Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti mi norenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
E. 2 Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158). Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
E. 2.1 Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4). Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
E. 3 Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
E. 3.1 Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).
E. 4 anni, confermando un comportamento del ragazzo corretto e positivo nel rispetto delle regole e dei compagni.
E. 4.1 Come
giustamente obiettato dai reclamanti, la decisione impugnata viola il principio
della proporzionalità.
L’Autorità di protezione ha basato la decisione impugnata
sui seguenti atti: il rapporto 28 marzo 2022 di __________, direttrice delle
scuole elementari di __________; il rapporto informativo 28 marzo 2022 del
Gruppo visione giovani della Polizia cantonale; il rapporto 17 maggio 2022 di __________,
direttore delle Scuole medie di __________, con i relativi allegati, e sul
verbale di audizione dei genitori dell’8 agosto 2022. Dalla documentazione si
apprende quindi che tutti i tre fratelli, PI 1, PI 3 e PI 2, hanno già dovuto
essere rimproverati e ammoniti da parte del corpo scolastico, rispettivamente PI
1 anche da parte della polizia per quanto concerne l’alterco alla base della presente
procedura. Si tratta di tre ragazzi adolescenti con dei caratteri forti e delle
abitudini relazionali e comunicative molto dirette, spesso anche sopra le righe
e senza filtri. Tuttavia, nonostante gli eventi inopportuni e spiacevoli nei
quali i minori, soprattutto PI 1 in data 9 febbraio 2022, sono stati coinvolti,
non risulta che i ragazzi abbiano dei seri disagi personali riconducibili ad
una situazione famigliare inadeguata. Anzi, da tutti i documenti agli atti
emerge chiaramente che i genitori sono presenti nell’educazione dei figli, collaboranti
e che si dimostrano conseguenti e fermi nell’affrontare le vicende loro segnalate.
In ognuno dei rapporti della Scuola media di __________ inerenti gli episodi
disciplinari in questione, viene esplicitamente indicato che il comportamento
dei minori sia migliorato una volta coinvolta e intervenuta la famiglia. Il
fatto che l’agente di polizia __________, nel suo rapporto 28 marzo 2022, abbia
sostenuto che “
le reazioni della madre a colloquio denotano una certa
fragilità a livello educativo, in particolare nella relazione con il giovano
ragazzo (…)
”, non può certo costituire un elemento sufficiente e determinante
per dubitare sulle capacità genitoriali della madre, ciò soprattutto di fronte
alle altre indicazioni contenute nello stesso rapporto circa il suo agire nei
confronti del figlio. L’atteggiamento della genitrice risulta invece responsabile
e consono alle circostanze, sia per quanto attiene alla disapprovazione
rispetto ai fatti in questione, sia per quanto concerne il sostegno emotivo nei
confronti del figlio durante l’incontro con le forze dell’ordine, che per il
minore, di soli 12 anni, certo non doveva essere facile. Anche dal verbale di
audizione dell’8 agosto 2022, così come dallo scritto 19 agosto 2022 con il
quale sono state richieste all’Autorità di protezione l’assunzione di ulteriori
prove, emerge un approccio di base aperto e collaborante da parte dei genitori
nei confronti dell’autorità.
E. 4.2 Un ulteriore elemento di giudizio rispetto alla situazione di pericolo sospettata da parte dell’Autorità di protezione viene poi fornito dai documenti prodotti dai reclamanti contestualmente al loro gravame. Infatti, dal più recente rapporto 11 ottobre 2022 del direttore della Scuola media di __________, risulta che la situazione di PI 1 sia generalmente positiva, e sebbene il minore mantenga un atteggiamento “ un po’ critico e provocatorio ”, egli è stato persino votato, dai compagni stessi, come rappresentante di classe nel Consiglio dei rappresentanti. Per quanto attiene al fratello PI 3, è stato indicato come anche esso manifesta la sua personalità forte e sicura senza filtri verbali e che chiacchiera e disturba in classe, ma che i docenti avrebbero notato “ l’esercizio di un maggior autocontrollo ”. Inoltre, relativamente a PI 1, con rapporto 11 ottobre 2022, si è espresso anche __________, il suo allenatore di calcio da
E. 4.3 Alla
luce di quanto precede, avendo l’atteggiamento dei figli __________ già dato
adito ad alcuni interventi educativi e disciplinari maggiori, emerge un
contesto che sicuramente merita attenzione, ma che di certo non risulta di una
gravità tale da dover concludere che il bene dei ragazzi sia in pericolo a
causa di un’inadeguata situazione famigliare.
Come già detto, emerge piuttosto la realtà
di tre ragazzi in età adolescenziale, tutti forti di carattere con delle
abitudini relazionali senza filtri, per le quali devono venire (più spesso)
rimproverati e contenuti, sia dal corpo scolastico che dai propri genitori. Si
tratta però sempre di caratteristiche e attitudini presenti in numerosi giovani
e di circostanze per le quali i regolari interventi educativi e disciplinari,
sia genitoriali che scolastici, dovrebbero risultare sufficienti ai fini di
tutelare il loro sviluppo. In tale contesto occorre evidenziare come la
verifica da parte dell’Autorità di protezione deve tenere conto del fatto che
non tutti i deficit sono motivo di intervento, ma che alcuni rischi e lacune possono
essere compensati da fattori protettivi o altre risorse (KOKES-Praxisanleitung
Kindesschutz, N. 3.65, pag. 106).
Gli
episodi singolari per i quali PI 3 e PI 2 sono stati ammoniti dalla direzione
scolastica risalgono inoltre al mese di dicembre 2020, ovvero a più di due anni
fa. Come risulta dagli atti, da allora il loro comportamento risulta migliorato
(cfr. rapporto 11 ottobre 2022 della direzione della Scuola media). All’evento
litigioso che ha coinvolto PI 1 risulta essere stata data la giusta importanza
e dagli atti si evince che il minore ha indubbiamente capito la gravità
dell’accaduto in seguito a tutti i provvedimenti intrapresi, sia a livello
famigliare, che da parte della scuola e della polizia.
Va evidenziato
anche che la famiglia della vittima dell’alterco in questione non ha ritenuto
di sporgere querela.
Ne
consegue, alla luce delle circostanze descritte, che il bene di PI 1 e dei
fratelli maggiori non risulta minacciato a punto tale di dover richiedere una
valutazione socio-ambientale estesa a tutti i membri della famiglia. Nel
rispetto del principio della proporzionalità e della sussidiarietà (applicabili
anche durante la fase istruttoria e quindi alla scelta dei mezzi di prova),
l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze e
filtrare le informazioni meno recenti e nel frattempo superate, e poi casomai
procedere con degli accertamenti legati in primis a PI 1 (ad esempio con un eventuale
ascolto del minore stesso da parte dell’Autorità di protezione o da un terzo
specialista) ai fini di determinare l’esistenza o meno di eventuali disagi
personali del minore. Solo una volta accertati eventuali malesseri
potenzialmente legati alla famiglia si poteva giustificare di intervenire anche
nella sfera della medesima.
E. 5 Di fronte alle circostanze concrete della fattispecie in esame, la prova ordinata mediante la decisione impugnata, ossia la valutazione famigliare e socio-ambientale, risulta decisamente sproporzionata. La scrivente Camera di protezione non può che accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata.
E. 6 G li oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati, ragione per la quale l’Autorità di protezione va condannata a rifondere ai reclamanti un'equa indennità per ripetibili.
Dispositiv
- - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2022.164
Lugano
14 febbraio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dellart. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
all
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il conferimento di un mandato per una valutazione famigliare e socio-ambientale
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 12/13 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
in fatto
B.In data 9 febbraio 2022, presso la scuola elementare di __________, durante una partita di calcio, è avvenuto un alterco fisico, in occasione del quale PI 1 aveva ferito al timpano un suo compagno. Su invito della direttrice dellistituto scolastico, __________, in data 9 marzo 2022, lagente __________ del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale di __________ si è presentato presso la sede scolastica ai fini di un colloquio con PI 1, sua madre, la docente di classe e la direttrice, incontro indetto al fine di dare un segnale al ragazzo autore dei fatti e per informare la famiglia delle conseguenze in caso di denuncia/querelae perresponsabilizzare il giovane sul suo modo di agire in questa situazione e sulle misure da attuare per potersi scusare (verbale dincontro del 28 marzo 2022).
C.In data 22 aprile 2022, la Magistratura dei minorenni, __________, ha trasmesso per competenza allAutorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)il predetto rapporto informativo 28 marzo 2022 della Polizia cantonale, così come il rapporto 28 marzo 2022 stilato dalla direttrice scolastica, nel quale questultima ha espressole proprie preoccupazioni per un possibile disagio personale e familiare di PI 1. La Magistratura dei minorenni si è limitata a confermare che non fosse pendente alcun procedimento penale nei confronti dei minori coinvolti nella lite.
D.Su richiesta dellAutorità di protezione, in data 17 maggio 2022, il direttore della Scuola media __________, ha presentato un rapporto inerente la situazione generale dei fratelli PI 3 e PI 2.
E.In data 8 agosto 2022 i genitori sono stati sentiti dallAutorità di protezione. Essi hanno preso posizione sui fatti alla base della relativa procedura, mentre lAutorità di protezione ha comunicato di essere intenzionata a conferire un mandato di valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare dei minori e a eventualmente valutare altri sostegni e/o misure di protezione a loro favore. I genitori hanno esternato il loro disaccordo in tal senso, sostenendo che lepisodio relativo a PI 1 sarebbe stato troppo enfatizzato, rilevando che la gravità dei fatti sarebbe stata ridimensionata in occasione dei chiarimenti intervenuti grazie ad un successivo incontro presso la scuola. I genitori si sono quindi riservati di contestare eventuali future misure di protezione.
F.Con scritto 19 agosto 2022 i genitori hanno presentato una presa di posizione dettagliata relativa ai suddetti rapporti, contestando alcune affermazioni e chiedendo allAutorità di protezione di procedere allaudizione della direttrice scolastica e della docente di classe di PI 1, con lo scopo di aggiornare la situazione a loro dire nel frattempo cambiata, in seguito anche allulteriore incontro avvenuto con la direttrice in data 30 marzo 2022.
G.Con decisione 12 settembre 2022 lAutorità di protezione ha conferito mandato allUfficio dellaiuto e della protezione di __________ per effettuare una valutazione del contesto personale e famigliare di PI 1, nonché dei fratelli PI 2 e PI 3, con lo scopo di definire, anche mediante visite a domicilio, gli eventuali bisogni dei minori ed individuare possibili necessari provvedimenti a favore dei medesimi, e di formulare eventuali proposte di adeguati sostegni o misure di protezione a loro favore, che meglio rispondano alle loro eventuali necessità.. LAutorità di protezione ha basato la decisione sulla segnalazione 28 marzo 2022 della direttrice della scuola elementare di __________, e sul rapporto 17 maggio 2022 del direttore della Scuola media di __________, e su quanto emerso durante laudizione dei genitori. La decisione è stata resa immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato delleffetto sospensivo.
H.Mediante reclamo 14 ottobre 2022, RE 1 e RE 2 hanno chiesto lannullamento della decisione. I reclamanti hanno censurato linadeguatezza e la sproporzionalità della decisione impugnata, facendo valere una valutazione errata dei presupposti di base. In particolare essi hanno contestato la versione dei fatti esposti nel rapporto 28 marzo 2022 della direttrice scolastica, sostenendo che la segnalazione non sarebbe affidabile e nemmeno sufficiente per giustificare la misura di protezione adottata. È stato censurato anche il contenuto del rapporto informativo della Polizia cantonale 28 marzo 2022. I reclamanti hanno prodotto le dichiarazioni scritte del direttore delle Scuole medie di __________, e il rapporto 11 ottobre 2022 di __________, allenatore di calcio di PI 1, che, a mente dei reclamanti, contrasterebbero la posizione della direttrice. I genitori hanno ritenuto che i fatti alla base della procedura sarebbero stati ingigantiti, arrivando a dipingere un quadro assolutamente storto della realtà, criticando lAutorità di protezione per aver mancato di esaminare con uno spirito critico la fattispecie. Secondo i reclamanti lAutorità di protezione avrebbe violato il diritto di essere sentito per quanto attiene allobbligo di motivazione della decisione. A mente dei reclamanti il chiarimento della situazione famigliare avrebbe potuto avvenire con altre modalità, meno incisive e più mirate e nel rispetto del principio di proporzionalità. In via cautelare i reclamanti hanno postulato il ripristino delleffetto sospensivo.
I.Con decreto 26 ottobre 2022 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda di restituzione delleffetto sospensivo, come richiesto dai reclamanti.
J.Con osservazioni 26 ottobre 2022 lAutorità di protezione ha sostenuto che la decisione impugnata non decreterebbe una misura di protezione, bensì ordinerebbe un atto istruttorio, evidenziando che, per tale ragione, sarebbe impugnabile unicamente qualora potesse causare agli interessati un danno difficilmente riparabile. LAutorità di protezione ha rilevato che dalle segnalazioni pervenute, risulterebbe che oltre allepisodio del 9 febbraio 2022, vi sarebbero stati da parte di PI 1 altri atteggiamenti che risultavano incutere timori nei compagni. LAutorità di protezione ha sostenuto che anche nel caso dei fratelli PI 3 e PI 2 si evincerebbero i constatatiproblemi in relazione al mancato rispetto delle regole, dei compagni, e di altri allievi della sede scolastica nonché dei docenti. LAutorità di protezione ha reputato la situazione non del tutto chiara, ragione per cui ha deciso di procedere ai necessari approfondimenti per comprendere meglio la situazione personale, familiare ed educativa del minore PI 1, anche in relazione a quella dei fratelli PI 2 e PI 3, che avrebbero, a livello comportamentale, destato preoccupazioni. LAutorità di protezione ha pertanto ritenuto che la valutazione socio-ambientale costituirebbe un atto istruttorio non particolarmente incisivo e invasivo, i relativi chiarimenti potendo altresì giovare allintero nucleo familiare.
K.Con replica 18 novembre 2022 i reclamanti hanno contestato la tesi dellAutorità di protezione, rilevando che la prova ordinata causerebbe loro un pregiudizio non altrimenti riparabile. Secondo i reclamanti, lAutorità di protezione sarebbe caduta in una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, finanche nellarbitrio, in quanto la decisione impugnata si baserebbe unicamente sullasserita necessità di verificare meglio la situazione. Il fatto che lAutorità di protezione non abbia operato alcuni approfondimenti preliminari al fine di chiarire la situazione e abbia adottato direttamente (e di fronte alle obiezioni e spiegazioni fornite dai reclamanti sin dallinizio della procedura) il provvedimento censurato, esclude di poterlo considerare non particolarmente incisivo e invasivo. La valutazione socio-ambientale lederebbe infatti la sfera personale e privata dellintera famiglia, così come il principio sancito dallart. 301 CC, che stabilisce che sono i genitori a dirigere le cure e leducazione dei figli oltre che ad assumere le decisioni necessarie. Secondo i reclamanti, dopo lesecuzione della valutazione socio-ambientale, non si potrebbe più tornare indietro e cancellare la relativa ingerenza con tutte le sue conseguenze e linevitabile influsso sulle dinamiche e sullequilibrio del nucleo familiare. Dai nuovi rapporti prodotti in sede di reclamo si evincerebbe inoltre che nellattuale situazione non vi sia alcun pericolo per il bene dei figli. Invocando lart. 66 cpv. 2 b) LPAmm, i reclamanti hanno chiesto alla scrivente autorità di reclamo di procedere allannullamento della decisione impugnata e alla conclusione immediata del procedimento, senza retrocedere la causa allistanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
Considerato
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e delladulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dellautorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
3.Nel suo apprezzamento, l'Autorità in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Esso impone allautorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione dufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. LAutorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO,Mazan/Steck, ad art. 296 CPC;Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz,Steck, art. 446 CC, N. 11;DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Come già detto, emerge piuttosto la realtà di tre ragazzi in età adolescenziale, tutti forti di carattere con delle abitudini relazionali senza filtri, per le quali devono venire (più spesso) rimproverati e contenuti, sia dal corpo scolastico che dai propri genitori. Si tratta però sempre di caratteristiche e attitudini presenti in numerosi giovani e di circostanze per le quali i regolari interventi educativi e disciplinari, sia genitoriali che scolastici, dovrebbero risultare sufficienti ai fini di tutelare il loro sviluppo. In tale contesto occorre evidenziare come la verifica da parte dellAutorità di protezione deve tenere conto del fatto che non tutti i deficit sono motivo di intervento, ma che alcuni rischi e lacune possono essere compensati da fattori protettivi o altre risorse (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.65, pag. 106).
Per questi motivi
-
-
Il presidenteLa vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.