Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).
E. 2 Con la decisione impugnata, del 20 novembre 2018, l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del 14 giugno 2018 presentata dal dott. psic. __________ in relazione all’aggiornamento della valutazione peritale della minore PI 1 e posto i costi della medesima a carico dei genitori RE 1 e PI 2, in ragione di metà ciascuno. L’Autorità di prime cure ha motivato tale decisione sostenendo che la perizia era “ volta ad ottenere un aggiornamento al fine di poter assumere una decisione di adeguamento e/o revoca della misura e come tale rientrante nelle spese processuali ”.
E. 3 RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di prime cure sostenendo che la perizia del dott. psic. __________ non è connessa ad alcuna misura concreta. Di conseguenza a suo avviso risponde al principio di soccombenza dell’art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese procedurali seguono l’esito del procedimento. Essa ritiene infatti “prematuro” porre a carico dei genitori la nota d’onorario in questione, non essendo ancora adottate misure direttamente conseguenti alla perizia. La reclamante postula pertanto l’annullamento della decisione e chiede che la nota d’onorario sia posta a carico dell’Autorità di protezione.
E. 4 Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid , BSK ZGB I, 4 ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione , che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza ( Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Questi seguono le regole del diritto cantonale e del CPC ( Meier/Stettler , Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900, con riferimenti ). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP 12 settembre 2017, inc. 9.2017.121, consid. 4).
E. 5 Nella fattispecie, le misure a protezione di PI 1 che sono state revocate, erano state adottate nel 2011 allo scopo di regolamentare le relazioni personali con il padre. Nel corso del 2018, l’Autorità di prima istanza, al fine di stabilire la necessità di eventuali altre misure di protezione a favore della minore, ha svolto le indagini necessarie per la valutazione della sua situazione tenuto conto del fatto che, come emerge dagli atti (e nemmeno la madre contesta) da anni essa ha bisogno di numerosi sostegni. Dagli atti e dal voluminoso incarto emerge infatti che la curatela era solo uno degli aiuti forniti a PI 1 dal 2011. Concretamente RE 1 non contesta che il costo della perizia eseguita dal dott. psic. __________ sia un costo relativo al procedimento di protezione ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA e che di conseguenza esso segua l’esito della procedura ed il principio di soccombenza. Nemmeno contesta a priori di doversene fare carico, ritenendo però che sarebbe “prematuro”, poiché le decisioni adottate dopo la resa del referto peritale non sarebbero direttamente connesse con quest’ultimo. Per i motivi che seguono, anche questo giudice può condividere tale opinione. Se è vero infatti che qualsiasi adeguamento delle misure di protezione, soprattutto riguardante la situazione di minorenni – in crescita ed in continua evoluzione – deve essere valutata dalle autorità e le spese di tali valutazioni vanno poste a carico degli interessati quali spese procedurali, è vero pure che nella fattispecie concretamente l’aggiornamento della situazione non ha condotto a nessuna adozione di misure di protezione, malgrado, peraltro, siano state caldeggiate nelle conclusioni dello specialista. La modifica delle misure di protezione intervenuta (revoca dei mandati alla curatrice ed al SAE) è di fatto indipendente dalle risultanze peritali e sarebbe potuta avvenire anche in assenza o precedentemente alla perizia, ritenuto che lo scopo delle misure era decaduto e che esse erano da anni totalmente inattive. Peraltro, il mandato conferito al perito riguarda “ l’aggiornamento della valutazione dello stato psico-affettivo di PI 1 (…) a seguito degli ultimi avvenimenti” con la richiesta al medesimo “di dare delle indicazioni circa le eventuali mirate misure di sostegno terapeutico e/o educativo necessarie a protezione della minore ” (cfr. decisione 15 marzo 2019 di conferimento del mandato). Tale incarico non concerne quindi l’esame dell’esigenza o meno di mantenere una curatela istituita nel 2011 (e per la quale la curatrice, come risulta dalla decisione impugnata e dagli atti, non è più stata attiva dal 2013, momento della cessazione dei diritti di visita paterni) o un compito di valutazione socio-ambientale conferito nel 2012, evidentemente superato. Di conseguenza il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione annullata. L’Autorità di protezione dovrà emanare quindi una nuova decisione ai sensi dei considerandi, tenendo conto pure del pagamento nel frattempo già eseguito. A titolo abbondanziale si rileva che concretamente la problematica qui in esame pone in evidenza i rischi nel conferire un mandato a professionisti, che possono oggettivamente ritenere che l’Autorità di nomina si farà carico almeno dell’anticipo dell’onorario, in tal modo da non dover subire le conseguenze del rifiuto o l’impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori di farsi carico dei costi. Ciò che evidentemente appare essere stato tenuto in considerazione dall’Autorità di protezione, visto che ha nel frattempo provveduto al saldo dell’onorario in pendenza della procedura di reclamo. Infine, non si può non rammentare, all’attenzione dell’Autorità di prima istanza, l’importanza di fare allestire un preventivo dei costi presumibili prima di conferire un mandato ad uno specialista, come pure di stabilire, già nella decisione di nomina, le regole relative alla copertura dei costi. Nel caso in esame (anche se ormai irrilevante visto l’esito del procedimento) ma anche in generale, va ricordato che l’accollo dei costi ai genitori con vincolo di solidarietà, oltre ad essere un principio sancito da dottrina e giurisprudenza, conferisce un’ulteriore garanzia a favore di periti e specialisti chiamati in causa.
E. 6 La reclamante chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Come risulta dalla procedura parallela alla presente, che si richiama integralmente, (inc. CDP no. 9.2018.198, decisione del 17 ottobre 2019) l’indigenza della reclamante può essere riconosciuta. Tuttavia, come concluso nella citata decisione e per i motivi che seguono, l’istanza è divenuta priva d’oggetto.
E. 7 Il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione annullata, ragion per cui quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato. Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultima, che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5 , sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
E. 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013;Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dellautorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto allassistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio che non può essere considerato soccombente né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP 12 settembre 2017, inc. 9.2017.121, consid. 4).
7.Il reclamo va accolto e la decisione dellAutorità di protezione annullata, ragion per cui questultima va considerata soccombente. Ai sensi dellart. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi alladdebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Dispositiv
- - - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2018.199
Lugano
17 ottobre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dellart. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguardale spese peritali
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
in fatto
Considerato
in diritto
Ciò non è invece il caso per icostirelativi al procedimento di protezione, che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono lesito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Questi seguono le regole del diritto cantonale e del CPC (Meier/Stettler, Droit de filiation,6ªed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1370, p. 900, con riferimenti). Giusta lart.29 cpv. 2 LPMA infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedereanticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013;Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dellautorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto allassistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio che non può essere considerato soccombente né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (sentenza CDP 12 settembre 2017, inc. 9.2017.121, consid. 4).
7.Il reclamo va accolto e la decisione dellAutorità di protezione annullata, ragion per cui questultima va considerata soccombente. Ai sensi dellart. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi alladdebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Per questi motivi
-
-
-
Il presidenteLa vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.