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90.1996.59

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A mente dell’art. 64 cpv. 1 LALPT, modificato dalla L 6.2.1995 in vigore dal 15.3.1995, contro la zona di pianificazione stabilita dal comune ... è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindi giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. SI noti che per ZP istituite, come in concreto, dal comune la competenza spettava precedentemente al Consiglio di Stato. Poiché la ZP che ne interessa è stata pubblicata dal 10 aprile al 10 maggio 1995 - e quindi in periodo di vigenza della versione modificata dell’art. 64 cpv. 1 LALPT - l’autorità competente a dirimere il ricorso contro la ZP non è il Consiglio di Stato ma il TPT cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto trasmettere il gravame. La risoluzione governativa è nulla.

E. 2 Nel secondo ricorso le __________ impugnano nuovamente la ZP. Ora solo il ricorso del 17 maggio 1995 è ricevibile in materia. Insinuato nei termini ma presso un’autorità incompetente (pedissequamente all’errata indicazione dei mezzi di diritto contenuta nella pubblicazione), esso dev’essere deciso dal TPT. Il ricorso del 5.6.1996 può unicamente avere per oggetto la risoluzione del Consiglio di Stato che ha respinto il precedente gravame anziché trasmetterlo al TPT. La risoluzione municipale non può essere impugnata una seconda volta con un ulteriore ricorso per il quale non sarebbero peraltro rispettati i termini. Tutt’al più nella parte del nuovo ricorso riservata all’impugnazione della ZP può essere ravvisato un’affinamento dei motivi a sostegno del ricorso precedente.

E. 3 Giusta l’art. 62 LALPT la ZP entra in vigore con la pubblicazione e resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni, riservata la proroga di cui all’art. seguente. La ZP in contestazione è stata pubblicata il 10 aprile 1995 e la sua validità è quindi venuto a termine il 9 aprile 1997. In assenza di proroga il ricorso contro la ZP è divenuto privo di oggetto. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 5 giugno 1996 è accolto . § la risoluzione 15.5.1996 del Consiglio di Stato è dichiarata nulla.

2.   Il ricorso 17.5.1995, divenuto senza oggetto, è stralciato dai ruoli.

3.  Non si prelevano tasse né spese di giudizio; non vengono assegnate ripetibili

4.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________ per la ricorrente

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             __________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1996.59 Tessin Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1996.59 Ticino Tribunale della pianificazione 26.06.1997 90.1996.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.96.00059 90.97.00067 Lugano 26 giugno 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto i ricorsi A. del 17 maggio 1995 e B. del 5 giugno 1996 interposti dalle __________ __________ __________ __________ del __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, contro A. la decisione 193 13 marzo 1995 del Municipio di Contone istituente una Zona di pianificazione relativa al comparto “zona industriale” in località “__________ ” e B. · la decisione __________ 15 maggio 1996 del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 17 maggio 1995 e · la risoluzione municipale ivi impugnata; visto le osservazioni 19 novembre 1996 del Comune di __________ e la risposta 29 luglio 1996 del Consiglio di Stato ritenuto in fatto a. Il municipio di __________ ha istituito con risoluzione 13 marzo 1995 una zona di pianificazione, della durata di due anni, relativa al comparto “zona industriale J” in località “__________ ” (detta in seguito ZP) ed ha pubblicato dal 10 aprile al 10 maggio 1995 i piani e le schede descrittive relativi, indicando come autorità ricorsuale il Consiglio di Stato. b. Le __________ __________ __________, II __________, __________ (in seguito __________), insorgono presso l’autorità governativa, con gravame 17 maggio 1995, contestando l’istituzione della ZP di cui chiedono la revoca. Con risoluzione 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato respinge il ricorso. Le __________ ricorrono presso il TPT contro questa decisione chiedendone l’annullamento in una con l’annullamento della risoluzione municipale istituente la querelata ZP. Consiglio di Stato e Comune postulano nei rispettivi allegati il rigetto del gravame con argomenti che, visto l’esito della vertenza, è superfluo qui evocare. c. Nell’udienza del 4 marzo 1997, preso atto che la ZP viene a scadere il 9 aprile 1997, il Sindaco dichiara che il Municipio non ha alcuna intenzione di chiederne la proroga, rispettivamente di proporre una nuova ZP. Dichiara altresì che il Municipio propende per la presentazione al Consiglio comunale del mantenimento in zona industriale dell’area in contestazione. Visto queste dichiarazioni, le __________ rinunciano a chiedere ripetibili. considerato in diritto 1. A mente dell’art. 64 cpv. 1 LALPT, modificato dalla L 6.2.1995 in vigore dal 15.3.1995, contro la zona di pianificazione stabilita dal comune ... è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro quindi giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione. SI noti che per ZP istituite, come in concreto, dal comune la competenza spettava precedentemente al Consiglio di Stato. Poiché la ZP che ne interessa è stata pubblicata dal 10 aprile al 10 maggio 1995 - e quindi in periodo di vigenza della versione modificata dell’art. 64 cpv. 1 LALPT - l’autorità competente a dirimere il ricorso contro la ZP non è il Consiglio di Stato ma il TPT cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto trasmettere il gravame. La risoluzione governativa è nulla. 2. Nel secondo ricorso le __________ impugnano nuovamente la ZP. Ora solo il ricorso del 17 maggio 1995 è ricevibile in materia. Insinuato nei termini ma presso un’autorità incompetente (pedissequamente all’errata indicazione dei mezzi di diritto contenuta nella pubblicazione), esso dev’essere deciso dal TPT. Il ricorso del 5.6.1996 può unicamente avere per oggetto la risoluzione del Consiglio di Stato che ha respinto il precedente gravame anziché trasmetterlo al TPT. La risoluzione municipale non può essere impugnata una seconda volta con un ulteriore ricorso per il quale non sarebbero peraltro rispettati i termini. Tutt’al più nella parte del nuovo ricorso riservata all’impugnazione della ZP può essere ravvisato un’affinamento dei motivi a sostegno del ricorso precedente. 3. Giusta l’art. 62 LALPT la ZP entra in vigore con la pubblicazione e resta in vigore fino alla pubblicazione del piano sostitutivo e comunque non oltre i cinque anni, riservata la proroga di cui all’art. seguente. La ZP in contestazione è stata pubblicata il 10 aprile 1995 e la sua validità è quindi venuto a termine il 9 aprile 1997. In assenza di proroga il ricorso contro la ZP è divenuto privo di oggetto. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 5 giugno 1996 è accolto . § la risoluzione 15.5.1996 del Consiglio di Stato è dichiarata nulla.

2.   Il ricorso 17.5.1995, divenuto senza oggetto, è stralciato dai ruoli.

3.  Non si prelevano tasse né spese di giudizio; non vengono assegnate ripetibili

4.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________ per la ricorrente

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             __________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario