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90.1994.143

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-07-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143 Tessin Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143 Ticino Tribunale della pianificazione 16.07.2003 90.1994.143

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 90.1994.143 Lugano 16 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale della pianificazione del territorio composto dai giudici: Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser segretario: Stefano Furger, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 13 settembre 1991 di __________ __________, __________ __________ rappr. da: studio legale __________. e __________. __________ -__________, __________ __________ contro la decisione 2 luglio 1991 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________; viste le risposte:

- 7 ottobre 1991 del municipio di __________;

- 8 gennaio 1992 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto e considerato in fatto e in diritto che la ricorrente ha chiesto lo stralcio del vincolo AP 4a per la formazione di un impianto sportivo e della relativa strada di accesso, ubicati in area boschiva a monte della località di __________; che, all'udienza 29 marzo 1993, il procedimento è stato sospeso onde permettere un approfondimento di talune problematiche legate al dissodamento e alla stabilità geologica dei luoghi; che, con risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________), il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________, che contempla l'abbandono della menzionata area AP 4a e della sua via d'accesso, abrogando nel contempo la risoluzione impugnata (cfr. dispositivo n. __________ della risoluzione 5 febbraio 2002); che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto; che esso va dunque stralciato dai ruoli; che l'insorgente, consenziente allo stralcio, protesta tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 4 aprile 2003); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 18 giugno 2003); che, nell'ambito del presente procedimento, alla revisione del piano regolatore approvata il 5 febbraio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande della ricorrente; che, di conseguenza, l'insorgente, assistita da un patrocinatore, ha diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3); che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); decreta

1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 700.-- (settecento) per ripetibili.

3.   Intimazione a: - __________ __________, __________ rappr. dallo studio legale __________. e __________. __________ - __________, __________ __________ __________, ____________________; - Municipio di __________, __________ __________; - Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________ __________, ____________________; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________ . Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente                                                                                                    Il segretario