Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).
E. 2 Oggetto della decisione impugnata è il rapporto morale finale presentato dalla curatrice avv. CO 2 nell’ambito del mandato a favore dei figli del reclamante e le indennità e rimborso spese riconosciute. Egli contesta praticamente ogni posizione del rapporto presentato, obiezioni respinte sia dalla curatrice sia dall’Autorità di protezione secondo i quali il rapporto non può che essere una descrizione riassuntiva delle situazioni, spesso molto complesse.
E. 3 Malgrado non ci sia un rinvio espresso, le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alla nomina del curatore, all’esercizio della curatela, al concorso dell’autorità di protezione e alla fine della funzione del curatore sono applicabili, per analogia, a tutti i tipi di curatela previsto dal diritto della filiazione (CommFam Protection de l’adulte, Zingaro, art. 327a CC, N. 2; Rosch, ad art. 421-425 CC, N. 11 e 12). L’art . 411 CC prevede che ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia (art. 411 cpv. 2 CC). Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici e, se necessario, chiede che sia completato (art. 415 CC).
E. 3.1 La legge non specifica quale debba essere il
contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A
motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto
e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione
del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali
siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata
e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima –
a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa
esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de
l'adulte,
Häfeli
, ad art. 411 CC
n. 8-9).
Nel
caso che ci occupa
la curatrice, come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione, ha
consegnato il formulario denominato Rapporto morale (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/).
Contrariamente a quanto da lei lasciato intendere tale “fac simile prestampato”
non è vincolante ovvero un curatore è libero di redigere anche altrimenti il
rapporto, mediante un proprio scritto, senza necessariamente dover ricorrere al
formulario. Quest’ultimo è messo a disposizione dei curatori quale supporto, in
particolare ha il pregio di indicare e suggerire tutti gli argomenti sui quali
l’Autorità di protezione dovrebbe essere informata. Il difetto è quello dello
spazio, limitato, e il rischio di standardizzazione; come accennato, tuttavia,
nulla vieta al curatore, se lo ritiene, di completare altrimenti il suo
rapporto.
Si
ricorda, ad ogni modo, che oggetto di discussione è pur sempre un rapporto
morale e non un resoconto giornaliero dell’attività dove va dettagliato ogni
singolo intervento; il fatto che sia un documento riassuntivo è quindi pacifico
e come tale deve essere valutato.
E. 3.2 Il reclamante contesta innanzi tutto il periodo indicato sul rapporto morale ovvero dal 1.06.2017 fino al 9.11.2017. Come peraltro da lui rettamente sottolineato quello indicato è il periodo relativo alle date di nomina e di destituzione e nulla hanno a che vedere con l’attività effettivamente svolta e le relative date. Che poi in questo periodo la curatrice sia stata oppure no produttiva è indifferente, l’indicazione riguarda la durata formale della funzione che corrisponde, appunto, a quella indicata. Ogni contestazione al riguardo è quindi da respingere.
E. 3.3 In relazione al soggiorno il reclamante fa delle precisazioni che francamente nulla portano e nemmeno modificano il contenuto del rapporto. La curatrice non ha detto che PI 2 conosce da soli 6 mesi la nuova moglie del reclamante come invece egli sembra aver letto; ella si è inoltre limitata a dire che, per quel che ne sa, moglie e figlia sembrano andare d’accordo. Non si vede cosa ci sia di capzioso in quanto scritto.
E. 3.4 Rispetto alla salute il reclamante si chiede come faccia la curatrice a dire che lui non ha iniziato alcun percorso terapeutico. Ora, non si entra nel merito di tali osservazioni, francamente ininfluenti; la curatrice ha scritto quello che a lei risulta, se le informazioni sono errate giusto evidenziarle, altre considerazioni non portano a nulla.
E. 3.5 Il
reclamante contesta le affermazioni della curatrice rispetto alla conduzione di
vita, in particolare ritiene esemplificativo il fatto che lei stessa scrive di
non aver mai conosciuto i ragazzi, a comprova delle funzioni svolte, ovvero
nulle.
Il
mandato della curatrice è stato breve, in tale lasso di tempo la curatrice non
ha incontrato i ragazzi. Giusto quindi indicarlo. A ben vedere, visto che non
ha avuto possibilità di indagini dirette, la curatrice avrebbe potuto fermarsi
a queste osservazioni. Non di meno è evidente e fuori discussione che le
indicazioni riportate rispetto alla situazione dei figli corrispondono al
riferito della madre e come tali saranno considerate dall’Autorità di
protezione. Di certo tali indicazioni non inficiano il contenuto del rapporto
del Servizio medico piscologico.
Non
si vede poi perché la curatrice dovrebbe scrivere nel rapporto – e ribadire
nelle osservazioni – che durante l’unico incontro con il padre hanno parlato di
PI 2 e non di PI 1 se così non è. Questo peraltro non significa che il
reclamante non si interessi del figlio, semplicemente di lui non hanno in quel
frangente parlato. Dallo scambio di e-mail prodotto dallo stesso reclamante
(allegato 2) emerge peraltro che un tema discusso è effettivamente stato quello
dell’alimentazione della figlia e delle sue conseguenze fisiche (__________).
Il fatto che questo sia stato riportato nel rapporto non è quindi censurabile.
Ciò
detto non ci si può esimere dall’osservare che il contenuto della mail della
curatrice del 14 luglio 2017 (delle 17.48), quand’anche a detta di quest’ultima
voleva essere una provocazione e la sua buona fede non viene qui messa in
dubbio, risulta palesemente fuori luogo e tale da non creare certo le giuste
premesse per una proficua collaborazione. Le preoccupazioni di un genitore,
quand’anche irrilevanti agli occhi di un curatore, devono essere prese
seriamente in considerazione e non certo denigrate poiché, che ne dica e pensi
la curatrice, è quello che una persona conclude leggendo quanto scritto. A
nulla possono le susseguenti spiegazioni (mail del 14 luglio 2017, ore 18.33).
Resta
il fatto che questo non preclude l’approvazione del rapporto morale che
riprende, appunto, il contenuto delle discussioni intrattenute.
E. 3.6 Il reclamante ritiene fuorviante e impreciso quanto indicato dalla curatrice in relazione al punto Assistenza. Ora, è ben vero che quanto scritto, cioè “Il padre ha interrotto qualsiasi tipo di comunicazione con la madre” potrebbe far pensare che all’origine di questa situazione vi sia il solo atteggiamento del reclamante. Destinatario del rapporto è tuttavia l’Autorità di protezione che, a non averne dubbio, ha bene in chiaro la fattispecie e gli accadimenti e che in definitiva, come emerge dalle sue osservazioni, ha ritenuto solo l’essenziale ovvero la totale assenza di comunicazione fra i genitori e il fatto che questo rischia di far diventare la figlia uno strumento di comunicazione. Questa è la situazione ed è quello che emerge dal rapporto morale che merita quindi tutela. Preme comunque sottolineare che dal carteggio risulta come il reclamante persista nel non voler incontrare la signora PI 3 che, dal canto suo, si è invece presentata all’udienza del 6 novembre 2017 per conoscere il curatore (cfr. verbale), contrariamente al reclamante che si è invece rifiutato di presenziare; è quindi fuori dubbio che anche il reclamante ha responsabilità nell’assenza di comunicazione e nel persistere in questa situazione. In relazione poi a quanto scritto rispetto al comportamento “tutelante” della madre nei confronti dei figli questa è la valutazione data e riportata dalla curatrice. Come già detto, la posizione della curatrice non inficia certo l’esito della perizia del Servizio medico psicologico. Si tratta di una sua personale valutazione che è peraltro stata chiamata a dare proprio per il tramite del rapporto morale e come tale sarà considerata dall’Autorità di protezione, né più né meno.
E. 3.7 Per quel che è della situazione finanziaria la curatrice si è limitata a riportare quello che risulta dalla sentenza di divorzio (sentenza del 2014, inc. n. DM 2014.124, pag. 3, punto 2.1) peraltro poco chiara in relazione agli assegni figli che paiono proprio essere all’origine della differenza di importo indicata dal reclamante.
E. 3.8 Infine, in relazione all’ultimo punto del rapporto, il reclamante contesta l’indicazione che bisogna “vigilare sui recenti episodi di partecipazioni di PI 2 a riunioni dei __________” dando una interpretazione tutta sua della frase che, manifestamente, non è quella data dall’Autorità di protezione che ha rettamente intesto (cfr. osservazioni del 22 marzo 2018, pag. 8, punto 3.5) che i percorsi religiosi vanno discussi e pianificati senza pregiudizio alcuno nei confronti dei __________. Ogni contestazione al riguardo risulta quindi infondata.
E. 3.9 . In definitiva, quindi, il rapporto morale merita tutela. Ad ogni modo e a scanso di equivoci, si ricorda al reclamante che l’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 v CC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC). Se il reclamante si dovesse ritenere leso da atti od omissioni illeciti della curatrice, egli dispone e deve semmai far capo all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 454 CC.
E. 4 Il reclamante ritiene che alla curatrice non debba essere riconosciuta nessuna indennità siccome non ha espletato nessuna attività. Ora, ai sensi degli artt. 49 LPMA e 16 ROPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo e al rimborso spese. Nel caso che ci occupa è ben vero che il mandato è durato poco, in questo lasso di tempo la curatrice ha comunque svolto del lavoro, sia anche solo le udienze presso l’autorità di protezione, gli incontri con i genitori, la lettura degli atti e la redazione del rapporto. Le ore indicate e retribuite ammontano, difatti, a sole 9.5. Ciò detto il fatto che al reclamante non sia piaciuta la curatrice non basta per mettere in discussione il principio della remunerazione. Il reclamo merita, pertanto, di essere respinto anche su questo punto. L’indennità riconosciuta viene tuttavia modificata così come indicato dall’Autorità di protezione che ha rettificato in CHF 12.– in luogo di CHF 14.– le spese da rimborsare alla curatrice.
E. 5 Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del reclamante.
Dispositiv
- - Il giudice supplenteLa segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2018.15
Lugano
28 maggio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale dappello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dellart. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda lapprovazione del rapporto morale finale e le indennità riconosciute alla curatrice
giudicando sul reclamo dell8 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
in fatto
Considerato
3.1.La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima a motivo della natura e della specificità del mandato perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte,Häfeli, ad art. 411 CC
n. 8-9).
Nel caso che ci occupala curatrice, come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione, ha consegnato il formulario denominato Rapporto morale (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/). Contrariamente a quanto da lei lasciato intendere tale fac simile prestampato non è vincolante ovvero un curatore è libero di redigere anche altrimenti il rapporto, mediante un proprio scritto, senza necessariamente dover ricorrere al formulario. Questultimo è messo a disposizione dei curatori quale supporto, in particolare ha il pregio di indicare e suggerire tutti gli argomenti sui quali lAutorità di protezione dovrebbe essere informata. Il difetto è quello dello spazio, limitato, e il rischio di standardizzazione; come accennato, tuttavia, nulla vieta al curatore, se lo ritiene, di completare altrimenti il suo rapporto.
Si ricorda, ad ogni modo, che oggetto di discussione è pur sempre un rapporto morale e non un resoconto giornaliero dellattività dove va dettagliato ogni singolo intervento; il fatto che sia un documento riassuntivo è quindi pacifico e come tale deve essere valutato.
3.2.Il reclamante contesta innanzi tutto il periodo indicato sul rapporto morale ovvero dal 1.06.2017 fino al 9.11.2017. Come peraltro da lui rettamente sottolineato quello indicato è il periodo relativo alle date di nomina e di destituzione e nulla hanno a che vedere con lattività effettivamente svolta e le relative date. Che poi in questo periodo la curatrice sia stata oppure no produttiva è indifferente, lindicazione riguarda la durata formale della funzione che corrisponde, appunto, a quella indicata. Ogni contestazione al riguardo è quindi da respingere.
3.3.In relazione al soggiorno il reclamante fa delle precisazioni che francamente nulla portano e nemmeno modificano il contenuto del rapporto. La curatrice non ha detto che PI 2 conosce da soli 6 mesi la nuova moglie del reclamante come invece egli sembra aver letto; ella si è inoltre limitata a dire che, per quel che ne sa, moglie e figlia sembrano andare daccordo. Non si vede cosa ci sia di capzioso in quanto scritto.
3.4.Rispetto alla salute il reclamante si chiede come faccia la curatrice a dire che lui non ha iniziato alcun percorso terapeutico. Ora, non si entra nel merito di tali osservazioni, francamente ininfluenti; la curatrice ha scritto quello che a lei risulta, se le informazioni sono errate giusto evidenziarle, altre considerazioni non portano a nulla.
3.5.Il reclamante contesta le affermazioni della curatrice rispetto alla conduzione di vita, in particolare ritiene esemplificativo il fatto che lei stessa scrive di non aver mai conosciuto i ragazzi, a comprova delle funzioni svolte, ovvero nulle.
Il mandato della curatrice è stato breve, in tale lasso di tempo la curatrice non ha incontrato i ragazzi. Giusto quindi indicarlo. A ben vedere, visto che non ha avuto possibilità di indagini dirette, la curatrice avrebbe potuto fermarsi a queste osservazioni. Non di meno è evidente e fuori discussione che le indicazioni riportate rispetto alla situazione dei figli corrispondono al riferito della madre e come tali saranno considerate dallAutorità di protezione. Di certo tali indicazioni non inficiano il contenuto del rapporto del Servizio medico piscologico.
Non si vede poi perché la curatrice dovrebbe scrivere nel rapporto e ribadire nelle osservazioni che durante lunico incontro con il padre hanno parlato di PI 2 e non di PI 1 se così non è. Questo peraltro non significa che il reclamante non si interessi del figlio, semplicemente di lui non hanno in quel frangente parlato. Dallo scambio di e-mail prodotto dallo stesso reclamante (allegato 2) emerge peraltro che un tema discusso è effettivamente stato quello dellalimentazione della figlia e delle sue conseguenze fisiche (__________). Il fatto che questo sia stato riportato nel rapporto non è quindi censurabile.
Ciò detto non ci si può esimere dallosservare che il contenuto della mail della curatrice del 14 luglio 2017 (delle 17.48), quandanche a detta di questultima voleva essere una provocazione e la sua buona fede non viene qui messa in dubbio, risulta palesemente fuori luogo e tale da non creare certo le giuste premesse per una proficua collaborazione. Le preoccupazioni di un genitore, quandanche irrilevanti agli occhi di un curatore, devono essere prese seriamente in considerazione e non certo denigrate poiché, che ne dica e pensi la curatrice, è quello che una persona conclude leggendo quanto scritto. A nulla possono le susseguenti spiegazioni (mail del 14 luglio 2017, ore 18.33).
Resta il fatto che questo non preclude lapprovazione del rapporto morale che riprende, appunto, il contenuto delle discussioni intrattenute.
3.6.Il reclamante ritiene fuorviante e impreciso quanto indicato dalla curatrice in relazione al punto Assistenza. Ora, è ben vero che quanto scritto, cioè Il padre ha interrotto qualsiasi tipo di comunicazione con la madre potrebbe far pensare che allorigine di questa situazione vi sia il solo atteggiamento del reclamante. Destinatario del rapporto è tuttavia lAutorità di protezione che, a non averne dubbio, ha bene in chiaro la fattispecie e gli accadimenti e che in definitiva, come emerge dalle sue osservazioni, ha ritenuto solo lessenziale ovvero la totale assenza di comunicazione fra i genitori e il fatto che questo rischia di far diventare la figlia uno strumento di comunicazione. Questa è la situazione ed è quello che emerge dal rapporto morale che merita quindi tutela.
Preme comunque sottolineare che dal carteggio risulta come il reclamante persista nel non voler incontrare la signora PI 3 che, dal canto suo, si è invece presentata alludienza del 6 novembre 2017 per conoscere il curatore (cfr. verbale), contrariamente al reclamante che si è invece rifiutato di presenziare; è quindi fuori dubbio che anche il reclamante ha responsabilità nellassenza di comunicazione e nel persistere in questa situazione.
In relazione poi a quanto scritto rispetto al comportamento tutelante della madre nei confronti dei figli questa è la valutazione data e riportata dalla curatrice. Come già detto, la posizione della curatrice non inficia certo lesito della perizia del Servizio medico psicologico. Si tratta di una sua personale valutazione che è peraltro stata chiamata a dare proprio per il tramite del rapporto morale e come tale sarà considerata dallAutorità di protezione, né più né meno.
3.7.Per quel che è della situazione finanziaria la curatrice si è limitata a riportare quello che risulta dalla sentenza di divorzio (sentenza del 2014, inc. n. DM 2014.124, pag. 3, punto 2.1) peraltro poco chiara in relazione agli assegni figli che paiono proprio essere allorigine della differenza di importo indicata dal reclamante.
3.8.Infine, in relazione allultimo punto del rapporto, il reclamante contesta lindicazione che bisogna vigilare sui recenti episodi di partecipazioni di PI 2 a riunioni dei __________ dando una interpretazione tutta sua della frase che, manifestamente, non è quella data dallAutorità di protezione che ha rettamente intesto (cfr. osservazioni del 22 marzo 2018, pag. 8, punto 3.5) che i percorsi religiosi vanno discussi e pianificati senza pregiudizio alcuno nei confronti dei __________. Ogni contestazione al riguardo risulta quindi infondata.
Per questi motivi
-
Il giudice supplenteLa segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.