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9.2022.44

Misure di protezione: mandato per controlli evolutivi, designazione ufficio di controllo e informazione

Ticino · 2022-07-12 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1 con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato chela coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzionie precisato che non può essere esclusoun rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).

7.Ora, in concreto non si può prescindere da quanto emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è stata confermata nella perizia.

Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione famigliare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i fatti erano avvenuti su suolo __________ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre 2020).

In simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, didesignare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

La considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.

In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

8.Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

E. 2 Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha in particolare attribuito ai genitori l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica all’Autorità di protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18). L’autorità ha precisato che l’esigenza di adottare le misure di protezione ordinate in concreto emerge dalla valutazione peritale agli atti. Vista la situazione di conflittualità e di violenza in cui è stato coinvolto il minore è necessario vegliare sul contesto famigliare, disponendo controlli evolutivi.

E. 3 Nel suo reclamo RE 1, oltre a postulare il ripristino dell’effetto sospensivo, avversa i dispositivi 2-8, contestando i contenuti della valutazione peritale e lamentando che la decisione non sarebbe proporzionata. A mente della reclamante le misure non sarebbero infatti nell’interesse del minore, siccome egli sta bene, come confermato da vari specialisti. La situazione conflittuale riguarderebbe unicamente i genitori e sarebbe in ogni caso già superata. RE 1 conclude indicando che l’intera famiglia sarebbe già sufficientemente supportata da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre, lo psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).

E. 4 Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier , art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid , Grundriss des Kindesrechts , 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier , N. 28 ad Intro. art. 307 – 315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva ( Meier/Stettler , op. cit., N. 1681 pag. 1095). Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi). L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, Meier , art. 307 CC, N. 11 – 15 pag. 1879 e segg.). Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità. Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene ( Meier/Stettler , op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

E. 5 . Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck , ad art. 296 CPC; Meier/Stettler , op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale ( FamKomm Erwachsenenschutz, Steck , art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 6 In concreto, dagli atti emerge che PI 2 ha vissuto in un contesto famigliare di forte conflittualità e in una situazione di violenza fra i genitori. Ad aprile 2020, a seguito della segnalazione della stessa RE 1, al padre è infatti stato fatto ordine di stare ad una distanza di almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile 2020) ed è stato aperto un procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia, coazione e ingiuria. Va peraltro ricordato che PI 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “ di aver maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo” (cfr. istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020, inc. MP.2020.3154). Il reparto interventi speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e negoziazione) ha, a sua volta, segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare descritta come problematica e con violenze reiterate in cui vive il piccolo PI 2 invitandola a intervenire in relazione ai diritti di visita padre-figlio, suggerendo di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto. A seguito di tali avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito mandato all’UAP per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione PI 1 si è dichiarato d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato di essere seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver iniziato un percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a persone autrici di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020). Nel frattempo i genitori hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre auspicato la regolamentazione di diritti di visita padre-figlio. L’Autorità di protezione ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali. Nel rapporto peritale 15 dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale, viene riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare futuro con PI 2 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno chiesto il riconoscimento dell’autorità parentale congiunta. RE 1 è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1 con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato che la coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzioni e precisato che non può essere escluso un rischio di recidiva di violenza tra la coppia . Per questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).

E. 7 Ora, in concreto non si può prescindere da quanto emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è stata confermata nella perizia. Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione famigliare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i fatti erano avvenuti su suolo __________ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre 2020). In simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, di designare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata. La considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione. In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

E. 8 Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Dispositiv
  1. - - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.9.2022.44

Lugano

12 luglio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda il conferimento di un mandato per controlli evolutivi e la designazione dell’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il figlio PI 2;

giudicando sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 febbraio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

in fatto

A.PI 2 (2020) già __________, è figlio di RE 1 e PI 1, residente in __________.

Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si è occupata della situazione, in particolare della definizione del rapporto di filiazione tra padre e figlio, come pure della tutela delle relazioni personali e del mantenimento (cfr. sentenza 6 marzo 2020 del Pretore di __________: riconoscimento di paternità). I genitori non sono uniti in matrimonio.

B.Mediante decisione 13 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza, nominando quale curatrice l’avv. __________.

C.A seguito dell’istanza di RE 1, con decisione supercautelare 24 aprile 2020 il Pretore di __________ ha fatto ordine a PI 1 di restare ad una distanza di almeno 200 metri da RE 1 e dal piccolo PI 2 (ordine confermato in via cautelare con decisione 26 maggio 2020).

Il 29 maggio 2020 è stato aperto un procedimento penale nei confronti di PI 1 per titolo di tentate lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia, coazione e ingiuria in relazione a fatti occorsi ai danni di RE 1 e del figlio (incarto MP

n. 2020.3154/LAM).

D.Con scritto 2 giugno 2020 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che le “farebbe piacerese PI 1 potesse vedere il figlio PI 2”, con le necessarie misure a tutela del minore.

E.Con rapporto 5 giugno 2020 la Polizia cantonale (Reparto interventi speciali, gruppo prevenzione e negoziazione) ha segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare in cui vive PI 2, invitandola ad intervenire sui diritti di visita padre-figlio, suggerendo in particolare di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto.

F.Con ulteriore scritto 30 giugno 2020 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le relazioni personali padre-figlio, nonché il contributo alimentare.

G.Con decisione 2 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha designato l’avv. __________ curatrice di PI 2 in sostituzione della precedente.

H.L’8 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad un’udienza di discussione, durante la quale ha riferito che conferirà mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire una valutazione socio-ambientale. PI 1 ha informato di essere seguito da una psicologa e di aver iniziato un percorso presso un centro destinato a persone autrici di violenza domestica in __________.

I.Con scritto 9 ottobre 2020 i genitori di PI 2 hanno chiesto all’Autorità di protezione l’autorità parentale congiunta sul figlio.

L.Mediante decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico psicologico di __________ (SMP) di stilare una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 1.

M.Nel frattempo, con decisione 27 novembre 2020 il Procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale nei confronti di PI 1, avendo RE 1 ritirato tutte le denunce.

N.Con rapporto peritale 15 dicembre 2021 l’SMP si è espresso a favore della concessione dell’autorità parentale congiunta. Nel suo rapporto ha ritenuto indicato il proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto con __________ da parte di RE 1, indispensabile avviare un percorso personale terapeutico per PI 1 e una terapia di coppia per migliorare la capacità relazionale e la comunicazione tra i coniugi. Ha inoltre raccomandato di svolgere dei controlli evolutivi per il piccolo PI 2, nonché l’intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione.

O.Mediante decisione 28 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha:

attribuito ai genitori di PI 2 l’autorità parentale congiunta sul figlio (disp. 1); designato l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione per il minore ai sensi dell’art. 307 CC (disp. 2); stabilito che il controllo da parte dell’UAP si effettua mediante colloqui regolari con genitori e figlio e che gli operatori hanno inoltre l’obbligo di effettuare visite a domicilio, raccogliere informazioni da altri Enti e servizi che si occupano del minore (disp. 3); deciso che l’UAP ha la facoltà di avvalersi della consulenza di altri Servizi, per la formulazione delle proposte d’interventi (disp. 4); indicato che l’UAP redigerà rapporti semestrali all’attenzione dell’Autorità di protezione, la prima volta entro il 31 agosto 2022 (disp. 5); fatto obbligo agli interessati di collaborate con l’UAP (disp. 6); conferito mandato allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7); chiesto, nell’ambito dei controlli evolutivi, allo Studio __________ di confermare di avere effettuato almeno due colloqui con i genitori e nel seguito di consegnare un breve rapporto indicando se la presa a carico continui e se siano necessari provvedimenti da parte dell’Autorità di protezione (misure di protezione, ecc …); indicato che i rapporti evolutivi saranno in linea di principio quattro all’anno e i rapporti saranno stilati trimestralmente (disp. 8); invitato il signor PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale, comunicando entro 30 giorni all’Autorità di protezione il nominativo del terapeuta e allegando una dichiarazione di svincolo dal segreto professionale (ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 9); stabilito che il mandato conferito all’SMP con decisione 12 novembre 2020 è concluso (disp. 14); indicato che, considerato il cambiamento di domicilio, viene chiesta l’assunzione all’Autorità regionale di protezione __________ con effetto immediato (disp. 15); tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18).

P.Mediante reclamo 30 marzo 2022 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione, contestando in particolare i dispositivi n. 2-8, postulando la concessione dell’effetto sospensivo. La reclamante contesta i contenuti e le conclusioni della valutazione peritale dell’SMP 15 dicembre

2021. A mente di RE 1 la “presunta situazione di conflitto e violenza”, occorsa nel 2020 riguardava unicamente una situazione difficile all’interno della coppia, ampiamente superata da entrambi. La reclamante sostiene che la decisione non è proporzionata: la famiglia sarebbe già sufficientemente supportata e seguita da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre, lo psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).

Q.Con osservazioni 14 aprile 2022 alla richiesta di concessione dell’effetto sospensivo l’Autorità di protezione ha indicato che, nell’interesse del minore, i mandati in questione debbano iniziare al più presto.

Con osservazioni 26 aprile 2022 PI 1 chiede la conferma dell’effetto sospensivo al reclamo di RE 1.

Con osservazioni 29 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo venga respinto, ribadendo come l’esigenza delle misure ordinate emerga dalla perizia sulle capacità genitoriali.

Con replica 24 maggio 2022 PI 1, oltre a confermare le conclusioni contenute nel reclamo, contesta le osservazioni in merito alla capacità genitoriale.

Mediante duplica 23 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha confermato il contenuto delle osservazioni.

R.Nel frattempo con scritto 29 marzo 2022 anche PI 1 ha avversato la decisione. Tale reclamo farà oggetto di una separata decisione (inc. CDP 9.2022.43).

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha in particolareattribuito ai genitori l’autorità parentale congiunta (disp. 1), designato l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6), conferito mandato allo Studio __________ affinché proceda con controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1 CC) (disp. 7-8), invitato PI 1 a seguire un percorso di sostegno personale (disp. 9), ha chiesto l’assunzione della pratica all’Autorità di protezione __________ (disp. 15) e dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (disp. 18).

L’autorità ha precisato che l’esigenza di adottare le misure di protezione ordinate in concreto emerge dalla valutazione peritale agli atti. Vista la situazione di conflittualità e di violenza in cui è stato coinvolto il minore è necessario vegliare sul contesto famigliare, disponendo controlli evolutivi.

3.Nel suo reclamo RE 1, oltre a postulare il ripristino dell’effetto sospensivo, avversai dispositivi 2-8, contestando i contenuti della valutazione peritale e lamentando che la decisione non sarebbe proporzionata. A mente della reclamante le misure non sarebbero infatti nell’interesse del minore, siccome egli sta bene, come confermato da vari specialisti. La situazione conflittuale riguarderebbe unicamente i genitori e sarebbe in ogni caso già superata. RE 1 conclude indicando che l’intera famiglia sarebbe già sufficientemente supportata da vari specialisti (la psicologa __________ per la madre, lo psichiatra dr. med. __________ e dal pediatra dr. med. __________).

4.Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I,Meier, art. 307 N. 5;Hegnauer/Breitschmid,Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I,Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b;Breitschmidin:Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I,6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

L’Autorità potrà infine designare unapersona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I,Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

5.Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz,Steck, art. 446 CC, N. 11;DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

6.In concreto, dagli atti emerge che PI 2 ha vissuto in un contesto famigliare di forte conflittualità e in una situazione di violenza fra i genitori.

Ad aprile 2020, a seguito della segnalazione della stessa RE 1, al padre è infatti stato fatto ordine di stare ad una distanza di almeno 200 metri (cfr. decisione Pretore 24 aprile 2020) ed è stato aperto un procedimento penale per lesioni gravi, semplici, minaccia, coazione e ingiuria. Va peraltro ricordato che PI 1 ha ammesso dinanzi al Ministero pubblico “di aver maltrattato la compagna, di averle inviato messaggi dal contenuto ingiurioso e di minaccia in modo insistente e di averla presa per il collo”(cfr. istanza di approvazione di misure sostitutive all’arresto 29 maggio 2020, inc. MP.2020.3154).

Il reparto interventi speciali della Polizia cantonale (gruppo prevenzione e negoziazione) ha, a sua volta, segnalato all’Autorità di protezione la situazione famigliare descritta comeproblematica e con violenze reiteratein cui vive il piccolo PI 2 invitandola a intervenire in relazione ai diritti di visita padre-figlio, suggerendo di valutare dei colloqui sorvegliati in ambiente protetto.

A seguito di tali avvenimenti, l’Autorità di protezione ha convocato i genitori di PI 2 ad un’udienza di discussione, informandoli che avrebbe conferito mandato all’UAP per una valutazione socio-ambientale. In quell’occasione PI 1 si è dichiarato d’accordo con un diritto di visita sorvegliato ed ha informato di essere seguito in __________ da una psicologa delle dipendenze e di aver iniziato un percorso di inserimento presso il Centro __________ destinato a persone autrici di violenza domestica (cfr. udienza 8 ottobre 2020).

Nel frattempo i genitori hanno richiesto l’autorità parentale congiunta e la madre auspicato la regolamentazione di diritti di visita padre-figlio.

L’Autorità di protezione ha pertanto ordinato all’SMP una perizia sulle capacità genitoriali.

Nel rapporto peritale 15 dicembre 2021, pur confermando la passata situazione conflittuale, viene riconosciuto che i genitori stanno costruendo un progetto famigliare futuro con PI 2 e desiderano un altro figlio. Per queste ragioni i periti hanno chiesto il riconoscimento dell’autorità parentale congiunta.

RE 1 è stata valutata con sufficienti-discrete capacità genitoriali, mentre PI 1 con sufficiente capacità genitoriale. I periti hanno però indicato chela coppia si è molto alleata nella lotta alle Istituzionie precisato che non può essere esclusoun rischio di recidiva di violenza tra la coppia. Per questo motivo hanno ritenuto importante lavorare sulle modalità relazionali difficoltose e consigliato tutta una serie di misure (proseguimento del percorso personale terapeutico già in atto per RE 1, percorso personale terapeutico per PI 1, terapia di coppia, controlli evolutivi per PI 2 e intervento dell’UAP con un mandato di controllo e informazione).

7.Ora, in concreto non si può prescindere da quanto emerge dall’ampia documentazione agli atti (cfr. in particolare atti dell’incarto del MP) e della valutazione peritale 15 novembre 2021. Diversamente da quanto pretende la reclamante la necessità delle misure ordinate dall’Autorità di protezione a tutela del bene prioritario del minore emerge con ogni evidenza dagli atti ed è stata confermata nella perizia.

Pur ammettendo lo sforzo e l’apprezzabile attuale atteggiamento dei genitori, la situazione famigliare di forte conflittualità e violenza in cui ha vissuto il minore e la conseguente messa in pericolo del suo bene, non possono essere negate: la situazione risulta dagli atti e è stata confermata da più parti (Ministero pubblico, Polizia, perizia sulle capacità genitoriali SMP). Mal si comprende come possa la madre, dopo aver lei stessa sporto denuncia, sminuire i gravi fatti descritti in tali atti. Dinanzi alle ammissioni dello stesso PI 1, non muta la gravità della situazione, il fatto che il Ministero pubblico abbia abbandonato il procedimento penale poiché i fatti erano avvenuti su suolo __________ (cfr. decreto d’abbandono 27 novembre 2020).

In simili circostanze, la decisione dell’Autorità, dopo aver esperito le necessarie valutazioni, didesignare l’UAP quale Ufficio di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) (disp. 2-6) e di ordinare dei controlli evolutivi sul minore (art. 307 cpv. 1) (disp. 7-8), prese nell’interesse prioritario del bene del minore, appare proporzionata e resiste alle generiche critiche della reclamante e va pertanto confermata.

La considerazione secondo cui il minore sarebbe già seguito da un pediatra di fiducia non permette con ogni evidenza di giungere a diversa conclusione.

In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

8.Il reclamo nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.

Per questi motivi

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Il presidenteLa vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.