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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.

E. 2 .   Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.

E. 6 Come già rilevato,

il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di

natura agricola.

Occorre quindi ora

esaminare se in concreto sono dati i requisiti per l’attribuzione del comparto

interessato alla zona agricola.

Giusta l’art. 16 cpv. 1

LPT le zone agricole

comprendono oltre i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura

e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati

dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici

contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre

alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura

sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica

amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed

attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di

motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di

assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la

protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime

generazioni).

Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono

molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio,

del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola

è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a

contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree

mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di

essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone

di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano

solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di

paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza

4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg.,

trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei

fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia

200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi

pianificatori fondamentali,  l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a

questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”

Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che

l’inserimento in zona agricola della parte inferiore del comparto della

località di __________, è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai

principi di cui sopra. L’area all’esame non è in effetti improduttiva né tanto

meno sterile. Attualmente essa viene infatti utilizzata a scopo agricolo, ossia

in particolare quale pascolo, come si è potuto constatare all’occasione del

sopralluogo. La sua posizione soliva e in gran parte pianeggiante, ben si

presta ad un utilizzo di questo genere. Renderla edificabile significherebbe,

oltre che sottrarre terreno all’agricoltura, svilire la bellezza del comparto

che nella situazione attuale appare ben inserito nel paesaggio.

Anche per questo motivo quindi la censura non merita conferma.

E. 7 Priva di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che i fondi posti nella parte superiore della località di __________ sono stati inseriti nella zona residenziale. A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato. E' possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e potenzialità edificatorie. Sotto il profilo costituzionale basta che la pianificazione sia oggettivamente sostenibile: il precetto della parità di trattamento coincide col divieto dell’arbitrio (DTF 118 Ia 162, 117 Ia 438 consid. 3e, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Moor, Droit administratif, I. vol. 2 a ed. pag. 463; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3 ed. pag. 43). Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame. A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta di non includere i fondi della parte bassa di __________ nella zona edificabile sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono convincenti. I fondi inseriti nella parte alta sono ben diversi dai fondi facenti parte della parte bassa e ciò sia per collocazione che per morfologia, nonché per tipo di utilizzazione come pure per grado di urbanizzazione. Anche questa censura non merita quindi accoglimento.

E. 8 Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti meritevoli di essere salvaguardate dal profilo agricolo. L’impugnativa degli insorgenti non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.

E. 9 Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 09.06.1997 90.1996.85 Tessin Tribunale della pianificazione 09.06.1997 90.1996.85 Ticino Tribunale della pianificazione 09.06.1997 90.1996.85

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Incarto n. 90.96.00085 Lugano 9 giugno 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera Daniela Regazzi Fornera visto il ricorso del 16 agosto 1996 di 1. __________ __________ e __________, __________, 2. __________ __________,, 3. __________ __________,, 4. __________ __________,, 5. __________ __________,, 6. __________ __________,, 1.,2.,3.,4.,5.,6. __________. __________, __________ __________, contro la decisione 16 luglio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva definitivamente il Piano Regolatore del Comune di __________ relativamente alle zone residenziali di __________ e __________ di __________; vista la risposta del 3 febbraio 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o in fatto a. I signori __________ __________, __________, __________, __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono proprietari del fondo no. __________RFD di __________, sito in località __________. b. In data 14 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di __________o. Nell’ambito di questa decisione il Governo ha sospeso l’approvazione della zona residenziale __________ di __________, in quanto riteneva che la parte inferiore del comparto avrebbe dovuto mantenere la sua funzione agricola, mentre la parte superiore avrebbe potuto essere gestita con l’inventario degli edifici fuori zona edificabile. Esso ha quindi comunicato a tutti i proprietari interessati la sua intenzione, dando loro facoltà d’inoltrare eventuali osservazioni in merito entro due mesi dalla data d’intimazione della risoluzione a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti prima dell’emanazione della decisione definitiva. c. In data 13 agosto 1995 i qui ricorrenti hanno inoltrato le proprie osservazioni al riguardo, rilevando l’importanza di un’estensione della zona edificabile alla località __________, chiedono l’accoglimento delle loro censure e quindi il ripristino della situazione così come decisa dall’Assemblea comunale. d. Con decisione 16 luglio 1996 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di approvare la zona residenziale __________ di __________ però limitatamente alla parte superiore indicata nell’allegato no. 1 e ha percontro stralciato la parte inferiore attribuendola alla zona agricola, ritenendo che in questo comparto l’interesse alla protezione del paesaggio e del territorio agricolo è chiaramente predominante rispetto all’interesse privato dei proprietari interessati a poter edificare. e. Dissentendo da questa definitiva decisione, l signori __________, __________ __________ e __________ sono insorti in data 16 agosto 1996 davanti a questo Tribunale censurando una violazione dell’autonomia comunale, come pure una violazione del principio della parità di trattamento e chiedendo l’attribuzione del comparto inferiore della località di __________, del quale fa appunto parte il particellare no. __________ di loro proprietà, alla zona residenziale __________. f. Con risposta del 3 febbraio 1997 al ricorso, il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa del ricorrente, riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata. Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 13 novembre 1996, richiama quanto da lui sostenuto nella sua impugnativa presentata a questo Tribunale contro la medesima decisione. g. In data 18 marzo 1997 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. c o n s i d e r a t o in diritto 1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine. 2 .   Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT). Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55). Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). 3. Scopo essenziale della pianificazione è di “ assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non. La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.” L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376). 4. Come già rilevato nei fatti, in concreto i ricorrenti contestano lo stralcio della parte inferiore della zona residenziale __________ in località __________ così come indicato nell’allegato 1 della decisione governativa qui impugnata. La validità di questa modifica verrà esaminata in dettaglio qui di seguito. Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori che trovano applicazione nella fattispecie. Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità. Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario  per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a). Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati. a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si           presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche,                 topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del        suolo. La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare            i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in        particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare                       insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività       lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete        viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o   moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve inoltre tener                                       adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c). b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien            conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro         utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze   edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività                      edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione       solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone       appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione     segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non                sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il       requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il       comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di            case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a         scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un                    gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia            abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e        funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale                                       disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà                                          dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria       minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa       dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa.          Facenti parte dell’insediamento possono pure essere            considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti                              che presenta il suo tessuto (Baulücken), o quelle adiacenze                          non costruite che però attengono all’insieme e non devono                                      per prevalenti motivi avere altra attribuzione. Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti   siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati   nella loro estensione pone il principio della concentrazione    delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione       edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità                                      dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di                                    piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non                                        solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale                                (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c). Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di      un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può       assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve                                       cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei                                          terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti     necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione       (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da). c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di             far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di       quindici anni. Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è   stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se           ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei                             prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione      demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di       sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati            con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto      compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116                                Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul                                         rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno                                       della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso                                      di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se                            ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo                                     metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF                                       114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la       riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla       popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra            contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se         la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il                                   Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il       raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni,       poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché            si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona   edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non                                  invece se dovesse valere quale generale licenza di       aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della       popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha             condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto       che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art   15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di                                assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento                              deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un                               insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si                         vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di     tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia        232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c). 5. Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla contestata modifica pianificatoria operata dal Consiglio di Stato, onde esaminarne la legalità. 5.1. Innanzitutto per quel che concerne il presupposto di una preesistente ampia edificazione di cui all’art 15 lett. a LPT, va rilevato che in concreto non sono adempiuti a riguardo della parte inferiore del comparto di __________. In effetti i fondi facenti parte di questa fascia bassa di territorio risultano ancora liberi da costruzioni, essendo presenti unicamente due stalle, attualmente ancora sfruttate a tale scopo, e non essendo ancora completamente urbanizzati siccome raggiungibili unicamente per mezzo di una strada agricola. È quindi impensabile considerare la zona come già edificata. Diversa è percontro la situazione relativa alla parte superiore del comparto in esame, dove sono presenti due residenze primarie, due residenze secondarie, nonché una stalla ed un garage/stalla e dove l’urbanizzazione risulta completa. 5.2 Se i presupposti di cui all’art 15 lett. a LPT non sono in concreto adempiuti, ancor meno è dato il requisito di cui alla lett. b del medesimo articolo, statuente la necessarietà dell’attribuzione di un comparto alla zona edificabile. Al proposito va in particolare rilevato che nella fattispecie, già dalla decisione governativa del 14 giugno 1995, con la quale veniva approvato il PR, risultava per __________ una contenibilità teorica a pieno sfruttamento di 842 unità insediative di cui 526 abitanti. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 233 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 293 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento della popolazione pari all’ 80% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 157 unità nel 1970 a 375 nel 1980 e a 249 nel 1990, facendo quindi registrare nell’ultimo decennio una percentuale negativa, ossia una diminuzione del 33,6 %. Pertanto, anche se negli ultimi anni la popolazione legale permanente è leggermente aumentata passando dai 275 abitanti della fine del 1993, ai 293 abitanti fine 1994, registrando un aumento della popolazione pari al 6,5%, siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto. Si deve quindi concludere che pur senza estendere la zona edificabile all’intera località di __________, il comprensorio edificabile del comune risulta effettivamente sovradimensionato, anche considerate le più ottimistiche previsioni di sviluppo della popolazione. È principalmente per questo motivo, ovvero per motivi di uso parsimonioso del suolo che già nell’esame preliminare il Dipartimento del Territorio si era dichiarato contrario all’ampliamento della zona edificabile in località __________. In simili circostanze va quindi affermato che un’estensione della zona edificabile all’intera località in esame non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni). Ciò considerato, si può già sin d’ora affermare che in principio il Consiglio di Stato ha rettamente ridotto la zona edificabile stralciando l’area inferiore di __________ dal comprensorio edificabile, non essendo, come detto, adempiuti i presupposti di cui all’art 15 LPT. 6. Come già rilevato, il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di natura agricola. Occorre quindi ora esaminare se in concreto sono dati i requisiti per l’attribuzione del comparto interessato alla zona agricola. Giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT le zone agricole comprendono oltre i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali,  l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.” Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola della parte inferiore del comparto della località di __________, è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra. L’area all’esame non è in effetti improduttiva né tanto meno sterile. Attualmente essa viene infatti utilizzata a scopo agricolo, ossia in particolare quale pascolo, come si è potuto constatare all’occasione del sopralluogo. La sua posizione soliva e in gran parte pianeggiante, ben si presta ad un utilizzo di questo genere. Renderla edificabile significherebbe, oltre che sottrarre terreno all’agricoltura, svilire la bellezza del comparto che nella situazione attuale appare ben inserito nel paesaggio. Anche per questo motivo quindi la censura non merita conferma. 7. Priva di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che i fondi posti nella parte superiore della località di __________ sono stati inseriti nella zona residenziale. A questo proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato. E' possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e potenzialità edificatorie. Sotto il profilo costituzionale basta che la pianificazione sia oggettivamente sostenibile: il precetto della parità di trattamento coincide col divieto dell’arbitrio (DTF 118 Ia 162, 117 Ia 438 consid. 3e, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Moor, Droit administratif, I. vol. 2 a ed. pag. 463; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3 ed. pag. 43). Simili circostanze non si verificano però nel caso all'esame. A questo Tribunale non risulta infatti che la scelta di non includere i fondi della parte bassa di __________ nella zona edificabile sia stata determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della scelta, sono convincenti. I fondi inseriti nella parte alta sono ben diversi dai fondi facenti parte della parte bassa e ciò sia per collocazione che per morfologia, nonché per tipo di utilizzazione come pure per grado di urbanizzazione. Anche questa censura non merita quindi accoglimento. 8. Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti meritevoli di essere salvaguardate dal profilo agricolo. L’impugnativa degli insorgenti non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata. 9. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.-- .

3.   Intimazione:         - Signor __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                               Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                            Il segretario