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90.1994.378

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 01.02.1996 90.1994.378 Tessin Tribunale della pianificazione 01.02.1996 90.1994.378 Ticino Tribunale della pianificazione 01.02.1996 90.1994.378

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.94.00378 Lugano 1 febbraio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 4 maggio 1992 di contro la risoluzione __________marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ (__________) del Comune di __________. visto la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________ la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato il sopralluogo del 23 agosto 1993 letti gli atti e assunto gli accertamenti necessari ritenuto in fatto e diritto

a.   __________ __________ è proprietario della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 288 (204 edificati, 84 cortile), con fronte su __________ __________. Il piano particolareggiato della zona __________ (__________), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, prescrive tra l’altro una linea di arretramento di 6 mtl per la formazione di una zona verde alberata, vincolo contro il quale il proprietario è insorto dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il gravame, a questo TPT, chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi del vincolo contestato. Tanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono la reiezione dell’impugnativa. Con sentenza del 7 settembre 1994 questo TPT ha respinto il ricorso. b. Il ricorso di diritto pubblico interposto da __________ __________ è stato accolto dal TF che con sentenza 3 luglio 1995 (intimata il 30 novembre 1995) ha annullato la sentenza del TPT. c. Per i motivi esposti dal TF nella suddetta sentenza il vincolo in contestazione comporta una restrizione della proprietà privata non sorretta da un interesse pubblico preponderante e destituita della necessaria proporzionalità. Dacciò l’annullamento della nostra decisione che aveva respinto il ricorso contro la risoluzione governativa. Per questi stessi motivi si impone in questa sede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del vincolo contestato. d. Il comune, intervenuto a tutela di interessi non patrimoniali, va esente da tasse e spese di giustizia mentre deve una congrua indennità al ricorrente vittorioso in causa. Per questi motivi, decreta e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §)  Di conseguenza la risoluzione è annullata nella misura in cui               approva il PR di __________ riferitamente all'imposizione della                                                linea di arretramento alla part. __________RFD __________ che è                                                       dunque liberata da questo vincolo.

2.   Non si prelevano spese né tasse di giustizia; il comune verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili.

3.   Intimazione:                  - Avv. __________ __________, __________

- Municipio di __________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario