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90.1994.362

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-05 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La competenza di questo tribunale è data dall’art. 26quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l’istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. I ricorrenti, insorgenti in questa sede per gli stessi motivi addotti nella precedente, sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Interposti nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LALPT e dunque       tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.

E. 2 Premettiamo che la variante in

contestazione comprende sia la perimetrazione del quartiere

____________,

sia la sua regolamentazione

attraverso il nuovo art. 19bis NAPR.

Contestato

è in primo luogo il carattere provvisorio della   soluzione pianificatoria.

Alcuni ricorrenti si dolgono che le sia                 stato conferito

abusivamente dal Consiglio di Stato, in sede di                                     approvazione,

forzando l’intenzione del legislatore comunale.       L’assunto è infondato.

Bandisce ogni dubbio al riguardo la                                          dichiarazione

del Sindaco nella seduta del Consiglio comunale                           del

19 giugno 1991: “...

questa variante, come quella relativa ai                       modi

di calcolo dei posteggi, sono ritenute indispensabili e        proprio da

proporre nella forma transitoria senza quindi                  attendere la

messa in vigore del PR riveduto in quanto a quel                                 momento

la situazione potrebbe già forse essere in parte           rientrata a seguito

dell’andamento del mercato immobiliare. In    ogni caso, al momento che queste

varianti sono state elaborate,                       non solo v’era il rischio

ma v’erano prove tangibili che i quartieri           abitativi più pregiati

della Città potessero essere presi di mira per                            trasformazioni

da abitazioni in uffici o comunque in altri contenuti.                            Quindi,

proprio

per evitare lo snaturamento e rendere                                          inapplicabili

gli indirizzi generali della revisione del PR

(rilievo ns.), si

è ritenuto indispensabile proporre queste varianti”

(Verbale

delle sedute del consiglio comunale, pag. 101-102).                                    Trova

così conferma la precisazione contenuta nel Messaggio                     municipale

n.

____________,

del 12 novembre 1990: “

Si

è quindi ritenuto                                          indispensabile e

urgente elaborare un testo di una norma          transitoria da inserire nelle

norme di PR, valida fino all’entrata in                                vigore

del nuovo PR, per evitare interventi contrari allo spirito di                          salvaguardia

di valori ambientali che si vogliono tutelare

.” Che                                 tali

fossero gli intenti e la funzione dell’art. 19bis NAPR      sottolineò quindi

con lapidare sinteticità la Commissione PR             nella sua relazione sul

Messaggio municipale: “

Trattasi di

norme

proposte cautelativamente e transitoriamente fino     all’entrata in vigore del

nuovo PR, per poter salvaguardare i                                  valori urbanistici-ambientali

tipici di questi quartieri

.

”      Queste norme, osserva la Commissione,

sono “

abbastanza         restrittive, ma lo si è voluto appositamente per

cercare di              ricuperare la media dei contenuti abitazione-amministrazione

nel     quartiere. Esse possono essere ridiscusse ed eventualmente   modificate

nell’ambito della revisione del nuovo PR.        L’accettazione della presente

proposta permette di avere un                                          momento

di riflessione onde poter verificare la situazione senza           che nel

frattempo si abbia a perdere l’immagine del quartiere                            abitativo

come era all’origine.

” Non si può essere più chiari.

Soluzione

transitoria, dunque, a carattere provvisionale. La          soluzione

definitiva è affidata alla revisione del PR; nella sua          attesa si

adotta la variante in esame. La quale anticipa nelle                                          grandi

linee i contenuti della soluzione in fieri.

E. 3 I ricorrenti contestano la

legittimità del provvedimento, in primo luogo per  carenza di base legale.

Rammentiamo

in proposito che la giurisprudenza ha avuto più     volte l’occasione di

dichiarare non arbitraria l’adozione di misure   positive transitorie,

modificanti “

in via legislativa l’ordinamento in            vigore per

introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare          l’avvenire”

(DTF 100 Ia 151).

Si

è però sempre trattato di disposizioni di natura conservativa, come la

transitoria limitazione da tre a due dei piani edificabili      (DTF 89 I

481/82) o l’obbligo di demolizione eventuale, gravante                          la

licenza edilizia -Beseitigungsrevers- a salvaguardia di una       futura linea

di arretramento (DTF 99 Ia 485 consid. 3). Simili                                          provvedimenti

conferiscono unicamente effetto anticipato                               negativo

al diritto in fieri (ad es. la variante del PR stabilirà                                          definitivamente

il numero dei piani; la definizione della linea di     arretramento dirà se la

demolizione è necessaria).

Proscritto

è invece in linea di principio il conferimento di un          effetto

anticipato positivo al diritto in formazione (cfr. DTF 100 Ia                                         157

seg.).

Solo

motivi particolarmente gravi possono eccezionalmente        giustificarlo, ad

es. in presenza di interessi pubblici di capitale       importanza che non

tollerano differimenti. Così, segnatamente,               quando, in

applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT, i cantoni sono      chiamati ad assumere

disposizioni provvisorie positive in   adempimento del mandato loro affidato da

specifiche leggi                                          federali, quali la

legge sulla protezione delle acque o sulla            protezione dell’ambiente.

Tali provvedimenti devono essere                                      finalizzati

al conseguimento di un interesse pubblico attuale ed                               essere

sorretti da una concreta volontà pianificatoria (DTF 117                                  Ia

361). Non devono ad ogni buon conto né anticipare né sostituire la futura

pianificazione ordinaria, eludendo la                  procedura prevista dalla

legge (DTF 114 Ib 185 in re

____________,

E. 4 Nel caso presente abbiamo un PR impotente a garantire la conservazione di beni ambientali giudicati meritevoli di tutela dal Comune. La tematica è allo studio nel quadro di una generale revisione del piano. Nel frattempo l’oggetto da salvaguardare può subire irreversibili compromissioni: urge agire. Nell’attesa che il nuovo PR giunga a termine, il comune ne anticipa i contenuti adottando una variante che modifica materialmente il diritto vigente, ma, nelle intenzioni del comune, solo a titolo provvisionale, per coprire provvisoriamente la lacuna pianificatoria. Ciò dovrebbe giustificare agli occhi del comune la mancanza di uno studio più approfondito e quindi del rapporto di                 pianificazione. La soluzione è dettata dall’urgenza ed è                                          destinata ad essere tosto sostituita da quella definitiva del PR     revisionato. Se gli intenti sono comprensibili e di per sé lodevoli (il comune    non può starsene con le mani in mano ad aspettare che la            situazione sia irrimediabilmente compromessa, DTF 89 I 481), il                             procedimento non può trovare adesione. Non sono ovviamente   dati i motivi di estrema urgenza, di capitale interesse pubblico,                                      legittimanti l’applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT. Da parte sua il                                   diritto cantonale non prevede simili forme di intervento. Non v’è                                    dunque base legale.

E. 5 In realtà il procedimento consiste nel rendere subito applicabile una

regolamentazione ancora allo studio, ad uno stadio in cui la sua incompletezza

e imperfezione non ne consente l’adozione come soluzione definitiva.

Malgrado

questi difetti congeniti la variante viene a modificare    materialmente il PR

in vigore, non si limita a inibirne                          provvisoriamente

l’applicazione. E’ da subito pienamente                                          vincolante.

La sua adozione deve pertanto seguire la stessa        procedura prevista dalla

legge per l’adozione del  PR (art. 41         LALPT e  21 LPT). Come il PR,

deve contare tra le sue                                          componenti un

rapporto di pianificazione (art. 26 LALPT) che      riassuma le analisi,

elenchi problemi e obiettivi specifici e motivi    le scelte (art. 27 LALPT).

Nessuna traccia di questo                                          fondamentale

documento, in concreto. Il motivo è semplice:          come può esserci un

simile rapporto quando  manca lo studio      approfondito sul quale solo la

revisione del PR potrà contare.                                          Tuttavia

l’impossibilità di adottare già ora una soluzione in            gestazione non

giustifica che la si anticipi attraverso una           variante carente dei

necessari requisiti. O ci sono i presupposti                    per modificare

il PR - e lo si fa con una variante regolare a tutti    gli effetti - o la

soluzione non è ancora matura e allora              nell’attesa che venga a

termine si adottino misure di                                          salvaguardia

che non modificano materialmente il PR ma ne        sospendono temporaneamente

l’efficacia.

La

legge offre infatti una serie di strumenti che forniscono una      risposta

adeguata al riguardo. Così, se si teme che nelle more il   bene da tutelarsi

possa essere irrimediabilmente compromesso,               si può, specie in una

fase preliminare in cui gli obiettivi non          siano ancora ben definiti,

istituire una zona di pianificazione (art.                                          58-64

LALPT, art. 27 LPT). In mancanza di questa zona l’art. 65                       LALPT

obbliga il comune a sospendere per 2 anni una domanda                        di

costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Il contrasto

dev’essere di una certa importanza.  A partire, poi,                                  dalla

pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: fino                            all’approvazione

del Consiglio di Stato non si possono attuare                             modifiche

edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del            piano.

Provvedimenti tutti, ampiamente sufficienti a garantire                             che

il quartiere non venga trasformato prima che se ne possa                                         tutelare

l’integrità.

E. 6 Il vantaggio di questi strumenti è che il confronto tra l’edificazione proposta e le previsioni pianificatorie si fa in chiave dinamica; in funzione dello stato di avanzamento del piano stesso e quindi sulla base dello stato aggiornato della pianificazione. Non così con le discusse disposizioni che si sono ispirate al PR a un certo stadio della sua elaborazione e non possono seguirne l’evoluzione. Si pensi segnatamente a uno dei disposti più contestato: la fissazione al 70% della quota abitativa. Più tardi essa è stata ridotta al 50%. E dunque una domanda di costruzione che rispetti questo valore non verrebbe sospesa in base all’art. 65 LALPT e invece con la normativa avversata non potrebbe essere accolta. Ciò è ovviamente incompatibile col principio della proporzionalità, che il provvedimento si rivela impotente a difendere adeguatamente. Le misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla legge consentono di raggiungere gli stessi obiettivi in modo meglio commisurato alle effettive necessità di salvaguardia e tenendo meglio conto degli interessi dei proprietari. Inoltre esse hanno un preciso limite temporale oltre il quale decadono, a vantaggio di una migliore sicurezza del diritto. Perciò non v’è alcun valido interesse pubblico ad adottare in loro vece la variante in discorso. Va poi considerato che, proprio per la possibilità di far capo agli strumenti più adeguati offerti dalla LALPT, non sussisteva alcuna necessità e tantomeno urgenza di modificare materialmente il PR vigente. Non erano dunque soddisfatti i presupposti dell’art. 41 cpv. 2 LALPT ai cui sensi il PR può essere modificato o integrato in ogni tempo, se l’interesse pubblico lo esige.

E. 7 Mancanza di base legale, carente interesse pubblico, proporzionalità non garantita, sicurezza del diritto compromessa, sono tutte ragioni che imponevano al Consiglio di Stato di non approvare la variante.  Approvandola ciononostante esso ha violato il diritto federale. La relativa risoluzione dev’essere annullata. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. I ricorsi sono accolti § di conseguenza la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. Il comune verserà Fr. 1.500.- di ripetibili a ____________, nata ____________, a ____________, ____________, ____________, a ____________, alla Comunione ereditaria ____________, ____________,____________, a ____________, e ____________, ____________, assieme; altrettanti, in totale, a ____________, ____________, ____________, ____________, ____________, e ____________, ____________, assieme, alle ricorrenti ____________, e ____________, ____________, . 3. Intimazione a:                - ai ricorrenti - Municipio di ____________, - Sezione pianificazione urbanistica, ____________, - Consiglio di Stato, ____________, Tribunale della pianificazione del territorio il presidente:                                                          il segretario:

E. 19 giugno 1991: “...questa variante, come quella relativa ai                       modi di calcolo dei posteggi, sono ritenute indispensabili e        proprio da proporre nella forma transitoria senza quindi                  attendere la messa in vigore del PR riveduto in quanto a quel                                 momento la situazione potrebbe già forse essere in parte           rientrata a seguito dell’andamento del mercato immobiliare. In    ogni caso, al momento che queste varianti sono state elaborate,                       non solo v’era il rischio ma v’erano prove tangibili che i quartieri           abitativi più pregiati della Città potessero essere presi di mira per                            trasformazioni da abitazioni in uffici o comunque in altri contenuti.                            Quindi, proprioper evitare lo snaturamento e rendere                                          inapplicabili gli indirizzi generali della revisione del PR(rilievo ns.), si è ritenuto indispensabile proporre queste varianti”(Verbale delle sedute del consiglio comunale, pag. 101-102).                                    Trova così conferma la precisazione contenuta nel Messaggio                     municipale n.____________,del 12 novembre 1990: “Si è quindi ritenuto                                          indispensabile e urgente elaborare un testo di una norma          transitoria da inserire nelle norme di PR, valida fino all’entrata in                                vigore del nuovo PR, per evitare interventi contrari allo spirito di                          salvaguardia di valori ambientali che si vogliono tutelare.” Che                                 tali fossero gli intenti e la funzione dell’art. 19bis NAPR      sottolineò quindi con lapidare sinteticità la Commissione PR             nella sua relazione sul Messaggio municipale: “Trattasi dinorme proposte cautelativamente e transitoriamente fino     all’entrata in vigore del nuovo PR, per poter salvaguardare i                                  valori urbanistici-ambientali tipici di questi quartieri.”      Queste norme, osserva la Commissione, sono “abbastanza         restrittive, ma lo si è voluto appositamente per cercare di              ricuperare la media dei contenuti abitazione-amministrazione nel     quartiere. Esse possono essere ridiscusse ed eventualmente   modificate nell’ambito della revisione del nuovo PR.        L’accettazione della presente proposta permette di avere un                                          momento di riflessione onde poter verificare la situazione senza           che nel frattempo si abbia a perdere l’immagine del quartiere                            abitativo come era all’origine.” Non si può essere più chiari.

Soluzione transitoria, dunque, a carattere provvisionale. La          soluzione definitiva è affidata alla revisione del PR; nella sua          attesa si adotta la variante in esame. La quale anticipa nelle                                          grandi linee i contenuti della soluzione in fieri.

Rammentiamo in proposito che la giurisprudenza ha avuto più     volte l’occasione di dichiarare non arbitraria l’adozione di misure   positive transitorie, modificanti “in via legislativa l’ordinamento in            vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare          l’avvenire”(DTF 100 Ia 151).

Si è però sempre trattato di disposizioni di natura conservativa, come la transitoria limitazione da tre a due dei piani edificabili      (DTF 89 I 481/82) o l’obbligo di demolizione eventuale, gravante                          la licenza edilizia -Beseitigungsrevers- a salvaguardia di una       futura linea di arretramento (DTF 99 Ia 485 consid. 3). Simili                                          provvedimenti conferiscono unicamente effetto anticipato                               negativo al diritto in fieri (ad es. la variante del PR stabilirà                                          definitivamente il numero dei piani; la definizione della linea di     arretramento dirà se la demolizione è necessaria).

Proscritto è invece in linea di principio il conferimento di un          effetto anticipato positivo al diritto in formazione (cfr. DTF 100 Ia                                         157 seg.).

Solo motivi particolarmente gravi possono eccezionalmente        giustificarlo, ad es. in presenza di interessi pubblici di capitale       importanza che non tollerano differimenti. Così, segnatamente,               quando, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT, i cantoni sono      chiamati ad assumere disposizioni provvisorie positive in   adempimento del mandato loro affidato da specifiche leggi                                          federali, quali la legge sulla protezione delle acque o sulla            protezione dell’ambiente. Tali provvedimenti devono essere                                      finalizzati al conseguimento di un interesse pubblico attuale ed                               essere sorretti da una concreta volontà pianificatoria (DTF 117                                  Ia 361). Non devono ad ogni buon conto né anticipare né sostituire la futura pianificazione ordinaria, eludendo la                  procedura prevista dalla legge (DTF 114 Ib 185 in re____________,

Ciò dovrebbe giustificare agli occhi del comune la mancanza di uno studio più approfondito e quindi del rapporto di                 pianificazione. La soluzione è dettata dall’urgenza ed è                                          destinata ad essere tosto sostituita da quella definitiva del PR     revisionato.

Se gli intenti sono comprensibili e di per sé lodevoli (il comune    non può starsene con le mani in mano ad aspettare che la            situazione sia irrimediabilmente compromessa, DTF 89 I 481), il                             procedimento non può trovare adesione. Non sono ovviamente   dati i motivi di estrema urgenza, di capitale interesse pubblico,                                      legittimanti l’applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT. Da parte sua il                                   diritto cantonale non prevede simili forme di intervento. Non v’è                                    dunque base legale.

Malgrado questi difetti congeniti la variante viene a modificare    materialmente il PR in vigore, non si limita a inibirne                          provvisoriamente l’applicazione. E’ da subito pienamente                                          vincolante. La sua adozione deve pertanto seguire la stessa        procedura prevista dalla legge per l’adozione del  PR (art. 41         LALPT e  21 LPT). Come il PR, deve contare tra le sue                                          componenti un rapporto di pianificazione (art. 26 LALPT) che      riassuma le analisi, elenchi problemi e obiettivi specifici e motivi    le scelte (art. 27 LALPT). Nessuna traccia di questo                                          fondamentale documento, in concreto. Il motivo è semplice:          come può esserci un simile rapporto quando  manca lo studio      approfondito sul quale solo la revisione del PR potrà contare.                                          Tuttavia l’impossibilità di adottare già ora una soluzione in            gestazione non giustifica che la si anticipi attraverso una           variante carente dei necessari requisiti. O ci sono i presupposti                    per modificare il PR - e lo si fa con una variante regolare a tutti    gli effetti - o la soluzione non è ancora matura e allora              nell’attesa che venga a termine si adottino misure di                                          salvaguardia che non modificano materialmente il PR ma ne        sospendono temporaneamente l’efficacia.

La legge offre infatti una serie di strumenti che forniscono una      risposta adeguata al riguardo. Così, se si teme che nelle more il   bene da tutelarsi possa essere irrimediabilmente compromesso,               si può, specie in una fase preliminare in cui gli obiettivi non          siano ancora ben definiti, istituire una zona di pianificazione (art.                                          58-64 LALPT, art. 27 LPT). In mancanza di questa zona l’art. 65                       LALPT obbliga il comune a sospendere per 2 anni una domanda                        di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Il contrasto dev’essere di una certa importanza.  A partire, poi,                                  dalla pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: fino                            all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare                             modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del            piano. Provvedimenti tutti, ampiamente sufficienti a garantire                             che il quartiere non venga trasformato prima che se ne possa                                         tutelare l’integrità.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

§ di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

- Municipio di____________,

- Sezione pianificazione urbanistica,____________,

- Consiglio di Stato,____________,

Tribunale della pianificazione del territorio

il presidente:                                                          il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.94.00362

Lugano

5 maggio 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

Composta dei giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

Segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

Visti i ricorsi:

contro

la risoluzione 22 dicembre 1993 n. 11223 del Consiglio di Stato,

che approva alcune varianti del PR del comune di____________,

visto

la risposta 8 aprile 1994 del Comune di____________,

la risposta 20 luglio 1994 del Consiglio di____________,

la replica 30 agosto 1994 di____________,____________,

la replica 30 agosto 1994 della____________,fu____________,

la replica 30 agosto 1994 di____________,e____________,

la duplica 9 settembre 1994 del comune di __________

il sopralluogo del 12 ottobre 1994

r i t e n u t o

in fatto

"  Zone:

1. Nelle zone di S.____________,____________,___,____________,(vedi limiti piani allegati)                                               sono protetti i valori ambientali esistenti e                                                                                     quegli elementi caratteristici ritenuti                                                                                                                          indispensabili per la salvaguardia e la                                                                                                                          ricostruzione dell'unitarietà qualitativa e per                                                                               l'utilizzo degli spazi costruiti e di quelli                                                                           arredati a verde.

2. Nelle zone citate, in caso di riattazione,                                                                         trasformazione o nuove costruzioni, almeno                                     il 70% della superficie utile lorda dello                                                                                        stabile deve essere destinata all'abitazione.

3. Vige l'obbligo del mantenimento o della                                                                         nuova costruzione degli elementi delimitanti                                      lo spazio pubblico (muri, inferiate, cancelli,                                              ecc.).

4. Per ogni proprietà potrà essere concesso                                                                    solamente un accesso pedonale e uno                                                         veicolare nel rispetto dell'obiettivo citato                                                                                      (larghezza massima ml 3.00 per veicolari,                                                                      ml 1.80 per pedonale; non abbinabili). Per                                                                    casi eccezionali (calibro stradale limitato) il                                       Municipio potrà derogare alla larghezza                                                                                    massima dell'accesso veicolare.

5. Il 20 % dell'intera superficie catastale di                                                                        ogni mappale dovrà essere destinato a                                                         giardino e ciò prevalentemente sulle fasce                                                                                   verso la pubblica via.

Le pavimentazioni, edificio escluso,                                                                              potranno essere pari al massima al 30 %                                                     della superficie da sistemare.

6. I parametri edificatori rimangono invariati.

7. Non sono autorizzate costruzioni                                                                                   accessorie: non sono pertanto applicabili                                                      l'art. 27 cpv. 4 e l'art. 28 cpv. 4."

- la particolarità e le differenze ad esempio del____________,

- la motivazione della scelta dei perimetri delle zone presentate.

E’ richiesta inoltre l’introduzione di un’indagine tendente a valutare      i           contenuti abitativi effettivi per ognuno dei quartieri colpiti dai                                         provvedimenti dell’art. 19bis  col fine di precisare, se                   del caso,                         interventi differenziati e di differente pressione nei quattro casi per                                          ottenere i principi sopra descritti in maniera più giudiziosa e    rispettosa.”

Il comune dovrà effettuare un controllo e una verifica particolari    per la quota abitativa del 70%, tenuto conto che per edifici a due                                o tre piani essa corrisponderebbe praticamente al 100%   rendendo la norma inapplicabile.

Nel dispositivo è stabilito:

"  1.    Sono approvate come alle considerazioni particolari le                                                                              varianti del Piano regolatore comunale di____________,così                                                                             come elencato al capitolo 2.

1.1  ....... omissis

1.2. Variante da sottoporre al legislativo comunale:

art. 19 bis delle NAPR (variante 10):

per mantenere valida questa norma (qui approvata in                                                                                forma transatoria) anche nel nuovo PR bisognerà                                                                                    effettuare, entro 1 anno, uno studio che tenga conto delle                                                                        richieste citate nelle considerazioni particolari.

1.3  Variante modificata d'ufficio:

art. 19 bis cpv. 2 delle NAPR (variante 10):

il caso della riattazione è stralciato

2.    I ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi che si                                                                                   richiamano integralmente.

3.    Il Municipio provvederà alla valutazione e all'adozione                                                                               delle norme (pto. 1.2), e trasmetterà poi al CdS, nel                                                                                 termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo di                                                                          pubblicazione, i ricorsi contro gli atti pubblicati,                                                                                          accompagnati dalle sue osservazioni ai sensi dell'art. 36                                                                         LALPT.

4.    Il Comune di____________,provvederà immediatamente alla                                                                     pubblicazione (pto. 1.3), dando facoltà di ricorso al                                                                                Tribunale della pianificazione del territorio (TPT)."

Mancano i presupposti dell’art. 41 LALPT e 21 LPT per    modificare il PR vigente. La certezza del diritto non può essere                sacrificata alle esigenze di flessibilità della pianificazione se non                                  lo richiede un notevole mutamento delle circostanze che in           concreto non si è prodotto. D’altra parte sono stati omessi           adempimenti fondamentali : manca il rapporto di pianificazione                 richiesto dall’art. 41 LALPT (cui rimandano gli art. 26 e 27            LALPT); non si sono determinati i gradi di sensibilità al rumore                                        violando l’art. 43 OIF.

Nel merito è soprattutto criticata la quota abitativa del 70%,          ritenuta gravemente lesiva della proprietà privata, senz’essere         sorretta da un sufficiente interesse pubblico e del tutto                                          sproporzionata. Il quartiere ha oramai irreversibilmente perso il   carattere prevalentemente residenziale che la normativa vuole                               tardivamente e vanamente ripristinare. Ciò crea inammissibili                     disparità di trattamento. D’altronde questa situazione è stata                                          largamente determinata dall’azione o inazione dell’autorità           comunale che quindi agisce “contra factum proprium” e viola il                                        principio della buona fede.

in diritto

I ricorrenti, insorgenti in questa sede per gli stessi motivi addotti nella precedente, sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.

Interposti nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LALPT e dunque       tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.

Contestato è in primo luogo il carattere provvisorio della   soluzione pianificatoria. Alcuni ricorrenti si dolgono che le sia                 stato conferito abusivamente dal Consiglio di Stato, in sede di                                     approvazione, forzando l’intenzione del legislatore comunale.       L’assunto è infondato. Bandisce ogni dubbio al riguardo la                                          dichiarazione del Sindaco nella seduta del Consiglio comunale                           del 19 giugno 1991: “...questa variante, come quella relativa ai                       modi di calcolo dei posteggi, sono ritenute indispensabili e        proprio da proporre nella forma transitoria senza quindi                  attendere la messa in vigore del PR riveduto in quanto a quel                                 momento la situazione potrebbe già forse essere in parte           rientrata a seguito dell’andamento del mercato immobiliare. In    ogni caso, al momento che queste varianti sono state elaborate,                       non solo v’era il rischio ma v’erano prove tangibili che i quartieri           abitativi più pregiati della Città potessero essere presi di mira per                            trasformazioni da abitazioni in uffici o comunque in altri contenuti.                            Quindi, proprioper evitare lo snaturamento e rendere                                          inapplicabili gli indirizzi generali della revisione del PR(rilievo ns.), si è ritenuto indispensabile proporre queste varianti”(Verbale delle sedute del consiglio comunale, pag. 101-102).                                    Trova così conferma la precisazione contenuta nel Messaggio                     municipale n.____________,del 12 novembre 1990: “Si è quindi ritenuto                                          indispensabile e urgente elaborare un testo di una norma          transitoria da inserire nelle norme di PR, valida fino all’entrata in                                vigore del nuovo PR, per evitare interventi contrari allo spirito di                          salvaguardia di valori ambientali che si vogliono tutelare.” Che                                 tali fossero gli intenti e la funzione dell’art. 19bis NAPR      sottolineò quindi con lapidare sinteticità la Commissione PR             nella sua relazione sul Messaggio municipale: “Trattasi dinorme proposte cautelativamente e transitoriamente fino     all’entrata in vigore del nuovo PR, per poter salvaguardare i                                  valori urbanistici-ambientali tipici di questi quartieri.”      Queste norme, osserva la Commissione, sono “abbastanza         restrittive, ma lo si è voluto appositamente per cercare di              ricuperare la media dei contenuti abitazione-amministrazione nel     quartiere. Esse possono essere ridiscusse ed eventualmente   modificate nell’ambito della revisione del nuovo PR.        L’accettazione della presente proposta permette di avere un                                          momento di riflessione onde poter verificare la situazione senza           che nel frattempo si abbia a perdere l’immagine del quartiere                            abitativo come era all’origine.” Non si può essere più chiari.

Soluzione transitoria, dunque, a carattere provvisionale. La          soluzione definitiva è affidata alla revisione del PR; nella sua          attesa si adotta la variante in esame. La quale anticipa nelle                                          grandi linee i contenuti della soluzione in fieri.

Rammentiamo in proposito che la giurisprudenza ha avuto più     volte l’occasione di dichiarare non arbitraria l’adozione di misure   positive transitorie, modificanti “in via legislativa l’ordinamento in            vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare          l’avvenire”(DTF 100 Ia 151).

Si è però sempre trattato di disposizioni di natura conservativa, come la transitoria limitazione da tre a due dei piani edificabili      (DTF 89 I 481/82) o l’obbligo di demolizione eventuale, gravante                          la licenza edilizia -Beseitigungsrevers- a salvaguardia di una       futura linea di arretramento (DTF 99 Ia 485 consid. 3). Simili                                          provvedimenti conferiscono unicamente effetto anticipato                               negativo al diritto in fieri (ad es. la variante del PR stabilirà                                          definitivamente il numero dei piani; la definizione della linea di     arretramento dirà se la demolizione è necessaria).

Proscritto è invece in linea di principio il conferimento di un          effetto anticipato positivo al diritto in formazione (cfr. DTF 100 Ia                                         157 seg.).

Solo motivi particolarmente gravi possono eccezionalmente        giustificarlo, ad es. in presenza di interessi pubblici di capitale       importanza che non tollerano differimenti. Così, segnatamente,               quando, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT, i cantoni sono      chiamati ad assumere disposizioni provvisorie positive in   adempimento del mandato loro affidato da specifiche leggi                                          federali, quali la legge sulla protezione delle acque o sulla            protezione dell’ambiente. Tali provvedimenti devono essere                                      finalizzati al conseguimento di un interesse pubblico attuale ed                               essere sorretti da una concreta volontà pianificatoria (DTF 117                                  Ia 361). Non devono ad ogni buon conto né anticipare né sostituire la futura pianificazione ordinaria, eludendo la                  procedura prevista dalla legge (DTF 114 Ib 185 in re____________,

Ciò dovrebbe giustificare agli occhi del comune la mancanza di uno studio più approfondito e quindi del rapporto di                 pianificazione. La soluzione è dettata dall’urgenza ed è                                          destinata ad essere tosto sostituita da quella definitiva del PR     revisionato.

Se gli intenti sono comprensibili e di per sé lodevoli (il comune    non può starsene con le mani in mano ad aspettare che la            situazione sia irrimediabilmente compromessa, DTF 89 I 481), il                             procedimento non può trovare adesione. Non sono ovviamente   dati i motivi di estrema urgenza, di capitale interesse pubblico,                                      legittimanti l’applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT. Da parte sua il                                   diritto cantonale non prevede simili forme di intervento. Non v’è                                    dunque base legale.

Malgrado questi difetti congeniti la variante viene a modificare    materialmente il PR in vigore, non si limita a inibirne                          provvisoriamente l’applicazione. E’ da subito pienamente                                          vincolante. La sua adozione deve pertanto seguire la stessa        procedura prevista dalla legge per l’adozione del  PR (art. 41         LALPT e  21 LPT). Come il PR, deve contare tra le sue                                          componenti un rapporto di pianificazione (art. 26 LALPT) che      riassuma le analisi, elenchi problemi e obiettivi specifici e motivi    le scelte (art. 27 LALPT). Nessuna traccia di questo                                          fondamentale documento, in concreto. Il motivo è semplice:          come può esserci un simile rapporto quando  manca lo studio      approfondito sul quale solo la revisione del PR potrà contare.                                          Tuttavia l’impossibilità di adottare già ora una soluzione in            gestazione non giustifica che la si anticipi attraverso una           variante carente dei necessari requisiti. O ci sono i presupposti                    per modificare il PR - e lo si fa con una variante regolare a tutti    gli effetti - o la soluzione non è ancora matura e allora              nell’attesa che venga a termine si adottino misure di                                          salvaguardia che non modificano materialmente il PR ma ne        sospendono temporaneamente l’efficacia.

La legge offre infatti una serie di strumenti che forniscono una      risposta adeguata al riguardo. Così, se si teme che nelle more il   bene da tutelarsi possa essere irrimediabilmente compromesso,               si può, specie in una fase preliminare in cui gli obiettivi non          siano ancora ben definiti, istituire una zona di pianificazione (art.                                          58-64 LALPT, art. 27 LPT). In mancanza di questa zona l’art. 65                       LALPT obbliga il comune a sospendere per 2 anni una domanda                        di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Il contrasto dev’essere di una certa importanza.  A partire, poi,                                  dalla pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: fino                            all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare                             modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del            piano. Provvedimenti tutti, ampiamente sufficienti a garantire                             che il quartiere non venga trasformato prima che se ne possa                                         tutelare l’integrità.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

§ di conseguenza la decisione impugnata è annullata.

- Municipio di____________,

- Sezione pianificazione urbanistica,____________,

- Consiglio di Stato,____________,

Tribunale della pianificazione del territorio

il presidente:                                                          il segretario: