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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali

l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili,

il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in

precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv.

2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione:

"2.

I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica

dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio,

se:

a.

il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati

posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;

b.

il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali

edifici;

c.

la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento

di destinazione; e

d.

il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il

carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.

3.

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate

soltanto se:

a.

l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore;

b.

il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia

necessario;

c.

l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente

immutati;

d.

è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e

tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di

destinazione, sono ribaltati sul proprietario;

e.

la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe

non è minacciata;

f.

non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)."

Non

è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non

edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni

eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto,

correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un

edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal

menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in

esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da

mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di

protezione e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto

per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24

LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi

ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione

sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione.

2.3.

Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad a

ssicurare la gestione e la protezione del

territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la

valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle

zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del

paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del

coordinamento").

Nella

versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso

modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la

delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.

capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il

territorio cantonale, per il quale va esaminata

una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza

tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul

mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori

dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto

protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione

forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per

attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

La

scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni

(cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale").

Questi

devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di

protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come

il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le

aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o

regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona

edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione

del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali

elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture

e i servizi esistenti.

Sulla

scorta di tali elementi conoscitivi i comuni:

·

decidono in modo restrittivo sulla

protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il

perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco;

·

decidono quali edifici, all'interno di

questo perimetro, proteggere;

·

indicano gli edifici che vanno mantenuti a

scopo agricolo;

·

definiscono le misure vincolanti atte a

garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio;

·

definiscono le norme di attuazione per la

protezione dei singoli edifici.

La

scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere

effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio

protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta

sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non

può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei

paesaggi protetti.

Com'è

a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio

federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del

14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente

base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra

3).

L'inventario

serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della

situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso

permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione

e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle

direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli

edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono

difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere

(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale

"Indicazioni operative complementari", cifra 2b).

Alla

catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia,

far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi,

potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e

quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi,

siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso

l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle

costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del

paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone

di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5,

capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale").

L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta,

pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al

cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come

protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra

__________). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale

dello sviluppo territoriale alla cifra __________, la modificazione della

destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente

alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il

considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori

fasi:

·

il paesaggio, nel quale è situato, deve

essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti

gli interessi;

·

l’edificio medesimo deve essere stato posto

sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio;

·

nell’ambito della procedura

d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la

messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e

le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono

essere soddisfatte.

2.4.

L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene

allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano

regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono

suddivisi nelle seguenti categorie:

1.

Edifici meritevoli di conservazione:

a)

edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali

è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);

b)

edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di

conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di

destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la

ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un

assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e

formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di

pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico

- ambientali;

c)

edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali)

che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere,

lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la

tipicità e l'importanza storica della costruzione;

d)

edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle

superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella

zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale;

2.

Edifici diroccati non ricostruibili:

edifici

diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione

in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di

conservazione;

3.

Edifici rustici già trasformati:

edifici

rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria

o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali;

4.

Altri edifici rilevati:

Tutti

gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni

agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa

categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito

a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.

2.5.

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,

però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve

garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una

istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art.

37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere

cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche

dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate

di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro

subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti

(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente,

sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il

diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più

appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad

intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun

criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario

rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli

scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro

sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto

della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano

direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà

segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale

degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).

Il

potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece,

circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,

ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.

33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano

regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   3.1.

Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario

degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di

__________ __________ __________ ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria

"trasformato 3", ossia tra quegli edifici rustici già trasformati per

i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora

meritevoli, di recupero di parti originali. Approvando la variante il Consiglio

di Stato ha, invece, modificato la valutazione in "diroccato 2" (cfr.

risoluzione impugnata, pag. 5). Il ricorrente contesta tale assunto. Ripercorsi

i fatti che hanno portato alla parziale demolizione della costruzione, afferma

che se l'edificio fosse stato riattato in base ai piani approvati nel 1986, lo

stesso sarebbe ora considerato un rustico trasformato. Lamenta una disparità di

trattamento in quanto rustici adiacenti sono stati classificati nelle categorie

"meritevole 1c", "trasformato 3" e "rilevato 4".

Sostiene che l'edificio si trova in un nucleo meritevole di conservazione e che

non si tratta di un diroccato, bensì di una costruzione demolita.

3.2.

La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata.

Determinante ai fini della classificazione è, di principio, lo stato di

conservazione dell'edificio alla data del suo rilievo, effettuato per conto del

comune. In concreto a tale data (agosto 1992) questo si presentava completo di

muri e tetto, entrambi edificati ex novo. Quella costruzione era tuttavia

colpita da ordine di demolizione, confermato in ultima istanza dal Tribunale federale

con sentenza 7 agosto 1992 e che è stato successivamente eseguito. Va pertanto

tenuto in considerazione lo stato dell'edificio dopo l'intervento di - parziale

- demolizione che ha permesso di ripristinare, per quanto lo concerneva, lo

stato di legalità. Dalla fotografia versata agli atti dallo stesso ricorrente

si evince che la costruzione non ha più il tetto e rimangono solo parti dei

muri perimetrali per un'altezza di circa un metro. Trattasi, dunque, di un

diroccato giusta l'art. 29 2.a frase RLALPT: opera inutilizzabile, ovvero non

più degna di conservazione. Nemmeno entra in linea di conto un'assegnazione

dell'edificio alla categoria "meritevole 1b", ossia tra i diroccati

che possono essere ricostruiti e trasformati in residenza,

poiché

n

el comune di __________ __________ __________ soltanto le località di

"__________", "__________", "__________" e

"__________" sono state riconosciute quali veri e propri nuclei meritevoli

di conservazione, dov'è possibile la ricostruzione dei diroccati (cfr.

risoluzione impugnata, cifra 3.3, pag. 5), mentre la località "Campo di

dentro", dove si trova il fondo n. __________, non è stata ritenuta

tale. Va infine respinta, siccome infondata, la censura di violazione del

principio di parità di trattamento. L'iter edilizio particolare che ha

interessato la proprietà del ricorrente rende impossibile un paragone con la

situazione in cui versano le altre costruzioni.

3.3.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.   La

tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla

fattispecie;

dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1997.21 Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1997.21 Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.2004 90.1997.21

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1997.21 Lugano 2 febbraio 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina segretaria: Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera statuendo sul ricorso del 2 aprile 1997 di __________ __________, __________ __________ patr. da: avv. __________ __________, __________ __________ contro la decisione 26 febbraio 1997 (n. __________), con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante di piano regolatore del comune di __________ __________ __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili; viste le risposte:

-    23 luglio 1997 della divisione della pianificazione territoriale;

-      8 agosto 1997 del municipio di __________ __________ __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 23 luglio 1986 il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato a __________ __________ l'autorizzazione per riattare il rustico (edificio n. __________, ora __________) posto al mappale n. __________di __________ __________ __________, di sua proprietà. Il ricorrente si è tuttavia scostato dai piani approvati, demolendo completamente l'edificio esistente e costruendone un altro di foggia e dimensioni analoghe (cfr. sentenza 29 novembre 1991 del Tribunale cantonale amministrativo). Con decisione 22 novembre 1990 l'autorità dipartimentale ha respinto una domanda di licenza edilizia in sanatoria inoltrata dal proprietario, ordinando la demolizione completa del rustico ricostruito e la sistemazione del terreno in modo confacente entro 60 giorni dalla crescita in giudicato della decisione. L'ordine è stato intimato con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. Con decisione 7 agosto 1992 il Tribunale federale ha confermato l'ordine di demolizione della costruzione abusiva. Non avendo dato seguito a tale ingiunzione e vista l'inattività dell'autorità cantonale, il comune di __________ __________ __________ è insorto al Consiglio federale, sollecitando un suo intervento al fine di far rispettare la legge e le decisioni cresciute in giudicato. Il 27 giugno 1995 il Consiglio federale ha ordinato al Consiglio di Stato di disporre le misure necessarie affinché venisse eseguito l'ordine di demolizione in parola. L'11 ottobre 1995 l'autorità cantonale ha provveduto alla parziale demolizione del manufatto, rimuovendo il tetto e parte dei muri fino ad un'altezza di circa un metro. B.   Il 15 aprile 1996 il consiglio comunale di __________ __________ __________ ha adottato la variante del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili. L'edificio summenzionato è stato classificato nella categoria "trasformato 3". C.   Il 26 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto. In quella sede il Governo ha modificato la valutazione in "diroccato 2 - rustico demolito". D.   Il 2 aprile 1997 __________ __________ ha interposto ricorso contro il giudizio governativo innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di classificare l'edificio nella categoria scelta dall’autorità comunale, ossia nella categoria "trasformato 3". Il municipio di __________ __________ __________ ha proposto l'accoglimento del ricorso. La divisione della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la reiezione. E. Il 14 ottobre 1997 ha avuto luogo un'udienza. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

2.   2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici (rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi, risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi, pertanto, può essere opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo, naturalmente, i casi in cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa, pertanto, una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, capitolo "Situazione: problematiche, conflitti"). 2.2. D al punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio 1996). Giusta tale disposizione: "2. I Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se: a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione; b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici; c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici. 3. Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: a. l'edificio non è più necessario all'utilizzazione anteriore; b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati; d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario; e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle particelle limitrofe non è minacciata; f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT)." Non è lecito eludere il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili. L'art. 39 cpv. 2 OPT è, pertanto, correttamente attuato solo quando l'interesse pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione. L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere, dunque, un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre, pertanto, fissare esigenze sufficientemente elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento della dignità di protezione sia per quanto concerne l'intensità della messa sotto protezione. 2.3. Nel Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad a ssicurare la gestione e la protezione del territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del coordinamento"). Nella versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002 e dallo stesso modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata una messa sotto protezione comprende, dunque, i paesaggi caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati. La scheda stabilisce, in seguito, come devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del coordinamento, 2. Livello comunale"). Questi devono anzitutto preparare la decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici, per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile, raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i servizi esistenti. Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i comuni: · decidono in modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco; · decidono quali edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere; · indicano gli edifici che vanno mantenuti a scopo agricolo; · definiscono le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio; · definiscono le norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici. La scelta degli edifici da proteggere e, quindi, da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però, relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti. Com'è a più riprese riconosciuto nel rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre 2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3). L'inventario serve, quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere (cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni operative complementari", cifra 2b). Alla catalogazione degli edifici effettuata in sede di inventario deve, tuttavia, far seguito un ulteriore, irrinunciabile passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere. Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo "Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta, pertanto, per legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra __________). Come spiega il rapporto d’esame allestito dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra __________, la modificazione della destinazione di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria “meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi: · il paesaggio, nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione dopo aver ponderato tutti gli interessi; · l’edificio medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento irrinunciabile di quel paesaggio; · nell’ambito della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale, cantonale e comunale devono essere soddisfatte. 2.4. L'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3 LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 1. Edifici meritevoli di conservazione: a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione); b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico

- ambientali; c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione; d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale; 2. Edifici diroccati non ricostruibili: edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione; 3. Edifici rustici già trasformati: edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali; 4. Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

3.   3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili il consiglio comunale di __________ __________ __________ ha classificato l'edificio in oggetto nella categoria "trasformato 3", ossia tra quegli edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali. Approvando la variante il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione in "diroccato 2" (cfr. risoluzione impugnata, pag. 5). Il ricorrente contesta tale assunto. Ripercorsi i fatti che hanno portato alla parziale demolizione della costruzione, afferma che se l'edificio fosse stato riattato in base ai piani approvati nel 1986, lo stesso sarebbe ora considerato un rustico trasformato. Lamenta una disparità di trattamento in quanto rustici adiacenti sono stati classificati nelle categorie "meritevole 1c", "trasformato 3" e "rilevato 4". Sostiene che l'edificio si trova in un nucleo meritevole di conservazione e che non si tratta di un diroccato, bensì di una costruzione demolita. 3.2. La valutazione effettuata dal Consiglio di Stato deve essere confermata. Determinante ai fini della classificazione è, di principio, lo stato di conservazione dell'edificio alla data del suo rilievo, effettuato per conto del comune. In concreto a tale data (agosto 1992) questo si presentava completo di muri e tetto, entrambi edificati ex novo. Quella costruzione era tuttavia colpita da ordine di demolizione, confermato in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 7 agosto 1992 e che è stato successivamente eseguito. Va pertanto tenuto in considerazione lo stato dell'edificio dopo l'intervento di - parziale

- demolizione che ha permesso di ripristinare, per quanto lo concerneva, lo stato di legalità. Dalla fotografia versata agli atti dallo stesso ricorrente si evince che la costruzione non ha più il tetto e rimangono solo parti dei muri perimetrali per un'altezza di circa un metro. Trattasi, dunque, di un diroccato giusta l'art. 29 2.a frase RLALPT: opera inutilizzabile, ovvero non più degna di conservazione. Nemmeno entra in linea di conto un'assegnazione dell'edificio alla categoria "meritevole 1b", ossia tra i diroccati che possono essere ricostruiti e trasformati in residenza, poiché n el comune di __________ __________ __________ soltanto le località di "__________", "__________", "__________" e "__________" sono state riconosciute quali veri e propri nuclei meritevoli di conservazione, dov'è possibile la ricostruzione dei diroccati (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.3, pag. 5), mentre la località "Campo di dentro", dove si trova il fondo n. __________, non è stata ritenuta tale. Va infine respinta, siccome infondata, la censura di violazione del principio di parità di trattamento. L'iter edilizio particolare che ha interessato la proprietà del ricorrente rende impossibile un paragone con la situazione in cui versano le altre costruzioni. 3.3. Il ricorso deve essere, dunque, respinto.

4.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie; dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ __________, ____________________, patr. da: avv. __________ __________i, ____________________; Comune di __________ __________ __________, rappr. da: municipio, ____________________ __________ __________; Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. Della pianificazione territoriale, 6501 Bellinzona. Il presidente Tribunale della pianificazione del territorio                                    La segretaria