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90.1994.295

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto i ricorrenti, proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT. Pertanto, presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

E. 2 Thema decidendi

nella presente vertenza è esclusivamente la legittimità della revoca (parziale)

del PR decretata dal Consiglio di Stato.

La natura

dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di

accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi

ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce

efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann,

Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà

l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e presenta

momenti sia accertativi che costitutivi.

L’approvazione è una

decisione governativa (impugnabile) che consacra il PR, accertatane la

conformità al diritto e l’adeguatezza, conferendogli efficacia giuridica

(effetto costitutivo dell’approvazione). Attraverso questa decisione, che

presenta momenti accertativi e costitutivi, il Consiglio di Stato partecipa

alla formazione del PR, compiendo l’atto finale che lo suggella e gli

conferisce l’autorità della cosa decisa. L’approvazione pone così in essere una

situazione durevole, suscettibile di trovarsi successivamente in contrasto con

l’evoluzione delle circostanze. Il PR che inizialmente era conforme al diritto

cessa di esserlo. Qui occorre intervenire. Ma non attraverso la revoca

dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile

ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano

regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata

dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito,

l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei

presupposti originali.

Revocato - o, meglio,

sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp.  la parte

rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente.

Il Consiglio di Stato,

come autorità di vigilanza sulla pianificazione, esigerà che il comune metta il

piano in sintonia con la nuova realtà, ne ripristini la conformità col diritto.

Gli fisserà un termine e se il comune non provvederà, farà allestire,

accollandogliene le spese, un nuovo piano che verrà pubblicato (dal comune o,

in caso di suo rifiuto, dall’autorità governativa stessa) e potrà quindi essere

impugnato secondo la procedura degli art. 35 ss LALPT (art. 105 LALPT).

Che l’adeguamento debba

avvenire attraverso la modifica del PR e non attraverso la revoca (totale o

parziale) della sua approvazione risulta chiaramente dall’art. 21 LPR, che in

caso di notevole cambiamento delle circostanze (ma anche in seguito alla

rivelazione di vizi originali, sfuggiti all’accertamento di conformità)

prescrive di riesaminare il PR. Coerente con questo sistema è poi l’insieme

delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva, blocco

pianificatorio o edilizio, zona di pianificazione). La legge ha previsto questi

strumenti ma ha anche fissato un termine alla loro vigenza. Alla scadenza senza

che la variante sia stata approvata, il PR vigente continuerà ad essere

applicabile.

La revoca

dell’approvazione non è ammessa come provvedimento aggiuntivo, una volta

esaurite senza successo le altre misure d’intervento a difesa della

pianificazione. Non si dimentichi che la loro durata congiunta può essere

estremamente lunga. Da quando una domanda di costruzione è presentata scattano

i due anni della decisione sospensiva, alla quale si aggiungono i possibili 7

anni della zona di pianificazione. E’ un’enormità. Tant’è che se alla scadenza

non si vuole applicare il vecchio diritto si deve passare all’espropriazione.

Ebbene, non vi sarebbe necessità di sancire queste conseguenze se il Consiglio

di Stato avesse direttamente la facoltà di annullare, totalmente o

parzialmente, il PR ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico (revoca

dell’approvazione). Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal

legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza

di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente

contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più

quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una

complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere

invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua

constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e

concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad

approvazione. Come l’approvazione è intervenuta a coronamento della procedura

di costituzione del piano, così la “disapprovazione” deve trovar posto in un

procedimento che sfoci nell’adeguamento del piano. La revoca si fa non

attraverso una dichiarazione, ma con la sostituzione del piano o delle sue

parti superate dalle mutate circostanze (cfr. Knapp, Précis de droit administratif,

4.ème éd. Nr. 1324).

E. 3 Alla luce di queste considerazioni, la revoca parziale del PR di __________, viola il diritto e dev’essere annullata.

E. 4 Il Cantone, soccombente, è tenuto al versamento di congrue ripetibili ai ricorrenti (Comune compreso), assistiti da avvocati. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295 Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295 Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.295

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.94.00295 Lugano 30 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visti i ricorsi __________ __________ __________ __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __________. __________, ____________________, avv. __________. __________, __________ __________, del 10 settembre 1993 Comune di __________ rappr. da: avv. __________ __________ e __________ __________, __________ del 9 settembre 1993 contro la risoluzione 6 luglio 1993 n. __________ del Consiglio di Stato, che revoca l'approvazione del PR del Comune di __________, decretata il 5 ottobre 1976, limitatamente alle località __________ e via __________ __________; visto le osservazioni 16 novembre 1993 del Comune di __________ la risposta 23 marzo 1994 del Consiglio di Stato; il sopralluogo 12 luglio 1994 letti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari r i t e n u t o in fatto a. La __________ __________ __________ __________. è proprietaria della part. ____________________, sita in località via __________ __________, di complessivi mq 41.249 che il PR poneva in parte in zona __________ e per il resto in zona __________ (costruzione di abitazioni economiche). La particella è stata oggetto di un vincolo di zona di pianificazione, scaduto il 30 giugno 1993. La decisione contestata revoca il PR relativamente alla località via ai __________, dov’è sito il part. __________. La ricorrente insorge contro tale revoca giudicandola incostituzionale e ne chiede l’annullamento. Con protesta di spese e ripetibili. b. Il comune insorge contro la revoca dell’approvazione del PR relativamente alle due località di via __________ __________ e alla __________, contestandone la legittimità. Gli unici strumenti di salvaguardia della pianificazione sono quelli previsti dagli art. 57 seg. LALPT e sono limitati nel tempo. “L’istituto della revoca dell’approvazione non è prevista, né potrebbe esserlo.” Non può essere cumulata alle altre misure e tantomeno può essere usata come misura cautelativa, a ciò opponendosi la stessa natura della revoca di atto amministrativo. Degli altri motivi si dirà all’occorrenza nei considerandi. Il comune chiede quindi l’annullamento, in ogni suo punto, della decisione; protestate spese e ripetibili. c. Nelle sue osservazioni al ricorso della __________ __________ __________ __________. il comune dichiara di condividerne motivazioni e conclusioni. Nella sua risposta il Consiglio di Stato propone l’accoglimento parziale dei ricorsi limitatamente al comparto di via __________ ed al comparto ubicato ad ovest del tracciato della __________ __________ (v. Piano generale ottobre 1993 della strada principale __________ __________ -__________) per i quali torneranno in vigore le disposizioni del PR valevoli prima della contestata decisione di revoca. Conferma invece la decisione relativamente alla località __________ (per la quale il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del comune e confermato la validità della scheda di coordinamento 10.1.PD). d. In sede di sopralluogo i ricorrenti prendono atto della proposta di accoglimento parziale del ricorso, presentata dal Consiglio di Stato, la quale limita la revoca del PR alla parte est del tracciato della prevista __________ __________ in località __________e, mentre la località __________, che sola interessa la ricorrente __________, è esclusa dalla revoca. Le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande. r i t e n u t o in diritto 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto i ricorrenti, proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT. Pertanto, presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine. 2. Thema decidendi nella presente vertenza è esclusivamente la legittimità della revoca (parziale) del PR decretata dal Consiglio di Stato. La natura dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e presenta momenti sia accertativi che costitutivi. L’approvazione è una decisione governativa (impugnabile) che consacra il PR, accertatane la conformità al diritto e l’adeguatezza, conferendogli efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione). Attraverso questa decisione, che presenta momenti accertativi e costitutivi, il Consiglio di Stato partecipa alla formazione del PR, compiendo l’atto finale che lo suggella e gli conferisce l’autorità della cosa decisa. L’approvazione pone così in essere una situazione durevole, suscettibile di trovarsi successivamente in contrasto con l’evoluzione delle circostanze. Il PR che inizialmente era conforme al diritto cessa di esserlo. Qui occorre intervenire. Ma non attraverso la revoca dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito, l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei presupposti originali. Revocato - o, meglio, sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp.  la parte rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente. Il Consiglio di Stato, come autorità di vigilanza sulla pianificazione, esigerà che il comune metta il piano in sintonia con la nuova realtà, ne ripristini la conformità col diritto. Gli fisserà un termine e se il comune non provvederà, farà allestire, accollandogliene le spese, un nuovo piano che verrà pubblicato (dal comune o, in caso di suo rifiuto, dall’autorità governativa stessa) e potrà quindi essere impugnato secondo la procedura degli art. 35 ss LALPT (art. 105 LALPT). Che l’adeguamento debba avvenire attraverso la modifica del PR e non attraverso la revoca (totale o parziale) della sua approvazione risulta chiaramente dall’art. 21 LPR, che in caso di notevole cambiamento delle circostanze (ma anche in seguito alla rivelazione di vizi originali, sfuggiti all’accertamento di conformità) prescrive di riesaminare il PR. Coerente con questo sistema è poi l’insieme delle misure di salvaguardia della pianificazione (decisione sospensiva, blocco pianificatorio o edilizio, zona di pianificazione). La legge ha previsto questi strumenti ma ha anche fissato un termine alla loro vigenza. Alla scadenza senza che la variante sia stata approvata, il PR vigente continuerà ad essere applicabile. La revoca dell’approvazione non è ammessa come provvedimento aggiuntivo, una volta esaurite senza successo le altre misure d’intervento a difesa della pianificazione. Non si dimentichi che la loro durata congiunta può essere estremamente lunga. Da quando una domanda di costruzione è presentata scattano i due anni della decisione sospensiva, alla quale si aggiungono i possibili 7 anni della zona di pianificazione. E’ un’enormità. Tant’è che se alla scadenza non si vuole applicare il vecchio diritto si deve passare all’espropriazione. Ebbene, non vi sarebbe necessità di sancire queste conseguenze se il Consiglio di Stato avesse direttamente la facoltà di annullare, totalmente o parzialmente, il PR ritenuto non più conforme all’ordinamento giuridico (revoca dell’approvazione). Giustamente questa soluzione non è stata ritenuta dal legislatore. Non ultimo perché, specie in materia di pianificazione, l’esigenza di sicurezza del diritto riveste grande importanza e dev’essere adeguatamente contemperata con quella dell’affermazione del diritto oggettivo. Tanto più quando la decisione di approvazione del PR interviene a conclusione di una complessa procedura di democratica formazione della volontà, che non può essere invalidata con la semplice dichiarazione di cessata conformità. La sua constatazione può unicamente rimettere in moto la procedura pianificatoria e concludersi con una variante (o con un nuovo PR) soggetto a sua volta ad approvazione. Come l’approvazione è intervenuta a coronamento della procedura di costituzione del piano, così la “disapprovazione” deve trovar posto in un procedimento che sfoci nell’adeguamento del piano. La revoca si fa non attraverso una dichiarazione, ma con la sostituzione del piano o delle sue parti superate dalle mutate circostanze (cfr. Knapp, Précis de droit administratif, 4.ème éd. Nr. 1324). 3. Alla luce di queste considerazioni, la revoca parziale del PR di __________, viola il diritto e dev’essere annullata. 4. Il Cantone, soccombente, è tenuto al versamento di congrue ripetibili ai ricorrenti (Comune compreso), assistiti da avvocati. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   I ricorsi sono accolti .

2.   Non si prelevano né spese né tasse di giudizio; il Cantone verserà a ognuno dei ricorrenti fr. 1'500.-- di ripetibili.

3.   Intimazione:         - Avv. __________ __________, __________ - Avv. __________ __________, __________ - Avv.ti __________ __________ e __________ __________, __________

- Municipio di _______

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario