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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-05-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995). In concreto, la legittimazione attiva del Consorzio e della Società Unione tiratori della Fraccia, già insorti in prima sede, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT). Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

E. 2.1 Tema centrale della

presente vertenza è alla questione a sapere se, in caso di soccombenza nell’ambito

di un ricorso presentato al Consiglio di Stato in materia pianificatoria, il

Comune soccombente possa venir condannato a rifondere alla parte vincente

un’indennità a titolo di ripetibili.

A tal proposito occorre

rilevare che, giusta l’art. 31 LPAmm concernente le spese ripetibili, il

Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di

ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla

controparte. Corollario dei principi di equità e di responsabilità per il danno

illecitamente cagionato a terzi, l’assegnazione di ripetibili persegue lo scopo

di evitare che un riserbo eccessivo nella concessione di indennità alla parte

vincente possa causare immeritati ed eccessivi aggravi a carico di chi,

giustificatamente, si è valso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa.

Pertanto l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente

al pagamento di un’indennità a titolo di ripetibili, la cui mancata

assegnazione configura una violazione del diritto (Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, ad art. 31, n° 1).

Secondo la giurisprudenza

in materia, “soccombente” è la parte o il soggetto del rapporto processuale che

ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente

illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al

ricorso. Alla soccombenza è equiparata anche al cessazione della materia del

contendere per avere l’amministrazione annullato o modificato l’atto impugnato nel

senso richiesto dal ricorrente, in particolare in applicazione dell’art. 50

LPAmm (acquiescenza), come pure il ritiro del gravame, o comunque

l’assoggettamento espresso o implicito alla decisione impugnata, da parte

dell’insorgente (desistenza).

L’ente pubblico - in

quanto parte di un procedimento ricorsuale - può essere condannato al pagamento

di un’indennità alla parte vincente. Come nell’ambito del prelievo delle spese

di giudizio, anche nell’ambito dell’assegnazione delle ripetibili occorre

tuttavia debitamente considerare le particolarità della sua comparsa in causa:

infatti l’ente pubblico di solito non partecipa al procedimento amministrativo

alla stesso titolo delle altre parti, poiché di regola tale qualità gli deriva

dalla sua funzione di autorità decidente che ha esercitato nell’istanza

precedente.

In quest’ordine di idee,

la condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di un’indennità alla

parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite

quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il

fatto che l’ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non

quale vera e propria controparte, non permette di esimerlo dall’obbligo di

risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto. Diversa è invece

la situazione nei casi in cui l’ente pubblico ha partecipato al procedimento

ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente unitamente a

quest’ultime: in codesti casi, le particolarità della partecipazione dell’ente

pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili

esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo

(RDAT 19/I-1993).

E. 2.2 Nel caso concreto,

soccombente è il Comune di Tenero-Contra: il Consiglio di Stato ha infatti

accolto integralmente la richiesta dei ricorrenti, tendente ad ottenere

l’annullamento dell’art. 18 cpv. 3 NAPR, condividendo pienamente gli argomenti

contenuti nei ricorsi. Secondo il Governo infatti:

“Dai rilevamenti

dell’Ufficio prevenzione rumori risulta che esso supera il valore limite

d’immissione, ma non il valore d’allarme, ed ha una correzione del livello K =

20.8 (1996). Non sono pertanto necessari provvedimenti d’isolamento acustico

su edifici esistenti e l’autorità esecutiva può accordare delle

facilitazioni in materia di risanamento”

(cfr. p.to 4.3, p. 24, della

ris. gov. impugnata)

.

Il Consiglio di Stato, facendo poi proprie le

osservazioni dell’Ufficio degli affari militari, osservava:

“(...)

l’abbandono dell’attività del poligono di tiro di __________ -__________ potrà

avvenire unicamente al momento che il Comune potrà disporre di uno stand

sostitutivo, garantendo così i suoi obblighi derivanti dalla __________ e

__________.; il termine indicato del 31.12.1999 non sembra realistico

in quanto attualmente non vi sono soluzioni realizzabili entro tale data; in

particolare lo stand regionale per il __________ previsto a __________ (scheda

13.3 del piano direttore, dato acquisito) non potrà essere realizzato entro la

fine del 1999”.

Alla luce di queste

circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata, il Comune di Tenero-Contra,

che ha partecipato alla lite quale unico antagonista delle parti che hanno

avuto successo, soggiace indubbiamente all’obbligo di corrispondere delle ripetibili

al Consorzio ed alla Società __________ __________ della __________, ai quali

si è a torto opposto. Non risultano in questo ambito di rilievo i motivi

addotti dal Comune per esimersi dall’obbligo di risarcire i ricorrenti: l’art.

31 LPAmm fa infatti dipendere, senza eccezioni, l’assegnazione delle ripetibili

dalla qualità di parte al procedimento (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art.

15, n° 1), qualità che può pervenire, come in casu, anche a degli enti

pubblici. Sempre per questo motivo anche l’argomento secondo cui sarebbe

illogico condannare una parte a corrispondere delle ripetibili ad un ente di

cui è membro non merita di venir condivisa: tant’è vero che il Comune, in

qualità di membro del Consorzio, non si è astenuto dall’inoltrare ricorso

contro una disposizione del PR da lui stesso adottato.

Ma anche le riserve

avanzate dal Consiglio di Stato circa l’opportunità di assegnare ripetibili in

prima istanza non trovano valido aggancio nel sistema procedurale della LPAmm e

della LALPT. Infatti l’art. 35 cpv. 1 LALPT attribuisce al Consiglio di Stato

la competenza di evadere i ricorsi contro i contenuti del PR, e ciò

indipendentemente dal fatto che tale procedura possa anche venir considerata

come un momento partecipativo al processo pianificatorio. Inoltre secondo il

sistema della LPAmm, le norme generali di procedura (art.li 8-42 LPAmm), fra

cui quella relativa all’assegnazioni di ripetibili, valgono anche nell’ambito

dell’evasione dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato, e ciò a prescindere

dal fatto che il suo ruolo presenti delle particolarità rispetto a quello di un

tribunale (cfr. sulla problematica: Borghi/Corti, op. cit., ad art. 55 LPAmm,

n° 1 ss.).

Per tutti questi motivi il

ricorso è dunque accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato affinché si

pronunci sulle ripetibili da assegnare al Consorzio e alla Società __________

__________ della __________.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie

dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 21.05.1999 90.1998.76 Tessin Tribunale della pianificazione 21.05.1999 90.1998.76 Ticino Tribunale della pianificazione 21.05.1999 90.1998.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.98.00076 Lugano 21 maggio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera __________ __________ statuendo sul ricorso del __________ marzo 1998 di 1. __________ __________. per lo __________ di __________ a __________, __________, 2. __________ __________ __________ della __________, __________, 1.,2. avv. __________. __________, __________ __________, contro la risoluzione __________ febbraio 1998 (n° __________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del PR di __________ -__________; viste le osservazioni 15 maggio 1998 del Municipio di __________ -__________ e 10 luglio 1998 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; r i t e n u t o, in fatto a. Il __________ __________ per lo __________ di __________ a __________ (in seguito: __________), formato dai Comuni di __________, __________ __________ /__________, __________, __________ e __________ -__________, è proprietario dal 1950 del __________ di __________ situato nel Comune di __________ -__________ in località __________ di __________. b. Il 22 aprile 1996 il Consiglio comunale di __________ -__________ ha approvato la revisione totale del PR: considerati i seri problemi posti dall'infrastruttura all'edificabilità di un ampio comparto posto a monte del nucleo di __________ di __________ e visto il progetto pendente presso le Autorità cantonali concernente la messa fuori esercizio dell'impianto e la ricerca di soluzioni alternative a livello regionale, all'art. 18 cpv. 3 NAPR veniva decretata la chiusura del poligono entro il 31.12.1999. c. Avverso tale disposizione sono insorti davanti al Consiglio di Stato, con atto separato ma patrocinati dallo stesso legale, il Consorzio e la Società __________ __________ della __________, postulandone l’annullamento: lamentando in ordine delle carenze procedurali (art. 4 LPT), essi censuravano nel merito una crassa violazione delle competenze e dei principi sanciti dalla Legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare (LM) e dall’Ordinanza sul __________ __________ dal __________ (__________.), l’insostenibilità del provvedimento alla luce dei risanamenti effettuati e delle facilitazioni accordabili in base all’OIF, ed infine l’arbitrarietà della data di chiusura stabilita. Il Municipio in sede di risposta chiedeva la reiezione dei gravami. d. Con ris. gov. 4 febbraio 1998 (n° 508) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione totale del PR di __________ -__________, accogliendo nel merito i ricorsi: stralciata la norma, il Comune veniva invitato a completare gli atti di PR con l’inserimento dell’infrastruttura, tramite l’elaborazione di una variante. e. Visto l'esito favorevole del ricorso, il Consorzio e la Società __________ __________ della __________ insorgono ora con atto congiunto davanti al TPT, lamentando la mancata assegnazione da parte del Governo delle ripetibili. f. Nelle sue osservazioni il Municipio di __________ -__________ osteggia recisamente la richiesta, opponendosi in generale all’assegnazione di ripetibili fra enti pubblici e ritenendo in concreto fuori luogo l’indennizzo di un Consorzio di cui fa parte. Il Consiglio di Stato si rimette invece al giudizio del Tribunale, sottolineando come l'evasione dei gravami nell’ambito della procedura di approvazione dei PR possa venir considerata come un momento partecipativo al processo pianificatorio e come il suo ruolo quale autorità di ricorso non possa venir completamente equiparato a quello di un organo giudiziario. c o n s i d e r a t o in diritto 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995). In concreto, la legittimazione attiva del Consorzio e della Società Unione tiratori della Fraccia, già insorti in prima sede, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT). Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine. 2. 2.1 Tema centrale della presente vertenza è alla questione a sapere se, in caso di soccombenza nell’ambito di un ricorso presentato al Consiglio di Stato in materia pianificatoria, il Comune soccombente possa venir condannato a rifondere alla parte vincente un’indennità a titolo di ripetibili. A tal proposito occorre rilevare che, giusta l’art. 31 LPAmm concernente le spese ripetibili, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte. Corollario dei principi di equità e di responsabilità per il danno illecitamente cagionato a terzi, l’assegnazione di ripetibili persegue lo scopo di evitare che un riserbo eccessivo nella concessione di indennità alla parte vincente possa causare immeritati ed eccessivi aggravi a carico di chi, giustificatamente, si è valso dei mezzi offerti dalla giustizia amministrativa. Pertanto l’autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità a titolo di ripetibili, la cui mancata assegnazione configura una violazione del diritto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, ad art. 31, n° 1). Secondo la giurisprudenza in materia, “soccombente” è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso. Alla soccombenza è equiparata anche al cessazione della materia del contendere per avere l’amministrazione annullato o modificato l’atto impugnato nel senso richiesto dal ricorrente, in particolare in applicazione dell’art. 50 LPAmm (acquiescenza), come pure il ritiro del gravame, o comunque l’assoggettamento espresso o implicito alla decisione impugnata, da parte dell’insorgente (desistenza). L’ente pubblico - in quanto parte di un procedimento ricorsuale - può essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte vincente. Come nell’ambito del prelievo delle spese di giudizio, anche nell’ambito dell’assegnazione delle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della sua comparsa in causa: infatti l’ente pubblico di solito non partecipa al procedimento amministrativo alla stesso titolo delle altre parti, poiché di regola tale qualità gli deriva dalla sua funzione di autorità decidente che ha esercitato nell’istanza precedente. In quest’ordine di idee, la condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di un’indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l’ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria controparte, non permette di esimerlo dall’obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto. Diversa è invece la situazione nei casi in cui l’ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente unitamente a quest’ultime: in codesti casi, le particolarità della partecipazione dell’ente pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo (RDAT 19/I-1993). 2.2 Nel caso concreto, soccombente è il Comune di Tenero-Contra: il Consiglio di Stato ha infatti accolto integralmente la richiesta dei ricorrenti, tendente ad ottenere l’annullamento dell’art. 18 cpv. 3 NAPR, condividendo pienamente gli argomenti contenuti nei ricorsi. Secondo il Governo infatti: “Dai rilevamenti dell’Ufficio prevenzione rumori risulta che esso supera il valore limite d’immissione, ma non il valore d’allarme, ed ha una correzione del livello K = 20.8 (1996). Non sono pertanto necessari provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti e l’autorità esecutiva può accordare delle facilitazioni in materia di risanamento” (cfr. p.to 4.3, p. 24, della ris. gov. impugnata) . Il Consiglio di Stato, facendo poi proprie le osservazioni dell’Ufficio degli affari militari, osservava: “(...) l’abbandono dell’attività del poligono di tiro di __________ -__________ potrà avvenire unicamente al momento che il Comune potrà disporre di uno stand sostitutivo, garantendo così i suoi obblighi derivanti dalla __________ e __________.; il termine indicato del 31.12.1999 non sembra realistico in quanto attualmente non vi sono soluzioni realizzabili entro tale data; in particolare lo stand regionale per il __________ previsto a __________ (scheda 13.3 del piano direttore, dato acquisito) non potrà essere realizzato entro la fine del 1999”. Alla luce di queste circostanze e della giurisprudenza sopra ricordata, il Comune di Tenero-Contra, che ha partecipato alla lite quale unico antagonista delle parti che hanno avuto successo, soggiace indubbiamente all’obbligo di corrispondere delle ripetibili al Consorzio ed alla Società __________ __________ della __________, ai quali si è a torto opposto. Non risultano in questo ambito di rilievo i motivi addotti dal Comune per esimersi dall’obbligo di risarcire i ricorrenti: l’art. 31 LPAmm fa infatti dipendere, senza eccezioni, l’assegnazione delle ripetibili dalla qualità di parte al procedimento (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 15, n° 1), qualità che può pervenire, come in casu, anche a degli enti pubblici. Sempre per questo motivo anche l’argomento secondo cui sarebbe illogico condannare una parte a corrispondere delle ripetibili ad un ente di cui è membro non merita di venir condivisa: tant’è vero che il Comune, in qualità di membro del Consorzio, non si è astenuto dall’inoltrare ricorso contro una disposizione del PR da lui stesso adottato. Ma anche le riserve avanzate dal Consiglio di Stato circa l’opportunità di assegnare ripetibili in prima istanza non trovano valido aggancio nel sistema procedurale della LPAmm e della LALPT. Infatti l’art. 35 cpv. 1 LALPT attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di evadere i ricorsi contro i contenuti del PR, e ciò indipendentemente dal fatto che tale procedura possa anche venir considerata come un momento partecipativo al processo pianificatorio. Inoltre secondo il sistema della LPAmm, le norme generali di procedura (art.li 8-42 LPAmm), fra cui quella relativa all’assegnazioni di ripetibili, valgono anche nell’ambito dell’evasione dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato, e ciò a prescindere dal fatto che il suo ruolo presenti delle particolarità rispetto a quello di un tribunale (cfr. sulla problematica: Borghi/Corti, op. cit., ad art. 55 LPAmm, n° 1 ss.). Per tutti questi motivi il ricorso è dunque accolto e gli atti ritornati al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle ripetibili da assegnare al Consorzio e alla Società __________ __________ della __________. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto .

2.   Non si prelevano spese né tasse di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:                   - avv. __________. __________, __________

- Municipio di __________ -__________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                       Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario