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90.1994.50

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-08 · Italiano TI
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Incarto n.90.94.00050

Lugano

8 gennaio 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

visto i ricorsi

__________ e __________ __________, __________, del 10 aprile 1987

__________, __________ e __________ __________, rappr. da avv. __________ __________, __________, del 14 aprile 1987

__________ __________ __________, rappr. da avv. __________ __________ -__________, __________, del 17 aprile 1987

__________, __________ e __________ __________, rappr. da dr. __________ __________, __________, del 17 aprile 1987

__________ __________, rappr. da dr. __________ __________, __________, del 17

aprile 1987

contro

la risoluzione governativa n. __________del 10 marzo 1987 che in sede di approvazione del PR del Comune di __________ non ha approvato la zona industriale del __________ __________;

visto la risposta del Consiglio di Stato del 25 ottobre 1995 che dichiara divenuti privi di oggetto i ricorsi;

preso atto degli scritti

·10 novembre 1995 di __________ e __________ __________ dichiaranti di ritirare il ricorso;

·8 novembre di __________, __________, __________ __________ che dichiarano essi pure di ritirare il ricorso ma con protesta delle ripetibili;

·6 dicembre 1995 della __________ che consente allo stralcio del ricorso con l’applicazione di congruo importo di ripetibili;

·6 dicembre 1995 di __________, __________ e __________ __________, di uguale tenore del precedente;

·18 dicembre 1995 della __________ __________ __________ che esprime il proprio accordo allo stralcio del ricorso, ma chiede il giudizio quo alle spese e alle ripetibili;

considerato in fatto e diritto:

che per le pregresse le ripetibili vanno attribuite sulla base di       una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se   l’interesse a mantenerlo non fosse venuto meno, rendendo                                          superfluo il giudizio di merito;

che tale decisione non appare, per quanto si possa stabilire in    un giudizio sommario come il presente, conforme al diritto;

che se pare infatti doversi ammettere che il Consiglio di Stato -   trovandosi ad un tempo dinnanzi ad uno studio pianificatorio      cantonale abbastanza progredito da giustificare di lì a poco una                                  zona di pianificazione e a un PR comunale da approvare - rifiuti l’approvazione se la soluzione prevista dal PR appare del tutto     incompatibile con l’indirizzo dello studio in corso, non così,                                          invece, se da un lato il PR prevede una zona industriale e d’altro             è allo studio la creazione di un interporto che occuperà solo                                         parte di quell’area;

che in ipotesi si sarebbe dovuto, per quanto è dato qui      giudicare, approvare la zona industriale (in assenza di altri                     motivi contrari, non invocati), istituire la zona di pianificazione e                                      decidere eventuali domande di costruzione alla luce          dell’evoluzione dello studio pianificatorio nel periodo di vigenza                   della zona stessa;

che bloccare in quelle circostanze la destinazione dell’area          durante tutto quel tempo (possono essere 7 anni: 5 + 2 dell’ev.    proroga; più l’intervallo tra la decisione non approvante il PR e                                      la pubblicazione della zona di pianificazione) oltre a non essere previsto dal diritto positivo non appare né tollerabile in sé né         peraltro compatibile con il dovere di pianificare imposto dall’art.                            2 LPT;

che in simili circostanze non vi sono motivi per ritenere che il        giudizio, nel caso in cui avesse dovuto essere pronunciato,              avrebbe confermato la decisione impugnata respingendo i                                          ricorsi;

che è quindi giusto riconoscere ripetibili ai ricorrenti patrocinati   da avvocati, rispettivamente da un esperto giurista; con       l’avvertenza che a quelli rappresentati dal Dr. __________, non                                  iscritto all’albo degli avvocati, è dovuto un importo minore e un     importo maggiore a __________ __________ e LLCC per il particolare                               approfondimento del gravame;

decreta

- __________ e __________ __________, __________

- Avv. __________ __________, __________

- Avv. __________ __________ -__________, __________

- Dr. __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica, ___________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario