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90.1997.187

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La competenza del TPT è data dall'art. 61a Legge forestale cantonale di applicazione della Legge forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1993, del 26 giugno 1912. Il Comune è legittimato a ricorrere in forza dell'art. 43 LPamm. l ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

E. 2 L'art. 10 cpv. 2 LFo prescrive che al momento dell'emanazione e della revisione dei PR sia ordinato un accertamento del carattere forestale, laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. I margini della foresta risultanti dall'accertamento cresciuto in giudicato sono poi iscritti, a norma dell'art. 1 LFo, nelle zone edificabili. La delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile è commissionata, a sue spese, dal Comune, che pubblica i piani, previo annuncio sul FU, con facoltà per gli interessati di presentare osservazioni al Consiglio di Stato. Su istanza del Comune il Consiglio di Stato decide quindi sull'accertamento, con risoluzione impugnabile presso il TPT.

E. 3 Litigioso in causa è il quesito se rettamente il Consiglio di Stato ha prelevato una tassa per la resa della contestata decisione. Secondo l'esecutivo cantonale la verifica e approvazione dell'accertamento forestale costituisce un procedimento amministrativo di carattere non pecuniario giustificante l'applicazione di una tassa di giustizia ai sensi dell'art. 28 LPamm. Non occorre che una norma specifica preveda questo prelievo; basta la disposizione generica del citato disposto. Il comune rileva dal canto suo che l'accertamento forestale è prescritto imperativamente dalla legge federale; né comune né cantone possono sottrarvisi. Non vi sono quindi i presupposti per applicare una tassa al comune. L'appunto merita considerazione. Ricordiamo che funzione di una tassa amministrativa, tributo di natura causale, è di rimunerare un'attività statuale svolta nell'interesse del destinatario. Per questo motivo tra l'altro la tassa deve rispettare il principio dell'equivalenza. Che è il rapporto ragionevole tra il costo dell'operazione (che, in ossequio al principio della copertura dei costi, non può essere superato dalla tassa) e l'interesse che l'atto amministrativo riveste per il destinatario. Ora, l'approvazione da parte del Cantone dell'accertamento predisposto dal Comune non interviene nell'interesse di quest'ultimo, che non ne trae alcun reale vantaggio, ma per dare esecuzione al diritto federale. Il tutto secondo una ripartizione tra cantone e comune, statuita dal diritto cantonale, dei compiti imposti al cantone dal diritto federale. Al comune spetta ordinare l’accertamento del margine del bosco a contatto con la zona edificabile, al Consiglio di Stato verificare tale accertamento e, ritenutolo corretto, approvarlo. Ora, che una parte delle operazioni sia riservata all’autorità cantonale non è motivo per poi caricarne i costi al comune, che già deve assumersi il costo degli adempimenti di sua spettanza. Se non è altrimenti previsto dalla legge cantonale, ogni ente esegue la sua parte e si tiene i relativi costi. La situazione non è diversa di quella posta in essere dall'adozione e approvazione del PR. La legge federale obbliga il cantone ad allestire piani regolatori (art. 14 LPT). E' il diritto cantonale che impone ai comuni di provvedervi (art. 24 LALPT). Al Consiglio di Stato rimane l'alta vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare l'approvazione del PR (art. 37 LALPT). Con effetto costitutivo. Giustamente il Consiglio di Stato non applica una tassa amministrativa per l'approvazione del PR. E' questa la parte di sua spettanza e quindi la esegue assumendosene i costi. Per accollarli al Comune vi è una sola soluzione, prevederlo in una legge formale. La norma generica dell'art. 28 LPamm non basta a giustificare l’imposizione della tassa in un contesto caratterizzato da una chiara ripartizione dei compiti e quindi, secondo logica e in assenza di disposizioni contrarie, dei relativi costi.

E. 4 A prescindere da queste considerazioni di fondo va osservato che proprio la circostanza che il Comune non presenti l'istanza di accertamento formale a tutela di un interesse pecuniario ma solo per dare attuazione, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, alle prescrizioni del diritto federale, basterebbe a giustificare l'esenzione dalla tassa in contestazione, semmai questa avesse motivo di essere. Ma abbiamo visto che non ve ne sono i presupposti. La prassi vuole che non si prelevi una tassa di giustizia neppure quando il comune, intervenuto in materia contenziosa nell'esercizio delle sue funzioni e non a difesa di interessi patrimoniali, è soccombente in causa. Tanto meno dunque si giustifica prelevarla nelle presenti circostanze, in cui il comune ha chiesto l'azione dello stato non per postulare una pretesa poi risultata infondata ma per dare attuazione al diritto federale, senza peraltro avervi uno specifico interesse. La circostanza che con l'approvazione dell'accertamento forestale è anche approvato il limite della confinante zona edificabile dando quindi compimento al PR non pone in essere un interesse da parte del Comune tale da giustificare la messa a suo carico di una tassa amministrativa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

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Tessin Tribunale della pianificazione 03.04.1998 90.1997.187 Tessin Tribunale della pianificazione 03.04.1998 90.1997.187 Ticino Tribunale della pianificazione 03.04.1998 90.1997.187

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.97.00187 Lugano 3 aprile 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 19 dicembre 1997 di Comune di _________ _________, rappr. da: Municipio di _________, __________ _________ __________ __________, contro il dispositivo no. 2 della risoluzione governativa no. __________del __________ottobre 1997 e successiva rettifica del __________/__________ dicembre 1997 in materia di accertamento formale della natura dei soprassuoli delle zone edificabili a confine con il bosco nell'ambito della re visione del PR del Comune di _________; visto la risposta del Consiglio di Stato del 12 febbraio 1998 ritenuto in fatto a. Nell'ambito della revisione del proprio PR il Comune di _________ ha chiesto l'accertamento formale della natura dei soprassuoli delle zone edificabili a confine con il bosco del settore 4 (area del _________) e del settore 3 (_________-_________). La delimitazione è stata effettuata dallo studio privato di ingegneria forestale _________. __________ & __________ e verificata dall'Ufficio forestale del __________ circondario, _________. Con la risoluzione del 15 ottobre 1997 il Consiglio di Stato, preso atto che l'unica osservazione pervenuta è stata ritirata, ha approvato il limite del bosco così determinato ed ha posto a carico del Comune una tassa di giustizia di fr. 1.000.- b. E' contro l'applicazione di questa tassa che il Comune insorge tempestivamente in questa sede, chiedendone l'annullamento. A mente del ricorrente la fissazione della tassa costituisce un eccesso di potere: l'accertamento è un atto preliminare all'approvazione del PR, ora come questa non dà luogo a tassazione, così a fortiori dev'essere esentata l'operazione, accessoria, di approvazione dell'accertamento forestale. L'approvazione dell'accertamento ad opera del Consiglio di Stato è un atto obbligatorio prescritto dal diritto federale (LFo, LPT). Infine, il comune ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e non a tutela di interessi patrimoniali, motivo per cui va mandato esente da tasse e spese. c. Il Consiglio di Stato rileva nella sua risposta che la base legale della tassa contestata risiede nell'art. 28 cpv. 1 lett. a e b LPamm. il prelievo della tassa è stato " concepito quale controprestazione per l'insieme dell'attività statale svolta nell'interesse del Comune (e indirettamente nell'interesse dei proprietari interessati) a vedersi fissare in modo vincolante il limite dell'area forestale a confine con la zona edificabile (10.000 ml); l'attività dello Stato è in particolare consistita in tutte le complesse operazioni di verifica del limite del bosco tracciato dallo studio di ingegneria privato incaricato ad hoc nonché nell'esame delle osservazioni inoltrate dai proprietari interessati e nello svolgimento dei debiti sopralluoghi. Il Consiglio di Stato chiede quindi il rigetto dell'impugnativa. considerato in diritto 1. La competenza del TPT è data dall'art. 61a Legge forestale cantonale di applicazione della Legge forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1993, del 26 giugno 1912. Il Comune è legittimato a ricorrere in forza dell'art. 43 LPamm. l ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. 2. L'art. 10 cpv. 2 LFo prescrive che al momento dell'emanazione e della revisione dei PR sia ordinato un accertamento del carattere forestale, laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. I margini della foresta risultanti dall'accertamento cresciuto in giudicato sono poi iscritti, a norma dell'art. 1 LFo, nelle zone edificabili. La delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile è commissionata, a sue spese, dal Comune, che pubblica i piani, previo annuncio sul FU, con facoltà per gli interessati di presentare osservazioni al Consiglio di Stato. Su istanza del Comune il Consiglio di Stato decide quindi sull'accertamento, con risoluzione impugnabile presso il TPT. 3. Litigioso in causa è il quesito se rettamente il Consiglio di Stato ha prelevato una tassa per la resa della contestata decisione. Secondo l'esecutivo cantonale la verifica e approvazione dell'accertamento forestale costituisce un procedimento amministrativo di carattere non pecuniario giustificante l'applicazione di una tassa di giustizia ai sensi dell'art. 28 LPamm. Non occorre che una norma specifica preveda questo prelievo; basta la disposizione generica del citato disposto. Il comune rileva dal canto suo che l'accertamento forestale è prescritto imperativamente dalla legge federale; né comune né cantone possono sottrarvisi. Non vi sono quindi i presupposti per applicare una tassa al comune. L'appunto merita considerazione. Ricordiamo che funzione di una tassa amministrativa, tributo di natura causale, è di rimunerare un'attività statuale svolta nell'interesse del destinatario. Per questo motivo tra l'altro la tassa deve rispettare il principio dell'equivalenza. Che è il rapporto ragionevole tra il costo dell'operazione (che, in ossequio al principio della copertura dei costi, non può essere superato dalla tassa) e l'interesse che l'atto amministrativo riveste per il destinatario. Ora, l'approvazione da parte del Cantone dell'accertamento predisposto dal Comune non interviene nell'interesse di quest'ultimo, che non ne trae alcun reale vantaggio, ma per dare esecuzione al diritto federale. Il tutto secondo una ripartizione tra cantone e comune, statuita dal diritto cantonale, dei compiti imposti al cantone dal diritto federale. Al comune spetta ordinare l’accertamento del margine del bosco a contatto con la zona edificabile, al Consiglio di Stato verificare tale accertamento e, ritenutolo corretto, approvarlo. Ora, che una parte delle operazioni sia riservata all’autorità cantonale non è motivo per poi caricarne i costi al comune, che già deve assumersi il costo degli adempimenti di sua spettanza. Se non è altrimenti previsto dalla legge cantonale, ogni ente esegue la sua parte e si tiene i relativi costi. La situazione non è diversa di quella posta in essere dall'adozione e approvazione del PR. La legge federale obbliga il cantone ad allestire piani regolatori (art. 14 LPT). E' il diritto cantonale che impone ai comuni di provvedervi (art. 24 LALPT). Al Consiglio di Stato rimane l'alta vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare l'approvazione del PR (art. 37 LALPT). Con effetto costitutivo. Giustamente il Consiglio di Stato non applica una tassa amministrativa per l'approvazione del PR. E' questa la parte di sua spettanza e quindi la esegue assumendosene i costi. Per accollarli al Comune vi è una sola soluzione, prevederlo in una legge formale. La norma generica dell'art. 28 LPamm non basta a giustificare l’imposizione della tassa in un contesto caratterizzato da una chiara ripartizione dei compiti e quindi, secondo logica e in assenza di disposizioni contrarie, dei relativi costi. 4. A prescindere da queste considerazioni di fondo va osservato che proprio la circostanza che il Comune non presenti l'istanza di accertamento formale a tutela di un interesse pecuniario ma solo per dare attuazione, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, alle prescrizioni del diritto federale, basterebbe a giustificare l'esenzione dalla tassa in contestazione, semmai questa avesse motivo di essere. Ma abbiamo visto che non ve ne sono i presupposti. La prassi vuole che non si prelevi una tassa di giustizia neppure quando il comune, intervenuto in materia contenziosa nell'esercizio delle sue funzioni e non a difesa di interessi patrimoniali, è soccombente in causa. Tanto meno dunque si giustifica prelevarla nelle presenti circostanze, in cui il comune ha chiesto l'azione dello stato non per postulare una pretesa poi risultata infondata ma per dare attuazione al diritto federale, senza peraltro avervi uno specifico interesse. La circostanza che con l'approvazione dell'accertamento forestale è anche approvato il limite della confinante zona edificabile dando quindi compimento al PR non pone in essere un interesse da parte del Comune tale da giustificare la messa a suo carico di una tassa amministrativa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é accolto . Di conseguenza la decisione impugnata é annullata.

2.   Non si prelevano tasse di giudizio.

3.   Intimazione:                  - Municipio di _________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario