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90.1999.14

Ticino · 2010-03-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3.    Intimazione a: -; - Municipio di __________, ____________________; - Divisione della pianificazione territoriale, _____ _. _______ __, ____ _________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ___________. Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           La segretaria

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Tessin Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (publiziert) 90.1999.14 Tessin Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (publié) 90.1999.14 Ticino Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (pubblicato) 90.1999.14

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1999.14 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dei giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso del 30 gennaio 1999 di __________ __________ __________ contro la decisione 22 dicembre 1998 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; viste le risposte:

-    17 giugno 1999 del municipio di __________;

-    6 luglio 1999 della divisione della pianificazione territoriale; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 28 aprile 1997 il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; l'edificio n. __________, costituito da un corpo principale (sub A) e da una sporgenza (sub 1) e situato al mapp. n. __________, è stato classificato nella categoria "rilevato 4"; che il 22 dicembre 1998 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto confermando la valutazione operata dall'autorità comunale; nella tabella delle valutazioni il Governo ha tuttavia disgiunto i due corpi menzionati al considerando precedente ed ha attribuito loro due numeri progressivi differenti: n. __________ all'edificio n. __________A e n. __________ al corpo n. __________-__________; che il 30 gennaio 1999 __________ __________, proprietario in ragione di 1/3 del fondo in rassegna, ha interposto ricorso contro il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di ripristinare la numerazione proposta dal comune di __________; che il municipio di __________ ha proposto l'accoglimento del ricorso, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne ha chiesto la reiezione, per quanto ricevibile; che il 21 settembre 1999 ha avuto luogo un'udienza, delle cui risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Considerato, in diritto che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT); che giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici che dimostrino un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato; che il ricorrente deve pertanto essere portatore di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata e, di conseguenza, all'ottenimento di un giudizio più favorevole; che nel caso concreto la domanda formulata dall'insorgente è unicamente volta ad un cambiamento di dicitura, in quanto, a suo dire, l'abitazione principale ed il corpo sporgente costituirebbero un unico corpo architettonico; che egli non ha invece sollevato alcuna obiezione in merito alla classificazione decisa dal consiglio comunale e confermata dal Consiglio di Stato; che l'operato del Governo non ha toccato né modificato in alcun modo i diritti del ricorrente e le sue possibilità di disporre dell'edificio e del corpo sporgente; che pertanto egli non può prevalersi di un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 43 PAmm; che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che in ogni caso l'impugnativa avrebbe dovuto essere respinta anche nel merito; infatti dalle fotografie in atti risulta che il corpo n. __________-__________ si differenzia chiaramente dall'abitazione principale dal profilo delle volumetrie; che pertanto a giusta ragione il Consiglio di Stato ha precisato la situazione suddividendo nella tabella delle valutazioni i due oggetti; in tale modo regna solo maggiore chiarezza; che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3.    Intimazione a: -; - Municipio di __________, ____________________; - Divisione della pianificazione territoriale, _____ _. _______ __, ____ _________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ___________. Per il Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           La segretaria