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Ticino · 2010-03-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").

2.2. D

al punto di vista del diritto federale l'art. 39

OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali

l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili,

il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in

precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv.

2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2. I Cantoni possono

autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di

edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici

formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione

nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del

paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura

degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale

contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei

paesaggi e degli edifici.

3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo

possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione

anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un

edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare

restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione

dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal

cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici

e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art.

24 lett. b LPT)."

Non è

lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non

edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni

eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto,

correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un

edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal

menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in

esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da

mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di

protezione e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto

per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24

LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi

ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di

protezione sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3.

Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli

edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata

affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è

volta ad a

ssicurare la gestione e la protezione

del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la

valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle

zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del

paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella

versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso

modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la

delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.

capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il

territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati

dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei

2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali,

ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una

messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della

legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le

aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La

scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni

(cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi

devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di

protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come

il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le

aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona

edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione

del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali

elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture

e i servizi esistenti.

Sulla

scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

·

decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della

scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di

tutti gli interessi in gioco;

·

decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;

·

indicano gli edifici che vanno mantenuti a

scopo agricolo;

·

definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la

protezione del paesaggio;

·

definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.

La

scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere

effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio

protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta

sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non

può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei

paesaggi protetti.

Com'è a

più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito

dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio

federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza,

un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato,

segnatamente cifra 3).

L'inventario

serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della

situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso

permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione

e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle

direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli

edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono

difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere

(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale

"Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla

catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia,

far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi,

potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e

quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi,

siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso

l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle

costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del

paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone

di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5,

capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale").

L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta,

pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al

cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come

protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra

2.453.1). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello

sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione

di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla

categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando

2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:

·

il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo

sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi;

·

l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento

irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento

d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed

edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione

federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte.

2.4.

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene

allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano

regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono

suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici

meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è

costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti

del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente

valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro

peculiarità paesaggistico - ambientali;

c)   edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale

di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2. Edifici

diroccati non ricostruibili:

edifici

diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione

in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di

conservazione;

3. Edifici

rustici già trasformati:

edifici

rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione

ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4. Altri

edifici rilevati:

Tutti

gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni

agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa

categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito

a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5. In

campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una

istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato

(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno

potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma

anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità

incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità

loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro

compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque,

semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve

rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella

ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi

ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare

l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi

pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,

rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di

livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche

l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia

stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi

richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il

potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

E. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di __________ ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria "rilevato 4", ossia tra quegli edifici non rustici oppure originariamente rustici, che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. Approvando la variante il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione in "trasformato 3" (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4, pag. 5), che corrisponde agli edifici rustici già trasformati. Il ricorrente contesta tale assunto. Vantandone i pregi architettonici ed il perfetto inserimento nel paesaggio, egli invoca una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto, a suo dire, tutti i rustici siti nella zona interessata avrebbero concretamente la possibilità di ospitare proprietari nei periodi di vacanza. 3.2. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. La categoria degli edifici "meritevoli 1a" racchiude quelle costruzioni tradizionali tipiche dell'economia rurale che per ragioni architettoniche, storiche o semplicemente paesaggistiche, meritano di essere conservate, per cui si rende indispensabile un adeguamento (ancorché limitato) della loro sostanza edilizia ed il loro cambiamento di destinazione in residenze. Non possono far parte di questa categoria edifici come quello in esame, che già hanno subito delle trasformazioni sostanziali e che sono già adibiti ad altri usi. In tal caso la classificazione non può essere che la categoria "trasformato 3", se si tratta di ex rustici riattati che hanno mantenuto le loro caratteristiche tradizionali, come nella fattispecie, oppure la generica categoria "rilevato 4", che racchiude tutti gli altri casi possibili. In siffatte circostanze la valutazione operata dal Consiglio di Stato è sicuramente corretta e merita di essere confermata. Priva di fondamento è infine l'invocata disparità di trattamento. La generica censura non è nemmeno stata resa verosimile. 3.3. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: - __________ __________ __________, ____________________; - Municipio di __________; - Divisione della pianificazione territoriale, ____ _. _________ __,____ ____________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ____________. Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                       La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (publiziert) 90.1998.128 Tessin Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (publié) 90.1998.128 Ticino Tribunale della pianificazione 09.03.2010 (pubblicato) 90.1998.128

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1998.128 Lugano In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso del 9 luglio 1998 di __________ __________ __________, __________ __________ Contro la decisione 10 giugno 1998 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; viste le risposte:

-    4 settembre 1998 della divisione della pianificazione territoriale;

-    7 ottobre 1998 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 24 giugno 1997 il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio n. __________, situato al mapp. n. __________, è stato classificato nella categoria "rilevato 4". B.   Il 6 giugno 1996 __________ __________ __________, proprietario dell'edificio in rassegna, è insorto contro la deliberazione dell'autorità comunale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di classificarlo nella categoria degli edifici meritevoli di conservazione. C.   Il 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha modificato la valutazione del comune in "trasformato 3", respingendo il ricorso di __________ __________ __________. D.   Con gravame 9 luglio 1998 il proprietario ha impugnato il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, ribadendo la propria domanda. Il municipio di __________ e la divisione della pianificazione territoriale hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa. E. Il 4 marzo ha avuto luogo un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2.   2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti"). 2.2. D al punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione: "2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:

a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;

d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata;

f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)." Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione. 2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad a ssicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento"). Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale"). Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti. Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni: · decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco; · decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere; · indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo; · definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio; · definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici. La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti. Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3). L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b). Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra 2.453.1). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra 2.464.1, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi: · il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi; · l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio; · nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte. 2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Edifici meritevoli di conservazione:

a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione

- che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico - ambientali;

c)   edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2. Edifici diroccati non ricostruibili: edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;

3. Edifici rustici già trasformati: edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4. Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di __________ ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria "rilevato 4", ossia tra quegli edifici non rustici oppure originariamente rustici, che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. Approvando la variante il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione in "trasformato 3" (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4, pag. 5), che corrisponde agli edifici rustici già trasformati. Il ricorrente contesta tale assunto. Vantandone i pregi architettonici ed il perfetto inserimento nel paesaggio, egli invoca una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto, a suo dire, tutti i rustici siti nella zona interessata avrebbero concretamente la possibilità di ospitare proprietari nei periodi di vacanza. 3.2. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. La categoria degli edifici "meritevoli 1a" racchiude quelle costruzioni tradizionali tipiche dell'economia rurale che per ragioni architettoniche, storiche o semplicemente paesaggistiche, meritano di essere conservate, per cui si rende indispensabile un adeguamento (ancorché limitato) della loro sostanza edilizia ed il loro cambiamento di destinazione in residenze. Non possono far parte di questa categoria edifici come quello in esame, che già hanno subito delle trasformazioni sostanziali e che sono già adibiti ad altri usi. In tal caso la classificazione non può essere che la categoria "trasformato 3", se si tratta di ex rustici riattati che hanno mantenuto le loro caratteristiche tradizionali, come nella fattispecie, oppure la generica categoria "rilevato 4", che racchiude tutti gli altri casi possibili. In siffatte circostanze la valutazione operata dal Consiglio di Stato è sicuramente corretta e merita di essere confermata. Priva di fondamento è infine l'invocata disparità di trattamento. La generica censura non è nemmeno stata resa verosimile. 3.3. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: - __________ __________ __________, ____________________; - Municipio di __________; - Divisione della pianificazione territoriale, ____ _. _________ __,____ ____________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ____________. Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                       La segretaria