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90.1994.173

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1992-09-22 · Italiano TI
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Sachverhalt

rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

Nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità             devono sempre considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto                                     federale e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115                               Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le                                          prescrizioni di cui agli art. 14 e segg. LPT.

Determinanti ai fini del presente giudizio sono in particolar modo            le disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone                            edificabili.

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni        idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil­                           mente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindi­ci                                      anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmen­te                                          edificabili possono essere attri­buiti a tale zona.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno       l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustifi­carne        l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b                                    con i richiami): determinante a tal fine è la situazione         pianificatoria globale.                                          Pure il fatto che un fondo confini con la               zona edificabile non è un motivo sufficiente affinché il proprieta­-                            rio possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia                              243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse generale   a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone                                        edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335                                  consid. 2b), che sarebbero inopportune e in        contrasto con la                              legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del   2 febbraio 1982 in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure                                DTF 111 Ia 22).

A ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei      confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce           certo il suo inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto                              rilevare con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto       impervia a ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono             ancora stati precisamente definiti. Senz’altro più coerente e                                          giustificabile per motivi di morfologia del terreno come pure di     spazio disponibile, è il previsto prolungamento verso ovest della    fascia edificabile, del resto non contestato dalla ricorrente.

Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter    accogliere le censure ricorsuali.

Solamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è     stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale                          laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv.   2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura                   boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare                                          relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

- Municipio di __________

- Consiglio di stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                   Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente:                                                          Il segretario:

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i    già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei                                          fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del                             Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT    che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a                                         ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ciò premesso, la ricorrente è legittimata a ricorrere, a norma       dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, posto che la modifica d’ufficio     decretata dal Consiglio di Stato con la querelata decisione muta                                la situazione del suo fondo. Il presente ricorso, intimato nel termine di legge, è tempestivo.

E. 2 Il

comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale

non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione

del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).

Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione

del territorio (DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________).

L’autonomia

non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b)     LPT il diritto

cantonale deve garantire il riesame completo del                                     PR

da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità                                      competente

è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato,                              che

decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo.            Ciò

significa controllo non solo della legittimità ma pure        dell’opportunità

delle scelte pianificatorie comunali. A                                          contemperare

l’estensione di tale controllo con l’autonomia          riconosciuta al comune

interviene il principio dell’art. 2             cpv. 3                               LPT:

Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle

autorità loro subordinate il margine      d’apprezzamento necessario per

adempiere i loro compiti. Il                                   Consiglio di

Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il                                       proprio

apprezzamento a quello del comune, ma deve       rispettarne il diritto di

scegliere tra più soluzioni adeguate quella        ritenuta più opportuna. Il

Consiglio di Stato non può però                                          limitarsi

a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale     non poggi su alcun

criterio oggettivo, sia manifestamente               insostenibile. Deve al

contrario rifiutare l’approvazione di quelle                              soluzioni

che disattendono i principi e gli scopi pianificatori          fondamentali del

diritto federale o non danno loro sufficiente       attuazione. Se l’autorità

di approvazione esige dal comune, per                                   motivi

oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento   giuridico, il

comune invocherà invano la lesione della sua                 autonomia (DFT 116

Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum                                 Schutz

der Gemeindeautonomie in der neueren      bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep.

1991, pag. 45 seg.,       in part. 55).

Quanto

al Tribunale della pianificazione del territorio non   dispone, contrariamente

al Consiglio di Stato, del sindacato                        d’opportunità

(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b                                          LPT,

se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il             ricorso

è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in                           particolare

contro l'errata o mancata applicazione di una norma                                   stabilita

dalla legge o risultante implicitamente da essa,                                          l'apprezzamento

giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di

una norma essenziale di                procedura) e contro l’accertamento

inesatto o incompleto dei                                          fatti

rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

E. 3 Ciò

premesso deve essere esaminato se nel caso concreto il Consiglio di Stato ha, a

giusta ragione, stralciato d’ufficio la zona edificabile prevista dalla

variante di PR per il comparto in esame, ristabilendo la zona senza

destinazione specifica.

Nell’adempimento

dei loro compiti pianificatori le autorità             devono sempre

considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto                                     federale

e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115                               Ia

350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le                                          prescrizioni

di cui agli art. 14 e segg. LPT.

Determinanti

ai fini del presente giudizio sono in particolar modo            le

disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone                            edificabili.

Giusta

l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni        idonei

all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil­                           mente

necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindi­ci                                      anni.

Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmen­te                                          edificabili

possono essere attri­buiti a tale zona.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno       l'urbanizzazione

adeguata di un fondo basta a giustifi­carne        l'inserimento in una zona

edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b                                    con i

richiami): determinante a tal fine è la situazione         pianificatoria

globale.                                          Pure il fatto che un fondo

confini con la               zona edificabile non è un motivo sufficiente

affinché il proprieta­-                            rio possa esigere la sua

inclusione nella medesima (DTF 107 Ia                              243). Per

prassi costante sussiste inoltre un interesse generale   a impedire,

rispettivamente a ridurre, la formazione di zone                                        edificabili

troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335                                  consid.

2b), che sarebbero inopportune e in        contrasto con la                              legge

(DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del   2 febbraio 1982

in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure                                DTF

111 Ia 22).

E. 4 Dagli atti risulta che già al momento dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1988 il Consiglio di Stato aveva messo in evidenza l’eccessiva estensione della zona edificabile prevista nel comune. Già allora l’autorità governativa, nell’intento di conformare il PR alle esigenze della LPT e della LE in tema di uso parsimonioso del suolo, non aveva approvato alcune zone proposte edificabili. Il sovradimensionamento del piano é da ricondurre al fatto che il Comune di __________ è il risultato della fusione di cinque comuni (__________, __________, Signora, __________ e __________). Questa circostanza ha evidentemente influito sulla pianificazione tanto che il piano adottato è stato concepito più come un assieme di singole pianificazioni locali, anziché come uno strumento teso a promuovere premesse e condizioni favorevoli alla sviluppo della nuova entità geopolitica. Ogni frazione è stata dotata di ampie zone edificabili che spesso comportano pure spese di urbanizzazione sproporzionate rispetto ai mezzi finanziari del comune. A livello insediativo ne consegue chiaramente una notevole dispersione ed estensione della zona edificabile che non si concilia con l’esigenza dell’uso parsimonioso del suolo, voluta dalla moderna pianificazione territoriale. Non bisogna inoltre dimenticare che la popolazione residente nel Comune è in continua diminuzione. Dai 1’570 abitanti registrati nel 1850, si è scesi a 775 residenti nel 1990 (cfr. Annuario statistico ticinese del 1992, pag. 96). In questo contesto una contenibilità del PR così come prevista dalla risoluzione governativa no. __________del 14 giugno 1988 che contemplava una possibilità di edificazione di 170 case con un numero d’alloggi di almeno il doppio e ciò senza contare il ricupero delle costruzioni disabitate entro i vecchi nuclei, appare senz’altro più che sufficiente alle esigenze del Comune.

E. 5 Sulla base delle considerazioni sopraespresse, ben si comprende il rifiuto del Consiglio di Stato di approvare un nuovo ampliamento della zona edificabile nella frazione di __________. A ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei      confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce           certo il suo inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto                              rilevare con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto       impervia a ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono             ancora stati precisamente definiti. Senz’altro più coerente e                                          giustificabile per motivi di morfologia del terreno come pure di     spazio disponibile, è il previsto prolungamento verso ovest della    fascia edificabile, del resto non contestato dalla ricorrente. Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter    accogliere le censure ricorsuali.

E. 6 In merito alla richiesta di rettifica del confine del bosco sollevata dalla ricorrente va detto che, come rettamente già rilevato dall’autorità di prima istanza, nei PR approvati prima del 1 gennaio 1993, ossia prima dell’entrata in vigore della nuova Legge federale sulle foreste, la superficie boschiva veniva riportata solo in modo indicativo; infatti le restrizioni legali della proprietà fondiaria di natura forestale non venivano costituite in virtù del PR ma esistevano già in forza e nei limiti della legislazione federale e cantonale in materia (cfr. art. 18 cpv. 3 LPT). Solamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è     stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale                          laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv.   2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura                   boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare                                          relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.90.94.00173

Lugano

9 maggio 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

Composta dei giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

Segretario:

Daniela Regazzi, vicecancelliera

Visto il ricorso del 12 ottobre 1992 di

__________ __________,____________________,

contro

la decisione del 22 settembre 1992, no. __________del Consiglio di    Stato che approva alcune varianti del Piano Regolatore del                                     Comune di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza;

viste le osservazioni del 12 gennaio 1993 del Comune di __________ e la risposta 4 agosto 1993 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti

esperiti i necessari accertamenti;

r i t e n u t o

in fatto

La ricorrente ritiene giustificato l’inserimento in zona edificabile   del proprio mappale considerato che esso risulta già edificato ed                            inserito in un comprensorio costruito. Essa chiede infine         l’annullamento della qualifica di bosco del suo particellare.

Il Consiglio di Stato dal canto suo, con risposta del 4 agosto        1993, pur chiedendo che il ricorso venga respinto, aggiunge in                               via abbondanziale che la misura pianificatoria più opportuna ed                            adeguata per regolare la situazione del particellare no. __________,                 considerata la vicinanza con la zona edificabile, sarebbe quella   d’istituire solo per questo fondo una zona di mantenimento degli insediamenti (cfr. allegato di risposta, decisione no. __________del 4          agosto 1993 del Consiglio di Stato).

c o n s i d e r a t o

in diritto

L’art. 38LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i    già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei                                          fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del                             Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).

Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT    che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a                                         ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Ciò premesso, la ricorrente è legittimata a ricorrere, a norma       dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, posto che la modifica d’ufficio     decretata dal Consiglio di Stato con la querelata decisione muta                                la situazione del suo fondo.

Il presente ricorso, intimato nel termine di legge, è tempestivo.

L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b)     LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del                                     PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità                                      competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato,                              che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo.            Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure        dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A                                          contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia          riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2             cpv. 3                               LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine      d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il                                   Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il                                       proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve       rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella        ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però                                          limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale     non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente               insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle                              soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori          fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente       attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per                                   motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento   giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua                 autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum                                 Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren      bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 seg.,       in part. 55).

Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non   dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato                        d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b                                          LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il             ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in                           particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma                                   stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,                                          l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di                procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei                                          fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).

Nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità             devono sempre considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto                                     federale e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115                               Ia 350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le                                          prescrizioni di cui agli art. 14 e segg. LPT.

Determinanti ai fini del presente giudizio sono in particolar modo            le disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone                            edificabili.

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni        idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil­                           mente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindi­ci                                      anni. Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmen­te                                          edificabili possono essere attri­buiti a tale zona.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno       l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustifi­carne        l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b                                    con i richiami): determinante a tal fine è la situazione         pianificatoria globale.                                          Pure il fatto che un fondo confini con la               zona edificabile non è un motivo sufficiente affinché il proprieta­-                            rio possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia                              243). Per prassi costante sussiste inoltre un interesse generale   a impedire, rispettivamente a ridurre, la formazione di zone                                        edificabili troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335                                  consid. 2b), che sarebbero inopportune e in        contrasto con la                              legge (DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del   2 febbraio 1982 in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure                                DTF 111 Ia 22).

A ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei      confronti del resto del territorio urbanizzato non suggerisce           certo il suo inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto                              rilevare con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto       impervia a ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono             ancora stati precisamente definiti. Senz’altro più coerente e                                          giustificabile per motivi di morfologia del terreno come pure di     spazio disponibile, è il previsto prolungamento verso ovest della    fascia edificabile, del resto non contestato dalla ricorrente.

Per queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter    accogliere le censure ricorsuali.

Solamente con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è     stato sancito l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori) d'accertare il carattere forestale                          laddove le zone edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv.   2 LFo). Quindi per ottenere schiarimenti circa la natura                   boschiva del proprio fondo, la ricorrente dovrà presentare                                          relativa domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia

- Municipio di __________

- Consiglio di stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                   Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente:                                                          Il segretario: