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Incarto n.90.1994.150
Lugano
23 maggio 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Raffaello Balerna
assistito dal segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 settembre 1991 di
__________ __________ __________,____________________
contro
la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
constatato che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002) e rendendo, di conseguenza, privo di oggetto il ricorso in esame;
ritenuto che, con lettera 12 marzo 2003, il Tribunale ha comunicato alla ricorrente che avrebbe pertanto proceduto allo stralcio del ricorso senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili, fissando alla stessa un termine di 30 giorni per presentare delle osservazioni;
preso atto che, nel termine assegnato, la ricorrente è rimasta silente;
decreta
-________ ____________ __________, ____________________
rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________ __________, ____________________
-Municipio di __________
-Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ ______________________________
-Consiglio di Stato, Residenza governativa, ________________________
Il presidente Il segretario
del Tribunale della pianificazione del territorio