Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente
Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti compaiono
personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);
che tale codice consacrava il
precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso
oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC);
che occorre pertanto ammettere
che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale
nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di
procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale
in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d
CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza
processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici,
rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi
tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella
fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;
che va anche ricordato che la
rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di
rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si
estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a
un’autorità giudiziaria (
Valticos/Reiser/Chappuis
,
Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è
riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli
iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a
quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);
che una procedura ricorsuale
davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione
di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare,
nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art.
449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere
introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che restano riservati i compiti
di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al
diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze
potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella
procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre
dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la
rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de
l’adulte,
Steck
, N. 20 ad art.
449a CC);
che in considerazione
dell’esistenza di tariffe (cfr. www.__________, consultato il 17 luglio 2018) e
visto lo scopo dichiarato di attivarsi in un numero indeterminato di casi,
senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona
rappresentata (cfr. reclamo, pag. 2: “
rappresentare i propri associati
davanti alle ARP, agli organi di revisione delle stesse, davanti ai gradi di
giudizio interni alla Svizzera e davanti a quelli sovranazionali
”), la rappresentanza
dell’interessato da parte dell’associazione __________ non può che essere
qualificata “di tipo professionale” (
Trezzini
,
Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8);
che l’associazione __________
non adempie palesemente i requisiti – né in relazione alla LLCA né per
procedura e materia – che la abilitano alla rappresentanza professionale nel
settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda
istanza;
che sulla scorta di tali
principi occorre dunque concludere che l’associazione __________ non può essere
ammessa a rappresentare in giudizio RE 1;
che di transenna si rileva
peraltro che da un sommario esame delle argomentazioni addotte nel reclamo e
del relativo
petitum
sorgono serie perplessità sull’effettiva capacità
di tale associazione di difendere in maniera appropriata gli interessi di RE 1,
con costi (tasse e spese) che, in caso di soccombenza, andrebbero a carico
dell’interessato;
che in particolar modo desta
non poca preoccupazione la liberatoria fatta sottoscrivere dall’associazione __________
a RE 1, unitamente alla procura (reclamo, allegato 2), mediante la quale
l’associazione si è fatta autorizzare a pubblicare in internet la documentazione
– per sua natura, altamente sensibile – consegnata dall’interessato, con il
preventivo diniego da parte dell’associazione dell’assunzione ogni di
responsabilità per l’ulteriore diffusione di tali contenuti da parte di terzi;
che giusta l’art. 449a CC l’autorità di protezione
degli adulti ordina, se necessario, che l’interessato sia rappresentato da un
curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche;
che, in considerazione di
quanto sopra – visto anche il tenore della liberatoria sottoscritta da RE 1 –
appare necessario nominare d’ufficio all’interessato un curatore di rappresentanza
che lo assista nelle procedure davanti all’Autorità di protezione e alla Camera
di protezione e proceda, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la
personalità del curatelato;
che, con la nomina del curatore
di rappresentanza, è senz’altro garantita la correttezza della procedura (CommFam
Protection de l’adulte,
Steck
, N.
E. 3 All’avv.__________ è impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare la motivazione dell’allegato ricorsuale e per riformulare le richieste di causa contenute nel reclamo .
E. 4 Per le prestazioni fornite, l’avv. __________ avrà diritto ad un onorario orario di fr. 180.– nonché al rimborso delle spese.
E. 5 I costi della curatela sono a carico di RE 1; se questi non vi potrà far fronte, essi saranno anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.
E. 6 Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
E. 7 Notificazione: - - - Comunicazione: - giudice Franco Lardelli Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2018.87
Lugano
17 luglio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
giudice Franco Lardelli
visto il reclamo 27 giugno 2018 proposto da
RE 1
contro
Autorità regionale di protezione __________,
in fatto
e in diritto
che con decisione 12 giugno 2018 (ris. n. 385), lAutorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha confermato la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito istituita in favore del signor RE 1 ai sensi degli art. 394 e 395 CC, esonerando la curatrice in carica e nominando al suo posto il signor __________;
che con reclamo datato 27 giugno 2018 lAssociazione __________ si è aggravata avverso la suddetta decisione, in nome e per conto di RE 1, chiedendone lannullamento, con protesta di tasse e spese di ogni natura, la sospensione della curatela per un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi, al termine del quale lARP __________ valuterà la situazione e prenderà una decisione definitiva, e la consegna di copia dei testi clinici somministratigli dal dottor Dr. __________, affinché venga valutata da uno specialista della rete__________ (reclamo, pag. 5);
che il potere di rappresentanza della suddetta associazione si fonda su una procura rilasciata il 16 maggio 2018 dallinteressato (reclamo, allegato 1);
che la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi dufficio dal giudice;
che ai sensi dellart. 450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti;
ai sensi dellart. 21 della Legge sullorganizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e delladulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dellAutorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), riservate le norme che seguono;
che fra le predette norme che seguono figura lart. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde allart. 25 cpv. 1 della previgente Legge sullorganizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, LTut) secondo il quale le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore;
che tale disposto inserito nel capitolo delle norme comuni della procedura davanti allAutorità amministrativa, quindi applicabile certamente anche alle Autorità di prima sede costituisce unalex specialisrispetto allart. 21 cpv. 1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che questultimo debba ottemperare a particolari requisiti (cfr.Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm
n. 3);
che il tenore dellart. 25 cpv. 1 LTut (oggi lart. 25 cpv. 1 LPMA) è identico allart. 40 del previgente Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore (cpv. 1);
che tale codice consacrava il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso oggigiorno allart. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);
che occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nellambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che lart. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici, rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;
che va anche ricordato che la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a unautorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli iscritti nellAlbo degli avvocati degli Stati membri dellUE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);
che una procedura ricorsuale davanti alla Camera di protezione ossia una Camera appartenente alla Sezione di diritto civile del Tribunale dappello, chiamata tra laltro ad applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne lapplicazione può essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che restano riservati i compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella procedura, ai sensi dellart. 449a CC che nel nostro Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de ladulte,Steck, N. 20 ad art. 449a CC);
che in considerazione dellesistenza di tariffe (cfr. www.__________, consultato il 17 luglio 2018) e visto lo scopo dichiarato di attivarsi in un numero indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 2: rappresentare i propri associati davanti alle ARP, agli organi di revisione delle stesse, davanti ai gradi di giudizio interni alla Svizzera e davanti a quelli sovranazionali), la rappresentanza dellinteressato da parte dellassociazione __________ non può che essere qualificata di tipo professionale (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8);
che lassociazione __________ non adempie palesemente i requisiti né in relazione alla LLCA né per procedura e materia che la abilitano alla rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e delladulto in prima e in seconda istanza;
che sulla scorta di tali principi occorre dunque concludere che lassociazione __________ non può essere ammessa a rappresentare in giudizio RE 1;
che di transenna si rileva peraltro che da un sommario esame delle argomentazioni addotte nel reclamo e del relativopetitumsorgono serie perplessità sulleffettiva capacità di tale associazione di difendere in maniera appropriata gli interessi di RE 1, con costi (tasse e spese) che, in caso di soccombenza, andrebbero a carico dellinteressato;
che in particolar modo desta non poca preoccupazione la liberatoria fatta sottoscrivere dallassociazione __________ a RE 1, unitamente alla procura (reclamo, allegato 2), mediante la quale lassociazione si è fatta autorizzare a pubblicare in internet la documentazione per sua natura, altamente sensibile consegnata dallinteressato, con il preventivo diniego da parte dellassociazione dellassunzione ogni di responsabilità per lulteriore diffusione di tali contenuti da parte di terzi;
che, in considerazione di quanto sopra visto anche il tenore della liberatoria sottoscritta da RE 1 appare necessario nominare dufficio allinteressato un curatore di rappresentanza che lo assista nelle procedure davanti allAutorità di protezione e alla Camera di protezione e proceda, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la personalità del curatelato;
che, con la nomina del curatore di rappresentanza, è senzaltro garantita la correttezza della procedura (CommFam Protection de ladulte,Steck, N. 3 ad art. 449a CC) e quindi la trasparenza delloperato dellAutorità, nel rispetto dellobbligo di discrezione che il legislatore federale ha codificato allart. 451 CC a tutela delle persone bisognose di una misura di protezione, che sono, per loro natura, vulnerabili, ed esposte allagire di terzi che possono approfittare della loro vulnerabilità per finalità non consone alla loro protezione;
che al curatore di rappresentanza va impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare la motivazione dellallegato ricorsuale e per riformulare le richieste di causa;
che l'avv. __________, si è dichiarato disponibile ad assumere la curatela di rappresentanza dellinteressato;
che la regolamentazione relativa allassunzione dei costi del curatore di rappresentanza è di competenza del diritto cantonale (Steck, CommFam Protection de ladulte, ad art. 449a CC n. 26 e segg.);
che a norma dell'art. 19 LPMA i costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità di protezione (cpv. 2);
che in considerazione del compito conferitogli, al curatore viene riconosciuto un onorario orario di fr. 180. (art. 18 cpv. 1 ROPMA);
che resta riservata la facoltà di RE 1 di designare in ogni tempo un rappresentante professionale che adempia i requisiti sopramenzionati, nella misura in cui dimostrerà di poter provvedere personalmente al pagamento dei costi di patrocinio;
-
-
-
giudice Franco Lardelli
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.