Retribuzione di prestazioni posteriori al decesso del curatelato
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).
E. 2 Nel caso in esame, la curatrice RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la retribuzione di prestazioni eseguite dopo il decesso del curatelato, ritenendo che la Circolare n. 1 dell’ispettorato della Camera di protezione del Tribunale d’appello la autorizzasse a svolgerle. L’Autorità di primo grado ha invece giudicato che tali prestazioni non siano da remunerare, in quanto svolte sostanzialmente senza un mandato specifico.
E. 3 Ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela prende fine con la morte dell’interessato. Giusta l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge anche l’ufficio di curatore. Il curatore perde quindi legalmente ogni potere di accompagnamento, di rappresentazione o gestione e i suoi compiti residui sono la presentazione del rapporto e del conto finale (Henkel, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale del patrimonio del curatelato agli eredi (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 8.1. pag. 227; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1270 pag. 559 e 1275 pag. 561). I diritti e obblighi del defunto passano agli eredi ipso iure con l’apertura della successione, al decesso dell’interessato (art. 560 CC). In caso di decesso della persona sotto curatela il curatore non è tenuto di assicurare una gestione provvisoria degli affari di cui il trattamento non possa essere differito (art. 424 CC). Può per contro essere tenuto ad alcuni doveri (morali e/o giuridici) di informazione all’indirizzo degli eredi o terzi (indicazioni sui desideri per i funerali, trasmissione di indirizzi di contatto, per esempio procedere alla rescissione di abbonamenti; preservazione del luogo di vita, con la rimozione di alimenti deperibili; consegna di un eventuale testamento all’autorità, art. 556 CC) (cfr. Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Ginevra/Zurigo/Basilea 2022, n. 915 e 916 ss.,
p. 482 ss., con riferimenti). Nell’ipotesi di un’amministrazione d’ufficio della successione (art. 554 CC), il curatore diviene l’amministratore della successione se la persona deceduta era posta a favore di una curatela che comprendeva la gestione del patrimonio (art. 554 cpv. 3). Questa funzione non è tuttavia automatica ma viene attribuita al curatore esclusivamente tramite una decisione dell’autorità competente in materia successoria. Appartiene a questa autorità di verificare preventivamente l’attitudine del curatore a eseguire il compito, può se lo considera necessario, designare un’altra persona o rinunciare a ordinare un’amministrazione d’ufficio della successione (cfr. Meier, op. cit., n. 917, p. 483, con riferimenti). Il curatore può pure proseguire validamente la sua rappresentazione o la gestione dei beni, in qualità di rappresentante degli eredi. Ciò richiede una procura da parte loro, eventualmente tacita o apparente (art. 32 ss. CO) (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 399, CC N. 13, con riferimenti).
E. 4 I
principi applicabili e le indicazioni su come procedere al decesso di una
persona posta a favore di una misura di protezione sono stati riassunti nella
Circolare n. 1 del 7 febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in
qualità di autorità di vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di
protezione. In tale circolare si indica chiaramente che alla morte
dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del
patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato decadono, come pure le
funzioni dell’autorità di protezione (pag. 1). Il curatore deve astenersi da
ogni atto di rappresentanza o gestione – l’amministrazione del patrimonio è
responsabilità degli eredi – limitando il suo intervento agli atti
amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza
(pag. 1-2) (cfr. anche decisione CDP del 15 novembre 2015 inc. no. 9.2015.126/140).
Nella pratica, in
particolare quando il deceduto non aveva contatti familiari, può esserci
incertezza su chi si deve occupare delle formalità funerarie, del saldo dei
debiti e della liquidazione dell’eredità.
Per questioni etiche e
morali è talvolta il curatore che svolge questi compiti. Il rischio è però di
compiere atti indebiti con il patrimonio di spettanza degli eredi che, senza
speciale procura o mandato, egli non è legittimato a rappresentare.
Eventuali atti compiuti
senza specifica autorizzazione degli eredi rientrano nella gestione di affari
senza mandato (art. 419 CO), in tal caso il curatore è responsabile per ogni
negligenza commessa.
Senza specifico mandato è
ragionevole agire e regolare le questioni finanziarie post mortem solo quando
la situazione patrimoniale è chiara, quando ancora è possibile attingere ai
beni del defunto e se non ci sono dubbi sulla presumibile volontà degli eredi.
Per contro, il curatore si asterrà dall’agire se gli è precluso l’accesso ai
beni del defunto, se gli eredi sono comunque in grado di agire loro medesimi o
quando uno di loro già si è proposto per effettuare tali operazioni. Il
curatore deve in ogni caso evitare una gestione di affari senza mandato quando
vi è il concreto rischio che la successione è passiva o che siano favoriti dei
creditori rispetto ad altri, atti questi che potrebbero avere conseguenze anche
di ordine penale.
L’autorità di protezione
non può ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art.
554 cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria
(pag. 3).
E. 5 In concreto, l’Autorità di protezione ha riconosciuto a RE 1 un importo complessivo di fr. 117.70 per il periodo dal 1 gennaio al 2023, data del decesso del curatelato, pari a fr. 72.70 di mercede e fr. 45.– per il rimborso delle spese. Non ha invece ammesso alcunché per il successivo periodo. RE 1 ritiene che le prestazioni effettuate dopo il 2023 erano operazioni che era autorizzata e persino tenuta a svolgere, trattandosi degli avvisi del decesso al locatario, agli istituti e alle assicurazioni, della disdetta del contratto di locazione e delle informazioni alla Pretura sulla situazione debitoria, con la richiesta di incaricare l’Ufficio fallimenti della gestione dell’eredità giacente. La reclamante ne chiede quindi la retribuzione, sulla base della Circolare citata, in particolare riportando il passaggio nel quale viene chiarito che “ dal profilo pratico, a protezione della sostanza e per favorire l’organizzazione della liquidazione della successione, il curatore può compiere i seguenti compiti, non espressamente previsti dalla legge e che non hanno influenza diretta sulla posizione giuridica degli eredi: - bloccare gli ordini permanenti (es. pagamento premi cassa malati), salvo se non risultano da contratti di lunga durata che devono essere rescissi dagli eredi (es. contratto di affitto); - informare i parenti e persone prossime; - informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, partner contrattuali, assistenti a domicilio, ecc.; - informare autorità e tribunali nel caso di procedimenti pendenti; - raccogliere le fatture pendenti da rimettere agli eredi, a esecutori testamentari o all’ufficio fallimenti nel caso di liquidazione d’ufficio. Dal canto suo, l’Autorità di protezione sostiene, correttamente, che trattandosi di una amministrazione di sostegno giusta l’art. 393 CC, alla curatrice era precluso qualsiasi atto di rappresentanza, sia durante la gestione della curatela che successivamente alla morte dell’interessato (cfr. osservazioni 25 settembre 2023, pag. 2). Va peraltro osservato che in ogni caso, dalla medesima Circolare citata da RE 1 risulta che il curatore deve limitare il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione e al trasferimento della sostanza, essendo escluse azioni di rappresentanza o gestione. Esaminando la nota d’onorario presentata dalla curatrice, ma pure da quanto da lei sostenuto nel reclamo, si evince che la parte mercede negata riguarda prestazioni di rappresentanza che non è stata autorizzata a svolgere e che erano di competenza degli eredi del curatelato, come pure ricordato dall’Autorità di protezione. Nemmeno dalla Circolare citata è deducibile il contrario, in particolare osservando quanto indicato appena successivamente al paragrafo da lei riportato, ovvero che il curatore “ se non ci sono familiari o eredi può: - gettare la merce deperibile; - chiarire le modalità di sepoltura con le onoranze funebri; - prevenire inutili costi o evitabili diminuzioni della sostanza; - fornire disposizioni urgenti, per evitare imminenti e altrimenti inevitabili danni.” E che “solo con specifico mandato degli eredi potrà invece: - richiedere i rimborsi della cassa malati; - richiedere i rimborsi di premi, abbonamenti, imposte; - disdire l’appartamento, chiedere il rimborso della cauzione; - assegnare mandati in relazione al funerale, alla sepoltura e alla tenuta tomba; - affidare altri mandati che spettano alla comunione ereditaria.” In definitiva, quindi, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha retribuito le prestazioni svolte dalla curatrice dopo il decesso del curatelato, non essendo state eseguite a seguito di un mandato conferito dall’Autorità o dagli eredi. La decisione impugnata va pertanto integralmente confermata.
E. 6 Visto quanto precede, il reclamo va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante.
Dispositiv
- - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.11.2023 9.2023.120
Retribuzione di prestazioni posteriori al decesso del curatelato
Incarto n. 9.2023.120 Lugano 22 novembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Damiano Bozzini giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG assistito dalla vicecancelliera Perucconi-Bernasconi sedente per statuire nella causa che oppone RE 1 all’Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda la nota d’onorario e spese per la curatela di sostegno a favore di PI 1 giudicando sul reclamo del 31 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8 agosto 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto A. Con decisione 27 giugno 2013 la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha posto PI 1 a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC, facendo ordine all’allora competente Autorità regionale di protezione __________ di provvedere a nominare un curatore con il compito di consigliarlo e sostenerlo nell’amministrazione del proprio patrimonio e dei propri redditi. Quest’ultima Autorità ha quindi nominato RE 1 quale curatrice, con decisione 31 ottobre 2013. PI 1 è deceduto il 2023. B. In data 10/17 febbraio 2023 RE 1 ha presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), divenuta nel frattempo competente, il rapporto morale finale e la richiesta di rimborso spese l’anno 2023, per un totale di fr. 643.80 (11 h a fr. 40.–, fr. 6.– di trasferte e fr. 197.80 di “ rimborso spese diverse ”). Con scritto 20/24 marzo 2023 RE 1 ha fornito alcune precisazioni relative al decesso di PI 1 e alle prestazioni fornite posteriormente. C. Con decisione 8/17 agosto 2023 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela, approvando il rapporto morale finale di RE 1 e sollevandola dal mandato con i ringraziamenti per il lavoro svolto. Le è quindi stata riconosciuta un’indennità di fr. 117.70, pari a fr. 72.70 quale mercede e 45.– di rimborso spese, ponendola a carico dell’eredità giacente. In particolare l’Autorità di prime cure non le ha accolto il rimborso di mercede e spese per prestazioni fornite successivamente al decesso del curatelato. D. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 chiedendone la modifica nel senso di riconoscerle l’indennità totale richiesta di fr. 643.80 (fr. 440.– di mercede e fr. 203.80 di spese). Essa sostiene che le prestazioni fornite dopo il decesso di PI 1 erano dovute in virtù della Circolare n. 1 emanata dall’ispettorato della Camera di protezione del Tribunale d’Appello il 7 febbraio 2014. E. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 25 settembre 2023, chiedendone la reiezione. In particolare precisa che dalla Circolare citata dalla reclamante emergerebbe il contrario di quanto da lei sostenuto, ovvero che l’Autorità può eventualmente affidare al curatore compiti a protezione della sostanza e per favorire la liquidazione della successione, ma ciò è strettamente connesso con il potere di rappresentanza amministrativo e patrimoniale conferitogli con la decisione di istituzione della misura di protezione. Nel caso specifico l’Autorità di primo grado ha precisato che trattandosi di una curatela di sostegno, alla curatrice era precluso qualsiasi atto di rappresentanza sia durante la gestione della curatela che successivamente alla morte dell’interessato. F. RE 1 ha ribadito le proprie argomentazioni con replica 6/10 ottobre 2023, sostenendo che dalla Circolare già citata risulterebbe una distinzione tra questioni finanziarie e amministrative. La mercede da lei richiesta riguarderebbe “ atti amministrativi necessari alla conservazione e al trasferimento della sostanza ”, che ritiene fosse autorizzata a svolgere, in particolare poiché si è “ trattato di informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, autorità e tribunali ”. G. Con scritto 23 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla presentazione della duplica, ribadendo la richiesta di conferma integrale della decisione impugnata e riconfermandosi nelle motivazioni esposte con osservazioni 25 settembre 2023. Considerato in diritto 1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC). 2. Nel caso in esame, la curatrice RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la retribuzione di prestazioni eseguite dopo il decesso del curatelato, ritenendo che la Circolare n. 1 dell’ispettorato della Camera di protezione del Tribunale d’appello la autorizzasse a svolgerle. L’Autorità di primo grado ha invece giudicato che tali prestazioni non siano da remunerare, in quanto svolte sostanzialmente senza un mandato specifico. 3. Ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela prende fine con la morte dell’interessato. Giusta l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge anche l’ufficio di curatore. Il curatore perde quindi legalmente ogni potere di accompagnamento, di rappresentazione o gestione e i suoi compiti residui sono la presentazione del rapporto e del conto finale (Henkel, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale del patrimonio del curatelato agli eredi (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 8.1. pag. 227; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1270 pag. 559 e 1275 pag. 561). I diritti e obblighi del defunto passano agli eredi ipso iure con l’apertura della successione, al decesso dell’interessato (art. 560 CC). In caso di decesso della persona sotto curatela il curatore non è tenuto di assicurare una gestione provvisoria degli affari di cui il trattamento non possa essere differito (art. 424 CC). Può per contro essere tenuto ad alcuni doveri (morali e/o giuridici) di informazione all’indirizzo degli eredi o terzi (indicazioni sui desideri per i funerali, trasmissione di indirizzi di contatto, per esempio procedere alla rescissione di abbonamenti; preservazione del luogo di vita, con la rimozione di alimenti deperibili; consegna di un eventuale testamento all’autorità, art. 556 CC) (cfr. Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Ginevra/Zurigo/Basilea 2022, n. 915 e 916 ss.,
p. 482 ss., con riferimenti). Nell’ipotesi di un’amministrazione d’ufficio della successione (art. 554 CC), il curatore diviene l’amministratore della successione se la persona deceduta era posta a favore di una curatela che comprendeva la gestione del patrimonio (art. 554 cpv. 3). Questa funzione non è tuttavia automatica ma viene attribuita al curatore esclusivamente tramite una decisione dell’autorità competente in materia successoria. Appartiene a questa autorità di verificare preventivamente l’attitudine del curatore a eseguire il compito, può se lo considera necessario, designare un’altra persona o rinunciare a ordinare un’amministrazione d’ufficio della successione (cfr. Meier, op. cit., n. 917, p. 483, con riferimenti). Il curatore può pure proseguire validamente la sua rappresentazione o la gestione dei beni, in qualità di rappresentante degli eredi. Ciò richiede una procura da parte loro, eventualmente tacita o apparente (art. 32 ss. CO) (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 399, CC N. 13, con riferimenti). 4. I principi applicabili e le indicazioni su come procedere al decesso di una persona posta a favore di una misura di protezione sono stati riassunti nella Circolare n. 1 del 7 febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in qualità di autorità di vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di protezione. In tale circolare si indica chiaramente che alla morte dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato decadono, come pure le funzioni dell’autorità di protezione (pag. 1). Il curatore deve astenersi da ogni atto di rappresentanza o gestione – l’amministrazione del patrimonio è responsabilità degli eredi – limitando il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza (pag. 1-2) (cfr. anche decisione CDP del 15 novembre 2015 inc. no. 9.2015.126/140). Nella pratica, in particolare quando il deceduto non aveva contatti familiari, può esserci incertezza su chi si deve occupare delle formalità funerarie, del saldo dei debiti e della liquidazione dell’eredità. Per questioni etiche e morali è talvolta il curatore che svolge questi compiti. Il rischio è però di compiere atti indebiti con il patrimonio di spettanza degli eredi che, senza speciale procura o mandato, egli non è legittimato a rappresentare. Eventuali atti compiuti senza specifica autorizzazione degli eredi rientrano nella gestione di affari senza mandato (art. 419 CO), in tal caso il curatore è responsabile per ogni negligenza commessa. Senza specifico mandato è ragionevole agire e regolare le questioni finanziarie post mortem solo quando la situazione patrimoniale è chiara, quando ancora è possibile attingere ai beni del defunto e se non ci sono dubbi sulla presumibile volontà degli eredi. Per contro, il curatore si asterrà dall’agire se gli è precluso l’accesso ai beni del defunto, se gli eredi sono comunque in grado di agire loro medesimi o quando uno di loro già si è proposto per effettuare tali operazioni. Il curatore deve in ogni caso evitare una gestione di affari senza mandato quando vi è il concreto rischio che la successione è passiva o che siano favoriti dei creditori rispetto ad altri, atti questi che potrebbero avere conseguenze anche di ordine penale. L’autorità di protezione non può ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art. 554 cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria (pag. 3). 5. In concreto, l’Autorità di protezione ha riconosciuto a RE 1 un importo complessivo di fr. 117.70 per il periodo dal 1 gennaio al 2023, data del decesso del curatelato, pari a fr. 72.70 di mercede e fr. 45.– per il rimborso delle spese. Non ha invece ammesso alcunché per il successivo periodo. RE 1 ritiene che le prestazioni effettuate dopo il 2023 erano operazioni che era autorizzata e persino tenuta a svolgere, trattandosi degli avvisi del decesso al locatario, agli istituti e alle assicurazioni, della disdetta del contratto di locazione e delle informazioni alla Pretura sulla situazione debitoria, con la richiesta di incaricare l’Ufficio fallimenti della gestione dell’eredità giacente. La reclamante ne chiede quindi la retribuzione, sulla base della Circolare citata, in particolare riportando il passaggio nel quale viene chiarito che “ dal profilo pratico, a protezione della sostanza e per favorire l’organizzazione della liquidazione della successione, il curatore può compiere i seguenti compiti, non espressamente previsti dalla legge e che non hanno influenza diretta sulla posizione giuridica degli eredi: - bloccare gli ordini permanenti (es. pagamento premi cassa malati), salvo se non risultano da contratti di lunga durata che devono essere rescissi dagli eredi (es. contratto di affitto); - informare i parenti e persone prossime; - informare locatari, istituti, assicurazioni sociali, partner contrattuali, assistenti a domicilio, ecc.; - informare autorità e tribunali nel caso di procedimenti pendenti; - raccogliere le fatture pendenti da rimettere agli eredi, a esecutori testamentari o all’ufficio fallimenti nel caso di liquidazione d’ufficio. Dal canto suo, l’Autorità di protezione sostiene, correttamente, che trattandosi di una amministrazione di sostegno giusta l’art. 393 CC, alla curatrice era precluso qualsiasi atto di rappresentanza, sia durante la gestione della curatela che successivamente alla morte dell’interessato (cfr. osservazioni 25 settembre 2023, pag. 2). Va peraltro osservato che in ogni caso, dalla medesima Circolare citata da RE 1 risulta che il curatore deve limitare il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione e al trasferimento della sostanza, essendo escluse azioni di rappresentanza o gestione. Esaminando la nota d’onorario presentata dalla curatrice, ma pure da quanto da lei sostenuto nel reclamo, si evince che la parte mercede negata riguarda prestazioni di rappresentanza che non è stata autorizzata a svolgere e che erano di competenza degli eredi del curatelato, come pure ricordato dall’Autorità di protezione. Nemmeno dalla Circolare citata è deducibile il contrario, in particolare osservando quanto indicato appena successivamente al paragrafo da lei riportato, ovvero che il curatore “ se non ci sono familiari o eredi può: - gettare la merce deperibile; - chiarire le modalità di sepoltura con le onoranze funebri; - prevenire inutili costi o evitabili diminuzioni della sostanza; - fornire disposizioni urgenti, per evitare imminenti e altrimenti inevitabili danni.” E che “solo con specifico mandato degli eredi potrà invece: - richiedere i rimborsi della cassa malati; - richiedere i rimborsi di premi, abbonamenti, imposte; - disdire l’appartamento, chiedere il rimborso della cauzione; - assegnare mandati in relazione al funerale, alla sepoltura e alla tenuta tomba; - affidare altri mandati che spettano alla comunione ereditaria.” In definitiva, quindi, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha retribuito le prestazioni svolte dalla curatrice dopo il decesso del curatelato, non essendo state eseguite a seguito di un mandato conferito dall’Autorità o dagli eredi. La decisione impugnata va pertanto integralmente confermata. 6. Visto quanto precede, il reclamo va respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della reclamante. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico di RE 1. 3. Notificazione: - Comunicazione: - Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.