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90.1996.79

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 20.02.1997 90.1996.79 Tessin Tribunale della pianificazione 20.02.1997 90.1996.79 Ticino Tribunale della pianificazione 20.02.1997 90.1996.79

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.96.00079 Lugano 20 febbraio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 6 agosto 1996 di 1. __________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, contro la risoluzione 9 luglio 1996 del Consiglio di Stato, n. __________, che approva la variante di PR del Comune di __________ __________ concernente l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili e modifica d’ufficio la classificazione dell’edificio __________ sito sul mapp. __________ di quel comune derubricandolo da meritevole 1a a meritevole 1d. letti ed esaminati gli atti; ritenuto in fatto e in diritto:

- che a norma dell’art. 24 cpv. 2 OPT in paesaggi con edifici e    impianti degni di protezione i Cantoni possono autorizzare la      modificazione dell’utilizzazione di edifici esistenti siccome                                       d’ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. LPT) se l’edificio è,                                        per decisione dell’autorità competente in materia di protezione                  del paesaggio e delle caratteristiche locali, designato tipico                                          per il paesaggio e se la conservazione della sostanza edilizia                 non può essere garantita altrimenti;

- che giusta l’art. 73, cpv. 2 LALPT il piano direttore designa i     paesaggi con edifici e impianti degni di protezione;

-   che l’art. 73 cpv. 3 LALPT dispone che “all’interno dei                            paesaggi con edifici e impianti di protezione, i piani regolatori,               i piani di utilizzazione cantonale e i piani particolareggiati                              possono designare gli edifici, segnatamente i rustici, e gli                                    impianti tipici per il paesaggio e da conservare”;

- che l’art. 29 RALPT definisce rustici “gli edifici che per origine,            forma, struttura e materiali appartengono all’edilizia rurale             tradizionale”; con la precisazione che non sono considerati              degni di conservazione i rustici parzialmente o totalmente                                    crollati (diroccati)”;

- che l’allestimento dell’Inventario è una condizione            indispensabile per poter applicare gli art. 24 cpv. 2 OPT e 73                  LALPT e di conseguenza per poter autorizzare all’atto delle                                        relativa domanda e sempreché ne sussistano i presupposti, la                                  trasformazione di edifici meritevoli di conservazione,              cambiandone la destinazione;

- che tra i presupposti ai quali l’art. 24 cpv. 2 OPT subordina il    rilascio dell’autorizzazione figura alla lett. b che l’edificio non          sia più necessario per usi agricoli;

- che l’edificio in contestazione è stato classificato dal comune   come meritevole di essere trasformato ad uso abitativo                   (meritevole 1a) in base ai criteri elaborati dalla SPU, che sono                             qui incontestati e della cui pertinenza non abbiamo motivo di                                         dubitare;

- che il ricorso contesta il declassamento dell’edificio a    meritevole 1d statuito dal Consiglio di Stato, adducendo che il                  fondo su cui si trova è da tempo incolto e pertanto non serve                                 né può servire all’agricoltura, con la domanda che venga     riclassificato come meritevole 1a;

-  che sia la risposta 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato sia            le osservazioni del comune concludono proponendo l’accoglimento del ricorso, poiché non sussistono allo stato                          attuale elementi tali da determinare un interesse agricolo per                                      l’edificio in contestazione;

- che non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e          fondatezza di questa concorde proposta che dà piena            adesione alle domande ricorsuali, il tutto in applicazione dei                                        criteri elaborati dalla SPU della cui pertinenza non abbiamo                                       qui motivo di dubitare; Per questi motivi, visto gli art. 38 LALPT, 24 OPT, 73 segg. LALPT e ogni altra applicabile alla fattispecie; decreta e pronuncia:

1.   Il ricorso é accolto . § di conseguenza la risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui ha modificato l’Inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili del Comune di __________ __________ declassificando  l’edificio n. __________ mapp. n. __________ NMC da meritevole 1a a meritevole 1d. L’edificio in questione viene inserito nel suddetto Inventario sotto la categoria meritevole 1a). Il comune provvederà alla relativa correzione.

2.   Non si prelevano tasse né spese di giudizio.

3.   Intimazione a:

- __________ __________ - __________ __________ - __________ __________ - __________ __________ - Municipio di __________ __________ - Consiglio di Stato, Bellinzona - Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                       Il segretario