Sachverhalt
giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013. Egli riferisce di aver consegnato a suo tempo tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________, la cui prassi secondo quanto egli sostane non prevedeva il rilascio di una ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era costituita unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in uso presso la già CTR __________. Libro la cui esistenza è invece contestata dallAutorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere uninvenzione del reclamante.
Dal verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione tutoria e dellAutorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________, come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità- non è emersa lesistenza di un librone sul quale venissero registrate le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la sua esistenza è stata negata sia dallattuale Presidente che dalla segretaria dellAutorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________, pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in un documento word che era stato creato per lannotazione dellavvenuta consegna dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non risulta. Questultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente, dopo larrivo del reclamo, la signora __________ già segretaria responsabile della sede dellAutorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta per sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso il basso).
Ciò che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo dimostrate: al contrario, lesistenza di un libro contabile il cui scopo fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene. Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.
5.Lart. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.
La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dallautorità competente. Lart. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre linteressato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso lart. 292 CP è quindi un mezzo generale dellesecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dallart. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr.Corboz,Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via desecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dellintervento della forza pubblica (cfr.Corboz,op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che lordine dellAutorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).
6.Nel caso in esame, RE 1 contesta lapplicazione della comminatoria dellart. 292 CP allordine a lui impartito di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012 al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona volontà eche lapplicazione della comminatoria penale sarebbe subordinata alla condizione che esistano indizi nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua volontà o diponibilità ad adempiere, condizione che nel suo caso farebbe difetto.La comminatoria dellart. 292 CP per i rendiconti 2012 e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata persa dallAutorità.Mancherebbero quindi valide ragioni per assortire lordine con la comminatoria della sanzione penale.
Dagli atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti 2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.
Come detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti in questione sarebbe stata persa dallAutorità non è dimostrata, ragion per cui la critica di arbitrarietà nellimporre la comminatoria dellart. 292 CP cade nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dallAutorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che questultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che lAutorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.
Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.
7.Il reclamante sostiene per finire di volere in modo particolare e categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.
8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).
E. 2 Giusta l’art. 410 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’Autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate. L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga. L’autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).
E. 3 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC). Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3). La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 v CC e 451–453 v CC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011,
n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9). Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.
E. 4 Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato
i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a
suo dire, persi dall’Autorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo
quanto osservato dall’Autorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono
stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.
Il reclamante ritiene che l’Autorità di
protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013.
E
gli riferisce di aver consegnato “
a
suo tempo
” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________,
la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una
ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “
costituita
unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in
uso presso la già CTR __________
”. Libro la cui esistenza è invece contestata
dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “
un’invenzione
”
del reclamante.
Dal
verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione
tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________,
come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità-
non è emersa l’esistenza di un “
librone
” sul quale venissero registrate
le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la
sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria
dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________,
pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La
segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in
un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna
dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non
risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente,
dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile
della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta
nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per
sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta
negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso
il basso).
Ciò
che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo
dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo
fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è
confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare
in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza
che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere
una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene.
Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono
inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.
E. 5 L’art. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa. La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr. Corboz, Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento della forza pubblica (cfr. Corboz, op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).
E. 6 Nel caso in esame, RE 1 contesta
l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito
di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012
al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti
e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona
volontà e
che l’applicazione della
comminatoria penale sarebbe subordinata alla “
condizione che esistano indizi
nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua
volontà o diponibilità ad adempiere
”, condizione che nel suo caso farebbe
difetto
.
La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012
e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata
persa dall’Autorità.
Mancherebbero
quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione
penale.
Dagli
atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in
due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti
2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.
Come
detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti
in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui
la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade
nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il
29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si
trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La
decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i
rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati
persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che
quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di
presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte.
Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito
un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di
ottenere quanto richiesto.
Anche
per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon
diritto e non possono essere accolte.
E. 7 Il reclamante sostiene per finire di volere “ in modo particolare e … categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato ”. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.
E. 8 Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 9 Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.
E. 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dallAutorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che questultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che lAutorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.
Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.
7.Il reclamante sostiene per finire di volere in modo particolare e categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.
8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.
Dispositiv
- - - Il presidenteLa vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.9.2016.99
Lugano
22 novembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dellart. 48 lett f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda lordine impartito con la comminatoria dellart. 292 CP di consegnare i rendiconti e rapporti morali degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, relativi alla curatela a favore di PI 1
giudicando sul reclamo del 1° giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
in fatto
Considerato
Lart. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare allAutorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi lAutorità può accordare una proroga.
Lautorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).
Secondo lart. 11 dellOrdinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.
4.Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a suo dire, persi dallAutorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo quanto osservato dallAutorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.
Il reclamante ritiene che lAutorità di protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013. Egli riferisce di aver consegnato a suo tempo tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________, la cui prassi secondo quanto egli sostane non prevedeva il rilascio di una ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era costituita unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in uso presso la già CTR __________. Libro la cui esistenza è invece contestata dallAutorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere uninvenzione del reclamante.
Dal verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione tutoria e dellAutorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________, come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità- non è emersa lesistenza di un librone sul quale venissero registrate le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la sua esistenza è stata negata sia dallattuale Presidente che dalla segretaria dellAutorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________, pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in un documento word che era stato creato per lannotazione dellavvenuta consegna dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non risulta. Questultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente, dopo larrivo del reclamo, la signora __________ già segretaria responsabile della sede dellAutorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta per sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso il basso).
Ciò che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo dimostrate: al contrario, lesistenza di un libro contabile il cui scopo fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene. Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.
5.Lart. 292 CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.
La disposizione tende ad assicurare, con la comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente stabilito dallautorità competente. Lart. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo scopo di indurre linteressato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione; in questo senso lart. 292 CP è quindi un mezzo generale dellesecuzione forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dallart. 292 CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr.Corboz,Les infractions en droit Suisse, II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità, questa via desecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dellintervento della forza pubblica (cfr.Corboz,op. cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che lordine dellAutorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc. 9.2013.49 consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).
6.Nel caso in esame, RE 1 contesta lapplicazione della comminatoria dellart. 292 CP allordine a lui impartito di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012 al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona volontà eche lapplicazione della comminatoria penale sarebbe subordinata alla condizione che esistano indizi nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua volontà o diponibilità ad adempiere, condizione che nel suo caso farebbe difetto.La comminatoria dellart. 292 CP per i rendiconti 2012 e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata persa dallAutorità.Mancherebbero quindi valide ragioni per assortire lordine con la comminatoria della sanzione penale.
Dagli atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti 2012 e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.
Come detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti in questione sarebbe stata persa dallAutorità non è dimostrata, ragion per cui la critica di arbitrarietà nellimporre la comminatoria dellart. 292 CP cade nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il 29 febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati persi dallAutorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che questultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte. Appare pertanto giustificato che lAutorità di protezione gli abbia impartito un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di ottenere quanto richiesto.
Anche per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon diritto e non possono essere accolte.
7.Il reclamante sostiene per finire di volere in modo particolare e categoricamente escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato. Tale questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.
8.Alla luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
9.Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.
Per questi motivi
-
-
Il presidenteLa vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, ilricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.