Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.90.94.00238
Lugano
17 luglio 1997
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto il ricorso del25 novembre 1981di
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
contro
__________
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e diritto
che il tribunale procede, dufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;
che a norma dellart. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dellart. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di unindennità alla controparte;
che soccombente è in linea di principio lautorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;
che in concreto il fondo del ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa;
che questa modifica della decisione impugnata rende senza oggetto il ricorso in epigrafe e vale acquiescenza da parte del Comune;
che dunque al Comune devono essere poste a carico congrue ripetibili a favore del ricorrente;
decreta
1. Il ricorso èstralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune
verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il segretario