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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Giusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune. Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Non v’è dubbio che il ricorrente, proprietario di un fondo assoggettato alla zona di pianificazione, adempie i requisiti surriferiti e possiede la potestà ricorsuale. Il ricorso rispetta i termini legali ed é dunque ricevibile.

E. 2 Secondo l’art. 27

cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può

stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui

interno nulla è lecito  intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione

dell’utilizzazione”.

Sempre per comprensori

esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di

pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari

relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani

mancano o devono essere modificati.

La zona di pianificazione

è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal

Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di

pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del

territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).

Il diritto cantonale

riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è

vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la

precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli

obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese

a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della

domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la

pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di

protezione ambientale.

La zona di pianificazione

entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato

il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio

di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.

In sintesi, la zona di

pianificazione è un provvedimento provvisionale, volto a evitare che la

pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da

un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.

La giurisprudenza del

Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello

di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano

eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli

nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2

LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).

E. 3 La zona di

pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per

fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi

incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il

corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento

allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare

che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo

pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di

giudizio per sindacare la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli

art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no.

45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid. 4a). La zona di

pianificazione può essere annullata “solo se gli intendimenti che ne

costituiscono il substrato violano chiaramente il diritto o sono privi di senso

e scopo.” Non è possibile vagliare se le disposizioni della pianificazione in

fieri “contrastano con l’art. 22ter e 31 CF. L’esame della loro

costituzionalità deve dunque avvenire unicamente in base all’art. 4 CF.”

Ma la zona di

pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un

provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo

pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua

durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di

pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni

pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano

l’azione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la

limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è

compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base

legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di

proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa

della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se

equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2).

Nel procedere a questa

verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si

terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79

consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT

garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può

estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea,

all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati

(DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità

del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.

Solo importa in questo

contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la

piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito,

della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).

E. 4 Nella fattispecie in esame, la zona di pianificazione è criticata per diversi motivi. L’insorgente rileva in primo luogo che la citata concessione aeroportuale per lo scalo di __________ -__________, rilasciata nel settembre del 1996, non prevede restrizioni particolari all’indirizzo del suo fondo, per cui non vede la necessità di introdurre una misura di salvaguardia della pianificazione supplementare. Fa inoltre notare che già a partire dal 1989 sono state adottate numerose misure di questo genere, che all’atto pratico hanno sempre impedito l’edificazione del fondo, senza che tuttavia si giungesse mai ad una concretizzazione dei progetti tutelati da queste misure.

E. 5 A sostegno

dell’adozione della ZP il Consiglio di Stato ha invece citato la necessità di

coordinare lo sviluppo territoriale della fascia considerata con il consolidamento

di alcuni importati progetti di ordine superiore, ed in particolare la

concessione federale dell’aeroporto di __________ -__________, contestata

giudizialmente innanzi al TF. Vale la pena di esaminare più in dettaglio se e

in quale misura questo fattore é suscettibile di modificare il futuro assetto

pianificatorio della zona __________ -__________i. a tal punto da richiedere

l’imposizione di una ZP.

6.   Concessione aeroportuale

Le vicende che hanno

portato al rilascio della concessione federale dell’aeroporto di __________

sono note alle parti e all’opinione pubblica (non fosse altro per la larga

copertura data dai mass-media in tutti questi anni); questo Tribunale non

ritiene pertanto  necessario dilungarsi nel riepilogo di tutti i particolari.

Si ricorda unicamente che, in seguito al forte sviluppo del traffico di linea

degli ultimi 15 anni, nel gennaio del 1993 la città di Lugano, gestore della

struttura aeroportuale, ha presentato al DFTCE una domanda formale di

concessione ai sensi della Legge sulla navigazione aerea (LNA) e delle relative

ordinanze di applicazione. La concessione è stata rilasciata il 16.9.1996, ed è

entrata immediatamente in vigore, dal momento che ai numerosi ricorsi

interposti al Tribunale federale contro la stessa (fra i quali quello del

Comune di __________) non è stato concesso effetto sospensivo.

Tra gli atti più importati

necessari al rilascio della concessione figura l’allestimento di un catasto dei

rumori, che può avere rilevanti conseguenze sulla pianificazione delle aree

limitrofe all’aeroporto. L’art. 42 OSIA stabilisce infatti che, a dipendenza

dell’inquinamento fonico registrato, attorno all’aeroporto vengano stabilite

delle zone di rumore di tipo “A”, “B” e “C”. Nella prima, quella sottoposta a

maggiori immissioni, l’ordinamento federale proibisce l’insediamento di

attività residenziali, commerciali o industriali di ogni genere, ammettendo

unicamente attività agricole, militari o quelle direttamente legate

all’esercizio aeroportuale medesimo (hangar, ecc..). Anche le zone “B” e “C”,

che pur possono essere destinate a scopi abitativi o commerciali-industriali,

comportano certe limitazioni all’attività edilizia derivanti dall’adozione

obbligatoria di misure di protezione fonica.

Il comparto “__________

-__________ ”, che risulta a diretto contatto con la parte nord dell’aeroporto,

è interessato per un breve tratto (ca. 350 metri di lunghezza per 50 di

profondità) dalla zona di rumore “A”; tratto che nondimeno la pianificazione

comunale considera inserito in zona industriale (cfr. la zona disegnata con

doppio tratteggio orizzontale e verticale sulla planimetria allegata al ricorso

del Comune di __________). In questa fascia, comunque più ridotta di quella

colpita dal provvedimento della ZP, il contrasto tra le disposizioni del PR

(sia quello del 1985, sia quello 1995) e la concessione aeroportuale è palese.

L’insorgente fa tuttavia

notare che la zona di rumore “A” non interessa la sua particella e che la

concessione non prevede altre restrizioni al riguardo.

Ora, quanto affermato dal

ricorrente è senz’altro vero al momento; tuttavia, come ha rettamente osservato

il Consiglio di Stato, la gran parte dei ricorsi interposti al TF contro la

concessione contesta il catasto dei rumori a questa allegata e approvato dal

DFTCE; secondo questi ricorrenti (tra il quali il Comune di __________), la

reale entità dell’inquinamento fonico sarebbe superiore a quanto presentato nel

catasto dei rumori, che andrebbe pertanto modificato. Ora, ne conveniamo con il

Consiglio di Stato, questa eventualità potrebbe portare ad un’estensione delle

zone di rumore sulle aree circostanti l’aeroporto, ed ovviamente anche

nell’area di “__________ -__________ ”.

In altre parole, qualora

l’Alta corte federale dovesse accogliere i ricorsi su questo punto, non è

escluso che si debba rivedere il piano delle zone di rumore tutt’intorno

all’aeroporto di __________, con possibili modifiche dell’assetto

pianificatorio delle aree interessate dal provvedimento. Anche una semplice

correzione di alcune decine di metri della zona di rumore “A” avrebbe delle

notevoli ripercussioni sui fondi situati in prossimità dell’area

dell’aeroporto, fra i quali quello dell’insorgente, situato a non più di 60

metri dal limite della pista di decollo e atterraggio. Problematico

risulterebbe, in simile eventualità, anche il mantenimento di alcuni vincoli

urbanistici previsti dal progetto di revisione comunale del PR, quali ad

esempio, la linea di costruzione continua imposta sul fronte della strada che

fiancheggia l’aeroporto o ancora la concessione del bonus all’indice di

sfruttamento. Infine, non è da escludere una modifica del tracciato delle vie

d’accesso e di servizio alla zona.

Beninteso, l’ente di

gestione dell’aeroporto (il pratica la città di Lugano) potrebbe anche decidere

di ridurre la propria attività al fine di ricondurre le immissioni foniche, e

le relative zone di rumore, nell’estensione originaria. Al momento non è

comunque dato di sapere quale sarà l’evolvere della situazione e quali saranno

gli indirizzi seguiti dal gestore dell’aeroporto in seguito ad eventuali

modifiche della concessione.

7.   Interesse pubblico

Quanto riportato al

paragrafo precedente ci ha permesso di approfondire le problematiche che

interessano il comparto di “__________ -__________ ”. Ne abbiamo dedotto che,

nella fattispecie, la zona di pianificazione è stata adottata non per

salvaguardare l’esito di una pianificazione “in fieri”, ma a seguito del

differimento della decisione approvativa relativamente alle zone di Longhera e

Canellini; il CdS ha infatti ritenuto che in queste zone la situazione

pianificatoria sia eccessivamente incerta viste le incognite d’ordine superiore

tuttora non definitivamente chiarite. In questo caso particolare, la

pianificazione futura non è tanto rappresentata dal PR versione 1995 (al

momento sospesa) quanto piuttosto da una ancora indeterminata situazione che

rischia di presentarsi qualora (e semmai) il TF accogliesse i ricorsi contro la

concessione federale dell’aeroporto, eventualità che potrebbe (non

necessariamente, ma possibilmente) comportare una correzione del progetto di PR

1995.

7.1

.   L’insorgente, pur

comprendendo parzialmente i motivi che hanno portato il CdS all’istituzione di

una ZP, sottolinea che a causa del susseguirsi delle diverse misure di

salvaguardia della pianificazione, l’effettiva edificazione del suo terreno è

bloccata da quasi 10 anni.

Questa censura è

senz’altro comprensibile; va tuttavia tenuto presente che dal momento della

concezione di un progetto di grande respiro quale il __________ dei __________

del __________ (__________) e la realizzazione effettiva delle sue opere

trascorre molto tempo; altrettanto si può dire per la problematica

rappresentata dall’aeroporto di __________ -__________. L’impressionante e

incessante sviluppo del traffico aereo degli ultimi 15 anni ha in un certo modo

“superato” qualsiasi logica pianificatoria, obbligando i Comuni sui quali sorge

l’installazione (__________, __________, __________) a gestire il proprio

territorio in un quadro di grande volatilità ed incertezza. L’adozione di una

politica pianificatoria a media-lunga scadenza è stata di fatto impedita sino

al momento del rilascio della concessione (settembre 1996), ed è ancor oggi

messa seriamente in dubbio dall’esito dei ricorsi interposti contro la

concessione al Tribunale federale, come già si è detto nei paragrafi

precedenti.

Queste contingenze del

tutto particolari hanno avuto quale spiacevole conseguenza di bloccare di fatto

e (per lungo tempo, ne conveniamo con l’insorgente) l’edificazione nella zona

“__________ -__________ ”, tramite l’adozione (necessaria comunque viste le

incognite d’ordine pianificatorio) delle varie misure di salvaguardia della

pianificazione previste dalla legge.

7.2

.   Resta da risolvere il

quesito fondamentale, vale a dire sapere se il CdS aveva il potere di imporre

una zona di pianificazione in attesa di una decisione pregiudiziale da parte di

un Tribunale.

Nel caso concreto il nuovo

diritto, rappresentato dal progetto di PR 1995, non è entrato in vigore, dal

momento che l’autorità governativa ne ha sospeso la decisione approvativa per i

ben noti motivi (in pratica gli stessi che sono alla base della ZP). Sino a

quel momento tornano quindi applicabili le disposizioni del PR precedente

(1985); vi è tuttavia la concreta possibilità che anche le disposizioni del PR

in vigore possano porsi in contrasto con eventuali modifiche della concessione

aeroportuale (leggi estensione della zona di rumore “A”). La zona “__________

-__________ ” è infatti interamente edificabile secondo i parametri di una zona

industriale e artigianale nel PR 1985.

Ora, la legge (art. 58

cpv. 1 LALPT) permette di stabilire zone di pianificazione se “

conflitti con

i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio

lo giustificano”.

E’ difficile, se non impossibile, riassumere in poche

righe tutti i “principi generali” della pianificazione o tutti i “problemi

particolari” che si possono presentare su un dato territorio; gli esempi citati

al cpv. 2 dell’art. 58 non sono certo esaustivi. Da un’interpretazione testuale

della frase (“

essa può essere in

particolare

stabilita...”)

si

deduce infatti che l’adozione di una ZP non deve necessariamente essere

limitata ai casi in cui i PR devono essere modificati o mancano del tutto : il

legislatore ha voluto riservare la possibilità di far uso del provvedimento di

salvaguardia della pianificazione anche quando altri (e non specificati) “

problemi

particolari relativi all’uso del territorio

” lo richiedessero.

Questo presupposto è

chiaramente adempiuto nel caso concreto, per poco che si pensi alle gravi

conseguenze che potrebbe avere un eventuale adeguamento o modifica della

concessione sulla zona “__________ -__________ ”. Si tratta di un eventualità

poi non tanto remota; nella maggior parte dei ricorsi interposti contro la

concessione viene chiesto al TF una verifica del piano delle zone di rumore

allegato all’atto di concessione. Il motivo di fondo della richiesta è unico :

a detta di questi insorgenti l’impatto fonico dell’aeroporto è stato

sottostimato del gestore dell’aeroporto, istante della concessione, per

questioni di opportunità (era importante ottenere la concessione). Le zone di

rumore presentate nel relativo piano risulterebbero quindi più ridotte di

quanto non siano in realtà.

Ora, la logica conseguenza

di un eventuale accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi da parte del TF

dovrebbe essere ben nota anche al qui ricorrente : o si riducono i voli, o le

zone di rumore vanno riviste nella loro entità ed estensione, con le relative

ripercussioni sulla pianificazione di quei comparti situati nelle vicinanze, se

non a diretto contatto, con l’aeroporto.

7.3.

Benché non menzionato

nella scheda descrittiva, l’altro motivo (comunque secondario) alla base della

sospensione dell’approvazione del PR e dell’adozione della ZP qui contestata é

costituito dalla possibile incompatibilità tra le destinazioni previste dal PR

nella zona inferiore di “__________ ” e alcune opere stradali del PTL non

ancora sufficientemente consolidate a livello progettuale. Ci si riferisce in

particolare alla strada di PR n. 5, che dovrebbe fungere da accesso nord allo

scalo aeroportuale. Il tracciato previsto (cfr. Piano del traffico e delle

attrezzature pubbliche in atti) scorre sul confine a valle della zona IN1

“__________ ”, a contatto con l’area aeroportuale, per poi superare con un

sottopassaggio il terrapieno della ferrovia __________o-__________ Tresa ed

innestarsi con una rotonda nella futura arteria di circonvallazione __________ -__________

(strada cantonale). Questo tracciato è, come detto, tuttavia solo indicativo;

sussistono infatti ancora dei problemi tecnici legati alla realizzazione della

circonvallazione __________ -__________ e alle rotonde di collegamento con le

strade di servizio locali (fra cui quella con la strada di PR n. 5). Ed é

ancora in discussione la funzione della strada di accesso da nord all’aeroporto

: strada di servizio limitata ai bisogni tecnici o strada di collegamento

aperta al pubblico in alternativa (e di pari rango) all’esistente accesso da

sud (da __________ per intenderci) ?.

Almeno per la fascia di

terreno della zona IN1 immediatamente a contatto con il sedime aeroportuale

(che comprende il f.n. __________) è quindi ancora prematuro parlare di definitivo

consolidamento dei tracciati viari; un margine di incertezza, tale da

influenzare alcune delle principali disposizioni previste dal nuovo PR (in

particolare la linea di costruzione in continuità in funzione di schermo

fonico) permane pur sempre.

8.   Proporzionalità

Fondata sotto il criterio

dell’interesse pubblico, resta da esaminare se la misura pianificatoria

all’esame risulta conforme anche al principio della proporzionalità.

Mentre l'esigenza

dell'interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all'esistenza

di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità

ha per funzione di assicurare che i mezzi messi in opera siano adeguati e

necessari al suo conseguimento e d'altro lato che tra lo scopo e la limitazione

della proprietà intercorra un rapporto ragionevole, che renda accettabile

(zumutbar) il sacrificio imposto al cittadino.

Solo se prevale

sull'interesse privato l'interesse pubblico può essere ritenuto sufficiente e

legittimare la restrizione della proprietà e quindi a giustificare la lesione

dei diritti individuali del proprietario.

L'esame della

proporzionalità presuppone la ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici

e privati (DTF 113 Ia 137).

Che la zona di

pianificazione sia idonea al raggiungimento dello scopo previsto risulta con

sufficiente chiarezza dalle considerazioni precedenti; nessun altro

provvedimento di salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge (blocco

edilizio, decisione sospensiva) è d’altronde applicabile nella fattispecie. E’

tuttavia lecito chiedersi se le problematiche di ordine territoriale citate

(PTL, concessione federale) impongono l’adozione di una zona così estesa : come

detto, la zona di rumore “A” risultante dalla concessione aeroportuale copre attualmente

solo una fascia ridotta del comparto “__________ -__________ ” ed è solo questa

ristretta fascia che è interessata dal consolidamento progettuale della strada

di PR n. 5 (grossomodo 1/4 dell’intera superficie toccata dalla ZP). Nell’esame

della proporzionalità non può nemmeno essere disconosciuto il grave pregiudizio

inferto ai proprietari della zona.

Nel caso presente, stante

le incognite d’ordine superiore citate, risulta oggettivamente difficile

delimitare con esattezza una zona di pianificazione; si tratta innanzitutto di

garantire, attraverso un provvedimento a carattere temporaneo, la

pianificazione senza intoppi di programmi di ampio respiro e incidenza

territoriale quali il PTL e, soprattutto, l’aeroporto di __________, senza che

a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se la superficie

ora bloccata verrà e in quale misura effettivamente vincolata. I motivi che

hanno portato il CdS a delimitare la ZP in questione sono talmente legati a

circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche

specialistiche (calcolo delle immissioni foniche) da non consentire al

tribunale di intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare

le implicazioni, in particolare sulla funzionalità dell’insieme. Trattandosi di

un vincolo temporaneo e considerato l’importanza della pianificazione da

salvaguardare, la bilancia pende a favore dell’interesse pubblico. Qui il

giudice potrebbe difficilmente correggere l’ubicazione della zona tutelata o

ridurre la fascia di protezione, escludendone tutto o in parte un certo fondo,

correndo il rischio di consentire interventi non più o troppo difficilmente

reversibili proprio dove potrebbero poi risultare di ostacolo al seguito della

pianificazione. Se in linea di massima la zona di pianificazione regge nel suo

insieme non può poi essere messa in discussione riferitamente ad una o più

parcelle. Il provvedimento ha un carattere globale, è posto a salvaguardia di

una pianificazione che si applica a tutto un comprensorio e non può essere

condizionato dalla situazione di singole parti. Tranne se questa pone problemi

di tale entità e importanza da rendere manifestamente inaccettabile la misura

in questione, ma è un’ipotesi estrema di cui non si ravvisano in concreto i

presupposti, neppure nei casi in cui più è acuto il conflitto tra i

contrapposti interessi e importante il sacrificio chiesto. Va infine

considerato che la zona di pianificazione non blocca necessariamente ogni

iniziativa edilizia sui fondi assoggettati al vincolo, ma solo quelle che

ostacolano il processo pianificatorio. Più l’opera prospettata è marginale

rispetto alla zona di protezione e meno, verosimilmente, sarà d’intralcio e

quindi vietata. Non è però possibile accertare già in questa sede se l’opera

potrà essere autorizzata o meno.

Quanto al sacrifico

chiesto ai privati, per importante che possa essere, appare nondimeno

proporzionato all’importanza di mantenere franca da ostacoli la pianificazione

degli interventi di ordine superiore prospettati. Nella ponderazione si deve

pure qui tener conto che la zona serve a proteggere la pianificazione

dell’intero comprensorio e non può essere rimessa in forse per gli

inconvenienti che potrebbero derivarne nel singolo caso.

9.   Conclusione

Alla luce delle

considerazioni sviluppate nei considerandi precedenti, va riconosciuto che la

rilevanza sul piano territoriale della concessione federale “sub judice” (e in

minor misura della strada di PR n. 5) è tale da richiedere di mantenere la

pianificazione al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero

seriamente comprometterla o comunque renderne più ardua l’applicazione. È

questa la funzione della zona di pianificazione qui avversata e che risponde

quindi a un incontestabile interesse pubblico .

Il provvedimento

pianificatorio dedotto in giudizio resiste pertanto indenne alle censure

ricorsuali di cui é stato fatto segno e merita di essere confermato in questa

sede. La sua costituzionalità non può essere messa in forse e neppure, in

generale, la sua fondatezza e idoneità. Il ricorso va quindi integralmente

respinto.

Per

questi motivi,

viste

le normative alla fattispecie applicabili

dichiara

e pronuncia

1.   Il ricorso é

respinto

.

2.   Il ricorrente é condannato

al pagamento delle tasse di giudizio e

delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).

3.   Intimazione:                  -

Dott. __________ __________, __________

-

Avv. __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________

Tribunale

della pianificazione del territorio

Il

presidente                                                           Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97 Tessin Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97 Ticino Tribunale della pianificazione 16.06.1998 90.1997.97

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.97.00097 Lugano 16 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 25 agosto 1997 di contro la risoluzione 2 luglio 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato che istituisce una zona di pianificazione cantonale nelle località “__________ -__________ ” di __________ viste le osservazioni 10 novembre 1997 del Comune di __________ e 12 novembre 1997 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a. Il PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 19 novembre 1985. La zona __________ -__________, situata nella parte bassa del Comune tra la linea ferroviaria __________o-__________ __________ e il sedime dell’aeroporto di __________, era destinata all’insediamento di attività artigianali e industriali non moleste secondo quanto prescritto all’art. 55 NAPR. b. Nella sua seduta del 24 aprile 1995 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il progetto di revisione parziale del PR, che interessa tutta la parte del territorio comunale situata a valle della cantonale __________ -__________ -__________. I terreni siti nelle località “__________ -__________ ” restano, come nel precedente PR, destinati all’insediamento di attività artigianali e industriali poco moleste (denominata ora “ zona IN1 ”). Rispetto al precedente PR sono state invece modificate alcune disposizioni minori dell’art. 55 NAPR (ad esempio le altezze massime) e introdotti alcuni vincoli particolari per l’edificazione quali le linee di costruzione contigue in funzione anti-fonica, l’obbligo di ricomposizione particellare e l’obbligo di sistemazione di accessi e posteggi (cfr. cpv. 3,5 e 6 art. 55 NAPR-versione 1997). c. Il Consiglio di Stato, constatato come la pianificazione nella zona “__________ -__________ ” sia confrontata con la messa a punto di importanti progetti di ordine superiore quali la strada di circonvallazione __________ -__________ (opera prevista nell’ambito del PTL) e, soprattutto, la procedura di rilascio della concessione federale per l’aeroporto di __________ -__________ (ricorsi pendenti innanzi al TF), ha deciso di posticipare la decisione di approvazione della zona IN1 in una fascia di territorio profonda ca. 100 metri direttamente attigua all’aeroporto (cfr. allegato n. __________alla risoluzione 9 luglio 1997). Al fine di assicurare il dovuto coordinamento, in questa fascia il Consiglio di Stato ha istituito, con procedura separata, una zona di pianificazione della durata di 3 anni. d. __________ __________ è proprietario del f.n. __________RFD di __________, situato all’interno del perimetro della ZP. Nel suo ricorso al TPT, egli osserva che la concessione aeroportuale rilasciata non prevede particolari vincoli all’edificabilità del suo fondo e che provvedimenti di salvaguardia della pianificazione sono vigenti in quella zona sin dal 1989, senza che però si sia ancora giunti ad una concretizzazione di qualsiasi progetto. Chiede pertanto lo stralcio della zona di pianificazione e l ‘approvazione del nuovo PR. e .   Nelle sue osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato ha dapprima ricordato come il consolidamento di alcuni progetti d’ordine sovracomunale quali il PTL, ma soprattutto la pendente decisione del TF sui ricorsi introdotti contro la concessione federale dell’aeroporto di __________, rischiano di modificare non poco gli assetti pianificatori dell’area a diretto contatto con l’aeroporto, a dipendenza soprattutto di una possibile modifica delle zone di rumore. Questo elevato grado di incertezza, paragonabile a quello esistente durante una pianificazione in corso, non ha permesso all’autorità governativa l’approvazione della zona industriale IN1 ed ha imposto, quale diretta conseguenza, l’adozione della censurata zona di pianificazione. Osserva tuttavia che, qualora non dovessero sussistere conflitti fra l’uso del territorio ammesso in base ai documenti attualmente vincolanti (PR in vigore e concessione federale) e l’assetto pianificatorio finale prevedibile e auspicato, una licenza edilizia per il mappale __________potrebbe anche essere rilasciata. f. In data 14 gennaio 1998 ha avuto luogo l’udienzan contraddittorio. Dopo lunga discussione, nella quale le parti hanno nuovamente esposto le proprie allegazioni, queste si sono riconfermate nelle rispettive domande, rinunciando al dibattimento finale. in diritto 1. A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. Giusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune. Non è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Non v’è dubbio che il ricorrente, proprietario di un fondo assoggettato alla zona di pianificazione, adempie i requisiti surriferiti e possiede la potestà ricorsuale. Il ricorso rispetta i termini legali ed é dunque ricevibile. 2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito  intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”. Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati. La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT). Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb). 3. La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di giudizio per sindacare la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no. 45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid. 4a). La zona di pianificazione può essere annullata “solo se gli intendimenti che ne costituiscono il substrato violano chiaramente il diritto o sono privi di senso e scopo.” Non è possibile vagliare se le disposizioni della pianificazione in fieri “contrastano con l’art. 22ter e 31 CF. L’esame della loro costituzionalità deve dunque avvenire unicamente in base all’art. 4 CF.” Ma la zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente: è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la limitazione della proprietà posta in essere da una zona di pianificazione è compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2). Nel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”. Solo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e). 4. Nella fattispecie in esame, la zona di pianificazione è criticata per diversi motivi. L’insorgente rileva in primo luogo che la citata concessione aeroportuale per lo scalo di __________ -__________, rilasciata nel settembre del 1996, non prevede restrizioni particolari all’indirizzo del suo fondo, per cui non vede la necessità di introdurre una misura di salvaguardia della pianificazione supplementare. Fa inoltre notare che già a partire dal 1989 sono state adottate numerose misure di questo genere, che all’atto pratico hanno sempre impedito l’edificazione del fondo, senza che tuttavia si giungesse mai ad una concretizzazione dei progetti tutelati da queste misure. 5. A sostegno dell’adozione della ZP il Consiglio di Stato ha invece citato la necessità di coordinare lo sviluppo territoriale della fascia considerata con il consolidamento di alcuni importati progetti di ordine superiore, ed in particolare la concessione federale dell’aeroporto di __________ -__________, contestata giudizialmente innanzi al TF. Vale la pena di esaminare più in dettaglio se e in quale misura questo fattore é suscettibile di modificare il futuro assetto pianificatorio della zona __________ -__________i. a tal punto da richiedere l’imposizione di una ZP.

6.   Concessione aeroportuale Le vicende che hanno portato al rilascio della concessione federale dell’aeroporto di __________ sono note alle parti e all’opinione pubblica (non fosse altro per la larga copertura data dai mass-media in tutti questi anni); questo Tribunale non ritiene pertanto  necessario dilungarsi nel riepilogo di tutti i particolari. Si ricorda unicamente che, in seguito al forte sviluppo del traffico di linea degli ultimi 15 anni, nel gennaio del 1993 la città di Lugano, gestore della struttura aeroportuale, ha presentato al DFTCE una domanda formale di concessione ai sensi della Legge sulla navigazione aerea (LNA) e delle relative ordinanze di applicazione. La concessione è stata rilasciata il 16.9.1996, ed è entrata immediatamente in vigore, dal momento che ai numerosi ricorsi interposti al Tribunale federale contro la stessa (fra i quali quello del Comune di __________) non è stato concesso effetto sospensivo. Tra gli atti più importati necessari al rilascio della concessione figura l’allestimento di un catasto dei rumori, che può avere rilevanti conseguenze sulla pianificazione delle aree limitrofe all’aeroporto. L’art. 42 OSIA stabilisce infatti che, a dipendenza dell’inquinamento fonico registrato, attorno all’aeroporto vengano stabilite delle zone di rumore di tipo “A”, “B” e “C”. Nella prima, quella sottoposta a maggiori immissioni, l’ordinamento federale proibisce l’insediamento di attività residenziali, commerciali o industriali di ogni genere, ammettendo unicamente attività agricole, militari o quelle direttamente legate all’esercizio aeroportuale medesimo (hangar, ecc..). Anche le zone “B” e “C”, che pur possono essere destinate a scopi abitativi o commerciali-industriali, comportano certe limitazioni all’attività edilizia derivanti dall’adozione obbligatoria di misure di protezione fonica. Il comparto “__________ -__________ ”, che risulta a diretto contatto con la parte nord dell’aeroporto, è interessato per un breve tratto (ca. 350 metri di lunghezza per 50 di profondità) dalla zona di rumore “A”; tratto che nondimeno la pianificazione comunale considera inserito in zona industriale (cfr. la zona disegnata con doppio tratteggio orizzontale e verticale sulla planimetria allegata al ricorso del Comune di __________). In questa fascia, comunque più ridotta di quella colpita dal provvedimento della ZP, il contrasto tra le disposizioni del PR (sia quello del 1985, sia quello 1995) e la concessione aeroportuale è palese. L’insorgente fa tuttavia notare che la zona di rumore “A” non interessa la sua particella e che la concessione non prevede altre restrizioni al riguardo. Ora, quanto affermato dal ricorrente è senz’altro vero al momento; tuttavia, come ha rettamente osservato il Consiglio di Stato, la gran parte dei ricorsi interposti al TF contro la concessione contesta il catasto dei rumori a questa allegata e approvato dal DFTCE; secondo questi ricorrenti (tra il quali il Comune di __________), la reale entità dell’inquinamento fonico sarebbe superiore a quanto presentato nel catasto dei rumori, che andrebbe pertanto modificato. Ora, ne conveniamo con il Consiglio di Stato, questa eventualità potrebbe portare ad un’estensione delle zone di rumore sulle aree circostanti l’aeroporto, ed ovviamente anche nell’area di “__________ -__________ ”. In altre parole, qualora l’Alta corte federale dovesse accogliere i ricorsi su questo punto, non è escluso che si debba rivedere il piano delle zone di rumore tutt’intorno all’aeroporto di __________, con possibili modifiche dell’assetto pianificatorio delle aree interessate dal provvedimento. Anche una semplice correzione di alcune decine di metri della zona di rumore “A” avrebbe delle notevoli ripercussioni sui fondi situati in prossimità dell’area dell’aeroporto, fra i quali quello dell’insorgente, situato a non più di 60 metri dal limite della pista di decollo e atterraggio. Problematico risulterebbe, in simile eventualità, anche il mantenimento di alcuni vincoli urbanistici previsti dal progetto di revisione comunale del PR, quali ad esempio, la linea di costruzione continua imposta sul fronte della strada che fiancheggia l’aeroporto o ancora la concessione del bonus all’indice di sfruttamento. Infine, non è da escludere una modifica del tracciato delle vie d’accesso e di servizio alla zona. Beninteso, l’ente di gestione dell’aeroporto (il pratica la città di Lugano) potrebbe anche decidere di ridurre la propria attività al fine di ricondurre le immissioni foniche, e le relative zone di rumore, nell’estensione originaria. Al momento non è comunque dato di sapere quale sarà l’evolvere della situazione e quali saranno gli indirizzi seguiti dal gestore dell’aeroporto in seguito ad eventuali modifiche della concessione.

7.   Interesse pubblico Quanto riportato al paragrafo precedente ci ha permesso di approfondire le problematiche che interessano il comparto di “__________ -__________ ”. Ne abbiamo dedotto che, nella fattispecie, la zona di pianificazione è stata adottata non per salvaguardare l’esito di una pianificazione “in fieri”, ma a seguito del differimento della decisione approvativa relativamente alle zone di Longhera e Canellini; il CdS ha infatti ritenuto che in queste zone la situazione pianificatoria sia eccessivamente incerta viste le incognite d’ordine superiore tuttora non definitivamente chiarite. In questo caso particolare, la pianificazione futura non è tanto rappresentata dal PR versione 1995 (al momento sospesa) quanto piuttosto da una ancora indeterminata situazione che rischia di presentarsi qualora (e semmai) il TF accogliesse i ricorsi contro la concessione federale dell’aeroporto, eventualità che potrebbe (non necessariamente, ma possibilmente) comportare una correzione del progetto di PR 1995. 7.1 .   L’insorgente, pur comprendendo parzialmente i motivi che hanno portato il CdS all’istituzione di una ZP, sottolinea che a causa del susseguirsi delle diverse misure di salvaguardia della pianificazione, l’effettiva edificazione del suo terreno è bloccata da quasi 10 anni. Questa censura è senz’altro comprensibile; va tuttavia tenuto presente che dal momento della concezione di un progetto di grande respiro quale il __________ dei __________ del __________ (__________) e la realizzazione effettiva delle sue opere trascorre molto tempo; altrettanto si può dire per la problematica rappresentata dall’aeroporto di __________ -__________. L’impressionante e incessante sviluppo del traffico aereo degli ultimi 15 anni ha in un certo modo “superato” qualsiasi logica pianificatoria, obbligando i Comuni sui quali sorge l’installazione (__________, __________, __________) a gestire il proprio territorio in un quadro di grande volatilità ed incertezza. L’adozione di una politica pianificatoria a media-lunga scadenza è stata di fatto impedita sino al momento del rilascio della concessione (settembre 1996), ed è ancor oggi messa seriamente in dubbio dall’esito dei ricorsi interposti contro la concessione al Tribunale federale, come già si è detto nei paragrafi precedenti. Queste contingenze del tutto particolari hanno avuto quale spiacevole conseguenza di bloccare di fatto e (per lungo tempo, ne conveniamo con l’insorgente) l’edificazione nella zona “__________ -__________ ”, tramite l’adozione (necessaria comunque viste le incognite d’ordine pianificatorio) delle varie misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla legge. 7.2 .   Resta da risolvere il quesito fondamentale, vale a dire sapere se il CdS aveva il potere di imporre una zona di pianificazione in attesa di una decisione pregiudiziale da parte di un Tribunale. Nel caso concreto il nuovo diritto, rappresentato dal progetto di PR 1995, non è entrato in vigore, dal momento che l’autorità governativa ne ha sospeso la decisione approvativa per i ben noti motivi (in pratica gli stessi che sono alla base della ZP). Sino a quel momento tornano quindi applicabili le disposizioni del PR precedente (1985); vi è tuttavia la concreta possibilità che anche le disposizioni del PR in vigore possano porsi in contrasto con eventuali modifiche della concessione aeroportuale (leggi estensione della zona di rumore “A”). La zona “__________ -__________ ” è infatti interamente edificabile secondo i parametri di una zona industriale e artigianale nel PR 1985. Ora, la legge (art. 58 cpv. 1 LALPT) permette di stabilire zone di pianificazione se “ conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano”. E’ difficile, se non impossibile, riassumere in poche righe tutti i “principi generali” della pianificazione o tutti i “problemi particolari” che si possono presentare su un dato territorio; gli esempi citati al cpv. 2 dell’art. 58 non sono certo esaustivi. Da un’interpretazione testuale della frase (“ essa può essere in particolare stabilita...”) si deduce infatti che l’adozione di una ZP non deve necessariamente essere limitata ai casi in cui i PR devono essere modificati o mancano del tutto : il legislatore ha voluto riservare la possibilità di far uso del provvedimento di salvaguardia della pianificazione anche quando altri (e non specificati) “ problemi particolari relativi all’uso del territorio ” lo richiedessero. Questo presupposto è chiaramente adempiuto nel caso concreto, per poco che si pensi alle gravi conseguenze che potrebbe avere un eventuale adeguamento o modifica della concessione sulla zona “__________ -__________ ”. Si tratta di un eventualità poi non tanto remota; nella maggior parte dei ricorsi interposti contro la concessione viene chiesto al TF una verifica del piano delle zone di rumore allegato all’atto di concessione. Il motivo di fondo della richiesta è unico : a detta di questi insorgenti l’impatto fonico dell’aeroporto è stato sottostimato del gestore dell’aeroporto, istante della concessione, per questioni di opportunità (era importante ottenere la concessione). Le zone di rumore presentate nel relativo piano risulterebbero quindi più ridotte di quanto non siano in realtà. Ora, la logica conseguenza di un eventuale accoglimento, sia pure parziale, dei ricorsi da parte del TF dovrebbe essere ben nota anche al qui ricorrente : o si riducono i voli, o le zone di rumore vanno riviste nella loro entità ed estensione, con le relative ripercussioni sulla pianificazione di quei comparti situati nelle vicinanze, se non a diretto contatto, con l’aeroporto. 7.3. Benché non menzionato nella scheda descrittiva, l’altro motivo (comunque secondario) alla base della sospensione dell’approvazione del PR e dell’adozione della ZP qui contestata é costituito dalla possibile incompatibilità tra le destinazioni previste dal PR nella zona inferiore di “__________ ” e alcune opere stradali del PTL non ancora sufficientemente consolidate a livello progettuale. Ci si riferisce in particolare alla strada di PR n. 5, che dovrebbe fungere da accesso nord allo scalo aeroportuale. Il tracciato previsto (cfr. Piano del traffico e delle attrezzature pubbliche in atti) scorre sul confine a valle della zona IN1 “__________ ”, a contatto con l’area aeroportuale, per poi superare con un sottopassaggio il terrapieno della ferrovia __________o-__________ Tresa ed innestarsi con una rotonda nella futura arteria di circonvallazione __________ -__________ (strada cantonale). Questo tracciato è, come detto, tuttavia solo indicativo; sussistono infatti ancora dei problemi tecnici legati alla realizzazione della circonvallazione __________ -__________ e alle rotonde di collegamento con le strade di servizio locali (fra cui quella con la strada di PR n. 5). Ed é ancora in discussione la funzione della strada di accesso da nord all’aeroporto : strada di servizio limitata ai bisogni tecnici o strada di collegamento aperta al pubblico in alternativa (e di pari rango) all’esistente accesso da sud (da __________ per intenderci) ?. Almeno per la fascia di terreno della zona IN1 immediatamente a contatto con il sedime aeroportuale (che comprende il f.n. __________) è quindi ancora prematuro parlare di definitivo consolidamento dei tracciati viari; un margine di incertezza, tale da influenzare alcune delle principali disposizioni previste dal nuovo PR (in particolare la linea di costruzione in continuità in funzione di schermo fonico) permane pur sempre.

8.   Proporzionalità Fondata sotto il criterio dell’interesse pubblico, resta da esaminare se la misura pianificatoria all’esame risulta conforme anche al principio della proporzionalità. Mentre l'esigenza dell'interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all'esistenza di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità ha per funzione di assicurare che i mezzi messi in opera siano adeguati e necessari al suo conseguimento e d'altro lato che tra lo scopo e la limitazione della proprietà intercorra un rapporto ragionevole, che renda accettabile (zumutbar) il sacrificio imposto al cittadino. Solo se prevale sull'interesse privato l'interesse pubblico può essere ritenuto sufficiente e legittimare la restrizione della proprietà e quindi a giustificare la lesione dei diritti individuali del proprietario. L'esame della proporzionalità presuppone la ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici e privati (DTF 113 Ia 137). Che la zona di pianificazione sia idonea al raggiungimento dello scopo previsto risulta con sufficiente chiarezza dalle considerazioni precedenti; nessun altro provvedimento di salvaguardia della pianificazione previsto dalla legge (blocco edilizio, decisione sospensiva) è d’altronde applicabile nella fattispecie. E’ tuttavia lecito chiedersi se le problematiche di ordine territoriale citate (PTL, concessione federale) impongono l’adozione di una zona così estesa : come detto, la zona di rumore “A” risultante dalla concessione aeroportuale copre attualmente solo una fascia ridotta del comparto “__________ -__________ ” ed è solo questa ristretta fascia che è interessata dal consolidamento progettuale della strada di PR n. 5 (grossomodo 1/4 dell’intera superficie toccata dalla ZP). Nell’esame della proporzionalità non può nemmeno essere disconosciuto il grave pregiudizio inferto ai proprietari della zona. Nel caso presente, stante le incognite d’ordine superiore citate, risulta oggettivamente difficile delimitare con esattezza una zona di pianificazione; si tratta innanzitutto di garantire, attraverso un provvedimento a carattere temporaneo, la pianificazione senza intoppi di programmi di ampio respiro e incidenza territoriale quali il PTL e, soprattutto, l’aeroporto di __________, senza che a questo stadio si possa conoscere con sufficiente certezza se la superficie ora bloccata verrà e in quale misura effettivamente vincolata. I motivi che hanno portato il CdS a delimitare la ZP in questione sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni tecniche specialistiche (calcolo delle immissioni foniche) da non consentire al tribunale di intervenire con correttivi di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni, in particolare sulla funzionalità dell’insieme. Trattandosi di un vincolo temporaneo e considerato l’importanza della pianificazione da salvaguardare, la bilancia pende a favore dell’interesse pubblico. Qui il giudice potrebbe difficilmente correggere l’ubicazione della zona tutelata o ridurre la fascia di protezione, escludendone tutto o in parte un certo fondo, correndo il rischio di consentire interventi non più o troppo difficilmente reversibili proprio dove potrebbero poi risultare di ostacolo al seguito della pianificazione. Se in linea di massima la zona di pianificazione regge nel suo insieme non può poi essere messa in discussione riferitamente ad una o più parcelle. Il provvedimento ha un carattere globale, è posto a salvaguardia di una pianificazione che si applica a tutto un comprensorio e non può essere condizionato dalla situazione di singole parti. Tranne se questa pone problemi di tale entità e importanza da rendere manifestamente inaccettabile la misura in questione, ma è un’ipotesi estrema di cui non si ravvisano in concreto i presupposti, neppure nei casi in cui più è acuto il conflitto tra i contrapposti interessi e importante il sacrificio chiesto. Va infine considerato che la zona di pianificazione non blocca necessariamente ogni iniziativa edilizia sui fondi assoggettati al vincolo, ma solo quelle che ostacolano il processo pianificatorio. Più l’opera prospettata è marginale rispetto alla zona di protezione e meno, verosimilmente, sarà d’intralcio e quindi vietata. Non è però possibile accertare già in questa sede se l’opera potrà essere autorizzata o meno. Quanto al sacrifico chiesto ai privati, per importante che possa essere, appare nondimeno proporzionato all’importanza di mantenere franca da ostacoli la pianificazione degli interventi di ordine superiore prospettati. Nella ponderazione si deve pure qui tener conto che la zona serve a proteggere la pianificazione dell’intero comprensorio e non può essere rimessa in forse per gli inconvenienti che potrebbero derivarne nel singolo caso.

9.   Conclusione Alla luce delle considerazioni sviluppate nei considerandi precedenti, va riconosciuto che la rilevanza sul piano territoriale della concessione federale “sub judice” (e in minor misura della strada di PR n. 5) è tale da richiedere di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative edilizie o pianificatorie che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più ardua l’applicazione. È questa la funzione della zona di pianificazione qui avversata e che risponde quindi a un incontestabile interesse pubblico . Il provvedimento pianificatorio dedotto in giudizio resiste pertanto indenne alle censure ricorsuali di cui é stato fatto segno e merita di essere confermato in questa sede. La sua costituzionalità non può essere messa in forse e neppure, in generale, la sua fondatezza e idoneità. Il ricorso va quindi integralmente respinto. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).

3.   Intimazione:                  - Dott. __________ __________, __________ - Avv. __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario