Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Giusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune. Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Non v’è dubbio che il ricorrente, proprietario di un fondo assoggettato alla zona di pianificazione, adempie i requisiti surriferiti e possiede la potestà ricorsuale. Il ricorso rispetta i termini legali ed é dunque ricevibile.
E. 2 Secondo l’art. 27
cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può
stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui
interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione
dell’utilizzazione”.
Sempre per comprensori
esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di
pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari
relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani
mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione
è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal
Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di
pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del
territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto cantonale
riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è
vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la
precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli
obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese
a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della
domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la
pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di
protezione ambientale.
La zona di pianificazione
entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato
il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio
di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.
In sintesi, la zona di
pianificazione è un provvedimento provvisionale, volto a evitare che la
pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da
un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello
di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano
eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli
nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2
LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
E. 3 La zona di
pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per
fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi
incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il
corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare
che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo
pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di
giudizio per sindacare la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli
art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no.
45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid. 4a). La zona di
pianificazione può essere annullata “solo se gli intendimenti che ne
costituiscono il substrato violano chiaramente il diritto o sono privi di senso
e scopo.” Non è possibile vagliare se le disposizioni della pianificazione in
fieri “contrastano con l’art. 22ter e 31 CF. L’esame della loro
costituzionalità deve dunque avvenire unicamente in base all’art. 4 CF.”
Ma la zona di
pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un
provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo
pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua
durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di
pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni
pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano
l’azione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la
limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è
compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base
legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di
proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa
della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se
equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2).
Nel procedere a questa
verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si
terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79
consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT
garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può
estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea,
all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati
(DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità
del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.
Solo importa in questo
contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la
piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito,
della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
E. 4 Nella fattispecie in esame, la zona di pianificazione è criticata per diversi motivi. L’insorgente rileva in primo luogo che la citata concessione aeroportuale per lo scalo di __________ -__________, rilasciata nel settembre del 1996, non prevede restrizioni particolari all’indirizzo del suo fondo, per cui non vede la necessità di introdurre una misura di salvaguardia della pianificazione supplementare. Fa inoltre notare che già a partire dal 1989 sono state adottate numerose misure di questo genere, che all’atto pratico hanno sempre impedito l’edificazione del fondo, senza che tuttavia si giungesse mai ad una concretizzazione dei progetti tutelati da queste misure.
E. 5 A sostegno
dell’adozione della ZP il Consiglio di Stato ha invece citato la necessità di
coordinare lo sviluppo territoriale della fascia considerata con il consolidamento
di alcuni importati progetti di ordine superiore, ed in particolare la
concessione federale dell’aeroporto di __________ -__________, contestata
giudizialmente innanzi al TF. Vale la pena di esaminare più in dettaglio se e
in quale misura questo fattore é suscettibile di modificare il futuro assetto
pianificatorio della zona __________ -__________i. a tal punto da richiedere
l’imposizione di una ZP.
6. Concessione aeroportuale
Le vicende che hanno
portato al rilascio della concessione federale dell’aeroporto di __________
sono note alle parti e all’opinione pubblica (non fosse altro per la larga
copertura data dai mass-media in tutti questi anni); questo Tribunale non
ritiene pertanto necessario dilungarsi nel riepilogo di tutti i particolari.
Si ricorda unicamente che, in seguito al forte sviluppo del traffico di linea
degli ultimi 15 anni, nel gennaio del 1993 la città di Lugano, gestore della
struttura aeroportuale, ha presentato al DFTCE una domanda formale di
concessione ai sensi della Legge sulla navigazione aerea (LNA) e delle relative
ordinanze di applicazione. La concessione è stata rilasciata il 16.9.1996, ed è
entrata immediatamente in vigore, dal momento che ai numerosi ricorsi
interposti al Tribunale federale contro la stessa (fra i quali quello del
Comune di __________) non è stato concesso effetto sospensivo.
Tra gli atti più importati
necessari al rilascio della concessione figura l’allestimento di un catasto dei
rumori, che può avere rilevanti conseguenze sulla pianificazione delle aree
limitrofe all’aeroporto. L’art. 42 OSIA stabilisce infatti che, a dipendenza
dell’inquinamento fonico registrato, attorno all’aeroporto vengano stabilite
delle zone di rumore di tipo “A”, “B” e “C”. Nella prima, quella sottoposta a
maggiori immissioni, l’ordinamento federale proibisce l’insediamento di
attività residenziali, commerciali o industriali di ogni genere, ammettendo
unicamente attività agricole, militari o quelle direttamente legate
all’esercizio aeroportuale medesimo (hangar, ecc..). Anche le zone “B” e “C”,
che pur possono essere destinate a scopi abitativi o commerciali-industriali,
comportano certe limitazioni all’attività edilizia derivanti dall’adozione
obbligatoria di misure di protezione fonica.
Il comparto “__________
-__________ ”, che risulta a diretto contatto con la parte nord dell’aeroporto,
è interessato per un breve tratto (ca. 350 metri di lunghezza per 50 di
profondità) dalla zona di rumore “A”; tratto che nondimeno la pianificazione
comunale considera inserito in zona industriale (cfr. la zona disegnata con
doppio tratteggio orizzontale e verticale sulla planimetria allegata al ricorso
del Comune di __________). In questa fascia, comunque più ridotta di quella
colpita dal provvedimento della ZP, il contrasto tra le disposizioni del PR
(sia quello del 1985, sia quello 1995) e la concessione aeroportuale è palese.
L’insorgente fa tuttavia
notare che la zona di rumore “A” non interessa la sua particella e che la
concessione non prevede altre restrizioni al riguardo.
Ora, quanto affermato dal
ricorrente è senz’altro vero al momento; tuttavia, come ha rettamente osservato
il Consiglio di Stato, la gran parte dei ricorsi interposti al TF contro la
concessione contesta il catasto dei rumori a questa allegata e approvato dal
DFTCE; secondo questi ricorrenti (tra il quali il Comune di __________), la
reale entità dell’inquinamento fonico sarebbe superiore a quanto presentato nel
catasto dei rumori, che andrebbe pertanto modificato. Ora, ne conveniamo con il
Consiglio di Stato, questa eventualità potrebbe portare ad un’estensione delle
zone di rumore sulle aree circostanti l’aeroporto, ed ovviamente anche
nell’area di “__________ -__________ ”.
In altre parole, qualora
l’Alta corte federale dovesse accogliere i ricorsi su questo punto, non è
escluso che si debba rivedere il piano delle zone di rumore tutt’intorno
all’aeroporto di __________, con possibili modifiche dell’assetto
pianificatorio delle aree interessate dal provvedimento. Anche una semplice
correzione di alcune decine di metri della zona di rumore “A” avrebbe delle
notevoli ripercussioni sui fondi situati in prossimità dell’area
dell’aeroporto, fra i quali quello dell’insorgente, situato a non più di 60
metri dal limite della pista di decollo e atterraggio. Problematico
risulterebbe, in simile eventualità, anche il mantenimento di alcuni vincoli
urbanistici previsti dal progetto di revisione comunale del PR, quali ad
esempio, la linea di costruzione continua imposta sul fronte della strada che
fiancheggia l’aeroporto o ancora la concessione del bonus all’indice di
sfruttamento. Infine, non è da escludere una modifica del tracciato delle vie
d’accesso e di servizio alla zona.
Beninteso, l’ente di
gestione dell’aeroporto (il pratica la città di Lugano) potrebbe anche decidere
di ridurre la propria attività al fine di ricondurre le immissioni foniche, e
le relative zone di rumore, nell’estensione originaria. Al momento non è
comunque dato di sapere quale sarà l’evolvere della situazione e quali saranno
gli indirizzi seguiti dal gestore dell’aeroporto in seguito ad eventuali
modifiche della concessione.
7. Interesse pubblico
Quanto riportato al
paragrafo precedente ci ha permesso di approfondire le problematiche che
interessano il comparto di “__________ -__________ ”. Ne abbiamo dedotto che,
nella fattispecie, la zona di pianificazione è stata adottata non per
salvaguardare l’esito di una pianificazione “in fieri”, ma a seguito del
differimento della decisione approvativa relativamente alle zone di Longhera e
Canellini; il CdS ha infatti ritenuto che in queste zone la situazione
pianificatoria sia eccessivamente incerta viste le incognite d’ordine superiore
tuttora non definitivamente chiarite. In questo caso particolare, la
pianificazione futura non è tanto rappresentata dal PR versione 1995 (al
momento sospesa) quanto piuttosto da una ancora indeterminata situazione che
rischia di presentarsi qualora (e semmai) il TF accogliesse i ricorsi contro la
concessione federale dell’aeroporto, eventualità che potrebbe (non
necessariamente, ma possibilmente) comportare una correzione del progetto di PR
1995.
7.1
. L’insorgente, pur
comprendendo parzialmente i motivi che hanno portato il CdS all’istituzione di
una ZP, sottolinea che a causa del susseguirsi delle diverse misure di
salvaguardia della pianificazione, l’effettiva edificazione del suo terreno è
bloccata da quasi 10 anni.
Questa censura è
senz’altro comprensibile; va tuttavia tenuto presente che dal momento della
concezione di un progetto di grande respiro quale il __________ dei __________
del __________ (__________) e la realizzazione effettiva delle sue opere
trascorre molto tempo; altrettanto si può dire per la problematica
rappresentata dall’aeroporto di __________ -__________. L’impressionante e
incessante sviluppo del traffico aereo degli ultimi 15 anni ha in un certo modo
“superato” qualsiasi logica pianificatoria, obbligando i Comuni sui quali sorge
l’installazione (__________, __________, __________) a gestire il proprio
territorio in un quadro di grande volatilità ed incertezza. L’adozione di una
politica pianificatoria a media-lunga scadenza è stata di fatto impedita sino
al momento del rilascio della concessione (settembre 1996), ed è ancor oggi
messa seriamente in dubbio dall’esito dei ricorsi interposti contro la
concessione al Tribunale federale, come già si è detto nei paragrafi
precedenti.
Queste contingenze del
tutto particolari hanno avuto quale spiacevole conseguenza di bloccare di fatto
e (per lungo tempo, ne conveniamo con l’insorgente) l’edificazione nella zona
“__________ -__________ ”, tramite l’adozione (necessaria comunque viste le
incognite d’ordine pianificatorio) delle varie misure di salvaguardia della
pianificazione previste dalla legge.
7.2
. Resta da risolvere il
quesito fondamentale, vale a dire sapere se il CdS aveva il potere di imporre
una zona di pianificazione in attesa di una decisione pregiudiziale da parte di
un Tribunale.
