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90.1994.314

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). La legittimazione ricorsuale degli insorgenti _e _ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella del Municipio di _ a norma del cpv. a) del medesimo disposto. I ricorsi, inoltrati nel termine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine.

E. 2 Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.

E. 3 L'art. 1 LPT prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Nell'art. 3 LPT sono enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo luogo il rispetto del paesaggio, nonché l'esigenza di strutturare gli insediamenti secondo il bisogno della popolazione. La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette. L’art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di apposite zone. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. c LALPT dà facoltà al comune di " fissare i fondi la cui utilizzazione é subordinata a un piano particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare”. A norma dell'art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT, le rappresentazioni grafiche dei PR (e dei PP) possono fissare i vincoli speciali cui é assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la tutela del paesaggio e di edifici di pregio storico-culturale. Il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT).

E. 4 .   Nella fattispecie occorre pertanto esaminare la validità delle modifiche ordinate d’ufficio dal Consiglio di Stato.

E. 4.1 Il Municipio di chiede

l’inserimento nella zona nucleo di _del mapp. n. _. A suo dire, la collocazione

del gruppo di edifici, tra i quali un rinomato ritrovo pubblico del Comune,

lungo la tradizionale via di collegamento tra i vari nuclei di _e gli altri

comuni della sponda sinistra del _e, giustifica senz’altro l’inserimento del

fondo nel vicino nucleo di _, situato una decina di metri più avanti sul lato

opposto della strada.

Di diverso parere è il

Consiglio di Stato, il quale contesta un'estensione del limite della zona

nucleo a questo fondo. L'autorità governativa rileva che proprio la strada

cantonale é diventata negli ultimi decenni un elemento di netta divisione,

caratterizzata com’é da un forte traffico di scorrimento da e per Lugano.

Questa evoluzione ha ridefinito il limite urbanistico del nucleo di _,

racchiuso a valle della strada, distinguendolo nettamente dall’area

residenziale che si sviluppa a monte della stessa. La presunta appartenenza del

fondo mapp. n. _ al nucleo di _viene d’altronde manifestamente contraddetta

dallo stesso PR di _, adottato nel 1980, che attribuisce il sedime in questione

alla zona residenziale R2.

A mente di questo

Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere

tutelata; considerato che la particella presenta costruzioni di nessun valore storico-architettonico

e che la sua ubicazione lungo la strada costituisce addirittura un ostacolo per

un intervento urbanistico qualificante delle retrostanti parcelle (cfr. avviso

27.9.1993 della CBN),.non si vede per quale motivo l’autorità cantonale avrebbe

dovuto includere detto fondo nella zona nucleo.

Lo stesso discorso vale

per le part. 598 e 597, che il Municipio vorrebbe veder inserite nel nucleo.

Queste non presentano costruzioni di particolare valore storico-architettonico

e perdipiù risultano separate dal nucleo di _dal complesso di costruzioni

costituente la fabbrica _i.

Le richieste del Municipio

di _non meritano dunque accoglimento su questo punto.

E. 4.2 Tutti i ricorrenti

contestano poi l’opportunità di uno studio pianificatorio approfondito

riguardante le part. _, _e _, che pretendono appartenere al nucleo; essi

ritengono inoltre che tale scelta pianificatoria giunge a seguito di un

incomprensibile cambiamento di direzione da parte dell’autorità cantonale

rispetto all’esame preliminare del Dipartimento, sulla cui base vi é stata

l’adozione del Consiglio comunale.

Ora, le particelle n. _e

_(proprietà _), come evidenziato anche dal sopralluogo, sono caratterizzate

dalla presenza di una fabbrica di notevoli dimensioni (azienda vinicola) con

diverse piazzole; non si tratta, pacificamente, di costruzioni in qualche modo

assimilabili alla tipologia della zona nucleo tradizionale.

Più controversa può

apparire la scelta di escludere dalla zona nucleo la part. n 414 (proprietà _),

ove sorge un’antica casa che si affaccia sulla _. La Commissione delle _nel suo

preavviso del 27.9.1993 non aveva infatti menzionato la particella n. _ tra

quelle da stralciare dalla zona nucleo.

E’ tuttavia comprensibile

che, al fine di mantenere intatto e dotare di confini ben delineati tutto il

comparto sottoposto a studio urbanistico particolare (PP o piano di quartiere),

l’autorità cantonale abbia voluto escludere anche quest’ultima proprietà dal

nucleo tradizione di _, dal quale risulta peraltro separata da _ (cfr.

planimetri in atti).

Come rettamente

sottolineato dall’autorità di prima istanza, il fatto di aver previsto per i

fondi oggetto dello stralcio l’adozione di un piano particolareggiato o di

quartiere non significa che si voglia in qualche modo isolarli dal retrostante

nucleo, né che si voglia modificare in senso necessariamente più restrittivo e

vincolante la loro destinazione o i loro parametri edilizi. Al contrario, lo

studio urbanistico particolareggiato persegue lo scopo di integrare il più

armoniosamente possibile quest’area con il vicino nucleo, rispettandone però le

diverse caratteristiche storiche, architettoniche e funzionali, nonché la

particolare posizione all’entrata del villaggio. La scelta di escludere i

citati fondi dalla zona del nucleo appare ancor più fondata se si considera che

il PR di _del 1980 li aveva inseriti in una zona R3, negando implicitamente la

loro appartenenza storica al nucleo.

Né i ricorrenti possono

validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal

Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di

opinione dell’autorità cantonale; se é vero che il Dipartimento dell’ambiente

nel suo esame preliminare del 30.6.1986 non aveva sollevato particolari

obiezioni a riguardo dei fondi oggetto della presente procedura, é altrettanto

vero che all’occasione si invitava il Municipio di _ad affinare ulteriormente

il lavoro di pianificazione dei nuclei in stretta collaborazione con la CBN e

la CMS (cfr. pag. 4 dell’esame preliminare). Chiamata ad esprimere la propria

autorevole opinione, la CBN si é pronunciata, durante la riunione informativa

del 27.9.1993 alla quale presenziavano i rappresentati del Municipio, per

l’esclusione dei fondi in oggetto dalla zona nucleo, opinione che il Consiglio

di Stato ha ritenuto di avallare adottando la contestata modifica d’ufficio.

E. 4.3 Da quanto predetto, risulta che le modifiche d’ufficio decretate dall’autorità governativa sono senz’altro logiche e sostenibili, e meritano conferma anche in questa sede. Le preoccupazioni espresse dai ricorrenti in merito ai tempi di realizzazione dello studio particolareggiato e ad un conseguente blocco edilizio dei fondi, pur comprensibili, devono cedere il passo al prevalente interesse pubblico che soggiace alla misura pianificatoria. Un’attiva partecipazione dei proprietari della zona al futuro processo pianificatorio, oltre che abbreviarne i tempi, potrà d’altronde esplicare dei benefici a lunga scadenza di gran lunga superiori al temporaneo pregiudizio rappresentato dal blocco edilizio : tutte le riserve avanzate dai ricorrenti, riconducibili a presunti cambiamenti di destinazione dei fondi o ad un peggioramento dei loro parametri edilizi rispetto alla situazione di appartenenza al nucleo, potrebbero infatti essere tenute in considerazione dal Municipio nel processo di allestimento del contestato strumento pianificatorio (PP o PQ) e, se ritenute fondate, divenire elementi del progetto.

E. 5 .   Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza, fatta eccezione per il Comune che non é intervenuto a difesa di interessi pecuniari. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   I ricorsi sono respinti.

2.   Tasse di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento) sono a poste a carico dei ricorrenti, escluso il Comune, in misura di fr. 400.-- cadauno.

3.   Intimazione:                  - Avv. _, _ - _, _,

- Municipio di ___________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314 Tessin Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314 Ticino Tribunale della pianificazione 24.07.1995 90.1994.314

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.94.00314 Lugano 24 luglio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca vicecancelliere Tito Ponti visti i ricorsi di _, rappresentato dal _; 14 settembre 1994 e _, __, rappr. da: _. _, __; 20 settembre 1994, rappr. da _, _, 22 settembre 1994 contro la risoluzione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato (n. _) che approva il piano degli interventi (Piano particolareggiato) nei nuclei del Comune di __ed evade i ricorsi di prima istanza; viste le osservazioni 8 novembre 1994 del Consiglio di Stato, letti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti, r i t e n u t o in fatto a .   Il Piano regolatore del Comune di _é stato adottato dal _di _il 12 agosto 1980. In data 7 giugno 1993 il consiglio comunale di _ha deciso l’adozione, sottoforma di piano particolareggiato (PP), di un “Piano degli interventi nei nuclei di _, Corte, Sala, _e _ ” oggetto della presente procedura. b .   Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano particolareggiato con alcune modifiche apportate nel corso dell’esame di opportunità ed ha evaso i ricorsi di primo grado. Fra le modifiche operate d’ufficio dal _di _figura lo stralcio dal comprensorio del nucleo di _ dei mapp.

n. _, _4, _, _e _, per i quali rinvia ad uno studio pianificatorio particolareggiato (PP o Piano di quartiere), nonché lo stralcio del mapp. n. _, la cui destinazione pianificatoria dovrà esser precisata in sede di revisione del PR, attualmente in corso. A sostegno della sua decisione il Governo cita il rapporto della Commissione bellezze naturali del 27.9.1993, dal quale si evince che gli edifici sorgenti sulle particelle oggetto dello stralcio non presentano caratteristiche architettoniche tali da potere essere assimilate ai vicini nuclei di _e _, e che pertanto le stesse meritano piuttosto di essere l’oggetto di uno studio urbanistico particolare volto ad un loro inserimento tra i citati nuclei quale “elemento di correlazione”. c .   Avverso la risoluzione governativa d’approvazione del PP sono insorti davanti a questo Tribunale _e _ _, proprietari dei mapp. n. _e _, gli eredi fu _, proprietari del fondo n. _, e il Municipio di _. Essi contestano, con argomentazioni più o meno analoghe, il ridimensionamento del PP così come imposto dall’autorità di prima istanza, nonché l’opportunità di procedere ad uno studio pianificatorio limitatamente ai mappali stralciati dalla zona nucleo, dato che causerebbe un blocco edilizio dei fondi con grave pregiudizio per i proprietari. Sulla scorta di motivazioni storico-architettoniche, essi chiedono  il reinserimento di suddetti fondi nella zona nucleo originariamente prevista dal Comune. d. Il Consiglio di Stato, con risposta del 8 novembre 1994 chiede la reiezione dell’impugnativa . Nel merito della legittimità delle modifiche apportate d’ufficio al PP dei nuclei di _, il Governo sottolinea come gli importanti cambiamenti urbanistici di questi decenni hanno irrimediabilmente cambiato il contesto dei nuclei storici del Comune e che lo studio particolareggiato previsto per i mappali oggetto della modifica d’ufficio non deve essere inteso come uno strumento che necessariamente snaturerà i rapporti tra le proprietà in questione e l’adiacente nucleo, bensì come l’occasione di armoniosa integrazione nello stesso, tenendo tuttavia conto delle differenti caratteristiche e posizione sul territorio. e. In data 20 febbraio 1994 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti, all’occasione del quale esse si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando alle conclusioni e al dibattimento finale. c o n s i d e r a t o in diritto 1. Ai sensi dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). La legittimazione ricorsuale degli insorgenti _e _ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella del Municipio di _ a norma del cpv. a) del medesimo disposto. I ricorsi, inoltrati nel termine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine. 2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55). Il TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). 3. L'art. 1 LPT prevede che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Nell'art. 3 LPT sono enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo luogo il rispetto del paesaggio, nonché l'esigenza di strutturare gli insediamenti secondo il bisogno della popolazione. La pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale (Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette. L’art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di apposite zone. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. c LALPT dà facoltà al comune di " fissare i fondi la cui utilizzazione é subordinata a un piano particolareggiato, a un piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare”. A norma dell'art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT, le rappresentazioni grafiche dei PR (e dei PP) possono fissare i vincoli speciali cui é assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la tutela del paesaggio e di edifici di pregio storico-culturale. Il piano particolareggiato organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore comunale (art. 54 LALPT). 4 .   Nella fattispecie occorre pertanto esaminare la validità delle modifiche ordinate d’ufficio dal Consiglio di Stato. 4.1 Il Municipio di chiede l’inserimento nella zona nucleo di _del mapp. n. _. A suo dire, la collocazione del gruppo di edifici, tra i quali un rinomato ritrovo pubblico del Comune, lungo la tradizionale via di collegamento tra i vari nuclei di _e gli altri comuni della sponda sinistra del _e, giustifica senz’altro l’inserimento del fondo nel vicino nucleo di _, situato una decina di metri più avanti sul lato opposto della strada. Di diverso parere è il Consiglio di Stato, il quale contesta un'estensione del limite della zona nucleo a questo fondo. L'autorità governativa rileva che proprio la strada cantonale é diventata negli ultimi decenni un elemento di netta divisione, caratterizzata com’é da un forte traffico di scorrimento da e per Lugano. Questa evoluzione ha ridefinito il limite urbanistico del nucleo di _, racchiuso a valle della strada, distinguendolo nettamente dall’area residenziale che si sviluppa a monte della stessa. La presunta appartenenza del fondo mapp. n. _ al nucleo di _viene d’altronde manifestamente contraddetta dallo stesso PR di _, adottato nel 1980, che attribuisce il sedime in questione alla zona residenziale R2. A mente di questo Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere tutelata; considerato che la particella presenta costruzioni di nessun valore storico-architettonico e che la sua ubicazione lungo la strada costituisce addirittura un ostacolo per un intervento urbanistico qualificante delle retrostanti parcelle (cfr. avviso 27.9.1993 della CBN),.non si vede per quale motivo l’autorità cantonale avrebbe dovuto includere detto fondo nella zona nucleo. Lo stesso discorso vale per le part. 598 e 597, che il Municipio vorrebbe veder inserite nel nucleo. Queste non presentano costruzioni di particolare valore storico-architettonico e perdipiù risultano separate dal nucleo di _dal complesso di costruzioni costituente la fabbrica _i. Le richieste del Municipio di _non meritano dunque accoglimento su questo punto. 4.2 Tutti i ricorrenti contestano poi l’opportunità di uno studio pianificatorio approfondito riguardante le part. _, _e _, che pretendono appartenere al nucleo; essi ritengono inoltre che tale scelta pianificatoria giunge a seguito di un incomprensibile cambiamento di direzione da parte dell’autorità cantonale rispetto all’esame preliminare del Dipartimento, sulla cui base vi é stata l’adozione del Consiglio comunale. Ora, le particelle n. _e _(proprietà _), come evidenziato anche dal sopralluogo, sono caratterizzate dalla presenza di una fabbrica di notevoli dimensioni (azienda vinicola) con diverse piazzole; non si tratta, pacificamente, di costruzioni in qualche modo assimilabili alla tipologia della zona nucleo tradizionale. Più controversa può apparire la scelta di escludere dalla zona nucleo la part. n 414 (proprietà _), ove sorge un’antica casa che si affaccia sulla _. La Commissione delle _nel suo preavviso del 27.9.1993 non aveva infatti menzionato la particella n. _ tra quelle da stralciare dalla zona nucleo. E’ tuttavia comprensibile che, al fine di mantenere intatto e dotare di confini ben delineati tutto il comparto sottoposto a studio urbanistico particolare (PP o piano di quartiere), l’autorità cantonale abbia voluto escludere anche quest’ultima proprietà dal nucleo tradizione di _, dal quale risulta peraltro separata da _ (cfr. planimetri in atti). Come rettamente sottolineato dall’autorità di prima istanza, il fatto di aver previsto per i fondi oggetto dello stralcio l’adozione di un piano particolareggiato o di quartiere non significa che si voglia in qualche modo isolarli dal retrostante nucleo, né che si voglia modificare in senso necessariamente più restrittivo e vincolante la loro destinazione o i loro parametri edilizi. Al contrario, lo studio urbanistico particolareggiato persegue lo scopo di integrare il più armoniosamente possibile quest’area con il vicino nucleo, rispettandone però le diverse caratteristiche storiche, architettoniche e funzionali, nonché la particolare posizione all’entrata del villaggio. La scelta di escludere i citati fondi dalla zona del nucleo appare ancor più fondata se si considera che il PR di _del 1980 li aveva inseriti in una zona R3, negando implicitamente la loro appartenenza storica al nucleo. Né i ricorrenti possono validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di opinione dell’autorità cantonale; se é vero che il Dipartimento dell’ambiente nel suo esame preliminare del 30.6.1986 non aveva sollevato particolari obiezioni a riguardo dei fondi oggetto della presente procedura, é altrettanto vero che all’occasione si invitava il Municipio di _ad affinare ulteriormente il lavoro di pianificazione dei nuclei in stretta collaborazione con la CBN e la CMS (cfr. pag. 4 dell’esame preliminare). Chiamata ad esprimere la propria autorevole opinione, la CBN si é pronunciata, durante la riunione informativa del 27.9.1993 alla quale presenziavano i rappresentati del Municipio, per l’esclusione dei fondi in oggetto dalla zona nucleo, opinione che il Consiglio di Stato ha ritenuto di avallare adottando la contestata modifica d’ufficio. 4.3 Da quanto predetto, risulta che le modifiche d’ufficio decretate dall’autorità governativa sono senz’altro logiche e sostenibili, e meritano conferma anche in questa sede. Le preoccupazioni espresse dai ricorrenti in merito ai tempi di realizzazione dello studio particolareggiato e ad un conseguente blocco edilizio dei fondi, pur comprensibili, devono cedere il passo al prevalente interesse pubblico che soggiace alla misura pianificatoria. Un’attiva partecipazione dei proprietari della zona al futuro processo pianificatorio, oltre che abbreviarne i tempi, potrà d’altronde esplicare dei benefici a lunga scadenza di gran lunga superiori al temporaneo pregiudizio rappresentato dal blocco edilizio : tutte le riserve avanzate dai ricorrenti, riconducibili a presunti cambiamenti di destinazione dei fondi o ad un peggioramento dei loro parametri edilizi rispetto alla situazione di appartenenza al nucleo, potrebbero infatti essere tenute in considerazione dal Municipio nel processo di allestimento del contestato strumento pianificatorio (PP o PQ) e, se ritenute fondate, divenire elementi del progetto. 5 .   Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza, fatta eccezione per il Comune che non é intervenuto a difesa di interessi pecuniari. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   I ricorsi sono respinti.

2.   Tasse di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento) sono a poste a carico dei ricorrenti, escluso il Comune, in misura di fr. 400.-- cadauno.

3.   Intimazione:                  - Avv. _, _ - _, _,

- Municipio di ___________

- Consiglio di Stato, __________

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             ___________ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario