Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Ai sensi dell’art. 48 LPamm, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata.
E. 1.1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
E. 4 lett. c). In concreto la legittimazione attiva della ricorrente non fa’ difetto. Per quanto attiene alla tempestività, si osserva invece che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti. La decisione impugnata é infatti stata intimata il 17 marzo 1997; il termine ricorsuale, tenuto conto delle ferie pasquali di cui all’art. 13 LPamm, scadeva pertanto il 2 maggio 1997. L’insorgente ha però inoltrato il suo gravame solo il 13 maggio successivo, per cui lo stesso deve essere considerato intempestivo. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é irricevibile giacché tardivo .
2. La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).
3. Intimazione: - __________ __________, __________,
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, _________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1997 90.1997.92 Tessin Tribunale della pianificazione 29.09.1997 90.1997.92 Ticino Tribunale della pianificazione 29.09.1997 90.1997.92
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.97.00092 Lugano 29 settembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliere Tito Ponti visto il ricorso del 19 maggio 1997 di __________ __________, __________, contro la risoluzione 12 marzo 1997 del Consiglio di Stato che approva il PR del Comune di __________ letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a. __________ __________ é proprietaria della part. n. __________RFD di __________. Con ricorso 13 maggio 1997 ella chiede un ampliamento della zona edificabile R2 su parte del suo fondo (ca. 5000 mq), al momento escluso dalla zona edificabile. c o n s i d e r a t o in diritto 1. Ai sensi dell’art. 48 LPamm, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela manifestamente infondato o inammissibile, senza intimarlo all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata. 1.1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto la legittimazione attiva della ricorrente non fa’ difetto. Per quanto attiene alla tempestività, si osserva invece che i termini per interporre ricorso sono ampiamente scaduti. La decisione impugnata é infatti stata intimata il 17 marzo 1997; il termine ricorsuale, tenuto conto delle ferie pasquali di cui all’art. 13 LPamm, scadeva pertanto il 2 maggio 1997. L’insorgente ha però inoltrato il suo gravame solo il 13 maggio successivo, per cui lo stesso deve essere considerato intempestivo. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili, dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é irricevibile giacché tardivo .
2. La ricorrente é condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 200.-- (duecento).
3. Intimazione: - __________ __________, __________,
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, _________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario