Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
E. 2 . Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia
affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i
principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla
pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si
armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR
presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per
altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi
ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il
piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità,(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv.
E. 3 Scopo essenziale
della pianificazione è di “
assicurare una funzionale utilizzazione del suolo
e una razionale abitabilità del territorio”
(art. 22 quater Cost.).
Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia
mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi
armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi
ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli
insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati
nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni
nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi
e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente
l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni
della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia
461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT
(Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione
nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le
autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano
gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in
particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le
implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo
possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle
decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.”
L’assenza o carenza della
ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376).
E. 4 Come già rilevato
nei fatti, in concreto la ricorrente contestano lo stralcio del comparto
edificabile operato d’ufficio dal Consiglio di Stato al momento
dell’approvazione del PR.
La validità di questa modifica verrà esaminata in dettaglio qui di seguito.
Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori che
trovano applicazione nella fattispecie.
Innanzitutto per quanto
riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone
edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in
larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e
urbanizzati entro quindici anni (lett. b).
Va tenuto presente che
l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona
edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia
l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i
requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
a.
L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue
caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche,
climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo.
La sua attribuzione a
zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori
degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti
accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione
delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente
accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve
inoltre tener adeguatamente conto delle
necessità delle
infrastrutture
pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
b.
Per stabilire
se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì
intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la
loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona
edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole.
Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente
abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste
devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un
agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza
marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un
nucleo vitale e non una casuale disseminazione
di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe
zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la
contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono
pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali
vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o
quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme
e non devono per prevalenti motivi avere
altra attribuzione.
Si terrà conto che
l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i
bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata,
per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole
zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF
116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia
considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come
gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso
negativo, serve cioè a escludere
l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni
che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri
casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4
d)da).
c.
Il requisito
più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a
determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici
anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni,
ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si
confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa
la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della
zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di
utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne
calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo
ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114
Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile
fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente
commisurata al secondo. Il Tribunale federale
ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento
massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo,
non invece se dovesse valere quale generale
licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione
(DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo
schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che
la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il
Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza,
non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento
equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole
imprimere al paese.
Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti
gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia
369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
E. 5 Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla contestata modifica pianificatoria operata dal Consiglio di Stato, onde esaminarne la legalità. Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT), essendo il motivo principale della mancata approvazione della zona edificabile in contestazione. L’idoneità all’edificazione e il requisito della preesistente ampia edificazione (art. 15 lett.a LPT) saranno esaminate di seguito.
E. 5.1 Dalla relazione
generale sul Piano Regolatore del Comune di __________, rispettivamente dal
relativo aggiornamento del giugno 1994, si evince che la contenibilità teorica
del PR a pieno sfruttamento è di 1790 unità insediative, di cui 1160 abitanti e
345 posti lavoro. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 684 unità abitative, dal
momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 476 abitanti (Annuario
statistico ticinese, ed 1995).
Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe
quindi verificare, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un
aumento della popolazione pari al
144%
circa rispetto a quella attuale.
Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che
l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende
altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR.
In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione
economica residente nel comune è passata da 374 unità nel 1970 a 405 nel 1980 e
a 396 nel 1990, facendo registrare nell’ultimo decennio persino una percentuale
negativa ossia una diminuzione del 2,22 %.
Quindi, anche se negli ultimi anni la popolazione legale permanente è
leggermente aumentata passando dai 422 abitanti della fine del 1990, ai 438
fine ‘91, ai 437 a fine ‘92, rispettivamente ai 471 a fine ‘93, nonché a 476
abitanti fine 1994 (per un aumento medio annuo di circa il 3% della
popolazione), siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio
previsto.
Bisogna inoltre considerare, come risulta chiaramente dalla relazione di
pianificazione, che già il vecchio PR, elaborato nel 1975, prevedeva una
superficie insediativa molto estesa, concepita per un incremento demografico
molto marcato, che nel periodo quindicinale di validità del piano non si è però
realizzato (cfr. pag. 5.8 della relazione). Al proposito il pianificatore ha
evidenziato che dal compendio dello stato dell’urbanizzazione, allestito
nell’ambito della revisione del PR, è risultata una riserva di terreni ancora
liberi di tutto rispetto, in particolare nelle aree di insediamento
residenziale (cfr. pag. 5.8). Egli ha quindi concluso che il nuovo PR non può
semplicemente proporre l’estensione delle aree insediative aprendo nuove zone
all’edilizia, come auspicato da buona parte della popolazione, ma se vuole
tener conto di un possibile sviluppo edificatorio deve apporre dei correttivi
al già esistente comparto edificabile, operando per esempio sui parametri
edilizi (cfr. pag. 5.8 rispettivamente pag. 5.12 e 5.14). Del resto il
comprensorio edificabile era già stato ampliato a due riprese, con una variante
nel 1979 e l’altra nel 1984, per circa 2 ettari di superficie netta degli
insediamenti.
Già nell’esame preliminare il Dipartimento del Territorio si era quindi dichiarato
contrario, sia per motivi di uso parsimonioso del suolo che per motivi
agricoli, all’ampliamento della zona edificabile in località “__________
__________ __________ ” e aveva invitato il Municipio a riesaminare i limiti
della zona R2.
In simili circostanze, l’aggiunta di questa nuova area edificabile a quella
prevista dal piano precedente (come detto peraltro già notevolmente
sovradimensionata), porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo
delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde evidentemente ai precetti degli
art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e nel contempo è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b
LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15
anni).
E. 5.2 Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, nonché dell’idoneità all’edificazione di cui all’art 15 lett. a LPT, non sono in concreto adempiuti. Tutti i fondi facenti parte del comparto risultano in effetti ancora liberi da costruzioni e non completamente urbanizzati. Considerato quanto sopra, si può già sin d’ora affermare che in principio il Consiglio di Stato ha rettamente ridotto la zona edificabile stralciando l’area in contestazione, non essendo in concreto adempiuti i presupposti di cui all’art 15 LPT. Inoltre ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).
E. 6 Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto dell’impugnata risoluzione e se il Consiglio di Stato ha rettamente stralciato, far quelle possibili proprio l’area in contestazione. Come già rilevato, il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di natura agricola, di tutela paesaggistica.
E. 6.1 In concreto trattasi di un’area posta a nord-ovest del territorio comunale, situata al margine del comparto già edificato, priva di costruzioni e formata prevalentemente da prati e vigneti. Dalla relazione tecnica risulta che questa fascia di terreno riveste una funzione paesaggistica importante, in quanto crea un distacco tra il bosco e l’abitato, evidenziandone le caratteristiche. Il sopralluogo ha permesso in effetti di rilevare che la presenza di queste aree aperte, costituite da spazi verdi e vignati, poste al limite del comprensorio edificato, rappresentano una cornice ideale per l’immagine del Comune. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio.
E. 6.2 L’impugnata
risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv.
1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli
che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti
superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli
anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia
di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del
paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni).
Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono
molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica
dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La
zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è
chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere
anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni
di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle
zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste
tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione
di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole
(sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag.
133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo
è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF
113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi
pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a
questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.”
Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona
agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui
sopra: l’area all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e
forma un’area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista
paesaggistico. In un primo tempo questo comparto era stato assegnato dal PD
alla zona SAC (superfici per l’avvicendamento colturale); ora risulta comunque
come territorio agricolo sussidiario che nell’interesse generale deve essere
utilizzato dall’agricoltura. È quindi senz’altro da attribuire alla zona
agricola perlomeno a norma dell’art. 16 cpv. 1 lett. b LPT e dell’art. 5 lett.
c LTAgr (“altri terreni agricoli sussidiari”).
L’attribuzione alla zona
agricola trova pure conferma nelle indicazioni del Dipartimento del territorio,
che nell’ambito dell’esame preliminare aveva suggerito di dezonare e attribuire
il comparto alla zona agricola.
E. 6.3 Per concludere si può ancora affermare che la riduzione della zona edificabile proprio su questo comparto si giustifica in quanto il criterio adottato dal Comune per fissare, sull’intero territorio, il margine del comprensorio edificabile, è stato quello di limitarlo ai comparti già costruiti, tralasciando le aree ancora verdi. Trovandosi l’area in oggetto al di là dal territorio già edificato, in quanto completamente libera da costruzioni dato che prima d’ora non è mai stata inserita nella zona edificabile, ben si comprende come proprio essa sia stata considerata per lo stralcio. Si deve inoltre convenire con il Governo che l’estensione della zona edificabile anche a quest’area potrebbe effettivamente ingenerare futuri problemi sia pianificatori che di parità di trattamento, nel caso in cui appunto proprietari di fondi viciniori dovessero presentare domanda di ampliamento della zona.
E. 7 Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L’impugnativa dell’insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata.
E. 8 Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1996.49 Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1996.49 Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1996.49
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.96.00049 Lugano 5 dicembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera Daniela Regazzi visto il ricorso del 14 maggio 1996 di __________ __________ -__________, __________, contro la decisione __________ aprile 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che statuisce definitivamente su parte della zona R2 prevista nella revisione del Piano Regolatore del Comune di __________; vista la risposta del 19 giugno 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; esperiti i necessari accertamenti; r i t e n u t o, in fatto a. La signora __________ __________ -__________, è proprietaria del fondo no. __________RFD __________, posto in località “__________ __________ __________ __________ ”. b. In data 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore del Comune di __________. Nell’ambito di questa approvazione il Governo ha espresso l’intenzione di non confermare un comparto della zona edificabile prevista dal Comune e più precisamente la zona R2 sita in località “__________ e __________ __________ __________ ” così come indicata nell’allegato no. 3 della risoluzione di cui sopra (cfr. punto 3.6.2 lett.b della decisione e planimetria allegata no. 3), della quale fa appunto parte il particellare della qui ricorrente. Esso ha quindi comunicato a tutti i proprietari interessati la sua intenzione, dando loro facoltà d’inoltrare eventuali osservazioni in merito entro due mesi dalla data d’intimazione della risoluzione a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti prima dell’emanazione della decisione definitiva. b. In data 30 gennaio 1996 la signora __________ -__________ ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo, contestando la scelta del Consiglio di Stato e chiedendo che il comparto in località “__________ e __________ __________ __________ ” venisse mantenuto in zona residenziale R2 così come votato dal Consiglio comunale in data 6 maggio 1994. c. Con decisione no. __________del __________aprile 1966 il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto di non approvare la porzione di zona edificabile R2 in località “__________ e __________ __________ __________ ” e meglio come indicato nell’allegato no. 1 della stessa. In sostanza in questa risoluzione governativa sono state riprese le medesime argomentazioni già espresse nella precedente decisione del 29 novembre 1995 di approvazione del PR. A sostegno dello stralcio sono stati addotti essenzialmente motivi di sovradimensionamento del PR, motivi di natura agricola, di natura paesaggistica e di natura infrastrutturale, essendo i terreni interessati ancora liberi da costruzioni e non ancora completamente urbanizzati. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il limite di zona così come previsto in questo punto dal Comune non rappresenta una delimitazione corretta e oggettiva, ciò che in futuro potrebbe creare delle difficoltà per rifiutare ulteriori domande di ampliamento del comparto edificabile in zona. Per concludere il Governo ha precisato che la mancata approvazione di questa parte di zona residenziale R2 non incide in modo marcato sull’economia generale del PR e non si configura in una rigida applicazione del diritto pianificatorio. d. Dissentendo da questa definitiva decisione, la signora __________ -__________ è insorta in data 12 maggio 1996 davanti a questo Tribunale contestando la natura agricola del suo fondo, come dell’intero comparto interessato, nonché l’esistenza di un interesse pubblico ad estendere oltre il già vasto comparto agricolo. Essa ha percontro evidenziato l’importanza d’edificare quest’area. L’insorgente ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso con conseguente riinserimento del suo particellare nella zona R2 così come deciso dal Consiglio Comunale. e. Con risposta del 19 giugno 1996 al ricorso, il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa della ricorrente, riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata. f. In data 12 settembre 1996 è stato esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. c o n s i d e r a t o in diritto 1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine. 2 . Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT). Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55). Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). 3. Scopo essenziale della pianificazione è di “ assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non. La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.” L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376). 4. Come già rilevato nei fatti, in concreto la ricorrente contestano lo stralcio del comparto edificabile operato d’ufficio dal Consiglio di Stato al momento dell’approvazione del PR. La validità di questa modifica verrà esaminata in dettaglio qui di seguito. Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori che trovano applicazione nella fattispecie. Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità. Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a). Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati. a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del suolo. La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPA). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c). b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione. Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura contraria alla diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c). Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da). c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di quindici anni. Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c). 5. Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla contestata modifica pianificatoria operata dal Consiglio di Stato, onde esaminarne la legalità. Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT), essendo il motivo principale della mancata approvazione della zona edificabile in contestazione. L’idoneità all’edificazione e il requisito della preesistente ampia edificazione (art. 15 lett.a LPT) saranno esaminate di seguito. 5.1 Dalla relazione generale sul Piano Regolatore del Comune di __________, rispettivamente dal relativo aggiornamento del giugno 1994, si evince che la contenibilità teorica del PR a pieno sfruttamento è di 1790 unità insediative, di cui 1160 abitanti e 345 posti lavoro. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 684 unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 476 abitanti (Annuario statistico ticinese, ed 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10, 15 anni (di cui all’art. 15 LPT), un aumento della popolazione pari al 144% circa rispetto a quella attuale. Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera che l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 374 unità nel 1970 a 405 nel 1980 e a 396 nel 1990, facendo registrare nell’ultimo decennio persino una percentuale negativa ossia una diminuzione del 2,22 %. Quindi, anche se negli ultimi anni la popolazione legale permanente è leggermente aumentata passando dai 422 abitanti della fine del 1990, ai 438 fine ‘91, ai 437 a fine ‘92, rispettivamente ai 471 a fine ‘93, nonché a 476 abitanti fine 1994 (per un aumento medio annuo di circa il 3% della popolazione), siamo ben lontani da poter raggiungere il potenziale edificatorio previsto. Bisogna inoltre considerare, come risulta chiaramente dalla relazione di pianificazione, che già il vecchio PR, elaborato nel 1975, prevedeva una superficie insediativa molto estesa, concepita per un incremento demografico molto marcato, che nel periodo quindicinale di validità del piano non si è però realizzato (cfr. pag. 5.8 della relazione). Al proposito il pianificatore ha evidenziato che dal compendio dello stato dell’urbanizzazione, allestito nell’ambito della revisione del PR, è risultata una riserva di terreni ancora liberi di tutto rispetto, in particolare nelle aree di insediamento residenziale (cfr. pag. 5.8). Egli ha quindi concluso che il nuovo PR non può semplicemente proporre l’estensione delle aree insediative aprendo nuove zone all’edilizia, come auspicato da buona parte della popolazione, ma se vuole tener conto di un possibile sviluppo edificatorio deve apporre dei correttivi al già esistente comparto edificabile, operando per esempio sui parametri edilizi (cfr. pag. 5.8 rispettivamente pag. 5.12 e 5.14). Del resto il comprensorio edificabile era già stato ampliato a due riprese, con una variante nel 1979 e l’altra nel 1984, per circa 2 ettari di superficie netta degli insediamenti. Già nell’esame preliminare il Dipartimento del Territorio si era quindi dichiarato contrario, sia per motivi di uso parsimonioso del suolo che per motivi agricoli, all’ampliamento della zona edificabile in località “__________ __________ __________ ” e aveva invitato il Municipio a riesaminare i limiti della zona R2. In simili circostanze, l’aggiunta di questa nuova area edificabile a quella prevista dal piano precedente (come detto peraltro già notevolmente sovradimensionata), porterebbe ad un ulteriore sovradimensionamento complessivo delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde evidentemente ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15 anni). 5.2 Anche il presupposto di una preesistente ampia edificazione, nonché dell’idoneità all’edificazione di cui all’art 15 lett. a LPT, non sono in concreto adempiuti. Tutti i fondi facenti parte del comparto risultano in effetti ancora liberi da costruzioni e non completamente urbanizzati. Considerato quanto sopra, si può già sin d’ora affermare che in principio il Consiglio di Stato ha rettamente ridotto la zona edificabile stralciando l’area in contestazione, non essendo in concreto adempiuti i presupposti di cui all’art 15 LPT. Inoltre ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369). 6. Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto dell’impugnata risoluzione e se il Consiglio di Stato ha rettamente stralciato, far quelle possibili proprio l’area in contestazione. Come già rilevato, il Governo oltre al problema del sovradimensionamento ha addotto motivi di natura agricola, di tutela paesaggistica. 6.1 In concreto trattasi di un’area posta a nord-ovest del territorio comunale, situata al margine del comparto già edificato, priva di costruzioni e formata prevalentemente da prati e vigneti. Dalla relazione tecnica risulta che questa fascia di terreno riveste una funzione paesaggistica importante, in quanto crea un distacco tra il bosco e l’abitato, evidenziandone le caratteristiche. Il sopralluogo ha permesso in effetti di rilevare che la presenza di queste aree aperte, costituite da spazi verdi e vignati, poste al limite del comprensorio edificato, rappresentano una cornice ideale per l’immagine del Comune. Permettervi l’edificazione pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio. 6.2 L’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali, l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.” Nel caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra: l’area all’esame non è, come detto, improduttiva né tanto meno sterile e forma un’area agricola relativamente vasta e pregiata anche dal punto di vista paesaggistico. In un primo tempo questo comparto era stato assegnato dal PD alla zona SAC (superfici per l’avvicendamento colturale); ora risulta comunque come territorio agricolo sussidiario che nell’interesse generale deve essere utilizzato dall’agricoltura. È quindi senz’altro da attribuire alla zona agricola perlomeno a norma dell’art. 16 cpv. 1 lett. b LPT e dell’art. 5 lett. c LTAgr (“altri terreni agricoli sussidiari”). L’attribuzione alla zona agricola trova pure conferma nelle indicazioni del Dipartimento del territorio, che nell’ambito dell’esame preliminare aveva suggerito di dezonare e attribuire il comparto alla zona agricola. 6.3 Per concludere si può ancora affermare che la riduzione della zona edificabile proprio su questo comparto si giustifica in quanto il criterio adottato dal Comune per fissare, sull’intero territorio, il margine del comprensorio edificabile, è stato quello di limitarlo ai comparti già costruiti, tralasciando le aree ancora verdi. Trovandosi l’area in oggetto al di là dal territorio già edificato, in quanto completamente libera da costruzioni dato che prima d’ora non è mai stata inserita nella zona edificabile, ben si comprende come proprio essa sia stata considerata per lo stralcio. Si deve inoltre convenire con il Governo che l’estensione della zona edificabile anche a quest’area potrebbe effettivamente ingenerare futuri problemi sia pianificatori che di parità di trattamento, nel caso in cui appunto proprietari di fondi viciniori dovessero presentare domanda di ampliamento della zona. 7. Tutto ciò considerato, questo Tribunale deve concludere che nella fattispecie in esame l’interesse privato dei singoli proprietari a edificare i loro fondi in questa località, deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico volto ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente meritevoli di essere salvaguardate. L’impugnativa dell’insorgente non può quindi venir accolta e di conseguenza la decisione di stralcio del Consiglio di Stato viene confermata. 8. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto .
2. La ricorrente è condannata al pagamento delle tassa di giudizio e delle spese per complessivi Fr. 600.--.
3. Intimazione: - __________ __________ -__________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario