Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv.
E. 4 lett. c).
In
concreto, la legittimazione attiva del Comune e dei signori __________ è
pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. a) e c) LALPT).
Presentati
nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
Per
quanto attiene alla discrepanza fra la decisione di impugnata e i documenti
pianificatori annessi, che riportano per errore la menzione "approvato dal
Consiglio di Stato come alla ris. gov. n° __________del 24.11.99", va qui
ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia, l
’esito effettivo di una procedura, ricorsuale o
d'approvazione, dev'essere chiaramente deducibile dal dispositivo, che deve
indicare se l’impugnativa è accolta o respinta. E' quanto avviene nel caso
concreto:
tant'è che la menzione sbagliata riportata
nei piani non ha indotto in errore il Comune, che ha prontamente inoltrato
ricorso.
2.
L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A
livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova
Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia
di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT:
“Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”
. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 ss. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 ss., in part. 55).
3.
Giusta
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per
assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità
del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art.
2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 ss., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 ss.
LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 ss. LPT): rende vincolante verso i privati detto
ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
E. 4.00 dal bordo stradale corrispondente alla linea d'arretramento, è iscritta una servitù a favore del Comune, allo scopo di permettere lo scorrimento del canale esistente, in un alveo naturale con vegetazione ripuale spontanea di essenze indigene; la manutenzione è a carico del Comune.
b) Allo scopo di delimitare e proteggere l'alveo del canale e la vegetazione ripuale, il Comune ha la facoltà di realizzare una cinta adeguata in corrispondenza della linea d'arretramento.
c) Sui mapp.i no. __________e __________parz., per la particolare morfologia del terreno, in deroga a quanto previsto al cpv. b), vige unicamente un vincolo di mantenimento del profilo del terreno e della vegetazione, concernente la scarpata verso la strada cantonale.
d) Dal mapp. n° __________parz. al mapp. n° __________compreso, oltre la linea d'arretramento e fino ad una profondità di m 16.00 dalla stessa, sono ammessi unicamente fabbricati di servizio, autorimesse, depositi, magazzini e simili, di altezza non superiore a m 4.00 alla gronda e m 6.00 al colmo. In ogni caso all'interno di questa fascia non sono ammessi locali abitabili.
e) Di regola gli accessi dalla strada cantonale sono ammessi unicamente in corrispondenza delle frecce indicate nel piano e devono essere mantenuti al minimo indispensabile per assicurare un razionale servizio veicolare dei fondi. I proprietari interessati possono accordarsi per accessi in comune su due fondi contigui: in questo caso sono ammesse ubicazioni per gli accessi alternative a quelle indicate nel piano.
E. 4.1 La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello
costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni,
mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri
compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi
storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo
di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante.
Il
disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare
sulla protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla
Costituzione sono unicamente, a seguito dell'iniziativa di __________, le
paludi e le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale.
La
protezione della natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla
legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio
1966: giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN
"l'estinzione di specie animali e
vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi
vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati
". Devono
essere segnatamente protette
"le zone ripuali, le praterie a carice e
le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni
aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una
funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi"
(art.
18 cpv. 1 bis LPN
)
.
Secondo l'art.
18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della
protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di disciplinare
la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere
tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione.
Quanto ai
biotopi d'importanza regionale e locale
spetta ai Cantoni, a
norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN
provvedere alla loro protezione e
manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un mandato imperativo (DTF
118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss). La Confederazione -
e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
Direttamente protetta, ope legis, senza che vi sia spazio per la ponderazione
degli interessi, è per contro, a norma dell’art. 21 LPN, la vegetazione ripuale.
Ne fan parte essenzialmente i canneti, i giuncheti, le vegetazioni golenali
e biocenosi forestali che crescono lungo le rive di laghi, fiumi, stagni.
E. 4.2 La
natura e il paesaggio sono parimenti protetti dalla LPT.
L'art. 3
cpv. 2 LPT proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare
(lett. d) occorre conservare i siti naturali. Tale funzione è svolta in ambito
comunale dal PR: l'art. 17 LPT
prevede infatti l'istituzione di zone
protette comprendenti tra l'altro i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive
(cpv. 1 lett. a) e così pure
“i biotopi per gli animali e vegetali degni di
protezione”
(cpv. 1 lett. d). Al posto delle zone protette il diritto
cantonale può prevedere altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).
L’art. 28
cpv. 2 LALPT dispone alla lett. f) che le rappresentazioni grafiche dei PR
abbiano in particolare a fissare
“le zone di protezione dei beni
naturalistici, paesaggistici e storico-culturali”
e, alla lett. h),
“i
vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei
contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica”
.
I
conflitti tra i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere coordinati
e composti a livello pianificatorio: il PD, di cui i Cantoni devono dotarsi ai
sensi dell'art. 6 LPT, offre a questo fine la piattaforma ideale. E’ del pari
possibile, ma si tratta di istituto poco frequentato dal diritto cantonale,
l’adozione di piani di utilizzazione cantonale (PUC). E' finalmente nel PR, da
conformarsi al PD, ai sensi dell'art. 9 LPT e, in generale, al diritto
cantonale, che i biotopi degni di protezione devono trovare adeguata tutela. Lo
strumento deputato è qui l'istituzione di zone di protezione giusta il cennato art.
17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni
godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle
procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215).
E. 5.1 Nella fattispecie i motivi principali che hanno
spinto il Consiglio di Stato a negare l'approvazione della variante
"__________" sono correlati alla determinazione di non tollerare le
manomissioni perpetrate nel 1992 in un’area di sicuro interesse naturalistico-ambientale,
come quella formata dai mapp. n° __________, __________, __________e
__________RF di __________.
In effetti, vista la
presenza della zona umida, menzionata nell'inventario dei siti di riproduzione
degli anfibi, e dell'ambiente circostante formato da vegetazione arborea e
canneti, il Governo, dopo essere intervenuto nel 1992 per il tramite
dell'allora Ufficio dei beni monumentali e ambientali, con ris. gov. 14
settembre 1993 richiedeva esplicitamente al Comune l'elaborazione di una
variante contemplante l'inserimento dei mapp. n° __________, __________,
__________e __________RF in zona di protezione della natura ZPN. A tale
richiesta, peraltro non contestata né dal Comune né dai proprietari dei fondi
interessati, veniva però dato seguito solo in modo parziale: nel novembre 1995,
il Legislativo di __________ ha infatti adottato la variante in contestazione,
che prevede un ampliamento della zona edificabile ZR fino al mapp. n°
__________ RF, la creazione di una zona riservata a fabbricati di servizio e
l'imposizione lungo la cantonale di una linea di arretramento di ml 4.00 per
permettere lo scorrimento del canale, deviato, in alveo naturale, mentre 4 anni
più tardi, nel maggio 1997, nell'ambito della revisione del piano del
paesaggio, ha inserito i mapp. n° __________e __________RF in zona R
"prioritaria di rivalorizzazione e gestione". Con la decisione
impugnata il Consiglio di Stato, responsabile in primo luogo della protezione
della natura e dell'ambiente, ha giustamente
inteso difendere in modo fermo l’integrità dello spazio vitale,
seriamente compromesso dagli interventi eseguiti abusivamente nel 1992, e far
uso del potere-dovere di giudicare la compatibilità del previsto azzonamento
con le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura, disponendo
in quest'ambito, contrariamente a quanto affermato dal Comune, di una base
legale chiara ed esplicita. E ciò a maggior ragione se si considera che da un
esame degli atti acquisiti
all'incarto non emerge né un
notevole cambiamento di circostanze, né la reale necessità di proporre per i mapp.
n° __________ e __________RF un azzonamento diverso da quello richiesto nel
1993.
E. 5.2 Ferma l'improponibilità della soluzione relativa ai mapp. n° __________ e __________RF, ad un'attenta analisi anche gli ulteriori contenuti della variante si palesano privi di un sufficiente interesse pubblico e non meritano quindi di venir tutelati. Infatti, secondo l'art. 40 NAPR, nel settore lungo il lato nord della cantonale valgono le seguenti prescrizioni:
a) Lungo la strada cantonale, dai mapp.i n° __________al mapp. n° __________compresi, per una profondità di m
E. 5.3 Analizzando
il contenuto della variante, non si può anzitutto non rilevare come, in un'ottica
generale, la coesistenza fra la zona "Ubicazione vincolata per fabbricati
di servizio" e la retrostante zona residenziale ZR risulti alquanto
problematica dal profilo delle utilizzazioni: infatti, secondo il Rapporto di
pianificazione, p. 3, con la zona destinata ai fabbricati di servizio
"(…)
da un lato si intende evitare che vengano realizzate abitazioni troppo vicine
alla fonte di rumore costituita dalla strada cantonale; d'altra parte si
intende creare una possibilità insediativa per magazzini e depositi di piccole
imprese, artigiani, ditte, ecc., rispondente ad una precisa necessità locale e
regionale"
. Orbene, la possibilità di insediare, accanto a costruzioni
adibite all'abitazione, i manufatti contemplati dall'art. 40 lett. d) NAPR,
nonché le attività ivi correlate,
comporterebbe
il susseguirsi di un traffico motorizzato che mal si concilia con le finalità
tipiche di una zona residenziale (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II Aufl.,
§§ 130-133 n° 4). Inoltre la forte parcellazione dell'area riservata ai
fabbricati di servizio e la sua modesta estensione (ca. ml 150.00 x ml 16.00,
dedotta la superficie dei mapp. n° __________e __________RF) non permettono né
un suo sfruttamento razionale né tanto meno la possibilità di formare verso la
cantonale un fronte sufficientemente compatto da schermare, dal profilo delle
immissioni, la retrostante zona residenziale, vista l'assenza di prescrizioni
specifiche che prevedano l'obbligo di edificare in contiguità e vista
l'altezza, contenuta, delle costruzioni ivi ammesse (ml. 6.00 al colmo). Va poi
rilevato che, possedendo tale zona finalità autonome rispetto alla contigua
zona residenziale, la variante risulta lacunosa sia in merito ai parametri
edificatori relativi all'indice di sfruttamento e d'occupazione sia in merito
ai posteggi da eseguire, che dovrebbero peraltro venir disposti come
all’allegato II del Regolamento d'applicazione alla legge sulle strade,
riducendo ulteriormente la superficie edificabile a disposizione. Infine anche
la disciplina relativa agli accessi, che comporterebbe la parziale copertura
del riale, si rivela conflittuale con i fini di carattere naturalistico
perseguiti con la variante. Per tutti questi motivi la decisione impugnata
merita dunque di venir condivisa. Da notare che, vista l'improponibilità della
soluzione prevista dalla variante per il riale, il Comune valuterà se mantenere
l'attribuzione dei mapp. n° __________e __________RF alla zona residenziale,
prevedendo una disciplina specifica per la gestione dell'elemento naturale, o
se inserire anche le due particelle in zona di protezione della natura.
E. 6 Totalmente
p
riva di fondamento risulta infine l’invocata disparità
di trattamento, per il fatto che, a detta dei signori __________, altri fondi
in situazione analoga sarebbero invece stati inclusi in zona edificabile.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria
è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la decisione impugnata, che ribadisce la
necessità di includere il fondo dei ricorrenti in zona di protezione della
natura sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente
insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte
a suffragio della decisione, riassunte nei considerandi precedenti, sono più
che valide e convincenti. Anche questa censura, al pari delle precedenti, non
merita quindi accoglimento.
Per tutti
questi motivi la decisione impugnata merita quindi di venir confermata.
Le spese, la tassa di giudizio, nonché le ripetibili seguono la
soccombenza. Poiché il Comune è intervenuto non a difesa di interessi
patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, va esente da spese
e tasse di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2000 90.1999.95 Tessin Tribunale della pianificazione 08.11.2000 90.1999.95 Ticino Tribunale della pianificazione 08.11.2000 90.1999.95
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.1999.00095 90.2000.00001 Lugano 8 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera Matea Pessina statuendo sui ricorsi
1. __________ di __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________
2. __________ e __________ __________, __________ rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ contro la risoluzione 24 novembre 1999 (n° __________) del Consiglio di Stato, che nega l'approvazione della variante del PR di __________ relativa al comparto "__________"; viste le osservazioni 1° febbraio 2000 del Comune di __________ al ricorso presentato dai signori __________ e 18 aprile 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o, in fatto: a. La località __________, situata a nord/est del nucleo di __________, è delimitata a sud dalla strada cantonale: i fondi che confinano a valle con la strada (mapp. n° __________, __________-__________, __________-__________, __________-__________) sono percorsi da un riale che raggiunge la __________ in territorio di __________o. b. In data 11 marzo 1992 l'allora Ufficio dei beni monumentali e ambientali segnalava al Municipio di __________ l'esecuzione di lavori abusivi ai mapp. n° __________e __________RF, posti fuori zona edificabile, e segnatamente: ° al mapp. n° __________RF: creazione di un accesso e di un piazzale per la sosta di autoveicoli pesanti; intubazione del corso d'acqua esistente e deviazione delle acque provenienti dalla montagna; dissodamento della vegetazione arborea; ° al mapp. n° __________RF: eliminazione della vegetazione di riva e creazione di un deposito di materiali inerti. In considerazione del fatto che al mapp. n° __________RF era situato un biotopo (zona umida) inserito nell'inventario dei siti di riproduzione degli anfibi e circondato da canneti, e che l'emissario svolgeva una funzione naturalistica importante quale elemento indispensabile per le periodiche migrazioni delle popolazioni d'anfibi, l'Ufficio rilevava inoltre che l'intubazione del corso d'acqua, la distruzione della vegetazione di riva e la posa di griglie minacciava la sopravvivenza della popolazione degli animali protetti. Il Municipio veniva quindi invitato ad intervenire con sollecitudine, ordinando il ripristino della situazione quo ante. c. Con ris. gov. 14 settembre 1993, n° __________, il Consiglio di Stato approvava la revisione generale del PR di __________, richiedendo tuttavia alcune modifiche, fra cui l'inserimento dei mapp. n° __________, __________, __________e __________RF in zona di protezione della natura ZPN (cfr. p.to n° 3.1 del disp.). d. Nelle sedute del 27 novembre 1995 e 26 maggio 1997, il Legislativo di __________ adottava alcune modifiche di PR, fra cui la revisione generale del piano del paesaggio e la variante relativa al comparto "__________", retta dall'art. 40 NAPR e contemplante: ° l'inserimento in zona residenziale ZR dei mapp. n° __________, __________e __________RFD in modo da completare il comparto edificabile; ° una linea di arretramento profonda ml 4.00 lungo la strada cantonale, dal mapp. n° __________RFD (parzialmente) al mapp. n° __________RFD, per permettere lo scorrimento del canale esistente in alveo naturale; ° l'istituzione di una zona denominata "Ubicazione vincolata per fabbricati di servizio" oltre la linea d'arretramento e per una profondità di ml 16.00 dal mapp. n° __________RFD (parzialmente) al mapp. n° __________RFD. Da notare che, secondo il nuovo piano del paesaggio, la superficie non boschiva dei mapp. n° __________e __________ RF trovava collocazione in zona R "prioritaria di rivalorizzazione e gestione". e. Salvo per la variante "__________", da evadersi in un secondo tempo (cfr. p.to 4 del disp.), con ris. gov. 7 luglio 1998, n° __________, il Governo approvava suddette varianti. f. Osservando come l'azzonamento proposto non ottemperasse quanto richiesto nel 1993, con ris. gov. 24 novembre 1999, n° __________, il Consiglio di Stato negava l'approvazione della variante "__________", in quanto contraria ai disposti in materia di protezione della natura e mirante a legalizzare gli abusi perpetrati nel 1992. La variante si sarebbe inoltre rivelata priva d'interesse pubblico, vista l'impossibilità di creare un fronte unitario lungo la cantonale. g. Avverso tale decisione il Comune di __________ e i coniugi __________i, proprietari del mapp. n° __________RF, sono insorti con atto separato davanti al TPT, postulandone l'annullamento: sottolineando anzitutto la discrepanza fra la decisione impugnata e i documenti pianificatori annessi - riportanti la menzione "approvato dal Consiglio di Stato come alla ris. gov. n° __________del 24.11.99" - e osservando poi come le norme di legge invocate non possiedano carattere imperativo, il Comune invoca in primis una violazione della propria autonomia: trattandosi infatti di una scelta di pianificazione locale, il Governo avrebbe indebitamente interferito nelle sue competenze. Inoltre la decisione, oltre a rivelarsi priva di una chiara base legale, risulterebbe sprovvista di interesse pubblico e lesiva del principio della proporzionalità. I signori __________, titolari di un servizio di autotrasporti, invocano anch'essi una lesione dell'autonomia del Comune ed una violazione del principio della parità di trattamento. Il Consiglio di Stato, in sede di risposta, postula la reiezione del gravame, mentre il Comune chiede l'accoglimento del ricorso dei signori __________. h. In data 29 maggio 2000 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale. c o n s i d e r a t o, in diritto: 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto, la legittimazione attiva del Comune e dei signori __________ è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. a) e c) LALPT). Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine. Per quanto attiene alla discrepanza fra la decisione di impugnata e i documenti pianificatori annessi, che riportano per errore la menzione "approvato dal Consiglio di Stato come alla ris. gov. n° __________del 24.11.99", va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza in materia, l ’esito effettivo di una procedura, ricorsuale o d'approvazione, dev'essere chiaramente deducibile dal dispositivo, che deve indicare se l’impugnativa è accolta o respinta. E' quanto avviene nel caso concreto: tant'è che la menzione sbagliata riportata nei piani non ha indotto in errore il Comune, che ha prontamente inoltrato ricorso. 2. L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti” . Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 ss. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 ss., in part. 55). 3. Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 ss., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 ss. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 ss. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT). 4. 4.1 La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito dell'iniziativa di __________, le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. La protezione della natura e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966: giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati ". Devono essere segnatamente protette "le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi" (art. 18 cpv. 1 bis LPN) . Secondo l'art. 18a cpv. 1 LPN, il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare alla loro esecuzione. Quanto ai biotopi d'importanza regionale e locale spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN provvedere alla loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss). La Confederazione - e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco. Direttamente protetta, ope legis, senza che vi sia spazio per la ponderazione degli interessi, è per contro, a norma dell’art. 21 LPN, la vegetazione ripuale. Ne fan parte essenzialmente i canneti, i giuncheti, le vegetazioni golenali e biocenosi forestali che crescono lungo le rive di laghi, fiumi, stagni. 4.2 La natura e il paesaggio sono parimenti protetti dalla LPT. L'art. 3 cpv. 2 LPT proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d) occorre conservare i siti naturali. Tale funzione è svolta in ambito comunale dal PR: l'art. 17 LPT prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (cpv. 1 lett. a) e così pure “i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). L’art. 28 cpv. 2 LALPT dispone alla lett. f) che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali” e, alla lett. h), “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica” . I conflitti tra i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere coordinati e composti a livello pianificatorio: il PD, di cui i Cantoni devono dotarsi ai sensi dell'art. 6 LPT, offre a questo fine la piattaforma ideale. E’ del pari possibile, ma si tratta di istituto poco frequentato dal diritto cantonale, l’adozione di piani di utilizzazione cantonale (PUC). E' finalmente nel PR, da conformarsi al PD, ai sensi dell'art. 9 LPT e, in generale, al diritto cantonale, che i biotopi degni di protezione devono trovare adeguata tutela. Lo strumento deputato è qui l'istituzione di zone di protezione giusta il cennato art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215). 5. 5.1 Nella fattispecie i motivi principali che hanno spinto il Consiglio di Stato a negare l'approvazione della variante "__________" sono correlati alla determinazione di non tollerare le manomissioni perpetrate nel 1992 in un’area di sicuro interesse naturalistico-ambientale, come quella formata dai mapp. n° __________, __________, __________e __________RF di __________. In effetti, vista la presenza della zona umida, menzionata nell'inventario dei siti di riproduzione degli anfibi, e dell'ambiente circostante formato da vegetazione arborea e canneti, il Governo, dopo essere intervenuto nel 1992 per il tramite dell'allora Ufficio dei beni monumentali e ambientali, con ris. gov. 14 settembre 1993 richiedeva esplicitamente al Comune l'elaborazione di una variante contemplante l'inserimento dei mapp. n° __________, __________, __________e __________RF in zona di protezione della natura ZPN. A tale richiesta, peraltro non contestata né dal Comune né dai proprietari dei fondi interessati, veniva però dato seguito solo in modo parziale: nel novembre 1995, il Legislativo di __________ ha infatti adottato la variante in contestazione, che prevede un ampliamento della zona edificabile ZR fino al mapp. n° __________ RF, la creazione di una zona riservata a fabbricati di servizio e l'imposizione lungo la cantonale di una linea di arretramento di ml 4.00 per permettere lo scorrimento del canale, deviato, in alveo naturale, mentre 4 anni più tardi, nel maggio 1997, nell'ambito della revisione del piano del paesaggio, ha inserito i mapp. n° __________e __________RF in zona R "prioritaria di rivalorizzazione e gestione". Con la decisione impugnata il Consiglio di Stato, responsabile in primo luogo della protezione della natura e dell'ambiente, ha giustamente inteso difendere in modo fermo l’integrità dello spazio vitale, seriamente compromesso dagli interventi eseguiti abusivamente nel 1992, e far uso del potere-dovere di giudicare la compatibilità del previsto azzonamento con le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura, disponendo in quest'ambito, contrariamente a quanto affermato dal Comune, di una base legale chiara ed esplicita. E ciò a maggior ragione se si considera che da un esame degli atti acquisiti all'incarto non emerge né un notevole cambiamento di circostanze, né la reale necessità di proporre per i mapp. n° __________ e __________RF un azzonamento diverso da quello richiesto nel 1993. 5.2 Ferma l'improponibilità della soluzione relativa ai mapp. n° __________ e __________RF, ad un'attenta analisi anche gli ulteriori contenuti della variante si palesano privi di un sufficiente interesse pubblico e non meritano quindi di venir tutelati. Infatti, secondo l'art. 40 NAPR, nel settore lungo il lato nord della cantonale valgono le seguenti prescrizioni:
a) Lungo la strada cantonale, dai mapp.i n° __________al mapp. n° __________compresi, per una profondità di m 4.00 dal bordo stradale corrispondente alla linea d'arretramento, è iscritta una servitù a favore del Comune, allo scopo di permettere lo scorrimento del canale esistente, in un alveo naturale con vegetazione ripuale spontanea di essenze indigene; la manutenzione è a carico del Comune.
b) Allo scopo di delimitare e proteggere l'alveo del canale e la vegetazione ripuale, il Comune ha la facoltà di realizzare una cinta adeguata in corrispondenza della linea d'arretramento.
c) Sui mapp.i no. __________e __________parz., per la particolare morfologia del terreno, in deroga a quanto previsto al cpv. b), vige unicamente un vincolo di mantenimento del profilo del terreno e della vegetazione, concernente la scarpata verso la strada cantonale.
d) Dal mapp. n° __________parz. al mapp. n° __________compreso, oltre la linea d'arretramento e fino ad una profondità di m 16.00 dalla stessa, sono ammessi unicamente fabbricati di servizio, autorimesse, depositi, magazzini e simili, di altezza non superiore a m 4.00 alla gronda e m 6.00 al colmo. In ogni caso all'interno di questa fascia non sono ammessi locali abitabili.
e) Di regola gli accessi dalla strada cantonale sono ammessi unicamente in corrispondenza delle frecce indicate nel piano e devono essere mantenuti al minimo indispensabile per assicurare un razionale servizio veicolare dei fondi. I proprietari interessati possono accordarsi per accessi in comune su due fondi contigui: in questo caso sono ammesse ubicazioni per gli accessi alternative a quelle indicate nel piano. 5.3 Analizzando il contenuto della variante, non si può anzitutto non rilevare come, in un'ottica generale, la coesistenza fra la zona "Ubicazione vincolata per fabbricati di servizio" e la retrostante zona residenziale ZR risulti alquanto problematica dal profilo delle utilizzazioni: infatti, secondo il Rapporto di pianificazione, p. 3, con la zona destinata ai fabbricati di servizio "(…) da un lato si intende evitare che vengano realizzate abitazioni troppo vicine alla fonte di rumore costituita dalla strada cantonale; d'altra parte si intende creare una possibilità insediativa per magazzini e depositi di piccole imprese, artigiani, ditte, ecc., rispondente ad una precisa necessità locale e regionale" . Orbene, la possibilità di insediare, accanto a costruzioni adibite all'abitazione, i manufatti contemplati dall'art. 40 lett. d) NAPR, nonché le attività ivi correlate, comporterebbe il susseguirsi di un traffico motorizzato che mal si concilia con le finalità tipiche di una zona residenziale (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II Aufl., §§ 130-133 n° 4). Inoltre la forte parcellazione dell'area riservata ai fabbricati di servizio e la sua modesta estensione (ca. ml 150.00 x ml 16.00, dedotta la superficie dei mapp. n° __________e __________RF) non permettono né un suo sfruttamento razionale né tanto meno la possibilità di formare verso la cantonale un fronte sufficientemente compatto da schermare, dal profilo delle immissioni, la retrostante zona residenziale, vista l'assenza di prescrizioni specifiche che prevedano l'obbligo di edificare in contiguità e vista l'altezza, contenuta, delle costruzioni ivi ammesse (ml. 6.00 al colmo). Va poi rilevato che, possedendo tale zona finalità autonome rispetto alla contigua zona residenziale, la variante risulta lacunosa sia in merito ai parametri edificatori relativi all'indice di sfruttamento e d'occupazione sia in merito ai posteggi da eseguire, che dovrebbero peraltro venir disposti come all’allegato II del Regolamento d'applicazione alla legge sulle strade, riducendo ulteriormente la superficie edificabile a disposizione. Infine anche la disciplina relativa agli accessi, che comporterebbe la parziale copertura del riale, si rivela conflittuale con i fini di carattere naturalistico perseguiti con la variante. Per tutti questi motivi la decisione impugnata merita dunque di venir condivisa. Da notare che, vista l'improponibilità della soluzione prevista dalla variante per il riale, il Comune valuterà se mantenere l'attribuzione dei mapp. n° __________e __________RF alla zona residenziale, prevedendo una disciplina specifica per la gestione dell'elemento naturale, o se inserire anche le due particelle in zona di protezione della natura. 6. Totalmente p riva di fondamento risulta infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che, a detta dei signori __________, altri fondi in situazione analoga sarebbero invece stati inclusi in zona edificabile. A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni). Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame. A questo Tribunale non risulta infatti che la decisione impugnata, che ribadisce la necessità di includere il fondo dei ricorrenti in zona di protezione della natura sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della decisione, riassunte nei considerandi precedenti, sono più che valide e convincenti. Anche questa censura, al pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento. Per tutti questi motivi la decisione impugnata merita quindi di venir confermata. Le spese, la tassa di giudizio, nonché le ripetibili seguono la soccombenza. Poiché il Comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, va esente da spese e tasse di giustizia. Per questi motivi, visti gli articoli applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti .
2. Le spese e la tassa di giudizio vengono poste a carico dei signori __________ in solido nella misura di fr. 600.-- (seicento). Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: - __________ . __________ __________, __________ - __________. __________ __________, __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario