Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LALT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l’approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli da 32 a 35 (LALPT). Contro queste decisioni è dato ricorso al TPT, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. Così nel caso concreto.
E. 2 Legittimati a ricorrere sono, per l’art. 38 cpv. 4 LALPT, il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata il 6.5.1995). In concreto la Banca, destinataria della decisione qui contestata, è legittimata a ricorrere in questa sede a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
E. 3 La legittimazione attiva in prima sede della ricorrente è stata contestata dal Comune che ripropone la censura, per gli stessi motivi, nella presente, dolendosi che il Consiglio di Stato abbia lasciato insoluto il quesito. In effetti il Consiglio di Stato, ritenuto che il ricorso andava comunque respinto nel merito, non si è pronunciato in punto alla legittimazione. Il quesito va risolto in questa sede. L'istanza successiva deve infatti verificare, d'ufficio, se la legittimazione ricorsuale, e con essa gli altri presupposti processuali, erano adempiuti presso l'istanza precedente (cfr. Kölz, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 111);
E. 4 Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, federali e cantonali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La questione è regolamentata dall’art. 103 OG che prevede tre classi di ipotesi. Secondo l’art. 103 lett. a OG è legittimato a ricorrere chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. La lett. b) del disposto riconosce a certe condizioni la legittimità a dipartimenti e divisioni dell’amministrazione federale - e quindi non entra in considerazione nel nostro contesto -, quanto alla lett. c) attribuisce la qualità ricorsuale ad ogni altra persona, organizzazione o autorità alle quali la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere, anche se non possono vantare un interesse degno di protezione ai sensi della lett. a. Solo interessa nella presente vertenza l’art. 103a OG.
E. 5 L’art. 35 LALPT
stabilisce che legittimato a ricorrere contro il contenuto del PR è ogni
cittadino attivo nel Comune (actio popularis) e ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione.
Actio popularis a parte,
la legittimazione ricorsuale corrisponde dunque a quella sancita dall’art. 103a
OG.
A mente della
giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in
un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque
altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un
interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica
della decisione impugnata. Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può
essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag.
117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti).
Non occorre invece che
l’interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto,
anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla
giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma
asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17).
I surrichiamati presupposti
hanno per funzione di escludere l’actio popularis ed assumono particolare
rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non il destinatario stesso della
decisione (sentenza cit. pag. 178).
Se dunque, come in
concreto, un creditore pignoratizio ricorre contro un piano particolareggiato
che impone vincoli ed obblighi al proprietario del fondo gravato, il suo
interesse dev’essere personale, autonomo, degno per sé stesso di protezione,
indipendentemente dall’interesse del proprietario.
Ciò è chiaramente sancito
in DTF 121 II 178:
“nur wenn auch in einem solchen Fall ein unmittelbares
Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist, hat der
Beschwerdeführer ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der
angefochtene Entscheid aufgegeben oder geändert bzw. er im erstinstanzlichen
Verfahren als Partei zugelassen wird.”
E. 6 Il comune nega che i
surriferiti requisiti ricorrano a capo della Banca ricorrente. La Banca non ha,
quale creditrice pignoratizia, un interesse, distinto da quello del
proprietario suo debitore, tale da giustificare un’autonoma impugnativa. Ora,
il proprietario non solo non ha ricorso, ma anzi nel contratto di compravendita
si è obbligato ad astenersene, dichiarando di accettare l’assetto
pianificatorio previsto dal progetto di PPVA.
La Banca ha concesso lo
svincolo del pegno dalla parte venduta ed ha quindi implicitamente acconsentito
che la parte rimasta di proprietà del debitore venisse assoggettata al previsto
PPVA, rimasto essenzialmente invariato rispetto al progetto. Ciò esclude, a
mente del Comune, che possa ora impugnarlo.
Istruttivo in tema è il
DTF 107 Ib 45. Una banca aveva concesso un credito ipotecario al proprietario
di un fondo cui la Confederazione aveva promesso l’aiuto federale e la
concessione di una fideiussione per la costruzione di un complesso abitativo.
Il proprietario fallì e la promessa venne revocata. Il TF ammise la
legittimazione della banca a impugnare quella decisione. Quale creditrice
ipotecaria essa aveva un interesse economico evidente al mantenimento
dell’assunzione degli interessi da parte della Confederazione. Infatti, benché
sia promesso al proprietario, l’aiuto non può essere distolto dalla sua
destinazione e deve quindi necessariamente pervenire alla banca che ha concesso
il credito. La situazione è ancor più chiara per la promessa di fideiussione,
la quale ha necessariamente per beneficiario il creditore del prestito; è nei
suoi confronti che il fideiussore si impegna a garantire il debito.
E il TF a concluderne che
il creditore ipotecario aveva un interesse personale e diretto al mantenimento
della promessa di aiuto e di garanzia.
Il caso che ne occupa è
meno palese. La banca ha certo un interesse acché il suo credito sia
adeguatamente garantito dal fondo gravato, ed è evidente che una modifica del
PR può ridurne il valore nella misura in cui riduca il potenziale edificatorio
o ne renda più oneroso lo sfruttamento, come appunto la Banca sostiene. La
relazione tra valore del terreno e valore del pegno è innegabile e v’è un interesse
diretto del creditore a impugnare un PR che sminuendo il primo riduca la
garanzia offerta dal secondo.
Questo interesse, che può
coincidere ma non necessariamente con quello del proprietario, ha un suo
autonomo contenuto. E’ perciò stesso degno di protezione? Può essere utile
rilevare che pure il creditore chirografario ha interesse a che il patrimonio
del debitore mantenga la sua integrità, senza che gli si possa per questo
riconoscere il diritto di ricorrere contro un PR che comprometta il valore di
beni immobiliari componenti quel patrimonio.
Può giovare alla soluzione
del quesito l’esame della natura particolare del rapporto tra
proprietario-debitore e creditore-pignoratizio.
Ne tiene conto il CCS
laddove prevede una serie di provvedimenti conservativi a salvaguardia del
creditore. Se il proprietario diminuisce il valore del pegno il creditore può
fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudizievole e farsi
autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo misure opportune. In caso di
pericolo nel ritardo può agire senza autorizzazione (art. 808 cpv. 1 e 2 CCS).
Se v’è deprezzamento il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzie
per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore. Se v’è solo pericolo di
deprezzamento può chiedere garanzie. Se poi il debitore non ottempera alla
richiesta entro il termine fissato dal giudice, il creditore può pretendere il
pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo (art. 809 CCS).
V’è poi l’ipotesi in cui
il deprezzamento si verifichi senza colpa del debitore. In quel caso il
creditore ha diritto alle garanzie o al pagamento parziale solo in quanto il
proprietario sia risarcito del danno. Ciò non gli impedisce tuttavia di
prendere le misure opportune per togliere od evitare il deprezzamento (art. 810
cpv. 1 e 2 CCS).
Risulta evidente da tutto
ciò il riconoscimento da parte del legislatore del legittimo interesse che il
creditore pignoratizio ha alla conservazione del valore del fondo datogli in
garanzia. Il suo intervento a salvaguardia di questo valore è però in larga
misura sussidiario e presuppone in linea generale o che il proprietario sia
autore del danno o che non provveda tempestivamente a prevenirlo o a porvi
rimedio. Se il debitore assume i provvedimenti necessari non si vede quale
spazio debba esserci per un identico intervento del creditore. In tale ipotesi
il pericolo di deprezzamento è scongiurato ad opera del proprietario stesso.
Trasposto nella nostra
fattispecie crediamo di poter affermare che laddove il proprietario insorge
personalmente contro una modifica del PR suscettibile di ridurre il valore del
fondo non ci sia posto per un ricorso del creditore. Tuttavia questo aspetto
del problema può qui rimanere irrisolto: in effetti il proprietario non è
insorto contro il PPVA.
Se invece v’è pericolo che
senza ricorso del proprietario il PR abbia a deprezzare il fondo e quindi il
pegno, la potestà ricorsuale del creditore pignoratizio dev’essere ammessa.
E’ innegabile che se la
Banca non può contrastare le misure pianificatorie da cui si aspetta
un’importante svalutazione del fondo gravato, si trova senza alcuna difesa
contro il conseguente deprezzamento del suo pegno.
L’interesse a scongiurare
questo pericolo avversandone nelle vie ricorsuali la fonte appare non solo
personale e diretto ma sufficientemente importante da ritenerlo degno di
protezione.
Gli altri mezzi per
rimediare al deprezzamento: richiesta di garanzie suppletive, domanda di
rimborso della parte del debito corrispondente alla svalutazione del pegno, non
sostituiscono la difesa diretta del suo valore.
E. 7 Ciò premesso in
linea generale, va tenuto presente che il caso di specie presenta alcune
peculiarità, sottolineate dal Comune, la cui influenza ai fini del giudizio
sulla legittimità va attentamente esaminata.
Ricordiamo che il pegno
venne apposto, inizialmente, su tutta la part. _________ .
In seguito alla vendita
della parte bassa del fondo e di una striscia intercalata tra il confine a
monte e la sovrastante strada alla _________ (divenuta la part. _________),
il pegno è stato stralciato, d’accordo la Banca, dalla parte venduta. Ridotto
dell’importo corrispondente al prezzo pagato per la cessione (3.500.000 fr.),
esso grava ora unicamente sulla parte rimasta di proprietà del venditore
(_________).
Va rilevato a questo punto
che nell’atto di compravendita il venditore
“dà atto di conoscere il
contenuto dello studio di pianificazione di cui è oggetto la zona “_________ ”,
che è stato già approvato dal Municipio nella sua seduta dell’11 gennaio 1989,
con risoluzione N. __________ e susseguente lettera ai pianificatori del 13
gennaio 1989. Il venditore dichiara espressamente di accettare questo piano e
di conseguenza rinuncia già sin d’ora a ricorrere contro lo stesso, nella
misura in cui i termini del piano rimangono quelli contenuti nella decisione
municipale summenzionata.”
Il Comune ne deduce che,
avendo la Banca accettato lo svincolo del pegno dalla parte del fondo venduta
con la rinuncia a impugnare il PPVA per quella rimasta, ha per ciò stesso
accettato le condizioni alle quali la vendita è avvenuta. Non può ora
impugnare, al posto del proprietario che vi ha rinunciato, un PPVA che
corrisponde allo studio su cui la rinuncia si è fondata.
Se riteneva che con i vincoli
del PPVA la parte del fondo rimasta al proprietario non offrisse una copertura
sufficiente la Banca avrebbe dovuto negare lo stralcio del pegno dalla parte
venduta. Non facendolo ha accettato che il suo credito residuo fosse garantito
dalla part. _________, con gli oneri e i limiti imposti dal PPVA. Non può ora
invocare un interesse degno di protezione a impugnare questo piano, pretendendo
che il pegno ne risulterebbe indebitamente deprezzato.
L’argomento
è degno di considerazione.
L’accettazione preventiva
del PPVA e la corrispettiva rinuncia ad impugnarlo fa parte, assieme al prezzo,
del contratto di vendita della parte ceduta. Concedendo lo svincolo la Banca si
è mostrata d’accordo acché il suo credito, ridotto del prezzo della parte
svincolata, fosse unicamente garantito dalla parte residua e ciò malgrado i
limiti e gli oneri imposti dal PPVA. Non può ora impugnare il PPVA a motivo che
il suo pegno ne verrebbe svalutato. Se riteneva che con la discussa clausola il
pegno avrebbe subito un eccessivo deprezzamento, doveva o non concedere lo
svincolo dalla parte venduta o chiedere altre garanzie, risp. il rimborso del
credito in misura corrispondente al deprezzamento. Non può invece pretendere un
diritto a ricorrere al quale il proprietario ha convenzionalmente rinunciato.
E’ solo nella misura in
cui la temuta svalutazione non è in relazione con la rinuncia (se cioè il PPVA
non rispecchia lo studio servito da base alla rinuncia) che la Banca può
ricorrere a difesa di un interesse che in simile ipotesi è anche suo proprio.
In quella misura, infatti, il proprietario non ha rinunciato a ricorrere.
La relativa verifica non
va però fatta nel quadro del giudizio sulla legittimazione, giudizio
necessariamente _________ e di apparenza.
La Banca sostiene che il
PPVA peggiori sensibilmente la sua posizione rispetto a quanto previsto dallo
studio in questione, ebbene, per i motivi suesposti dev’essere legittimata a
ricorrere.
Se la doglianza ha
fondamento verrà deciso nel merito. Con la precisazione che il ricorso è
ricevibile solo in quanto la Banca si lamenti che il PPVA riduca il valore del
fondo in misura superiore a quella risultante dal succitato studio.
Nella misura in cui, anche
per effetto di compensazione tra disposizioni più e meno favorevoli di quanto
ivi previsto, il PPVA non pone in essere una situazione pianificatoria
sensibilmente più gravosa per il proprietario, non v’è spazio per un ricorso
della banca creditrice.
E. 7.1 Bisogna a questo punto stabilire se, come afferma il Comune, la Banca era a conoscenza della rinuncia. Il Comune si fonda su una fotocopia della clausola, inviata per FAX alla Banca con l’indirizzo del funzionario responsabile fotocopiato sul documento da un suo cartoncino di visita (Doc. L). La Banca contesta il valore documentale del testo in questione. Non è il caso di addentrarci in questa speciosa querelle. E’ evidente che la Banca per procedere allo svincolo ha dovuto prendere conoscenza del contratto e quindi anche della vessata clausola. Se non l’ha fatto non può prevalersi di una simile negligenza (negligenti non fit injuria). Il contratto le è opponibile.
E. 7.2 La Banca richiama lo scritto 1. giugno 1993 con cui il proprietario del part. _________, preso atto del PPVA recentemente pubblicato, dichiara al Municipio di contestare i vincoli imposti dal piano al part. _________ e di annullare/resiliare, a tutti gli effetti, l’accordo stipulato col Comune il 21.4.1989 “in quanto lo stesso non è stato rispettato dalla controparte.” Nessun obbligo dunque sussisterebbe a suo carico a dipendenza del PPVA. La tesi non ha pregio. Il luogo deputato per chiedere l’annullamento della clausola incriminata, rispettivamente per far valere l’inadempimento contrattuale della controparte, è il tribunale civile, non il TPT. Se il proprietario voleva contestare sotto il profilo pianificatorio il PPVA doveva impugnarlo nei termini in questa sede; il che non ha fatto. La rinuncia a contestare il PPVA rimane dunque opponibile alla Banca che è legittimata a impugnare per conto suo il PPVA, ma solo per la parte non coperta dalla rinuncia stessa; più precisamente, nella misura in cui il PPVA pone in essere una situazione pianificatoria propria a deprezzare la part. _________ più di quanto prevedesse lo studio richiamato nel contratto di compravendita
E. 8 La ricorrente accusa di illegalità e arbitrarietà la decisione governativa laddove sospende l’approvazione del PPVA per tutto il comparto A fino a crescita in giudicato della domanda di dissodamento di un’esigua area boschiva sulla part. _________ e respinge, malgrado l’assenza di una decisione definitiva, il suo ricorso. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha accolto con risoluzione 20.8.1996 la domanda di dissodamento e il 5.11.1996 ha approvato il comparto A. La decisione viene esplicitamente a completare la risoluzione 10.1.1996 approvante, con riserva della concessione del dissodamento, il PPVA. La Banca ha nuovamente ricorso, ma a titolo meramente prudenziale, partendo dal presupposto che la decisione complementare sul dissodamento costituisse la semplice conferma dello scioglimento di una condizione sospensiva riguardante un aspetto particolare della fattispecie. Checché ne sia, l’argomento può essere ritenuto chiuso e privo oramai di interesse. Il PPVA è stato definitivamente approvato dal Governo, coi contenuti avversati dal ricorso che a questo punto va esaminato nel merito. B. Nel merito
E. 9 Il _________,
adeguato con la Variante del 3 agosto 1978, suddivideva in due distinte zone il
mapp. _________ (ora frazionato nei mapp. _________, _________ e _________)
e precisamente in una zona R2 in località _________, a monte dell’allora
prevista strada di collegamento tra via _________ e via _________, e una zona
R5 nel sottostante comparto, comprendente la _________ e l’adiacente parco.
Per conferire un degno
assetto urbanistico all’intero comprensorio, delimitato a sud-ovest da via
_________, a nord-ovest da via _________, a nord-est da via alla _________ e
a sud-est da via _________, il Municipio decise di far capo ad un PP e nel
gennaio del 1989 ne affidò l’allestimento agli urbanisti già incaricati di
approntare la revisione generale del PR. Essi presentarono una proposta nel
settembre del 1990 comprensiva di piani, norme attuative e relazione tecnica.
In precedenza il Municipio
aveva incaricato il prof. _________ di proporre un concetto
architettonico-urbanistico per l’area di _________ . Questi espose in un
dettagliato rapporto del 20 settembre 1988 il pensiero progettuale che doveva
ispirare l’edificazione del comparto. I pianificatori ne fecero tesoro nel
progetto di PP.
Tra i punti cardinali
citiamo la destinazione ad uso pubblico della _________ e la salvaguardia del
parco in quanto parte integrante della sua architettura. E’ stata quindi
abolita la zona R5 e la stessa sorte venne riservata alla via di collegamento
che avrebbe inammissibilmente tagliato a metà il parco.
Per la parte superiore,
già R2, l’idea fondamentale è di fare esplicito riferimento all’architettura
dell’arch. _________ _________, progettista della _________ e di altri
pregevoli edifici nel comune di _________ e ciò, avverte la relazione tecnica
del settembre 1991, non tanto “
riprendendone gli stilemi, quanto piuttosto
raccogliendone la lezione architettonica
”.
In quest’area, formante il
comparto A, l’intervento edificatorio dovrà
“mantenere un rapporto
ottico-visuale con la _________ divenendo in tal modo .. parte integrante del
complesso paesaggistico-architettonico.”
E’ prevista la costruzione di 6
corpi di fabbrica di tre piani, disposti a pettine per rapporto al muro di
contenimento che taglia trasversalmente il fondo dove il pianoro dà luogo al
brusco pendio. Contro quel muro devono disporsi, affacciate visibilmente sul
parco, le testate dei singoli corpi, formando una sorta di quinta scenografica
che leghi costruzioni, parco e _________ in un insieme rievocante la grande
tradizione dei giardini europei. Come elemento unificante è proposto “un lungo
tetto al di sotto del quale potranno dispiegarsi in libertà case di tipo
diverso.”
“Quasi fossero
‘maschere architettoniche’ levitanti al di sopra della pergola che chiude il
giardino, questi edifici rimandano, come detto, alla nobile tradizione dei
parchi, trasformando quello di _________ in un suggestivo ‘teatro’ o ‘museo’
dell’architettura di _________ _________ ”
(relazione __________ pag. 6,
testo ripreso nello relazione tecnica del PPVA, pag. 5).
Al momento delle
trattative tra il comune e il sig. _________ l’assetto pianificatorio previsto
per la parte superiore del fondo (divenuta la part. _________ a seguito della
compravendita) era essenzialmente quello testé descritto, fortemente
condizionato dallo studio dell’arch. _________ . Da notare tuttavia che mentre
la SUL inizialmente prevista per quella zona era solo di 5000 mq, fu portata, a
seguito delle trattative, a 7250 mq innalzando l’IS allo 0,4.
Con le modifiche apportate
d’ufficio dal Consiglio di Stato l’art. 7.1.1 NAPPVA disciplina ora
l’edificabilità del comparto A.
E’ richiesto in primo
luogo un progetto unitario che deve abbracciare l’intero comparto ma può essere
realizzato a tappe. Esso deve segnatamente tener conto del “
linguaggio
architettonico compositivo dell’architetto _________ _________
” e del “
consolidamento
delle caratteristiche di parco pubblico e dei concetti spaziali espressi nel
rapporto di pianificazione
”. Il muro esistente, il pergolato e il
padiglione al confine del pianoro devono essere conservati e valorizzati. Fin
qui nulla di sostanzialmente nuovo, se si eccettua, ma è di insignificante
rilievo, la servitù prevista dal disposto a favore del Comune onde consentirgli
di operare nelle immediate vicinanze del muro, con tuttavia le spese di
manutenzione di tale fascia a suo carico.
Il comparto è edificabile
unicamente all’interno delle linee di edificazione indicate nel piano, “nel
rispetto delle disposizioni grafiche contenute nel rapporto di pianificazione,
con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il
muro.” Così il testo adottato dal Consiglio comunale che il Consiglio di Stato
ha modificato d’ufficio sostituendo “contenute nel rapporto di pianificazione”
con “contenute nello studio
‘In merito alle possibilità e ai modi di
edificazione nell’area di _________, arch. _________, settembre 1988’
...“
Era dunque chiaro già al
momento della compra-vendita che i corpi di fabbrica non potevano essere
disposti a piacimento. Il rapporto _________ non consentiva dubbi su questo
punto che già allora doveva apparire fondamentale per l’assetto del comparto.
Ed era evidente che il pendio non poteva essere costruito.
Quanto all’altezza massima
(compresi eventuali corpi sopraelevati) di ml. 9.80 alla gronda e 12.00 al
colmo, corrisponde ai tre livelli previsti dalla proposta _________ e sono la
premessa per raggiungere la SUL massima di mq 7250, già acquisita al momento
della vendita.
Che poi gli accessi
sarebbero stati possibili solamente dalla strada a monte non poteva sfuggire
visto la soppressione del collegamento centrale, manifestamente incompatibile
con la conservazione e valorizzazione del parco.
E’ percontro verosimile
che l’obbligo dell’80% dei posteggi sotterranei non fosse già precisato al
momento della vendita. E’ però evidente l’interesse pubblico a imporre tale
vincolo, come lo è peraltro l’esclusione dei posteggi dalla superficie centrale
(spazio libero tra i blocchi 3 e 4). Non è d’altronde una novità che creando un
quartiere nuovo si esiga di porre i posteggi sotto terra, ciò che libera
peraltro un prezioso spazio verde in superficie.
Nella misura in cui il
ricorso è ricevibile su questo punto non può che essere respinto.
E. 9.1 Un esame particolare merita a questo punto il quesito della vincolabilità delle indicazioni architettoniche contenute nel piano, con particolare riferimento allo studio dell’arch. _________ . Ricordiamo che a commento della modifica d’ufficio dell’art. 7.1.1 NAPPVA il Consiglio di Stato aveva precisato: “le disposizioni grafiche da rispettare sono quelle relative alla collocazione planovolumetrica degli edifici ed al concetto delle testate verso il muro soggetto a conservazione. Non sono invece vincolanti le indicazioni architettoniche e stilistiche contemplate nello studio” (pag. 7 ris.). Quanto al Municipio conferma nello scritto del 20 dicembre 1996 che “la collocazione planivolumetrica degli edifici e il concetto (sottolineatura qui e in seguito ns.) delle testate poste sopra il muro soggetto a conservazione sono elementi vincolanti”, aggiungendo che vincolante è del pari “il concetto che, nella soluzione progettuale, ci si debba riferire allo studio _________, che chiarisce i riferimenti architettonici e storici ai quali ci si deve agganciare. Per contro, avverte il Municipio, “il progetto _________, con la presentazione dettagliata delle facciate, costituisce un esempio di edificazione. Il Municipio può prendere in considerazione anche progetti alternativi, fermo restando che questi presentino un’equivalente qualità architettonica ed un aggancio coerente alla situazione ed agli aspetti architettonici e storici dell’ambiente in cui vengono proposti.” Percontro la richiesta della ricorrente di non ritenere vincolante neppure l’indicazione grafica relativa ai 6 blocchi e alla loro ubicazione (ferma restante la linea di edificazione a concorrenza del muro da salvaguardare), dimodoché “anche un progetto che non rispettasse questo requisito sarà (...) approvato dal Comune, purché non sia in contrasto con gli altri requisiti dell’art. 7.1.1 NAPPVA”, è stata decisamente respinta dal comune. La SPU osserva in proposito che “le disposizioni normative del comparto A sono completate con indicazioni grafiche vincolanti che limitano l’edificazione all’interno delle linee prestabilite.” La soluzione estrema postulata dalla ricorrente è dunque esclusa dal PPVA. Quanto all’apparente libertà espressiva concessa all’interno delle linee di cui sopra va osservato quanto segue. Già secondo lo stesso arch. _________ “la corrispondenza tra principi che regolano l’impianto generale e la definizione dei singoli corpi di fabbrica, caratterizza il progetto come vero e proprio sistema architettonico”: Ora appare ben difficile rispettare questo impianto - e quindi rispettare l’obbligo delle testate - e nel contempo calibrare la differenza dei corpi di fabbrica che vi si devono innestare, in modo da conseguire quell’unità nella diversità, quel complesso rapporto tra uniformità e differenza che rispecchi in chiave moderna il non meglio specificato né specificabile spirito dell’architettura di _________ _________ . La soluzione tracciata da _________ è di chiara impronta postmoderna, come chiaramente rivelano i progetti di testate e facciate nelle tavole del suo rapporto, con raffinata concessione al citazionismo caro a quel movimento, sovrapposto non senza sottile ambiguità al recupero di un neoclassicismo fedele al mondo culturale del _________ . Non per niente _________ attribuisce alle testate la funzione di “ arricchire l’insieme del parco grazie al carattere scenografico, quasi onirico, della loro architettura e della loro posizione .” Testate, ricordiamo, viste come “ maschere architettoniche levitanti al di sopra della pergola che chiude il giardino ” .... trasformanti il parco di _________ in un “suggestivo ‘teatro’ o ‘museo’ dell’architettura di _________ _________ .” La concezione o meglio la visione di _________ possiede una tale unitarietà pur nella varietà dell’invenzione compositiva da poter difficilmente essere scomposta nella componente obbligata delle testate (colloquianti con la sottostante _________, quelle davanti; di stile rustico quelle posteriori) e negli altri elementi costruttivi (corpi di fabbrica, facciate laterali), liberi questi di seguire altre temperie culturali, altri stilemi, col rischio di scadere in un forzato ibridismo. Se si vogliono le testate, la pergola, il padiglioncino e magari per giunta un unico tetto che copra tutto in un fraterno abbraccio allora i corpi principali dei 6 blocchi e le relative facciate devono esservi adeguatamente armonizzati (o porsi in un rapporto di costruttiva dissonanza con la parte obbligata della struttura). Tutto ciò comporta un pesante condizionamento e per giunta in un quadro di grande insicurezza, non potendosi dalle vaghe disposizioni regolanti l’edificazione del comparto ricavare indicazioni sufficientemente chiare da orientare l’azione progettuale, se non seguendo passo passo il progetto _________ .. Comprensibilmente, quindi, in occasione del sopralluogo il capo-dicastero Avv. _________ aveva tentato un’interpretazione delle discusse disposizioni che emancipasse il PPVA da una troppo pedissequa fedeltà al linguaggio _________. Essenziale non è la specifica soluzione formale proposta da _________, ma la tensione etico-estetica di un progetto volto a risolvere in termini squisitamente architettonici il delicato tema urbanistico posto dal comprensorio, giocando la carta dell’unità nella diversità, della chiarezza sintattica al servizio di un’irrinunciabile complessità del discorso, con particolare riguardo all’identità del contesto toccato dall’intervento. Ineludibile in quest’ottica l’affaccio delle costruzioni sul parco, che fa della loro ostentata presenza un elemento compositivo essenziale, da integrarsi senza mimetismi e camuffamenti, ma anche senza tradirlo, col discorso avviato dal _________ con _________ . Se poi, in quest’ordine di idee, sia realmente indispensabile il ricorso a vere e proprie testate, ossia a corpi iniziali e terminali chiaramente demarcati per rapporto alle facciate laterali che vi si innestano o se il ruolo loro assegnato da _________ possa essere assunto, a seconda del progetto, dalle facciate frontali dei singoli blocchi è questione che converrebbe regolare in sede di domanda di costruzione, facendo prova di una certa larghezza interpretativa e badando all’obiettivo più che al preciso strumento per conseguirlo. Tutto sta a non attardarsi eccessivamente su come _________ ha inteso questo elemento nel concepire il rapporto tra parte alta e bassa della zona di _________ . Il suo, si torna a dire, è un discorso architettonico troppo personale per poterlo imporre senza opportune trasposizioni al proprietario, rispettivamente al progettista. E infine non può essere sottaciuto che ci vuole un rapporto ragionevole tra le esigenze estetiche e il costo della loro realizzazione. Onirico va bene, scenografico pure, ma l’opera progettata deve divenire realtà e non lo sarà mai se caricata di costi insostenibili, sproporzionati. Già il sig. _________ quando vendette la parte inferiore del fondo poteva aspettarsi che il richiamo alla pianificazione in corso e con essa allo studio di _________, testate comprese (non ancora formalmente prescritte dal piano allora in gestazione), non avrebbe superato all’atto di concretizzarsi nel PPVA la soglia di quanto può essere ragionevolmente imposto al proprietario. Come lui la Banca può ora far valere questa pretesa. Purtroppo il testo dell’art. 7.1.1 NAPPVA è esplicito: prescrive il “rispetto delle disposizioni grafiche contenute nel rapporto di pianificazione, con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro” (risalto ns.). In questa assolutezza il discusso articolo non può essere approvato. Ma non può esserlo neppure, stavolta per l’eccessiva indeterminatezza della formulazione e dello stesso concetto, laddove esige che il progetto tenga conto del “ linguaggio architettonico compositivo dell’architetto _________ _________ ”. Come può un architetto avventurarsi in una progettazione, che poi dev’essere approvata dal Municipio, su così fragili basi. E con lui il promotore immobiliare. E per di più con un esempio, quello dell’arch. _________, che esplicita in modo oltremodo personale e unilaterale come tali esigenze possano essere interpretate. Esempio, abbiamo detto sopra, eccessivamente vincolante se assunto rigidamente come paradigma. Ora, fino a che punto il Municipio vi farà capo nello stabilire “i riferimenti architettonici e storici ai quali ci si deve agganciare”, rispettivamente nel verificare l’adempimento dell’”aggancio coerente alla situazione e agli aspetti architettonici e storici dell’ambiente in cui (gli elementi costruttivi) vengono proposti”? L’enunciazione dei termini del problema potrebbe (forse) bastare come base per un concorso di architettura ma non come base giuridica, per definizione vincolante, dell’edificazione del fondo. L’art. 7.1.1 deve essere quindi ulteriormente affinato. Per consentire precisamente quella presa di distanze dalla concezione _________ iana che il Municipio ritiene possibile per progetti alternativi muniti della necessaria dignità architettonica e rispettosi anche se per altre vie della storia e del valore dell’ambiente cui sono destinati. Una soluzione potrebbe proprio consistere nell’introdurre nel disposto una possibilità di deroga all’obbligo previsto nell’art. 7.1.1. NAPPVA del “rispetto delle disposizioni grafiche contenute nello studio ‘In merito alle possibilità e ai modi di edificazione nell’area di _________, arch. _________, settembre 1988’ con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso i muro ...” . Oppure sopprimendo quest’ultima precisazione (“con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro”). Quanto all’incertezza e difficoltà interpretative cui dà o può dar luogo l’indeterminatezza, sopra rilevata, di concetti come il linguaggio architettonico compositivo dell’architetto _________ _________ e altre simili circonlocuzioni potrebbe recarvi rimedio il ricorso ad una commissione di esperti che dia di volta in volta corpo e senso a questi concetti verificandone il rispetto da parte di concreti progetti costruttivi. Ma non spetta al TPT correggere l’articolo 7.1.1 NAPPVA in contestazione. Al tribunale non rimane che decretare l’annullamento della risoluzione governativa laddove, modificato d’ufficio il disposto, sancisce l’obbligo di rispettare le disposizioni grafiche contenute nello studio dell’arch. _________ “ con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro ”, senza prevedere deroghe o temperamenti. Annullata dev’essere inoltre la risoluzione laddove approva l’articolo nel punto in cui consente l’edificabilità del comparto A unicamente sulla base di un progetto che tenga conto “del linguaggio architettonico compositivo dell’arch. _________ _________ ”, senza predisporre un’adeguata procedura per stabilire il rispetto di questo presupposto o stabilire parametri utili allo scopo. Non si annulla dunque il principio ma la sua incerta formulazione.
E. 10 Sulle tasse e spese va tenuto conto che il ricorso è solo parzialmente accolto e in misura limitata. Può stimarsi che la ricorrente abbia avuto ragione in proporzione di un terzo. Al Comune, che é intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni e non per la difesa di interessi patrimoniali non sono accollate spese né tasse. Circa le ripetibili va considerato che il Comune è rappresentato da un avvocato e vi ha quindi diritto in misura corrispondente all’esito del ricorso. Per questi motivi, dichiara e pronuncia
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale della pianificazione 13.08.1997 90.1996.13 Tessin Tribunale della pianificazione 13.08.1997 90.1996.13 Ticino Tribunale della pianificazione 13.08.1997 90.1996.13
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 90.96.00013 _________ 13 agosto 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai _________ : Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 15 febbraio 1996 di __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, contro la risoluzione __________gennaio 1996 nr. __________del Consiglio di Stato che approva il Piano Particolareggiato di __________ __________; vista la risposta del 12 aprile 1996 del Consiglio di Stato e le osservazioni del 19 agosto 1996 del Comune di __________, rappr. dall’avv. __________ __________, __________; letti ed esaminati gli atti; esperiti i necessari accertamenti; in fatto a. _________ _________ acquistò il 17.3.1988 la part. _________ RF _________, di mq 46.172, al prezzo di fr. 7.000.000. In pari data fu iscritta a carico del fondo una CI dell’importo in capitale di fr. 10.000.000, titolare la Banca _________ SA, _________ . Con contratto di compravendita del 21.4.1989 mq 27.892 della part. _________ furono ceduti al comune di _________ per fr. 3.500.000. Mq 727 sono andati a formare la part. _________ (destinanti all’allargamento della strada a monte), mentre i residui 18.280 mq, rimasti di proprietà di _________ _________, sono stati intavolati sotto la nuova part. _________ . La part. _________, ora di mq 27.165, di proprietà del Comune di _________ comprende la _________, l’annesso parco e le costruzioni accessorie. Il 23.5.90 è stata sgravata dal pegno, conformemente alla clausola n. 3 del contratto di compravendita che subordinava a tale svincolo il pagamento del prezzo sul conto del venditore presso la Banca _________ di _________ . Contemporaneamente sulla part. _________ sono state iscritte 3 CI al portatore per un totale di fr. 10.000.000, tra cui la CI in I. grado di 6.500.000 fr., che vede titolare la stessa Banca. b. Il PR del comune di _________, approvato dal Consiglio di Stato il 13.9.1977, suddivideva l’area ora occupata dalla part. _________ in una zona AP di 6980 mq e in una zona residenziale R2, di ca. 11.300 mq, con un IS dello 0,4 e quindi con una SUL (realizzabile all’interno della zona R2) di 4.520 mq. Al fine di conferire all’intero comprensorio un assetto urbanistico degno della sua importanza e delicatezza il Comune ha avviato lo studio di un piano particolareggiato e a sua salvaguardia ha istituito, il 14.4.1988, una zona di pianificazione. Alla base di questo studio la relazione 20 settembre 1988 “In merito alle possibilità a ai modi di edificazione nell’area di _________ a _________ ” dell’arch. _________ . Il PPVA (piano particolareggiato _________) è stato quindi adottato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 1992. Il comprensorio è diviso in diversi comparti. La part. _________ è attribuita al comparto A la cui edificabilità è stabilita dall’art. 7.1.1 NAPPVA. E’ possibile costruire unicamente sulla base di un progetto di tutto il comparto e di un’esecuzione unitaria che tenga conto degli aspetti paesaggistici in genere e in particolare dell’esistente struttura architettonica della _________ e del relativo parco, del linguaggio compositivo dell’arch. _________ _________ (progettista della _________), del consolidamento delle caratteristiche di parco pubblico e dei concetti spaziali espressi nel rapporto di pianificazione. Il comparto A è edificabile unicamente all’interno delle linee di edificazione indicate nel piano, nel rispetto delle disposizioni grafiche contenute nel rapporto di pianificazione con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro. SUL massima: mq 7250. Altezza massima (compresi ev. corpi sopraelevati): alla gronda ml 9.80, al colmo ml 12.00. Gli accessi veicolari possono essere previsti unicamente dalla strada a monte e devono essere concentrati al massimo in due punti. E’ da escludere la formazione di posteggi nella superficie centrale. Secondo il rapporto di pianificazione la costruzione deve articolarsi in 6 corpi di fabbrica paralleli (a pettine) con le facciate di testata verso valle che devono rifarsi alla lezione architettonica dell’arch. _________, mentre le facciate sul lato opposto (verso la via _________) devono presentare una tipologia rustica. Si noti inoltre che il PPVA sopprime la strada collettrice SC 9.00 che avrebbe dovuto assicurare il prolungamento di via _________ previsto dal _________ . c. Con la risoluzione del 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PPVA apportando qualche modifica d’ufficio. L’art. 7.1.1 viene così modificato: “ Il comparto A è edificabile unicamente all’interno delle linee di edificazione indicate nel piano, nel rispetto delle disposizioni grafiche contenute nello studio “In merito alle possibilità e ai modi di edificazione nell’area di _________, arch. _________, settembre 1988” con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro ...” Il Consiglio di Stato precisa in proposito che “le disposizioni grafiche da rispettare sono quelle relative alla collocazione planovolumetrica degli edifici ed al concetto delle testate verso il muro soggetto a conservazione. Non sono invece vincolanti le indicazioni architettoniche e stilistiche contemplate nello studio.” Il testo è poi modificato in punto ai posteggi: “I posteggi per autoveicoli calcolati secondo l’art. 14 devono essere previsti in sotterraneo nella misura minima dell’80% del fabbisogno ... “ Preso atto che per una piccola area all’interno del comparto A pendeva una domanda di dissodamento, il Consiglio di Stato ha sospeso formalmente l’approvazione del comparto in questione fino a crescita in giudicato della decisione. Ciò vale anche per l’art. 7.1.1 NAPPVA. Contestualmente all’approvazione del PPVA il Consiglio di Stato ha deciso i ricorsi (90) e tra questi, respingendolo, quello della qui insorgente. d. La Banca _________ impugna in questa sede questa decisione e chiede: I. in via principale l’integrale annullamento della decisione; II. in via subordinata, l’annullamento nella misura in cui la decisione approva a) l’istituzione di vincoli urbanistici ed architettonici a carico della part. _________, b) l’eliminazione della strada di PR tra via _________ e via _________ . La part. _________ dev’essere attribuita alla zona R2 coi relativi parametri edificabili e la strada realizzata come al vigente piano viario; III. in via ancor più subordinata, come sub. II., senza opporsi tuttavia all’imposizione di una linea di edificazione all’altezza del muro di sostegno che divide la particella, con riserva di ogni pretesa per espropriazione materiale della superficie non edificabile. In ordine la ricorrente contesta, ritenutola arbitraria, la decisione di sospendere l’approvazione del comparto A nell’attesa che sia decisa l’istanza di dissodamento di una porzione della part. _________ inoltrata dal Comune. La decisione è nulla e con essa l’approvazione del PPVA sicché alla part. _________ deve tornare di nuovo applicabile la precedente normativa (R2 e relativi parametri). Nel merito le censure ricorsuali riguardano il contenuto, la pubblica utilità e il tracciato delle opere del PPVA e possono essere riassunte nella doglianza che le costrizioni e restrizioni previste dal PPVA rendono in pratica inedificabile la part. _________, violando l’art. 22 ter Cost. e ponendo in essere gli estremi dell’espropriazione materiale. Non bastano a riportare i vincoli entro proporzioni accettabili le modifiche redazionali e le precisazioni apportate dal Consiglio di Stato nella querelata decisione. Difettano finalmente i presupposti per imporre così gravescenti restrizioni della proprietà privata: manca cioè la base legale, un interesse pubblico prevalente e il rispetto della proporzionalità. La ricorrente rileva infine che il PPVA è del tutto sprovvisto di una seria analisi dei costi di attuazione, in particolare di quelli espropriativi; costi che appaiono già prima facie largamente eccessivi per le magre finanze comunali. Sugli argomenti di dettaglio diremo più diffusamente, all’occorrenza, nei considerandi di diritto. d. Nella sua risposta il Consiglio di Stato controbatte le tesi avversarie, e così il comune nelle sue articolate osservazioni, entrambi concludendo alla reiezione del gravame. Degli argomenti diremo, occorrendo, nei considerandi. e. Nel sopralluogo del 12 settembre 1996 le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande. f. Con risoluzione 5 novembre 1996 il Consiglio di Stato, preso atto della crescita in giudicato della decisione 20.8.1996 con cui aveva concesso il dissodamento di parte del mapp, _________, ha “completato” la risoluzione del 10.1.1996 rilasciando l’approvazione del comparto A, fin lì sospesa. g. Nello scritto 25.11.1996 la ricorrente dichiara di ricorrere a titolo prudenziale anche contro questa decisione, per gli stessi motivi e con le stesse domande formulate col primo ricorso. Visto le modifiche e precisazioni apportate dalla risoluzione 10.1.96 del Consiglio di Stato e i chiarimenti intervenuti al sopralluogo dev’essere oramai assodato che: 1. la part. _________ può contare su una SUL di mq 7250, un’altezza di ml 9,80 (alla gronda) e ml 12 al colmo; 2. l’80% dei posteggi dev’essere sotterraneo e sono esclusi posteggi all’aperto tra i blocchi n.3 e 4. Non sono invece imposte vie di transito o accessi sotterranei; 3. l’art. 7.1.1. va interpretato nel senso che le disposizioni grafiche da rispettare sono solo quelle relative alla collocazione planovolumetrica degli edifici ed al concetto delle testate verso il muro soggetto a conservazione. Non vincolanti sono invece le indicazioni architettoniche o stilistiche contemplate nello studio _________ . Nessuna imposizione inoltre di materiali o tecniche per le facciate verso i comparti B e C salvo l’obbligo di compatibilità con i comparti medesimi; 4. neppure vincolante è, secondo quanto riferito dall’on. _________ durante il sopralluogo, l’indicazione grafica relativa ai 6 blocchi uguali e alla relativa ubicazione. Anche un progetto che non rispettasse questo requisito sarà pertanto approvato dal Comune, purché non sia in contrasto con gli altri requisiti dell’art. 7.1.1. NAPPVA; 5. l’edificazione potrà avvenire a tappe; 6. non vi sono limitazione riguardo alla destinazione delle costruzioni. Se la controparte sarà d’accordo con questa interpretazione e se il TPT ne darà atto nella sentenza di stralcio, la ricorrente è disposta a ritirare il ricorso. h. Con ulteriore scritto del 27.11.1996 la ricorrente contesta di nuovo il valore probante della fotocopia, doc. L.: altro non sarebbe che un fotomontaggio in cui il biglietto da visita di un funzionario della Banca è stato sovrapposto a una parte di una pagina di un rogito. Rileva quindi che i riferimenti FAX riportati sul documento non corrispondono a quelli della _________ _________. Chiede quindi che il Municipio o produca il documento originale o ritiri spontaneamente il documento. Il caso contrario il TPT ordini l’edizione del presunto originale. Se ciò non avverrà o se risulterà un documento diverso dalla fotocopia doc. L, quest’ultimo va stralciato dagli atti di causa. i. Il Consiglio di Stato prende posizione il 9.12.96 sugli scritti surriferiti, confermando la correttezza di quanto affermato dalla ricorrente ai punti 1,2,3,5 e 6. Per quanto attiene invece al punto 4. precisa che qualora il Municipio volesse seguire la linea interpretativa enunciata dall’on. _________ durante il sopralluogo del 10.9.96 “ occorrerà verificare se un’impostazione progettuale alternativa a quella dei 6 blocchi uguali potrà essere approvata sulla base del margine d’interpretazione delle disposizioni del PPVA vigente, o se occorrerà apportarvi delle modifiche attraverso una procedura di variante del Piano (...). Le disposizioni normative relative al Comparto A sono infatti completate con indicazioni grafiche vincolanti che limitano l’edificazione all’interno delle linee prestabilite. ” l. Il Municipio prende a sua volta posizione con scritto 20.12.1996 all’attenzione del suo legale che la trasmette alla ricorrente con lett. 8.1.1997. Precisa circa il punto 3. che la collocazione volumetrica degli edifici e il concetto delle testate sopra il muro soggetto a conservazione sono elementi vincolanti, così come il concetto che, nella soluzione progettuale, ci si debba riferire allo studio _________, che chiarisce i riferimenti architettonici e storici ai quali ci si deve agganciare. Per contro il progetto _________, con la presentazione dettagliata delle facciate, costituisce solo un esempio di edificazione. Il Municipio può prendere in considerazione anche progetti alternativi, fermo restando che questi presentino un’equivalente qualità architettonica ed un aggancio coerente alla situazione ed agli aspetti architettonici e storici dell’ambiente in cui vengono proposti.” Quanto al punto 4. il Municipio ribadisce che le linee indicative nel PPVA sono vincolanti. In questo senso “ un eventuale progetto alternativo, che presentasse aspetti qualitativi tali da giustificarlo. potrebbe essere ammesso, solo però dopo aver attuato la necessaria modifica di PR. E’ evidente che questa procedura, di per sé lunga e complessa, potrebbe essere iniziata solo in presenza di una proposta progettuale di particolare valore. ” D’accordo con l’edificazione a tappe di cui al punto 5, il Municipio precisa, a proposito del punto 6, che l’edificazione del comparto “ deve avere carattere abitativo, in quanto si inserisce in una vasta zona a carattere residenziale .” In riferimento, infine, al doc. L il Municipio nega trattarsi di un fotomontaggio. I riferimenti FAX sono quelli del mittente e non del destinatario. m. Ulteriore scritto 18.3.97 della ricorrente che ritiene soddisfacente la risposta del Dipartimento del Territorio, non quella del comune. Chiede di invitare il Municipio ad adeguarsi all’interpretazione dell’autorità cantonale, quale premessa per trovare in extremis un accordo giudiziale sulla vertenza. Fa seguito il 25 aprile 1997 la dichiarazione del Municipio che non ritiene di proporre emendamenti alle proposte formulate con la lettera del 20.12.96 e il relativo allegato e attende la decisione del Tribunale. considerato in diritto A. In ordine 1. Giusta l’art. 37 cpv. 1 LALT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega l’approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli da 32 a 35 (LALPT). Contro queste decisioni è dato ricorso al TPT, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT. Così nel caso concreto. 2. Legittimati a ricorrere sono, per l’art. 38 cpv. 4 LALPT, il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata il 6.5.1995). In concreto la Banca, destinataria della decisione qui contestata, è legittimata a ricorrere in questa sede a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine. 3. La legittimazione attiva in prima sede della ricorrente è stata contestata dal Comune che ripropone la censura, per gli stessi motivi, nella presente, dolendosi che il Consiglio di Stato abbia lasciato insoluto il quesito. In effetti il Consiglio di Stato, ritenuto che il ricorso andava comunque respinto nel merito, non si è pronunciato in punto alla legittimazione. Il quesito va risolto in questa sede. L'istanza successiva deve infatti verificare, d'ufficio, se la legittimazione ricorsuale, e con essa gli altri presupposti processuali, erano adempiuti presso l'istanza precedente (cfr. Kölz, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p. 111); 4. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, federali e cantonali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La questione è regolamentata dall’art. 103 OG che prevede tre classi di ipotesi. Secondo l’art. 103 lett. a OG è legittimato a ricorrere chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica. La lett. b) del disposto riconosce a certe condizioni la legittimità a dipartimenti e divisioni dell’amministrazione federale - e quindi non entra in considerazione nel nostro contesto -, quanto alla lett. c) attribuisce la qualità ricorsuale ad ogni altra persona, organizzazione o autorità alle quali la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere, anche se non possono vantare un interesse degno di protezione ai sensi della lett. a. Solo interessa nella presente vertenza l’art. 103a OG. 5. L’art. 35 LALPT stabilisce che legittimato a ricorrere contro il contenuto del PR è ogni cittadino attivo nel Comune (actio popularis) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. Actio popularis a parte, la legittimazione ricorsuale corrisponde dunque a quella sancita dall’art. 103a OG. A mente della giurisprudenza l’interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l’oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all’annullamento o modifica della decisione impugnata. Così è se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall’esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti). Non occorre invece che l’interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto, anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17). I surrichiamati presupposti hanno per funzione di escludere l’actio popularis ed assumono particolare rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non il destinatario stesso della decisione (sentenza cit. pag. 178). Se dunque, come in concreto, un creditore pignoratizio ricorre contro un piano particolareggiato che impone vincoli ed obblighi al proprietario del fondo gravato, il suo interesse dev’essere personale, autonomo, degno per sé stesso di protezione, indipendentemente dall’interesse del proprietario. Ciò è chiaramente sancito in DTF 121 II 178: “nur wenn auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist, hat der Beschwerdeführer ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgegeben oder geändert bzw. er im erstinstanzlichen Verfahren als Partei zugelassen wird.” 6. Il comune nega che i surriferiti requisiti ricorrano a capo della Banca ricorrente. La Banca non ha, quale creditrice pignoratizia, un interesse, distinto da quello del proprietario suo debitore, tale da giustificare un’autonoma impugnativa. Ora, il proprietario non solo non ha ricorso, ma anzi nel contratto di compravendita si è obbligato ad astenersene, dichiarando di accettare l’assetto pianificatorio previsto dal progetto di PPVA. La Banca ha concesso lo svincolo del pegno dalla parte venduta ed ha quindi implicitamente acconsentito che la parte rimasta di proprietà del debitore venisse assoggettata al previsto PPVA, rimasto essenzialmente invariato rispetto al progetto. Ciò esclude, a mente del Comune, che possa ora impugnarlo. Istruttivo in tema è il DTF 107 Ib 45. Una banca aveva concesso un credito ipotecario al proprietario di un fondo cui la Confederazione aveva promesso l’aiuto federale e la concessione di una fideiussione per la costruzione di un complesso abitativo. Il proprietario fallì e la promessa venne revocata. Il TF ammise la legittimazione della banca a impugnare quella decisione. Quale creditrice ipotecaria essa aveva un interesse economico evidente al mantenimento dell’assunzione degli interessi da parte della Confederazione. Infatti, benché sia promesso al proprietario, l’aiuto non può essere distolto dalla sua destinazione e deve quindi necessariamente pervenire alla banca che ha concesso il credito. La situazione è ancor più chiara per la promessa di fideiussione, la quale ha necessariamente per beneficiario il creditore del prestito; è nei suoi confronti che il fideiussore si impegna a garantire il debito. E il TF a concluderne che il creditore ipotecario aveva un interesse personale e diretto al mantenimento della promessa di aiuto e di garanzia. Il caso che ne occupa è meno palese. La banca ha certo un interesse acché il suo credito sia adeguatamente garantito dal fondo gravato, ed è evidente che una modifica del PR può ridurne il valore nella misura in cui riduca il potenziale edificatorio o ne renda più oneroso lo sfruttamento, come appunto la Banca sostiene. La relazione tra valore del terreno e valore del pegno è innegabile e v’è un interesse diretto del creditore a impugnare un PR che sminuendo il primo riduca la garanzia offerta dal secondo. Questo interesse, che può coincidere ma non necessariamente con quello del proprietario, ha un suo autonomo contenuto. E’ perciò stesso degno di protezione? Può essere utile rilevare che pure il creditore chirografario ha interesse a che il patrimonio del debitore mantenga la sua integrità, senza che gli si possa per questo riconoscere il diritto di ricorrere contro un PR che comprometta il valore di beni immobiliari componenti quel patrimonio. Può giovare alla soluzione del quesito l’esame della natura particolare del rapporto tra proprietario-debitore e creditore-pignoratizio. Ne tiene conto il CCS laddove prevede una serie di provvedimenti conservativi a salvaguardia del creditore. Se il proprietario diminuisce il valore del pegno il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudizievole e farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo misure opportune. In caso di pericolo nel ritardo può agire senza autorizzazione (art. 808 cpv. 1 e 2 CCS). Se v’è deprezzamento il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzie per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore. Se v’è solo pericolo di deprezzamento può chiedere garanzie. Se poi il debitore non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, il creditore può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo (art. 809 CCS). V’è poi l’ipotesi in cui il deprezzamento si verifichi senza colpa del debitore. In quel caso il creditore ha diritto alle garanzie o al pagamento parziale solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno. Ciò non gli impedisce tuttavia di prendere le misure opportune per togliere od evitare il deprezzamento (art. 810 cpv. 1 e 2 CCS). Risulta evidente da tutto ciò il riconoscimento da parte del legislatore del legittimo interesse che il creditore pignoratizio ha alla conservazione del valore del fondo datogli in garanzia. Il suo intervento a salvaguardia di questo valore è però in larga misura sussidiario e presuppone in linea generale o che il proprietario sia autore del danno o che non provveda tempestivamente a prevenirlo o a porvi rimedio. Se il debitore assume i provvedimenti necessari non si vede quale spazio debba esserci per un identico intervento del creditore. In tale ipotesi il pericolo di deprezzamento è scongiurato ad opera del proprietario stesso. Trasposto nella nostra fattispecie crediamo di poter affermare che laddove il proprietario insorge personalmente contro una modifica del PR suscettibile di ridurre il valore del fondo non ci sia posto per un ricorso del creditore. Tuttavia questo aspetto del problema può qui rimanere irrisolto: in effetti il proprietario non è insorto contro il PPVA. Se invece v’è pericolo che senza ricorso del proprietario il PR abbia a deprezzare il fondo e quindi il pegno, la potestà ricorsuale del creditore pignoratizio dev’essere ammessa. E’ innegabile che se la Banca non può contrastare le misure pianificatorie da cui si aspetta un’importante svalutazione del fondo gravato, si trova senza alcuna difesa contro il conseguente deprezzamento del suo pegno. L’interesse a scongiurare questo pericolo avversandone nelle vie ricorsuali la fonte appare non solo personale e diretto ma sufficientemente importante da ritenerlo degno di protezione. Gli altri mezzi per rimediare al deprezzamento: richiesta di garanzie suppletive, domanda di rimborso della parte del debito corrispondente alla svalutazione del pegno, non sostituiscono la difesa diretta del suo valore. 7. Ciò premesso in linea generale, va tenuto presente che il caso di specie presenta alcune peculiarità, sottolineate dal Comune, la cui influenza ai fini del giudizio sulla legittimità va attentamente esaminata. Ricordiamo che il pegno venne apposto, inizialmente, su tutta la part. _________ . In seguito alla vendita della parte bassa del fondo e di una striscia intercalata tra il confine a monte e la sovrastante strada alla _________ (divenuta la part. _________), il pegno è stato stralciato, d’accordo la Banca, dalla parte venduta. Ridotto dell’importo corrispondente al prezzo pagato per la cessione (3.500.000 fr.), esso grava ora unicamente sulla parte rimasta di proprietà del venditore (_________). Va rilevato a questo punto che nell’atto di compravendita il venditore “dà atto di conoscere il contenuto dello studio di pianificazione di cui è oggetto la zona “_________ ”, che è stato già approvato dal Municipio nella sua seduta dell’11 gennaio 1989, con risoluzione N. __________ e susseguente lettera ai pianificatori del 13 gennaio 1989. Il venditore dichiara espressamente di accettare questo piano e di conseguenza rinuncia già sin d’ora a ricorrere contro lo stesso, nella misura in cui i termini del piano rimangono quelli contenuti nella decisione municipale summenzionata.” Il Comune ne deduce che, avendo la Banca accettato lo svincolo del pegno dalla parte del fondo venduta con la rinuncia a impugnare il PPVA per quella rimasta, ha per ciò stesso accettato le condizioni alle quali la vendita è avvenuta. Non può ora impugnare, al posto del proprietario che vi ha rinunciato, un PPVA che corrisponde allo studio su cui la rinuncia si è fondata. Se riteneva che con i vincoli del PPVA la parte del fondo rimasta al proprietario non offrisse una copertura sufficiente la Banca avrebbe dovuto negare lo stralcio del pegno dalla parte venduta. Non facendolo ha accettato che il suo credito residuo fosse garantito dalla part. _________, con gli oneri e i limiti imposti dal PPVA. Non può ora invocare un interesse degno di protezione a impugnare questo piano, pretendendo che il pegno ne risulterebbe indebitamente deprezzato. L’argomento è degno di considerazione. L’accettazione preventiva del PPVA e la corrispettiva rinuncia ad impugnarlo fa parte, assieme al prezzo, del contratto di vendita della parte ceduta. Concedendo lo svincolo la Banca si è mostrata d’accordo acché il suo credito, ridotto del prezzo della parte svincolata, fosse unicamente garantito dalla parte residua e ciò malgrado i limiti e gli oneri imposti dal PPVA. Non può ora impugnare il PPVA a motivo che il suo pegno ne verrebbe svalutato. Se riteneva che con la discussa clausola il pegno avrebbe subito un eccessivo deprezzamento, doveva o non concedere lo svincolo dalla parte venduta o chiedere altre garanzie, risp. il rimborso del credito in misura corrispondente al deprezzamento. Non può invece pretendere un diritto a ricorrere al quale il proprietario ha convenzionalmente rinunciato. E’ solo nella misura in cui la temuta svalutazione non è in relazione con la rinuncia (se cioè il PPVA non rispecchia lo studio servito da base alla rinuncia) che la Banca può ricorrere a difesa di un interesse che in simile ipotesi è anche suo proprio. In quella misura, infatti, il proprietario non ha rinunciato a ricorrere. La relativa verifica non va però fatta nel quadro del giudizio sulla legittimazione, giudizio necessariamente _________ e di apparenza. La Banca sostiene che il PPVA peggiori sensibilmente la sua posizione rispetto a quanto previsto dallo studio in questione, ebbene, per i motivi suesposti dev’essere legittimata a ricorrere. Se la doglianza ha fondamento verrà deciso nel merito. Con la precisazione che il ricorso è ricevibile solo in quanto la Banca si lamenti che il PPVA riduca il valore del fondo in misura superiore a quella risultante dal succitato studio. Nella misura in cui, anche per effetto di compensazione tra disposizioni più e meno favorevoli di quanto ivi previsto, il PPVA non pone in essere una situazione pianificatoria sensibilmente più gravosa per il proprietario, non v’è spazio per un ricorso della banca creditrice. 7.1. Bisogna a questo punto stabilire se, come afferma il Comune, la Banca era a conoscenza della rinuncia. Il Comune si fonda su una fotocopia della clausola, inviata per FAX alla Banca con l’indirizzo del funzionario responsabile fotocopiato sul documento da un suo cartoncino di visita (Doc. L). La Banca contesta il valore documentale del testo in questione. Non è il caso di addentrarci in questa speciosa querelle. E’ evidente che la Banca per procedere allo svincolo ha dovuto prendere conoscenza del contratto e quindi anche della vessata clausola. Se non l’ha fatto non può prevalersi di una simile negligenza (negligenti non fit injuria). Il contratto le è opponibile. 7.2 La Banca richiama lo scritto 1. giugno 1993 con cui il proprietario del part. _________, preso atto del PPVA recentemente pubblicato, dichiara al Municipio di contestare i vincoli imposti dal piano al part. _________ e di annullare/resiliare, a tutti gli effetti, l’accordo stipulato col Comune il 21.4.1989 “in quanto lo stesso non è stato rispettato dalla controparte.” Nessun obbligo dunque sussisterebbe a suo carico a dipendenza del PPVA. La tesi non ha pregio. Il luogo deputato per chiedere l’annullamento della clausola incriminata, rispettivamente per far valere l’inadempimento contrattuale della controparte, è il tribunale civile, non il TPT. Se il proprietario voleva contestare sotto il profilo pianificatorio il PPVA doveva impugnarlo nei termini in questa sede; il che non ha fatto. La rinuncia a contestare il PPVA rimane dunque opponibile alla Banca che è legittimata a impugnare per conto suo il PPVA, ma solo per la parte non coperta dalla rinuncia stessa; più precisamente, nella misura in cui il PPVA pone in essere una situazione pianificatoria propria a deprezzare la part. _________ più di quanto prevedesse lo studio richiamato nel contratto di compravendita 8. La ricorrente accusa di illegalità e arbitrarietà la decisione governativa laddove sospende l’approvazione del PPVA per tutto il comparto A fino a crescita in giudicato della domanda di dissodamento di un’esigua area boschiva sulla part. _________ e respinge, malgrado l’assenza di una decisione definitiva, il suo ricorso. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha accolto con risoluzione 20.8.1996 la domanda di dissodamento e il 5.11.1996 ha approvato il comparto A. La decisione viene esplicitamente a completare la risoluzione 10.1.1996 approvante, con riserva della concessione del dissodamento, il PPVA. La Banca ha nuovamente ricorso, ma a titolo meramente prudenziale, partendo dal presupposto che la decisione complementare sul dissodamento costituisse la semplice conferma dello scioglimento di una condizione sospensiva riguardante un aspetto particolare della fattispecie. Checché ne sia, l’argomento può essere ritenuto chiuso e privo oramai di interesse. Il PPVA è stato definitivamente approvato dal Governo, coi contenuti avversati dal ricorso che a questo punto va esaminato nel merito. B. Nel merito 9. Il _________, adeguato con la Variante del 3 agosto 1978, suddivideva in due distinte zone il mapp. _________ (ora frazionato nei mapp. _________, _________ e _________) e precisamente in una zona R2 in località _________, a monte dell’allora prevista strada di collegamento tra via _________ e via _________, e una zona R5 nel sottostante comparto, comprendente la _________ e l’adiacente parco. Per conferire un degno assetto urbanistico all’intero comprensorio, delimitato a sud-ovest da via _________, a nord-ovest da via _________, a nord-est da via alla _________ e a sud-est da via _________, il Municipio decise di far capo ad un PP e nel gennaio del 1989 ne affidò l’allestimento agli urbanisti già incaricati di approntare la revisione generale del PR. Essi presentarono una proposta nel settembre del 1990 comprensiva di piani, norme attuative e relazione tecnica. In precedenza il Municipio aveva incaricato il prof. _________ di proporre un concetto architettonico-urbanistico per l’area di _________ . Questi espose in un dettagliato rapporto del 20 settembre 1988 il pensiero progettuale che doveva ispirare l’edificazione del comparto. I pianificatori ne fecero tesoro nel progetto di PP. Tra i punti cardinali citiamo la destinazione ad uso pubblico della _________ e la salvaguardia del parco in quanto parte integrante della sua architettura. E’ stata quindi abolita la zona R5 e la stessa sorte venne riservata alla via di collegamento che avrebbe inammissibilmente tagliato a metà il parco. Per la parte superiore, già R2, l’idea fondamentale è di fare esplicito riferimento all’architettura dell’arch. _________ _________, progettista della _________ e di altri pregevoli edifici nel comune di _________ e ciò, avverte la relazione tecnica del settembre 1991, non tanto “ riprendendone gli stilemi, quanto piuttosto raccogliendone la lezione architettonica ”. In quest’area, formante il comparto A, l’intervento edificatorio dovrà “mantenere un rapporto ottico-visuale con la _________ divenendo in tal modo .. parte integrante del complesso paesaggistico-architettonico.” E’ prevista la costruzione di 6 corpi di fabbrica di tre piani, disposti a pettine per rapporto al muro di contenimento che taglia trasversalmente il fondo dove il pianoro dà luogo al brusco pendio. Contro quel muro devono disporsi, affacciate visibilmente sul parco, le testate dei singoli corpi, formando una sorta di quinta scenografica che leghi costruzioni, parco e _________ in un insieme rievocante la grande tradizione dei giardini europei. Come elemento unificante è proposto “un lungo tetto al di sotto del quale potranno dispiegarsi in libertà case di tipo diverso.” “Quasi fossero ‘maschere architettoniche’ levitanti al di sopra della pergola che chiude il giardino, questi edifici rimandano, come detto, alla nobile tradizione dei parchi, trasformando quello di _________ in un suggestivo ‘teatro’ o ‘museo’ dell’architettura di _________ _________ ” (relazione __________ pag. 6, testo ripreso nello relazione tecnica del PPVA, pag. 5). Al momento delle trattative tra il comune e il sig. _________ l’assetto pianificatorio previsto per la parte superiore del fondo (divenuta la part. _________ a seguito della compravendita) era essenzialmente quello testé descritto, fortemente condizionato dallo studio dell’arch. _________ . Da notare tuttavia che mentre la SUL inizialmente prevista per quella zona era solo di 5000 mq, fu portata, a seguito delle trattative, a 7250 mq innalzando l’IS allo 0,4. Con le modifiche apportate d’ufficio dal Consiglio di Stato l’art. 7.1.1 NAPPVA disciplina ora l’edificabilità del comparto A. E’ richiesto in primo luogo un progetto unitario che deve abbracciare l’intero comparto ma può essere realizzato a tappe. Esso deve segnatamente tener conto del “ linguaggio architettonico compositivo dell’architetto _________ _________ ” e del “ consolidamento delle caratteristiche di parco pubblico e dei concetti spaziali espressi nel rapporto di pianificazione ”. Il muro esistente, il pergolato e il padiglione al confine del pianoro devono essere conservati e valorizzati. Fin qui nulla di sostanzialmente nuovo, se si eccettua, ma è di insignificante rilievo, la servitù prevista dal disposto a favore del Comune onde consentirgli di operare nelle immediate vicinanze del muro, con tuttavia le spese di manutenzione di tale fascia a suo carico. Il comparto è edificabile unicamente all’interno delle linee di edificazione indicate nel piano, “nel rispetto delle disposizioni grafiche contenute nel rapporto di pianificazione, con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro.” Così il testo adottato dal Consiglio comunale che il Consiglio di Stato ha modificato d’ufficio sostituendo “contenute nel rapporto di pianificazione” con “contenute nello studio ‘In merito alle possibilità e ai modi di edificazione nell’area di _________, arch. _________, settembre 1988’ ...“ Era dunque chiaro già al momento della compra-vendita che i corpi di fabbrica non potevano essere disposti a piacimento. Il rapporto _________ non consentiva dubbi su questo punto che già allora doveva apparire fondamentale per l’assetto del comparto. Ed era evidente che il pendio non poteva essere costruito. Quanto all’altezza massima (compresi eventuali corpi sopraelevati) di ml. 9.80 alla gronda e 12.00 al colmo, corrisponde ai tre livelli previsti dalla proposta _________ e sono la premessa per raggiungere la SUL massima di mq 7250, già acquisita al momento della vendita. Che poi gli accessi sarebbero stati possibili solamente dalla strada a monte non poteva sfuggire visto la soppressione del collegamento centrale, manifestamente incompatibile con la conservazione e valorizzazione del parco. E’ percontro verosimile che l’obbligo dell’80% dei posteggi sotterranei non fosse già precisato al momento della vendita. E’ però evidente l’interesse pubblico a imporre tale vincolo, come lo è peraltro l’esclusione dei posteggi dalla superficie centrale (spazio libero tra i blocchi 3 e 4). Non è d’altronde una novità che creando un quartiere nuovo si esiga di porre i posteggi sotto terra, ciò che libera peraltro un prezioso spazio verde in superficie. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile su questo punto non può che essere respinto. 9.1 Un esame particolare merita a questo punto il quesito della vincolabilità delle indicazioni architettoniche contenute nel piano, con particolare riferimento allo studio dell’arch. _________ . Ricordiamo che a commento della modifica d’ufficio dell’art. 7.1.1 NAPPVA il Consiglio di Stato aveva precisato: “le disposizioni grafiche da rispettare sono quelle relative alla collocazione planovolumetrica degli edifici ed al concetto delle testate verso il muro soggetto a conservazione. Non sono invece vincolanti le indicazioni architettoniche e stilistiche contemplate nello studio” (pag. 7 ris.). Quanto al Municipio conferma nello scritto del 20 dicembre 1996 che “la collocazione planivolumetrica degli edifici e il concetto (sottolineatura qui e in seguito ns.) delle testate poste sopra il muro soggetto a conservazione sono elementi vincolanti”, aggiungendo che vincolante è del pari “il concetto che, nella soluzione progettuale, ci si debba riferire allo studio _________, che chiarisce i riferimenti architettonici e storici ai quali ci si deve agganciare. Per contro, avverte il Municipio, “il progetto _________, con la presentazione dettagliata delle facciate, costituisce un esempio di edificazione. Il Municipio può prendere in considerazione anche progetti alternativi, fermo restando che questi presentino un’equivalente qualità architettonica ed un aggancio coerente alla situazione ed agli aspetti architettonici e storici dell’ambiente in cui vengono proposti.” Percontro la richiesta della ricorrente di non ritenere vincolante neppure l’indicazione grafica relativa ai 6 blocchi e alla loro ubicazione (ferma restante la linea di edificazione a concorrenza del muro da salvaguardare), dimodoché “anche un progetto che non rispettasse questo requisito sarà (...) approvato dal Comune, purché non sia in contrasto con gli altri requisiti dell’art. 7.1.1 NAPPVA”, è stata decisamente respinta dal comune. La SPU osserva in proposito che “le disposizioni normative del comparto A sono completate con indicazioni grafiche vincolanti che limitano l’edificazione all’interno delle linee prestabilite.” La soluzione estrema postulata dalla ricorrente è dunque esclusa dal PPVA. Quanto all’apparente libertà espressiva concessa all’interno delle linee di cui sopra va osservato quanto segue. Già secondo lo stesso arch. _________ “la corrispondenza tra principi che regolano l’impianto generale e la definizione dei singoli corpi di fabbrica, caratterizza il progetto come vero e proprio sistema architettonico”: Ora appare ben difficile rispettare questo impianto - e quindi rispettare l’obbligo delle testate - e nel contempo calibrare la differenza dei corpi di fabbrica che vi si devono innestare, in modo da conseguire quell’unità nella diversità, quel complesso rapporto tra uniformità e differenza che rispecchi in chiave moderna il non meglio specificato né specificabile spirito dell’architettura di _________ _________ . La soluzione tracciata da _________ è di chiara impronta postmoderna, come chiaramente rivelano i progetti di testate e facciate nelle tavole del suo rapporto, con raffinata concessione al citazionismo caro a quel movimento, sovrapposto non senza sottile ambiguità al recupero di un neoclassicismo fedele al mondo culturale del _________ . Non per niente _________ attribuisce alle testate la funzione di “ arricchire l’insieme del parco grazie al carattere scenografico, quasi onirico, della loro architettura e della loro posizione .” Testate, ricordiamo, viste come “ maschere architettoniche levitanti al di sopra della pergola che chiude il giardino ” .... trasformanti il parco di _________ in un “suggestivo ‘teatro’ o ‘museo’ dell’architettura di _________ _________ .” La concezione o meglio la visione di _________ possiede una tale unitarietà pur nella varietà dell’invenzione compositiva da poter difficilmente essere scomposta nella componente obbligata delle testate (colloquianti con la sottostante _________, quelle davanti; di stile rustico quelle posteriori) e negli altri elementi costruttivi (corpi di fabbrica, facciate laterali), liberi questi di seguire altre temperie culturali, altri stilemi, col rischio di scadere in un forzato ibridismo. Se si vogliono le testate, la pergola, il padiglioncino e magari per giunta un unico tetto che copra tutto in un fraterno abbraccio allora i corpi principali dei 6 blocchi e le relative facciate devono esservi adeguatamente armonizzati (o porsi in un rapporto di costruttiva dissonanza con la parte obbligata della struttura). Tutto ciò comporta un pesante condizionamento e per giunta in un quadro di grande insicurezza, non potendosi dalle vaghe disposizioni regolanti l’edificazione del comparto ricavare indicazioni sufficientemente chiare da orientare l’azione progettuale, se non seguendo passo passo il progetto _________ .. Comprensibilmente, quindi, in occasione del sopralluogo il capo-dicastero Avv. _________ aveva tentato un’interpretazione delle discusse disposizioni che emancipasse il PPVA da una troppo pedissequa fedeltà al linguaggio _________. Essenziale non è la specifica soluzione formale proposta da _________, ma la tensione etico-estetica di un progetto volto a risolvere in termini squisitamente architettonici il delicato tema urbanistico posto dal comprensorio, giocando la carta dell’unità nella diversità, della chiarezza sintattica al servizio di un’irrinunciabile complessità del discorso, con particolare riguardo all’identità del contesto toccato dall’intervento. Ineludibile in quest’ottica l’affaccio delle costruzioni sul parco, che fa della loro ostentata presenza un elemento compositivo essenziale, da integrarsi senza mimetismi e camuffamenti, ma anche senza tradirlo, col discorso avviato dal _________ con _________ . Se poi, in quest’ordine di idee, sia realmente indispensabile il ricorso a vere e proprie testate, ossia a corpi iniziali e terminali chiaramente demarcati per rapporto alle facciate laterali che vi si innestano o se il ruolo loro assegnato da _________ possa essere assunto, a seconda del progetto, dalle facciate frontali dei singoli blocchi è questione che converrebbe regolare in sede di domanda di costruzione, facendo prova di una certa larghezza interpretativa e badando all’obiettivo più che al preciso strumento per conseguirlo. Tutto sta a non attardarsi eccessivamente su come _________ ha inteso questo elemento nel concepire il rapporto tra parte alta e bassa della zona di _________ . Il suo, si torna a dire, è un discorso architettonico troppo personale per poterlo imporre senza opportune trasposizioni al proprietario, rispettivamente al progettista. E infine non può essere sottaciuto che ci vuole un rapporto ragionevole tra le esigenze estetiche e il costo della loro realizzazione. Onirico va bene, scenografico pure, ma l’opera progettata deve divenire realtà e non lo sarà mai se caricata di costi insostenibili, sproporzionati. Già il sig. _________ quando vendette la parte inferiore del fondo poteva aspettarsi che il richiamo alla pianificazione in corso e con essa allo studio di _________, testate comprese (non ancora formalmente prescritte dal piano allora in gestazione), non avrebbe superato all’atto di concretizzarsi nel PPVA la soglia di quanto può essere ragionevolmente imposto al proprietario. Come lui la Banca può ora far valere questa pretesa. Purtroppo il testo dell’art. 7.1.1 NAPPVA è esplicito: prescrive il “rispetto delle disposizioni grafiche contenute nel rapporto di pianificazione, con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro” (risalto ns.). In questa assolutezza il discusso articolo non può essere approvato. Ma non può esserlo neppure, stavolta per l’eccessiva indeterminatezza della formulazione e dello stesso concetto, laddove esige che il progetto tenga conto del “ linguaggio architettonico compositivo dell’architetto _________ _________ ”. Come può un architetto avventurarsi in una progettazione, che poi dev’essere approvata dal Municipio, su così fragili basi. E con lui il promotore immobiliare. E per di più con un esempio, quello dell’arch. _________, che esplicita in modo oltremodo personale e unilaterale come tali esigenze possano essere interpretate. Esempio, abbiamo detto sopra, eccessivamente vincolante se assunto rigidamente come paradigma. Ora, fino a che punto il Municipio vi farà capo nello stabilire “i riferimenti architettonici e storici ai quali ci si deve agganciare”, rispettivamente nel verificare l’adempimento dell’”aggancio coerente alla situazione e agli aspetti architettonici e storici dell’ambiente in cui (gli elementi costruttivi) vengono proposti”? L’enunciazione dei termini del problema potrebbe (forse) bastare come base per un concorso di architettura ma non come base giuridica, per definizione vincolante, dell’edificazione del fondo. L’art. 7.1.1 deve essere quindi ulteriormente affinato. Per consentire precisamente quella presa di distanze dalla concezione _________ iana che il Municipio ritiene possibile per progetti alternativi muniti della necessaria dignità architettonica e rispettosi anche se per altre vie della storia e del valore dell’ambiente cui sono destinati. Una soluzione potrebbe proprio consistere nell’introdurre nel disposto una possibilità di deroga all’obbligo previsto nell’art. 7.1.1. NAPPVA del “rispetto delle disposizioni grafiche contenute nello studio ‘In merito alle possibilità e ai modi di edificazione nell’area di _________, arch. _________, settembre 1988’ con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso i muro ...” . Oppure sopprimendo quest’ultima precisazione (“con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro”). Quanto all’incertezza e difficoltà interpretative cui dà o può dar luogo l’indeterminatezza, sopra rilevata, di concetti come il linguaggio architettonico compositivo dell’architetto _________ _________ e altre simili circonlocuzioni potrebbe recarvi rimedio il ricorso ad una commissione di esperti che dia di volta in volta corpo e senso a questi concetti verificandone il rispetto da parte di concreti progetti costruttivi. Ma non spetta al TPT correggere l’articolo 7.1.1 NAPPVA in contestazione. Al tribunale non rimane che decretare l’annullamento della risoluzione governativa laddove, modificato d’ufficio il disposto, sancisce l’obbligo di rispettare le disposizioni grafiche contenute nello studio dell’arch. _________ “ con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro ”, senza prevedere deroghe o temperamenti. Annullata dev’essere inoltre la risoluzione laddove approva l’articolo nel punto in cui consente l’edificabilità del comparto A unicamente sulla base di un progetto che tenga conto “del linguaggio architettonico compositivo dell’arch. _________ _________ ”, senza predisporre un’adeguata procedura per stabilire il rispetto di questo presupposto o stabilire parametri utili allo scopo. Non si annulla dunque il principio ma la sua incerta formulazione. 10. Sulle tasse e spese va tenuto conto che il ricorso è solo parzialmente accolto e in misura limitata. Può stimarsi che la ricorrente abbia avuto ragione in proporzione di un terzo. Al Comune, che é intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni e non per la difesa di interessi patrimoniali non sono accollate spese né tasse. Circa le ripetibili va considerato che il Comune è rappresentato da un avvocato e vi ha quindi diritto in misura corrispondente all’esito del ricorso. Per questi motivi, dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui é ricevibile, il ricorso é accolto nel senso dei considerandi. §) Di conseguenza la risoluzione é annullata in quanto approva l’art. 7.1.1 NAPPVA nel punto in cui il disposto
a) esige, senz’altre precisazioni, il rispetto del linguaggio architettonico compositivo dell’arch. _________ _________ e
b) prescrive il rispetto delle disposizioni grafiche contenute nello studio dell’arch. _________ : “con particolare attenzione alla conformazione e disegno delle testate verso il muro...”.
2. Tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2’100.-- sono a carico in ragione di fr. 1’400.-- della ricorrente che verserà al Comune fr. 900.-- di ripetibili.
3. Intimazione: - Avv. __________ __________, _________ - Avv. __________ __________, _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario