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9.2016.99

Ordine di consegnare i rendiconti e i rapporti morali con la relativa documentazione. Comminatoria penale

Ticino · 2016-11-22 · Italiano TI
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Sachverhalt

giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013. Egli riferisce di aver consegnato “a suo tempo” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________, la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “costituita unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in uso presso la già CTR __________”. Libro la cui esistenza è invece contestata dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “un’invenzione” del reclamante.

Dal verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________, come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità- non è emersa l’esistenza di un “librone” sul quale venissero registrate le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________, pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente, dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso il basso).

Ciò che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene. Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.

5.L’art. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.

La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr.Corboz,Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento della forza pubblica (cfr.Corboz,op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).

6.Nel caso in esame, RE 1 contesta l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012 al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona volontà eche l’applicazione della comminatoria penale sarebbe subordinata alla “condizione che esistano indizi nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua volontà o diponibilità ad adempiere”, condizione che nel suo caso farebbe difetto.La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012 e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata persa dall’Autorità.Mancherebbero quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione penale.

Dagli atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti 2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.

Come detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.

Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.

7.Il reclamante sostiene per finire di volere “in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.

8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2 Giusta l’art. 410 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’Autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate. L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga. L’autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).

E. 3 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC). Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 v CC e 451–453 v CC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011,

n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9). Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

E. 4 Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato

i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a

suo dire, persi dall’Autorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo

quanto osservato dall’Autorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono

stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.

Il reclamante ritiene che l’Autorità di

protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti

giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013.

E

gli riferisce di aver consegnato “

a

suo tempo

” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________,

la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una

ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “

costituita

unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in

uso presso la già CTR __________

”. Libro la cui esistenza è invece contestata

dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “

un’invenzione

del reclamante.

Dal

verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione

tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________,

come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità-

non è emersa l’esistenza di un “

librone

” sul quale venissero registrate

le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la

sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria

dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________,

pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La

segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in

un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna

dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non

risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente,

dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile

della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta

nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per

sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta

negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso

il basso).

Ciò

che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo

dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo

fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è

confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare

in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza

che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere

una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene.

Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono

inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.

E. 5 L’art. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa. La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr. Corboz, Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento della forza pubblica (cfr. Corboz, op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).

E. 6 Nel caso in esame, RE 1 contesta

l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito

di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012

al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti

e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona

volontà e

che l’applicazione della

comminatoria penale sarebbe subordinata alla “

condizione che esistano indizi

nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua

volontà o diponibilità ad adempiere

”, condizione che nel suo caso farebbe

difetto

.

La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012

e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata

persa dall’Autorità.

Mancherebbero

quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione

penale.

Dagli

atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in

due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti

2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.

Come

detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti

in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui

la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade

nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il

29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si

trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La

decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i

rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati

persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che

quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di

presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte.

Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito

un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di

ottenere quanto richiesto.

Anche

per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon

diritto e non possono essere accolte.

E. 7 Il reclamante sostiene per finire di volere “ in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato ”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.

E. 8 Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9 Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.

E. 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.

Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.

7.Il reclamante sostiene per finire di volere “in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.

8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.

Dispositiv
  1. - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.9.2016.99

Lugano

22 novembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP di consegnare i rendiconti e rapporti morali degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, relativi alla curatela a favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 1° giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

in fatto

Considerato

L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga.

L’autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).

Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

4.Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a suo dire, persi dall’Autorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo quanto osservato dall’Autorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.

Il reclamante ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013. Egli riferisce di aver consegnato “a suo tempo” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________, la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “costituita unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in uso presso la già CTR __________”. Libro la cui esistenza è invece contestata dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “un’invenzione” del reclamante.

Dal verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________, come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità- non è emersa l’esistenza di un “librone” sul quale venissero registrate le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________, pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente, dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso il basso).

Ciò che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene. Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.

5.L’art. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.

La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr.Corboz,Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento della forza pubblica (cfr.Corboz,op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).

6.Nel caso in esame, RE 1 contesta l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012 al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona volontà eche l’applicazione della comminatoria penale sarebbe subordinata alla “condizione che esistano indizi nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua volontà o diponibilità ad adempiere”, condizione che nel suo caso farebbe difetto.La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012 e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata persa dall’Autorità.Mancherebbero quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione penale.

Dagli atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti 2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.

Come detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.

Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.

7.Il reclamante sostiene per finire di volere “in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.

8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.

Per questi motivi

-

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Il presidenteLa vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.