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90.1996.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine.

E. 2 Il ricorrente

ravvisa preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti e quindi

dell’art. 4 Cost. nel rifiuto del Consiglio di Stato di effettuare un

sopralluogo in contraddittorio.

Al proposito ricordiamo

che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti

prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione

giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce

diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale

cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono

insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto

costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più

ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.

Il diritto di essere

sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di

fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di

partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo

un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa

alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire

sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).

Il diritto di essere

sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della

disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di

esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166).

La giurisprudenza ammette

tuttavia che il vizio possa essere sanato a condizione che:

a) l’istanza superiore possa pronunciarsi sulle questioni

litigiose                 con lo stesso potere cognitivo di quella inferiore;

b)

l’istanza superiore eserciti effettivamente tale potere;

c)

il diritto di essere sentito violato nell’istanza precedente sia                      ristabilito

in quella superiore; si deve cioè porre rimedio in                                                 questa

sede alle carenze che hanno portato nella precedente                               alla

violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 118 Ib                                                                                      120

segg. consid. 4)

Così in concreto. Il

ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e

sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena

cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione

del diritto federale e in particolare dell’art 15 LPT; il tribunale è chiamato

a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla

proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento,

ecc., questioni tutte di diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo

(art. 38 cpv. 2 LALPT).

E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del

sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il

quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti

istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato, come detto, semmai posto

rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti

procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le

quali il sopralluogo del 27 novembre 1996. All’inconveniente della perdita del

doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia

processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al

rinvio della vertenza alla precedente istanza.

Questa prima censura del ricorrente va quindi respinta.

E. 3 Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.

E. 6 Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla fattispecie concreta.

E. 6.1 Dal compendio dello

stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince

che la contenibilità dei

terreni inedificati

presenti su tutto il

territorio comunale è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e

1545 posti lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che

permette più del raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno

1994, contava 3’693 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per

sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi

verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art.15 LPT), un aumento di

oltre il 100% della popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione

questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera  l’evoluzione

demografica registrata nel comune negli ultimi decenni tale da rendere

altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In

effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione

economica residente nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel

1980 e a 3’493 nel 1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%.

Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal

nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo

decennio la popolazione del Comune di _________ possa raddoppiare.

Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il

48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da

costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta

ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. Importante rilevare che il

Comune ha tolto l’indice di sfruttamento massimo (reinserito d’ufficio dal

Consiglio di Stato almeno per la zona residenziale estensiva (RE)), ciò che

comporta pure un considerevole aumento del potenziale edificatorio.

In simili circostanze è

comprensibile l’intenzione del Comune di non voler estendere oltre il perimetro

edificabile, ma di mantenere come principio la conservazione del limite della

zona edificabile previsto nel vecchio PR.

In definitiva la richiesta del ricorrente di estendere la zona edificabile a

tutto un comparto sito in località _________ _________ (così come indicato

nella planimetria allegata all’impugnativa), non risponde ai precetti degli

art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della

popolazione) e oltretutto non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b

LPT e non è quindi conforme al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) pertanto

non può trovare conferma in questa sede. Ciò significherebbe andare contro la

costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo

cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la

formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c.

Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr.

pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e,

116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369).

E. 6.2 Il ricorrente ha rilevato che l’assegnazione del comparto all’esame alla zona edificabile si giustifica l’adempimento del presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT. Egli ha infatti evidenziato come l’area in questione risulti, a parte il suo fondo, in sostanza già edificata essendo presente un gruppo di case adibite ad abitazione. Questo Tribunale ha potuto appurare che in concreto trattasi prevalentemente di un piccolo insieme di rustici riattati e utilizzati in parte come residenze secondarie. Nessuna particolare tipologia caratterizza questo piccolo agglomerato che non forma peraltro un nucleo vitale. Una sua assegnazione alla zona edificabile giusta l’art. 15 lett. a LPT non sembra quindi essere giustificata, tantopiù se si considera che diverse altre analoghe situazioni sono presenti sul territorio comunale, in particolare sulla collina di _________ dove sono numerosi gli edifici abitati fuori zona. Considerarli tutti significherebbe estendere sproporzionatamente la zona edificabile, compromettendo al contempo la continuità territoriale delle fasce di vigneti che contornano gli stessi. Neanche per questo motivo quindi si giustifica la richiesta estensione della zona edificabile.

E. 7 Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto del mancato inserimento in zona edificabile del comparto in esame.

E. 7.1 A mente di questo Tribunale oltre al problema del sovradimensionamento ci sono anche motivi di natura agricola, in particolare di salvaguardia del territorio viticolo, come pure di tutela paesaggistica del comprensorio che concorrono a giustificare lo stralcio del comparto all’esame. Il fondo del ricorrente risulta inserito in quella fascia collinare formata prevalentemente da vigneti. Vigneti che caratterizzano la zona collinare del comune e attestano in fondo l’idoneità di un utilizzo di tipo agricolo del comparto. Essi rivestono una funzione paesaggistica importante, in quanto creano un’armoniosa cornice al territorio insediativo. Permettervi un’ulteriore estensione degli insediamenti pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio.

E. 7.2 L’impugnata

risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono

all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv.

1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli

che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per

quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16

cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità

incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti

superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli

anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia

di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le

necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare

l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del

paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni).

Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono

molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica

dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La

zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è

chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere

anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre

considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere

svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio

queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la

protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone

agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band

95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso

agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze

di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del

paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali,  l’art. 3 cpv. 2 LPT

precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura

superfici coltive idonee.”

Nel caso concreto l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme

all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra.

E. 8 Per concludere in concreto l’interesse del proprietario ad edificare il suo fondo deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente più meritevoli di protezione. L’impugnativa del ricorrente non merita quindi conferma. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 17.03.1997 90.1996.36 Tessin Tribunale della pianificazione 17.03.1997 90.1996.36 Ticino Tribunale della pianificazione 17.03.1997 90.1996.36

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.96.00036 Lugano 17 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliera Daniela Regazzi Fornera visto il ricorso del 17 aprile 1996 di contro la decisione del __________ febbraio 1996 no. __________ del Consiglio di Stato che approva la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________; viste le osservazioni del 27 giugno 1996 del Municipio di __________; vista la risposta del 8 o ttobre 1996 del Consiglio di Stato; esperiti i necessari accertamenti, letti ed esaminati gli atti, r i t e n u t o in fatto a. Il signor _________ _________ è proprietario della particella no. _________ situata in località _________ _________ e posta a monte dell’omonima strada . b. Nelle sedute del 21, 22, 28, 29 novembre e del 5 dicembre 1994 il Consiglio comunale di _________ ha adottato la revisione del Piano Regolatore. Nell’ambito di questa adozione il fondo no. _________ del signor _________ non è stato incluso dal territorio edificabile. c. Contro l’esclusione del suo particellare dalla zona residenziale il signor _________ è insorto in data 11 maggio 1995 davanti al Consiglio di Stato censurando la scelta operata dal legislativo comunale e chiedendo in generale il completamento del limite edificabile a monte della strada via _________ _________ e in particolare l’inserimento della part. _________ di sua proprietà in zona edificabile RE. d. Con risoluzione 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR e respinto l’impugnativa. Al proposito il Governo ha specificato come esso non può sostituirsi al comune nelle scelte pianificatorie di portata locale se sufficientemente fondate anche qualora altre soluzioni potrebbero apparire altrettanto opportune o migliori. Esso ha inoltre evidenziato problemi di sovradimensionamento del territorio edificabile previsto a PR. e. Dissentendo da questa decisione il signor _________ è insorto in data 17 aprile 1996 dinanzi a questo Tribunale chiedendo nuovamente l’inserimento del comparto in località _________ _________ di cui fa parte il suo particellare in zona residenziale estensiva RE. In particolare egli ha censurato una violazione dell’art 4 CF, ossia una violazione del diritto di essere sentiti da parte dell’autorità di primo grado, non avendo quest’ultima esperito un sopralluogo in contraddittorio, circostanza particolarmente grave ritenuto che il Consiglio di Stato è l’unica autorità di ricorso che dispone di un pieno potere cognitivo. Il ricorrente ha quindi chiesto già per questo motivo l’annullamento della decisione impugnata. Egli ha inoltre rilevato come il comparto in questione fosse idoneo all’edificazione, in quanto urbanizzato e già edificato in larga misura, circostanze che adempiono i presupposti di cui all’art 15 lett. a e b LPT per l’assegnazione alla zona edificabile. f. Con risposta del 8 ottobre 1996 al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione dell’impugnativa riconfermandosi nelle argomentazioni già addotte con la risoluzione impugnata. Dal canto suo il Municipio, nelle sue osservazioni del 27 giugno 1996, rileva come il limite edificabile lungo la via _________ _________ non è stato oggetto di modifiche durante la revisione del PR; l’edificazione esistente è quindi antecedente al PR 1978 ad eccezione delle riattazioni a scopo abitativo dei rustici esistenti sul territorio. L’esecutivo comunale ha precisato che non si è ritenuto di ampliare il perimetro edificabile per motivi d’ordine e di coerenza pianificatoria, nonché di tutela della zona viticola e di protezione del paesaggio naturale. g. In data 27 novembre 1996 si è esperito un sopralluogo nell’ambito del quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande. c o n s i d e r a t o in diritto 1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). La legittimazione ricorsuale del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibili in ordine. 2. Il ricorrente ravvisa preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti e quindi dell’art. 4 Cost. nel rifiuto del Consiglio di Stato di effettuare un sopralluogo in contraddittorio. Al proposito ricordiamo che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una decisione propria a ledere la loro posizione giuridica. L'estensione di questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale (DTF 119 Ia 149 consid. b). In concreto la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost. Il diritto di essere sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove su fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero influire sulla sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96). Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166). La giurisprudenza ammette tuttavia che il vizio possa essere sanato a condizione che:

a) l’istanza superiore possa pronunciarsi sulle questioni litigiose                 con lo stesso potere cognitivo di quella inferiore; b) l’istanza superiore eserciti effettivamente tale potere; c) il diritto di essere sentito violato nell’istanza precedente sia                      ristabilito in quella superiore; si deve cioè porre rimedio in                                                 questa sede alle carenze che hanno portato nella precedente                               alla violazione del diritto di essere sentito (cfr. DTF 118 Ib                                                                                      120 segg. consid. 4) Così in concreto. Il ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E' censurata l'illiceità della misura pianificatoria, la violazione del diritto federale e in particolare dell’art 15 LPT; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., questioni tutte di diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT). E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato, come detto, semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le quali il sopralluogo del 27 novembre 1996. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza. Questa prima censura del ricorrente va quindi respinta. 3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia  riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello  del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT). Di norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55). Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità,(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). 4. Scopo essenziale della pianificazione è di “ assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non. La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio oltre a garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio dev’essere tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesso contrastanti, di una realtà talvolta troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura, il paesaggio e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a). Il principio trova la sua consacrazione all’art. 3 OPT (Obbligo di ponderazione) ai cui sensi “se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi.” In tale contesto esse: “a) verificano gli interessi toccati; b) valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili; c) tengono conto di tali interessi nel miglior modo possibile, sulla base della loro valutazione.” Infine “nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.” L’assenza o carenza della ponderazione porta alla violazione dell’art. 4 Cost. (DTF 114 Ia 376). 5. Come già rilevato nei fatti, in concreto il ricorrente contesta il mancato inserimento del suo mappale no. _________, assieme ai fondi adiacenti già edificati, nella zona edificabile al momento dell’adozione della revisione PR da parte del legislativo comunale. La validità di questa scelta pianificatoria verrà esaminata in dettaglio qui di seguito. Preliminarmente vanno però evidenziati alcuni principi pianificatori che trovano applicazione nella fattispecie. Innanzitutto per quanto riguarda la zona edificabile va rilevato che giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all’edificazione già edificati in larga misura (lett. a) o prevedibilmente necessari all’edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Va tenuto presente che l’art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, per definizione. Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità. Spesso non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a). Tranne, dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno relativizzati. a. L’idoneità va generalmente riconosciuta se il terreno si           presta per le sue caratteristiche naturali (morfologiche,                 topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol fare del        suolo. La sua attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare            i principi pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in        particolare compatibile con l’esigenza di creare e conservare                       insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività       lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete        viaria pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o   moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a. e b., 24 LPAmb). Deve inoltre   tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c). b. Per stabilire se i terreni sono già ampiamente edificati si tien            conto delle costruzioni già esistenti, della natura della loro         utilizzazione, delle infrastrutture presenti, delle licenze   edilizie già rilasciate per progetti pubblici e privati, dell’attività                      edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione       solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone       appartengono di per sé alla zona edificabile, ad eccezione     segnatamente delle costruzioni agricole. Determinanti non                sono però le singole costruzioni, né le singole particelle. Il       requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il       comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di            case effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a         scopo agricolo. Né basta peraltro la semplice presenza di un                    gruppo di case: queste devono presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, formare un agglomerato sufficientemente concluso, avere una fisionomia            abbastanza marcata, un minimo di coerenza formale e        funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una casuale                                       disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà                                          dalla tradizione insediativa locale la densità edificatoria       minima. In certe zone potrà essere ammessa una certa       dispersione, in altre solo la contiguità sarà significativa.          Facenti parte dell’insediamento possono pure essere            considerati, a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti                              che presenta il suo tessuto (__________), o quelle adiacenze                     non costruite che però attengono all’insieme e non devono                                      per prevalenti motivi avere altra attribuzione. Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti   siano strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati   nella loro estensione pone il principio della concentrazione    delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione       edificatoria. L’edificazione sparsa (__________) è      condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità                                      dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di                                    piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non                                        solo indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale                                   (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c). Va tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di      un’ampia edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può       assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve                                       cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei                                          terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti     necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione       (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 d)da). c. Il requisito più delicato è quello della prevedibile necessità di             far capo a determinati fondi, per l’edificazione, nell’arco di       quindici anni. Il metodo solitamente usato consiste nel determinare qual è   stato il fabbisogno di terreno edificabile negli ultimi anni, se           ne estrapola quindi il trend per pronosticare il fabbisogno dei                             prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione      demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di       sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati            con la contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto      compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale (DTF 116                                Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul                                         rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno                                       della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso                                      di utilizzo delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se                            ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo                                     metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF                                       114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la       riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla       popolazione pronosticata. Una volta fatto il raffronto tra            contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se         la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il                                   Tribunale federale ha giudicato che il fattore due, ossia il       raddoppio del numero degli abitanti nel termine di 15 anni,       poteva essere accertato quale principio pianificatorio, purché            si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona   edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non                                  invece se dovesse valere quale generale licenza di       aumentare la zona edificabile si da contenere il doppio della       popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha             condannato l’eccessivo schematismo di simili formule. Pure qui si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto       che la zona edificabile è eccessivamente dimensionata. L’art   15 LPT, avverte il Tribunale federale, non ha carattere di                                assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento                              deve tendere come tutta la pianificazione a realizzare un                               insediamento equilibrato, commisurato allo sviluppo che si                         vuole imprimere al paese. Ciò richiede la ponderazione generale di tutti gli aspetti, di     tutti gli interessi essenziali attinenti al territorio (DTF 116 Ia        232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c). 6. Fatte queste premesse occorre ora applicare questi principi alla fattispecie concreta. 6.1 Dal compendio dello stato dell’urbanizzazione allestito dall’Ufficio tecnico comunale, si evince che la contenibilità dei terreni inedificati presenti su tutto il territorio comunale è di 6956 unità insediative, comprendente 4234 abitanti e 1545 posti lavoro. Ciò significa che esiste un potenziale di riserva che permette più del raddoppio dell’attuale popolazione, la quale, a fine anno 1994, contava 3’693 abitanti (vedi Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Per sfruttare a pieno il potenziale edificatorio previsto dal PR si dovrebbe quindi verificare, nei prossimi 10,15 anni (di cui all’art.15 LPT), un aumento di oltre il 100% della popolazione attuale (con precisione del 114,6%). Situazione questa difficilmente ipotizzabile, specialmente se si considera  l’evoluzione demografica registrata nel comune negli ultimi decenni tale da rendere altamente improbabile l’esigenza di una così elevata ricettività del PR. In effetti, come rilevato dall’Annuario statistico ticinese, la popolazione economica residente nel comune è passata da 2’586 unità nel 1970 a 2’956 nel 1980 e a 3’493 nel 1990, pari ad un aumento del 14% rispettivamente del 18%. Aumenti questi ben lontani da quello pronosticato per il prossimo decennio dal nuovo PR. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, va escluso che nel prossimo decennio la popolazione del Comune di _________ possa raddoppiare. Dallo studio sul compendio dello stato di urbanizzazione risulta inoltre che il 48,5% dei terreni posti nel comparto edificabile sono ancora liberi da costruzioni, il che equivale a 517’800 mq di superficie edificabile netta ancora disponibile, oltretutto già equipaggiata. Importante rilevare che il Comune ha tolto l’indice di sfruttamento massimo (reinserito d’ufficio dal Consiglio di Stato almeno per la zona residenziale estensiva (RE)), ciò che comporta pure un considerevole aumento del potenziale edificatorio. In simili circostanze è comprensibile l’intenzione del Comune di non voler estendere oltre il perimetro edificabile, ma di mantenere come principio la conservazione del limite della zona edificabile previsto nel vecchio PR. In definitiva la richiesta del ricorrente di estendere la zona edificabile a tutto un comparto sito in località _________ _________ (così come indicato nella planimetria allegata all’impugnativa), non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione) e oltretutto non adempie al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT e non è quindi conforme al diritto federale (cfr. DTF 114 Ia 255) pertanto non può trovare conferma in questa sede. Ciò significherebbe andare contro la costante prassi, sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia 231 in alto, 114 Ia 369). 6.2 Il ricorrente ha rilevato che l’assegnazione del comparto all’esame alla zona edificabile si giustifica l’adempimento del presupposto di una preesistente ampia edificazione, di cui all’art 15 lett. a LPT. Egli ha infatti evidenziato come l’area in questione risulti, a parte il suo fondo, in sostanza già edificata essendo presente un gruppo di case adibite ad abitazione. Questo Tribunale ha potuto appurare che in concreto trattasi prevalentemente di un piccolo insieme di rustici riattati e utilizzati in parte come residenze secondarie. Nessuna particolare tipologia caratterizza questo piccolo agglomerato che non forma peraltro un nucleo vitale. Una sua assegnazione alla zona edificabile giusta l’art. 15 lett. a LPT non sembra quindi essere giustificata, tantopiù se si considera che diverse altre analoghe situazioni sono presenti sul territorio comunale, in particolare sulla collina di _________ dove sono numerosi gli edifici abitati fuori zona. Considerarli tutti significherebbe estendere sproporzionatamente la zona edificabile, compromettendo al contempo la continuità territoriale delle fasce di vigneti che contornano gli stessi. Neanche per questo motivo quindi si giustifica la richiesta estensione della zona edificabile. 7. Per una completa ponderazione degli interessi in gioco deve tuttavia essere ancora verificato se esistono altre ragioni a supporto del mancato inserimento in zona edificabile del comparto in esame. 7.1 A mente di questo Tribunale oltre al problema del sovradimensionamento ci sono anche motivi di natura agricola, in particolare di salvaguardia del territorio viticolo, come pure di tutela paesaggistica del comprensorio che concorrono a giustificare lo stralcio del comparto all’esame. Il fondo del ricorrente risulta inserito in quella fascia collinare formata prevalentemente da vigneti. Vigneti che caratterizzano la zona collinare del comune e attestano in fondo l’idoneità di un utilizzo di tipo agricolo del comparto. Essi rivestono una funzione paesaggistica importante, in quanto creano un’armoniosa cornice al territorio insediativo. Permettervi un’ulteriore estensione degli insediamenti pregiudicherebbe evidentemente l’integrità di questo paesaggio. 7.2 L’impugnata risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Come rileva il Tribunale federale, le finalità della zona agricola sono molteplici: travalicano l’ambito meramente agricolo per invadere la politica dell’alloggio, del mercato immobiliare, della protezione dell’ambiente, ecc. La zona agricola è l’antagonista per eccellenza della zona edificabile di cui è chiamata a contrastare l’invadenza. In questa funzione deve mantenere libere anche aree mediocremente idonee all’agricoltura ma meritevoli per altre considerazioni di essere conservate. Questa funzione protettiva non può essere svolta dalle zone di protezione dell’art. 17 LPT, poiché in linea di principio queste tutelano solo i paesaggi “particolarmente belli”. Di conseguenza la protezione di paesaggi “normali” può unicamente farsi attribuendoli a zone agricole (sentenza 4.6.1993 della I. Corte di diritto pubblico, ZBl, Band 95/1994 pag. 133 seg., trad. libera). E’ in effetti innegabile che l'uso agricolo del suolo è uno dei fattori che maggiormente determinano le fattezze di un paesaggio (DTF 113 Ia 200). Non a caso, nel porre il rispetto del paesaggio tra i principi pianificatori fondamentali,  l’art. 3 cpv. 2 LPT precisa alla lett. a) che a questo fine occorre “mantenere per l’agricoltura superfici coltive idonee.” Nel caso concreto l’inserimento in zona agricola è sicuramente conforme all’art. 16 LPT nonché ai principi di cui sopra. 8. Per concludere in concreto l’interesse del proprietario ad edificare il suo fondo deve cedere il passo difronte al prevalente interesse pubblico ad un corretto dimensionamento delle aree edificabili e all’esclusione dalle medesime delle parti paesaggisticamente più meritevoli di protezione. L’impugnativa del ricorrente non merita quindi conferma. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é respinto .

2.   Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.--.

3.   Intimazione:                  - Avv. _________. __________, __________

- Municipio di _________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario