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90.1994.277

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-03 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 __________ __________, __________,

E. 4 __________ __________, __________,

E. 5 __________ __________, __________, 1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________, contro __________ viste la risposta 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 15 maggio 1987 del Comune di __________; letti ed esaminati gli atti; visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto; preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio; considerato in fatto e diritto: che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico; che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte; che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata (acquiescenza); che in concreto l’abbandono da parte del comune in sede di revisione del PR delle soluzioni pianificatorie contestate dai ricorrenti rende il ricorso privo di oggetto e vale acquiescenza; che al comune devono dunque essere poste a carico ripetibili a favore dei ricorrenti, patrocinati da avvocato; decreta

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.94.00277

Lugano

3 giugno 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente,Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del10 aprile 1987di

1.____________________, __________,

2.____________________, __________,

3.____________________, __________,

4.____________________, __________,

5.____________________, __________,

1.,2.,3.,4.,5. avv. __________. __________, __________ __________,

contro

__________

viste la risposta3 ottobre 1995del Consiglio di Stato e le osservazioni15 maggio 1987del Comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

visto che nella propria risposta il Consiglio di Stato rileva come in data 19 settembre 1995 sia entrato in vigore il nuovo PR del comune di __________ che non prevede più l’avversata zona __________, mentre la zona __________ ed il posteggio pure contestati dai ricorrenti non sono stati approvati e dovranno quindi formare oggetto di una variante, motivo per cui l’esecutivo cantonale ritiene che il ricorso sia oramai privo di oggetto;

preso atto che con lettera 7 maggio 1996 gli insorgenti dichiarano di ritirare il loro ricorso, ritenutolo superato di fatto dal nuovo atto pianificatorio;

considerato in fatto e diritto:

decreta

- __________

- Municipio di ________

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                           Il segretario