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90.1994.170

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto la legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.

E. 2 I vincoli gravanti

le particelle della ricorrente sono i seguenti:

a)  imposizione

di una percentuale di superficie utile lorda a                                                             destinazione

residenziale esclusivamente primaria (SULR)                                  pari

al 50% della SUL per la part. __________ e del 60% per la                                          __________;.

b)  limitazione

dell’altezza a mtl. 16,70;

c)   limitazione

della profondità delle costruzioni a 12 mtl.

La ricorrente chiede la

soppressione del vincolo di destinazione residenziale nonché l’aumento a mtl

22.70 dell’altezza e a 14 mtl della profondità.

3.   Quota residenziale

obbligatoria, ad esclusivo carattere primario

Giusta l’art. 28 cpv. 2

lett. a) i PR fissano in particolare “le zone edificabili destinate

all’abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente

essere precisata e limitata dal Comune; segnatamente possono essere previste

zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie  ...”

Ciò corrisponde peraltro ad una consolidata giurisprudenza.

Rettamente, quindi, la

ricorrente non contesta la base legale del vincolo querelato. Ne contesta

invece la proporzionalità.

Il comune replica che “il

quartiere __________ si presta particolarmente alla residenza. Esso è a diretto

contatto con la “city” e con l’area verde del __________ __________; nelle

immediate vicinanze si trovano le infrastrutture scolastiche (dalla scuola

materna alle medie superiori), infrastrutture culturali, per la pratica dello

sport e per il tempo libero. Inoltre, pur essendo ottimamente collegato alle

strade principali, nel suo interno non è attraversato da traffici importanti ed

è quindi particolarmente tranquillo.” Queste circostanze, conclude il

resistente,  “giustificano pienamente l’imposizione di vincoli di destinazione

residenziale in percentuali che tengano conto delle peculiarità della zona.”

Non possiamo che

sottoscrivere le considerazioni del comune e, in linea di principio, le

conclusioni. La revitalizzazione dei centri urbani attraverso la diversificazione

delle attività è divenuto uno dei principali postulati di un’urbanistica

moderna. Il problema si pone con particolare acuità in città come __________,

in cui la terziarizzazione ha pressoché monopolizzato il centro.

Trasformato in “city” esso

ha perso quella ricchezza e varietà di relazioni umane che fanno viva e vitale

una città. Ora è evidente che proprio il quartiere __________ si presti ad

assicurare una consistente presenza abitativa.

Quanto alla percentuale di

SUL da destinarsi alla residenza primaria è questione che più che al diritto

attiene a scelte di politica pianificatoria che rientrano nella sfera

decisionale riconosciuta dalla giurisprudenza al comune. Il tribunale non può

sindacarne l’apprezzamento se non nella misura in cui non è sorretto da valide

ragioni e sconfina nell’abuso o nell’eccesso (RDAT I-95 n. 29). Ciò non toglie

che queste ragioni devono risultare con sufficiente chiarezza dagli studi

pianificatori alla base del PR; fondarsi su analisi e valutazioni degli aspetti

rilevanti al fine di una decisione oggettivamente fondata. Solo così, peraltro,

il proprietario potrà valutare se le restrizioni impostegli dal piano

rispettano i requisiti della base legale, dell’interesse pubblico preminente e

della proporzionalità (art. 22ter Cost.).

Nel caso presente lo

studio è alquanto sommario e si riduce essenzialmente a ipotizzare quante unità

insediative e tra queste quanti abitanti si avrebbero sfruttando appieno la

SULR consentita dal piano (cfr. Relazione tecnica, pag. 32/33). E’ un po’ poco

per un problema di questa delicatezza. Ma la prova migliore che il problema

possa e debba essere meglio approfondito la fornisce lo stesso comune che in

occasione della fissazione dei gradi di sensibilità al rumore e quindi della

relativa variante del PP1 ha rimesso in questione l’intera tematica.

Ciò vale peraltro, mutatis

mutandis, per l’esclusione delle residenze secondarie. Che il principio di una

loro limitazione sia stato largamente ammesso dalla giurisprudenza è cosa nota

(si veda per tutte RDAT I - 1995 n. 26). Che la loro esclusione sia coerente

con la scelta di rivitalizzare il quartiere, evitando quindi il tipico fenomeno

delle persiane chiuse, non fa dubbio. Occorre tuttavia, alla base della

restrizione, uno studio serio che ponderi i diversi interessi in giuoco, tra

cui non va trascurato quello economico; studio che non risulta sia stato fatto

in occasione di questa variante.

Bisogna quindi annullare

la decisione governativa per la parte che approva i vincoli qui passati in

rassegna (quota di destinazione residenziale, carattere esclusivamente primario

di tale quota) e rinviare gli atti al comune affinché, se intende mantenerli

(in tutto o in parte e ev. con quale differenziazione), adotti una variante

seguendo la procedura degli art. 32 seguenti LALPT, operazione che a quanto ci

consta il comune ha già intrapreso, in concomitanza con gli adempimenti

postigli a carico dall’art. 23 OIF (fissazione dei gradi di sensibilità al

rumore).

(Cfr. in materia di

destinazione vincolata: DTF 117 Ia 143 consid. 2b; ca, la limitazione delle

residenze secondarie: RDAT I -1995 n. 26).

4.   altezza massima

La domanda ricorsuale di

inserire le part. 434 e 1846 in zona R7 è avversata dal comune, che giustifica

l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona __________, osservando

come “

la continuità architettonica nei confronti delle preesistenze,

importante specialmente per la Via __________. __________, che collega le zone

a 7 piani di __________ e del centro città, ha dettato il mantenimento

dell’altezza di m 22,70. All’interno del quartiere viceversa, la presunzione

che la funzione abitativa, che si vuole privilegiare, risulti maggiormente

naturale in caso di altezza limitata, ha portato ad un’imposizione di altezze

massime inferiori (m. 16,70), ciò concorre pure ad evidenziare volumetricamente

il quartiere, nelle sue componenti e nei suoi confini.”

Analizziamo ora la

posizione occupata nel quartiere Landriani dalle particelle delle ricorrenti.

Vediamo così che la part. 434 si trova quasi esattamente al centro del

quartiere stesso, lungo via __________: strada interna, secondaria che lo

taglia a metà (v. relazione tecnica, pag. 7). E’ perfettamente comprensibile

che l’accentuata  vocazione residenziale della particella e delle altre, come

lei allineate sulla via __________, abbia portato il comune a ridurvi le

altezze e a mantenerle invece a mtl 22,70 per la particella __________,

all’angolo tra via __________ e l’importante asse di raccolta di via

__________. Questa particella concorre a formare la crosta perimetrale che fa

da scudo alle parti interne del comparto, proteggendole contro le emissioni

atmosferiche e foniche.

Lo stesso avviene per la

part. __________, situata nella parte del quartiere più vicina al centro- città,

e più precisamente verso __________ __________, dal quale la separano,

facendole da schermo, le part. __________e __________.

Che a fronte dell’effetto

protettivo esercitato dalla cortina perimetrale vi sia quello negativo “

di

affossare le costruzioni entro una cintura esterna di edifici più alti

lamentato dalla ricorrente è esatto (anche se forzato nell’espressione) ma non

decisivo. Non è innalzando l’altezza delle costruzioni interne che, salvo per

la parte aggiuntiva, si rimedia al problema; lo risolverebbe solo un

abbassamento delle costruzioni esterne. Ma abbiamo visto che qui l’altezza è

stata dettata dalla necessità di mantenere la continuità con l’edificazione

preesistente e peraltro non è di per sé censurata.

Tutto ben considerato la

fissazione dell’altezza massima delle part. __________e __________ a mtl 16,70

appare pianificatoriamente sostenibile e questo tribunale non potrebbe

sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e

disconoscerne, in violazione dell’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di

pianificazione.

La censura non può dunque

essere accolta. Con essa e per le stesse ragioni va respinta l’accusa di

violazione del principio della parità di trattamento. Tra le particelle in cui

è ammessa l’altezza di mtl 22.70 e quelle in cui tale altezza è limitata a mtl

16,70 corre la differenza della posizione, perimetrale o interna, per rapporto

al quartiere.

5.   limitazione della

profondità delle costruzioni a 12 mtl.

Questa restrizione tocca

solo il part. 1846. Il comune la giustifica con l’esigenza di “

conferire al

quartiere un volto urbano di qualità

”, osservando che la particella in

questione “

è fondo di notevoli dimensioni, il cui fronte nord si affaccia su

Via __________ e quello sud su Via __________. Lungo entrambi i fronti stradali

vi sono delle linee di costruzione e sul fondo possono quindi essere edificate

due costruzioni della profondità di 12 m ciascuno. L’imposizione (o la

concessione) di una maggiore profondità, quale quella richiesta dalla ricorrente,

avrebbe appesantito la zona e provocato un netto contrasto con gli edifici

salvaguardati dal piano particolareggiato del nucleo storico e tradizionale. I

due palazzi sarebbero inoltre stati troppo vicini, compromettendo così le

finalità delle norme sulle distanze.

” (Osservazioni, pag. 6). La ricorrente

ribatte che non è “

certamento una profondità delle costruzioni (...)

aumentata di 2 m. a disturbare (in maniera tanto grave da giustificare una

restrizione del diritto di proprietà) il volto urbano del quartiere

.”

Premesso che la situazione oggettiva corrisponde alla descrizione fattane dal

comune, ci troviamo qui, come già sopra, in un ambito in cui il potere

discrezionale dell’ente pianificatore deve potersi esplicare senza eccessivi

intralci censori. Vi si oppone non solo l’autonomia comunale ma anche e

specialmente il precetto del già citato art. 2 LPT.

L’opzione del comune per

un’edificazione all’interno del quartiere che non sia troppo serrata e

incombente, ma lasci un certo agio tra blocco e blocco garantendo sufficiente

aria e luce, appare senz’altro sottoscrivibile, in barba ad una concezione

semplicistica della “densificazione”. La qualità della vita merita attenzione e

giustifica il freno ad uno sfruttamento edilizio indiscriminato. In concreto,

poi, non sembra che il “sacrificio” imposto alla proprietaria non concedendole

14 m di profondità sia insopportabile. Il comune rileva come, pur col limite

dei 12 mtl, l’IS passi dall’1.9 prima vigente a un tutto sommato confortevole

2.5! Non sembra poco. Non c’è di che scomodare la tutela costituzionale della

proprietà privata: la disposizione criticata non fa in concreto che

delimitarne, legittimamente, il contenuto.

La censura non può che

essere respinta.

E. 6 Il Comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alla ricorrente, parzialmente vittoriosa in causa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170 Tessin Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170 Ticino Tribunale della pianificazione 15.02.1996 90.1994.170

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.94.00170 Lugano 1 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca Il segretario Fiorenzo Gianinazzi visto il ricorso del 29 aprile 1992 di __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________, contro la risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ (PP1) del Comune di __________; visto la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________ la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato il sopralluogo del 23 agosto 1993 letti gli atti e assunto gli accertamenti necessari r i t e n u t o in fatto a. Il piano particolareggiato della zona __________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, suddivide il quartiere in 3 comparti (A, B, C). I mapp. __________e __________RFD __________, di proprietà di __________ __________, sono collocati rispettivamente nel comparto C e B. Contro le restrizioni della proprietà che ne derivano la proprietaria è insorta dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il ricorso, a questo TPT chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi dei vincoli contestati. Tanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono il rigetto del ricorso. Delle argomentazioni delle parti diremo all’occorrenza nei considerandi. Nel sopralluogo le parti chiedono di sospendere la vertenza fino al 31.12.1993, in vista di un'eventuale soluzione bonale che finalmente è risultata irraggiungibile. c o n s i d e r a t o in diritto 1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto la legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine. 2. I vincoli gravanti le particelle della ricorrente sono i seguenti:

a)  imposizione di una percentuale di superficie utile lorda a                                                             destinazione residenziale esclusivamente primaria (SULR)                                  pari al 50% della SUL per la part. __________ e del 60% per la                                          __________;.

b)  limitazione dell’altezza a mtl. 16,70;

c)   limitazione della profondità delle costruzioni a 12 mtl. La ricorrente chiede la soppressione del vincolo di destinazione residenziale nonché l’aumento a mtl 22.70 dell’altezza e a 14 mtl della profondità.

3.   Quota residenziale obbligatoria, ad esclusivo carattere primario Giusta l’art. 28 cpv. 2 lett. a) i PR fissano in particolare “le zone edificabili destinate all’abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata e limitata dal Comune; segnatamente possono essere previste zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie  ...” Ciò corrisponde peraltro ad una consolidata giurisprudenza. Rettamente, quindi, la ricorrente non contesta la base legale del vincolo querelato. Ne contesta invece la proporzionalità. Il comune replica che “il quartiere __________ si presta particolarmente alla residenza. Esso è a diretto contatto con la “city” e con l’area verde del __________ __________; nelle immediate vicinanze si trovano le infrastrutture scolastiche (dalla scuola materna alle medie superiori), infrastrutture culturali, per la pratica dello sport e per il tempo libero. Inoltre, pur essendo ottimamente collegato alle strade principali, nel suo interno non è attraversato da traffici importanti ed è quindi particolarmente tranquillo.” Queste circostanze, conclude il resistente,  “giustificano pienamente l’imposizione di vincoli di destinazione residenziale in percentuali che tengano conto delle peculiarità della zona.” Non possiamo che sottoscrivere le considerazioni del comune e, in linea di principio, le conclusioni. La revitalizzazione dei centri urbani attraverso la diversificazione delle attività è divenuto uno dei principali postulati di un’urbanistica moderna. Il problema si pone con particolare acuità in città come __________, in cui la terziarizzazione ha pressoché monopolizzato il centro. Trasformato in “city” esso ha perso quella ricchezza e varietà di relazioni umane che fanno viva e vitale una città. Ora è evidente che proprio il quartiere __________ si presti ad assicurare una consistente presenza abitativa. Quanto alla percentuale di SUL da destinarsi alla residenza primaria è questione che più che al diritto attiene a scelte di politica pianificatoria che rientrano nella sfera decisionale riconosciuta dalla giurisprudenza al comune. Il tribunale non può sindacarne l’apprezzamento se non nella misura in cui non è sorretto da valide ragioni e sconfina nell’abuso o nell’eccesso (RDAT I-95 n. 29). Ciò non toglie che queste ragioni devono risultare con sufficiente chiarezza dagli studi pianificatori alla base del PR; fondarsi su analisi e valutazioni degli aspetti rilevanti al fine di una decisione oggettivamente fondata. Solo così, peraltro, il proprietario potrà valutare se le restrizioni impostegli dal piano rispettano i requisiti della base legale, dell’interesse pubblico preminente e della proporzionalità (art. 22ter Cost.). Nel caso presente lo studio è alquanto sommario e si riduce essenzialmente a ipotizzare quante unità insediative e tra queste quanti abitanti si avrebbero sfruttando appieno la SULR consentita dal piano (cfr. Relazione tecnica, pag. 32/33). E’ un po’ poco per un problema di questa delicatezza. Ma la prova migliore che il problema possa e debba essere meglio approfondito la fornisce lo stesso comune che in occasione della fissazione dei gradi di sensibilità al rumore e quindi della relativa variante del PP1 ha rimesso in questione l’intera tematica. Ciò vale peraltro, mutatis mutandis, per l’esclusione delle residenze secondarie. Che il principio di una loro limitazione sia stato largamente ammesso dalla giurisprudenza è cosa nota (si veda per tutte RDAT I - 1995 n. 26). Che la loro esclusione sia coerente con la scelta di rivitalizzare il quartiere, evitando quindi il tipico fenomeno delle persiane chiuse, non fa dubbio. Occorre tuttavia, alla base della restrizione, uno studio serio che ponderi i diversi interessi in giuoco, tra cui non va trascurato quello economico; studio che non risulta sia stato fatto in occasione di questa variante. Bisogna quindi annullare la decisione governativa per la parte che approva i vincoli qui passati in rassegna (quota di destinazione residenziale, carattere esclusivamente primario di tale quota) e rinviare gli atti al comune affinché, se intende mantenerli (in tutto o in parte e ev. con quale differenziazione), adotti una variante seguendo la procedura degli art. 32 seguenti LALPT, operazione che a quanto ci consta il comune ha già intrapreso, in concomitanza con gli adempimenti postigli a carico dall’art. 23 OIF (fissazione dei gradi di sensibilità al rumore). (Cfr. in materia di destinazione vincolata: DTF 117 Ia 143 consid. 2b; ca, la limitazione delle residenze secondarie: RDAT I -1995 n. 26).

4.   altezza massima La domanda ricorsuale di inserire le part. 434 e 1846 in zona R7 è avversata dal comune, che giustifica l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona __________, osservando come “ la continuità architettonica nei confronti delle preesistenze, importante specialmente per la Via __________. __________, che collega le zone a 7 piani di __________ e del centro città, ha dettato il mantenimento dell’altezza di m 22,70. All’interno del quartiere viceversa, la presunzione che la funzione abitativa, che si vuole privilegiare, risulti maggiormente naturale in caso di altezza limitata, ha portato ad un’imposizione di altezze massime inferiori (m. 16,70), ciò concorre pure ad evidenziare volumetricamente il quartiere, nelle sue componenti e nei suoi confini.” Analizziamo ora la posizione occupata nel quartiere Landriani dalle particelle delle ricorrenti. Vediamo così che la part. 434 si trova quasi esattamente al centro del quartiere stesso, lungo via __________: strada interna, secondaria che lo taglia a metà (v. relazione tecnica, pag. 7). E’ perfettamente comprensibile che l’accentuata  vocazione residenziale della particella e delle altre, come lei allineate sulla via __________, abbia portato il comune a ridurvi le altezze e a mantenerle invece a mtl 22,70 per la particella __________, all’angolo tra via __________ e l’importante asse di raccolta di via __________. Questa particella concorre a formare la crosta perimetrale che fa da scudo alle parti interne del comparto, proteggendole contro le emissioni atmosferiche e foniche. Lo stesso avviene per la part. __________, situata nella parte del quartiere più vicina al centro- città, e più precisamente verso __________ __________, dal quale la separano, facendole da schermo, le part. __________e __________. Che a fronte dell’effetto protettivo esercitato dalla cortina perimetrale vi sia quello negativo “ di affossare le costruzioni entro una cintura esterna di edifici più alti ” lamentato dalla ricorrente è esatto (anche se forzato nell’espressione) ma non decisivo. Non è innalzando l’altezza delle costruzioni interne che, salvo per la parte aggiuntiva, si rimedia al problema; lo risolverebbe solo un abbassamento delle costruzioni esterne. Ma abbiamo visto che qui l’altezza è stata dettata dalla necessità di mantenere la continuità con l’edificazione preesistente e peraltro non è di per sé censurata. Tutto ben considerato la fissazione dell’altezza massima delle part. __________e __________ a mtl 16,70 appare pianificatoriamente sostenibile e questo tribunale non potrebbe sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e disconoscerne, in violazione dell’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di pianificazione. La censura non può dunque essere accolta. Con essa e per le stesse ragioni va respinta l’accusa di violazione del principio della parità di trattamento. Tra le particelle in cui è ammessa l’altezza di mtl 22.70 e quelle in cui tale altezza è limitata a mtl 16,70 corre la differenza della posizione, perimetrale o interna, per rapporto al quartiere.

5.   limitazione della profondità delle costruzioni a 12 mtl. Questa restrizione tocca solo il part. 1846. Il comune la giustifica con l’esigenza di “ conferire al quartiere un volto urbano di qualità ”, osservando che la particella in questione “ è fondo di notevoli dimensioni, il cui fronte nord si affaccia su Via __________ e quello sud su Via __________. Lungo entrambi i fronti stradali vi sono delle linee di costruzione e sul fondo possono quindi essere edificate due costruzioni della profondità di 12 m ciascuno. L’imposizione (o la concessione) di una maggiore profondità, quale quella richiesta dalla ricorrente, avrebbe appesantito la zona e provocato un netto contrasto con gli edifici salvaguardati dal piano particolareggiato del nucleo storico e tradizionale. I due palazzi sarebbero inoltre stati troppo vicini, compromettendo così le finalità delle norme sulle distanze. ” (Osservazioni, pag. 6). La ricorrente ribatte che non è “ certamento una profondità delle costruzioni (...) aumentata di 2 m. a disturbare (in maniera tanto grave da giustificare una restrizione del diritto di proprietà) il volto urbano del quartiere .” Premesso che la situazione oggettiva corrisponde alla descrizione fattane dal comune, ci troviamo qui, come già sopra, in un ambito in cui il potere discrezionale dell’ente pianificatore deve potersi esplicare senza eccessivi intralci censori. Vi si oppone non solo l’autonomia comunale ma anche e specialmente il precetto del già citato art. 2 LPT. L’opzione del comune per un’edificazione all’interno del quartiere che non sia troppo serrata e incombente, ma lasci un certo agio tra blocco e blocco garantendo sufficiente aria e luce, appare senz’altro sottoscrivibile, in barba ad una concezione semplicistica della “densificazione”. La qualità della vita merita attenzione e giustifica il freno ad uno sfruttamento edilizio indiscriminato. In concreto, poi, non sembra che il “sacrificio” imposto alla proprietaria non concedendole 14 m di profondità sia insopportabile. Il comune rileva come, pur col limite dei 12 mtl, l’IS passi dall’1.9 prima vigente a un tutto sommato confortevole 2.5! Non sembra poco. Non c’è di che scomodare la tutela costituzionale della proprietà privata: la disposizione criticata non fa in concreto che delimitarne, legittimamente, il contenuto. La censura non può che essere respinta. 6. Il Comune, intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alla ricorrente, parzialmente vittoriosa in causa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso é parzialmente accolto . §)  Di conseguenza la decisione governativa impugnata è                                                                 annullata nella misura in cui approva il vincolo a                                          destinazione residenziale primaria sulle part. __________e __________                                     RFD __________. Tale vincolo viene di conseguenza annullato e                                                   gli atti rinviati al comune per riesame.

2.   Non si prelevano spese né tasse di giudizio. Il comune verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili.

3.   Intimazione:                  - __________

- Municipio di ______

- Consiglio di Stato, Bellinzona

- Sezione pianificazione urbanistica,                                                             Bellinzona Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                           Il segretario