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9.2023.33

Diritto di visita: opposizione del figlio

Ticino · 2023-09-15 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

E. 2.1 Giusta l’art. 274 cpv.

E. 2.2 In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro ( Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774). Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa ( Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

E. 2.3 Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico ( Meier/Stettler , op. cit., n. 793).

E. 2.4 Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC

n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino ( Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e 971).

E. 2.5 Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

E. 2.6 Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

E. 3 Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck , art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 4 Nel caso in esame, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di protezione nella decisione in oggetto, la questione relativa alla regolamentazione delle relazioni personali fra RE 1 e il figlio PI 1 è stata emanata dal Pretore con decisione 7 febbraio 2020, che ha sospeso il diritto di visita così come la possibilità di contatti telefonici, disponendo in particolare che “u na ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente Autorità regionale di protezione a condizione che RE 1 apporti la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica ”. Come già rilevato, tale decisione è stata confermata dalla prima Camera Civile del TA che, con sentenza 4 gennaio 2021 (confermata dal TF, cfr. agli atti) ha rilevato che il padre non si era confrontato con le motivazioni alla base della decisione Pretorile. Il Pretore aveva in particolare ricordato che, l’8 maggio 2021, PI 1 aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, “poiché gli infonderebbe un grande disagio per la situazione venutasi a creare ” e che vi era la necessità di una preventiva presa di coscienza da parte del padre (“ il quale deve rendersi conto di quale sia il bene del figlio e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso terapeutico ”). Nell’istanza in esame 4 maggio 2022 con la quale veniva postulato il ripristino delle relazioni personali, RE 1 non ha fatto alcun riferimento alla decisione del Pretore e neppure ha asserito di aver intrapreso una presa a carico psicoterapica. Con l’ulteriore presa di posizione 17 agosto 2022 lo stesso ha comunicato di essere stato seguito dallo psichiatra dr. med. __________ dal 2014 e che durante il 2020 avrebbe “ realizzato dieci colloqui e nel 2021 diverse conversazioni telefoniche ”. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso psichiatra dr. med. __________ (cfr. scritto 27 ottobre 2021), che al riguardo ha precisato di “ non aver osservato segni o sintomi di una patologia psichiatrica ” e neppure “ che vi sia un vero e proprio disturbo caratteriale ”, confermando che il paziente è molto sofferente per la situazione. Il medico ha concluso che “ in questa costellazione, l’ipotesi che un trattamento psicoterapeutico/psicoeducativo possa risolvere la matassa è destinata a rimanere tale. Il quadro personologico semplice e rigido con scarsa capacità adattiva è resistente a una qualsiasi tecnica psicoterapeutica ”. Egli ha inoltre indicato che il fatto che da tempo il padre non abbia contatti con il figlio incide negativamente sulla motivazione a continuare un trattamento. In simili circostanze e ritenuto quanto emerge dagli atti, è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di prime cura, con decisione 24 gennaio 2023, abbia respinto l’istanza di RE 1. A quel momento non era infatti stato in alcun modo dimostrato che le condizioni poste dalla decisione del Pretore per un ripristino o un riesame della situazione fossero adempiute. Dagli atti non emerge infatti che RE 1 abbia apportato la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica. Egli neppure lo pretendeva al momento dell’istanza. Il fatto di aver realizzato dieci colloqui con lo psichiatra non dimostra infatti che egli abbia cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica. Neppure lo psichiatra lo dichiara. Come correttamente osservato dall’Autorità di prime cure non vi erano i presupposti per una revisione ai sensi dell’art. 313 CC della decisione precedentemente emanata dal Pretore. La decisione dell’Autorità di prime cure, resiste alle generiche critiche del reclamante e va pertanto confermata.

E. 5 In concreto non si può esimere dall’osservare che padre e figlio non si vedono e non hanno più alcun contatto fra loro dal 2017, ossia dal momento in cui il padre ha riportato in Svizzera il figlio dopo averlo sottratto dalla madre. Con la presa di posizione 17 agosto 2022 RE 1, oltre a ribadire l’importanza per il figlio di una ripresa delle relazioni personali con il padre, ha precisato che “ indipendentemente dagli avvenimenti del passato, un ripristino delle relazioni personali con il padre è pienamente nell’interesse di PI 1 ”, lamentando che sono cinque anni che non vede il figlio. Osserva che un’eventuale decisione di sospensione dovrebbe essere continuamente riesaminata, precisando che la ripresa dell’esercizio dei diritti di visita non rappresenta al momento alcun pericolo per il figlio e per il suo benessere psicologico. RE 1 indica che anche a mente del perito non vi sarebbero ostacoli. Propone di iniziare con diritti di visita sorvegliati a scadenza bisettimanale e in via subordinata chiede “ contatti di promemoria ”, auspicando che il figlio venga invitato a cadenza regolare ad incontrare il padre, evitando un allontanamento irrimediabile. Postula infine che vengano concessi contatti telefonici. Come debitamente osservato dal padre e rilevato nei precedenti considerandi, le relazioni personali genitore-figlio sono nell’interesse del minore. Come rilevato, vista l’età di PI 1 (ormai quattordicenne), la sua opinione deve essere presa in considerazione e la sua volontà può prevalere su una valutazione esterna del suo bene. Come risulta dagli atti, PI 1 era già stato ascoltato l’8 maggio 2019 e di nuovo il 10 settembre 2021 (quanto aveva dodici anni). In entrambe le occasioni aveva dichiarato espressamente di non voler né vedere né sentire il padre. Nell’ultimo incontro aveva inoltre aggiunto “ che non c’è nulla che il padre possa fare per fargli cambiare idea ”. In concreto, a settembre 2021 PI 1 aveva con ogni evidenza espresso una forte opposizione e il contatto forzato era stato pertanto rifiutato. Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo. In concreto, senza sminuire la gravità degli avvenimenti passati, va riconosciuto che sono ormai cinque anni che padre e figlio non hanno più alcun tipo di contatto e sono trascorsi due anni dall’ultimo ascolto del minore. Lo stesso minore ha inoltre dichiarato (cfr. verbale 10 settembre 2021) di non essere più seguito da alcuno psicologo. In simili circostanze l’incarto va ritornato all’Autorità di prime cure perché assunti elementi di giudizio sulla situazione attuale, valuti se in concreto la soluzione estrema attuale, sia ancora nell’interesse del bene prioritario del minore.

E. 6 G li oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. RE 1 rifonderà a CO 2 congrue ripetibili.

Dispositiv
  1. - - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.9.2023.33

Lugano

15 settembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2

per quanto riguarda i diritti di visita con il figlio PI 1;

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione__________;

in fatto

Considerato

Per questi motivi

-

-

-

Il presidenteLa vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.