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9.2022.135

Autorità parentale, invito a una terapia

Ticino · 2023-04-25 · Italiano TI
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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi , in via sussidiaria , alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2 Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha attribuito l’autorità parentale sul figlio PI 1 in via esclusiva al padre CO 2, specificando che il minore rimane affidato alle cure e all’educazione di quest’ultimo (disp. 1). Invita quindi RE 1 a seguire un percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, “ dando conferma all’ARP entro 30 giorni dalla crescita in giudicato formale ” della decisione con inoltro di una dichiarazione di svincolo dal segreto medico ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (disp. 2) e assegna un termine sino al 31 agosto 2022 a CO 2 per “inoltrare all’ARP un aggiornamento sullo stato evolutivo di PI 1, tramite il pediatra di riferimento, in applicazione degli artt. 315 e 446 CC ” (disp. 3). La decisione è dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 6). Come precedentemente indicato, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al dispositivo 2 della decisione impugnata è stata giudicata irricevibile da questa Camera con decisione 12 settembre 2022. Nelle proprie osservazioni 8 settembre 2022 l’Autorità di protezione conferma integralmente la decisione, precisando che “ tuttavia la terapia farmacologica di cui al punto no. 2 non entra in linea di conto ”.

E. 3 RE 1 contesta la decisione impugnata limitatamente all’attribuzione dell’autorità parentale in via esclusiva al padre e all’invito a lei formulato a seguire una terapia psichiatrica e farmacologica, ritenendole in sostanza misure ingiustificate. Relativamente all’autorità parentale la madre rileva come dalla nascita del figlio sia stata attribuita esclusivamente a lei e conferita dall’Autorità di protezione con decisione cautelare 19 aprile 2021 anche al padre, a seguito di una sua richiesta del 17 febbraio 2019. Secondo RE 1 la decisione successiva di attribuzione esclusiva al padre, qui avversata, sarebbe quindi arbitraria non essendo dati fatti nuovi importanti e di natura permanente che la giustifichino nell’interesse del figlio. RE 1 ritiene che questioni di natura pratica, quali ad esempio la frequentazione della scuola dell’infanzia, il cambio di domicilio del bambino, un’asserita disdetta della copertura LAMal, la richiesta di partecipare ad una riunione presso la scuola dell’infanzia, non sarebbero “ fatti nuovi importanti e permanenti ” tali da motivare la misura, che peraltro a suo dire anche dalle perizie risulterebbe contraria all’interesse del figlio e violerebbe i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Quanto all’invito formulatole dall’Autorità di protezione a seguire un percorso psichiatrico e una terapia farmacologica, la reclamante ritiene non possa rientrare nel campo di applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC quale misura di protezione a favore del figlio. Anche in questo caso a suo avviso l’Autorità di protezione avrebbe violato i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

E. 4 La curatrice di rappresentanza del figlio concorda con la reclamante sulla decisione di revocarle l’autorità parentale, anch’essa ritenendo che non vi sarebbero fatti nuovi di natura tale da giustificare l’attribuzione esclusiva al padre. Su tale aspetto l’avv. RA 1 si discosta quindi dalle motivazioni addotte dall’Autorità di primo grado. Essa condivide invece l’invito rivolto alla madre a seguire un percorso psichiatrico, sostenendo che rientra nelle competenze dell’Autorità di protezione e che a suo avviso andrebbe nella direzione di sostenere la madre nel suo ruolo genitoriale e a favore delle relazioni personali con il figlio, con benefici sia per la madre che per PI 1. Precisa tuttavia che la formulazione dell’invito si presterebbe a equivoci nella misura in cui ritiene sia di competenza di un professionista a cui la madre si rivolgerà valutare il tipo di percorso e di terapia più adeguato, non invece dell’Autorità di protezione che non dispone di specifiche competenze in materia medico-psichiatrica.

E. 5 Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 6 Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un cambiamento di paradigma e che prevede l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono ormai trattati in maniera uguale. Tuttavia, per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale (cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC).

E. 6.1 Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio . Le condizioni materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit del la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti , i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.

E. 6.2 Sapere se una modifica essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi del caso e rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso e appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5). Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

E. 6.3 Come indicato, un cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse del minore e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente 5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid. 4c; 111 II 313 consid. 4). Occorre una valutazione individuale del caso specifico.

E. 7 La legge rinuncia a una definizione legale dell’autorità parentale; tuttavia ne descrive il contenuto e ne disciplina singoli aspetti. L’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità, in particolare anche tutelandone i diritti strettamente personali (art. 301 cpv. 1 CC e art. 19 c CC). Detto altrimenti, l’autorità parentale è un diritto–dovere irrinunciabile dei genitori a educare il figlio minorenne, a rappresentarlo, ad amministrarne la sostanza e a decidere nel caso in cui questi sia incapace di discernimento. Singole questioni sono disciplinate nelle disposizioni seguenti: sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 301 cpv. 1 CC); istruzione e formazione (art. 302 cpv. 2 CC); religione e concezioni (art. 303 CC); luogo di dimora/custodia (art. 301 cpv. 3 CC); prenome (art. 301 cpv. 4 CC); rappresentanza del figlio (art. 304 CC); amministrazione della sostanza del figlio (art. 318 CC) (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014 n. 5.1.).

E. 7.1 Conformemente all'art. 311 cpv. 1 CC se altre misure di protezione del figlio (segnatamente quelle previste agli art. 307 segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'Autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cifra 1) oppure quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cifra 2). È unicamente nel caso in cui il genitore è incapace di partecipare all’educazione (a seguito di malattia psichica o d’assenza senza regolari contatti con il figlio) che una revoca dell’autorità parentale entra in linea di conto. Nel caso in cui un genitore si oppone sistematicamente a qualsiasi intervento e non dissocia l’interesse del figlio dal conflitto con l’altro genitore può essere ammessa un’incapacità durevole, assimilabile ad un “ motivo analogo ”, giustificante una revoca dell’autorità parentale (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148). La privazione dell'autorità parentale non presuppone una colpa dei genitori, ma un'incapacità obiettiva e durevole (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation e de la famille, 5ª ed., 2014, n. 1314, pag. 862; DTF 5A_213/2012 consid. 4.1). L'applicazione di tale norma implica un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze. Configurando la revoca dell'autorità parentale la perdita di un diritto della personalità; essa è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio – ossia le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) – appaiono vane o d'acchito insufficienti (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerisce zivilgesetzbuch, 13ª ed., 2009, n. 22 § 44). Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148). Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, derivanti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1). In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “ progressiva ”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).

E. 8 Nel caso in esame va rilevato che alla nascita di PI 1 avvenuta il 2019, l’autorità parentale era detenuta dalla sola madre. L’Autorità di protezione si è occupata da subito di una situazione molto conflittuale tra i genitori e risulta dagli atti che il padre abbia fatto richiesta per l’attribuzione congiunta dell’autorità parentale già alla nascita del figlio. In particolare il tema era già stato trattato in un’udienza del 18 febbraio 2019. Di seguito sono state svolte diverse valutazioni, in relazione anche all’avvenuta attribuzione della custodia del bambino al padre e allo svolgimento delle relazioni personali tra RE 1 e figlio in forma sorvegliata, interrotte più volte anche per volontà della madre. Da una prima valutazione socio-familiare del 12 marzo 2020 fornita dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni di __________, sono emerse fragilità a carico di entrambi i genitori, che hanno indotto gli specialisti a suggerire l’istituzione di un sostegno per loro e per il bambino. Una valutazione sulle capacità genitoriali del Servizio medico-psicologico dell’11 agosto 2020 ha ulteriormente evidenziato le fragilità dei genitori, mentre non si osservavano “ controindicazioni ” per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale. Anche questo servizio ha concluso con il suggerimento di sostegni al bambino e ai genitori, precisamente tramite un curatore educativo, l’attivazione del servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo (SAE), come pure il prosieguo della presa a carico psicoterapeutica del padre e l’instaurazione di una presa a carico madre-bambino. D a u n aggiornamento della precitata valutazione datato 31 agosto 2021 non sono stati rilevati “ fattori di rischio concernenti lo sviluppo e il benessere del minore ” riguardanti il padre. Per quanto concerne la madre, essa non si è mai presentata ai colloqui peritali e i periti hanno evidenziato come la curatrice abbia sottolineato “importanti difficoltà organizzative ”, “ aspetti spiccatamente paranoici ”, “incapacità di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni ” e “ forti reazioni impulsive ”. I periti hanno evidenziato di ritenere assolutamente non indicato mantenere l’autorità parentale congiunta, creando “ ulteriori attriti e dinamiche che possono compromettere seriamente il benessere e la salute del bambino ed esacerbare un conflitto (in particolare da parte della signora RE 1) dalla lunga e sfavorevole prognosi ” (pag. 4). L’atteggiamento della madre secondo gli specialisti denota “ mancanza di reale interesse verso il bambino, così come di incapacità ad assumersi la responsabilità del ruolo genitoriale ”, tanto da apparire quale “ dato oggettivo dell’impossibilità, e della mancanza di senso, di mantenere un’autorità parentale congiunta ”. In definitiva, secondo i periti “ mantenere l’autorità parentale congiunta rischierebbe di ostacolare la presa di decisioni e di impedire interventi possibilmente necessari nell’ottica di salvaguardare la salute del minore ” (pag. 5). Con un’ulteriore aggiornamento il Servizio medico-psicologico di __________ ha evidenziato, in data 16 novembre 2021, un leggero miglioramento a favore di RE 1 rispetto all’interesse nei confronti del figlio. I periti hanno tuttavia ribadito “ l’importanza di tener conto dell’efficacia delle presenti misure (in particolare della curatela educativa e dei diritti di visita sorvegliati) in modo da ridurre al minimo la probabilità che avvengano di nuovo fatti simili a quelli già copiosamente documentati nelle varie decisioni supercautelari ”. Essi hanno fornito una prognosi “ da considerarsi negativa ”, data la difficoltà ad accettare gli aiuti forniti e a comprenderne il bisogno. Hanno quindi ritenuto che “ allo stato attuale, ovvero con l’affidamento esclusivo al signor CO 2, la situazione pare funzionare in maniera perlomeno sufficientemente adeguata e non necessita impellenti cambiamenti dal punto di vista dell’autorità parentale congiunta. Si potrebbe favorire e migliorare la gestione delle questioni burocratiche/amministrative del minore con l’ampliamento dei compiti della figura di curatela educativa anche rispetto a questo ambito, al fine di ridurre i conflitti tra i genitori ”. Il 10 maggio 2022 il servizio medico-psicologico ha fornito un complemento a seguito di domande dei rappresentanti legali di entrambi i genitori. Dal medesimo non sono emersi nuovi elementi. Come indicato in precedenza, una modifica delle circostanze è necessaria per motivare un cambiamento nell’attribuzione dell’autorità parentale. Nel caso in esame, come rettamente ricordato dalla madre e dalla curatrice di rappresentanza del figlio, dal 19 aprile 2021 quando l’autorità parentale è stata attribuita congiuntamente ai genitori al momento della sua revoca alla madre, il 18 luglio 2022, non risultano cambiamenti di rilievo nella situazione del figlio. Per giustificare la sua decisione, l’Autorità di protezione sostiene che le novità intervenute sarebbero una serie di questioni pratiche ostacolate dalle gravi incomprensioni tra i genitori e dalle difficoltà di collaborare nell’interesse del figlio (cfr. decisione impugnata, pag. 14). Secondo l’Autorità di primo grado, le misure in essere non sarebbero pertanto sufficienti, in particolare in considerazione di “ atteggiamenti oppositivi ” assunti dalla madre nei confronti della curatrice educativa. Le risultanze delle valutazioni esperite dimostrerebbero inoltre una scemata capacità genitoriale di RE 1. L’Autorità di protezione asserisce quindi nella propria decisione che per costante giurisprudenza “ il giudice che aderisce alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve motivare tale sua scelta ” (cfr. pag. 17) e richiama le varie valutazioni esposte in precedenza. In definitiva specifica di ritenere che la reclamante “ non abbia attualmente le capacità di comprensione e collaborazione indispensabili per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale ” oltre che “ l’esercizio dell’autorità parentale congiunta lede il benessere di PI 1 e la migliore soluzione sia di attribuire al padre l’autorità parentale in via esclusiva ”. Secondo questo giudice, occorre valutare la situazione concreta tenendo presente che l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale a uno dei due genitori avviene a titolo eccezionale, quando l’interesse del minore lo impone. Una simile eccezione è concepibile in particolare in presenza di un conflitto importante e durevole tra i genitori e un’incapacità persistente di comunicare tra loro a proposito del minore in modo che eserciti un’influenza negativa su quest’ultimo e che l’autorità parentale esclusiva permetta di sperare in un miglioramento della situazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_277/2021 del 30 novembre 2021, consid. 4, con rimandi). L’Autorità dispone di un ampio potere d’apprezzamento nel valutare tutti gli elementi. Ciò che ha giudicato nel caso specifico, oltre a tenere conto delle valutazioni dei servizi preposti e dalle risultanze peritali, è che la situazione particolare della madre ha causato concretamente dei disagi al minore. Disagi che tuttavia non sono supportati da alcuna documentazione agli atti, se non dalle prime valutazioni del Servizio medico-psicologico sulle capacità genitoriali della madre, non confermate negli aggiornamenti più recenti. Anche da parte della curatrice sono state segnalate problematiche in relazione al rapporto madre-figlio ma non vi è traccia di indicazioni di preoccupazioni sulla situazione personale del minore, che da un rapporto medico del 10 agosto 2022 della Dr.ssa med. __________ (Spec. in Pediatria e med. d’urgenza pediatrica) risulta essere in “ buono stato di salute ”, “ sano sereno, con un ottimo sviluppo psicofisico ”. Sebbene la valutazione della modifica delle circostanze eseguita dall’Autorità di protezione abbia tenuto conto della situazione concreta e delle tensioni tra i genitori, che anche a questo giudice appaiono oggettivamente serie, la soluzione adottata sembrerebbe avere il pregio di evitare concretamente l’esacerbarsi di un conflitto, che risulta già grave, ma non è sufficientemente giustificata dall’interesse del minore, prioritario. In simili circostanze, il reclamo di RE 1 merita accoglimento su tale aspetto e la decisione impugnata annullata nel suo dispositivo 1. L’autorità parentale congiunta risultando istituita da una decisione cautelare, l’Autorità di prima istanza è comunque invitata a decidere nuovamente nel merito.

E. 9 Riguardo alla contestazione del secondo punto del dispositivo della decisione impugnata, occorre innanzitutto rilevare che nelle osservazioni 8 settembre 2022 l’Autorità di protezione indica, in conclusione, che “ la terapia farmacologica non entra in linea di conto ”. Su tale aspetto appare quindi aderire alla richiesta di annullamento della reclamante. Al proposito si rileva che, come anche sostenuto dalla curatrice di rappresentanza, in effetti la scelta della terapia da adottare è di spettanza esclusiva di personale con specifiche competenze medico-psichiatriche, segnatamente dal professionista che prenderà a carico l’interessata. In ogni caso, la formulazione del dispositivo impugnato sotto forma di “ invito ” non ha di fatto effetti giuridici, non essendo corredato da alcuna comminatoria.

E. 9.1 Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier , art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid , Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier , N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva ( Meier/Stettler , op. cit., N. 1681 pag. 1095). Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L’art. 307 cpv. 3 CC costituisce pure la base legale per pronunciare una mediazione o un’altra forma di terapia (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_887/2017 del 16 febbraio 2018, consid. 5, con rinvii).

E. 9.2 Nel caso concreto, non si può negare che dalle valutazioni esperite su RE 1 risultano serie problematiche rilevate dagli specialisti. In particolare, nelle conclusioni della perizia resa dal Servizio psico-sociale di __________ il 30 luglio 2021, il Dr. __________, Medico capoclinica, ha concluso che “ l’interessata soffre di un ‘disturbo di personalità paranoide’ (F60 secondo ICD10) (…) Tale disturbo risulta inoltre aggravato dalla presenza di un limite cognitivo (QI:72 pt) e rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di uno scompenso psicotico, ovvero di uno stato di acuzie psichica tale da richiedere cure specialistiche anche urgenti, soprattutto se l’interessata dovesse trovarsi in condizioni di forte stress emotivo” (…) Allo stato attuale i tratti caratteriali paranoidei e le scarse capacità intellettive sembrano aver contribuito all’emergere di difficoltà in ambito relazionale, lavorativo e verosimilmente, per quanto emerso dalla perizia del SMP, anche sugli aspetti legati alla genitorialità. Il rischio medico più importante da considerare riguarda una possibile evoluzione verso uno stato delirante, se l’esame della realtà -attualmente in bilico- dovesse distorcersi completamente (…). Da un punto di vista medico, sarebbe comunque indicato prescrivere bassi dosaggi di farmaci antipsicotici per prevenire uno stato di scompenso psicotico franco, ma anche per attenuare la sospettosità e ridurre l’impatto dei tratti caratteriali disfunzionali sulla qualità di vita dell’interessata. (…) Si può raccomandare all’interessata di sottoporsi di propria iniziativa a valutazioni psichiatriche periodiche, al fine di monitorare lo stato clinico, possibilmente assumendo una terapia psicofarmacologica, come suggerito in precedenza. (…) La prescrizione di un trattamento appare fortemente raccomandata ed è possibile in regime ambulatoriale. Come descritto in precedenza, il valore di una terapia antipsicotica si declina in senso preventivo rispetto ad uno scompenso psicotico acuto, ma anche con lo scopo di attenuare la paranoia e la sospettosità cronicamente presenti, migliorando di conseguenza la qualità di vita della paziente. Non ritengo necessario obbligare la paziente in caso di suo rifiuto, salvo l’acuirsi del quadro clinico in modo grave e pericoloso per sé o per gli altri ”. Anche nell’ambito della valutazione delle capacità genitoriali della madre presentata dal Servizio medico-psicologico il 31 agosto 2021 i periti hanno concluso “ che sulla base degli avvenimenti documentati, sono necessari aiuti maggiori a tutela del benessere e dello sviluppo di PI 1: pare indicata sia l’istituzione di diritti di visita sorvegliati (visite che se non dovessero svolgersi regolarmente sarebbe bene interrompere) che di una presa a carico individuale per la signora RE 1 (che la sostenga sia rispetto ai propri vissuti/difficoltà che rispetto a quello che dovrebbe essere il suo ruolo genitoriale ”. In un ulteriore aggiornamento del medesimo Servizio, i periti hanno sottolineato l’esigenza “ come presupposto per un’eventuale modifica dei diritti di visita, quanto proposto dalla valutazione del SPS, vale a dire l’indicazione di un seguito psichiatrico e di una terapia farmacologica, in modo tale da avere un’attestazione che la signora sia psicologicamente compensata ”. Considerati tutti gli elementi precitati, a mente di questo giudice e come fatto valere anche dall’Autorità di protezione, il suggerimento formulato da quest’ultima in applicazione dell’art. 307 cpv. 3 CC, ha lo scopo di proteggere gli interessi del figlio. In tal senso, il benessere della madre appare avere indubbie conseguenze su PI 1, in particolar modo se riferito alle relazioni personali. Co nsiderate le precitate valutazioni e la situazione famigliare di seria conflittualità, l’invito formulato alla madre di aderire a una presa a carico rispetta inoltre i principi di proporzionalità e sussidiarietà e resiste quindi alle critiche della reclamante. Di conseguenza, in relazione al dispositivo no. 2 della decisione impugnata, il reclamo va respinto, tenuto conto che dalla sua formulazione viene cancellato l’invito a “ seguire una terapia farmacologica ”, come anche indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al reclamo.

E. 10 Visto quanto precede, il reclamo di RE 1 è accolto relativamente alla contestazione del primo dispositivo della decisione impugnata ed è parzialmente respinto relativamente alla contestazione del secondo (per la parte non modificata dall’Autorità di protezione). Il grado di soccombenza della reclamante è quindi parziale, relativamente all’invito dell’Autorità di protezione a seguire una terapia. La decisione dell’Autorità di protezione è in parte annullata e in parte modificata, ragione per la quale anche quest’ultima va considerata parzialmente soccombente, in misura maggiore rispetto alla reclamante. Ai sensi dell’art. 47 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi eccezionalmente all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate parzialmente allo Stato. La giurisprudenza consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). In concreto, in considerazione di tutte le circostanze, questo giudice considera giustificata una ripartizione delle ripetibili (ridotte in ragione della parziale soccombenza della reclamante) in ragione di metà ciascuno tra CO 2 e l’Autorità regionale di protezione __________. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 diviene quindi priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 3'000.-, ritenendo verosimile un massimo di 20 ore per l’assolvimento del mandato da parte di un avvocato solerte e diligente. Abbondanzialmente si rileva che tale importo, oltre a tenere conto della parziale soccombenza, appare pure in consonanza con l’obbligo sancito dall’art. 8 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, secondo cui l’avvocato è tenuto a informare immediatamente l’autorità competente quando le prestazioni effettuate raggiungono l’importo di fr. 4200.– o l’importo massimo fissato dal giudice.

E. 11 Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel suo reclamo RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In ragione della sua situazione economica e del parziale accoglimento del reclamo, la domanda avrebbe meritato accoglimento ma è resa priva d’oggetto dalla condanna della controparte al versamento di ripetibili ( cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5 , sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

E. 12 Tramite decisione 21 giugno 2021 questa Camera ha nominato l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 314a bis CC, con il compito di tutelare gli interessi del minorenne nelle procedure davanti alle Autorità di protezione di primo e secondo grado e, se del caso, davanti al Tribunale federale. Alla curatrice è stato riconosciuto un o norario orario di fr. 180.– nonché al rimborso delle spese, e i costi sono stati posti a carico dei genitori con l’indicazione che se non vi faranno fronte essi saranno anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________. La curatrice di rappresentanza ha presentato la propria nota d’onorario e spese per un totale di fr. 5'367.— (fr. 4'662.– di onorario, fr. 484.20 di spese e fr. 40.80 per spese di trasferta) il 23 gennaio 2023. La stessa è stata sottoposta alle parti per eventuali osservazioni, presentate esclusivamente da CO 2, precisando di aver dovuto sostenere importanti costi e chiedendo quindi di poter saldare la sua parte in 9 rate, quantificandola in fr. 4'634.75. Egli ha inoltre chiesto la revoca delle misure di protezione a favore del figlio. Quest’ultima richiesta andrà semmai formulata presso l’Autorità di protezione, mentre ritenuto che con la presente decisione la procedura per cui è stata nominata la curatrice di rappresentanza è conclusa, viene revocato il mandato alla curatrice RA 1, la cui nota d’onorario non si presta a critiche ed è quindi approvata senza correzioni.

E. 12.1 Ai sensi dell’art. 404 cpv. 1 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro. Sotto il titolo marginale “ Compenso dei curatori ”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC. La regolamentazione relativa all’assunzione dei costi della curatrice di rappresentanza è di competenza del diritto cantonale (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314abis CC n. 16), sussidiariamente del Codice di procedura civile ( STF 5A_200/2021 del 27 aprile 2021. A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Secondo l’art. 276 cpv. 2, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori: sono quindi i genitori a dover farsi carico dei costi per le misure prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi equamente fra di loro ( Meier/Stettler , Droit de la filiation, 6ª ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, 2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4; Sentenza CDP del 14 febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3; Sentenza CDP del 28 maggio 2020, inc. 9.2019.96, consid. 4.1).

E. 12.2 Per il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO, con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche CR CC I, Piotet , art. 276 CC n. 17, secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori; sentenza CDP 9.2020.122 dell’8 febbraio 2021, consid. 6.3 ). Visto l’esito del giudizio, per equità la nota d’onorario e spese della curatrice va posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno e imputata ad entrambi i genitori. Si rileva peraltro che l’obbligo di mantenimento incombe alla colletti vità pubblica solo nei casi in cui né il padre né la madre né il minore stesso possano assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (v. sentenza CDP 9.2021.127 del 10 febbraio 2022).

Dispositiv
  1. - - - - - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.9.2022.135

Lugano

25 aprile 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2

per quanto riguarda l’autorità parentale sul figlio e l’invito a seguire una terapia

giudicando sul reclamo del 17 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

in fatto

Considerato

Per questi motivi

-

-

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-

Il presidenteLa vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.