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90.1994.297

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-12-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.2002 90.1994.297 Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.2002 90.1994.297 Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.2002 90.1994.297

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1994.00297 Lugano 5 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser il segretario Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di 1. __________ __________, __________, 2. __________ e __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, 4. __________ __________, __________, rappr. da avv. __________. __________, __________ __________, contro la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________; viste le risposte:

- 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato;

- 20 ottobre 1993 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto che gli insorgenti hanno chiesto lo stralcio della strada di servizio __________ via __________ __________; che, all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano volta a soddisfare le domande degli insorgenti; che, con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla lo stralcio della menzionata strada di servizio; che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto; che esso va dunque stralciato dai ruoli; che gli insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002); che, nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti; che, di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3); che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); decreta

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 600.-- per ripetibili.

3.   Intimazione a:

- __________ __________, __________, __________ __________ e   __________, __________, __________ __________, __________, __________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________, ____________________

- Municipio di __________, __________ __________. __________ __________, __________ __________ - Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona - Divisione della pianificazione territoriale, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                                    Il segretario