Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 __________ __________, __________,
E. 4 __________ __________, __________,
E. 5 __________ __________, __________, 1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________, contro __________ viste la risposta 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del Comune di __________; letti ed esaminati gli atti; visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto; preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio; considerato in fatto e diritto: che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte; che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza); che in concreto l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale acquiescenza; che al comune devono dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da avvocato; decreta
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.90.94.00277
Lugano
3 giugno 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del10 aprile 1987di
1.____________________, __________,
2.____________________, __________,
3.____________________, __________,
4.____________________, __________,
5.____________________, __________,
1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________,
contro
__________
viste la risposta3 ottobre 1995del Consiglio di Stato e le osservazioni15 maggio 1987del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più lavversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui lesecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;
preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;
considerato in fatto e diritto:
decreta
- __________
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario