la definizione che ne dà l’art. 2 LStr, sonoareeutilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni. Il cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali e il PG è lo strumento deputato per darvi attuazione. Col PG, che abbiamo visto è equiparabile ad un PUC, la porzione del territorio interessata dalla strada (l’area costituente la strada vera e propria e le necessarie adiacenze) assume una specifica destinazione pianificatoria. La strada come manufatto non è dunque una costruzione fuori zona edificabile e non soggiace di conseguenza alle disposizioni dell’art. 24 LPT (cfr. DTF 122 II 81 consid. 6d/ee : Der Regierungsrat entschied im Planungsgenehmigungsverfahren nach kantonalem Strassengesetzt, was dem Erlass eines Nutzungsplans im Sinne von Art. 14 ff. RPG gleichkommt.).

L’esigenza dell’ubicazione vincolata non cade per ciò stesso. Nel caso di specie la costruzione della strada implica un dissodamento (4.900 mq) e l’ubicazione vincolata figura tra i presupposti per ottenerne l’autorizzazione.

Va detto in proposito che se di principio l’area forestale è intangibile, e quindi i dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo), deroghe possono tuttavia essere concesse, giusta l’art. 5 cpv. 2 LFO, “se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a.l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; b. l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio; c. il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente. L’esigenza dell’ubicazione vincolata non dev’essere intesa in senso assoluto, precisa il TF in DTF 120 Ib 400 c. 4c pag. 408/9; è quasi sempre possibile scegliere tra più alternative. L’essenziale è che i motivi per l’ubicazione prescelta prevalgano sugli interessi alla conservazione del bosco (DTF 117 Ib 325 E. 2 S. 327 con indicazioni). Un’ubicazione vincolata relativa presuppone per essere ammessa che si siano attentamente vagliate le ubicazioni alternative (DTF 119 Ib 397 E. 6a S. 405). Con la precisazione, in quest’ultima sentenza a pag. 404, che “un’applicazione corretta dell’art. 5 LFo richiede, com’era già il caso nel  precedente regime e come vuole la ponderazione degli interessi dell’art. 24 cpv. 1 LPT, che il progetto sia valutato nel suo insieme. Non è ammesso che questioni rilevanti per la ponderazione vengano rinviate a procedimenti separati.”

Del problema si è occupato il REIA. Nelle considerazioni finali riguardanti il settore d’impatto “biosfera” conclude che le zone più interessanti sono dal profilo naturalistico il bosco lungo il riale “__________ ”, compresi i suoi margini maturi e ben strutturati, per la presenza di specie botaniche e faunistiche rare e minacciate quali il Geranio nodoso, l’Elleboro verde, la Rana di Lataste e la Salamandra pezzata mentre dal profilo ecologico particolare valore ha il sistema cotonale bosco-prato vignato semiintensivo.

In tale ottica, precisa il rapporto, risulta che dal profilo della natura oltre ad incidere in modo minore la variante __________ presenta anche dei vantaggi rispetto alla variante __________, di cui citiamo quelli a valenza forestale. Da un lato nella variante __________ la maggior parte del percorso stradale “occuperebbe un’area boscata assai degradata e di scarso valore naturalistico, al contrario della variante __________ che taglierebbe per ben due volte la porzione qualitativamente e strutturalmente più interessante del bosco (fascia boscata lungo il riale __________) e indurrebbe l’eliminazione quasi certa di una specie botanica assai rara in Ticino e praticamente assente nel resto della Svizzera: questa variante inciderebbe negativamente anche sulle peculiarità geologiche del sito (tufi calcarei).

Dal canto suo la Sezione forestale si è limitata nel suo preavviso del 18.11.1993 ad un commento sui punti 5.3.4.1 e 5.3.4.2 del Rapporto EIA in cui è trattato l’impatto sulle componenti naturali e sono formulate le proposte compensative. “Siamo del parere che tutti gli aspetti delle componenti naturali siano stati toccati in modo completo per entrambe le varianti. Siamo completamente d’accordo con le proposte di rimboschimento compensativo in loco ed in particolare con la proposta di ripristinare il sottobosco nella zona pascolata ed escludere di conseguenza il pascolo (variante __________). Riteniamo inoltre molto valida la proposta di sostituzione ecologica in località __________.”

Il Consiglio di Stato ha fatto suo questo parere nel preavviso del 28.3.1995 ris. n. __________.

In realtà il preavviso della sezione deputata alla salvaguardia degli interessi forestali fa le veci, in una procedura come la presente, - in cui, non superando il dissodamento la fatidica soglia dei 5000 mq. il Consiglio di Stato è nel contempo autorità competente ad autorizzare il dissodamento e autorità di adozione del PG -, del preavviso vincolante, previsto dall’art. 21 OEIA e peraltro accreditato dalla giurisprudenza federale in materia di coordinamento delle procedure.

Non ha senso che il Consiglio di Stato rilasci a sé stesso il preavviso in questione.

Dopo aver esaminato e valutato tutti gli interessi in gioco, tra cui pure quello forestale ed aver effettuato la necessaria ponderazione, il Consiglio di Stato adotta il PG e poi, cresciuto questo in giudicato, decide il dissodamento. In quella sede decide anche le opposizioni interposte alla domanda di dissodamento.

Da notarsi che il Consiglio di Stato ha nondimeno rilasciato il preavviso con la risoluzione n. __________del 28.3.95, coeva alla decisione di rigetto dei reclami contro il contestato progetto di strada.

Non senza osservare che la soluzione consistente nel decidere il dissodamento prima del PG è pure essa ammissibile ai fini del coordinamento, sempre che in quel caso il processo pianificatorio sia già sufficientemente avanzato per poter decidere con conoscenza di causa.

In concreto e allo stadio attuale basta il preavviso positivo che appare sufficientemente fondato da non doversi temere venga sconfessato dalla decisione finale sul dissodamento. Non si vede da un lato come possa essere contestata, tanto è evidente, l’ubicazione vincolata. D’altro canto l’interesse a realizzare la strada appare chiaramente predominante sull’interesse a conservare il bosco in questione.

Il ricorrente denuncia l’occupazione di superfici SAC.

La superficie agricola sacrificata dalla variante Ligornetto è complessivamente di mq 3.260 (cfr. precisazione __________ 7.3.1994). Comprende la fascia di terreno situata tra il bosco e i campi (indicati nell’EIA come zona ruderale ricoperta di rovi e arbusti) che va però computata quale zona potenzialmente idonea all’agricoltura.

Parte di quest’area è compresa nelle superfici SAC. Parte è inclusa nel catasto viticolo.

Secondo l’amministrazione convenuta una porzione importante (2/3?) è destinata alle misure di compensazione ecologica prescritte dal diritto federale, ritenendo che il sacrificio è giustificato dal prevalente interesse pubblico a realizzare la strada e peraltro darà luogo a compensazione ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo. E’ quanto precisa la Sezione agricoltura nel suo preavviso del 18.11.1993 che non contesta la perdita di terreno agricolo prevista.

L’obiezione ricorsuale che la strada si ponga in contrasto con le previsioni del PD venendo ad occupare un’area che il PD destina a SAC suscita le seguenti riflessioni sui rapporti tra i diversi strumenti pianificatori.

Lo strumento deputato “per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali” è, anche in materia stradale, il piano cantonale dei trasporti (art. 3 cpv. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, in seguito Lcoord., e 8 LStr.).

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla LALPT (art. 7 Lcoord.).

L’art. 3 cpv. 2 Lcoord. dà facoltà di elaborare e approvare a tappe, per singoli comprensori regionali, il piano cantonale dei trasporti. E’ il procedimento posto in atto nel Cantone, tant’è che il piano cantonale sarà finalmente il risultato della giustapposizione dei diversi, successivi piani regionali.

Nel procedere dal particolare al generale si dovrà certo seguire un disegno globale che dia unità al puzzle e coerenza funzionale e strutturale all’intero costrutto pianificatorio. Almeno ex post ciò avverrà tramite l’integrazione dei diversi piani regionali nel PD, come prevede il citato art. 7 Lcoord. La stretta collaborazione del governo cantonale nell’elaborazione dei piani regionali dovrebbe garantire questa corrispondenza, anche perché alla base di ogni piano parziale vi sono pur sempre gli obiettivi del PD e, ancorché generalmente vaghe a quello stadio, le indicazioni preliminari delle singole schede di coordinamento.

Il piano generale, dal canto suo, è lo strumento chiamato a tradurre in chiave concreta gli indirizzi della pianificazione cantonale. Il coordinamento col PD è assicurato integrando in esso il piano regionale dei trasporti che il PG è deputato a concretare e di cui è un’emanazione.

E’ un procedere essenzialmente a ritroso, partendo dalla coda per arrivare alla testa, ma alla fine i conti tornano; anche se così lo strumento di livello superiore perde parte della sua naturale funzione trainante, per trasformarsi in ricettore di soluzioni che ha solo molto vagamente ispirato.

Se alla fine residuano discrepanze tra PD e PG il primo verrà messo al passo. Il presupposto è che il conflitto materiale sia già risolto a livello del PRT o addirittura, se questo precede, del PG, che in caso contrario non potrà essere adottato né, quindi, approvato.

E’ solo in presenza di modifiche di grande importanza che si esigerà dapprima la modifica del PD e poi l’adozione degli altri strumenti pianificatori. Non, se come in concreto si tratta di correggere la distribuzione nel territorio di una minima frazione (ca. 1.100 mq) del contingente SAC di 350.000 mq prescritto dal piano settoriale federale; frazione peraltro ricuperabile altrove in via di sostituzione reale e alla peggio compensabile in via pecuniaria.

La validità del PG e del PRT che gli è alla base non dipende dalla congruenza su tutti i punti con l’attuale PD ma dall’intrinseca, sostanziale loro giustificazione.

Ora, nulla consente di ritenere che nel progettare la strada oggetto del PG si sia invaso senza valide ragioni, toccandola peraltro solo in minima parte, l’ampia area SAC prevista dal PD. Il sacrificio è, come abbiamo sopra sinteticamente espresso, giustificato dalla necessità di far passare di lì il tronco stradale in esame, scartate per motivi prevalenti, in larga misura d’ordine naturalistico-paesaggistico, altre soluzioni. Il tutto passato al vaglio e suffragato dal rapporto EIA nonché, con le condizioni ivi poste, dal 3° preavviso della CFNP, seguito dal Rapporto preliminare __________ __________, con successiva approvazione del PG da parte del Parlamento cantonale.

L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera non può essere disatteso per risparmiare la modesta area SAC toccata.

A questo punto può esser istruttivo gettare uno sguardo sullo stato di avanzamento del piano dei trasporti del __________ (__________) e prendere atto dei rapidi progressi compiuti. Premesso che l’art. 56 LStr conferisce al PG valenza transitoria e suppletiva, come fa notare l’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali nelle sue osservazioni, fino all’adozione della pianificazione cantonale dei trasporti.

All’approvazione dello Studio preliminare, nel giugno ‘97, da parte della CIT, segue la pubblicazione, da luglio a settembre ‘99, del Rapporto intermedio, e nel giugno 2000, dal  Piano di pronto intervento per approdare quindi alProgetto di Rapporto __________, Proposte definitive, prime verifiche ambientalidel 4 ottobre 2000. La strada della montagna è contemplata dall’inizio, nei singoli documenti e lo è, in particolare, nel Piano di pronto intervento che la annovera al cap. 3.2  (al Nr. 1.4) tra le opere la cui realizzazione è acquisita (in casu PG approvato dal Gran Consiglio), “attraverso un iter procedurale indipendente per ogni singolo intervento con lo stanziamento di crediti specifici stanziati singolarmente.” La strada figura nella categoria degli interventi per cui esiste già un progetto e la cui realizzazione è prevista in ca. 5 anni (Scadenza 1) e può avvenire indipendentemente da ogni altra opera del PTM.

Si noti che col Rapporto intermedio è stato pure elaborato un progetto di scheda di coordinamento 12.24, Piano dei trasporti del __________ e __________ __________ (__________), in cui è riaffermato lo scopo di “moderare il traffico in modo da migliorare la convivenza dei diversi utenti e limitare il traffico parassitario nelle aree residenziali e per permettere interventi di miglioramento della qualità urbanistica dei quartieri.”Il riferimento alla strada della Montagna è chiaro. Dal canto suo la scheda settoriale 3 “Traffico privato” al capitolo “Situazione” definisce la mobilità privata “caratterizzata dagli spostamenti di un elevato numero di frontalieri che si recano al lavoro nel __________ o nel __________, da un elevato numero di movimenti dei pendolari locali che hanno il posto di lavoro al di fuori della regione …” Tra i punti deboli del sistema viario regionali la scheda individua al punto a) “lo svincolo di __________ e la rete stradale principale facente capo ad esso (accesso alle zone industriali e ai centri commerciali di __________. __________,accesso alla Montagna, accesso alla rete principale per __________ e __________). L’organizzazione attuale di questo nodo non consente uno sfruttamento ottimale delle sue capacità ed è origine di frequenti episodi di saturazione.”

Infine tra lefinalità di coordinamentola scheda cita: “Verificare l’opportunità e la fattibilità dal profilo territoriale, ambientale, funzionale, costruttivo ed economico dei nuovi interventi e predisporre eventuali soluzioni alternative o intermedie ai progetti che non dovessero rivelarsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”

Ora, questa opportunità, fattibilità ecc. di interventi già passati al vaglio del PTM e in particolare del PG in una procedura che ha visto esprimersi per ben tre volte la stessa CFNP, sulla base di un approfondito rapporto EIA poi integrato, tenuto conto delle considerazioni della commissione, dal rapporto dello stesso autore dell’EIA è largamente comprovata per quanto concerne l’opera che qui ne interessa, la strada della Montagna. Il completamento della scheda per la parte interessante questo intervento potrà avvenire in seguito, ma nulla lascia intendere che la strada oggetto del qui avversato PG non vi sia considerata. E quindi la superficie SAC dovrà esservi corretta di conseguenza. Questo per la congruenza col PD.

Abbiamo visto, da un lato, gli effetti che il progetto può avere sulla natura, sul paesaggio, sulle SAC, sulla foresta e in generale sull'ambiente. Dall'attenta analisi  dell’EIA, dai preavvisi dei diversi servizi cantonali e infine della commissione federale ecc. si può escludere che gli impatti saranno rilevanti e possano pregiudicare nel suo complesso l’integrità del __________ __________ __________. La condizione è che si dia attuazione alle misure prescritte dalla CFNP e in larga misura già indicate dall’EIA.

D’altro lato l'interesse a distogliere il traffico della Montagna dall'abitato di __________, segnatamente quello pendolare e dei mezzi pesanti (si pensi al trasporto di inerti dall'Italia) non fa dubbio e non va bagatellizzato.

Il REIA illustra chiaramente nella parte dedicata allo studio del traffico e più in dettaglio nei capitoli atmosfera e rumore, le ragioni a favore della soluzione impugnata. Se è vero che con ciò viene evitato solo l'attraversamento dell'estrema punta dell'abitato e che simili problemi affliggono una moltitudine di comuni attraversati da traffico parassita, ciò non toglie che il problema è reale e va risolto.

Non solo per l'inquinamento atmosferico e fonico subito dagli abitanti, ma anche per l'inadeguatezza da tempo evidente dell'assetto viario attuale, che non offre le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza.

Nelle sue osservazioni __________ parla di “situazione di estremo pericolo per la circolazione e per le persone che si verifica in particolare in corrispondenza della curva a gomito sulla quale confluiscono due ulteriori importanti collegamenti: la strada cantonale che, provenendo dalla __________ di __________ __________, attraversa l'intero nucleo di __________ (via __________ __________ e Via __________. __________) e la strada pure cantonale (Via __________ __________) che, attraversando l'ulteriore importante zona residenziale nella quale sono pure ubicati importanti edifici pubblici (Posta, Casa per anziani, ecc.), scende verso "__________" e assicura nel contempo il collegamento nell'altro senso con il nucleo medesimo.” Non sappiamo se il pericolo è addirittura estremo, quel che è certo è che la situazione è chiaramente incompatibile con i criteri di una retta pianificazione stradale. E infatti già lo Studio preliminare del PTM (aprile ’97) poneva la “realizzazione del collegamento Montagna - 394 (bretella __________)” tra gli interventi necessari, col grado di coordinamento 1, finalizzati a “ridurre il traffico pesante di transito sulla rete locale” rispettivamente ad assicurare “la riduzione del traffico di transito nelle aree residenziali particolarmente esposte” (p.to 9.5, obiettivi n. 6 e 7, pag. 52 risp. 53. Non ultimo per questo motivo, la rotonda della Segurida è stata realizzata  fuori dall’abitato. La bretella vi si innesta tagliando fuori il nucleo di __________ e creando un asse diretto __________ __________ - __________.

Questo spostamento è pienamente in sintonia con la ridefinizione delle funzioni dello svincolo autostradale di __________ che le linee direttrici d’intervento destinano a servire unicamente d’accesso all’area urbana, alle zone di attività della __________ di __________ __________ e alla __________ di __________ (cfr. Rapporto di sintesi, pag. 53). La diramazione della A2 con la SPA 394 viene spostata in corrispondenza dello svincolo del __________,  in modo da “strutturare in modo più chiaro e razionale la rete costituita dalla SPA 394, dalle due strade cantonali nord-sud e dai loro collegamenti trasversali” (compreso il collegamento con la Montagna) e “definire le dorsali principali che evitino l’attraversamento degli abitati e dei quartieri residenziali”. Obiettivo finale: “favorire il passaggio dal sistema delle strade cantonali a quello autostradale” e così  “permettere l’accesso diretto al sistema autostradale … dalla Montagna”.

Abbiamo visto sopra l’integrazione di questi obiettivi nel PRT segnalandone l’elevato grado di avanzamento. Ora, il PG è perfettamente integrato in questo vasto progetto.

Altre soluzioni alternative non sono seriamente prospettabili. Non ovviamente lo status quo; non, s’è visto, la variante di __________, ma neppure il ripristino del traffico attraverso il ponte della Cercera, per una serie di inconvenienti che non è qui il caso di elencare. E neppure possono essere prese in considerazione per i motivi esposti nelle osservazioni dell'Amministrazione puntuali correzioni quali quelle proposte in via subordinata nei ricorsi __________ e in particolare __________. Non senza ribadire che il TPT, che non è autorità di pianificazione, non può sostituire alternative ritenute preferibili alla soluzione adottata dall’autorità competente se tale soluzione è ragionevolmente sostenibile e rispetta il diritto.

Rimane da esaminare e valutare quali sono gli interessi privati che si contrappongono agli interessi pubblici suesposti.

I ricorrenti vedono la loro proprietà, dedicata all’azienda agricola, tagliata a metà dalla strada “creando di conseguenza due scorpori di terreno completamente indipendenti fra loro. Quello posto a monte della prevista strada risulterebbe inutilizzabile ai fini agricoli non risultando più idoneo, per dimensione e per assenza di accesso proprio, allo scopo per il quale è stato inserito nel PD” (superfici SAC).

Secondo gli insorgenti l’interesse pubblico a conservare queste superfici “prevale sull’interesse alla realizzazione di un’opera destinata esclusivamente a contenere le emissioni foniche ed i disturbi causati dal traffico motorizzato, in una zona periferica e spazialmente molto contenuta dell’abitato di __________.”

Peraltro il distoglimento di queste superfici dalla zona agricola e più in particolare dalle SAC violerebbe da un lato la Ltagr. e dall’altro la LALPT; la prima per mancata definizione della compensazione agricola, la seconda perché la procedura di adozione del PG non è stata “né susseguente né concomitante ad una procedura di modifica della zona SAC definita dal PD”. Questioni, queste, su cui ci siamo pronunciati nei considerandi precedenti ai quali rinviamo. Qui importano le implicazioni sulla proprietà privata.

Ricordiamo che per essere compatibile con la garanzia della proprietà privata, garantita precedentemente dall’art. 22 ter Cost. e ora dall’art. 26 nCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata richiede l’esistenza di una base legale, un interesse pubblico predominante, il rispetto del principio della proporzionalità e infine un totale indennizzo se la restrizione corrisponde a esproprio (DTF 114 Ia 337/338).

Il primo presupposto è evidentemente dato. Basti citare l’art. 11 LStr. (PG) e l’art. 44 LALPT (PUC).

L’interesse pubblico, a sua volta, è stato ampiamente dimostrato. Pur non sottovalutando l’interesse dei proprietari ad evitare la manomissione della loro proprietà non possiamo ritenerlo di tale peso e importanza da sovrastare l’interesse pubblico alla realizzazione del grande progetto di ottimizzazione della mobilità, e per ciò della rete viaria del __________, di cui la contestata bretella è un piccolo ma irrinunciabile tassello.

In analogo senso, nel DTF 13.1.1999 in re __________ concernente il PG della A394, il TF, non raccogliendo l’obiezione che il volume di traffico non era straordinario e che nel Ticino esistevano situazioni maggiormente precarie, aveva ritenuto non seriamente contestabile l’opportunità di togliere la circolazione di transito (in senso lato) dalla strada cantonale, allontanandola dalle zone residenziali del Comune di __________.

Pure la proporzionalità è rispettata, contrariamente all’opinione del ricorrente. Il provvedimento risulta infatti idoneo a conseguire lo scopo; non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe raggiungere lo stesso risultato (quelle ipotizzate, inidonee, sono state scartate per motivi tecnici che condividiamo) e infine il rapporto tra scopo (realizzazione della strada) e mezzo per conseguirlo appare ragionevolmente accettabile. Il sacrificio chiesto al privato non appare alla fin fine sproporzionato per rapporto allo scopo perseguito, sorretto abbiamo visto da un interesse pubblico prevalente che non può essere altrimenti conseguito.

La bretella è atta a raggiungere questo scopo anche se non eliminerà la parte del traffico della Montagna che dalla rotonda di __________ tornerà verso __________ diretto alla zona industriale (e viceversa).

La questione poi se questa rotonda è dimensionata per accogliere il carico aggiuntivo del traffico della Montagna trova risposta affermativa da parte degli specialisti e ciò basti.

Infine, sempre in tema di proporzionalità, nemmeno il fatto che lo sbocco della strada sulla rotonda della __________ venga quasi a tangere l’abitazione __________ può, malgrado gli evidenti pregiudizi arrecati alla proprietà, prevalere sull’interesse pubblico a realizzare l’opera contestata.

Per i  motivi sopra svolti la censura di violazione della garanzia della proprietà non può trovare accoglimento.

__________ __________ e ____________________ __________dei part. __________e __________sono colpiti in misura minore dalla strada di quanto non lo siano i ricorrenti __________. I motivi e le domande ricorsuali sono essenzialmente gli stessi e valgono quindi pure per questi ricorsi i considerandi precedenti.

La tesi della violazione della proprietà privata non trova adesione.

In tutti i ricorsi è poi contestato con varie motivazioni l’impatto ambientale, in particolare fonico, che le singole proprietà subiranno a causa della nuova strada.

Rimandiamo su questo tema al REIA, sopra riportato. Non abbiamo motivi per ritenere inficiato d’errore né metologico né sostanziale il rapporto in questione.

Le critiche sui rilevamenti, accusati di non rispecchiare la realtà attuale in quanto condizionati dalla crisi che ha ridotto il traffico e quindi il relativo inquinamento, sono sconfessate dai recenti rilevamenti (sopra citati).

E’ ad ogni modo riduttivo affermare che la deviazione del traffico dal comune di __________ a quello di __________ abbia per scopo essenziale di sanare la situazione fonica ai sensi dell’art. 13 OIF (superamento valori limite OIF a __________) a beneficio dei residenti in quel comune ma a sfavore dei residenti nell’altro.

Non è questo baratto che persegue la variante. Il traffico parassitario viene spostato fuori dell’abitato per motivi sia ecologici (trasferire l’inquinamento in zone non abitate o quasi), sia funzionali e di sicurezza. Il progetto vuole eliminare le interferenze tra traffico di passaggio e interno, tra traffico veloce e lento (pedoni, biciclette) nel quadro della razionalizzazione della mobilità perseguita dal TPM.

Quanto alla compatibilità con le disposizioni della LPAmb e in particolare dell’OIF, ricordiamo che secondo l’art. 25 cpv. 2 LPAmb è possibile, in casi come il presente di impianti fissi d’interesse pubblico preponderante, accordare delle facilitazioni se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto. Questo potrebbe valere, ad esempio, per i ripari fonici, verosimilmente impossibili da realizzare davanti alla proprietà __________ per l’eccessiva prossimità con l’abitazione. Si prenda comunque atto che i VP vi sono di poco superati e non, ad ogni buon conto, i VI (cfr. Catasto del rumore Piano 2434 / EIA /5). E s’aggiunga che, nell’ipotesi estrema in cui non fosse possibile rispettare i VI con misure alla fonte, non per ciò stesso si dovrà rinunciare alla nuova strada. In quel caso si dovrà invece proteggere con finestre insonorizzate o analoghe misure edili gli edifici esposti al rumore; a spese del proprietario dell’impianto (art. 25 cpv. 3 LPAmb). I calcoli fatti dall’EIA escludono comunque l’ipotesi.

La ponderazione degli interessi da una parte, l’esame della conformità con il diritto ambientale in senso lato dall’altra, portano a concludere che il PG resiste alle censure di cui è fatto segno. Giustamente il Gran Consiglio ha respinto i ricorsi interposti dai  qui insorgenti contro la decisione governativa che ne aveva respinto i reclami.

Dovranno essere attuate le misure proposte dalla CFNP.

Il comune di __________, agente nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e non a tutela di interessi pecuniari va esente da tasse di giudizio che sono invece accollate per 1/3, in solido, a __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ e per 1/3, pure in via solidale, ai membri della __________ fu __________ __________.

Non sono dovute ripetibili allo Stato vittorioso in causa, ma invece al Comune di __________, chiamato in causa e assistito da avvocato. Debitori, tutti i ricorrenti.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario

E. 6 cpv. 1

LPN

, che l’oggetto merita in modo speciale di essere conservato intatto o,

in ogni caso, di essere per quanto possibile rispettato.

Con ciò non si intende, come il termine “conservato

intatto” potrebbe suggerire, che nulla possa più essere mutato all’oggetto. La

protezione non è assoluta. L’oggetto, specifica l’art. 6 cpv. 2 LPN, dev’essere

conservato nelle condizioni stabilite dall’inventario. A norma dell’art. 5 LPN

esso deve contenere la descrizione esatta degli oggetti, la ragione della loro

importanza nazionale, la protezione cui devesi provvedere ed è quindi su questa

base che va stabilito cosa e in che misura dev’essere mantenuto inalterato,

perché l’oggetto iscritto nell’inventario possa ancora essere ritenuto

conservato intatto.

L’importante, avvertiva già il Messaggio federale (BBL

1965 II pag. 103) è che, considerato nel suo insieme, l’oggetto non risulti

menomato dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio.

Modeste compromissioni del suo stato devono essere compensate da equivalenti

vantaggi.

Il TF ha ripreso e sviluppato il concetto. E’ stata

così introdotta la distinzione tra “Beeinträchtigung” e “Abweichung”. La prima,

corrispondente ad un’alterazione non essenziale dell’oggetto visto nel suo

assieme e tenuto conto degli scopi della protezione, lascia fondamentalmente

intatto l’oggetto ed è quindi ammissibile, a condizione che l’oggetto venga per

quanto possibile salvaguardato e sempreché a favore dell’intervento militino

interessi predominanti.

La seconda pregiudica in modo rilevante l’oggetto e

deroga quindi al precetto della sua conservazione integrale.

Deroga, aggiunge l’art. 6 cpv. 2 LPN, che

nell’esecuzione di un compito della Confederazione è unicamente proponibile se

alla conservazione integrale di un bene d’interesse nazionale iscritto in un

IFP si oppone un interesse equivalente, esso pure di importanza nazionale.

Se, dunque, la menomazione avviene in esecuzione di un

compito della Confederazione e alla conservazione dell’oggetto non si oppongono

interessi nazionali di pari importanza, l’intervento è lecito alla luce

dell’art. 6 LPT (cpv. 1 e 2) solo se la menomazione non tocca l’oggetto in

maniera contraria allo scopo della protezione.

Se v’è cioè solo Beeinträchtigung e non Abweichung.

Il TF ha anticipato l’ovvia obiezione che qualsivoglia

menomazione, sia essa rilevante o di scarsa portata, è concettualmente

incompatibile con l’obbligo di conservare “intatto” l’oggetto, fornendo nella

sentenza 11.10.93 in re Pilatus (non pubbl., cit. da Leinbacher, Commentario

LPN ad art. 6 nota 20a) la seguente spiegazione: “se di un bosco che è parte

centrale, caratteristica di un oggetto IFP (oggetto d’importanza nazionale

proprio perché contiene questo bosco, con le sue rare o tipiche fauna e flora)

viene dissodato anche solo in piccola parte, è incontestabile ch’esso non sarà,

più, dopo il dissodamento, esattamente lo stesso bosco di prima e neppure potrà

dirsi conservato intatto, in senso lato. Eppure questo bosco può aver

mantenuto, a dispetto dell’esigua menomazione, la stessa fondamentale qualità,

il suo carattere, il suo significato per l’inventario. Vi è “Beeinträchtigung”

(menomazione) e non (ancora) “Abweichen” (deroga).” (trad. ns.)

Diverso è il caso, avverte il TF nella cennata

sentenza, se il dissodamento è di grandi dimensioni e tocca nel contempo nevralgicamente

un oggetto protetto o una sua parte. Così nel caso __________, in cui il

dissodamento avrebbe fatto irrecuperabilmente perdere il suo particolare

carattere al paesaggio, ponendo in essere non una semplice menomazione (Beeinträchtigung),

ma una vera e propria deroga (Abweichen) al precetto dell’integrale

conservazione.

Nel caso invece dell’illuminazione del Pilato (DTF 123

II 256), viste le condizioni e gli oneri che facevano dell’illuminazione

l’eccezione e non la regola e consentivano comunque il naturale avvicendamento

tra notte e giorno, il TF ha giudicato non esserci sostanziale offesa al

paesaggio. Con una chiara delimitazione dei tempi d’esercizio non si può

parlare di rilevante compromissione degli scopi protezionistici ai sensi

dell’art. 6 LPN.

Ora, se considerato nel suo complesso lo stato di un

oggetto IFP non viene peggiorato sotto il punto di vista della protezione della

natura e del paesaggio, non vi è alcuna deroga all’obbligo di conservare

intatto l’oggetto e dunque non occorre far capo a interessi equivalenti, parimenti

d’importanza nazionale, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LPN; bastano altri

vantaggi.

Risulta da quanto precede che quale sia in definitiva

l’oggetto da mantenere intatto (l'oggetto effettivo della protezione)

dev’essere desunto dalla sua descrizione nell’inventario, dai motivi per la sua

messa sotto protezione, dagli obiettivi perseguiti. In certi casi l’oggetto

consta solo di pochi elementi, ognuno fondamentale per la messa sotto

protezione, e in quel caso ognuno di essi va protetto. In altri, ancora,

l’oggetto è essenzialmente protetto come insieme e occorre esaminare se

l’intervento su una parte ha effetto sul complesso o se, malgrado ciò, questo

mantiene

intatta la qualità, il valore, il significato che ne hanno fatto decretare la

protezione come oggetto d’importanza nazionale.

Si valuterà quindi se l’intervento compromette questi

obiettivi, è contrario ai motivi che hanno portato alla protezione, è proprio a

menomare l’oggetto (inteso nel senso di cui sopra) e dunque deroga all’obbligo

di conservazione.

Purtroppo questa valutazione è resa difficile dal

carattere sovente generico degli inventari e dalla complessità e difficoltà

delle questioni di natura tecnica e scientifica che spesso solo gruppi

interdisciplinari di tecnici sono in grado di fronteggiare.

A giusta ragione l’art. 7 LPN esige dunque la perizia

della commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio

(CFNP) nell’esecuzione di compiti della confederazione.

Particolarmente prezioso è poi il REIA, in cui tutti

gli impatti dell’intervento progettato sono passati al vaglio valutandone la

compatibilità con la protezione dell’oggetto. Con l’avvertenza che l’EIA

esamina gli impatti non solo in funzione dell’IFP ma della protezione

dell'ambiente in generale.

Ciò premesso conviene ora passare alla descrizione

dell’oggetto IFN per quindi lasciare la parola al REIA dell’ottobre 1993 e al

rapporto integrativo del giugno 1997 nonché al preavviso 16 ottobre 1998 della

CFNP (che fa seguito alle due negative prese di posizione del 13 luglio 1995 e

3 aprile 1996).

8.2   in concreto: oggetto IFP 1804

8.2.1

Così

lo descrive la scheda:

__________

__________ __________ __________

Importanza:

Montagna

del Ticino meridionale geologicamente molto interessante, con giacimenti

triassici contenenti sauri fossili eccezionali. Paesaggio naturale ancora

intatto, con flora insubrica ricca di specie rare. Villaggi ticinesi,

caratteristici del __________ (stile __________).

L’oggetto abbraccia un vasto comprensorio, l’intero

__________ __________ __________, e la strada prevista dal PG lo tocca

unicamente per un breve tratto nella fascia pedemontana, all’estremo limite

nord-est del territorio giurisdizionale del comune di __________.

La montagna è protetta dall’iscrizione non tanto per

sue generiche virtù paesaggistiche, di natura estetica, sulle quali la scheda

non si esprime, quanto per le sue peculiarità geologiche e paleontologiche di

grande interesse, segnatamente per i giacimenti triassici ricchi di contenuti

fossili che ne sono l’aspetto più saliente e prezioso; per il suo carattere

naturale ancora intatto, caratterizzato da una flora insubrica ricca di specie

rare; per la presenza di caratteristici villaggi sottocenerini.

L’oggetto da proteggere è formato da questa realtà

composita e bisogna stabilire in che misura la modifica di singoli elementi è

propria a incidere sull’identità dell’insieme, violando il precetto che

l’oggetto iscritto nell’IFP dev’essere conservato intatto enunciato dall’art. 6

LPN.

Fatte queste premesse passiamo all'esame delle

conclusioni e proposte contenute nel REIA e segnatamente nel Rapporto

preliminare. Seguirà il 3. preavviso della CFNP.

8.2.2   Conclusioni REIA e Rapporto

preliminare

Nel primo documento, dopo aver esposto il concetto di

“conservazione intatta”, che corrisponde essenzialmente a quanto sopra

illustrato su questo tema, gli estensori esprimono il parere che “per le sue

ridotte dimensioni, l’inserimento di una strada nella zona marginale dell’area

IFP in esame non risulta tale da pregiudicare o anche soltanto incidere sul

valore globale dell’oggetto dell’inventario; d’altra parte però verranno

toccati elementi segnalati dall’inventario (complessi agroforestali, specie

rare). Sulla base di queste considerazioni l’impatto relativo a questo settore

può essere ritenuto molto contenuto a condizione che vengano però rispettati,

salvaguardati o comunque ricuperati i peculiari valori presenti nell’area di

progetto”. Vengono quindi richiamate le proposte di ricupero ecologico

descritte al capitolo 5.3.

Il successivo documento conclude rilevando come

l’approfondimento abbia permesso l’elaborazione di misure concrete per la

riduzione dei conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area

in esame e la modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.

“In particolare è stata appurata la necessità di

creare un sottopassaggio faunistico in corrispondenza dell’affluente del riale Segurida,

quale unico corridoio migratorio di anfibi da e per il riale. Un ulteriore

sottopasso, di dimensioni più contenute, a valle del tornante della nuova

strada, potrebbe favorire l’eventuale passaggio oltre che di anfibi anche di

rettili e di piccoli mammiferi. La sistemazione finale delle scarpate stradali

e la valorizzazione del bosco adiacente consentirà il recupero naturalistico di

un comparto attualmente degradato dal pascolo e dalla presenza di vegetazione

esotica, l’inserimento nel paesaggio dell’opera ed il consolidamento di una

zona soggetta a erosione. La gestione dei biotopi vicini rafforzerà il reticolo

ecologico del comparto e ne aumenterà il pregio naturalistico e paesaggistico.

Queste misure permetteranno di ridurre gli impatti del progetto sulla fauna

locale e consentiranno nel contempo una parziale valorizzazione di ambienti

attualmente degradati.”

8.2.3.

Preavviso CFNP

Nel suo terzo preavviso, del 16.10.98, la commissione

ricorda di aver concluso nel precedente preavviso del 13.7.94 che il progetto

presentato (variante __________) avrebbe causato un importante danno ai valori

naturalistici e paesaggistici della zona interessata. In particolare sarebbe

risultato un impatto negativo sull’habitat di diverse specie di rettili e

anfibi protetti dalla LPN. Le misure di compensazione e di sostituzione

proposte nel 1993 non avrebbero potuto garantire la sopravvivenza delle specie

animali e vegetali rilevate. La commissione aveva quindi respinto il progetto e

chiesto di rinunciare a qualsiasi attraversamento del riale __________ e delle

aree direttamente confinanti a sud di quest’ultimo.

In un successivo sopralluogo non sono state presentate

nuove basi valutative. La CFNP ha quindi confermato il 3.4.96 le conclusioni

del precedente preavviso.

Riguardo al rapporto complementare del giugno 1997 la

commissione osserva che vi si trova un approfondimento degli aspetti faunistici

concernenti gli anfibi, i loro biotopi e i loro diversi corridoi migratori e

che, diversamente dal precedente studio, l’affluente laterale del riale

__________ viene ora indicato quale unico corridoio migratorio per anfibi. Il

progetto tecnico sul quale lo studio complementare è basato non ha però subito

cambiamenti all’infuori delle nuove misure proposte a salvaguardia dei valori

naturalistici.

La CFNP ritiene che con la realizzazione di tutte

queste misure, comprese quelle definite “ulteriori” nel documento, la

situazione ecologica per le specie di anfibi rilevate venga

nettamente

migliorata

rispetto al progetto inizialmente sottopostole. Particolare

importanza assume il corridoio per anfibi lungo l’affluente del riale

__________. “Questo corridoio dovrà essere integralmente mantenuto pure durante

i lavori di costruzione. L’accompagnamento ambientale del progetto e il

monitoraggio da assicurare anche dopo la fine dei lavori dovrà accertare il

funzionamento di tutte le misure realizzate.”

La CFNP mette quindi in guardia contro il pericolo che

il netto miglioramento della fluidità conseguente alla nuova strada spinga ad

altri miglioramenti e allargamenti o a ulteriori circonvallazioni di nuclei

abitati; sviluppo incompatibile con la protezione dell’oggetto IFP __________

__________ __________. Chiede quindi che le autorità competenti rinuncino ad

altri interventi atti ad aumentare l’attrattiva di questa strada e ne

mantengano l’attuale carattere su tutta la sua estensione.

La conclusione commissionale è che “il progetto arreca

un importante danno all’oggetto IFP n. __________ai sensi dell’art. 6 LPN.”

Tuttavia la commissione non lo preavvisa negativamente ma dichiara che se le

autorità competenti, dopo aver soppesato i diversi interessi in gioco,

dovessero decidere di realizzarlo, lo riterrebbe “rispettoso dell’oggetto IFP

__________ __________ __________ per quanto sia possibile giusta l’art. 6 LPN

nella misura in cui soddisfi le seguenti condizioni.” Rimandiamo alla loro

elencazione nel preavviso.

8.3  Commento al preavviso CFNP

Nel dichiarare che il progetto presentato potrebbe, a

precise condizioni, essere ritenuto per quanto possibile rispettoso

dell’oggetto giusta l’art. 6 LPN, la Commissione fa implicitamente riferimento

al capoverso primo del disposto. In concreto trova però applicazione il

capoverso secondo: da un lato l’intervento sull’oggetto è previsto

nell’esecuzione di un compito della Confederazione e dall’altro non è, con ogni

evidenza, sorretto da un interesse nazionale. L’oggetto va dunque conservato

intatto; non basta che lo si rispetti nella misura del possibile.

Il presupposto del rispetto “per quanto possibile”

entra in considerazione solo nei casi in cui non si deve né si può conservare

intatto l’oggetto: in quei casi lo si deve almeno rispettare nei limiti del

possibile. Questa conservazione relativa è l’alternativa alla conservazione

integrale ed è ammessa solo dove la legge non esige quest’ultima.

Se si deve mantenere intatto l’oggetto e ciò non è

possibile si deve rinunciare all’intervento in quanto contrario all’art 6 cpv.

2 LPN. Non si può ripiegare sulla conservazione mitigata.

Col suo preavviso la CFNP ci rivela unicamente il suo

parere circa il rispetto di questa condizione, non si esprime sulla possibilità

di assicurare, attuando i provvedimenti descritti, la conservazione integrale.

Non è tuttavia il caso di chiederle un ulteriore preavviso. Da quello in esame

vanno tratte le informazioni utili ai fini del nostro giudizio integrandole a

quelle largamente forniteci dal REIA e dal rapporto completivo e di cui abbiamo

riportato ampi stralci.

Ciò facendo terremo conto del concetto di “intatto”

sviluppato dalla giurisprudenza, che ne attenua la radicalità, commisurandone

il rigore alle finalità dell’istituto.

Ora, è ben chiaro che scopo dell’Inventario non è di

escludere ogni intervento modificatore, diversamente da una riserva naturale

protetta dove la natura dev’essere lasciata a sé stessa e l’uomo tenutone

fuori. Se così fosse i villaggi non farebbero parte dell’Inventario, se non

trasformati in musei. Ma così non è del __________ __________ __________; si

pensi solo all’esempio di __________. Ora, se ciò vale per i villaggi, e ne

giustifica entro certi limiti l’espansione a scapito del paesaggio naturale, se

ciò vale addirittura per un limitato sfruttamento delle famose cave di

__________, così, pur con tutte le limitazione del caso, per le opere stradali

che li collegano tra di loro. L’importante è che l’intervento sul palinsesto

del paesaggio sia per prima cosa giustificato da importanti, prevalenti

interessi e che la protezione cui mira l'iscrizione non ne risulti compromessa.

Proprio perché l'oggetto __________è composto da

elementi antitetici, con proprie esigenze da soddisfarsi in chiave dinamica,

non possono, a priori, essere esclusi calibrati aggiustamenti dei rispettivi

rapporti. E' incompatibile con la descrizione dell’oggetto nell'inventario e

con lo scopo della sua protezione che si escluda ogni cambiamento, e in

definitiva che si imponga di conservare “intatto” l’oggetto, nell’accezione che

il termine intatto ha nel linguaggio comune. Dacciò la necessità di

attribuirgli il significato datogli dalla giurisprudenza federale che alla

conservazione integrale sostituisce una forma intermedia tra il congelamento

allo status quo e il massimo rispetto possibile.

8.4  Conclusioni riguardo all'IFP

Se ora valutiamo l’impatto della strada alla luce

delle pregresse considerazioni possiamo trarre le seguenti conclusioni.

Paesaggio

Esaminiamo l’impatto del progetto sul

paesaggio

della montagna intesa come realtà percepibile otticamente, da proteggersi per

la sua valenza estetica.

E’ evidente che una strada di soli 500 mtl., con tutti

gli accorgimenti previsti (si pensi alle scarpate coperte di vegetazione), non

può turbare, sminuendone complessivamente il valore, questo insieme di cui

lambisce solo e per un piccolo tratto l’estremo limite inferiore.

Il Rapporto EIA riporta il parere della CBN,

competente in materia di PG per il giudizio estetico dell’opera e per la

valutazione degli aspetti paesaggistici. Per la Commissione “non si intravedono

rilevanti differenze tra le due proposte circa l’inserimento nel paesaggio

collinare; ambedue possono essere tenute in considerazione.” Anche se poi

precisa che “la variante __________ presenta un paio di elementi discutibili

rispetto alla soluzione __________, ossia l’emergenza del tornante dal terreno

e la brusca interruzione della strada attuale contro il muro di sostegno della

nuova.” Sempre pure nel REIA troviamo citato il parere della SPU per la quale

“la variante __________ risulterebbe assai incisiva in un contesto

paesaggistico unitario e pregiato che fa da separazione fisica tra la zona

edificabile di __________ e il confine giurisdizionale di __________o. Si tratta

di un ultimo baluardo verde che, se tagliato dalla progettata strada,

perderebbe quell’integrità formale che con la villa __________ costituisce un

elemento qualificante nel paesaggio.” Per contro “il tracciato della variante

__________, pur toccando un paesaggio assai delicato, si snoderebbe su di un

terreno completamente libero, molto discosto dalle zone edificabili di

__________ e con uno sviluppo longitudinale meno costretto di quello previsto

su __________.”

Aspetto geologico

La montagna è però specificamente dichiarata degna di

protezione dall’Inventario per il suo grande interesse geologico e in

particolare per i giacimenti triassici coi relativi fossili che ne fa uno dei

più importanti al mondo. Per l’eccezionale importanza di questi valori, di incomparabile

interesse geo-scientifico, si discute l’iscrizione del comprensorio nel

patrimonio mondiale.

Abbiamo visto che con la soluzione Ligornetto si

eviterebbe il danneggiamento degli affioramenti calcarei (tufo) presenti lungo

il riale “__________ ” e con opportune opere di consolidamento delle scarpate

si frenerebbero i processi erosivi ora in atto all’interno dell’area forestale

“__________ __________ ”.

Rimane tuttavia il “consumo” effettivo di suolo

(trasformazione del terreno in superficie impermeabile asfaltata o cementata)

di 3.000.-- mq.

Perciò il settore “suolo e affioramenti calcarei”

subisce un impatto definito importante dal REIA.

Questo “consumo di suolo” nella misura in cui

risparmia gli affioramenti non appare tuttavia avere particolare incidenza sul

valore geologico complessivo della Montagna.

Nessun pregiudizio al valore paleontologico

(giacimenti e relativi fossili) viene d’altra parte segnalato.

Flora

La scheda cita inoltre tra i valori particolarmente

degni di tutela la flora insubrica ricca di specie rare. Il REIA si dilunga su

questo aspetto per concludere che se la variante __________ sarebbe stata

fatale a specie di eccezionale importanza e rarità, non così la variante

__________, il cui impatto è considerato contenuto, posto che l’unico frammento

di territorio importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il bosco

lungo il riale __________, “verrà toccato solo in minima parte. L’unica specie

arborea rara eliminata (__________) “potrà essere facilmente ricuperata tramite

un suo utilizzo preferenziale nelle opere di rimboscamento compensativo”. Si

ricordi poi gli effetti benefici attribuiti alla cessazione del pascolamento

nell’area di rimboschimento che permetterà a gran parte delle specie arbustive

e erbacee rinvenute lungo il riale __________ di estendere sensibilmente il

loro insediamento (ricupero parziale della fitocenosi del sottobosco).

Citiamo nuovamente la conclusione del rapporto: “Con

gli accorgimenti proposti tutta l’area di progetto subirà un notevole

miglioramento rispetto alla situazione attuale, sia dal profilo forestale che

da quello floristico.”

Fauna

La scheda non menziona la fauna tra i fattori presenti

nella Montagna da doversi proteggere. Essa rientra però nel concetto di

“paesaggio naturale ancora intatto”.

Su questo tema il REIA è stato integrato dal rapporto

preliminare (Consulenza ambientale accompagnatoria per l’approvazione del

progetto) ed ha formato oggetto dei preavvisi della CFNP. Ne abbiamo a lungo

riferito.

La conclusione che si può trarre su questo punto è che

se si attuano tutti i provvedimenti alla cui esecuzione tanto i rapporti quanto

il preavviso suddetti subordinano la proponibilità dell’opera, questa non avrà

una sensibile incidenza negativa su questo prezioso habitat. Per certi versi ne

migliorerà le condizioni biocenetiche.

Villaggi

Quanto, infine, ai villaggi ticinesi caratteristici

del __________ (il cui stile __________ viene a scanso d’equivoci sottolineato

dalla scheda) non verranno messi in pericolo dalla bretella in questione.

Migliorerà la situazione dell’estremità ovest di __________, oggi attraversata

da un traffico poco compatibile con le caratteristiche sopra evocate.

Tutto ben considerato si può dunque affermare che il

PG in discussione non è proprio ad avere sull’oggetto n. __________IFP, visto

nel suo complesso e considerato lo scopo della sua iscrizione dell’Inventario

federale, premessa l’esecuzione delle misure previste, un effetto tale da

lederne l’integrità nel senso attribuito dalla giurisprudenza al concetto.

Non solo con le misure in questione il PG potrà

ritenersi “rispettare per quanto possibile” l’oggetto, ma nemmeno derogherà

all’obbligo di conservarlo “intatto”, nel senso, ripetiamo, che va attribuito a

questa prescrizione.

9.  Altri aspetti del PG

Esaminiamo ora gli altri aspetti problematici relativi

alla strada:

9.1  Zona naturale protetta

Il sedime previsto per la costruzione della strada è

inserito nella ZNP del __________ __________ __________, contenuta nel PD,

scheda 1.2, oggetto n. 1.2.21.

Il progetto comporta l’eliminazione di un’area

forestale caratterizzata dall’assenza di sottobosco e dalla dominanza di specie

arboree esotiche con scarso valore ecologico.

Molto importante invece l’impatto sui corridoi

ecologici.

Vale qui quanto detto sopra per l’IFP. E così per gli

altri strumenti di protezione della natura, i quali non prevedono una tutela

superiore a quella dell’IFP. Si tratta della riserva naturale __________,

dell'inventario dei rettili d'importanza nazionale (oggetto n. 90); delle zone

di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale "pozza __________

__________ " (n. __________) e __________ __________ (n. __________).

9.2  Ubicazione vincolata

Il comune ricorrente invoca l’art. 24 LPT

denunciandone la violazione. Non sarebbe segnatamente rispettata l’esigenza

dell’ubicazione vincolata.

La censura è inconferente nella misura in cui pretende

che la strada costituisca una costruzione fuori zona edificabile. Le strade,

secondo la definizione che ne dà l’art. 2 LStr, sono

aree

utilizzate per

la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni. Il

cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali e il PG è lo

strumento deputato per darvi attuazione. Col PG, che abbiamo visto è equiparabile

ad un PUC, la porzione del territorio interessata dalla strada (l’area

costituente la strada vera e propria e le necessarie adiacenze) assume una

specifica destinazione pianificatoria. La strada come manufatto non è dunque

una costruzione fuori zona edificabile e non soggiace di conseguenza alle

disposizioni dell’art. 24 LPT (cfr. DTF 122 II 81 consid. 6d/ee : Der Regierungsrat

entschied im Planungsgenehmigungsverfahren nach kantonalem Strassengesetzt, was

dem Erlass eines Nutzungsplans im Sinne von Art. 14 ff. RPG gleichkommt.).

9.3  Foresta

L’esigenza dell’ubicazione vincolata non cade per ciò

stesso. Nel caso di specie la costruzione della strada implica un dissodamento

(4.900 mq) e l’ubicazione vincolata figura tra i presupposti per ottenerne l’autorizzazione.

Va detto in proposito che se di principio l’area

forestale è intangibile, e quindi i dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo),

deroghe possono tuttavia essere concesse, giusta l’art. 5 cpv. 2 LFO, “se il

richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto

all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le

condizioni seguenti: a.

l’opera per la quale si richiede il dissodamento è

attuabile soltanto nel luogo previsto

; b. l’opera soddisfa materialmente

alle condizioni della pianificazione del territorio; c. il dissodamento non

comporta seri pericoli per l’ambiente. L’esigenza dell’ubicazione vincolata non

dev’essere intesa in senso assoluto, precisa il TF in DTF 120 Ib 400 c. 4c pag.

408/9; è quasi sempre possibile scegliere tra più alternative. L’essenziale è

che i motivi per l’ubicazione prescelta prevalgano sugli interessi alla

conservazione del bosco (DTF 117 Ib 325 E. 2 S. 327 con indicazioni).

Un’ubicazione vincolata relativa presuppone per essere ammessa che si siano

attentamente vagliate le ubicazioni alternative (DTF 119 Ib 397 E. 6a S. 405).

Con la precisazione, in quest’ultima sentenza a pag. 404, che “un’applicazione

corretta dell’art. 5 LFo richiede, com’era già il caso nel  precedente regime e

come vuole la ponderazione degli interessi dell’art. 24 cpv. 1 LPT, che il

progetto sia valutato nel suo insieme. Non è ammesso che questioni rilevanti

per la ponderazione vengano rinviate a procedimenti separati.”

Del problema si è occupato il REIA. Nelle

considerazioni finali riguardanti il settore d’impatto “biosfera” conclude che

le zone più interessanti sono dal profilo naturalistico il bosco lungo il riale

“__________ ”, compresi i suoi margini maturi e ben strutturati, per la

presenza di specie botaniche e faunistiche rare e minacciate quali il Geranio

nodoso, l’Elleboro verde, la Rana di Lataste e la Salamandra pezzata mentre dal

profilo ecologico particolare valore ha il sistema cotonale bosco-prato vignato

semiintensivo.

In tale ottica, precisa il rapporto, risulta che dal

profilo della natura oltre ad incidere in modo minore la variante __________

presenta anche dei vantaggi rispetto alla variante __________, di cui citiamo

quelli a valenza forestale. Da un lato nella variante __________ la maggior

parte del percorso stradale “occuperebbe un’area boscata assai degradata e di

scarso valore naturalistico, al contrario della variante __________ che

taglierebbe per ben due volte la porzione qualitativamente e strutturalmente

più interessante del bosco (fascia boscata lungo il riale __________) e

indurrebbe l’eliminazione quasi certa di una specie botanica assai rara in

Ticino e praticamente assente nel resto della Svizzera: questa variante

inciderebbe negativamente anche sulle peculiarità geologiche del sito (tufi

calcarei).

Dal canto suo la Sezione forestale si è limitata nel

suo preavviso del 18.11.1993 ad un commento sui punti 5.3.4.1 e 5.3.4.2 del

Rapporto EIA in cui è trattato l’impatto sulle componenti naturali e sono

formulate le proposte compensative. “Siamo del parere che tutti gli aspetti

delle componenti naturali siano stati toccati in modo completo per entrambe le

varianti. Siamo completamente d’accordo con le proposte di rimboschimento

compensativo in loco ed in particolare con la proposta di ripristinare il

sottobosco nella zona pascolata ed escludere di conseguenza il pascolo

(variante __________). Riteniamo inoltre molto valida la proposta di

sostituzione ecologica in località __________.”

Il Consiglio di Stato ha fatto suo questo parere nel

preavviso del 28.3.1995 ris. n. __________.

In realtà il preavviso della sezione deputata alla

salvaguardia degli interessi forestali fa le veci, in una procedura come la

presente, - in cui, non superando il dissodamento la fatidica soglia dei 5000

mq. il Consiglio di Stato è nel contempo autorità competente ad autorizzare il

dissodamento e autorità di adozione del PG -, del preavviso vincolante,

previsto dall’art. 21 OEIA e peraltro accreditato dalla giurisprudenza federale

in materia di coordinamento delle procedure.

Non ha senso che il Consiglio di Stato rilasci a sé

stesso il preavviso in questione.

Dopo aver esaminato e valutato tutti gli interessi in

gioco, tra cui pure quello forestale ed aver effettuato la necessaria

ponderazione, il Consiglio di Stato adotta il PG e poi, cresciuto questo in

giudicato, decide il dissodamento. In quella sede decide anche le opposizioni

interposte alla domanda di dissodamento.

Da notarsi che il Consiglio di Stato ha nondimeno

rilasciato il preavviso con la risoluzione n. __________del 28.3.95, coeva alla

decisione di rigetto dei reclami contro il contestato progetto di strada.

Non senza osservare che la soluzione consistente nel

decidere il dissodamento prima del PG è pure essa ammissibile ai fini del coordinamento,

sempre che in quel caso il processo pianificatorio sia già sufficientemente

avanzato per poter decidere con conoscenza di causa.

In concreto e allo stadio attuale basta il preavviso

positivo che appare sufficientemente fondato da non doversi temere venga

sconfessato dalla decisione finale sul dissodamento. Non si vede da un lato

come possa essere contestata, tanto è evidente, l’ubicazione vincolata. D’altro

canto l’interesse a realizzare la strada appare chiaramente predominante

sull’interesse a conservare il bosco in questione.

9.4  SAC

Il ricorrente denuncia l’occupazione di superfici SAC.

La superficie agricola sacrificata dalla variante Ligornetto

è complessivamente di mq 3.260 (cfr. precisazione __________ 7.3.1994).

Comprende la fascia di terreno situata tra il bosco e i campi (indicati

nell’EIA come zona ruderale ricoperta di rovi e arbusti) che va però computata

quale zona potenzialmente idonea all’agricoltura.

Parte di quest’area è compresa nelle superfici SAC.

Parte è inclusa nel catasto viticolo.

Secondo l’amministrazione convenuta una porzione

importante (2/3?) è destinata alle misure di compensazione ecologica prescritte

dal diritto federale, ritenendo che il sacrificio è giustificato dal prevalente

interesse pubblico a realizzare la strada e peraltro darà luogo a compensazione

ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo. E’ quanto

precisa la Sezione agricoltura nel suo preavviso del 18.11.1993 che non

contesta la perdita di terreno agricolo prevista.

L’obiezione ricorsuale che la strada si ponga in

contrasto con le previsioni del PD venendo ad occupare un’area che il PD

destina a SAC suscita le seguenti riflessioni sui rapporti tra i diversi

strumenti pianificatori.

9.5  Rapporto PG - PD

Lo strumento deputato “per promuovere ed organizzare

la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e

l'integrazione con le procedure speciali” è, anche in materia stradale, il

piano cantonale dei trasporti (art. 3 cpv. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio

e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, in

seguito Lcoord., e 8 LStr.).

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo

integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla LALPT

(art. 7 Lcoord.).

L’art. 3 cpv. 2 Lcoord. dà facoltà di elaborare e

approvare a tappe, per singoli comprensori regionali, il piano cantonale dei

trasporti. E’ il procedimento posto in atto nel Cantone, tant’è che il piano

cantonale sarà finalmente il risultato della giustapposizione dei diversi,

successivi piani regionali.

Nel procedere dal particolare al generale si dovrà

certo seguire un disegno globale che dia unità al puzzle e coerenza funzionale

e strutturale all’intero costrutto pianificatorio. Almeno ex post ciò avverrà

tramite l’integrazione dei diversi piani regionali nel PD, come prevede il

citato art. 7 Lcoord. La stretta collaborazione del governo cantonale

nell’elaborazione dei piani regionali dovrebbe garantire questa corrispondenza,

anche perché alla base di ogni piano parziale vi sono pur sempre gli obiettivi

del PD e, ancorché generalmente vaghe a quello stadio, le indicazioni

preliminari delle singole schede di coordinamento.

Il piano generale, dal canto suo, è lo strumento

chiamato a tradurre in chiave concreta gli indirizzi della pianificazione

cantonale. Il coordinamento col PD è assicurato integrando in esso il piano

regionale dei trasporti che il PG è deputato a concretare e di cui è

un’emanazione.

E’ un procedere essenzialmente a ritroso, partendo dalla

coda per arrivare alla testa, ma alla fine i conti tornano; anche se così lo

strumento di livello superiore perde parte della sua naturale funzione

trainante, per trasformarsi in ricettore di soluzioni che ha solo molto

vagamente ispirato.

Se alla fine residuano discrepanze tra PD e PG il

primo verrà messo al passo. Il presupposto è che il conflitto materiale sia già

risolto a livello del PRT o addirittura, se questo precede, del PG, che in caso

contrario non potrà essere adottato né, quindi, approvato.

E’ solo in presenza di modifiche di grande importanza

che si esigerà dapprima la modifica del PD e poi l’adozione degli altri

strumenti pianificatori. Non, se come in concreto si tratta di correggere la

distribuzione nel territorio di una minima frazione (ca. 1.100 mq) del

contingente SAC di 350.000 mq prescritto dal piano settoriale federale;

frazione peraltro ricuperabile altrove in via di sostituzione reale e alla

peggio compensabile in via pecuniaria.

La validità del PG e del PRT che gli è alla base non

dipende dalla congruenza su tutti i punti con l’attuale PD ma dall’intrinseca,

sostanziale loro giustificazione.

Ora, nulla consente di ritenere che nel progettare la

strada oggetto del PG si sia invaso senza valide ragioni, toccandola peraltro

solo in minima parte, l’ampia area SAC prevista dal PD. Il sacrificio è, come

abbiamo sopra sinteticamente espresso, giustificato dalla necessità di far

passare di lì il tronco stradale in esame, scartate per motivi prevalenti, in

larga misura d’ordine naturalistico-paesaggistico, altre soluzioni. Il tutto

passato al vaglio e suffragato dal rapporto EIA nonché, con le condizioni ivi

poste, dal 3° preavviso della CFNP, seguito dal Rapporto preliminare __________

__________, con successiva approvazione del PG da parte del Parlamento

cantonale.

L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera non

può essere disatteso per risparmiare la modesta area SAC toccata.

9.6  __________ (Piano trasporti

del __________

A questo punto può esser istruttivo gettare uno sguardo

sullo stato di avanzamento del piano dei trasporti del __________ (__________)

e prendere atto dei rapidi progressi compiuti. Premesso che l’art. 56 LStr

conferisce al PG valenza transitoria e suppletiva, come fa notare

l’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali nelle sue osservazioni,

fino all’adozione della pianificazione cantonale dei trasporti.

All’approvazione dello Studio preliminare, nel giugno

‘97, da parte della CIT, segue la pubblicazione, da luglio a settembre ‘99, del

Rapporto intermedio, e nel giugno 2000, dal  Piano di pronto intervento per

approdare quindi al

Progetto di Rapporto __________, Proposte definitive,

prime verifiche ambientali

del 4 ottobre 2000. La strada della montagna è

contemplata dall’inizio, nei singoli documenti e lo è, in particolare, nel

Piano di pronto intervento che la annovera al cap. 3.2  (al Nr. 1.4) tra le

opere la cui realizzazione è acquisita (in casu PG approvato dal Gran

Consiglio), “attraverso un iter procedurale indipendente per ogni singolo intervento

con lo stanziamento di crediti specifici stanziati singolarmente.” La strada

figura nella categoria degli interventi per cui esiste già un progetto e la cui

realizzazione è prevista in ca. 5 anni (Scadenza 1) e può avvenire

indipendentemente da ogni altra opera del PTM.

Si noti che col Rapporto intermedio è stato pure

elaborato un progetto di scheda di coordinamento 12.24, Piano dei trasporti del

__________ e __________ __________ (__________), in cui è riaffermato lo scopo

di “

moderare il traffico in modo da migliorare la convivenza dei diversi

utenti e limitare il traffico parassitario nelle aree residenziali e per

permettere interventi di miglioramento della qualità urbanistica dei quartieri.

Il riferimento alla strada della Montagna è chiaro. Dal canto suo la scheda

settoriale 3 “

Traffico privato

” al capitolo “Situazione” definisce la

mobilità privata “caratterizzata dagli spostamenti di un elevato numero di frontalieri

che si recano al lavoro nel __________ o nel __________, da un elevato numero

di movimenti dei pendolari locali che hanno il posto di lavoro al di fuori

della regione …” Tra i punti deboli del sistema viario regionali la scheda

individua al punto a) “lo svincolo di __________ e la rete stradale principale

facente capo ad esso (accesso alle zone industriali e ai centri commerciali di

__________. __________,

accesso alla Montagna

, accesso alla rete

principale per __________ e __________). L’organizzazione attuale di questo

nodo non consente uno sfruttamento ottimale delle sue capacità ed è origine di

frequenti episodi di saturazione.”

Infine tra le

finalità di coordinamento

la

scheda cita: “Verificare l’opportunità e la fattibilità dal profilo

territoriale, ambientale, funzionale, costruttivo ed economico dei nuovi

interventi e predisporre eventuali soluzioni alternative o intermedie ai

progetti che non dovessero rivelarsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi

prefissati.”

Ora, questa opportunità, fattibilità ecc. di

interventi già passati al vaglio del PTM e in particolare del PG in una

procedura che ha visto esprimersi per ben tre volte la stessa CFNP, sulla base

di un approfondito rapporto EIA poi integrato, tenuto conto delle

considerazioni della commissione, dal rapporto dello stesso autore dell’EIA è

largamente comprovata per quanto concerne l’opera che qui ne interessa, la

strada della Montagna. Il completamento della scheda per la parte interessante

questo intervento potrà avvenire in seguito, ma nulla lascia intendere che la

strada oggetto del qui avversato PG non vi sia considerata. E quindi la

superficie SAC dovrà esservi corretta di conseguenza. Questo per la congruenza

col PD.

10.  Considerazioni finali sul PG

10.1   Effetti sull'ambiente, sulla

nature e sul paesaggio

Abbiamo visto, da un lato, gli effetti che il progetto

può avere sulla natura, sul paesaggio, sulle SAC, sulla foresta e in generale

sull'ambiente. Dall'attenta analisi  dell’EIA, dai preavvisi dei diversi

servizi cantonali e infine della commissione federale ecc. si può escludere che

gli impatti saranno rilevanti e possano pregiudicare nel suo complesso

l’integrità del __________ __________ __________. La condizione è che si dia

attuazione alle misure prescritte dalla CFNP e in larga misura già indicate

dall’EIA.

D’altro lato l'interesse a distogliere il traffico

della Montagna dall'abitato di __________, segnatamente quello pendolare e dei

mezzi pesanti (si pensi al trasporto di inerti dall'Italia) non fa dubbio e non

va bagatellizzato.

Il REIA illustra chiaramente nella parte dedicata allo

studio del traffico e più in dettaglio nei capitoli atmosfera e rumore, le

ragioni a favore della soluzione impugnata. Se è vero che con ciò viene evitato

solo l'attraversamento dell'estrema punta dell'abitato e che simili problemi

affliggono una moltitudine di comuni attraversati da traffico parassita, ciò

non toglie che il problema è reale e va risolto.

Non solo per l'inquinamento atmosferico e fonico

subito dagli abitanti, ma anche per l'inadeguatezza da tempo evidente

dell'assetto viario attuale, che non offre le necessarie garanzie di

funzionalità e sicurezza.

Nelle sue osservazioni __________ parla di “

situazione

di estremo pericolo per la circolazione e per le persone che si verifica in

particolare in corrispondenza della curva a gomito sulla quale confluiscono due

ulteriori importanti collegamenti: la strada cantonale che, provenendo dalla

__________ di __________ __________, attraversa l'intero nucleo di __________

(via __________ __________ e Via __________. __________) e la strada pure

cantonale (Via __________ __________) che, attraversando l'ulteriore importante

zona residenziale nella quale sono pure ubicati importanti edifici pubblici

(Posta, Casa per anziani, ecc.), scende verso "__________" e assicura

nel contempo il collegamento nell'altro senso con il nucleo medesimo

.” Non

sappiamo se il pericolo è addirittura estremo, quel che è certo è che la

situazione è chiaramente incompatibile con i criteri di una retta

pianificazione stradale. E infatti già lo Studio preliminare del PTM (aprile

’97) poneva la “

realizzazione del collegamento Montagna - 394 (bretella

__________)

” tra gli interventi necessari, col grado di coordinamento 1,

finalizzati a “

ridurre il traffico pesante di transito sulla rete locale

rispettivamente ad assicurare “

la riduzione del traffico di transito nelle

aree residenziali particolarmente esposte

” (p.to 9.5, obiettivi n. 6 e 7,

pag. 52 risp. 53. Non ultimo per questo motivo, la rotonda della Segurida è

stata realizzata  fuori dall’abitato. La bretella vi si innesta tagliando fuori

il nucleo di __________ e creando un asse diretto __________ __________ -

__________.

Questo spostamento è pienamente in sintonia con la ridefinizione

delle funzioni dello svincolo autostradale di __________ che le linee

direttrici d’intervento destinano a servire unicamente d’accesso all’area

urbana, alle zone di attività della __________ di __________ __________ e alla

__________ di __________ (cfr. Rapporto di sintesi, pag. 53). La diramazione

della A2 con la SPA 394 viene spostata in corrispondenza dello svincolo del

__________,  in modo da “

strutturare in modo più chiaro e razionale la rete

costituita dalla SPA 394, dalle due strade cantonali nord-sud e dai loro

collegamenti trasversali

” (compreso il collegamento con la Montagna) e “

definire

le dorsali principali che evitino l’attraversamento degli abitati e dei

quartieri residenziali

”. Obiettivo finale: “

favorire il passaggio dal

sistema delle strade cantonali a quello autostradale

” e così  “

permettere

l’accesso diretto al sistema autostradale … dalla Montagna

”.

Abbiamo visto sopra l’integrazione di questi obiettivi

nel PRT segnalandone l’elevato grado di avanzamento. Ora, il PG è perfettamente

integrato in questo vasto progetto.

Altre soluzioni alternative non sono seriamente

prospettabili. Non ovviamente lo status quo; non, s’è visto, la variante di

__________, ma neppure il ripristino del traffico attraverso il ponte della Cercera,

per una serie di inconvenienti che non è qui il caso di elencare. E neppure

possono essere prese in considerazione per i motivi esposti nelle osservazioni

dell'Amministrazione puntuali correzioni quali quelle proposte in via

subordinata nei ricorsi __________ e in particolare __________. Non senza

ribadire che il TPT, che non è autorità di pianificazione, non può sostituire

alternative ritenute preferibili alla soluzione adottata dall’autorità

competente se tale soluzione è ragionevolmente sostenibile e rispetta il

diritto.

10.2   Interessi privati

Rimane da esaminare e valutare quali sono gli

interessi privati che si contrappongono agli interessi pubblici suesposti.

10.2.1   Ricorso __________

I ricorrenti vedono la loro proprietà, dedicata

all’azienda agricola, tagliata a metà dalla strada “

creando di conseguenza

due scorpori di terreno completamente indipendenti fra loro. Quello posto a

monte della prevista strada risulterebbe inutilizzabile ai fini agricoli non

risultando più idoneo, per dimensione e per assenza di accesso proprio, allo

scopo per il quale è stato inserito nel PD

” (superfici SAC).

Secondo gli insorgenti l’interesse pubblico a

conservare queste superfici “

prevale sull’interesse alla realizzazione di

un’opera destinata esclusivamente a contenere le emissioni foniche ed i

disturbi causati dal traffico motorizzato, in una zona periferica e spazialmente

molto contenuta dell’abitato di __________

.”

Peraltro il distoglimento di queste superfici dalla

zona agricola e più in particolare dalle SAC violerebbe da un lato la Ltagr. e

dall’altro la LALPT; la prima per mancata definizione della compensazione

agricola, la seconda perché la procedura di adozione del PG non è stata “

susseguente né concomitante ad una procedura di modifica della zona SAC

definita dal PD

”. Questioni, queste, su cui ci siamo pronunciati nei considerandi

precedenti ai quali rinviamo. Qui importano le implicazioni sulla proprietà

privata.

Ricordiamo che per essere compatibile con la garanzia

della proprietà privata, garantita precedentemente dall’art. 22 ter Cost. e ora

dall’art. 26 nCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà

privata richiede l’esistenza di una base legale, un interesse pubblico

predominante, il rispetto del principio della proporzionalità e infine un

totale indennizzo se la restrizione corrisponde a esproprio (DTF 114 Ia

337/338).

Il primo presupposto è evidentemente dato. Basti

citare l’art. 11 LStr. (PG) e l’art. 44 LALPT (PUC).

L’interesse pubblico, a sua volta, è stato ampiamente

dimostrato. Pur non sottovalutando l’interesse dei proprietari ad evitare la

manomissione della loro proprietà non possiamo ritenerlo di tale peso e

importanza da sovrastare l’interesse pubblico alla realizzazione del grande

progetto di ottimizzazione della mobilità, e per ciò della rete viaria del

__________, di cui la contestata bretella è un piccolo ma irrinunciabile

tassello.

In analogo senso, nel DTF 13.1.1999 in re __________

concernente il PG della A394, il TF, non raccogliendo l’obiezione che il volume

di traffico non era straordinario e che nel Ticino esistevano situazioni

maggiormente precarie, aveva ritenuto non seriamente contestabile l’opportunità

di togliere la circolazione di transito (in senso lato) dalla strada cantonale,

allontanandola dalle zone residenziali del Comune di __________.

Pure la proporzionalità è rispettata, contrariamente

all’opinione del ricorrente. Il provvedimento risulta infatti idoneo a

conseguire lo scopo; non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe

raggiungere lo stesso risultato (quelle ipotizzate, inidonee, sono state

scartate per motivi tecnici che condividiamo) e infine il rapporto tra scopo

(realizzazione della strada) e mezzo per conseguirlo appare ragionevolmente

accettabile. Il sacrificio chiesto al privato non appare alla fin fine

sproporzionato per rapporto allo scopo perseguito, sorretto abbiamo visto da un

interesse pubblico prevalente che non può essere altrimenti conseguito.

La bretella è atta a raggiungere questo scopo anche se

non eliminerà la parte del traffico della Montagna che dalla rotonda di

__________ tornerà verso __________ diretto alla zona industriale (e viceversa).

La questione poi se questa rotonda è dimensionata per

accogliere il carico aggiuntivo del traffico della Montagna trova risposta

affermativa da parte degli specialisti e ciò basti.

Infine, sempre in tema di proporzionalità, nemmeno il

fatto che lo sbocco della strada sulla rotonda della __________ venga quasi a

tangere l’abitazione __________ può, malgrado gli evidenti pregiudizi arrecati

alla proprietà, prevalere sull’interesse pubblico a realizzare l’opera

contestata.

Per i  motivi sopra svolti la censura di violazione

della garanzia della proprietà non può trovare accoglimento.

10.2.2.  Ricorso __________, __________,

__________

__________ __________ e ____________________

__________dei part. __________e __________sono colpiti in misura minore dalla

strada di quanto non lo siano i ricorrenti __________. I motivi e le domande ricorsuali

sono essenzialmente gli stessi e valgono quindi pure per questi ricorsi i considerandi

precedenti.

La tesi della violazione della proprietà privata non trova

adesione.

10.3  rispetto OIF

In tutti i ricorsi è poi contestato con varie

motivazioni l’impatto ambientale, in particolare fonico, che le singole

proprietà subiranno a causa della nuova strada.

Rimandiamo su questo tema al REIA, sopra riportato.

Non abbiamo motivi per ritenere inficiato d’errore né metologico né sostanziale

il rapporto in questione.

Le critiche sui rilevamenti, accusati di non

rispecchiare la realtà attuale in quanto condizionati dalla crisi che ha

ridotto il traffico e quindi il relativo inquinamento, sono sconfessate dai

recenti rilevamenti (sopra citati).

E’ ad ogni modo riduttivo affermare che la deviazione

del traffico dal comune di __________ a quello di __________ abbia per scopo

essenziale di sanare la situazione fonica ai sensi dell’art. 13 OIF

(superamento valori limite OIF a __________) a beneficio dei residenti in quel

comune ma a sfavore dei residenti nell’altro.

Non è questo baratto che persegue la variante. Il

traffico parassitario viene spostato fuori dell’abitato per motivi sia

ecologici (trasferire l’inquinamento in zone non abitate o quasi), sia

funzionali e di sicurezza. Il progetto vuole eliminare le interferenze tra

traffico di passaggio e interno, tra traffico veloce e lento (pedoni,

biciclette) nel quadro della razionalizzazione della mobilità perseguita dal

TPM.

Quanto alla compatibilità con le disposizioni della LPAmb

e in particolare dell’OIF, ricordiamo che secondo l’art. 25 cpv. 2 LPAmb è

possibile, in casi come il presente di impianti fissi d’interesse pubblico

preponderante, accordare delle facilitazioni se l’osservanza dei valori di

pianificazione costituisse un onere sproporzionato per la realizzazione del

progetto. Questo potrebbe valere, ad esempio, per i ripari fonici,

verosimilmente impossibili da realizzare davanti alla proprietà __________ per

l’eccessiva prossimità con l’abitazione. Si prenda comunque atto che i VP vi

sono di poco superati e non, ad ogni buon conto, i VI (cfr. Catasto del rumore

Piano 2434 / EIA /5). E s’aggiunga che, nell’ipotesi estrema in cui non fosse

possibile rispettare i VI con misure alla fonte, non per ciò stesso si dovrà

rinunciare alla nuova strada. In quel caso si dovrà invece proteggere con

finestre insonorizzate o analoghe misure edili gli edifici esposti al rumore; a

spese del proprietario dell’impianto (art. 25 cpv. 3 LPAmb). I calcoli fatti

dall’EIA escludono comunque l’ipotesi.

11.  Conclusione finale

La ponderazione degli interessi da una parte, l’esame

della conformità con il diritto ambientale in senso lato dall’altra, portano a

concludere che il PG resiste alle censure di cui è fatto segno. Giustamente il

Gran Consiglio ha respinto i ricorsi interposti dai  qui insorgenti contro la

decisione governativa che ne aveva respinto i reclami.

Dovranno essere attuate le misure proposte dalla CFNP.

12.  Spese e ripetibili

Il comune di __________, agente nell’esercizio delle

sue funzioni pubbliche e non a tutela di interessi pecuniari va esente da tasse

di giudizio che sono invece accollate per 1/3, in solido, a __________

__________a, __________ __________ e __________ __________ e per 1/3, pure in

via solidale, ai membri della __________ fu __________ __________.

Non sono dovute ripetibili allo Stato vittorioso in

causa, ma invece al Comune di __________, chiamato in causa e assistito da

avvocato. Debitori, tutti i ricorrenti.

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.2000.00021

90.2000.00022

90.2000.00023

Lugano

31 gennaio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi di

1.____________________, __________ __________, __________ __________,

rappr. da st. leg. __________ __________ __________, __________ __________

2. Comune di __________

3. __________ fu __________ __________costituita da: __________ __________, __________

__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________,

__________ __________, __________ __________, __________ n.__________ __________,rappr.

dall'avv. __________ __________, __________

contro

la risoluzione 13 dicembre 1999 del Gran Consiglio approvante il PG della nuova strada della __________ in territorio dei Comuni di __________ -__________ -__________.

ritenuto

in diritto

Anche la variante di __________ comporta quasi ovunque una diminuzione del livello di valutazione, nonostante l’ubicazione più vicina agli abitati rispetto alla variante __________. Ciò è dovuto al fatto che la nuova strada sarà per buona parte attorniata da scarpate e muri che fungeranno anche da protezione fonica. Naturalmente questa variante è più favorevole per le quattro abitazioni nel comune di __________ rendendo anzi meno onerosa se non addirittura superflua la realizzazione della parete a protezione del palazzo __________.

La conclusione è finalmente che“le due varianti, dal punto di vista fonico, non si differenziano sostanzialmentein quanto permettono ambedue di risanare quasi completamente il carico fonico nel nucleo di __________.Una leggera preferenza, visto il maggior decremento del livello fonico, è da dare comunque alla variante __________ anche se ciò comporterebbe la realizzazione di una parete antirumore.”(rapp. pag. 17, rilievo dell’autore).

acque sotterranee:equivalenza di entrambe le varianti in punto alla protezione delle acque sotterrane; entrambe non minacciano in caso di incidenti zone di protezione.

acque superficiali:non sono segnalate differenze. Ev. intorbidamenti del riale dovuti a erosioni dovrebbero rimanere contenuti, ciò valendo anche per la fase della costruzione.

acque di scarico: è preconizzato un sistema di dispersione direttamente sul terreno (scarpate) senza distinguere tra le due varianti.

Secondo il rapporto per ciò che concerne i settori ambientali “suolo e affioramenti calcarei”, “tutte e due le varianti presentanoun impatto importante:tuttavia l’impatto della variante __________ risulta essere minore rispetto a quello della variante __________.”

II. Flora e vegetazione:il rapporto distingue dal punto di vista ecosistemico tre settori principali:

a)l’area forestale e le rispettive fasce ecotonali

b)le zone agricole

c)gli ambienti fortemente antropizzati quali giardini, parchi

alberati, ecc.

Ad a)l’area forestale è a sua volta distinta in 4 unità tipologiche

distinte:

a- bosco pascolato in località “__________ __________ ” (__________)

b- area boschiva lungo il riale __________ (__________)

c- la selva castanile in località “__________ ” (__________)

d- fascia di bosco costeggiante la strada cantonale in località “__________ ” (__________)”.

AdaLe zone del bosco che presentano gli alberi più maturi si situano ai margini e lungo il riale “__________ ”. Al limite est del margine boschivo verso SE confinante con la zona agricola (località “__________ ”) è stato osservato un esemplare di __________ (____________________), una pianta pioniere rara a carattere submediterraneo che si sviluppa in Svizzera unicamente in Ticino, su substrati pedogenetici ricchi di carbonati. Tra il bosco e il campo esiste una zona ecotonale di tipo ruderale particolarmente favorevole per i Rettili. Nella parte NE, lungo una depressione formata da un vecchio affluente del riale, è stato osservato un frammento di bosco umido composto da alcuni esemplari isolati di Ontano nero. Il sottobosco di questa unità è praticamente assente. Ciò ben evidenzia il degrado del suolo indotto da un’attività pascolativa troppo intensa e non governata (pascolamento libero delle pecore) che lo ha trasformato in una superficie spoglia e facilmente erodibile. Salvo la presenza di alcuni ontani, nel suo insieme questo bosco degradato non contiene elementi di pregio ecologico o naturalistico. Esso potrebbe tuttavia costituire un potenziale habitat secondario per la fauna terrestre degli ambienti situati nelle immediate vicinanze (riserva di “__________ ”, palude in località “__________a”, ecc.).

AdbQuesta unità presenta una diversità botanica assai importante come pure una stratificazione ottimale della vegetazione, in particolare un sottobosco rigoglioso lungo tutta la fascia di terreno che costeggia il riale.Tra le specie rare riscontrate citiamo il __________ nodoso, il cui areale di distribuzione in Ticino è limitato ad alcune sparute stazioni nel __________ e nella __________ __________ nonché l’elleboro verde, anch’esso con una areale di distribuzione limitato in Ticino quasi esclusivamente al Sottoceneri. Degna di nota è pure la presenza di un castagno secolare.

Oltre al valore botanico di questa zona il rapporto ne sottolinea il pregio dal punto di vista faunistico, quale luogo di riproduzione e quale “biotopo pedana” per la fauna rispetto alla vicina riserva naturale orientata di “__________ ” e agli altri ambienti palustri situati nelle vicinanze, sia, per ciò che riguarda al vegetazione, quale “biotopo rifugio” per specie minacciate o rare da proteggere.

Ma di questo aspetto diremo al punto “fauna”.

AdcQuesto bosco non verrà toccato dal progetto, tuttavia è stato rilevato in dettaglio costituendo un elemento di pregio ecologico situato nelle immediate vicinanze dell’area di progetto (area di rifugio per l’avifauna e via di collegamento per la fauna terrestre), essa rappresenta un elemento del territorio di sicura valenza storico-culturale che dovrà essere rispettato integralmente.

Addnessun interesse particolare

Si suddividono incampi, prati,vigneti. I primi due non presentano particolari pregida un punto di vista ecologico-naturalistico.I secondi potrebbero tuttavia costituire un potenziale habitat per vari gruppi faunistici.

Ivigneti, di tipo semi-intensivo, sono poveri dal profilo fioristico e faunistico. Nondimeno il loro inserimento in un ambiente ancora ben diversificato (riale, prati, bosco, campi, strisce di vegetazione ruderale, margini di bosco) conferisce loro un certo valore, in particolare per l’avifauna.

Il loro valore ecologico corrisponde a quello dei campi coltivati.

E’ questo l’aspetto più ampiamente approfondito dal REIA.

E’ stata eseguita una serie di rilevamenti riguardanti alcuni gruppi faunistici con specie indicatrici del valore ecologico e naturalistico di un sito (bioindicatori); si tratta degli anfibi dei rettili e degli uccelli.

I rilevamenti si riferiscono a tutta l’area interessata dal progetto, senza distinguere tra le due varianti. Il giudizio su l’una e l’altra distintamente e il raffronto tra le due vien fatto successivamente nel rapporto, laddove viene descritto il rispettivo impatto sulle componenti naturali.

Si noti che nel rapporto intermedio, di cui meglio sotto, viene considerata solo la variante __________, l’altra essendo stata scartata per l’evidente maggior impatto che avrebbe creato.

Uccelli

Il rapporto conclude negando che l’area interessata dalle due varianti rivesta un’importanza ornitologica particolare a livello regionale, non escludendo tuttavia la nidificazione di qualche specie rara o inclusa nella lista rossa. Le indagini hanno ad es. rivelato la presenza del __________.

Per irettilil’area riveste un certo interesse. L’oggetto è d’importanza locale per la presenza della lucertola muraiola e potenzialmente d’importanza cantonale per l’eventuale presenza del ramarro e del biacco (specie ritenute molto rare in Svizzera e iscritte tra quelle assolutamente protette nella Convenzione di Berna). Il rapporto rileva comunque che il pascolamento attuale, eliminando in modo pressoché totale la copertura vegetale del sottobosco nel bosco “__________ __________ ”, ha ridotto drasticamente l’attrattività ecologica di questo sito nei confronti delle specie citate (compreso l’orbettino) “in quanto esse abbisognano di una folta vegetazione erbacea”.

Per quanto concerne invece glianfibiva tenuto presente che il rapporto è stato integrato da una “Consulenza ambientale accompagnatoria per l’approvazione del progetto“ Rapporto preliminare, giugno ’97, sempre dello studio __________ __________ autore dell’EIA, scaturito dalla necessità di approfondire alcune tematiche relative all’impatto sugli anfibi dellavariante __________nell’area interessata dal progetto.

Questo a seguito dei preavvisi negativi 13 luglio 1995 e 3 aprile 1996 della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) che, scartata la variante __________ in quanto con il suo doppio attraversamento del riale __________ e gli interventi troppo importanti che comportava non poteva essere presa in considerazione, aveva ritenuto che anche la variante __________, “al di là delle perplessità riguardanti la protezione del paesaggio, era legata a interventi estremamente gravosi sul piano della protezione della natura”. Se da un lato il riale __________ è attraversato una sola volta nella variante __________ contro le due nella variante di __________, dall’altro “per il tornante in direzione di __________ verranno frammentati elementi di paesaggio ancora in gran parte intatti e verranno eliminati o gravemente minacciati dei biotopi esistenti.” Il documento elenca quindi tutti gli elementi di interesse naturalistico presenti nei punti toccati direttamente o indirettamente dall’intervento. Ricorda in particolare, che la carta delle popolazioni di anfibi e rettili indica in località “__________ __________ ” sia l’attraversamento di zone di riproduzione e di __________ secondari di __________ sal. sal. (la __________ pezzata direttamente interessata dalla variante __________ è minacciata in Svizzera e protetta nella Convenzione di Berna), sia habitat secondari della Rana di Lataste e habitat della lucertola muraiola sia ancora habitat potenziali per altre specie di rettili (oltre alla Lucertola muraiola, l’Orbettino, il Ramarro e il Biacco). Inoltre il territorio del riale Segurida è collegato con tre siti di riproduzione di anfibi circostanti; ossia: l’oggetto n. __________ iscritto nell’inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, situato a circa 250 metri a nord del riale, con popolazioni di Rana agile e Rospo comune; una zona umida a ca. 250 metri a ovest del riale, con popolazioni di Rospo comune, Raganella e Rana agile (non ancora iscritto nell’inventario cantonale ma considerato di importanza nazionale dagli autori dell’EIA); un piccolo ruscello a ca. 450 metri a ovest del riale __________ con popolazioni di Rana agile e Rana verde e in particolare con Salamandra pezzata. Il sito, non ancora iscritto nell’inventario, è da considerarsi di importanza cantonale.

Inoltre l’area interessata dal progetto può costituire un habitat secondario per la caccia, lo svernamento e l’estivazione per tutte le specie di anfibi rilevate nei suddetti biotopi. Per la CFNP “è importantissima la Rana di Lataste, specie osservata nel quadro dell’EIA nel riale “__________ ” e che rappresenta una specie estremamente rara (la riscoperta della Rana di Lacaste in Ticino è descritta nell’opera “Introduzione al paesaggio naturale del Canton Ticino”, I. vol. Dipartimento dell’ambiente, TI).

Infine l’area in questione, in particolare per la variante __________o, è da considerarsi area di importanza locale per la presenza della Lucertola muraiola e potenzialmente di importanza cantonale per la presenza del Ramarro e del Biacco, due specie ritenute molto rare in Svizzera e iscritte tra quelle assolutamente protette nella Convenzione di Berna.”

L’area è pure un habitat potenziale per l’Orbettino. Nella vicina riserva naturale di “__________ ” (oggetto n. __________dell’Inventario degli habitat dei rettili di importanza nazionale) è stata segnalata la presenza del Colubro di Esculapio e della Vipera comune; stando all’EIA, nell’area interessata dal progetto non si può escludere la nidificazione di qualche specie rara inclusa nella “Lista rossa” in particolare Tortora, Torcicollo e Codirosso.”

L’__________ ha quindi allestito il Rapporto preliminare succitato.

E’ confermata la presenza di quattro specie di anfibi (Salamandra pezzata, Rana di lataste, Rana agile e Rospo comune). Potenzialmente presenti (per l’eccezionale siccità non sono state osservate altre specie, segnalate in precedenza) la Raganella, il Tritone punteggiato, il Tritone crestato, la Rana esculenta e la Rana rossa osservata in zona nel 1996. Sono inoltre state in gran parte confermate le zone di riproduzione già individuate con l’EIA del ’93.

Dalle rilevazioni fatte emerge come il valore faunistico della zona “__________ __________ ” e dei corsi d’acqua toccati dal progetto dipenda, oltre che dalla loro qualità intrinseca, dal loro inserimento nel reticolo di biotopi dell’intero comprensorio. Particolare importanza in questo senso, assume il collegamento lungo l’affluente del riale __________. Per questo motivo il progetto dovrà considerare con particolare attenzione il mantenimento di questo corridoio di scambio faunistico e la valorizzazione dell’intero comparto di studio, per favorire gli spostamenti faunistici tra i diversi biotopi.

“In particolare vanno segnalati i collegamenti tra il riale __________ e la zona umida in località “__________ __________ ”, lungo il suo affluente e il collegamento di quest’ultima con la zona attigua alla pozza di __________ __________. Nella zona direttamente toccata dal progetto la nuova strada taglia dunque un asse di collegamento costituito dall’affluente del riale __________.Questo è l’unico corridoio accertato che permetta il collegamento della zona del riale __________(sito di riproduzione e potenziale quartiere estivo/invernale)con le zone umide circostanti. “

Al capitolo 5.3.4il Rapporto dell’ottobre ’93 era passato alla valutazione dell’impatto specifico di ognuna delle due varianti sulle componenti naturali caratterizzanti i rispettivi comparti territoriali toccati dal progetto, il tutto sulla base delle risultanze dell’analisi ecologico-naturalistica esperita nei paragrafi precedenti.

Anche se la variante __________ è stata abbandonata e non è stata contemplata dal qui contestato PG, è istruttivo conoscere i motivi che hanno portato a questo abbandono.

Risulta chiaramente che questa variante è complessivamente assai più incisiva della variante __________ e dev’essere quindi scartata, come effettivamente avvenne.

Citiamo in primis il doppio attraversamento del riale __________ col conseguente suo incanalamento disastroso per rettili e soprattutto per anfibi. Importante anche l’impatto avifaunistico per l’invasione del vasto vigneto in località Segurida che presenta ancora una strutturazione abbastanza soddisfacente in grado di offrire possibilità di alimentazione, appostamento, riparo e - limitativamente - di nidificazione ad un numero piuttosto elevato di specie. Funzione notevolmente accresciuta dalla presenza del margine boschivo lungo il riale __________, propizio alla nidificazione di specie cotonali edificanti in cavità o tra i rami degli alberi. Sistema interdipendente “margine boschivo - zona agricola”, in cui è ipotizzabile la presenza di nidificanti di rilievo come la Tortora e il Torcicollo. “In questo senso il doppio attraversamento del riale (con relativo dissodamento della fascia boschiva) come pure l’eliminazione di parte del vigneto precludono le funzioni attuali del sistema.” Ma anche quanto alla flora e alla vegetazione l’impatto è importante. Oltre ad una drastica riduzione della diversità ambientale verrebbero eliminate due specie iscritte nella lista rossa della flora rara e minacciata in Svizzera: il Geranio nodoso e l’elleboro verde: per la prima specie la realizzazione della variante eliminerà una delle poche stazioni conosciute nel nostro cantone e n Svizzera. Né migliore sorte verrebbe riservata al geranio nodoso. Verrebbe decretata la probabile perdita definitiva di questa specie nella zona. (sott. nel testo).

L’impatto principale è imputabile al dissodamento di un’area forestale di ca. 4.900 mq. Il bosco verrà però in gran parte ripristinato (ca. 2.000 mq) o compensato in loco (ca. 300 mq). Per i restanti 2.600 mq è previsto un rimboschimento compensativo in luogo da definire o il compenso pecuniario. Il tutto secondo il piano di dissodamento, allegato n. 11 all’EIA.

Il rimboschimento dovrà essere effettuato rapidamente, in contemporanea con la sistemazione delle scarpate, previo arresto del pascolamento intensivo in tutta l’area forestale. Si dovrà prestare particolare attenzione al rifacimento dei margini boschivi che dovranno prevedere nell’ordine: una fascia di erbe alte, una fascia di arbusti bassi ed una fascia di arbusti alti antistanti il bosco vero e proprio.

L’impatto sulla flora è contenutoin quanto l’unico frammento con contenuti floristici qualitativamente e quantitativamente di rilievo verrà toccato solo in minima parte. D’altronde la cessazione del pascolamento nell’area di rimboschimento permetterà a gran parte delle specie arbustive e erbacee del consorzio floristico rinvenuto lungo il riale Segurida di occupare una superficie notevolmente più ampia. La conclusione è che “attraverso gli accorgimenti proposti tutta l’area di progetto subirà unnotevole miglioramentorispetto alla situazione attuale, sia dal profilo forestale che da quello floristico.”

Dal punto di vista avifaunistico l’impatto di questa variante è molto contenuto per lo stato qualitativamente e strutturalmente degradato in cui si trova il bosco “__________ __________ ”, non più in grado di ospitare un’avicenosi caratteristica di tale ambiente. Inoltre nessuna delle specie rare regionalmente o incluse nella lista rossa, presenti nel quadrato chilometrico che comprende il settore d’indagine fa parte dell’avifauna boschiva.

Il punto di vista erpetologico (rettili, anfibi) è lungamente sviluppato nel Rapporto, ma a seguito delle osservazioni della CFNP nei due primi rapporti, sono state completate e in parte rivedute nel rapporto preliminare che esamina oramai solo la variante di __________, scelta dal Dipartimento come chiaramente meno lesiva.

“L’indagine ha permesso di precisare più in dettaglio il potenziale faunistico del perimetro di studio, la rete di biotopi ed i corridoi faunistici che li collegano.”

Zone di riproduzione:

.  pozza di __________ __________, oggetto n. __________ dell’Inventario dei siti di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale (Bufo bufo, Rana dalmatica e Hyla arborea, non rilevato nel precedente studio);

.  stagno in località “__________ ” (Bufo bufo, rama dalmatica, Rana latastei);

.  il riale __________ ed il suo affluente (Salamandra salamandra sal.);

.  non confermato, causa siccità, quale sito di riproduzione di anfibi d’importanza cantonale (Rana rossa, rana verde e grande popolazione di salamandra pezzata) il piccolo ruscello a valle del nucleo di __________;

Quartieri estivi/invernali:

.  la vicina zona di __________ __________ (oggetto n. __________Inventario dei siti di riproduzione di anfibi d’importanza nazionale: per gli anfibi del comparto;

.  il riale __________ e il suo affluente (quartiere potenziale)

.  altri (potenziali) lungo il riale a valle della rotonda __________ e in località “__________ __________ ”.

Corridoi faunistici:

.  in particolare i collegamenti tra il riale __________ e la zona umida in località “__________ ”, lungo il suo affluente;

.   collegamento tra quest’ultima con la zona attigua alla pozza __________ __________.

Nella zona direttamente toccata dal progetto la nuova strada taglia dunque un asse di collegamento costituito dall’affluente del riale Segurida. Come già precisato nel primo rapporto e sottolineato dal 2. preavviso CFNP, questo èl’unico corridoio accertato che permetta il collegamento della zona del riale Segurida (sito di riproduzione e potenziale quartiere estivo/invernale) con le zone umide circostanti.

E’ quindi sottolineato come “il valore faunistico della zona “__________ __________ ” e dei corsi d’acqua toccati dal progetto dipenda, oltre che dalla loro qualità intrinseche, dal loro inserimento nel reticolo di biotopi dell’intero comprensorio.” Particolare l’importanza del collegamento lungo l’affluente del riale __________. “Per questo motivo il progetto dovrà considerare con particolare attenzione il mantenimento di questo corridoio di scambio faunistico e la valorizzazione dell’intero comparto di studio, per favorire gli spostamenti faunistici tra i diversi biotopi.”

Il rapporto rileva come l’approfondimento dell’indagine abbia “permesso l’elaborazione di misure concrete per la riduzione dei conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area in esame e la modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.”

Visto l’oggetto dell’approfondimento, concentrato sulle questioni d’ordine naturalistico, riporteremo conclusioni e proposte nel quadro dell’esame dell’impatto sull’oggetto IFP.

La controversa strada è prevista dal PG all’interno dell’oggetto n. __________ (______________________________)dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP).

L’iscrizione significa, a mente dell’art.6 cpv. 1 LPN, che l’oggetto merita in modo speciale di essere conservato intatto o, in ogni caso, di essere per quanto possibile rispettato.

Con ciò non si intende, come il termine “conservato intatto” potrebbe suggerire, che nulla possa più essere mutato all’oggetto. La protezione non è assoluta. L’oggetto, specifica l’art. 6 cpv. 2 LPN, dev’essere conservato nelle condizioni stabilite dall’inventario. A norma dell’art. 5 LPN esso deve contenere la descrizione esatta degli oggetti, la ragione della loro importanza nazionale, la protezione cui devesi provvedere ed è quindi su questa base che va stabilito cosa e in che misura dev’essere mantenuto inalterato, perché l’oggetto iscritto nell’inventario possa ancora essere ritenuto conservato intatto.

L’importante, avvertiva già il Messaggio federale (BBL 1965 II pag. 103) è che, considerato nel suo insieme, l’oggetto non risulti menomato dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio. Modeste compromissioni del suo stato devono essere compensate da equivalenti vantaggi.

Il TF ha ripreso e sviluppato il concetto. E’ stata così introdotta la distinzione tra “Beeinträchtigung” e “Abweichung”. La prima, corrispondente ad un’alterazione non essenziale dell’oggetto visto nel suo assieme e tenuto conto degli scopi della protezione, lascia fondamentalmente intatto l’oggetto ed è quindi ammissibile, a condizione che l’oggetto venga per quanto possibile salvaguardato e sempreché a favore dell’intervento militino interessi predominanti.

La seconda pregiudica in modo rilevante l’oggetto e deroga quindi al precetto della sua conservazione integrale.

Deroga, aggiunge l’art. 6 cpv. 2 LPN, che nell’esecuzione di un compito della Confederazione è unicamente proponibile se alla conservazione integrale di un bene d’interesse nazionale iscritto in un IFP si oppone un interesse equivalente, esso pure di importanza nazionale.

Se, dunque, la menomazione avviene in esecuzione di un compito della Confederazione e alla conservazione dell’oggetto non si oppongono interessi nazionali di pari importanza, l’intervento è lecito alla luce dell’art. 6 LPT (cpv. 1 e 2) solo se la menomazione non tocca l’oggetto in maniera contraria allo scopo della protezione.

Se v’è cioè solo Beeinträchtigung e non Abweichung.

Il TF ha anticipato l’ovvia obiezione che qualsivoglia menomazione, sia essa rilevante o di scarsa portata, è concettualmente incompatibile con l’obbligo di conservare “intatto” l’oggetto, fornendo nella sentenza 11.10.93 in re Pilatus (non pubbl., cit. da Leinbacher, Commentario LPN ad art. 6 nota 20a) la seguente spiegazione: “se di un bosco che è parte centrale, caratteristica di un oggetto IFP (oggetto d’importanza nazionale proprio perché contiene questo bosco, con le sue rare o tipiche fauna e flora) viene dissodato anche solo in piccola parte, è incontestabile ch’esso non sarà, più, dopo il dissodamento, esattamente lo stesso bosco di prima e neppure potrà dirsi conservato intatto, in senso lato. Eppure questo bosco può aver mantenuto, a dispetto dell’esigua menomazione, la stessa fondamentale qualità, il suo carattere, il suo significato per l’inventario. Vi è “Beeinträchtigung” (menomazione) e non (ancora) “Abweichen” (deroga).” (trad. ns.)

Diverso è il caso, avverte il TF nella cennata sentenza, se il dissodamento è di grandi dimensioni e tocca nel contempo nevralgicamente un oggetto protetto o una sua parte. Così nel caso __________, in cui il dissodamento avrebbe fatto irrecuperabilmente perdere il suo particolare carattere al paesaggio, ponendo in essere non una semplice menomazione (Beeinträchtigung), ma una vera e propria deroga (Abweichen) al precetto dell’integrale conservazione.

Nel caso invece dell’illuminazione del Pilato (DTF 123 II 256), viste le condizioni e gli oneri che facevano dell’illuminazione l’eccezione e non la regola e consentivano comunque il naturale avvicendamento tra notte e giorno, il TF ha giudicato non esserci sostanziale offesa al paesaggio. Con una chiara delimitazione dei tempi d’esercizio non si può parlare di rilevante compromissione degli scopi protezionistici ai sensi dell’art. 6 LPN.

Ora, se considerato nel suo complesso lo stato di un oggetto IFP non viene peggiorato sotto il punto di vista della protezione della natura e del paesaggio, non vi è alcuna deroga all’obbligo di conservare intatto l’oggetto e dunque non occorre far capo a interessi equivalenti, parimenti d’importanza nazionale, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LPN; bastano altri vantaggi.

Risulta da quanto precede che quale sia in definitiva l’oggetto da mantenere intatto (l'oggetto effettivo della protezione) dev’essere desunto dalla sua descrizione nell’inventario, dai motivi per la sua messa sotto protezione, dagli obiettivi perseguiti. In certi casi l’oggetto consta solo di pochi elementi, ognuno fondamentale per la messa sotto protezione, e in quel caso ognuno di essi va protetto. In altri, ancora, l’oggetto è essenzialmente protetto come insieme e occorre esaminare se l’intervento su una parte ha effetto sul complesso o se, malgrado ciò, questomantiene intatta la qualità, il valore, il significato che ne hanno fatto decretare la protezione come oggetto d’importanza nazionale.

Si valuterà quindi se l’intervento compromette questi obiettivi, è contrario ai motivi che hanno portato alla protezione, è proprio a menomare l’oggetto (inteso nel senso di cui sopra) e dunque deroga all’obbligo di conservazione.

Purtroppo questa valutazione è resa difficile dal carattere sovente generico degli inventari e dalla complessità e difficoltà delle questioni di natura tecnica e scientifica che spesso solo gruppi interdisciplinari di tecnici sono in grado di fronteggiare.

A giusta ragione l’art. 7 LPN esige dunque la perizia della commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) nell’esecuzione di compiti della confederazione.

Particolarmente prezioso è poi il REIA, in cui tutti gli impatti dell’intervento progettato sono passati al vaglio valutandone la compatibilità con la protezione dell’oggetto. Con l’avvertenza che l’EIA esamina gli impatti non solo in funzione dell’IFP ma della protezione dell'ambiente in generale.

Ciò premesso conviene ora passare alla descrizione dell’oggetto IFN per quindi lasciare la parola al REIA dell’ottobre 1993 e al rapporto integrativo del giugno 1997 nonché al preavviso 16 ottobre 1998 della CFNP (che fa seguito alle due negative prese di posizione del 13 luglio 1995 e 3 aprile 1996).

Così lo descrive la scheda:

__________

__________ __________ __________

Importanza:Montagna del Ticino meridionale geologicamente molto interessante, con giacimenti triassici contenenti sauri fossili eccezionali. Paesaggio naturale ancora intatto, con flora insubrica ricca di specie rare. Villaggi ticinesi, caratteristici del __________ (stile __________).

L’oggetto abbraccia un vasto comprensorio, l’intero __________ __________ __________, e la strada prevista dal PG lo tocca unicamente per un breve tratto nella fascia pedemontana, all’estremo limite nord-est del territorio giurisdizionale del comune di __________.

La montagna è protetta dall’iscrizione non tanto per sue generiche virtù paesaggistiche, di natura estetica, sulle quali la scheda non si esprime, quanto per le sue peculiarità geologiche e paleontologiche di grande interesse, segnatamente per i giacimenti triassici ricchi di contenuti fossili che ne sono l’aspetto più saliente e prezioso; per il suo carattere naturale ancora intatto, caratterizzato da una flora insubrica ricca di specie rare; per la presenza di caratteristici villaggi sottocenerini.

L’oggetto da proteggere è formato da questa realtà composita e bisogna stabilire in che misura la modifica di singoli elementi è propria a incidere sull’identità dell’insieme, violando il precetto che l’oggetto iscritto nell’IFP dev’essere conservato intatto enunciato dall’art. 6 LPN.

Fatte queste premesse passiamo all'esame delle conclusioni e proposte contenute nel REIA e segnatamente nel Rapporto preliminare. Seguirà il 3. preavviso della CFNP.

Nel primo documento, dopo aver esposto il concetto di “conservazione intatta”, che corrisponde essenzialmente a quanto sopra illustrato su questo tema, gli estensori esprimono il parere che “per le sue ridotte dimensioni, l’inserimento di una strada nella zona marginale dell’area IFP in esame non risulta tale da pregiudicare o anche soltanto incidere sul valore globale dell’oggetto dell’inventario; d’altra parte però verranno toccati elementi segnalati dall’inventario (complessi agroforestali, specie rare). Sulla base di queste considerazioni l’impatto relativo a questo settore può essere ritenuto molto contenuto a condizione che vengano però rispettati, salvaguardati o comunque ricuperati i peculiari valori presenti nell’area di progetto”. Vengono quindi richiamate le proposte di ricupero ecologico descritte al capitolo 5.3.

Il successivo documento conclude rilevando come l’approfondimento abbia permesso l’elaborazione di misure concrete per la riduzione dei conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area in esame e la modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.

“In particolare è stata appurata la necessità di creare un sottopassaggio faunistico in corrispondenza dell’affluente del riale Segurida, quale unico corridoio migratorio di anfibi da e per il riale. Un ulteriore sottopasso, di dimensioni più contenute, a valle del tornante della nuova strada, potrebbe favorire l’eventuale passaggio oltre che di anfibi anche di rettili e di piccoli mammiferi. La sistemazione finale delle scarpate stradali e la valorizzazione del bosco adiacente consentirà il recupero naturalistico di un comparto attualmente degradato dal pascolo e dalla presenza di vegetazione esotica, l’inserimento nel paesaggio dell’opera ed il consolidamento di una zona soggetta a erosione. La gestione dei biotopi vicini rafforzerà il reticolo ecologico del comparto e ne aumenterà il pregio naturalistico e paesaggistico. Queste misure permetteranno di ridurre gli impatti del progetto sulla fauna locale e consentiranno nel contempo una parziale valorizzazione di ambienti attualmente degradati.”

Nel suo terzo preavviso, del 16.10.98, la commissione ricorda di aver concluso nel precedente preavviso del 13.7.94 che il progetto presentato (variante __________) avrebbe causato un importante danno ai valori naturalistici e paesaggistici della zona interessata. In particolare sarebbe risultato un impatto negativo sull’habitat di diverse specie di rettili e anfibi protetti dalla LPN. Le misure di compensazione e di sostituzione proposte nel 1993 non avrebbero potuto garantire la sopravvivenza delle specie animali e vegetali rilevate. La commissione aveva quindi respinto il progetto e chiesto di rinunciare a qualsiasi attraversamento del riale __________ e delle aree direttamente confinanti a sud di quest’ultimo.

In un successivo sopralluogo non sono state presentate nuove basi valutative. La CFNP ha quindi confermato il 3.4.96 le conclusioni del precedente preavviso.

Riguardo al rapporto complementare del giugno 1997 la commissione osserva che vi si trova un approfondimento degli aspetti faunistici concernenti gli anfibi, i loro biotopi e i loro diversi corridoi migratori e che, diversamente dal precedente studio, l’affluente laterale del riale __________ viene ora indicato quale unico corridoio migratorio per anfibi. Il progetto tecnico sul quale lo studio complementare è basato non ha però subito cambiamenti all’infuori delle nuove misure proposte a salvaguardia dei valori naturalistici.

La CFNP ritiene che con la realizzazione di tutte queste misure, comprese quelle definite “ulteriori” nel documento, la situazione ecologica per le specie di anfibi rilevate venganettamente miglioratarispetto al progetto inizialmente sottopostole. Particolare importanza assume il corridoio per anfibi lungo l’affluente del riale __________. “Questo corridoio dovrà essere integralmente mantenuto pure durante i lavori di costruzione. L’accompagnamento ambientale del progetto e il monitoraggio da assicurare anche dopo la fine dei lavori dovrà accertare il funzionamento di tutte le misure realizzate.”

La CFNP mette quindi in guardia contro il pericolo che il netto miglioramento della fluidità conseguente alla nuova strada spinga ad altri miglioramenti e allargamenti o a ulteriori circonvallazioni di nuclei abitati; sviluppo incompatibile con la protezione dell’oggetto IFP __________ __________ __________. Chiede quindi che le autorità competenti rinuncino ad altri interventi atti ad aumentare l’attrattiva di questa strada e ne mantengano l’attuale carattere su tutta la sua estensione.

La conclusione commissionale è che “il progetto arreca un importante danno all’oggetto IFP n. __________ai sensi dell’art. 6 LPN.” Tuttavia la commissione non lo preavvisa negativamente ma dichiara che se le autorità competenti, dopo aver soppesato i diversi interessi in gioco, dovessero decidere di realizzarlo, lo riterrebbe “rispettoso dell’oggetto IFP __________ __________ __________ per quanto sia possibile giusta l’art. 6 LPN nella misura in cui soddisfi le seguenti condizioni.” Rimandiamo alla loro elencazione nel preavviso.

Nel dichiarare che il progetto presentato potrebbe, a precise condizioni, essere ritenuto per quanto possibile rispettoso dell’oggetto giusta l’art. 6 LPN, la Commissione fa implicitamente riferimento al capoverso primo del disposto. In concreto trova però applicazione il capoverso secondo: da un lato l’intervento sull’oggetto è previsto nell’esecuzione di un compito della Confederazione e dall’altro non è, con ogni evidenza, sorretto da un interesse nazionale. L’oggetto va dunque conservato intatto; non basta che lo si rispetti nella misura del possibile.

Il presupposto del rispetto “per quanto possibile” entra in considerazione solo nei casi in cui non si deve né si può conservare intatto l’oggetto: in quei casi lo si deve almeno rispettare nei limiti del possibile. Questa conservazione relativa è l’alternativa alla conservazione integrale ed è ammessa solo dove la legge non esige quest’ultima.

Se si deve mantenere intatto l’oggetto e ciò non è possibile si deve rinunciare all’intervento in quanto contrario all’art 6 cpv. 2 LPN. Non si può ripiegare sulla conservazione mitigata.

Col suo preavviso la CFNP ci rivela unicamente il suo parere circa il rispetto di questa condizione, non si esprime sulla possibilità di assicurare, attuando i provvedimenti descritti, la conservazione integrale. Non è tuttavia il caso di chiederle un ulteriore preavviso. Da quello in esame vanno tratte le informazioni utili ai fini del nostro giudizio integrandole a quelle largamente forniteci dal REIA e dal rapporto completivo e di cui abbiamo riportato ampi stralci.

Ciò facendo terremo conto del concetto di “intatto” sviluppato dalla giurisprudenza, che ne attenua la radicalità, commisurandone il rigore alle finalità dell’istituto.

Ora, è ben chiaro che scopo dell’Inventario non è di escludere ogni intervento modificatore, diversamente da una riserva naturale protetta dove la natura dev’essere lasciata a sé stessa e l’uomo tenutone fuori. Se così fosse i villaggi non farebbero parte dell’Inventario, se non trasformati in musei. Ma così non è del __________ __________ __________; si pensi solo all’esempio di __________. Ora, se ciò vale per i villaggi, e ne giustifica entro certi limiti l’espansione a scapito del paesaggio naturale, se ciò vale addirittura per un limitato sfruttamento delle famose cave di __________, così, pur con tutte le limitazione del caso, per le opere stradali che li collegano tra di loro. L’importante è che l’intervento sul palinsesto del paesaggio sia per prima cosa giustificato da importanti, prevalenti interessi e che la protezione cui mira l'iscrizione non ne risulti compromessa.

Proprio perché l'oggetto __________è composto da elementi antitetici, con proprie esigenze da soddisfarsi in chiave dinamica, non possono, a priori, essere esclusi calibrati aggiustamenti dei rispettivi rapporti. E' incompatibile con la descrizione dell’oggetto nell'inventario e con lo scopo della sua protezione che si escluda ogni cambiamento, e in definitiva che si imponga di conservare “intatto” l’oggetto, nell’accezione che il termine intatto ha nel linguaggio comune. Dacciò la necessità di attribuirgli il significato datogli dalla giurisprudenza federale che alla conservazione integrale sostituisce una forma intermedia tra il congelamento allo status quo e il massimo rispetto possibile.

Se ora valutiamo l’impatto della strada alla luce delle pregresse considerazioni possiamo trarre le seguenti conclusioni.

Paesaggio

Esaminiamo l’impatto del progetto sulpaesaggiodella montagna intesa come realtà percepibile otticamente, da proteggersi per la sua valenza estetica.

E’ evidente che una strada di soli 500 mtl., con tutti gli accorgimenti previsti (si pensi alle scarpate coperte di vegetazione), non può turbare, sminuendone complessivamente il valore, questo insieme di cui lambisce solo e per un piccolo tratto l’estremo limite inferiore.

Il Rapporto EIA riporta il parere della CBN, competente in materia di PG per il giudizio estetico dell’opera e per la valutazione degli aspetti paesaggistici. Per la Commissione “non si intravedono rilevanti differenze tra le due proposte circa l’inserimento nel paesaggio collinare; ambedue possono essere tenute in considerazione.” Anche se poi precisa che “la variante __________ presenta un paio di elementi discutibili rispetto alla soluzione __________, ossia l’emergenza del tornante dal terreno e la brusca interruzione della strada attuale contro il muro di sostegno della nuova.” Sempre pure nel REIA troviamo citato il parere della SPU per la quale “la variante __________ risulterebbe assai incisiva in un contesto paesaggistico unitario e pregiato che fa da separazione fisica tra la zona edificabile di __________ e il confine giurisdizionale di __________o. Si tratta di un ultimo baluardo verde che, se tagliato dalla progettata strada, perderebbe quell’integrità formale che con la villa __________ costituisce un elemento qualificante nel paesaggio.” Per contro “il tracciato della variante __________, pur toccando un paesaggio assai delicato, si snoderebbe su di un terreno completamente libero, molto discosto dalle zone edificabili di __________ e con uno sviluppo longitudinale meno costretto di quello previsto su __________.”

Aspetto geologico

La montagna è però specificamente dichiarata degna di protezione dall’Inventario per il suo grande interesse geologico e in particolare per i giacimenti triassici coi relativi fossili che ne fa uno dei più importanti al mondo. Per l’eccezionale importanza di questi valori, di incomparabile interesse geo-scientifico, si discute l’iscrizione del comprensorio nel patrimonio mondiale.

Abbiamo visto che con la soluzione Ligornetto si eviterebbe il danneggiamento degli affioramenti calcarei (tufo) presenti lungo il riale “__________ ” e con opportune opere di consolidamento delle scarpate si frenerebbero i processi erosivi ora in atto all’interno dell’area forestale “__________ __________ ”.

Rimane tuttavia il “consumo” effettivo di suolo (trasformazione del terreno in superficie impermeabile asfaltata o cementata) di 3.000.-- mq.

Perciò il settore “suolo e affioramenti calcarei” subisce un impatto definito importante dal REIA.

Questo “consumo di suolo” nella misura in cui risparmia gli affioramenti non appare tuttavia avere particolare incidenza sul valore geologico complessivo della Montagna.

Nessun pregiudizio al valore paleontologico (giacimenti e relativi fossili) viene d’altra parte segnalato.

Flora

La scheda cita inoltre tra i valori particolarmente degni di tutela la flora insubrica ricca di specie rare. Il REIA si dilunga su questo aspetto per concludere che se la variante __________ sarebbe stata fatale a specie di eccezionale importanza e rarità, non così la variante __________, il cui impatto è considerato contenuto, posto che l’unico frammento di territorio importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il bosco lungo il riale __________, “verrà toccato solo in minima parte. L’unica specie arborea rara eliminata (__________) “potrà essere facilmente ricuperata tramite un suo utilizzo preferenziale nelle opere di rimboscamento compensativo”. Si ricordi poi gli effetti benefici attribuiti alla cessazione del pascolamento nell’area di rimboschimento che permetterà a gran parte delle specie arbustive e erbacee rinvenute lungo il riale __________ di estendere sensibilmente il loro insediamento (ricupero parziale della fitocenosi del sottobosco).

Citiamo nuovamente la conclusione del rapporto: “Con gli accorgimenti proposti tutta l’area di progetto subirà un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, sia dal profilo forestale che da quello floristico.”

Fauna

La scheda non menziona la fauna tra i fattori presenti nella Montagna da doversi proteggere. Essa rientra però nel concetto di “paesaggio naturale ancora intatto”.

Su questo tema il REIA è stato integrato dal rapporto preliminare (Consulenza ambientale accompagnatoria per l’approvazione del progetto) ed ha formato oggetto dei preavvisi della CFNP. Ne abbiamo a lungo riferito.

La conclusione che si può trarre su questo punto è che se si attuano tutti i provvedimenti alla cui esecuzione tanto i rapporti quanto il preavviso suddetti subordinano la proponibilità dell’opera, questa non avrà una sensibile incidenza negativa su questo prezioso habitat. Per certi versi ne migliorerà le condizioni biocenetiche.

Villaggi

Quanto, infine, ai villaggi ticinesi caratteristici del __________ (il cui stile __________ viene a scanso d’equivoci sottolineato dalla scheda) non verranno messi in pericolo dalla bretella in questione. Migliorerà la situazione dell’estremità ovest di __________, oggi attraversata da un traffico poco compatibile con le caratteristiche sopra evocate.

Tutto ben considerato si può dunque affermare che il PG in discussione non è proprio ad avere sull’oggetto n. __________IFP, visto nel suo complesso e considerato lo scopo della sua iscrizione dell’Inventario federale, premessa l’esecuzione delle misure previste, un effetto tale da lederne l’integrità nel senso attribuito dalla giurisprudenza al concetto.

Non solo con le misure in questione il PG potrà ritenersi “rispettare per quanto possibile” l’oggetto, ma nemmeno derogherà all’obbligo di conservarlo “intatto”, nel senso, ripetiamo, che va attribuito a questa prescrizione.

Esaminiamo ora gli altri aspetti problematici relativi alla strada:

Il sedime previsto per la costruzione della strada è inserito nella ZNP del __________ __________ __________, contenuta nel PD, scheda 1.2, oggetto n. 1.2.21.

Il progetto comporta l’eliminazione di un’area forestale caratterizzata dall’assenza di sottobosco e dalla dominanza di specie arboree esotiche con scarso valore ecologico.

Molto importante invece l’impatto sui corridoi ecologici.

Vale qui quanto detto sopra per l’IFP. E così per gli altri strumenti di protezione della natura, i quali non prevedono una tutela superiore a quella dell’IFP. Si tratta della riserva naturale __________, dell'inventario dei rettili d'importanza nazionale (oggetto n. 90); delle zone di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale "pozza __________ __________ " (n. __________) e __________ __________ (n. __________).

Il comune ricorrente invoca l’art. 24 LPT denunciandone la violazione. Non sarebbe segnatamente rispettata l’esigenza dell’ubicazione vincolata.

La censura è inconferente nella misura in cui pretende che la strada costituisca una costruzione fuori zona edificabile. Le strade, secondo la definizione che ne dà l’art. 2 LStr, sonoareeutilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni. Il cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali e il PG è lo strumento deputato per darvi attuazione. Col PG, che abbiamo visto è equiparabile ad un PUC, la porzione del territorio interessata dalla strada (l’area costituente la strada vera e propria e le necessarie adiacenze) assume una specifica destinazione pianificatoria. La strada come manufatto non è dunque una costruzione fuori zona edificabile e non soggiace di conseguenza alle disposizioni dell’art. 24 LPT (cfr. DTF 122 II 81 consid. 6d/ee : Der Regierungsrat entschied im Planungsgenehmigungsverfahren nach kantonalem Strassengesetzt, was dem Erlass eines Nutzungsplans im Sinne von Art. 14 ff. RPG gleichkommt.).

L’esigenza dell’ubicazione vincolata non cade per ciò stesso. Nel caso di specie la costruzione della strada implica un dissodamento (4.900 mq) e l’ubicazione vincolata figura tra i presupposti per ottenerne l’autorizzazione.

Va detto in proposito che se di principio l’area forestale è intangibile, e quindi i dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo), deroghe possono tuttavia essere concesse, giusta l’art. 5 cpv. 2 LFO, “se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a.l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; b. l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio; c. il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente. L’esigenza dell’ubicazione vincolata non dev’essere intesa in senso assoluto, precisa il TF in DTF 120 Ib 400 c. 4c pag. 408/9; è quasi sempre possibile scegliere tra più alternative. L’essenziale è che i motivi per l’ubicazione prescelta prevalgano sugli interessi alla conservazione del bosco (DTF 117 Ib 325 E. 2 S. 327 con indicazioni). Un’ubicazione vincolata relativa presuppone per essere ammessa che si siano attentamente vagliate le ubicazioni alternative (DTF 119 Ib 397 E. 6a S. 405). Con la precisazione, in quest’ultima sentenza a pag. 404, che “un’applicazione corretta dell’art. 5 LFo richiede, com’era già il caso nel  precedente regime e come vuole la ponderazione degli interessi dell’art. 24 cpv. 1 LPT, che il progetto sia valutato nel suo insieme. Non è ammesso che questioni rilevanti per la ponderazione vengano rinviate a procedimenti separati.”

Del problema si è occupato il REIA. Nelle considerazioni finali riguardanti il settore d’impatto “biosfera” conclude che le zone più interessanti sono dal profilo naturalistico il bosco lungo il riale “__________ ”, compresi i suoi margini maturi e ben strutturati, per la presenza di specie botaniche e faunistiche rare e minacciate quali il Geranio nodoso, l’Elleboro verde, la Rana di Lataste e la Salamandra pezzata mentre dal profilo ecologico particolare valore ha il sistema cotonale bosco-prato vignato semiintensivo.

In tale ottica, precisa il rapporto, risulta che dal profilo della natura oltre ad incidere in modo minore la variante __________ presenta anche dei vantaggi rispetto alla variante __________, di cui citiamo quelli a valenza forestale. Da un lato nella variante __________ la maggior parte del percorso stradale “occuperebbe un’area boscata assai degradata e di scarso valore naturalistico, al contrario della variante __________ che taglierebbe per ben due volte la porzione qualitativamente e strutturalmente più interessante del bosco (fascia boscata lungo il riale __________) e indurrebbe l’eliminazione quasi certa di una specie botanica assai rara in Ticino e praticamente assente nel resto della Svizzera: questa variante inciderebbe negativamente anche sulle peculiarità geologiche del sito (tufi calcarei).

Dal canto suo la Sezione forestale si è limitata nel suo preavviso del 18.11.1993 ad un commento sui punti 5.3.4.1 e 5.3.4.2 del Rapporto EIA in cui è trattato l’impatto sulle componenti naturali e sono formulate le proposte compensative. “Siamo del parere che tutti gli aspetti delle componenti naturali siano stati toccati in modo completo per entrambe le varianti. Siamo completamente d’accordo con le proposte di rimboschimento compensativo in loco ed in particolare con la proposta di ripristinare il sottobosco nella zona pascolata ed escludere di conseguenza il pascolo (variante __________). Riteniamo inoltre molto valida la proposta di sostituzione ecologica in località __________.”

Il Consiglio di Stato ha fatto suo questo parere nel preavviso del 28.3.1995 ris. n. __________.

In realtà il preavviso della sezione deputata alla salvaguardia degli interessi forestali fa le veci, in una procedura come la presente, - in cui, non superando il dissodamento la fatidica soglia dei 5000 mq. il Consiglio di Stato è nel contempo autorità competente ad autorizzare il dissodamento e autorità di adozione del PG -, del preavviso vincolante, previsto dall’art. 21 OEIA e peraltro accreditato dalla giurisprudenza federale in materia di coordinamento delle procedure.

Non ha senso che il Consiglio di Stato rilasci a sé stesso il preavviso in questione.

Dopo aver esaminato e valutato tutti gli interessi in gioco, tra cui pure quello forestale ed aver effettuato la necessaria ponderazione, il Consiglio di Stato adotta il PG e poi, cresciuto questo in giudicato, decide il dissodamento. In quella sede decide anche le opposizioni interposte alla domanda di dissodamento.

Da notarsi che il Consiglio di Stato ha nondimeno rilasciato il preavviso con la risoluzione n. __________del 28.3.95, coeva alla decisione di rigetto dei reclami contro il contestato progetto di strada.

Non senza osservare che la soluzione consistente nel decidere il dissodamento prima del PG è pure essa ammissibile ai fini del coordinamento, sempre che in quel caso il processo pianificatorio sia già sufficientemente avanzato per poter decidere con conoscenza di causa.

In concreto e allo stadio attuale basta il preavviso positivo che appare sufficientemente fondato da non doversi temere venga sconfessato dalla decisione finale sul dissodamento. Non si vede da un lato come possa essere contestata, tanto è evidente, l’ubicazione vincolata. D’altro canto l’interesse a realizzare la strada appare chiaramente predominante sull’interesse a conservare il bosco in questione.

Il ricorrente denuncia l’occupazione di superfici SAC.

La superficie agricola sacrificata dalla variante Ligornetto è complessivamente di mq 3.260 (cfr. precisazione __________ 7.3.1994). Comprende la fascia di terreno situata tra il bosco e i campi (indicati nell’EIA come zona ruderale ricoperta di rovi e arbusti) che va però computata quale zona potenzialmente idonea all’agricoltura.

Parte di quest’area è compresa nelle superfici SAC. Parte è inclusa nel catasto viticolo.

Secondo l’amministrazione convenuta una porzione importante (2/3?) è destinata alle misure di compensazione ecologica prescritte dal diritto federale, ritenendo che il sacrificio è giustificato dal prevalente interesse pubblico a realizzare la strada e peraltro darà luogo a compensazione ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo. E’ quanto precisa la Sezione agricoltura nel suo preavviso del 18.11.1993 che non contesta la perdita di terreno agricolo prevista.

L’obiezione ricorsuale che la strada si ponga in contrasto con le previsioni del PD venendo ad occupare un’area che il PD destina a SAC suscita le seguenti riflessioni sui rapporti tra i diversi strumenti pianificatori.

Lo strumento deputato “per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali” è, anche in materia stradale, il piano cantonale dei trasporti (art. 3 cpv. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, in seguito Lcoord., e 8 LStr.).

Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla LALPT (art. 7 Lcoord.).

L’art. 3 cpv. 2 Lcoord. dà facoltà di elaborare e approvare a tappe, per singoli comprensori regionali, il piano cantonale dei trasporti. E’ il procedimento posto in atto nel Cantone, tant’è che il piano cantonale sarà finalmente il risultato della giustapposizione dei diversi, successivi piani regionali.

Nel procedere dal particolare al generale si dovrà certo seguire un disegno globale che dia unità al puzzle e coerenza funzionale e strutturale all’intero costrutto pianificatorio. Almeno ex post ciò avverrà tramite l’integrazione dei diversi piani regionali nel PD, come prevede il citato art. 7 Lcoord. La stretta collaborazione del governo cantonale nell’elaborazione dei piani regionali dovrebbe garantire questa corrispondenza, anche perché alla base di ogni piano parziale vi sono pur sempre gli obiettivi del PD e, ancorché generalmente vaghe a quello stadio, le indicazioni preliminari delle singole schede di coordinamento.

Il piano generale, dal canto suo, è lo strumento chiamato a tradurre in chiave concreta gli indirizzi della pianificazione cantonale. Il coordinamento col PD è assicurato integrando in esso il piano regionale dei trasporti che il PG è deputato a concretare e di cui è un’emanazione.

E’ un procedere essenzialmente a ritroso, partendo dalla coda per arrivare alla testa, ma alla fine i conti tornano; anche se così lo strumento di livello superiore perde parte della sua naturale funzione trainante, per trasformarsi in ricettore di soluzioni che ha solo molto vagamente ispirato.

Se alla fine residuano discrepanze tra PD e PG il primo verrà messo al passo. Il presupposto è che il conflitto materiale sia già risolto a livello del PRT o addirittura, se questo precede, del PG, che in caso contrario non potrà essere adottato né, quindi, approvato.

E’ solo in presenza di modifiche di grande importanza che si esigerà dapprima la modifica del PD e poi l’adozione degli altri strumenti pianificatori. Non, se come in concreto si tratta di correggere la distribuzione nel territorio di una minima frazione (ca. 1.100 mq) del contingente SAC di 350.000 mq prescritto dal piano settoriale federale; frazione peraltro ricuperabile altrove in via di sostituzione reale e alla peggio compensabile in via pecuniaria.

La validità del PG e del PRT che gli è alla base non dipende dalla congruenza su tutti i punti con l’attuale PD ma dall’intrinseca, sostanziale loro giustificazione.

Ora, nulla consente di ritenere che nel progettare la strada oggetto del PG si sia invaso senza valide ragioni, toccandola peraltro solo in minima parte, l’ampia area SAC prevista dal PD. Il sacrificio è, come abbiamo sopra sinteticamente espresso, giustificato dalla necessità di far passare di lì il tronco stradale in esame, scartate per motivi prevalenti, in larga misura d’ordine naturalistico-paesaggistico, altre soluzioni. Il tutto passato al vaglio e suffragato dal rapporto EIA nonché, con le condizioni ivi poste, dal 3° preavviso della CFNP, seguito dal Rapporto preliminare __________ __________, con successiva approvazione del PG da parte del Parlamento cantonale.

L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera non può essere disatteso per risparmiare la modesta area SAC toccata.

A questo punto può esser istruttivo gettare uno sguardo sullo stato di avanzamento del piano dei trasporti del __________ (__________) e prendere atto dei rapidi progressi compiuti. Premesso che l’art. 56 LStr conferisce al PG valenza transitoria e suppletiva, come fa notare l’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali nelle sue osservazioni, fino all’adozione della pianificazione cantonale dei trasporti.

All’approvazione dello Studio preliminare, nel giugno ‘97, da parte della CIT, segue la pubblicazione, da luglio a settembre ‘99, del Rapporto intermedio, e nel giugno 2000, dal  Piano di pronto intervento per approdare quindi alProgetto di Rapporto __________, Proposte definitive, prime verifiche ambientalidel 4 ottobre 2000. La strada della montagna è contemplata dall’inizio, nei singoli documenti e lo è, in particolare, nel Piano di pronto intervento che la annovera al cap. 3.2  (al Nr. 1.4) tra le opere la cui realizzazione è acquisita (in casu PG approvato dal Gran Consiglio), “attraverso un iter procedurale indipendente per ogni singolo intervento con lo stanziamento di crediti specifici stanziati singolarmente.” La strada figura nella categoria degli interventi per cui esiste già un progetto e la cui realizzazione è prevista in ca. 5 anni (Scadenza 1) e può avvenire indipendentemente da ogni altra opera del PTM.

Si noti che col Rapporto intermedio è stato pure elaborato un progetto di scheda di coordinamento 12.24, Piano dei trasporti del __________ e __________ __________ (__________), in cui è riaffermato lo scopo di “moderare il traffico in modo da migliorare la convivenza dei diversi utenti e limitare il traffico parassitario nelle aree residenziali e per permettere interventi di miglioramento della qualità urbanistica dei quartieri.”Il riferimento alla strada della Montagna è chiaro. Dal canto suo la scheda settoriale 3 “Traffico privato” al capitolo “Situazione” definisce la mobilità privata “caratterizzata dagli spostamenti di un elevato numero di frontalieri che si recano al lavoro nel __________ o nel __________, da un elevato numero di movimenti dei pendolari locali che hanno il posto di lavoro al di fuori della regione …” Tra i punti deboli del sistema viario regionali la scheda individua al punto a) “lo svincolo di __________ e la rete stradale principale facente capo ad esso (accesso alle zone industriali e ai centri commerciali di __________. __________,accesso alla Montagna, accesso alla rete principale per __________ e __________). L’organizzazione attuale di questo nodo non consente uno sfruttamento ottimale delle sue capacità ed è origine di frequenti episodi di saturazione.”

Infine tra lefinalità di coordinamentola scheda cita: “Verificare l’opportunità e la fattibilità dal profilo territoriale, ambientale, funzionale, costruttivo ed economico dei nuovi interventi e predisporre eventuali soluzioni alternative o intermedie ai progetti che non dovessero rivelarsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”

Ora, questa opportunità, fattibilità ecc. di interventi già passati al vaglio del PTM e in particolare del PG in una procedura che ha visto esprimersi per ben tre volte la stessa CFNP, sulla base di un approfondito rapporto EIA poi integrato, tenuto conto delle considerazioni della commissione, dal rapporto dello stesso autore dell’EIA è largamente comprovata per quanto concerne l’opera che qui ne interessa, la strada della Montagna. Il completamento della scheda per la parte interessante questo intervento potrà avvenire in seguito, ma nulla lascia intendere che la strada oggetto del qui avversato PG non vi sia considerata. E quindi la superficie SAC dovrà esservi corretta di conseguenza. Questo per la congruenza col PD.

Abbiamo visto, da un lato, gli effetti che il progetto può avere sulla natura, sul paesaggio, sulle SAC, sulla foresta e in generale sull'ambiente. Dall'attenta analisi  dell’EIA, dai preavvisi dei diversi servizi cantonali e infine della commissione federale ecc. si può escludere che gli impatti saranno rilevanti e possano pregiudicare nel suo complesso l’integrità del __________ __________ __________. La condizione è che si dia attuazione alle misure prescritte dalla CFNP e in larga misura già indicate dall’EIA.

D’altro lato l'interesse a distogliere il traffico della Montagna dall'abitato di __________, segnatamente quello pendolare e dei mezzi pesanti (si pensi al trasporto di inerti dall'Italia) non fa dubbio e non va bagatellizzato.

Il REIA illustra chiaramente nella parte dedicata allo studio del traffico e più in dettaglio nei capitoli atmosfera e rumore, le ragioni a favore della soluzione impugnata. Se è vero che con ciò viene evitato solo l'attraversamento dell'estrema punta dell'abitato e che simili problemi affliggono una moltitudine di comuni attraversati da traffico parassita, ciò non toglie che il problema è reale e va risolto.

Non solo per l'inquinamento atmosferico e fonico subito dagli abitanti, ma anche per l'inadeguatezza da tempo evidente dell'assetto viario attuale, che non offre le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza.

Nelle sue osservazioni __________ parla di “situazione di estremo pericolo per la circolazione e per le persone che si verifica in particolare in corrispondenza della curva a gomito sulla quale confluiscono due ulteriori importanti collegamenti: la strada cantonale che, provenendo dalla __________ di __________ __________, attraversa l'intero nucleo di __________ (via __________ __________ e Via __________. __________) e la strada pure cantonale (Via __________ __________) che, attraversando l'ulteriore importante zona residenziale nella quale sono pure ubicati importanti edifici pubblici (Posta, Casa per anziani, ecc.), scende verso "__________" e assicura nel contempo il collegamento nell'altro senso con il nucleo medesimo.” Non sappiamo se il pericolo è addirittura estremo, quel che è certo è che la situazione è chiaramente incompatibile con i criteri di una retta pianificazione stradale. E infatti già lo Studio preliminare del PTM (aprile ’97) poneva la “realizzazione del collegamento Montagna - 394 (bretella __________)” tra gli interventi necessari, col grado di coordinamento 1, finalizzati a “ridurre il traffico pesante di transito sulla rete locale” rispettivamente ad assicurare “la riduzione del traffico di transito nelle aree residenziali particolarmente esposte” (p.to 9.5, obiettivi n. 6 e 7, pag. 52 risp. 53. Non ultimo per questo motivo, la rotonda della Segurida è stata realizzata  fuori dall’abitato. La bretella vi si innesta tagliando fuori il nucleo di __________ e creando un asse diretto __________ __________ - __________.

Questo spostamento è pienamente in sintonia con la ridefinizione delle funzioni dello svincolo autostradale di __________ che le linee direttrici d’intervento destinano a servire unicamente d’accesso all’area urbana, alle zone di attività della __________ di __________ __________ e alla __________ di __________ (cfr. Rapporto di sintesi, pag. 53). La diramazione della A2 con la SPA 394 viene spostata in corrispondenza dello svincolo del __________,  in modo da “strutturare in modo più chiaro e razionale la rete costituita dalla SPA 394, dalle due strade cantonali nord-sud e dai loro collegamenti trasversali” (compreso il collegamento con la Montagna) e “definire le dorsali principali che evitino l’attraversamento degli abitati e dei quartieri residenziali”. Obiettivo finale: “favorire il passaggio dal sistema delle strade cantonali a quello autostradale” e così  “permettere l’accesso diretto al sistema autostradale … dalla Montagna”.

Abbiamo visto sopra l’integrazione di questi obiettivi nel PRT segnalandone l’elevato grado di avanzamento. Ora, il PG è perfettamente integrato in questo vasto progetto.

Altre soluzioni alternative non sono seriamente prospettabili. Non ovviamente lo status quo; non, s’è visto, la variante di __________, ma neppure il ripristino del traffico attraverso il ponte della Cercera, per una serie di inconvenienti che non è qui il caso di elencare. E neppure possono essere prese in considerazione per i motivi esposti nelle osservazioni dell'Amministrazione puntuali correzioni quali quelle proposte in via subordinata nei ricorsi __________ e in particolare __________. Non senza ribadire che il TPT, che non è autorità di pianificazione, non può sostituire alternative ritenute preferibili alla soluzione adottata dall’autorità competente se tale soluzione è ragionevolmente sostenibile e rispetta il diritto.

Rimane da esaminare e valutare quali sono gli interessi privati che si contrappongono agli interessi pubblici suesposti.

I ricorrenti vedono la loro proprietà, dedicata all’azienda agricola, tagliata a metà dalla strada “creando di conseguenza due scorpori di terreno completamente indipendenti fra loro. Quello posto a monte della prevista strada risulterebbe inutilizzabile ai fini agricoli non risultando più idoneo, per dimensione e per assenza di accesso proprio, allo scopo per il quale è stato inserito nel PD” (superfici SAC).

Secondo gli insorgenti l’interesse pubblico a conservare queste superfici “prevale sull’interesse alla realizzazione di un’opera destinata esclusivamente a contenere le emissioni foniche ed i disturbi causati dal traffico motorizzato, in una zona periferica e spazialmente molto contenuta dell’abitato di __________.”

Peraltro il distoglimento di queste superfici dalla zona agricola e più in particolare dalle SAC violerebbe da un lato la Ltagr. e dall’altro la LALPT; la prima per mancata definizione della compensazione agricola, la seconda perché la procedura di adozione del PG non è stata “né susseguente né concomitante ad una procedura di modifica della zona SAC definita dal PD”. Questioni, queste, su cui ci siamo pronunciati nei considerandi precedenti ai quali rinviamo. Qui importano le implicazioni sulla proprietà privata.

Ricordiamo che per essere compatibile con la garanzia della proprietà privata, garantita precedentemente dall’art. 22 ter Cost. e ora dall’art. 26 nCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà privata richiede l’esistenza di una base legale, un interesse pubblico predominante, il rispetto del principio della proporzionalità e infine un totale indennizzo se la restrizione corrisponde a esproprio (DTF 114 Ia 337/338).

Il primo presupposto è evidentemente dato. Basti citare l’art. 11 LStr. (PG) e l’art. 44 LALPT (PUC).

L’interesse pubblico, a sua volta, è stato ampiamente dimostrato. Pur non sottovalutando l’interesse dei proprietari ad evitare la manomissione della loro proprietà non possiamo ritenerlo di tale peso e importanza da sovrastare l’interesse pubblico alla realizzazione del grande progetto di ottimizzazione della mobilità, e per ciò della rete viaria del __________, di cui la contestata bretella è un piccolo ma irrinunciabile tassello.

In analogo senso, nel DTF 13.1.1999 in re __________ concernente il PG della A394, il TF, non raccogliendo l’obiezione che il volume di traffico non era straordinario e che nel Ticino esistevano situazioni maggiormente precarie, aveva ritenuto non seriamente contestabile l’opportunità di togliere la circolazione di transito (in senso lato) dalla strada cantonale, allontanandola dalle zone residenziali del Comune di __________.

Pure la proporzionalità è rispettata, contrariamente all’opinione del ricorrente. Il provvedimento risulta infatti idoneo a conseguire lo scopo; non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe raggiungere lo stesso risultato (quelle ipotizzate, inidonee, sono state scartate per motivi tecnici che condividiamo) e infine il rapporto tra scopo (realizzazione della strada) e mezzo per conseguirlo appare ragionevolmente accettabile. Il sacrificio chiesto al privato non appare alla fin fine sproporzionato per rapporto allo scopo perseguito, sorretto abbiamo visto da un interesse pubblico prevalente che non può essere altrimenti conseguito.

La bretella è atta a raggiungere questo scopo anche se non eliminerà la parte del traffico della Montagna che dalla rotonda di __________ tornerà verso __________ diretto alla zona industriale (e viceversa).

La questione poi se questa rotonda è dimensionata per accogliere il carico aggiuntivo del traffico della Montagna trova risposta affermativa da parte degli specialisti e ciò basti.

Infine, sempre in tema di proporzionalità, nemmeno il fatto che lo sbocco della strada sulla rotonda della __________ venga quasi a tangere l’abitazione __________ può, malgrado gli evidenti pregiudizi arrecati alla proprietà, prevalere sull’interesse pubblico a realizzare l’opera contestata.

Per i  motivi sopra svolti la censura di violazione della garanzia della proprietà non può trovare accoglimento.

__________ __________ e ____________________ __________dei part. __________e __________sono colpiti in misura minore dalla strada di quanto non lo siano i ricorrenti __________. I motivi e le domande ricorsuali sono essenzialmente gli stessi e valgono quindi pure per questi ricorsi i considerandi precedenti.

La tesi della violazione della proprietà privata non trova adesione.

In tutti i ricorsi è poi contestato con varie motivazioni l’impatto ambientale, in particolare fonico, che le singole proprietà subiranno a causa della nuova strada.

Rimandiamo su questo tema al REIA, sopra riportato. Non abbiamo motivi per ritenere inficiato d’errore né metologico né sostanziale il rapporto in questione.

Le critiche sui rilevamenti, accusati di non rispecchiare la realtà attuale in quanto condizionati dalla crisi che ha ridotto il traffico e quindi il relativo inquinamento, sono sconfessate dai recenti rilevamenti (sopra citati).

E’ ad ogni modo riduttivo affermare che la deviazione del traffico dal comune di __________ a quello di __________ abbia per scopo essenziale di sanare la situazione fonica ai sensi dell’art. 13 OIF (superamento valori limite OIF a __________) a beneficio dei residenti in quel comune ma a sfavore dei residenti nell’altro.

Non è questo baratto che persegue la variante. Il traffico parassitario viene spostato fuori dell’abitato per motivi sia ecologici (trasferire l’inquinamento in zone non abitate o quasi), sia funzionali e di sicurezza. Il progetto vuole eliminare le interferenze tra traffico di passaggio e interno, tra traffico veloce e lento (pedoni, biciclette) nel quadro della razionalizzazione della mobilità perseguita dal TPM.

Quanto alla compatibilità con le disposizioni della LPAmb e in particolare dell’OIF, ricordiamo che secondo l’art. 25 cpv. 2 LPAmb è possibile, in casi come il presente di impianti fissi d’interesse pubblico preponderante, accordare delle facilitazioni se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto. Questo potrebbe valere, ad esempio, per i ripari fonici, verosimilmente impossibili da realizzare davanti alla proprietà __________ per l’eccessiva prossimità con l’abitazione. Si prenda comunque atto che i VP vi sono di poco superati e non, ad ogni buon conto, i VI (cfr. Catasto del rumore Piano 2434 / EIA /5). E s’aggiunga che, nell’ipotesi estrema in cui non fosse possibile rispettare i VI con misure alla fonte, non per ciò stesso si dovrà rinunciare alla nuova strada. In quel caso si dovrà invece proteggere con finestre insonorizzate o analoghe misure edili gli edifici esposti al rumore; a spese del proprietario dell’impianto (art. 25 cpv. 3 LPAmb). I calcoli fatti dall’EIA escludono comunque l’ipotesi.

La ponderazione degli interessi da una parte, l’esame della conformità con il diritto ambientale in senso lato dall’altra, portano a concludere che il PG resiste alle censure di cui è fatto segno. Giustamente il Gran Consiglio ha respinto i ricorsi interposti dai  qui insorgenti contro la decisione governativa che ne aveva respinto i reclami.

Dovranno essere attuate le misure proposte dalla CFNP.

Il comune di __________, agente nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e non a tutela di interessi pecuniari va esente da tasse di giudizio che sono invece accollate per 1/3, in solido, a __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ e per 1/3, pure in via solidale, ai membri della __________ fu __________ __________.

Non sono dovute ripetibili allo Stato vittorioso in causa, ma invece al Comune di __________, chiamato in causa e assistito da avvocato. Debitori, tutti i ricorrenti.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario