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9.2021.187

Reclamo irricebile perché presentato e sottoscritto solo da un giurista non legittimato ad introdurre da sola un gravame alla Camera di protezione

Ticino · 2021-11-24 · Italiano TI
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Reclamo irricebile perché presentato e sottoscritto solo da un giurista non legittimato ad introdurre da sola un gravame alla Camera di protezione

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 (2013) sono figli di RE 1 e CO 2, genitori separati;

che con decisione

supercautelare 29 settembre 2021 l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha: privato la signora RE 1 del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 1);

affidato provvisoriamente i due figli al padre signor CO 2 (dispositivo n. 2);

sospeso le relazioni personali e telefoniche tra madre e figli (dispositivo n.

3); conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________,

di effettuare una valutazione socio-ambientale del nucleo familiare dei minori PI

1 e PI 2, nonché del bisogno di affidamento a terzi (dispositivo n. 4);

che la decisione è

stata determinata da uno scritto 20 settembre 2021 dell’avv. PR 2 (per fatti preannunciati

in data 17 settembre 2021) a seguito di una segnalazione fatta dalla figlia di

primo letto della signora RE 1, __________ (2000) e 29 settembre 2021 della

SRIP, in merito ad una situazione di grave disagio familiare di cui è pure

stato informato il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV),

ossia maltrattamenti e percosse da parte della madre sui due figli minorenni,

con bastoni e altri oggetti e a mani nude per futili motivi;

che, al termine

della seduta di audizione dei genitori tenutasi l’11 ottobre 2021, l’Autorità

di protezione ha confermato in via cautelare la decisione supercautelare

(dispositivo n. 1), ossia la privazione della madre del diritto di determinare

il luogo di dimora dei figli (dispositivo n. 2), l’affidamento provvisorio dei

figli al padre (dispositivo n. 3), la sospensione delle relazioni personali e

telefoniche tra madre e figli (dispositivo n. 4) e il mandato all’UAP di

effettuare una valutazione socio-ambientale del nucleo familiare dei minori,

nonché del bisogno di affidamento a terzi (dispositivo n. 5);

che, previa

audizione dei minori da parte del membro permanente dell’Autorità di

protezione, avvenuta in data 13 ottobre 2021 – da cui è emerso il desiderio dei

figli di vedere la mamma ma di avere paura di essere da lei ancora picchiati –

con decisione 29 ottobre 2021 l’Autorità di prime cure ha: istituito a favore

di PI 1 e PI 2 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC,

indicando quali compiti della curatrice mediare tra i genitori facilitando il

passaggio di informazioni riguardanti i figli, coordinare i diritti di visita,

sorvegliare i diritti di visita, redigere regolari rapporti all’attenzione

dell’ARP (dispositivo n. 1); nominato quale curatrice la signora CURA 1, con

l’invito a chiedere un adattamento della misura in caso di modifica delle

circostanze (art. 414 CC) e a consegnare il rapporto morale annuale e la

richiesta della mercede entro la fine di febbraio di ogni anno (dispositivo n.

2); riconosciuto alla curatrice un compenso orario di fr. 50.– per un dispendio

di 6 ore mensili, che corrispondono a un importo complessivo annuo di fr.

3'600.–, più 10 ore iniziali per avviare la pratica e conoscere il caso,

riservati eventuali futuri adeguamenti per nuove necessità, debitamente

comprovate e tempestivamente segnalate; a tale importo potrà essere aggiunto il

rimborso delle spese determinate dallo svolgimento del mandato (materiale d’ufficio,

trasferte, telefonate, spese postali, ecc...) (dispositivo n. 3); stabilito che

i costi della misura sono a carico della sostanza dei genitori in ragione di

metà ciascuno; in caso di comprovata indigenza e impossibilità di rimborso

anche parziale o rateale, tali costi sono anticipati dall’Autorità di

protezione e posti a carico del Comune di domicilio (art. 19 LPMA, art. 3 cpv.

E. 3 ROPMA)) (dispositivo n. 4); ripristinato le relazioni personali, comprese

quelle telefoniche, della madre con i figli PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 6);

stabilito i diritti di visita madre/figli in 3 ore ogni 15 giorni in modalità

accompagnata dalla curatrice educativa da svolgersi il mercoledì pomeriggio e

in contatti telefonici riattivati in forma libera dopo il primo incontro

mamma-bambini (dispositivo n. 7);

che con reclamo 22

novembre 2021 presentato da “PR 1” sottoscritto dalla __________ in

rappresentanza di RE 1 viene avversato il dispositivo n. 7 di quest’ultima decisione,

con richiesta nelle conclusioni sottoposte a giudizio che “

il reclamo è

accolto. I diritti di visita della madre sono ampliati con effetto immediato a

favore dei figli PI 1 e PI 2

” (richiesta n. 1) e che sono “

protestate le

spese giudiziarie

” (richiesta n. 2);

che il gravame non

è stato intimato per osservazioni;

che le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore [LPMA]; art. 48 lett. f n. 9

LOG); riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che, oltre ai casi

previsti dall'art. 48 lett. f n. 7-11 LOG, ai sensi dell'art. 48

b

cpv. 1

lett. a LOG la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice

unico anche le procedure che terminano con lo stralcio della causa (n. 1) e la

non

entrata nel merito nelle

impugnazioni manifestamente inammissibili, manifestamente non motivate in modo

sufficiente, o querulomani o abusive (n. 2);

che secondo l’art.

72 LPAmm l’Autorità di reclamo può, immediatamente o dopo richiamo degli atti,

decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il reclamo irricevibili

o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;

che una procedura

ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente

alla Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad

applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art.

388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può

essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi

della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);

che nel caso

sottoposto a giudizio il reclamo è sottoscritto dalla sola __________, che si

legittima mediante produzione della procura di cui al documento n. 1, in base

alla quale il mandato è anche a lei conferito;

che l’avv. PR 1,

titolare dello Studio legale e sotto la cui responsabilità operano i giuristi

del suo studio, non ha sottoscritto il reclamo; il legale in questione risulta

menzionato solo in modo generico con riferimento a pagina 1 del reclamo allo

studio “PR 1”;

che già per questo

motivo il gravame appare irricevibile, perché presentato e sottoscritto solo da

una giurista non legittimata ad introdurre da sola un gravame alla Camera di

protezione (v. anche RtiD 2019-I 1c pag. 491);

che il fatto che il

reclamo sia stato gestito solo dalla __________ traspare del resto dai

contenuti dell’atto introdotto alla Camera di protezione, visibilmente

indirizzato ad un ampliamento generale e non meglio definito dei diritti di

visita (“

i diritti di visita sono ampliati con effetto immediato a favore

dei figli PI 1 e PI 2

” v. reclamo punto 7 pag. 2 e richiesta n. 1 pag. 4

nel mezzo);

che, se è pur vero

che a pagina 4 verso l’alto viene postulato di “

ristabilire immediatamente

le relazioni personali tra madre e figli, tutti i giorni sul mezzogiorno),

tutti i mercoledì e tutte le domeniche

”, la richiesta appare comunque

irrealizzabile senza che venga contestato il compito assegnato alla curatrice

educativa di sorvegliare i diritti di visita (v. dispositivo n. 1) e la riforma

del dispositivo n. 7 tesa alla soppressione della modalità accompagnata da

parte della curatrice educativa;

che in vero nelle

argomentazioni del reclamo (ma non nelle conclusioni) viene postulata di fatto

una custodia alternata tra padre e madre: in questo senso va interpretata la richiesta

di avere con se i figli tutti i giorni sul mezzogiorno, tutti i mercoledì e

tutte le domeniche; del resto l’“

alternativ

a” di “

alternare la cura

dei bambini tra madre e padre

” (reclamo punto 13 pag. 4 verso l’alto va

proprio in questa direzione); ma se questo fosse quanto si vuole perseguire con

il reclamo, la richiesta sarebbe nuovamente irricevibile, dovendo essere

formulata davanti all’Autorità di prima sede, cui compete modificare la privazione

di custodia della madre a suo tempo decisa con risoluzione cresciuta in

giudicato;

che per finire il

gravame non si confronta minimamente con le motivazioni che hanno indotto

l’Autorità di prime cure a limitare per il momento la ripresa dei diritti di

vista a 3 ore ogni 15 giorni, in modalità accompagnata, il mercoledì

pomeriggio, ossia i rischi legati ai pregressi comportamenti maltrattanti di RE

1, i timori palesati dai figli minorenni di subire ulteriori percosse e la

necessità di sorvegliare e relazionare (da parte della curatrice educativa)

l’evoluzione dei comportamenti della madre;

che il reclamo si

limita in effetti a rivendicare l’“innocenza” della madre e ad addurre

rimproveri al padre (“

lascia i bambini da soli

”); il gravame andrebbe di

conseguenza anche respinto per carenza di motivazione;

che, ritenuto che

analoghe richieste sono state presentate anche all’Autorità di protezione con

scritto 19 novembre 2021, l’irricevibilità del reclamo permette di fare

chiarezza sulla competenza dell’Autorità di prime cure, sola competente a

decidere il seguito da dare – nei tempi e secondo le modalità che riterrà

opportune – al ripristino delle relazioni personali tra madre e figli e sulla richiesta

di mettere in atto se del caso una custodia alternata;

che gli oneri

processuali seguono la soccombenza; visto l’esito del reclamo, ossia

l’irricevibilità del medesimo per i motivi sopra esposti, in applicazione

dell’art. 108 CPC (procedura avviata da parte di MLaw non legittimata ad agire

davanti alla Camera di protezione e oltretutto, a motivo della generica domanda/conclusione

di causa, da ritenersi inutile) vanno addebitati alla __________.

Dispositiv
  1. - Il presidenteLa segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.11.2021 9.2021.187

Reclamo irricebile perché presentato e sottoscritto solo da un giurista non legittimato ad introdurre da sola un gravame alla Camera di protezione

Incarto n. 9.2021.187 Lugano 24 novembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello Franco Lardelli giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 48b lett. a n. 2 LOG assistito dalla segretaria Scheurich sedente per statuire nella causa che oppone RE 1 patr. da: __________ all’Autorità regionale di protezione __________, per quanto riguarda le relazioni personali tra madre e figli giudicando sul reclamo del 22 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto e in diritto che PI 1 (2011) e PI 2 (2013) sono figli di RE 1 e CO 2, genitori separati; che con decisione supercautelare 29 settembre 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha: privato la signora RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 1); affidato provvisoriamente i due figli al padre signor CO 2 (dispositivo n. 2); sospeso le relazioni personali e telefoniche tra madre e figli (dispositivo n. 3); conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________, di effettuare una valutazione socio-ambientale del nucleo familiare dei minori PI 1 e PI 2, nonché del bisogno di affidamento a terzi (dispositivo n. 4); che la decisione è stata determinata da uno scritto 20 settembre 2021 dell’avv. PR 2 (per fatti preannunciati in data 17 settembre 2021) a seguito di una segnalazione fatta dalla figlia di primo letto della signora RE 1, __________ (2000) e 29 settembre 2021 della SRIP, in merito ad una situazione di grave disagio familiare di cui è pure stato informato il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV), ossia maltrattamenti e percosse da parte della madre sui due figli minorenni, con bastoni e altri oggetti e a mani nude per futili motivi; che, al termine della seduta di audizione dei genitori tenutasi l’11 ottobre 2021, l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la decisione supercautelare (dispositivo n. 1), ossia la privazione della madre del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli (dispositivo n. 2), l’affidamento provvisorio dei figli al padre (dispositivo n. 3), la sospensione delle relazioni personali e telefoniche tra madre e figli (dispositivo n. 4) e il mandato all’UAP di effettuare una valutazione socio-ambientale del nucleo familiare dei minori, nonché del bisogno di affidamento a terzi (dispositivo n. 5); che, previa audizione dei minori da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione, avvenuta in data 13 ottobre 2021 – da cui è emerso il desiderio dei figli di vedere la mamma ma di avere paura di essere da lei ancora picchiati – con decisione 29 ottobre 2021 l’Autorità di prime cure ha: istituito a favore di PI 1 e PI 2 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, indicando quali compiti della curatrice mediare tra i genitori facilitando il passaggio di informazioni riguardanti i figli, coordinare i diritti di visita, sorvegliare i diritti di visita, redigere regolari rapporti all’attenzione dell’ARP (dispositivo n. 1); nominato quale curatrice la signora CURA 1, con l’invito a chiedere un adattamento della misura in caso di modifica delle circostanze (art. 414 CC) e a consegnare il rapporto morale annuale e la richiesta della mercede entro la fine di febbraio di ogni anno (dispositivo n. 2); riconosciuto alla curatrice un compenso orario di fr. 50.– per un dispendio di 6 ore mensili, che corrispondono a un importo complessivo annuo di fr. 3'600.–, più 10 ore iniziali per avviare la pratica e conoscere il caso, riservati eventuali futuri adeguamenti per nuove necessità, debitamente comprovate e tempestivamente segnalate; a tale importo potrà essere aggiunto il rimborso delle spese determinate dallo svolgimento del mandato (materiale d’ufficio, trasferte, telefonate, spese postali, ecc...) (dispositivo n. 3); stabilito che i costi della misura sono a carico della sostanza dei genitori in ragione di metà ciascuno; in caso di comprovata indigenza e impossibilità di rimborso anche parziale o rateale, tali costi sono anticipati dall’Autorità di protezione e posti a carico del Comune di domicilio (art. 19 LPMA, art. 3 cpv. 3 ROPMA)) (dispositivo n. 4); ripristinato le relazioni personali, comprese quelle telefoniche, della madre con i figli PI 1 e PI 2 (dispositivo n. 6); stabilito i diritti di visita madre/figli in 3 ore ogni 15 giorni in modalità accompagnata dalla curatrice educativa da svolgersi il mercoledì pomeriggio e in contatti telefonici riattivati in forma libera dopo il primo incontro mamma-bambini (dispositivo n. 7); che con reclamo 22 novembre 2021 presentato da “PR 1” sottoscritto dalla __________ in rappresentanza di RE 1 viene avversato il dispositivo n. 7 di quest’ultima decisione, con richiesta nelle conclusioni sottoposte a giudizio che “ il reclamo è accolto. I diritti di visita della madre sono ampliati con effetto immediato a favore dei figli PI 1 e PI 2 ” (richiesta n. 1) e che sono “ protestate le spese giudiziarie ” (richiesta n. 2); che il gravame non è stato intimato per osservazioni; che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore [LPMA]; art. 48 lett. f n. 9 LOG); riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC); che, oltre ai casi previsti dall'art. 48 lett. f n. 7-11 LOG, ai sensi dell'art. 48 b cpv. 1 lett. a LOG la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico anche le procedure che terminano con lo stralcio della causa (n. 1) e la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili, manifestamente non motivate in modo sufficiente, o querulomani o abusive (n. 2); che secondo l’art. 72 LPAmm l’Autorità di reclamo può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il reclamo irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati; che una procedura ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA); che nel caso sottoposto a giudizio il reclamo è sottoscritto dalla sola __________, che si legittima mediante produzione della procura di cui al documento n. 1, in base alla quale il mandato è anche a lei conferito; che l’avv. PR 1, titolare dello Studio legale e sotto la cui responsabilità operano i giuristi del suo studio, non ha sottoscritto il reclamo; il legale in questione risulta menzionato solo in modo generico con riferimento a pagina 1 del reclamo allo studio “PR 1”; che già per questo motivo il gravame appare irricevibile, perché presentato e sottoscritto solo da una giurista non legittimata ad introdurre da sola un gravame alla Camera di protezione (v. anche RtiD 2019-I 1c pag. 491); che il fatto che il reclamo sia stato gestito solo dalla __________ traspare del resto dai contenuti dell’atto introdotto alla Camera di protezione, visibilmente indirizzato ad un ampliamento generale e non meglio definito dei diritti di visita (“ i diritti di visita sono ampliati con effetto immediato a favore dei figli PI 1 e PI 2 ” v. reclamo punto 7 pag. 2 e richiesta n. 1 pag. 4 nel mezzo); che, se è pur vero che a pagina 4 verso l’alto viene postulato di “ ristabilire immediatamente le relazioni personali tra madre e figli, tutti i giorni sul mezzogiorno), tutti i mercoledì e tutte le domeniche ”, la richiesta appare comunque irrealizzabile senza che venga contestato il compito assegnato alla curatrice educativa di sorvegliare i diritti di visita (v. dispositivo n. 1) e la riforma del dispositivo n. 7 tesa alla soppressione della modalità accompagnata da parte della curatrice educativa; che in vero nelle argomentazioni del reclamo (ma non nelle conclusioni) viene postulata di fatto una custodia alternata tra padre e madre: in questo senso va interpretata la richiesta di avere con se i figli tutti i giorni sul mezzogiorno, tutti i mercoledì e tutte le domeniche; del resto l’“ alternativ a” di “ alternare la cura dei bambini tra madre e padre ” (reclamo punto 13 pag. 4 verso l’alto va proprio in questa direzione); ma se questo fosse quanto si vuole perseguire con il reclamo, la richiesta sarebbe nuovamente irricevibile, dovendo essere formulata davanti all’Autorità di prima sede, cui compete modificare la privazione di custodia della madre a suo tempo decisa con risoluzione cresciuta in giudicato; che per finire il gravame non si confronta minimamente con le motivazioni che hanno indotto l’Autorità di prime cure a limitare per il momento la ripresa dei diritti di vista a 3 ore ogni 15 giorni, in modalità accompagnata, il mercoledì pomeriggio, ossia i rischi legati ai pregressi comportamenti maltrattanti di RE 1, i timori palesati dai figli minorenni di subire ulteriori percosse e la necessità di sorvegliare e relazionare (da parte della curatrice educativa) l’evoluzione dei comportamenti della madre; che il reclamo si limita in effetti a rivendicare l’“innocenza” della madre e ad addurre rimproveri al padre (“ lascia i bambini da soli ”); il gravame andrebbe di conseguenza anche respinto per carenza di motivazione; che, ritenuto che analoghe richieste sono state presentate anche all’Autorità di protezione con scritto 19 novembre 2021, l’irricevibilità del reclamo permette di fare chiarezza sulla competenza dell’Autorità di prime cure, sola competente a decidere il seguito da dare – nei tempi e secondo le modalità che riterrà opportune – al ripristino delle relazioni personali tra madre e figli e sulla richiesta di mettere in atto se del caso una custodia alternata; che gli oneri processuali seguono la soccombenza; visto l’esito del reclamo, ossia l’irricevibilità del medesimo per i motivi sopra esposti, in applicazione dell’art. 108 CPC (procedura avviata da parte di MLaw non legittimata ad agire davanti alla Camera di protezione e oltretutto, a motivo della generica domanda/conclusione di causa, da ritenersi inutile) vanno addebitati alla __________. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia    fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico della __________ 3. Notificazione: - Comunicazione: - Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.