Nel caso concreto il nuovo
diritto, rappresentato dal progetto di PR 1995, non è entrato in vigore, dal
momento che l’autorità governativa ne ha sospeso la decisione approvativa per i
ben noti motivi (in pratica gli stessi che sono alla base della ZP). Sino a
quel momento tornano quindi applicabili le disposizioni del PR precedente
(1985); vi è tuttavia la concreta possibilità che anche le disposizioni del PR
in vigore possano porsi in contrasto con eventuali modifiche della concessione
aeroportuale (leggi estensione della zona di rumore “A”). La zona “__________
-__________ ” è infatti interamente edificabile secondo i parametri di una zona
industriale e artigianale nel PR 1985.
Ora, la legge (art. 58
cpv. 1 LALPT) permette di stabilire zone di pianificazione se “
conflitti con
i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio
lo giustificano”.
E’ difficile, se non impossibile, riassumere in poche
righe tutti i “principi generali” della pianificazione o tutti i “problemi
particolari” che si possono presentare su un dato territorio; gli esempi citati
al cpv. 2 dell’art. 58 non sono certo esaustivi. Da un’interpretazione testuale
della frase (“
essa può essere in
particolare
stabilita...”)
si
deduce infatti che l’adozione di una ZP non deve necessariamente essere
limitata ai casi in cui i PR devono essere modificati o mancano del tutto : il
legislatore ha voluto riservare la possibilità di far uso del provvedimento di
salvaguardia della pianificazione anche quando altri (e non specificati) “
problemi
particolari relativi all’uso del territorio
” lo richiedessero.
Questo presupposto è
chiaramente adempiuto nel caso concreto, per poco che si pensi alle gravi
conseguenze che potrebbe avere un eventuale adeguamento o modifica della
concessione sulla zona “__________ -__________ ”. Si tratta di un eventualità
poi non tanto remota; nella maggior parte dei ricorsi interposti contro la
concessione viene chiesto al TF una verifica del piano delle zone di rumore
allegato all’atto di concessione. Il motivo di fondo della richiesta è unico :
a detta di questi insorgenti l’impatto fonico dell’aeroporto è stato
sottostimato del gestore dell’aeroporto, istante della concessione, per
questioni di opportunità (era importante ottenere la concessione). Le zone di
rumore presentate nel relativo piano risulterebbero quindi più ridotte di
quanto non siano in realtà.
Ora, la logica conseguenza
di un eventuale accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi da parte del TF
dovrebbe essere ben nota anche al qui ricorrente : o si riducono i voli, o le
zone di rumore vanno riviste nella loro entità ed estensione, con le relative
ripercussioni sulla pianificazione di quei comparti situati nelle vicinanze, se
non a diretto contatto, con l’aeroporto.
7.3.
Benché non menzionato
nella scheda descrittiva, l’altro motivo (comunque secondario) alla base della
sospensione dell’approvazione del PR e dell’adozione della ZP qui contestata é
costituito dalla possibile incompatibilità tra le destinazioni previste dal PR
nella zona inferiore di “__________ ” e alcune opere stradali del PTL non
ancora sufficientemente consolidate a livello progettuale. Ci si riferisce in
particolare alla strada di PR n. 5, che dovrebbe fungere da accesso nord allo
scalo aeroportuale. Il tracciato previsto (cfr. Piano del traffico e delle
attrezzature pubbliche in atti) scorre sul confine a valle della zona IN1
“__________ ”, a contatto con l’area aeroportuale, per poi superare con un
sottopassaggio il terrapieno della ferrovia __________o-__________ Tresa ed
innestarsi con una rotonda nella futura arteria di circonvallazione __________ -__________
(strada cantonale). Questo tracciato è, come detto, tuttavia solo indicativo;
sussistono infatti ancora dei problemi tecnici legati alla realizzazione della
circonvallazione __________ -__________ e alle rotonde di collegamento con le
strade di servizio locali (fra cui quella con la strada di PR n. 5). Ed é
ancora in discussione la funzione della strada di accesso da nord all’aeroporto
: strada di servizio limitata ai bisogni tecnici o strada di collegamento
aperta al pubblico in alternativa (e di pari rango) all’esistente accesso da
sud (da __________ per intenderci) ?.
Almeno per la fascia di
terreno della zona IN1 immediatamente a contatto con il sedime aeroportuale
(che comprende il f.n. __________) è quindi ancora prematuro parlare di definitivo
consolidamento dei tracciati viari; un margine di incertezza, tale da
influenzare alcune delle principali disposizioni previste dal nuovo PR (in
particolare la linea di costruzione in continuità in funzione di schermo
fonico) permane pur sempre.
8. Proporzionalità
Fondata sotto il criterio
dell’interesse pubblico, resta da esaminare se la misura pianificatoria
all’esame risulta conforme anche al principio della proporzionalità.
Mentre l'esigenza
dell'interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all'esistenza
di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità
ha per funzione di assicurare che i mezzi messi in opera siano adeguati e
necessari al suo conseguimento e d'altro lato che tra lo scopo e la limitazione
della proprietà intercorra un rapporto ragionevole, che renda accettabile
(zumutbar) il sacrificio imposto al cittadino.
Solo se prevale
sull'interesse privato l'interesse pubblico può essere ritenuto sufficiente e
legittimare la restrizione della proprietà e quindi a giustificare la lesione
dei diritti individuali del proprietario.
L'esame della
proporzionalità presuppone la ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici
e privati (DTF 113 Ia 137).
Che la zona di
pianificazione sia idonea al raggiungimento dello scopo previsto risulta con
sufficiente chiarezza dalle considerazioni precedenti; nessun altro
provvedimento di salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge (blocco
edilizio, decisione sospensiva) è d’altronde applicabile nella fattispecie. E’
tuttavia lecito chiedersi se le problematiche di ordine territoriale citate
(PTL, concessione federale) impongono l’adozione di una zona così estesa : come
detto, la zona di rumore “A” risultante dalla concessione aeroportuale copre attualmente
solo una fascia ridotta del comparto “__________ -__________ ” ed è solo questa
ristretta fascia che è interessata dal consolidamento progettuale della strada
di PR n. 5 (grossomodo 1/4 dell’intera superficie toccata dalla ZP). Nell’esame
della proporzionalità non può nemmeno essere disconosciuto il grave pregiudizio
inferto ai proprietari della zona.
Nel caso presente, stante
le incognite d’ordine superiore citate, risulta oggettivamente difficile
delimitare con esattezza una zona di pianificazione; si tratta innanzitutto di
garantire, attraverso un provvedimento a carattere temporaneo, la
pianificazione senza intoppi di programmi di ampio respiro e incidenza
territoriale quali il PTL e, soprattutto, l’aeroporto di __________, senza che
a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se la superficie
ora bloccata verrà e in quale misura effettivamente vincolata. I motivi che
hanno portato il CdS a delimitare la ZP in questione sono talmente legati a
circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche
specialistiche (calcolo delle immissioni foniche) da non consentire al
tribunale di intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare
le implicazioni, in particolare sulla funzionalità dell’insieme. Trattandosi di
un vincolo temporaneo e considerato l’importanza della pianificazione da
salvaguardare, la bilancia pende a favore dell’interesse pubblico. Qui il
giudice potrebbe difficilmente correggere l’ubicazione della zona tutelata o
ridurre la fascia di protezione, escludendone tutto o in parte un certo fondo,
correndo il rischio di consentire interventi non più o troppo difficilmente
reversibili proprio dove potrebbero poi risultare di ostacolo al seguito della
pianificazione. Se in linea di massima la zona di pianificazione regge nel suo
insieme non può poi essere messa in discussione riferitamente ad una o più
parcelle. Il provvedimento ha un carattere globale, è posto a salvaguardia di
una pianificazione che si applica a tutto un comprensorio e non può essere
condizionato dalla situazione di singole parti. Tranne se questa pone problemi
di tale entità e importanza da rendere manifestamente inaccettabile la misura
in questione, ma è un’ipotesi estrema di cui non si ravvisano in concreto i
presupposti, neppure nei casi in cui più è acuto il conflitto tra i
contrapposti interessi e importante il sacrificio chiesto. Va infine
considerato che la zona di pianificazione non blocca necessariamente ogni
iniziativa edilizia sui fondi assoggettati al vincolo, ma solo quelle che
ostacolano il processo pianificatorio. Più l’opera prospettata è marginale
rispetto alla zona di protezione e meno, verosimilmente, sarà d’intralcio e
quindi vietata. Non è però possibile accertare già in questa sede se l’opera
potrà essere autorizzata o meno.
Quanto al sacrifico
chiesto ai privati, per importante che possa essere, appare nondimeno
proporzionato all’importanza di mantenere franca da ostacoli la pianificazione
degli interventi di ordine superiore prospettati. Nella ponderazione si deve
pure qui tener conto che la zona serve a proteggere la pianificazione
dell’intero comprensorio e non può essere rimessa in forse per gli
inconvenienti che potrebbero derivarne nel singolo caso.
9. Conclusione
Alla luce delle
considerazioni sviluppate nei considerandi precedenti, va riconosciuto che la
rilevanza sul piano territoriale della concessione federale “sub judice” (e in
minor misura della strada di PR n. 5) è tale da richiedere di mantenere la
pianificazione al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero
seriamente comprometterla o comunque renderne più ardua l’applicazione. È
questa la funzione della zona di pianificazione qui avversata e che risponde
quindi a un incontestabile interesse pubblico .
Il provvedimento
pianificatorio dedotto in giudizio resiste pertanto indenne alle censure
ricorsuali di cui é stato fatto segno e merita di essere confermato in questa
sede. La sua costituzionalità non può essere messa in forse e neppure, in
generale, la sua fondatezza e idoneità. Il ricorso va quindi integralmente
respinto.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso é
respinto
.
2. Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
3. Intimazione: -
Dott. __________ __________, __________
-
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97 Tessin Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97 Ticino Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.97.00097 Lugano 16 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 25 agosto 1997 di contro la risoluzione 2 luglio 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che istituisce una zona di pianificazione cantonale nelle località “__________ -__________ ” di __________ viste le osservazioni 10 novembre 1997 del Comune di __________ e 12 novembre 1997 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a. Il PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 19 novembre 1985. La zona __________ -__________, situata nella parte bassa del Comune tra la linea ferroviaria __________o-__________ __________ e il sedime dell’aeroporto di __________, era destinata all’insediamento di attività artigianali e industriali non moleste secondo quanto prescritto all’art. 55 NAPR. b. Nella sua seduta del 24 aprile 1995 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il progetto di revisione parziale del PR, che interessa tutta la parte del territorio comunale situata a valle della cantonale __________ -__________ -__________. I terreni siti nelle località “__________ -__________ ” restano, come nel precedente PR, destinati all’insediamento di attività artigianali e industriali poco moleste (denominata ora “ zona IN1 ”). Rispetto al precedente PR sono state invece modificate alcune disposizioni minori dell’art. 55 NAPR (ad esempio le altezze massime) e introdotti alcuni vincoli particolari per l’edificazione quali le linee di costruzione contigue in funzione anti-fonica, l’obbligo di ricomposizione particellare e l’obbligo di sistemazione di accessi e posteggi (cfr. cpv. 3,5 e 6 art. 55 NAPR-versione 1997). c. Il Consiglio di Stato, constatato come la pianificazione nella zona “__________ -__________ ” sia confrontata con la messa a punto di importanti progetti di ordine superiore quali la strada di circonvallazione __________ -__________ (opera prevista nell’ambito del PTL) e, soprattutto, la procedura di rilascio della concessione federale per l’aeroporto di __________ -__________ (ricorsi pendenti innanzi al TF), ha deciso di posticipare la decisione di approvazione della zona IN1 in una fascia di territorio profonda ca. 100 metri direttamente attigua all’aeroporto (cfr. allegato n. __________alla risoluzione 9 luglio 1997). Al fine di assicurare il dovuto coordinamento, in questa fascia il Consiglio di Stato ha istituito, con procedura separata, una zona di pianificazione della durata di 3 anni. d. __________ __________ è proprietario del f.n. __________RFD di __________, situato all’interno del perimetro della ZP. Nel suo ricorso al TPT, egli osserva che la concessione aeroportuale rilasciata non prevede particolari vincoli all’edificabilità del suo fondo e che provvedimenti di salvaguardia della pianificazione sono vigenti in quella zona sin dal 1989, senza che però si sia ancora giunti ad una concretizzazione di qualsiasi progetto. Chiede pertanto lo stralcio della zona di pianificazione e l ‘approvazione del nuovo PR. e . Nelle sue osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato ha dapprima ricordato come il consolidamento di alcuni progetti d’ordine sovracomunale quali il PTL, ma soprattutto la pendente decisione del TF sui ricorsi introdotti contro la concessione federale dell’aeroporto di __________, rischiano di modificare non poco gli assetti pianificatori dell’area a diretto contatto con l’aeroporto, a dipendenza soprattutto di una possibile modifica delle zone di rumore. Questo elevato grado di incertezza, paragonabile a quello esistente durante una pianificazione in corso, non ha permesso all’autorità governativa l’approvazione della zona industriale IN1 ed ha imposto, quale diretta conseguenza, l’adozione della censurata zona di pianificazione. Osserva tuttavia che, qualora non dovessero sussistere conflitti fra l’uso del territorio ammesso in base ai documenti attualmente vincolanti (PR in vigore e concessione federale) e l’assetto pianificatorio finale prevedibile e auspicato, una licenza edilizia per il mappale __________potrebbe anche essere rilasciata. f. In data 14 gennaio 1998 ha avuto luogo l’udienzan contraddittorio. Dopo lunga discussione, nella quale le parti hanno nuovamente esposto le proprie allegazioni, queste si sono riconfermate nelle rispettive domande, rinunciando al dibattimento finale. in diritto 1. A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Giusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune. Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Non v’è dubbio che il ricorrente, proprietario di un fondo assoggettato alla zona di pianificazione, adempie i requisiti surriferiti e possiede la potestà ricorsuale. Il ricorso rispetta i termini legali ed é dunque ricevibile. 2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”. Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati. La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT). Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb). 3. La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di giudizio per sindacare la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no. 45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid. 4a). La zona di pianificazione può essere annullata “solo se gli intendimenti che ne costituiscono il substrato violano chiaramente il diritto o sono privi di senso e scopo.” Non è possibile vagliare se le disposizioni della pianificazione in fieri “contrastano con l’art. 22ter e 31 CF. L’esame della loro costituzionalità deve dunque avvenire unicamente in base all’art. 4 CF.” Ma la zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2). Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”. Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e). 4. Nella fattispecie in esame, la zona di pianificazione è criticata per diversi motivi. L’insorgente rileva in primo luogo che la citata concessione aeroportuale per lo scalo di __________ -__________, rilasciata nel settembre del 1996, non prevede restrizioni particolari all’indirizzo del suo fondo, per cui non vede la necessità di introdurre una misura di salvaguardia della pianificazione supplementare. Fa inoltre notare che già a partire dal 1989 sono state adottate numerose misure di questo genere, che all’atto pratico hanno sempre impedito l’edificazione del fondo, senza che tuttavia si giungesse mai ad una concretizzazione dei progetti tutelati da queste misure. 5. A sostegno dell’adozione della ZP il Consiglio di Stato ha invece citato la necessità di coordinare lo sviluppo territoriale della fascia considerata con il consolidamento di alcuni importati progetti di ordine superiore, ed in particolare la concessione federale dell’aeroporto di __________ -__________, contestata giudizialmente innanzi al TF. Vale la pena di esaminare più in dettaglio se e in quale misura questo fattore é suscettibile di modificare il futuro assetto pianificatorio della zona __________ -__________i. a tal punto da richiedere l’imposizione di una ZP.
6. Concessione aeroportuale Le vicende che hanno portato al rilascio della concessione federale dell’aeroporto di __________ sono note alle parti e all’opinione pubblica (non fosse altro per la larga copertura data dai mass-media in tutti questi anni); questo Tribunale non ritiene pertanto necessario dilungarsi nel riepilogo di tutti i particolari. Si ricorda unicamente che, in seguito al forte sviluppo del traffico di linea degli ultimi 15 anni, nel gennaio del 1993 la città di Lugano, gestore della struttura aeroportuale, ha presentato al DFTCE una domanda formale di concessione ai sensi della Legge sulla navigazione aerea (LNA) e delle relative ordinanze di applicazione. La concessione è stata rilasciata il 16.9.1996, ed è entrata immediatamente in vigore, dal momento che ai numerosi ricorsi interposti al Tribunale federale contro la stessa (fra i quali quello del Comune di __________) non è stato concesso effetto sospensivo. Tra gli atti più importati necessari al rilascio della concessione figura l’allestimento di un catasto dei rumori, che può avere rilevanti conseguenze sulla pianificazione delle aree limitrofe all’aeroporto. L’art. 42 OSIA stabilisce infatti che, a dipendenza dell’inquinamento fonico registrato, attorno all’aeroporto vengano stabilite delle zone di rumore di tipo “A”, “B” e “C”. Nella prima, quella sottoposta a maggiori immissioni, l’ordinamento federale proibisce l’insediamento di attività residenziali, commerciali o industriali di ogni genere, ammettendo unicamente attività agricole, militari o quelle direttamente legate all’esercizio aeroportuale medesimo (hangar, ecc..). Anche le zone “B” e “C”, che pur possono essere destinate a scopi abitativi o commerciali-industriali, comportano certe limitazioni all’attività edilizia derivanti dall’adozione obbligatoria di misure di protezione fonica. Il comparto “__________ -__________ ”, che risulta a diretto contatto con la parte nord dell’aeroporto, è interessato per un breve tratto (ca. 350 metri di lunghezza per 50 di profondità) dalla zona di rumore “A”; tratto che nondimeno la pianificazione comunale considera inserito in zona industriale (cfr. la zona disegnata con doppio tratteggio orizzontale e verticale sulla planimetria allegata al ricorso del Comune di __________). In questa fascia, comunque più ridotta di quella colpita dal provvedimento della ZP, il contrasto tra le disposizioni del PR (sia quello del 1985, sia quello 1995) e la concessione aeroportuale è palese. L’insorgente fa tuttavia notare che la zona di rumore “A” non interessa la sua particella e che la concessione non prevede altre restrizioni al riguardo. Ora, quanto affermato dal ricorrente è senz’altro vero al momento; tuttavia, come ha rettamente osservato il Consiglio di Stato, la gran parte dei ricorsi interposti al TF contro la concessione contesta il catasto dei rumori a questa allegata e approvato dal DFTCE; secondo questi ricorrenti (tra il quali il Comune di __________), la reale entità dell’inquinamento fonico sarebbe superiore a quanto presentato nel catasto dei rumori, che andrebbe pertanto modificato. Ora, ne conveniamo con il Consiglio di Stato, questa eventualità potrebbe portare ad un’estensione delle zone di rumore sulle aree circostanti l’aeroporto, ed ovviamente anche nell’area di “__________ -__________ ”. In altre parole, qualora l’Alta corte federale dovesse accogliere i ricorsi su questo punto, non è escluso che si debba rivedere il piano delle zone di rumore tutt’intorno all’aeroporto di __________, con possibili modifiche dell’assetto pianificatorio delle aree interessate dal provvedimento. Anche una semplice correzione di alcune decine di metri della zona di rumore “A” avrebbe delle notevoli ripercussioni sui fondi situati in prossimità dell’area dell’aeroporto, fra i quali quello dell’insorgente, situato a non più di 60 metri dal limite della pista di decollo e atterraggio. Problematico risulterebbe, in simile eventualità, anche il mantenimento di alcuni vincoli urbanistici previsti dal progetto di revisione comunale del PR, quali ad esempio, la linea di costruzione continua imposta sul fronte della strada che fiancheggia l’aeroporto o ancora la concessione del bonus all’indice di sfruttamento. Infine, non è da escludere una modifica del tracciato delle vie d’accesso e di servizio alla zona. Beninteso, l’ente di gestione dell’aeroporto (il pratica la città di Lugano) potrebbe anche decidere di ridurre la propria attività al fine di ricondurre le immissioni foniche, e le relative zone di rumore, nell’estensione originaria. Al momento non è comunque dato di sapere quale sarà l’evolvere della situazione e quali saranno gli indirizzi seguiti dal gestore dell’aeroporto in seguito ad eventuali modifiche della concessione.
7. Interesse pubblico Quanto riportato al paragrafo precedente ci ha permesso di approfondire le problematiche che interessano il comparto di “__________ -__________ ”. Ne abbiamo dedotto che, nella fattispecie, la zona di pianificazione è stata adottata non per salvaguardare l’esito di una pianificazione “in fieri”, ma a seguito del differimento della decisione approvativa relativamente alle zone di Longhera e Canellini; il CdS ha infatti ritenuto che in queste zone la situazione pianificatoria sia eccessivamente incerta viste le incognite d’ordine superiore tuttora non definitivamente chiarite. In questo caso particolare, la pianificazione futura non è tanto rappresentata dal PR versione 1995 (al momento sospesa) quanto piuttosto da una ancora indeterminata situazione che rischia di presentarsi qualora (e semmai) il TF accogliesse i ricorsi contro la concessione federale dell’aeroporto, eventualità che potrebbe (non necessariamente, ma possibilmente) comportare una correzione del progetto di PR 1995. 7.1 . L’insorgente, pur comprendendo parzialmente i motivi che hanno portato il CdS all’istituzione di una ZP, sottolinea che a causa del susseguirsi delle diverse misure di salvaguardia della pianificazione, l’effettiva edificazione del suo terreno è bloccata da quasi 10 anni. Questa censura è senz’altro comprensibile; va tuttavia tenuto presente che dal momento della concezione di un progetto di grande respiro quale il __________ dei __________ del __________ (__________) e la realizzazione effettiva delle sue opere trascorre molto tempo; altrettanto si può dire per la problematica rappresentata dall’aeroporto di __________ -__________. L’impressionante e incessante sviluppo del traffico aereo degli ultimi 15 anni ha in un certo modo “superato” qualsiasi logica pianificatoria, obbligando i Comuni sui quali sorge l’installazione (__________, __________, __________) a gestire il proprio territorio in un quadro di grande volatilità ed incertezza. L’adozione di una politica pianificatoria a media-lunga scadenza è stata di fatto impedita sino al momento del rilascio della concessione (settembre 1996), ed è ancor oggi messa seriamente in dubbio dall’esito dei ricorsi interposti contro la concessione al Tribunale federale, come già si è detto nei paragrafi precedenti. Queste contingenze del tutto particolari hanno avuto quale spiacevole conseguenza di bloccare di fatto e (per lungo tempo, ne conveniamo con l’insorgente) l’edificazione nella zona “__________ -__________ ”, tramite l’adozione (necessaria comunque viste le incognite d’ordine pianificatorio) delle varie misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla legge. 7.2 . Resta da risolvere il quesito fondamentale, vale a dire sapere se il CdS aveva il potere di imporre una zona di pianificazione in attesa di una decisione pregiudiziale da parte di un Tribunale. Nel caso concreto il nuovo diritto, rappresentato dal progetto di PR 1995, non è entrato in vigore, dal momento che l’autorità governativa ne ha sospeso la decisione approvativa per i ben noti motivi (in pratica gli stessi che sono alla base della ZP). Sino a quel momento tornano quindi applicabili le disposizioni del PR precedente (1985); vi è tuttavia la concreta possibilità che anche le disposizioni del PR in vigore possano porsi in contrasto con eventuali modifiche della concessione aeroportuale (leggi estensione della zona di rumore “A”). La zona “__________ -__________ ” è infatti interamente edificabile secondo i parametri di una zona industriale e artigianale nel PR 1985. Ora, la legge (art. 58 cpv. 1 LALPT) permette di stabilire zone di pianificazione se “ conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano”. E’ difficile, se non impossibile, riassumere in poche righe tutti i “principi generali” della pianificazione o tutti i “problemi particolari” che si possono presentare su un dato territorio; gli esempi citati al cpv. 2 dell’art. 58 non sono certo esaustivi. Da un’interpretazione testuale della frase (“ essa può essere in particolare stabilita...”) si deduce infatti che l’adozione di una ZP non deve necessariamente essere limitata ai casi in cui i PR devono essere modificati o mancano del tutto : il legislatore ha voluto riservare la possibilità di far uso del provvedimento di salvaguardia della pianificazione anche quando altri (e non specificati) “ problemi particolari relativi all’uso del territorio ” lo richiedessero. Questo presupposto è chiaramente adempiuto nel caso concreto, per poco che si pensi alle gravi conseguenze che potrebbe avere un eventuale adeguamento o modifica della concessione sulla zona “__________ -__________ ”. Si tratta di un eventualità poi non tanto remota; nella maggior parte dei ricorsi interposti contro la concessione viene chiesto al TF una verifica del piano delle zone di rumore allegato all’atto di concessione. Il motivo di fondo della richiesta è unico : a detta di questi insorgenti l’impatto fonico dell’aeroporto è stato sottostimato del gestore dell’aeroporto, istante della concessione, per questioni di opportunità (era importante ottenere la concessione). Le zone di rumore presentate nel relativo piano risulterebbero quindi più ridotte di quanto non siano in realtà. Ora, la logica conseguenza di un eventuale accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi da parte del TF dovrebbe essere ben nota anche al qui ricorrente : o si riducono i voli, o le zone di rumore vanno riviste nella loro entità ed estensione, con le relative ripercussioni sulla pianificazione di quei comparti situati nelle vicinanze, se non a diretto contatto, con l’aeroporto. 7.3. Benché non menzionato nella scheda descrittiva, l’altro motivo (comunque secondario) alla base della sospensione dell’approvazione del PR e dell’adozione della ZP qui contestata é costituito dalla possibile incompatibilità tra le destinazioni previste dal PR nella zona inferiore di “__________ ” e alcune opere stradali del PTL non ancora sufficientemente consolidate a livello progettuale. Ci si riferisce in particolare alla strada di PR n. 5, che dovrebbe fungere da accesso nord allo scalo aeroportuale. Il tracciato previsto (cfr. Piano del traffico e delle attrezzature pubbliche in atti) scorre sul confine a valle della zona IN1 “__________ ”, a contatto con l’area aeroportuale, per poi superare con un sottopassaggio il terrapieno della ferrovia __________o-__________ Tresa ed innestarsi con una rotonda nella futura arteria di circonvallazione __________ -__________ (strada cantonale). Questo tracciato è, come detto, tuttavia solo indicativo; sussistono infatti ancora dei problemi tecnici legati alla realizzazione della circonvallazione __________ -__________ e alle rotonde di collegamento con le strade di servizio locali (fra cui quella con la strada di PR n. 5). Ed é ancora in discussione la funzione della strada di accesso da nord all’aeroporto : strada di servizio limitata ai bisogni tecnici o strada di collegamento aperta al pubblico in alternativa (e di pari rango) all’esistente accesso da sud (da __________ per intenderci) ?. Almeno per la fascia di terreno della zona IN1 immediatamente a contatto con il sedime aeroportuale (che comprende il f.n. __________) è quindi ancora prematuro parlare di definitivo consolidamento dei tracciati viari; un margine di incertezza, tale da influenzare alcune delle principali disposizioni previste dal nuovo PR (in particolare la linea di costruzione in continuità in funzione di schermo fonico) permane pur sempre.
8. Proporzionalità Fondata sotto il criterio dell’interesse pubblico, resta da esaminare se la misura pianificatoria all’esame risulta conforme anche al principio della proporzionalità. Mentre l'esigenza dell'interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all'esistenza di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità ha per funzione di assicurare che i mezzi messi in opera siano adeguati e necessari al suo conseguimento e d'altro lato che tra lo scopo e la limitazione della proprietà intercorra un rapporto ragionevole, che renda accettabile (zumutbar) il sacrificio imposto al cittadino. Solo se prevale sull'interesse privato l'interesse pubblico può essere ritenuto sufficiente e legittimare la restrizione della proprietà e quindi a giustificare la lesione dei diritti individuali del proprietario. L'esame della proporzionalità presuppone la ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici e privati (DTF 113 Ia 137). Che la zona di pianificazione sia idonea al raggiungimento dello scopo previsto risulta con sufficiente chiarezza dalle considerazioni precedenti; nessun altro provvedimento di salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge (blocco edilizio, decisione sospensiva) è d’altronde applicabile nella fattispecie. E’ tuttavia lecito chiedersi se le problematiche di ordine territoriale citate (PTL, concessione federale) impongono l’adozione di una zona così estesa : come detto, la zona di rumore “A” risultante dalla concessione aeroportuale copre attualmente solo una fascia ridotta del comparto “__________ -__________ ” ed è solo questa ristretta fascia che è interessata dal consolidamento progettuale della strada di PR n. 5 (grossomodo 1/4 dell’intera superficie toccata dalla ZP). Nell’esame della proporzionalità non può nemmeno essere disconosciuto il grave pregiudizio inferto ai proprietari della zona. Nel caso presente, stante le incognite d’ordine superiore citate, risulta oggettivamente difficile delimitare con esattezza una zona di pianificazione; si tratta innanzitutto di garantire, attraverso un provvedimento a carattere temporaneo, la pianificazione senza intoppi di programmi di ampio respiro e incidenza territoriale quali il PTL e, soprattutto, l’aeroporto di __________, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se la superficie ora bloccata verrà e in quale misura effettivamente vincolata. I motivi che hanno portato il CdS a delimitare la ZP in questione sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche specialistiche (calcolo delle immissioni foniche) da non consentire al tribunale di intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni, in particolare sulla funzionalità dell’insieme. Trattandosi di un vincolo temporaneo e considerato l’importanza della pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende a favore dell’interesse pubblico. Qui il giudice potrebbe difficilmente correggere l’ubicazione della zona tutelata o ridurre la fascia di protezione, escludendone tutto o in parte un certo fondo, correndo il rischio di consentire interventi non più o troppo difficilmente reversibili proprio dove potrebbero poi risultare di ostacolo al seguito della pianificazione. Se in linea di massima la zona di pianificazione regge nel suo insieme non può poi essere messa in discussione riferitamente ad una o più parcelle. Il provvedimento ha un carattere globale, è posto a salvaguardia di una pianificazione che si applica a tutto un comprensorio e non può essere condizionato dalla situazione di singole parti. Tranne se questa pone problemi di tale entità e importanza da rendere manifestamente inaccettabile la misura in questione, ma è un’ipotesi estrema di cui non si ravvisano in concreto i presupposti, neppure nei casi in cui più è acuto il conflitto tra i contrapposti interessi e importante il sacrificio chiesto. Va infine considerato che la zona di pianificazione non blocca necessariamente ogni iniziativa edilizia sui fondi assoggettati al vincolo, ma solo quelle che ostacolano il processo pianificatorio. Più l’opera prospettata è marginale rispetto alla zona di protezione e meno, verosimilmente, sarà d’intralcio e quindi vietata. Non è però possibile accertare già in questa sede se l’opera potrà essere autorizzata o meno. Quanto al sacrifico chiesto ai privati, per importante che possa essere, appare nondimeno proporzionato all’importanza di mantenere franca da ostacoli la pianificazione degli interventi di ordine superiore prospettati. Nella ponderazione si deve pure qui tener conto che la zona serve a proteggere la pianificazione dell’intero comprensorio e non può essere rimessa in forse per gli inconvenienti che potrebbero derivarne nel singolo caso.
9. Conclusione Alla luce delle considerazioni sviluppate nei considerandi precedenti, va riconosciuto che la rilevanza sul piano territoriale della concessione federale “sub judice” (e in minor misura della strada di PR n. 5) è tale da richiedere di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più ardua l’applicazione. È questa la funzione della zona di pianificazione qui avversata e che risponde quindi a un incontestabile interesse pubblico . Il provvedimento pianificatorio dedotto in giudizio resiste pertanto indenne alle censure ricorsuali di cui é stato fatto segno e merita di essere confermato in questa sede. La sua costituzionalità non può essere messa in forse e neppure, in generale, la sua fondatezza e idoneità. Il ricorso va quindi integralmente respinto. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto .
2. Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
3. Intimazione: - Dott. __________ __________, __________ - Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario